REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
PARMA
SEZIONE UNICA
nelle persone dei Signori:
GAETANO CICCIO' Presidente
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere, relatore
ITALO CASO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 06 Dicembre 2005
Visto il ricorso 357/2005 proposto da:
COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP. e
ATI COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP E GLOBAL CHEF SRL
rappresentati e difesi da:
MICHIARA AVV. PAOLO
BALESTRERI AVV. ADOLFO MARIO
con domicilio eletto in PARMA
B.GO ANTINI 3
presso
MICHIARA AVV. PAOLO
contro
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
e nei confronti di
RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COM. PONTE DELL'OLIO
e nei confronti di
C.I.R. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC
rappresentata e difesa da:
BASSI AVV. FRANCO
con domicilio eletto in PARMA
VIA PETRARCA 20
presso la sua sede
e nei confronti di
COGES SRL
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- anche con proposizione di motivi aggiunti del verbale
di gara 5/10/05 con il quale la Commissione giudicatrice
istituita dal Comune di Ponte dell’Olio ha aggiudicato provvisoriamente
alla C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. la
gara per l’affidamento del servizio di refezione scuole
elementari, medie, nido e dipendenti comunali anni scolastici
2005/2006 e 2006/2007;
- del verbale di gara 26/09/05 della Commissione giudicatrice
recante la conclusione del sub-procedimento avviato con
nota del 30/08/05 e con il quale la medesima Commissione
ha ritenuto di ammettere alla gara sia la CIR Cooperativa
Italiana di Ristorazione s.c., sia la Coges srl;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque
connesso, compresi i documenti di gara (disciplinare di
gara e capitolato speciale d’appalto).
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
C.I.R. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
SC
Udito il relatore Cons. UMBERTO GIOVANNINI e uditi
altresì gli avv.ti Michiara e Balestreri per la ricorrente
e l’avv. Bassi per C.I.R. Società Coop. a r.l.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che, ad un primo esame della causa, le disposizioni
di cui all’art.59 comma 4 della L. 23/12/1999 n.488 e all’art.90,
commi 1 e 2 della L.R. Emilia Romagna 4/11/2002 n.29, laddove
esse prescrivono che gli appalti pubblici relativi ai servizi
di ristorazione collettiva siano aggiudicati con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.23,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17/3/1995 n.157, attribuendo
valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti
alimentari e agroalimentari offerti, si applichino a tutti
gli appalti di servizi e, quindi, indipendentemente dal
fatto che il valore di stima degli stessi sia sopra o sotto
la soglia di rilevanza comunitaria.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa, per il merito, l’udienza del 23/5/2006.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
PARMA , li 06 Dicembre 2005
Depositata in Segreteria in data 06 Dicembre 2005