REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso - Presidente
Angelo De Zotti - Consigliere
Italo Franco - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3390/2004, proposto da
Facco Lucio, rappresentato e difeso dall’avv. Agostino
Cacciavillani, con domicilio eletto presso la segreteria
del TAR ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054,
come da procura a.l. in calce al ricorso
contro
il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cartia, in forza
della delibera di autorizzazione a resistere della G.M.
n. 93 del 14.3.2005 e procura a.l. a margine del controricorso
con domicilio presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art.
35 del R.D. 26.6.24 n. 1054,
e nei confronti
di Milani Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv.
Giangiuseppe Baj, con domicilio presso la segreteria del
TAR ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054, come
da procura a.l. a margine dell’atto di costituzione,
per l’annullamento
della delibera consiliare n. 62 dell’11.10.204, avente ad
oggetto “evoca del presidente del consiglio comunale”.
Visto il ricorso, notificato il 2 dicembre 2004 ed il 7
dicembre 2004, e depositato in segreteria il 7.12.2004,
con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e
del controinteressato;
visti i motivi aggiunti notificati il 31.1.2005, l’1.2.2005
e il 15.3.2005;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 24 novembre 2005, relatore
il Consigliere Italo Franco, l’avv. Ivone, in sostituzione
di Agostino Cacciavillani per il ricorrente, l’avv. Cartia
per la P.A. resistente e l’avv. Baj per il controinteressato.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera n. 62 dell’11 ottobre 2004 –assunta a seguito
richiesta di convocazione da parte di 12 consiglieri comunali
su 21 assegnati, al fine di deliberare la revoca del presidente
del consiglio comunale- veniva disposta la revoca del consigliere
Facco, già nominato presidente del consiglio comunale con
provvedimento del 21.6.2002, dalla carica di presidente,
e contestualmente nominato il nuovo presidente nella persona
dell’odierno controinteressato. A siffatte determinazioni
il consiglio perveniva, come si evince dalle premesse, sul
presupposto della sua condotta “incompatibile con il ruolo
istituzionale di garante della corretta dinamica politico-
amministrativa dell’Ente, minandone l’efficienza”, condotta
manifestatasi mediante: volute sovrapposizioni di riunioni
convocate senza preavviso; indebita ingerenza nell’attività
gestionale; ripetuti rinvii delle richieste di convocazione;
violazione del dovere di dare preventiva informazione ai
gruppi e ai singoli consiglieri.
Contro tale delibera insorge l’interessato con il ricorso
in epigrafe, chiedendone l’annullamento
Preliminarmente egli afferma: che l’ottenimento di una carica
pubblica conferisce un diritto alla sua conservazione fino
alla naturale scadenza, sul quale incide l’istituto della
revocabilità, come affievolimento dello ius in officium;
che la revoca non può essere deliberata in mancanza di esplicita
previsione nello statuto, come accade per il Comune di Cittadella,
che non lo prevede nemmeno nel regolamento; che la giurisprudenza
invocata nella delibera inerisce a casi in cui la revoca
era contemplata nello statuto, e che, pertanto, se proprio
si voleva procedere in tal senso, occorreva prima inserire
la previsione della revoca nello statuto; che la ragione
vera è il venir meno della fiducia, di scarsa rilevanza
apparendo i singoli fatti addotti a giustificazione; che
la revoca ha, nella specie, carattere sanzionatorio, non
preceduta da alcuna contestazione.
Tanto premesso, si deduce: con il primo motivo, violazione
dei principi fondamentali dell’ordinamento, in relazione
al diritto ad esercitare la carica pubblica conseguita;
con il secondo, violazione della legge n. 241/90 e delle
norme sul procedimento; con il terzo, eccesso di potere
per sviamento, travisamento del fatto e carenza di motivazione,
essendo la revoca disposta non per assicurare il buon andamento,
ma per personalismi emulatori, in carenza di una motivazione
adeguata.
Si è costituita l’amministrazione comunale instando per
il rigetto del gravame, eccependo che la motivazione è analitica
e adeguata e che la revoca deve ammettersi in conformità
ai principi di cui all’art. 97 Cost.
Successivamente, con due serie di motivi aggiunti notificati
pressoché contemporaneamente, il ricorrente ha impugnato,
dapprima, due atti di convocazione di seduta da parte del
nuovo presidente del consiglio comunale (del 19 e 20 gennaio
2005), deducendo illegittimità derivata e attività usurpativa
del potere, con aggiunta di formale invito al segretario
comunale a premettere, ad ogni decisione di spesa, l’avviso
che è pendente il presente giudizio. Con i secondi si impugna
una ulteriore convocazione del consiglio comunale, deducendo
illegittimità derivata, oltre alla censura, riferita alla
inottemperanza dell’invito formale rivolto al segretario
comunale, di eccesso di potere per intenzionale omissione
della completa prospettazione della fattispecie sulla quale
il collegio era chiamato a deliberare, e falsità di presupposto.
In relazione a detti motivi aggiunti la difesa del Comune
eccepisce, in relazione agli ultimi motivi aggiunti, mancanza
di lesività degli atti con essi impugnati, nonché di interesse
personale, concreto e attuale, donde l’inammissibilità degli
stessi, alla stregua della giurisprudenza, anche considerando
che nessun vantaggio potrebbe ottenere dall’annullamento
della delibera impugnata in principalità. Quanto ai precedenti
motivi aggiunti, si eccepisce, da un lato, che la convocazione
impugnata con i secondi è sostitutiva di quelle precedenti,
dall’altro che si tratta comunque di atto endoprocedimentale.
Si è costituito anche il controinteressato, svolgendo considerazioni
ed eccezioni analoghe nella sostanza a quelle svolte dal
Comune.
Sono seguite memorie conclusionali di tutte le parti con
le quali vengono ulteriormente ribadite le rispettive tesi
difensive.
All’udienza i difensori comparsi hanno svolto la discussione,
insistendo sulle rispettive conclusioni, dopo di che la
causa è stata introitata per la decisione.
D I R I T T O
1- Il contenzioso sottoposto a questo G.A. propone
questioni di non poca delicatezza e di non agevole soluzione,
al tempo stesso connotate anche da profili di novità rispetto
ad analoghe controversie già risolte dalla giurisprudenza,
come si evince anche dai richiami riportati nelle premesse
della delibera consiliare impugnata in principalità, con
il ricorso introduttivo. Quanto alla delicatezza, basti
considerare che il thema decidendum impinge sul diritto
connesso all’esercizio di una funzione pubblica di rilievo
(rectius: al permanere nell’esercizio della funzione
fino alla sua naturale scadenza, jus in officio),
e sul ruolo istituzionale di una figura relativamente nuova
(siccome introdotta di recente nell’ordinamento degli enti
di autonomia locale) ma certamente di rilievo, come quella
del presidente del consiglio comunale.
Ed invero, il tema della revocabilità di una siffatta carica
di rilievo istituzionale e politico (locale) al tempo stesso,
sembra atteggiarsi in modo particolare o comunque diverso
(perché di natura, seppure mediatamente, elettiva) rispetto
al più consueto tema della revoca di un incarico conferito
nell’ambito del corpo della burocrazia, vale a dire, di
rilievo esclusivamente amministrativo, inerente al rapporto
contrattuale che lega la P.A. con i suoi dipendenti, di
ogni livello. Elemento di spicco che contraddistingue questa
come altre cariche di rilievo istituzionale, non elettive
direttamente, bensì in via mediata e indiretta, è costituita,
infatti, quanto meno al momento della scelta, dall’elemento
fiducia, di cui deve godere la persona chiamata a rivestire
della carica (da parte, deve ritenersi, non soltanto della
maggioranza ma, fin dove possibile, sulla base di accordi
e intese con l’opposizione o minoranza, e comunque tra i
vari partiti). Si tratta, beninteso, di fiducia in senso
politico che, se pure si sostanzia, al fondo, della fiducia
intesa come sentimento individuale delle persone, si caratterizza
in modo affatto diverso, sulla scorta eminentemente di valutazioni
di carattere politico, di convenienza e opportunità, fatte
dai partiti dove rilevano, con la personalità e le esperienze
del candidato, la sua provenienza e collocazione politica,
gli affidamenti che egli possa dare a questa o quella formazione
politica circa la sua opera futura, l’opera prestata in
qualità di uomo politico, e così via.
Peraltro, se l’elemento fiducia siffattamente inteso caratterizza
la scelta, una volta insediato, il titolare della carica
di presidente del consiglio comunale è tenuto a comportarsi
in maniera neutrale, dovendo preoccuparsi di garantire il
funzionamento dell’organo collegiale presieduto facendo
rispettare da tutti il regolamento e le altre norme inerenti,
in maniera che la maggioranza non prevarichi la minoranza,
oltre, naturalmente, a tenere una condotta tale da non ingenerare
il sospetto (o, ancora peggio, di manifestare apertamente)
di parzialità ovvero di ingerenza nell’attività di gestione,
o dei singoli assessorati.
In casi del genere la questione della revocabilità dalla
carica a seguito di comportamenti che si rimproverano alla
persona che ne è stata investita, perché considerati incompatibili
con la stessa, è destinata a più agevole soluzione nelle
ipotesi in cui lo statuto dell’ente contenga specifiche
previsioni al riguardo. In relazione ad ipotesi siffatte
si è formata una giurisprudenza, le cui pronunce sono state
richiamate nella delibera de qua.
2- D’altra parte, le funzioni connesse alla carica sono
caratterizzate, come già detto, da neutralità -a garanzia
del corretto funzionamento del consiglio nel suo insieme,
senza distinzione tra maggioranza e opposizione- ragion
per cui, come sottolineato da Cons. Stato, Sez. V, 6.6.2002
n. 3187, il venir meno di tale neutralità nell’esercizio
della funzione giustifica la revoca della nomina con il
formarsi di una maggioranza favorevole a detta misura (indipendentemente
dalla sua coincidenza, o meno, con la maggioranza al potere,
che esprime la giunta), a prescindere dall’elemento fiducia
(in quel caso, tuttavia, si era in presenza di una esplicita
previsione di revoca nello statuto, che richiedeva un determinato
quorum, sicché era sufficiente verificare che si
fosse formata la maggioranza, salvi, ovviamente, la presenza
di eventuali diversi vizi di legittimità dell’atto deliberativo).
A sua volta, Cons. Stato Sez. V, 3.3.2004 n. 1042, sottolinea
che “il riferimento testuale al venir meno della compiuto nella richiesta di revoca, non può essere sopravvalutato,
perché esso indica, piuttosto, che una parte dei consiglieri
comunali non ravvisava più l’adeguatezza del Sig…. al ruolo
neutrale assegnato al presidente”. Più avanti si afferma
che dal tenore letterale della disposizione statutaria e
dal contesto si evince che la “revoca è collegata a una
valutazione di carattere anche latamente politico”, soggiungendo
che il sindacato del giudice è pieno per quanto concerne
la verifica della legittimità formale del procedimento seguito,
mentre “resta notevolmente limitato ogni apprezzamento sugli
aspetti politico- discrezionali manifestati dall’atto”.
Infine, Cons. Stato, sez. V, 20.10.2004 n. 6838 afferma
(massima): “Il presidente del consiglio comunale, in quanto
presidente di tutto l’organo collegiale nella sua unità
istituzionale e suo rappresentante, non è collegato ad alcuna
parte politica e risponde solo del corretto funzionamento
dell’istituzione, di tal che il provvedimento che lo revochi
dal suo incarico può essere motivato solo con ragioni attinenti
alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità
o inadeguata la conduzione, ma non da ragioni di fiducia
politica”. Generalmente attestata su queste linee la restante
giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR Campania - SA, Sez.
II, 16.2.2004 n. 114).
3- Tuttavia, come osserva la difesa del ricorrente nel ricorso
introduttivo, in relazione a tutte le fattispecie in cui
il G.A. è stato chiamato a pronunciarsi su provvedimenti
di revoca del presidente del consiglio comunale, lo statuto
comunale prevedeva espressamente la revocabilità, o quanto
meno la nomina di tale figura. Al contrario, nella fattispecie
all’esame, manca ogni previsione al riguardo; anzi, lo statuto
non contempla nemmeno tale figura, risalendo ad epoca anteriore,
evidentemente, alla sua istituzione (nel corso del giudizio
è, poi, emerso che in corso di causa il Comune ha provveduto
a emendare lo statuto inserendovi la previsione della figura
del presidente, nonché la possibilità di revoca; ma ciò
non rileva, come è ovvio, sulla controversia da risolvere).
Ora, il quesito che si pone al Collegio è se alla revoca
possa procedersi anche in mancanza di una sua espressa previsione
nello statuto.
Parte ricorrente afferma che ciò non sarebbe consentito,
in virtù, non solo e non tanto della precipuità della funzione,
quanto del diritto ad esercitare la carica fino alla sua
naturale scadenza, diritto che potrebbe essere scalfito
solo da una esplicita previsione di revoca, cosicché se
proprio si volesse procedere in tal senso, bisognerebbe
prima integrare lo statuto e soltanto dopo attivare il procedimento
di revoca.
Al riguardo il Collegio, dopo attenta considerazione, ritiene
che non possa condividersi detta tesi. Ed invero, considerato
che, nel panorama degli strumenti di autotutela della P.A.,
la revoca di una carica di rilievo istituzionale come quella
in esame è connotata da aspetti precipui, nel senso che
non possono richiamarsi tout-court le regole che presiedono
all’istituto classico della revoca (per le quali si veda,
ora, l’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, introdotto
dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15), rilievo preminente
assumono regole specifiche regolanti l’istituto nella legge.
Regole siffatte si desumono dall’elaborazione giurisprudenziale,
che sopra si è riportata nei tratti essenziali, con precipuo
riguardo: a) al venir meno della neutralità e della correttezza
della funzione; b) al fatto che si formi una maggioranza
di consiglieri comunali che, ritenendo, appunto, venuta
meno la correttezza della funzione di garanzia senza distinzione
tra maggioranza e opposizione (che, in mancanza di disposizioni
specifiche, si può affermare dovere corrispondere alla maggioranza
assoluta rispetto al numero dei componenti dell’organo collegiale
elettivo), si esprima in senso favorevole alla revoca; c)
una motivazione adeguata che renda conto di siffatti presupposti.
Orbene, se si condividono tali regole (come sembra al Collegio
doversi fare), in quanto desumibili dal sistema normativo
vigente e dai principi dell’ordinamento amministrativo,
perde di rilievo la questione se una previsione esplicita
di revocabilità sia prevista, o meno, nello statuto. Infatti,
procedendo nel solco dei criteri evidenziati, non pare potersi
muovere al consiglio comunale censura alcuna ove le stesse
appaiano rispettate, ferma l’esclusione di un sindacato
nel merito dei voti espressi da parte del G.A.
Orbene, nel caso di specie si evince tanto dalle segnalazioni
che hanno preceduto la richiesta dei consiglieri promotori
della revoca (la maggioranza dei componenti del consiglio,
senza che debba distinguersi se essa coincida, o meno, con
quella al potere), quanto dal corpo della delibera impugnata,
che la condotta del presidente poi revocato è stata ritenuta
difforme dalle funzioni di garanzia proprie di tale organo,
quanto meno nella valutazione che ne ha dato la maggioranza,
e di ciò si dà sufficientemente conto nella motivazione
della stessa delibera. Quanto alla doglianza circa la mancata
contestazione –del resto soltanto adombrata- si osserva,
da un lato, che non si tratta, in senso proprio, di un provvedimento
sanzionatorio, dall’altro che l’interessato ne era venuto
a conoscenza con l’avviso di convocazione della seduta in
cui si è discusso della revoca, e, ancora prima, comunque
era stato messo in grado di conoscere il proponimento dei
12 consiglieri promotori, i quali indirizzavano la richiesta
in discorso al segretario generale in data 7.10.2004.
Per tali ragioni debbono considerarsi infondati il primo
e il secondo mezzo di impugnazione. Quanto al terzo, osserva
il Collegio che i dati fattuali alla base della richiesta
di revoca (i singoli episodi) sono pacifici in causa e incontestati,
e che sia la motivazione, sia la discussione, danno conto
tanto di essi quanto dell’incompatibilità della condotta
del ricorrente con il suo ruolo istituzionale. Dunque, non
può parlarsi di sviamento, né di carenza di motivazione.
Anche detta censura deve ritenersi, dunque, priva di pregio.
Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso
si manifesta fondato e va, pertanto, rigettato. Analoga
sorte tocca ai motivi aggiunti, tutti basati sulla deduzione
di illegittimità in via derivata dai vizi dedotti con il
ricorso principale.
Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti
le spese e onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso
in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 24
novembre 2005.