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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 6 dicembre
2005 n. 4941
Pres. Giordano – Est. Blanda
Novartis Farma S.p.a. (avv.ti Libanori e Piria) c. Policlinico
San Matteo (avv.ti Branzoli, Codena e Oleotti), Ebewe S.r.l.
(avv.ti Vozza e Frangini) |
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1.- Contratti della P.A. - Bando di gara
e capitolato speciale - Impugnativa - Clausole non immediatamente
lesive - Impugnativa immediata - Non occorre.
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2.- Contratti della P.A. - Capitolato speciale
- Impugnativa - Clausola che prevede la rinegoziazione dell’aggiudicazione
- Impugnativa immediata - Non occorre.
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3.- Contratti della P.A. - Aggiudicazione
- Possibilità per l’Amministrazione appaltante di rinegoziare
le condizioni contrattuali con altre imprese che non hanno
partecipato alla gara - Non sussiste - Ragioni.
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1.- Il bando di gara e il capitolato speciale
devono essere impugnati unitamente all’atto applicativo
allorché non contengano clausole immediatamente lesive della
situazione soggettiva dell’impresa partecipante.
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2.- Non è necessario impugnare immediatamente
la clausola del capitolato speciale che impone la rinegoziazione
dell’aggiudicazione della fornitura, in quanto la concreta
capacità di provocare una lesione attuale si manifesta solo
con l’atto applicativo della clausola stessa.
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3.- Non sussiste la possibilità per le Amministrazioni
appaltanti di rinegoziare con altre imprese diverse dall’aggiudicataria
le condizioni di esecuzione dei contratti stipulati in esito
a procedure concorsuali; in particolare va negata la possibilità
di modificare le condizioni contrattuali di affidamento
di una fornitura, perché non vi è capacità di agire di diritto
privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese
violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni
tra i partecipanti alle gare pubbliche (1).
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(1)
cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2002 n. 6281
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