| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005
n. 6010
Pres. Aldo Ravalli – Est. Enrico d’Arpe
Vallone e altro (avv. G. e V. Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente
e altro (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.), Comune di Carovigno
(avv. G.M. Ciullo), Comune di Brindisi (avv. F. Trane e
E. Guarino), Provincia di Brindisi (avv. F. Rainò), Associazione
W.W.F. Italia (avv. M. Carnevale). |
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1. Ambiente e territorio – Parchi e riserve
naturali – Determinato territorio – Inserimento in una riserva
naturale – Condizione necessaria e sufficiente – Individuazione.
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2. Ambiente e territorio – Parchi e riserve
naturali – Aree adibite all’agricoltura e aree più estese
– Riserva naturale – Inclusione – Costituisce una valutazione
di merito.
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1. In materia ambientale, condizione necessaria
e sufficiente affinché un determinato territorio possa essere
(legittimamente) qualificato alla stregua di area naturale
protetta ed inserito nell’ambito di una riserva naturale
e che lo stesso rivesta oggettivamente (sotto uno qualunque
degli aspetti normativamente indicati) un rilevante valore
naturalistico-ambientale e/o sia inserito in un ecosistema
di una certa importanza.
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2. In tema di riserva naturale, l’inclusione
in essa di aree adibite all’agricoltura e di aree più estese
e diverse rispetto a quelle in cui specificamente sono state
localizzate le specie faunistiche protette costituisce una
valutazione di merito, nell’ambito di una considerazione
globale e inscindibile dell’area costituente un ecosistema
in cui la tutela ben può essere estesa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 2061/2000 presentato dalle
Signore Vallone Vittoria e Vallone Maria Teresa,
quest’ultima in proprio e nella qualità di legale rappresentante
della S.a.s. Porta Maggiore, rappresentate e difese dagli
Avvocati Giovanni e Valeria Pellegrino, presso il cui Studio
in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, sono elettivamente
domiciliate,
contro
- il Ministero dell’Ambiente e il Comitato per
le aree naturali protette, in persona del Ministro in
carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
- il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Massimo
Ciullo;
- il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Trane ed
Emanuela Guarino;
- la Provincia di Brindisi, in persona del Presidente
pro-tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa
dall’Avv. Fernando Rainò;
e nei confronti
dell’Associazione W.W.F. Italia, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Michele Carnevale;
per l'annullamento
- in parte qua, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 4
Febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 124
del 30 Maggio 2000) con cui è stata istituita la riserva
naturale statale denominata “Torre Guaceto”, nonché di tutti
gli atti del procedimento istitutivo della riserva, compresi
gli atti di intesa ed i pareri positivi espressi dalla Regione
Puglia, dai Comuni di Carovigno e Brindisi e dalla Provincia
di Brindisi;
- nei limiti dell’interesse, del Decreto del Ministro dell’Ambiente
3 Aprile 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 95
del 22 Aprile 2000), nella parte in cui ha inserito “Torre
Guaceto e Macchia San Giovanni” nei siti di importanza comunitaria
proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o
consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione
W.W.F. Italia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 7 Dicembre 2005 il Relatore
Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giovanni
Pellegrino per le ricorrenti, l'Avvocato dello Stato Simona
Libertini per il Ministero dell’Ambiente, l’Avv. Angelo
Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Giacomo Massimo Ciullo,
per il Comune di Carovigno e l’Avv. Fernando Rainò per la
Provincia di Brindisi.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrenti – proprietarie di vasti appezzamenti di
terreno ricadenti nei territori comunali di Carovigno e
Brindisi posti, nel loro complesso, a cavaliere della Strada
Statale 379 (Bari-Brindisi) – espongono:
- che nel detto compendio, in posizione geograficamente
dominante su di un contrafforte del sistema collinare murgese,
è ubicata la masseria monumentale di Serranova ed i fabbricati
a questa annessi, che compongono un antico e caratteristico
borgo rurale, da cui si diramano (degradando verso la S.S.
379 e verso il mare) i loro terreni complessivamente condotti
come un’azienda agricola unitaria e moderna (caratterizzata
da colture tradizionali e intensive);
- che le parti del predetto compendio di aree site a valle
(a nord) della S.S. 379 rientrano all’interno di una “zona
umida” dichiarata d’importanza internazionale con decreto
18 Maggio 1981 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste,
in esecuzione della convenzione di Ramsar (ratificata dall’Italia
con il D.P.R. 13 Marzo 1976 n° 448);
- che tale zona umida comprende aree paludose poste lungo
la fascia di litorale a nord di Brindisi, caratterizzate
da canneti, giuncheti e falascheti (perciò idonee alla sosta
e allo svernamento della selvaggina migratoria acquatica);
- che i più ampi appezzamenti di terreno posti a monte (a
sud) della menzionata strada statale litoranea sono tipizzati
(quasi interamente) dal vigente Programma di Fabbricazione
del Comune di Carovigno come zone agricole e sono, di fatto,
caratterizzati da colture tradizionali intensive (uliveti,
vigneti, eccetera) costituendo (a dire delle ricorrenti)
parte di un biotipo e di un ecosistema totalmente diverso;
- che l’art. 2 del menzionato D.M. 18 Maggio 1981 affidava
alla Regione Puglia la responsabilità della conservazione
e della razionale gestione della “zona umida” di Torre Guaceto,
nonché il compito di assumere iniziative di tutela dell’area
stessa;
- che, a distanza di circa un quindicennio dalla istituzione
della “zona umida”, la Regione Puglia, però, non ha adottato
alcun provvedimento (in particolare, non vi ha costituito
alcuna delle forme di riserva naturale previste dalla Legge
Regionale 21 Marzo 1977 n° 8);
- che, peraltro, in via di mero fatto (a dire delle ricorrenti),
agenti amministrativi incaricati della sorveglianza della
“zona umida” avrebbero inibito (anche in esecuzione di formali
ordinanze emesse dal Sindaco di Carovigno) nei terreni agricoli
in questa inclusi anche le normali pratiche agricole (compatibili
con i criteri gestionali dell’Azienda “Vallone”);
- che, tralasciando altre articolate vicende amministrative
a livello comunale, regionale e ministeriale (che pure hanno
coinvolto la quasi totalità dei terreni di proprietà delle
ricorrenti posti sia a nord che a sud della S.S. 379) oggetto
di separati giudizi, è, da ultimo, accaduto, da un lato,
che il Ministero dell’Ambiente (con D.M. 14 Dicembre 1991)
ha istituito la riserva “marina” di Torre Guaceto (volta
alla conservazione e valorizzazione della zona di mare antistante
alla costa inclusa nel perimetro della “zona umida”) e,
dall’altro, che il Comitato per le aree naturali protette
(che, in precedenza, nell’approvare – con deliberazione
del 18 Dicembre 1995 – il Programma triennale per le aree
naturali protette 1994/1996 si era limitato a distribuire
le risorse tra le aree protette regionali e nazionali, includendo
tra queste ultime la riserva “marina” di Torre Guaceto,
senza alcuna previsione di interventi futuri sul finitimo
territorio terrestre), provvedendo ad aggiornare per l’anno
1996 il Programma triennale 1994/1996, ha deliberato – con
atto adottato in data 2 Dicembre 1996 – che entro tre mesi
il Ministero dell’Ambiente istituirà (con le procedure previste
dall’art. 8 secondo comma della Legge n° 394/1991) la riserva
naturale statale di Torre Guaceto, secondo la delimitazione
di massima risultante da apposita planimetria, che riproduce
l’ampio perimetro di cui alla nota ministeriale prot. n°
5649 del 18 Dicembre 1991, con la quale il Ministero dell’Ambiente
aveva avviato la procedura per l’ampliamento della “zona
umida” di Torre Guaceto per una superficie complessiva estesa
più del doppio rispetto a quella originariamente definita
(fino a comprendere l’intera azienda agricola Vallone, posta
– come detto – quasi interamente a monte della S.S. 379);
- che tale delibera del Comitato per le aree naturali protette
è stata impugnata in via giurisdizionale con il ricorso
contrassegnato dal n° 3421/1997;
- che il procedimento istitutivo della riserva naturale
statale è stato concluso dal Ministero dell’Ambiente con
il D.M. 4 Febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n° 124 del 30 Maggio 2000), con cui – richiamandosi la deliberazione
2 Dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette,
nonché l’intesa con la Regione Puglia (espressa con deliberazione
della Giunta Regionale 15 luglio 1999 n° 993) ed il parere
favorevole della Provincia di Brindisi (esternato con la
nota 17 Dicembre 1999 n° 9998) – la riserva naturale statale
denominata “Torre Guaceto” è stata istituita secondo i confini
dell’originaria proposta ministeriale di ampliamento della
“zona umida” del 1991;
- che la gestione della riserva naturale statale è stata
affidata ad un consorzio misto tra le Amministrazioni Comunali
di Brindisi e Carovigno e l’Associazione W.W.F. Italia,
al quale è stato demandato di redigere il piano di gestione
ed il relativo regolamento attuativo (oggetto di futura
approvazione ministeriale);
- che, nelle more, è stata dettata una disciplina di tutela
che, pur consentendo la prosecuzione delle pratiche agricole
in atto, sottopone le stesse a notevoli restrizioni;
- che, peraltro, è avvenuto che con D.M. 3 Aprile 2000 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n° 95 del 22 Aprile 2000) emanato
dallo stesso Ministero dell’Ambiente la zona di “Torre Guaceto”
è stata inserita nell’elenco delle “zone di protezione speciale
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e la zona
di “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” è stata inserita
nell’elenco dei “siti di importanza comunitaria proposti
ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.
Le ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi
indicati in epigrafe, li hanno impugnati (in parte qua)
dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti articolati
motivi di gravame.
1) Violazone art. 2 terzo comma Legge n° 394/1991 – Violazione
art. 32 Legge n° 394/1991 – Eccesso di potere per travisamento
e difetto istruttorio.
2) Violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Eccesso
di potere per contraddittorietà manifesta – Eccesso di potere
per carenza istruttoria.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto
della pretesa azionata, le ricorrenti concludevano come
riportato in epigrafe.
La memoria difensiva redatta dalle ricorrenti in data 24
Luglio 2000 (contenente specificazione di talune censure
formulate con il ricorso introduttivo) veniva noticata alle
controparti in data 25 Luglio 2000 (al fine di conferirle
valore – ove necessario – anche come motivo aggiunto).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente,
il Comune di Carovigno, il Comune di Brindisi, la Provincia
di Brindisi e l’Associazione W.W.F. Italia, depositando
memorie difensive con le quali hanno, puntualmente ed ampiamente,
replicato alle argomentazioni delle ricorrenti, concludendo
per la reiezione del ricorso.
Le ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza
di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati,
che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n°
1844 del 26-28 Luglio 2000.
Con ordinanza n° 2784 del 29 Novembre 2000, la Sezione ha
disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell’Ambiente,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione
Puglia, e ha altresì ordinato la verificazione (in contraddittorio
fra le parti) dello stato dei luoghi, affidandola al Coordinatore
regionale del Corpo Forestale dello Stato.
Tutti i predetti incombenti istruttori sono stati adempiuti
con il deposito della documentazione e della relazione di
verificazione (corredata dal verbale di sopralluogo, dalle
fotografie riproducenti alcuni siti dell’area de qua e dalle
osservazioni redatte dai tecnici delle parti) richiesti
dal Tribunale.
Alla pubblica udienza del 7 Dicembre 2005, su richiesta
di parte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come diffusamente illustrato in narrativa, le tre ricorrenti
– proprietarie (le prime due quali aventi causa dalle liquidate
S.a.s. S. Giovanni Maggiore e S. Croce Maggiore) di un vasto
compendio di aree in agro di Carovigno e di Brindisi, ubicate
sia nord che a sud della Strada Statale 379 (Bari-Brindisi)
ed in parte ricadenti nella “zona umida” di Torre Guaceto
(dichiarata con D.M. 18 Maggio 1981 di importanza internazionale,
in esecuzione della Convenzione di Ramsar ratificata con
D.P.R. 13 Marzo 1976 n° 448) – impugnano, limitatamente
alla parte in cui include nei confini della istituita riserva
gli ampi territori posti a sud (a monte) della S.S. 379
(sino al borgo di Serranova), il Decreto del Ministro dell’Ambiente
4 Febbraio 2000 (pubblicato in G.U. del 30 Maggio 2000)
con cui è stata istituita la riserva naturale statale denominata
“Torre Guaceto”, nonché tutti gli atti del procedimento
istitutivo della riserva (compresi gli atti di intesa ed
i pareri positivi espressi dalla Regione Puglia, dai Comuni
di Carovigno e Brindisi e dalla Provincia di Brindisi) e,
nei limiti del loro interesse, il Decreto del Ministro dell’Ambiente
3 Aprile 2000 (pubblicato in G.U. del 22 Aprile 2000) nella
parte in cui ha inserito “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”
nei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio, premesso che l’impugnato D.M. del 4 Febbraio
2000 ha istituito, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1991
n° 394 (“Legge quadro sulle aree protette”), una riserva
naturale statale (e non già l’ampliamento della “zona umida”
di Torre Guaceto), osserva che le pur suggestive censure
prospettate in proposito dalle parti ricorrenti con il primo
motivo di ricorso (incentrate, essenzialmente, sull’assunto
che le estese aree poste a sud della S.S. 379, per essere
tutte intensamente coltivate, caratterizzate da numerosi
insediamenti abitativi rurali, completamente prive - anche
perché in parti collinari e rocciose - delle caratteristiche
palustri, dunali e macchiose della zona umida nonchè di
specie di flora o di fauna naturalisticamente rilevanti
e comunque di ecosistemi importanti, non rientrerebbero
nella tipologia contemplata dall’art. 2 terzo comma della
Legge n° 394/1991) non appaiono condivisibili.
Il Tribunale ritiene opportuno, innanzitutto, rilevare,
in linea generale, che – ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 2 della Legge 6 Dicembre 1991 n° 394 – le
riserve naturali (statali o regionali) rientrano nell’ampio
concetto di aree naturali protette, ossia di territori che,
in quanto aventi un rilevante valore naturalistico-ambientale,
vengono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di
gestione allo scopo di perseguire (tra le altre) le seguenti
finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali,
di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche,
……, di biotipi, di processi naturali, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale
idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali
e tradizionali.
In particolare, dispone l’art. 2 terzo comma della citata
Legge quadro sulle aree protette che: “Le riserve naturali
sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti
della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi
importanti per le diversità biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche”.
In buona sostanza, condizione necessaria e sufficiente affinché
un determinato territorio possa essere (legittimamente)
qualificato alla stregua di area naturale protetta ed inserito
nell’ambito di una riserva naturale e che lo stesso rivesta
oggettivamente (sotto uno qualunque degli aspetti normativamente
indicati) un rilevante valore naturalistico-ambientale e/o
sia inserito in un ecosistema di una certa importanta.
E’ ovvio, poi, che gli apprezzamenti espressi in proposito
dalle Autorità competenti (statali e regionali) rappresentano
valutazioni di merito, espressione di un potere istituzionale
inevitabilmente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità
amministrativa e tecnica.
Detto ciò, con specifico riferimento alla particolare fattispecie
oggetto del presente giudizio, si rileva che – alla luce
della copiosa documentazione acquisita in atti anche a seguito
della articolata istruttoria disposta dalla Sezione con
l’ordinanza n° 2784/2000 – la contestata scelta discrezionale
compiuta dall’Amministrazione statale resistente (in perfetta
intesa con la Regione Puglia e con tutte le altre amministrazioni
locali intimate) di istituire la riserva naturale denominata
“Torre Guaceto” comprendente, insieme alle aree paludose
(ubicate a nord della S.S. 379) costituenti la “zoma umida”
dichiarata di importanza internazionale con il D.M. 18 Maggio
1981, anche gli ampi territori posti a sud (a monte) della
stessa arteria stradale 379 (sino al borgo di Serranova)
– non appare inficiata né dalla dedotta violazione delle
soprariportate norme di legge, né dalla presenza di alcuna
delle prospettate figure sintomatiche del vizio di eccesso
di potere.
Infatti – sottolineato che sono evidentemente irrilevanti
ai fini di causa le osservazioni contenute nella relazione
tecnica redatta in data 1° Settembre 1994 dal Coordinatore
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, in quanto precipuamente
riferite all’ipotesi di ampliamento della “zona umida” di
Torre Guaceto e quindi non calibrate rispetto alla differente
ipotesi di istituzione di una riserva naturale statale –
è agevole osservare che dagli esiti degli espletati incombenti
istruttori non risultano assolutamente asseverate le affermazioni
delle ricorrenti circa l’allegata radicale assenza di valori
naturalistici-ambientali importanti da tutelare in relazione
all’ampia zona della località Torre Guaceto posta a sud
(a monte) della S.S. 379, sicchè la loro inclusione nei
confini della istituita riserva naturale statale costituirebbe
(secondo l’assunto) un esempio tipico di vincolo inutile
e/o comunque irrazionalmente eccessivo.
Dalla complessiva documentazione acquisita al processo è
emerso, invece, che i terreni de quibus ubicati a sud dell’arteria
stradale 379 (Bari-Brindisi) – pur se indubbiamente privi
(per gran parte della loro estensione) delle caratteristiche
palustri e dunali tipiche della “zona umida” previste dal
D.P.R. n° 448/1976 – rivestono, indubbiamente, un rilevante
valore naturalistico-ambientale che, integrando le stesse
(insieme alle finitime aree ricomprese nell’ambito della
zona umida di importanza internazionale) un ecosistema unitario
di strategica importanza al fine di garantire l’equilibrata
conservazione delle straordinarie risorse naturali genetiche
del complessivo sito di Torre Guaceto, giustifica ampiamente
la loro inclusione nel perimetro dell’istituita omonima
riserva naturale statale.
La eseguita verificazione ricognitiva delle effettive caratteristiche
geomorfologiche e biotipiche dei terreni inclusi nei confini
della riserva naturale statale ubicati a sud (a monte) della
S.S. 379 ha messo in luce – ad avviso del Tribunale – che
trattasi complessivamente di un’area che, benché composta
da un mosaico di sistemi naturali rappresentati, oltre che
da talune sorgenti, impluvi torrentizi e canali idrografici
(caratterizzati, peraltro, dalla presenza di una colonia
di pioppo bianco), anche (sia pure in una modesta parte,
per un estensione di circa sei ettari) da lembi di vegetazione
tipica palustre e da diverse piante della macchia mediterranea
e (per la restante parte) da sistemi agricoli (seminativi
erbacei, ortivi ed arborati, campi incolti, oliveti di recente
impianto e oliveti monumentali secolari con facies boschiva)
con la presenza di alcuni fabbricati rurali, si compone,
tuttavia – a ben vedere – in una sostanziale unità ecologica
(essenziale alla tutela della componente faunistica) insieme
con le aree umide poste a nord (a valle) della menzionata
arteria stradale Bari-Brindisi.
Non può, infatti, essere trascurata la essenziale relazione
interfunzionale esistente tra le due predette aree (poste,
rispettivamente, a sud e a nord della S.S. 379) che si rivela
indispensabile ad assicurare il delicato equilibrio ecologico
della “zona umida” istituita con D.M. 18 Maggio 1981, risultando,
in ultima analisi, che la strutturazione e la diversificazione
colturale dei menzionati sistemi agricoli (esistenti nelle
aree site a sud della S.S. 379) consente l’indispensabile
supporto alimentare a gran parte dell’avifauna migratoria
(prevalentemente) presente nella “zona umida”, talune specie
della quale utilizzano, inoltre, le alberature frangivento
esistenti nelle aree poste a sud della S.S. 379 come dormitori,
nel mentre i rapaci notturni usano come dormitorio i campi
coltivati e la macchia e le aree umide (presenti anche,
come detto, nelle aree ubicate a monte) come territori di
caccia ed esiste una popolazione di tassi che (come quasi
tutta la fauna di Torre Guaceto) frequenta i terreni agricoli
della medesima zona sud.
In altri termini, numerose sono le specie animali presenti
nella località Torre Guaceto che utilizzano nel loro ciclo
ecologico-etologico l’intero areale della riserva naturale
in questione, ciò che rende manifesta la funzione di habitat
complementare svolta dalle aree seminaturali ubicate a sud
della arteria stradale 379, rispetto alla zona a più elevata
naturalità, posta a nord della strada statale stessa.
Si deve inoltre segnalare, da un lato, che la documentazione
fotografica esibita evidenzia che la S.S. 379 Bari-Brindisi
non costituisce (come sostenuto dalle ricorrenti) una barriera
insormontabile per la riserva naturale statale permettendo,
invece, la circolazione idrica ed il passaggio della fauna
(anche attraverso i canali di scolo delle acque meteoriche)
e, dall’altro, che tra le finalità normativamente contemplate
(art. 1 Legge n° 394/1991) che giustificano la sottoposizione
dei terreni al regime di tutela e di gestione delle aree
naturale protette vi è senz’altro quella di realizzare una
integrazione tra l’uomo e l’ambiente naturale anche mediante
la salvaguardia e la conformazione delle attività agro-silvo-pastorali,
ciò che consente, in linea generale, di ricomprendere nel
perimetro di una riserva naturale anche le aree agricole
coltivate e permette inoltre, nel caso di specie, di poter
monitorare l’utilizzo di presidi sanitari nelle pratiche
agricole (che si svolgono essenziamente nei terreni posti
a sud della S.S. 379) in modo da prevenire l’uso eccessivo
di fertilizzanti e pesticidi che, penalizzando fortemente
la qualità delle acque di falda, potrebbe incidere negativamente
sulla biodiversità della zona umida.
E’ appena il caso, a questo punto, di segnalare che l’evidenziata
intensissima relazione naturalistico-ambientale esistente
(soprattutto sotto il profilo funzionale) tra le due aree
de quibus, che (pur se separate dalla S.S. 379) finiscono
con il fondersi in un sostanziale unico insieme ecologico
(di rilevante valore naturalistico), legittima la scelta
– peraltro, come detto, espressione di una potestà amministrativa
ampiamente discrezionale – delle Autorità resistenti di
istituzione della riserva naturale statale denominata “Torre
Guaceto”, e rende palesemente prive di pregio giuridico
le censure formulate in ricorso secondo cui sarebbe stato
più appropriato utilizzare la diversa misura di intervento
contemplata (in relazione alle aree meramente contigue a
quelle protette, ma prive dei caratteri propri di queste
ultime) dall’art. 32 della Legge n° 394/1991 (non a caso
la disciplina prevista dall’esibito “Regolamento della Riserva”,
valida anche per i terreni coltivati posti a sud della S.S.
379, è significativamente più restrittiva del regime di
tutela contemplato dal citato art. 32 della Legge n° 394/1991
ed è quindi coerente con la tipologia di area naturale protetta).
D’altra parte, non può essere obliterato che il condivisibile
insegnamento giurisprudenziale esistente in “subiecta materia”
ha significativamente chiarito che: “L’inclusione nella
riserva naturale di aree adibite all’agricoltura e di aree
più estese e diverse rispetto a quelle in cui specificamente
sono state localizzate le specie faunistiche protette costituisce
una valutazione di merito, nell’ambito di una considerazione
globale e inscindibile dell’area costituente un ecosistema
in cui la tutela ben può essere estesa” (Consiglio di Stato,
VI Sezione, sentenza n° 114/2003; T.A.R. Basilicata, sentenza
n° 199/2003).
Non si ravvisa, poi, nemmeno il difetto di istruttoria e
di motivazione dedotto dalle parti ricorrenti, ove si consideri,
da un lato, che – dalla documentazione versata in atti dalla
Regione Puglia e dal Ministero dell’Ambiente – risulta che
tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo
culminato con l’istituzione della contestata riserva naturale
statale hanno chiaramente condiviso la scelta di includere
nella perimetrazione dell’area protetta anche la zona (prevalentemente
adibita ad usi agricoli) ubicata a sud (a monte) della S.S.
379, nella piena consapevolezza della effettiva natura di
quest’ultima e delle finalità perseguite, e che l’impugnato
D.M. 4 Febbraio 2000 si basa espressamente anche sulla circostanza
che – nell’ambito del (sia pure distinto) programma comunitario
“Natura 2000” (e del relativo progetto italiano “Bioitaly”),
la Regione Puglia aveva già proposto, ai sensi della direttiva
“Habitat” 92/43/CEE, le aree di Torre Guaceto e di Macchia
S. Giovanni quali siti di importanza comunitaria (dotati,
dunque, di particolare rilievo sotto il profilo naturalistico-ambientale);
e, dall’altro, che l’art. 2 punto b) del menzionato D.M.
4 Febbraio 2000 prevede esplicitamente, tra le finalità
perseguite dalla istituita riserva naturale statale, la
gestione degli ecosistemi con modalità organizzative idonee
a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale
anche mediante la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali,
rendendo evidente l’infondatezza dell’assunto delle ricorrenti
secondo cui le ragioni (in esso) evidenziate che hanno indotto
alla istituzione della riserva naturale de qua sarebbero
state riferite esclusivamente alla “zona umida” di Torre
Guaceto.
Dopo quanto sopra chiarito circa le caratteristiche intrinseche
di rilevante valore naturalistico-ambientale possedute (anche
e direttamente) dalle aree ubicate in località Torre Guaceto
poste a sud della S.S. 379, emerge – con evidenza solare
– la manifesta infondatezza delle censure prospettate con
il secondo motivo di ricorso a sostegno dell’impugnazione
interposta avverso il D.M. 3 Aprile 2000 (pubblicato in
G.U. del 22 Aprile 2000), con cui il Ministero dell’Ambiente
ha inserito le aree di “Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni”
nei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
E’ evidente, infatti (a questo punto) che si tratta di territori
idonei a concorrere alla conservazione delle specie di uccelli
acquatici di cui all’Allegato I della direttiva 79/409/CEE
che, quindi, ben possono essere qualificati “Zona di Protezione
Speciale (Z.P.S.)” e che rivestono, altresì, le caratteristiche
di rilevante pregio ambientale adeguate per essere classificati
“Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.)”, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.
Per completezza espositiva, si rileva, infine, che è del
tutto irrilevante il fatto che il complesso delle aree individuate
come siti di importanza comunitaria con il D.M. 3 Aprile
2000 non coincida (per difetto) con la superficie territoriale
inserite nella riserva naturale statale denominata “Torre
Guaceto” istituita con il D.M. 4 Febbraio 2000 poiché, trattandosi
di due diversi provvedimenti ministeriali che trovano il
loro rispettivo fondamento in ben distinti presupposti di
legge, ciò non può assolutamente dimostrare l’esistenza
della pretesa contraddittorietà di valutazioni allegata
dalle parti ricorrenti, né tantomeno avvalorare le altre
argomentazioni sostenute nel ricorso.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale
tra le parti delle spese processuali (comprese quelle inerenti
la disposta verificazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
– Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 7 Dicembre
2005.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 19 dicembre 2005
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