| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 5 dicembre 2005
n. 5633
Pres. Antonio Cavallari – Est. Tommaso Capitanio
Bello Carburanti s.r.l. (avv. L. Bruni) c. Ministero delle
Attività Produttive (Avv. Stato), Cassa conguaglio GPL (Avv.
Stato). |
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1. Industria e commercio – Carburanti – Chiusura
impianti – Indennizzo ex art.2, d.m. 24 febbraio 1999 –
Impianti dedicati al rifornimento dei natanti – Inapplicabilità.
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2. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Art.10-bis, l. n.241 del 1990, introdotto
dall’art.6, l. n.15 del 2005 – Violazione – Automatica illegittimità
– Esclusione.
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1. In tema di impianti di carburanti, l’indennizzo
per la chiusura di impianti previsto dall’art.2, d.m. 24
febbraio 1999, riguarda la rete di distribuzione collocata
sulla viabilità stradale, e non anche gli impianti dedicati
al rifornimento dei natanti, in quanto questa seconda “sub-rete”
non è omogenea come l’altra, dipendendo la collocazione
e la concentrazione degli impianti in parola dall’esistenza
di porti commerciali o turistici e dal traffico che gravita
su ciascuno di essi.
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2. In caso di violazione dell’art. 10-bis,
l. 7 agosto 1990 n.241, introdotto dall’art. 6, l. 11 febbraio
2005 n.15, secondo cui la p.a. prima di rigettare un’istanza
del privato, comunica all’interessato le ragioni ostative
al rilascio del provvedimento favorevole, in modo da consentire
al richiedente un’ulteriore interlocuzione, non si ha l’automatica
illegittimità del provvedimento non preceduto dal cd. preavviso
di rigetto, perché la stessa l. n. 15 del 2005 ha introdotto
l’art. 21-octies, il quale dispone che il provvedimento
vincolato non può essere annullato se l’Amministrazione,
pur avendo violato di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti, dimostra in giudizio che il contenuto dell’atto
non avrebbe potuto essere diverso e perché l’art. 10-bis
deve essere interpretato alla stessa stregua con cui la
giurisprudenza costante ha sempre applicato l’art. 7 della
medesima l. n. 241 del 1990, ossia nel senso che la mancata
comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex se
l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendosi verificare
se la partecipazione avrebbe potuto rivestire utilità sostanziale
per l’interessato; infatti, la comunicazione di cui all’art.
10-bis non è altro che una nuova comunicazione di avvio
(della fase terminale) del procedimento, per cui non appare
ragionevole che il regime di invalidità del provvedimento
sia diverso a seconda della fase del procedimento in cui
la violazione delle norme procedurali viene perpetrata.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI - Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG - Primo Referendario
TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1884/2005, proposto da
BELLO CARBURANTI S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Bruni, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via A. Lamarmora
n. 2,
contro
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona
del Ministro p.t., e
CASSA CONGUAGLIO GPL, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, con domicilio eletto presso la sede della stessa,
in Lecce, Via F. Rubichi, 23,
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della nota del 24/6/2005 prot. n. 1583, recante il rigetto
della richiesta di liquidazione dell’indennizzo di cui all’art.
6 del D. Lgs. n. 32/1998 formulata dalla ricorrente in relazione
all’impianto di sua proprietà ubicato in Otranto in Via
del Porto, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti
e/o consequenziali.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Uditi nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2005 il
relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’avv.
Bruni e l’avv. dello Stato Marzo.
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione art. 10-bis L. 241/1990, come modificata
ed integrata dall’art. 6 L. n. 15/2005. Violazione del giusto
procedimento. Carenza di istruttoria;
- Violazione e falsa applicazione art. 6 D.Lgs. n. 32/1998.
Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 Decreto Ministero
Industria Commercio e Artigianato del 24/2/1999. Violazione
di legge per motivazione illogica ed incongruente. Falso
presupposto di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà
e illogicità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
Considerato che
- il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Poiché il provvedimento impugnato si fonda su due presupposti
autonomi fra loro (di talché la sussistenza di almeno uno
di essi è sufficiente a preservare l’atto dalla pronuncia
di annullamento), il Collegio ritiene di poter prescindere
dall’esame della questione relativa alla collocazione fisica
dell’impianto per cui è causa (se cioè esso si trovi sulla
banchina del porto di Otranto – come sembra risultare dalle
premesse del decreto regionale di autorizzazione n. 524/1988
– o sulla Via del Porto – come certificato dal Comune nell’attestazione
depositata in giudizio dalla ricorrente il 30/11/2005),
in quanto ritiene che le disposizioni relative alla concessione
dell’indennizzo per cui è causa si applichino solo agli
impianti stradali.
Per impianti stradali si intendono ovviamente i distributori
posti a servizio dei veicoli su ruote e non anche quelli
destinati a servire esclusivamente i natanti (e tale è l’impianto
per cui è causa, come risulta dal citato decreto n. 524/1988).
Le ragioni che militano in favore di tali conclusioni sono
due, una di ordine testuale e l’altra di ordine logico e
sistematico.
Sotto il primo profilo, l’art. 2 del D.M. 24/2/1999 (recante
le disposizioni applicative dell’art. 6 del D.Lgs. n. 32/1998)
menziona espressamente, come destinatari del Fondo in argomento,
i gestori di impianti stradali (come sopra definiti).
L’argomento sistematico, invece, si desume dalla ratio
ispiratrice della cd. liberalizzazione del mercato di riferimento,
operata dal citato D.Lgs. n. 32/1998.
Il processo de quo è chiaramente finalizzato all’eliminazione
delle rigidità della rete di distribuzione dei carburanti
ubicati sulla rete stradale ordinaria e dedicati al rifornimento
degli automezzi; tale obiettivo, nel sistema introdotto
dal decreto delegato, viene perseguito attraverso la trasformazione
delle vecchie concessioni in autorizzazioni e, dal punto
di vista della tutela della concorrenza, nella riduzione,
a carico delle maggiori compagnie petrolifere (fra cui l’ENI,
dante causa della ricorrente), del numero di impianti posseduti
da ciascuna di esse sulla rete stradale (come risulta, fra
l’altro, dal provvedimento dell’AGCM n. 9773 in data 19/7/2001,
richiamato nel ricorso). Quest’ultima misura è logicamente
finalizzata a ridurre la presenza numerica delle predette
compagnie, che ha costituito storicamente un fattore di
limitazione alla piena concorrenza, in favore dell’ingresso
sul mercato di altri operatori.
Se questa è la ratio del sistema, se ne deduce che
l’operazione di contrazione forzata del numero di impianti
(che viene parzialmente compensata con la concessione dell’indennizzo
per cui è causa) non può che riguardare la rete di distribuzione
collocata sulla viabilità stradale, e non anche gli impianti
dedicati al rifornimento dei natanti, in quanto questa seconda
“sub-rete” non è omogenea come l’altra, dipendendo la collocazione
e la concentrazione degli impianti in parola dall’esistenza
di porti commerciali o turistici e dal traffico che gravita
su ciascuno di essi. Per cui, questo “mercato ristretto”
obbedisce a logiche diverse, tanto è vero che l’art. 3,
comma 4, del D.Lgs. n. 32/1998 prevede una espressa deroga
alla chiusura forzata proprio per gli impianti posti a servizio
dei porti marini e lacuali;
- inoltre, non rileva il fatto che, per l’impianto in argomento,
l’ENI ha versato comunque il contributo previsto dall’art.
6 del D.Lgs. n. 32/1998 e dal D.M. 24/2/1999. Laddove la
predetta società dovesse ritenere non dovuto tale esborso
potrà proporre azione di ripetizione dell’indebito, ma non
potrebbe pretendere l’erogazione del contributo di cui all’art.
6 del D.Lgs. n. 32/1998 per la chiusura dell’impianto per
cui è causa (per cui neanche l’avente causa dell’ENI ha
diritto all’indennizzo).
Allo stesso modo, non sono rilevanti le pattuizioni concordate
fra ENI S.p.A. e Bello Carburanti S.r.l. nel contratto di
cessione di ramo d’azienda del 7/7/2003, il quale (come
si può desumere dalle considerazioni espresse in più punti
del ricorso) si fondava sul presupposto tacito che l’acquirente
(che si impegnava a smantellare l’impianto in attuazione
del piano di riduzione imposto dall’AGCM) avrebbe avuto
accesso al Fondo gestito dalla Cassa Conguaglio GPL.
Questa condizione negoziale (che può essere ricondotta alla
figura della presupposizione) non poteva certo impegnare
anche le Amministrazioni intimate, in quanto la concessione
dell’indennizzo è un atto autoritativo, che viene adottato
solo se ne ricorrono i presupposti di legge. Per cui anche
questa circostanza potrà rilevare, al più, nei rapporti
fra ENI e Bello Carburanti, ma non è un elemento che può
giocare a favore dell’accoglimento del ricorso;
- infine, il Collegio non ritiene fondato nemmeno il primo
motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell’art.
10-bis della L. n. 241/1990, introdotto dall’art.
6 della L. n. 15/2005.
La norma (applicabile alla presente fattispecie, in quanto
quello attivato dalla ricorrente è sicuramente un procedimento
ad istanza di parte) prevede, come è noto, che la P.A.,
prima di rigettare un’istanza del privato, comunichi all’interessato
le ragioni ostative al rilascio del provvedimento favorevole,
in modo da consentire al richiedente un’ulteriore interlocuzione
(attraverso la presentazione di osservazioni e documenti,
di cui l’autorità procedente deve tenere conto nella motivazione
del provvedimento definitivo di diniego).
La giurisprudenza che si sta formando sulla predetta disposizione
è orientata nel senso che la violazione dell’art. 10-bis
comporta automaticamente (perfino con carattere assorbente
degli altri motivi di ricorso) l’illegittimità del provvedimento
non preceduto dal cd. preavviso di rigetto (così, ad esempio,
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2005, n. 9368;
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 maggio 2005 n. 3921;
TAR Veneto, Sez. II, 1 giugno 2005, n. 2358), ma il Tribunale
non ritiene di aderire a tale orientamento, nella sua assolutezza,
per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché la stessa L. n. 15/2005 ha introdotto
l’art. 21-octies, il quale, come è noto, dispone
che il provvedimento vincolato non può essere annullato
se l’Amministrazione, pur avendo violato di norme sul procedimento
o sulla forma degli atti, dimostra in giudizio che il contenuto
dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso di
specie, si è in presenza di un atto vincolato, adottato
al termine di un procedimento in cui si è registrata una
violazione di norme procedurali (perché come tale va sicuramente
qualificato l’art. 10-bis), ma le Amministrazioni
intimate hanno dimostrato in giudizio (ma per la verità
l’atto impugnato contiene già una motivazione sufficiente)
che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso;
né la ricorrente ha addotto ragioni tali che, ove esposte
nel corso del procedimento, avrebbero potuto indurre la
Cassa Conguaglio GPL ad adottare l’atto richiesto da Bello
Carburanti.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che l’art. 10-bis
debba essere interpretato alla stessa stregua con cui la
giurisprudenza costante ha sempre applicato l’art. 7 della
medesima L. n. 241/1990, ossia nel senso che la mancata
comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex
se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendosi
verificare se la partecipazione avrebbe potuto rivestire
utilità sostanziale per l’interessato. Infatti, la comunicazione
di cui all’art. 10-bis non è altro che una nuova
comunicazione di avvio (della fase terminale) del procedimento,
per cui non appare ragionevole che il regime di invalidità
del provvedimento sia diverso a seconda della fase del procedimento
in cui la violazione delle norme procedurali viene perpetrata.
Ovviamente, ciò non significa che l’art. 10-bis non
debba essere applicato in maniera costante e convinta da
parte delle Amministrazioni pubbliche (visto che si tratta
di una norma che vuole assicurare comunque maggiore trasparenza
all’azione amministrativa e, contestualmente, ridurre le
ragioni di attrito con il cittadino), ma, sul versante processuale,
il giudice deve applicare le norme secondo un criterio sistematico,
per cui quando si discute dell’illegittimità del provvedimento
amministrativo e della sua annullabilità occorre tenere
conto della disposizione di cui all’art. 21-octies,
la quale impedisce nel caso di specie l’annullamento del
provvedimento in epigrafe;
- per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese fra le parti costituite.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla
possibilità di definire nel merito il presente giudizio
con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt.
3 e 9 della L. 21/7/2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda
Sezione di Lecce – respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 1° dicembre
2005.
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore
Pubblicata il 5 dicembre 2005
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