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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 6 dicembre 2005 n. 5760
Pres. Antonio Cavallari – Est. Claudio Contessa
De Pascali (avv. G. Russo e B. Corlianò) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stat


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Art.21-octies, l. n.241 del 1990 – Finalità.

Con l’art.21-octies, l. 7 agosto 1990 n.241, il Legislatore del 2005 sembra aver tracciato una linea di politica legislativa idonea ad escludere l’annullabilità dell’atto amministrativo (pure, non conforme al paradigma legale – ad es. sub specie di carenza di motivazione -) quante volte dall’esame complessivo della fattispecie emerga l’insussistenza dal punto di vista sostanziale del titolo del ricorrente al conseguimento del bene della vita all’origine della domanda di giustizia (e ciò a dispetto di eventuali carenze procedimentali o in tema di forma).


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE





nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
PATRIZIA MORO Referendario

CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




Visto il ricorso 1501/2005 proposto da:
Maria Antonietta De Pascali rappresentata e difesa da: avv. Gabriele Russo, avv. Biagio Corliano con domicilio eletto in Lecce Via Piemonte 8 presso Avv. Biagio Corliano'


contro



Ministero dell' Istruzione dell' Universita 'e della Ricerca e Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce rappresentati e difesi da: Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Lecce via Rubichi, 23, presso sua sede



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto direttoriale del C.S.A. di Lecce dell’8 giugno 2005, rettificato con successivo decreto del 4 luglio 2005, nonché delle graduatorie permanenti della provincia di Lecce, individuate mediante interrogazione per codice fiscale sul sito dell’Istruzione con l’aggiornamento del punteggio, relativo all’insegnamento nella Scuola Secondaria di I e II grado delle materia di cui alle classi di concorso A245, A246, A345, A346, nella parte in cui non le viene attribuito il punteggio asseritamente spettantele;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:



CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI LECCE



Udito alla Camera di consiglio del 3 novembre 2005 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA e uditi, altresì, gli avvocati Russo e Corlianò per la ricorrente e Tarentini per l’Avvocatura dello Stato;

Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Travisamento, illogicità, contraddittorietà manifesta dell’operato della P.A. per violazione dei principi di cui alla lett. C) dell’allegato 2 del D.L. 97/2004 come modificato dal D.L. n. 7 del 31.1.2005;
- Violazione della L. 241/90 e dell’art. 97 Cost. Superficialità dell’azione della P.A.
;

Considerando che la ricorrente riferisce di aver presentato in data 29 aprile 2005 domanda di aggiornamento della propria posizione (e del relativo punteggio) nell’ambito delle graduatorie permanenti della Provincia di Lecce per il personale docente ed educativo della Scuola per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007 per l’insegnamento delle seguenti materie:
- A 245 (“Lingua straniera - Francese”);
- A 246 (“Lingua e civiltà francese”);
- A 345 (“Lingua straniera - Inglese”);
- A 346 (“Lingua e civiltà inglese”)
La ricorrente riferisce, altresì, di avere in tale occasione allegato alla propria domanda di aggiornamento i titoli di servizio e culturali di cui chiedeva la valutazione ai sensi della vigente normativa.
In particolare, la prof.ssa De Pascali chiedeva che venisse favorevolmente valutato il corso di perfezionamento in ‘Storia del Mezzogiorno nel medioevo e nell’età contemporanea’ tenutosi a cura dell’Università di Lecce nel corso dell’a.a. 1996/97, di durata annuale, frequentato e concluso con profitto dalla ricorrente stessa, alla quale veniva rilasciato apposito attestato, a seguito del superamento di esame finale, con discussione di una tesi dal titolo ‘Il mezzogiorno d’Italia durante il dominio francese’;

Considerando che, in particolare, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione dei 2 (due) punti che, afferma, le sarebbero spettati a fronte del menzionato corso di perfezionamento ai sensi della l. 143 del 4 giugno 2004 - tabella allegata 2, sub C) ‘Altri titoli’, nel testo risultante dalle modifiche di cui all’art. 1-novies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 – ai fini della valutazione dei titoli per la rideterminazione del punteggio di cui alle menzionate graduatorie permanenti a fronte della frequenza del corso di perfezionamento di cui sopra. La ricorrente precisa che la citata mancata valutazione del titolo da parte del competente C.S.A. sia stata confermata in sede di stila della graduatoria definitiva nonostante la proposizione di un reclamo volto ad ottenerne la rettifica;

Considerando che la valutazione (rectius: la mancata positiva valutazione) del titolo culturale allegato dall’odierna ricorrente alla propria istanza è stata effettuata in base alle previsioni di cui alla ‘Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999’ (allegato II al d.l. n. 97 del 2004, conv. in l. n. 143 del 2004, nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. 7 del 2005, cit.), il cui punto C dispone – inter alia - che per ogni corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti due punti;

Considerando che, per quanto più in particolare concerne il corso di cui la ricorrente chiedeva la positiva valutazione, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla citata disposizione (carattere universitario del ciclo di studi, durata almeno annuale, sostenimento di un esame finale), risulta che la mancata positiva valutazione da parte del C.S.A. sia dipesa dalla non positiva valutazione circa il carattere di coerenza fra gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria ed il contenuto formativo del corso stesso (in tal senso, v. anche la nota del competente C.S.A. del M.I.U.R. in data 6 settembre 2005);

Considerando quindi che, al fine di valutare la sussistenza nel caso concreto dei profili di illegittimità denunciati (travisamento, illogicità e contraddittorietà manifesta dell’operato della Pubblica amministrazione per violazione dei principi di cui alla lettera C) dell’allegato 2 del d.l. 97/2004, come modificato dal d.l. n. 7 del 31 gennaio 2005) appare necessario effettuare in concreto un esame circa il contenuto formativo del corso svolto e la sua effettiva coerenza con le materie di insegnamento per le quali la ricorrente aveva fatto domanda, esame da svolgersi in base a generali criteri di ragionevolezza;

Considerando che, per quanto concerne in particolare il corso di perfezionamento annuale in “Storia del Mezzogiorno nel medioevo e nell’età contempornea” non appare evidente la sussistenza di quel carattere di coerenza sistematica con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, la cui verifica, sola, consentirebbe di censurare gli atti della p.a. procedente per un vizio di eccesso di potere.
Ed infatti, dall’esame del programma del corso di studi in parola (in atti) emerge come la maggior parte delle tematiche di insegnamento, se pure idonea in senso lato a “consolidare la base scientifica della formazione universitaria ricevuta, integrare le conoscenza nell’area storica, fornendo una visione sincronica della storia del mezzogiorno nel contesto degli avvenimenti europei, nel medioevo e nell’età contemporanea” (così, testualmente, il documento descrittivo circa gli obiettivi del Corso a firma del Rettore della Facoltà e del Direttore del Corso stesso, in atti), non palesi tuttavia in modo evidente la richiesta relazione di stretta coerenza sistematica con le aree tematiche di cui alle graduatorie all’origine dell’odierna causa.
Non si intende qui negare la possibilità (evidenziata nell’ambito del ricorso – in particolare: pag. 7 -) che “la docente, in virtù di tale corso, [sia] in grado di trasmettere agli allievi una pluralità di informazioni e conoscenze estremamente interessanti soprattutto se riferite alle origini dei nostri idiomi dialettali, grandemente influenzati dalla lingua francese, oltre che ai notevoli influssi prodotti su usi, costumi e civiltà del mezzogiorno dal dominio francese”.
Si ritiene, tuttavia, che l’esistenza di un qualche punto di ‘interesse’ non valga di per sé a radicare il necessario carattere di coerenza sistematica fra gli insegnamenti ricevuti nell’ambito del corso di perfezionamento di cui si chiedeva la positiva valutazione e le discipline delle classi di concorso per cui concorreva la prof.ssa De Pascali.
Al riguardo bisogna osservare in primo luogo che, dall’esame del programma del corso in questione, emerge come nessuna area didattica facesse in alcun modo riferimento diretto a tematiche connesse da vicino con la lingua e letteratura francese e/o inglese.
Non può invero negarsi (e questo costituisce il secondo aspetto) che alcune fra le materie di insegnamento presentassero, appunto, un qualche punto di interesse comparatistico nell’ambito di una lettura transnazionale della storia medioevale, moderna e contemporanea (si pensi a discipline quali “L’età della Restaurazione. Bilancio storiografico e prospettive di ricerche”, ovvero “L’idea di Europa fra le due guerre”).
Si ritiene, tuttavia, che la sussistenza di alcuni punti di contatto disciplinari fra campi conoscitivi per il resto diversissimi per oggetto e finalità non risulti di per sé sufficiente a radicare un giudizio di coerenza sistematica secondo la logica sottesa alle disposizioni di cui alla più volte citata tabella di valutazione allegata alla l. 143 del 2004.
Come il Collegio ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoga, infatti, “in generale, la valutabilità dei corsi di perfezionamento (…) di livello universitario di cui parla la citata tabella allegata al D.L. n. 97/04 è legata alla coerenza con gli insegnamenti previsti nella classe di concorso a cui si riferisce la graduatoria, il che significa che il raffronto va fatto fra le finalità didattiche del corso di perfezionamento e gli obiettivi formativi previsti per le varie classi di concorso.
In particolare, la coerenza va verificata in relazione al complesso delle materie oggetto del corso di perfezionamento e non a singole materie o moduli di insegnamento
” (TAR Lecce, Sez. II, sent. 432/05 del 20 gennaio – 2 febbraio 2005).
In terzo luogo, non sembra potersi giungere a conclusioni significativamente diverse sulla base del solo rilievo secondo cui la tesi finale sostenuta dall’odierna ricorrente abbia avuto ad oggetto “Il Mezzogiorno d’Italia durate il dominio francese”.
E’ infatti evidente che a ciò osti (oltre che il complesso delle valutazioni sin qui svolte) anche l’ulteriore rilievo secondo cui nel caso di specie il riferimento all’esperienza francese (in specie: la vicenda della dominazione francese nel Sud Italia) sembri piuttosto volta e delimitare un certo periodo temporale della storia locale che non a focalizzare l’interesse del contributo sulla lingua e sulla letteratura del Paese transalpino;
Ciò a tacere della circostanza per cui, d’altronde, alcune delle tematiche di insegnamento del corso in questione (ad es.: “Le politiche del fascismo”, “Le donne e l’istruzione nel Sud analfabeta” e “La crisi del concetto di sottosviluppo negli anni Ottanta e le novità analitiche degli anni Novanta”) sembrano obiettivamente da ricondurre ad ambiti disciplinari notevolmente diversi rispetto a quelli tipicamente devoluti al docente di lingua e letteratura inglese e/o francese;

Considerando che, quanto al dedotto vizio dei provvedimenti impugnati derivante dalla presunta violazione, nel caso di specie, del generale obbligo di motivazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esso non appare sussistente nel caso di specie per i motivi qui di seguito esposti.
Sul punto, è noto che la legge 11 febbraio 2005, n. 15, nell’introdurre un nuovo art. 21-octies nell’ambito della legge n. 241 del 1990 (articolo rubricato “Annullabilità del provvedimento”) ha previsto, al comma 2 che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norma sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
La dottrina e la giurisprudenza non hanno mancato di osservare che la disposizione in questione sia volta ad introdurre anche nel nostro ordinamento (come in altri sistemi giuridici continentali) l’irrilevanza delle violazioni di carattere formale o procedimentale in punto di invalidità del provvedimento, quante volte il contenuto del medesimo non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello adottato (nel caso di specie: mercé l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto bene della vita oggetto dell’attività valutativa della p.a.).
Si è inoltre osservato che la novella legislativa vada nel senso di qualificare l’interesse legittimo non già alla stregua di situazione meramente processuale (idonea a legittimare la proposizione del ricorso sulla sola evidenza della sua non conformità rispetto al paradigma legale), bensì sulla base di un approccio sostanziale, tale da correlare l’interesse legittimo ad un interesse materiale del titolare al conseguimento di un bene della vita.
Ne consegue che il Legislatore del 2005 sembra aver tracciato una linea di politica legislativa idonea ad escludere l’annullabilità dell’atto amministrativo (pure, non conforme al paradigma legale – ad es. sub specie di carenza di motivazione -) quante volte dall’esame complessivo della fattispecie emerga l’insussistenza dal punto di vista sostanziale del titolo del ricorrente al conseguimento del bene della vita all’origine della domanda di giustizia (e ciò a dispetto di eventuali carenze procedimentali o in tema di forma).
Con riferimento al caso di specie, è tuttavia necessario domandarsi se il principio di cui sopra possa essere applicato senza necessità di alcun ulteriore esame (sulla scorta del mero rilievo secondo cui l’assenza del carattere di ‘coerenza con gli insegnamenti’ del corso di cui sopra ne precluderebbe in ogni caso la valutazione ai fini concorsuali, e ciò indipendentemente dall’eventuale annullamento in parte qua delle graduatorie finali per il rilevato difetto di motivazione), ovvero se il dettato del nuovo art. 21-octies richieda sul punto un’indagine ulteriore.
Ebbene, dalla lettura del citato dato normativo emerge da un lato che il carattere di non annullabilità dell’atto amministrativo - nei casi dinanzi citati – possa essere affermato solo in caso di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”; dall’altro, che ciò sia possibile solo in caso di attività vincolata.
Ebbene, quanto al primo profilo, il Collegio ritiene qui di prestare espressa adesione alle conclusioni di quella parte della giurisprudenza la quale ritiene di ricondurre il difetto di motivazione, per l’appunto, nell’ambito dei vizi attinenti il procedimento amministrativo o la forma degli atti, in tal modo estendendo alle ipotesi in parola le disposizioni – per così dire – ‘sananti’ di cui al ripetuto art. 21-octies, e pertanto sancendo la definitiva accettazione, da parte del Legislatore, della c.d. ‘teoria del raggiungimento dello scopo’ (sul punto, cfr. – in particolare -: T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza 13 giugno 2005 n. 394, ma anche: T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I - sentenza 4 maggio 2005 n. 760, nonché T.A.R. Sardegna, Sez. I - sentenza 15 luglio 2005 n. 1653).
Per quanto concerne, poi, il se la determinazione dell’amministrazione intimata di escludere la valutabilità del citato corso di perfezionamento costituisse scelta di carattere vincolato (nel qual caso solamente risulterebbe possibile la positiva applicazione della più volte menzionata disposizione di cui all’art. 21-octies), ad avviso del Collegio la questione deve essere risolta in senso affermativo.
Ed infatti, se è possibile affermare che la valutazione circa il carattere di coerenza del corso in questione con gli insegnamenti cui si riferiva la graduatoria (ai sensi della l. 143 del 2004) fosse di certo attività caratterizzata da discrezionalità tecnica di tipo valutativo, è invece da escludere che la medesima attività risultasse caratterizzata da discrezionalità di tipo amministrativo (e che essa risultasse, di fatto, attività a contenuto vincolato).
Ne consegue che, una volta rilevato (sulla scorta di valutazioni tecniche discrezionali) l’assenza del citato carattere di coerenza, non residuava in capo all’amministrazione intimata alcun margine di discrezionalità amministrativa circa l’an, o il quomodo delle successive determinazioni, essendo la stessa vincolata all’adozione delle conseguenti determinazioni (in particolare: mancata valutazione del titolo e, successivamente, mancato accoglimento del reclamo).
Il che è puntualmente avvenuto.
E’ noto, d’altronde, che per consolidata giurisprudenza “la motivazione, quale estrinsecazione delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione ad operare una determinata scelta, è vicenda, che trova applicazione in ogni caso in cui l’Amministrazione deve decidere in base a discrezionalità amministrativa, per dare conto di come ha deciso di ottimizzare l’interesse pubblico sottostante a tale scelta, mentre, allorquando l’Amministrazione esprime un giudizio di valore e si versa, pertanto, nell’ambito della cosiddetta "discrezionalità tecnica", non essendovi da spiegare il perché di una scelta rispetto ad un’altra, ma soltanto di attribuire un giudizio, frutto di valutazioni discendenti da scienze o tecniche, non vi è alcun bisogno di motivazione” (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 5 agosto 2005, n. 4165, ma in termini analoghi cfr anche – ex plurimis - Cons. Stato, Sez. IV, sez. 4 maggio 2004, n. 2745);


Considerando che, in base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, ma che sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;






P.Q.M.





Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso NRG 1501/2005, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2005

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Claudio Contessa - Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 6.12.2005



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