REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1367/2005, proposto da
Elilombarda s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca
Ferraro e Milena Linguanti, ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Milano, via Podgora n.10;
contro
l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco
Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Milano, corso Vittorio Emanuele II, n.15;
e nei confronti di
Consorzio Elisoccorso San Raffaele, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Rocco Mangia, Filippo Martinez e Marcello Franco,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
in Milano, corso Magenta n.45;
per l’annullamento
della nota prot.n.15586/P/025 del 10/5/2005, con cui
l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda ha comunicato
l’avvenuta aggiudicazione del servizio di elisoccorso e
relativo servizio antincendio al Consorzio Elissoccorso
San Raffaele, effettuata con deliberazione del Direttore
generale n.403 del 28/4/2005; della deliberazione stessa;
dell’aggiudicazione provvisoria, pronunciata nella seduta
del 21/4/2005; del provvedimento di ammissione alla gara
del Consorzio Elisoccorso San Raffaele, con riferimento
alle sedute del 21/1/2005 e 8/3/2005; dei verbali di gara;
degli eventuali atti di immissione dell’aggiudicataria nel
servizio di elisoccorso; della nota prot.n.16463/05/P/025
del 17/5/2005, con cui l’Azienda Ospedaliera comunica che
consentirà alla ricorrente l’accesso ai documenti limitatamente
a quelli consentiti dalla controinteressata; degli atti
presupposti, consequenziali e connessi;
per la declaratoria
della nullità o inefficacia, o per l’annullamento del
contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda Ospedaliera
e il Consorzio aggiudicatario;
e per la condanna
al risarcimento in forma specifica o, in via subordinata,
al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi
dalla ricorrente a seguito della mancata aggiudicazione
della gara;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano e del
Consorzio Elisoccorso San Raffaele;
Visto il ricorso incidentale di quest’ultimo;
Visti i motivi aggiunti di ricorso depositati il 30 giugno
2005;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 novembre 2005, relatore
il Primo referendario Gianluca Bellucci, gli avvocati Francesca
Ferraro e Milena Linguanti per la ricorrente, l’avvocato
Marin, in sostituzione dell’avvocato Giuseppe Franco Ferrari,
per l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, e gli avvocati
Rocco Mangia e Filippo Martinez per il controinteressato
Consorzio Elisoccorso San Raffaele;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano, con bando
pubblicato in data 30 novembre 2004, ha indetto gara d’appalto
a procedura aperta per l’effettuazione del servizio di elisoccorso,
mediante impiego di personale con idonea competenza ed esperienza
di volo, e per la fornitura e mantenimento in efficienza
di mezzo idoneo corredato di tutte le attrezzature tecniche
e sanitarie, con allestimento di una elipiazzola, nonché
per le altre prestazioni indicate all’art.1 del capitolato
speciale, con importo a base d’asta di euro 25.900.000.
La lex di gara specificava che il plico comprendente l’offerta
avrebbe dovuto includere tre distinte buste: la busta A
contenente i documenti di partecipazione alla gara, la busta
B contenente l’offerta tecnica e la busta C relativa all’offerta
economica.
Le offerte sono state presentate dalla ricorrente, quale
capomandataria della costituenda A.T.I. con Helitalia s.p.a.,
e dal Consorzio San Raffaele, composto da Elilario Italia
s.p.a. e da Air Viaggi San Raffaele s.r.l..
Nella seduta del 21 gennaio 2005, aperte le buste contrassegnate
dalla lettera A, la Commissione di gara ha riscontrato che
il Consorzio San Raffaele aveva omesso di accludere la dichiarazione
della consorziata Air Viaggi San Raffaele di essere in possesso
di tutte le licenze, certificazioni e autorizzazioni prescritte
dalla vigente normativa per lo svolgimento del servizio
di elisoccorso.
Nella seduta dell’8 marzo 2005 il Consorzio San Raffaele
è stato ammesso alla gara.
Nella seduta del 21 aprile 2005 il seggio di gara ha proceduto
all’aggiudicazione provvisoria in favore del suddetto Consorzio.
Con deliberazione n.403 del 28/4/2005 il Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera ha disposto l’aggiudicazione definitiva.
Avverso i predetti atti la ricorrente è insorta deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.14 del bando
di gara, dell’art.4 del capitolato speciale e dell’art.97
della Costituzione; violazione del principio della par condicio
dei concorrenti; eccesso di potere per disparità di trattamento,
illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia.
Le predette norme della lex di gara statuiscono, a pena
di esclusione, che tutte le imprese partecipanti, e quindi
anche le consorziate, devono produrre la dichiarazione di
essere in possesso di tutte le licenze, certificazioni e
autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa. Ne discende
che la mancata inclusione, nella busta A, della dichiarazione
della consorziata Air Viaggi San Raffaele di possedere le
suddette licenze, certificazioni e autorizzazioni, doveva
comportare l’esclusione del Consorzio Elisoccorso San Raffaele
dalla procedura selettiva.
Peraltro, la Air Viaggi San Raffaele non possiede l’approvazione
HEMS, compresa nel certificato di operatore aereo e necessaria
a svolgere attività di elisoccorso.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge
n.241/1990 (carenza di motivazione, erroneità di motivazione,
insufficienza di motivazione); violazione dell’art.97 della
Costituzione.
Dalla lettura dei sottopesi, introdotti dalla Commissione
di gara per la valutazione delle offerte, non è emersa la
trasparenza ed imparzialità che deve caratterizzare i procedimenti
amministrativi.
Solo successivamente alla notifica del ricorso, in data
20 maggio 2005, l’istante ha potuto visionare i verbali
di gara, ed ha quindi presentato i seguenti motivi aggiunti:
3) violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione
indicati nel capitolato speciale e dei sottopesi stabiliti
dalla Commissione di gara, risultanti dal verbale n.5 del
14 marzo 2005; violazione della par condicio dei concorrenti;
vizio di motivazione nell’attribuzione dei punteggi; violazione
dell’art.97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità
di trattamento; illogicità; irragionevolezza; manifesta
ingiustizia.
Quanto al sottopeso 2 “Fatturato annuo operatore aeronautico
esecutore servizio”, la Commissione ha considerato esclusivamente
il fatturato di Elilombarda s.r.l., e non il complessivo
ammontare riferibile alla costituenda ATI, la quale ha dichiarato
che avrebbero eseguito il servizio sia Elilombarda che Helitalia.
Quanto al sottopeso n.16 “Esperienze simili nazionali/estere
esecutore servizio e controllate”, non è stata valutata
l’esperienza della associata Helitalia.
Quanto al sottopeso n.25 “Caratteristiche tecniche complessive
elicottero I fase”, il seggio di gara non ha specificato
quali caratteristiche tecniche dell’elicottero di Elilario
fossero migliori di quelle dell’elicottero dell’esponente.
4) Violazione del principio di imparzialità e trasparenza;
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, manifesta
ingiustizia.
La Commissione giudicatrice ha formulato i sottocriteri
di valutazione nella seduta riservata del 14 marzo 2005,
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica
avvenuta nella seduta pubblica dell’8 marzo 2005.
La sostanziale specificazione dei criteri di valutazione
e l’individuazione dei punteggi da attribuire avrebbero
dovuto invece essere effettuate prima dell’apertura delle
suddette buste.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 del capitolato
speciale; violazione della par condicio dei concorrenti
e dell’art.97 della Costituzione; eccesso di potere per
disparità di trattamento; illogicità, irragionevolezza,
manifesta ingiustizia; vizio di motivazione.
I seguenti parametri di giudizio, introdotti dalla Commissione,
sono estranei ai criteri generali previsti dall’art.3 del
capitolato speciale: “fatturato annuo operatore aeronautico
esecutore del servizio”, “numero di incidenti negli ultimi
10 anni”, “numero di elicotteri in flotta similari a quello
proposto”, “tipologia esperienza e numero piloti”, “tipologia
esperienza e numero tecnici”, “ore di volo montagna complessive,
equipaggi proposti”, “numero di altri piloti certificati
per il servizio”, “numero di altri tecnici certificati per
il servizio”, “caratteristiche tecniche complessive elicottero
1 fase”, “disponibilità simulatore di volo”, “elicottero
similare per addestramento”, “località”, “riconoscimento
dal costruttore”.
I seguenti altri criteri, previsti nel capitolato, non sono
stati considerati dal seggio di gara: documentata capacità
operativa secondo i parametri previsti dal capitolato, documentata
capacità di gestione tecnica secondo i parametri previsti
dal capitolato, ore di volo HSR-SAR (ore di volo di ricerca
e soccorso in ambito sanitario), elenco specifico del tipo
di attrezzature proposte, turni di servizio predisposti
per i primi 3 mesi, nonché ogni altro elemento utile per
la sicurezza ed il miglioramento degli obiettivi del servizio.
La Commissione ha distinto arbitrariamente i criteri da
applicare all’impresa esecutrice ed i criteri riguardanti
i partecipanti nel loro complesso.
La carenza di motivazione e l’illogicità emergono raffrontando
il criterio “fatturato annuo operatore aeronautico esecutore
del servizio”, che la Commissione ha riferito alla sola
impresa esecutrice, ed il criterio “numero di incidenti
negli ultimi 10 anni”, non considerato invece con riferimento
all’esecutrice del sevizio.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano.
Si è altresì costituito in giudizio il Consorzio Elisoccorso
San Raffaele, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
del gravame e, gradatamente, il rigetto dello stesso.
Quest’ultimo ha altresì proposto ricorso incidentale avverso
il bando di gara ed il capitolato speciale nella parte in
cui richiedono a tutte le ditte che partecipano di inserire
in offerta, a pena di esclusione, la dichiarazione di possedere
le licenze, certificazioni e autorizzazioni prescritte per
lo svolgimento del servizio de quo, nell’ipotesi in cui
tali disposizioni vadano interpretate nel senso di imporre
i documenti in questione a tutte le imprese facenti parte
di un consorzio.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
In data 30 maggio 2005 è stato stipulato il contratto d’appalto,
nel quale si dà atto che il servizio è iniziato il giorno
28 maggio 2005.
Con ordinanza n.1282, resa nella Camera di Consiglio del
25 maggio 2005, è stata respinta l’istanza cautelare.
Tale pronuncia è stata confermata dal giudice di appello
con provvedimento n.4162 del 30 agosto 2005.
Ad esito dell’ordinanza n.112 del 13 luglio 2005, con la
quale questo Tribunale ha accolto in parte l’istanza della
ricorrente per l’accesso agli atti concernenti la gara in
questione, l’Azienda Ospedaliera resistente ha depositato,
in data 9 agosto 2005, ulteriore documentazione.
All’udienza del 3 novembre 2005 la causa è stata posta in
decisione.
DIRITTO
In via preliminare devono esaminarsi le questioni in
rito.
E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso, per il
rilievo che lo stesso è stato proposto da uno solo dei soggetti
associati nel costituendo raggruppamento che ha partecipato
alla gara, e non dal raggruppamento stesso, unico legittimato
ad agire in giudizio per la tutela del proprio interesse
all’aggiudicazione.
L’assunto non ha fondamento.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è prevalentemente
orientata nel senso che, nel caso di impugnativa di atti
di una procedura di selezione del contraente, sussiste la
legittimazione attiva (intesa come titolarità in astratto
della posizione soggettiva di cui si chiede tutela) dell’impresa
singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento
risulti già costituito al momento della presentazione dell’offerta,
sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione
(Cons.Stato, V, 30/8/2004, n.5646; idem, 15/4/2004, n.2148;
idem, 18/3/2004, n.1411; idem, 30/10/2003, n.6769; Cons.Stato,
VI, 29/11/2004, n.7784; Cons.Stato, IV, 10/6/2004, n.3719;
idem, 23/1/2002, n.397).
Ciò in quanto il conferimento del mandato all’impresa capogruppo
attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la
rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione
e delle società controinteressate, ma non preclude o limita
la facoltà delle singole imprese di agire in giudizio in
proprio, mancando una espressa previsione in tal senso della
normativa comunitaria di riferimento e in quella nazionale
di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi
(art.11 d.lgs.n.157/1995), ma anche di appalti di lavori
(artt.11 e 13 della legge n.109/1994) e forniture (art.11
d.lgs.n.358/1992).
E’ pacifico, infatti, che ciascuna impresa, associata o
ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse
legittimo a conseguire l’aggiudicazione (Cons.Stato, V,
15/4/2004, n.2148).
Né rileva, in senso contrario, la sentenza della Corte di
Giustizia dell’8 settembre 2005, relativa alla causa n.129/04,
richiamata dalla controinteressata.
Tale pronuncia, infatti, non ha interpretato la normativa
comunitaria come ostativa alla legittimazione ad agire della
singola impresa associata, ma si è limitata a statuire la
conformità, rispetto alla direttiva del 21/12/1989, 89/665/CEE,
di una disposizione legislativa del Belgio secondo cui il
ricorso può essere proposto unicamente da tutti i membri
di associazione temporanea priva di personalità giuridica.
Dalla direttiva non può desumersi la legittimazione esclusiva
del raggruppamento in quanto tale, non essendo pretermesso,
in base al diritto comunitario, il diritto del singolo componente
dell’A.T.I. di ricorrere avverso il provvedimento di aggiudicazione:
l’interpretazione propugnata dal Consiglio di Stato, che
ammette a chiedere tutela della propria posizione soggettiva
ciascuna delle imprese sottoscrittrici dell’offerta congiunta,
non collide con l’ordinamento comunitario.
Venendo all’esame, nel merito, del ricorso, il Collegio
osserva quanto appresso.
Con il primo motivo l’istante deduce la violazione del punto
14 del bando di gara e dell’art.4 del capitolato speciale,
secondo cui tutte le imprese partecipanti alla gara, e quindi
anche le consorziate, avrebbero dovuto presentare dichiarazione
di possedere le licenze, certificazioni e autorizzazioni
prescritte dalla vigente normativa.
La censura non è condivisibile.
Il Consorzio Elisoccorso San Raffaele, avente attività esterna
ai sensi degli artt.2612 e seguenti del codice civile e
costituito in data 9/4/2002 e fino al 31/12/2012, a norma
degli artt.2602 e seguenti del codice civile, tra le società
Airviaggi San Raffaele s.r.l. ed Elilario Italia s.p.a.,
ha dichiarato, contestualmente alla presentazione dell’offerta,
“che la società consorziata che eseguirà effettivamente
il servizio di elisoccorso sarà Elilario Italia s.p.a.”
e che il Consorzio stesso si sarebbe avvalso “delle capacità
economiche e finanziarie, tecniche e professionali della
propria consorziata Elilario Italia s.p.a.” (cfr. documenti
n.1 e 2 depositati in giudizio in data 24 maggio 2005 dal
controinteressato).
Come è noto i Consorzi, ai sensi delle disposizioni del
codice civile (artt.2602 e seguenti), sono organizzazioni
di imprenditori operanti normalmente per il tramite dei
propri consorziati, che sono soggetti dotati della necessaria
strutturazione aziendale, per cui occorre indicare, come
è avvenuto nel caso di specie, le società consorziate chiamate
ad eseguire le prestazioni contrattuali.
Ne discende che i requisiti tecnici ed economici devono
essere posseduti non dal Consorzio, ma dalla consorziata
indicata come esecutrice dell’appalto (TAR Lazio, Roma,
III, 8/7/2003, n.6077; TAR Campania, Napoli, I, n.3122/2003).
Orbene, il requisito de quo (possesso di licenze, certificazioni
e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento del servizio),
riguardando la prestazione eseguibile solo da una delle
imprese consorziate, non può che essere richiesto singolarmente
alla stessa. Quest’ultima, a differenza delle società destinate
a restare estranee all’esecuzione dell’appalto, riveste
la qualità di effettivo partecipante alla gara, come tale
assoggettato all’obbligo di produrre la predetta documentazione,
ai sensi del punto 14 del bando e dell’art.4 del capitolato
speciale.
L’infondatezza della censura in argomento determina l’inammissibilità,
per carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto
dalla controinteressata per la sola ipotesi in cui le disposizioni
di gara dovessero essere interpretate nel senso di imporre
a tutte le imprese facenti parte del consorzio le dichiarazioni
riguardanti il possesso di licenze, certificazioni e autorizzazioni.
Il secondo motivo è incentrato sul difetto di motivazione
in ordine all’attribuzione dei punteggi.
La doglianza non ha pregio.
La Commissione di gara, nella seduta del 14/3/2005, ha specificato
i criteri di valutazione indicati nel capitolato ed ha abbinato
alle varie sottovoci in cui i criteri stessi sono stati
puntualizzati altrettanti sottopunteggi, introducendo in
tal modo una dettagliata griglia di valutazione idonea a
dare contezza degli apprezzamenti rilevanti ai fini dell’attribuzione
dei punteggi.
Peraltro, nel verbale della seduta del 13/4/2005 il giudizio
finale risulta suffragato non solo dall’applicazione della
suddetta griglia, ma anche da argomentate e discorsive indicazioni
dell’iter logico seguito dal seggio di gara.
Con la terza censura, introdotta con motivi aggiunti, la
ricorrente deduce che il sottopeso “fatturato annuo operatore
aeronautico esecutore servizio” è stato valutato solo per
Elilombarda e non per l’A.T.I. cui la stessa appartiene;
aggiunge che, quanto al criterio “esperienze simili nazionali/estere
esecutore servizio e controllate”, erroneamente non è stata
valutata l’attività pregressa dell’associata Helitalia e
precisa che non è stato specificato, in sede di valutazione
delle “caratteristiche tecniche complessive elicottero 1
fase”, quali fossero le migliori caratteristiche dell’elicottero
di Elilario.
Il motivo non merita adesione.
Come risulta dal verbale della seduta del 13/4/2005, il
seggio di gara ha valutato il fatturato e le esperienze
degli esecutori effettivi del servizio di elisoccorso (ovvero
di Elilario Italia e di Elilombarda), tra i quali non rientra
la società Helitalia, ancorché associata alla ricorrente.
La valutazione delle caratteristiche tecniche dell’elicottero
è motivata con la constatazione che l’elicottero di Elilario,
a differenza di quello di Elilombarda, è l’ultimo modello
prodotto, dando così contezza dell’elemento di maggior pregio
giustificante l’attribuzione del maggior punteggio.
Il quarto rilievo è incentrato sulla violazione del principio
di imparzialità e trasparenza, in quanto la Commissione
giudicatrice ha individuato i sottocriteri di valutazione
dopo aver proceduto all’apertura delle buste contenenti
l’offerta tecnica.
La doglianza è fondata.
Il Collegio rileva che dal verbale n.4 delle operazioni
dell’8 marzo 2005 risulta che il seggio di gara ha proceduto
“all’apertura della busta B contenente l’offerta tecnica
di entrambe le società: la Elilombarda s.r.l. di Varese
presenta n.1 plastico raffigurante la base di atterraggio
e stazionamento dell’elicottero e n.2 modelli di elicotteri.
L’offerta tecnica della Elilombarda s.r.l. è composta da
n.16 raccoglitori. L’offerta tecnica del Consorzio Elisoccorso
San Raffaele è composta da n.11 raccoglitori”.
Nella successiva seduta del 14 marzo 2005 si è invece provveduto
alla dettagliata specificazione dei criteri generali di
giudizio stabiliti nella lex di gara ed alla suddivisione,
per sottovoci descrittive delle caratteristiche oggetto
di valutazione, dei punteggi previsti dall’art.3 del capitolato
speciale. Orbene, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza la fissazione o la specificazione dei criteri
di apprezzamento delle offerte deve sempre precedere l’apertura
delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini
dell’aggiudicazione ed essere effettuata in una fase anteriore
alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti.
Il principio risponde all’esigenza di garantire la regolarità
del procedimento valutativo e l’imparzialità del risultato,
che risulterebbero compromessi dalla mera possibilità di
conoscenza delle offerte o degli elementi suscettibili di
attribuzione del punteggio, posto che la tardiva fissazione
dei criteri consente di calibrare i parametri di giudizio
ai caratteri specifici delle offerte conosciute o per le
quali è venuta meno la garanzia di segretezza per effetto
dell’apertura della relativa busta, il che collide con elementari
principi di trasparenza dell’azione amministrativa e altera
le condizioni indispensabili per garantire il rispetto della
par condicio tra i concorrenti (Cons.Stato, V, 25/11/2002,
n.6481; idem, 26/1/2001, n.264; idem, 30/10/2002, n.5966;
Cons.Stato, VI, 16/11/2000, n.6128; TAR Lombardia, Milano,
III, 22/2/2005, n.411; idem, 5/6/2001, n.4209).
La ravvisata irregolarità delle operazioni svolte comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione e quindi il rinnovo dell’intero
procedimento selettivo, con nuova indizione della gara,
nel rispetto dei principi sopra stabiliti.
L’annullamento degli atti travolge altresì la successiva
stipulazione del contratto tra stazione appaltante e aggiudicataria,
facendone venir meno, in via retroattiva, i presupposti
legali e determinandone, con effetto caducante, la perdita
di efficacia (Cons.Stato, VI, 5/5/2003, n.2332; TAR Lombardia,
Milano, III, 3/7/2003, n.3553). Ne consegue che la domanda
di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente trova
ristoro nella nuova opportunità che le viene offerta, derivante
dalla ripetizione della procedura, per la parte dell’appalto
che deve ancora essere eseguita. Il rinnovo della gara non
può invece ristorare il danno per la parte del servizio
che ha già avuto esecuzione: per quest’ultima la quantificazione
del danno per equivalente è condizionata all’esito della
gara rinnovata, onde verificare se l’impresa ricorrente
sarebbe risultata o meno vincitrice (Cons.Stato, VI, 18/12/2001,
n.6281; TAR Lombardia, Milano, III, 3/7/2003, n.3553; idem,
22/2/2005, n.411).
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto,
con assorbimento dei motivi non esaminati; per l’effetto,
devono annullarsi i provvedimenti impugnati. Il ricorso
incidentale va invece dichiarato inammissibile.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.1367/2005, dispone quanto segue:
-accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati;
-dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto
dal Consorzio Elisoccorso San Raffaele.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli
onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Milano, nella Camera di Consiglio del 3
novembre 2005, con l’intervento dei Magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Gianluca Bellucci - Primo Referendario est.
Daniele Dongiovanni - Referendario