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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Ordinanza 6 dicembre 2005 n. 334
Pres. Cicciò – Est. Giovannini
Copra Ristorazione e Servizi Coop (avv.ti Michiara e Balestrieri) c. Comune di Ponte dell’Olio (n.c.) – C.I.R. Food Cooperativa Italiana di ristorazione S.c. (avv. Bassi) – COGES S.r.l.


Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Servizi di ristorazione collettiva Criterio di aggiudicazione – Sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Art. 23, co. 1, lett. b) D. Lgs. 157/1995 – Applicazione agli appalti sopra o sotto soglia comunitaria – Sussiste – Motivi

Le disposizioni di cui all’art. 59, co. 4, L. 488/1999 e all’art. 90, co. 1 e 2, L.R. Emilia Romagna 29/2002, laddove prescrivono che gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva siano aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, co. 1, lett. b) D. lgs. 157/1995, si applicano a tutti gli appalti di servizi e, quindi, indipendentemente dal fatto che il valore di stima degli stessi sia sopra o sotto la soglia di rilevanza comunitaria.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
PARMA

SEZIONE UNICA





nelle persone dei Signori:

GAETANO CICCIO' Presidente
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere, relatore

ITALO CASO Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 06 Dicembre 2005

Visto il ricorso 357/2005 proposto da:

COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP. e
ATI COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP E GLOBAL CHEF SRL



rappresentati e difesi da:

MICHIARA AVV. PAOLO
BALESTRERI AVV. ADOLFO MARIO



con domicilio eletto in PARMA

B.GO ANTINI 3
presso
MICHIARA AVV. PAOLO

contro

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

e nei confronti di
RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COM. PONTE DELL'OLIO

e nei confronti di
C.I.R. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC
rappresentata e difesa da:
BASSI AVV. FRANCO
con domicilio eletto in PARMA
VIA PETRARCA 20
presso la sua sede

e nei confronti di
COGES SRL



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- anche con proposizione di motivi aggiunti del verbale di gara 5/10/05 con il quale la Commissione giudicatrice istituita dal Comune di Ponte dell’Olio ha aggiudicato provvisoriamente alla C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. la gara per l’affidamento del servizio di refezione scuole elementari, medie, nido e dipendenti comunali anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007;
- del verbale di gara 26/09/05 della Commissione giudicatrice recante la conclusione del sub-procedimento avviato con nota del 30/08/05 e con il quale la medesima Commissione ha ritenuto di ammettere alla gara sia la CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., sia la Coges srl;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso, compresi i documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto).

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

C.I.R. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC



Udito il relatore Cons. UMBERTO GIOVANNINI e uditi altresì gli avv.ti Michiara e Balestreri per la ricorrente e l’avv. Bassi per C.I.R. Società Coop. a r.l.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che, ad un primo esame della causa, le disposizioni di cui all’art.59 comma 4 della L. 23/12/1999 n.488 e all’art.90, commi 1 e 2 della L.R. Emilia Romagna 4/11/2002 n.29, laddove esse prescrivono che gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva siano aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17/3/1995 n.157, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari e agroalimentari offerti, si applichino a tutti gli appalti di servizi e, quindi, indipendentemente dal fatto che il valore di stima degli stessi sia sopra o sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

P.Q.M.




Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa, per il merito, l’udienza del 23/5/2006.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PARMA , li 06 Dicembre 2005

Depositata in Segreteria in data 06 Dicembre 2005


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