REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I
composto dai Magistrati:
Pasquale de Lise Presidente
Germana Consigliere relatore
Roberto Caponigro I Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7284/2005 proposto da
Società Dianthus spa, in persona del legale rappresentante,
costituito in giudizio con gli avv.ti Filippo Satta, Colombo
Maria Cristina e Romano Anna e presso il loro studio elettivamente
domiciliato in Roma, via P.G. da Palestrina n. 47;
contro
La Consob, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore
Providenti e Gianfranco Randisi della Consulenza legale
interna, domiciliata in Roma, via G.B. Martini n. 3;
e nei confronti di
Mamoli Adolfo e Rovelli Giuseppe, non costituiti;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. DEM/5045183 del 23-6-2005 con
cui è stata rigettata l’istanza di accesso presentata dalla
ricorrente.
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di Dianthus spa all’accesso agli atti del procedimento
nei termini di cui all’istanza del 27-5-2005 e la conseguente
condanna di Consob all’esibizione della documentazione richiesta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 12-10-2005, il Consigliere
Germana Panzironi e i procuratori delle parti, avv. Satta
e Romano per la ricorrente e Providenti e Randisi per la
Consob;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
F A T T O e D I R I T T O
Con ricorso ritualmente notificato, la società Dianthus
chiede, previo annullamento del provvedimento negativo in
epigrafe, l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti
nei termini di cui all’istanza del 27-5-2005 e la conseguente
condanna di Consob all’esibizione della documentazione richiesta.
Premette, in punto di fatto, alcune considerazioni sul propio
ruolo quale revisore principale del Gruppo Parmalat, ai
fini di una migliore comprensione dei presupposti giuridici
e sostanziali a supporto della fondatezza della richiesta
di accesso.
Dianthus s.p.a., già DT s.p.a. e in precedenza Deloitte
& Touche spa, è una società di revisione attualmente
iscritta nel Registro dei revisori contabili ed ha come
oggetto sociale l’attività di revisione e organizzazione
contabile di aziende.
Nell’ambito di un processo di integrazione avviato nel 2002
che ha interessato le società di revisione appartenenti
al network Deloitte Touche Tohmatsu ed Andersen, Dianthus
ha ceduto alla società Nuova Deloitte & Touch Italia
srl, il proprio ramo d’azienda costituito dalle attività
di esercizio delle funzioni di revisione ed organizzazione
contabile di aziende.
Tale cessione ha avuto effetto a decorrere dal 1’ agosto
2003.
In conseguenza di tale operazione, con delibera Consob n.
14183 del 29-7-2003, Dianthus è stata cancellata, con effetto
dalla suddetta data, dall’Albo speciale delle Società di
Revisione previsto all’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, contestualmente
all’iscrizione della nuova Deloitte & Touche.
In base a quanto esposto la società ritiene di non essere
soggetto terzo rispetto all’attività di revisione svolta
sul Gruppo Parmalat e di essere destinataria dei procedimenti
che la Consob ha avviato in relazione alla predetta attività;
l’Autorità, pertanto, avrebbe dovuto comunicare anche alla
ricorrente l’avvio del procedimento di contestazione promosso
nei confronti di Deloitte & Touche s.p.a. e dei signori
dott. Mamoli e Rovelli, relativamente all’attività di revisione
dei bilanci Parmalat svolta al 31.12.2003.
Alla luce del suo coinvolgimento nella vicenda in questione,
la ricorrente propone istanza di accesso ai documenti relativi
al procedimento amministrativo avviato dall’Autorità nei
confronti della società conferitaria, chiedendo di prendere
visione del provvedimento di contestazione e degli atti
utilizzati nell’istruttoria procedimentale.
Nei confronti del provvedimento di diniego la società propone
motivi di ricorso deducendo la violazione di legge e l’eccesso
di potere sotto vari profili.
Consob si costituisce in resistenza, chiedendo la reiezione
del ricorso siccome infondato.
All’udienza camerale del 12-10-2005 la causa è stata trattenuta
in decisione.
La pretesa di parte ricorrente deve ritenersi infondata.
La società istante denuncia la violazione dell’art. 10 bis
della legge n. 241/90, la violazione del principio del
contradditorio, il vizio di eccesso di potere per violazione
dei principi del giusto procedimento e per difetto di istruttoria,
nonchè la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per
difetto di motivazione ed in ogni caso per motivazione perplessa.
In particolare, con il primo motivo l’istante deduce la
violazione della norma dell’art. 10 bis della legge n. 241/90,
poiché la consob avrebbe omesso di comunicare, prima della
formale adozione del provvedimento negativo, i motivi ostativi
all’accoglimento della richiesta di accesso.
L’Autorità eccepisce l’inapplicabilità della norma richiamata
alla fattispecie in esame e comunque l’infondatezza della
censura.
Il Collegio ritiene infondata la censura.
L’art. 10 bis stabilisce che nei procedimenti ad
istanza di parte l’amministrazione, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, debba comunicare
all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’istante ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni
ed eventualmente documenti. La suddetta comunicazione
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente e decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
di dieci giorni concesso per presentare le eventuali osservazioni.
La disposizione, introdotta dalla legge di riforma del procedimento
amministrativo n. 15/2005, implementa la possibilità di
partecipazione dei privati nel procedimento amministrativo,
permettendo una più ampia conoscenza degli interessi coinvolti
nella procedura che poi sfocierà nel provvedimento finale.
L’art.10 bis configura, quindi, un ulteriore strumento finalizzato
ad ampliare il quadro conoscitivo dell’amministrazione,
nelle ipotesi in cui si sia determinata ad adottare provvedimenti
che incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario,
e introduce il diritto a controdedurre sui motivi ostativi.
La norma esclude la comunicazione per le procedure concorsuali
e i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza
gestiti dagli enti previdenziali.
Giova osservare che, ai fini dell’applicabilità della norma
in materia di accesso, l’elenco contenuto nell’art. 10 bis
non sembra avere carattere di tassatività, permettendo un’interpretazione
funzionale alla fattispecie concreta.
Occorre, infatti, porre attenzione alla natura ed alla funzione
dell’istituto introdotto dalla novella del 2005, in linea
con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che non
considera la rilevanza ex se del vizio in procedendo,
ma la contestualizza nel caso di specie (da ultimo Cons.
St., IV, n. 4836/2005 in tema di comunicazione dell’avvio
del procedimento; crf. TAR Veneto, II, 13 settembre 2005,
n. 3418, con cui si esclude la rilevanza della violazione
formale determinata dalla mancata osservanza dell’obbligo
di comunicazione imposto dall’art. 10 bis, nell’ipotesi
di denuncia di inizio attività, istituto che evidenzia profili
di incompatibilità con la nuova norma).
Ciò premesso il Collegio, ritiene che l’art. 10 bis possa
trovare applicazione nei procedimenti e in relazione ai
provvedimenti che attengono direttamente alla realizzazione
dell’ interesse sostanziale cui il privato aspira (i riferimenti
letterali ai “procedimenti ad istanza di parte” e
alla “adozione di un provvedimento negativo” confermano
tale impostazione).
Poiché anche attraverso l’accesso si realizza un interesse
meramente partecipativo che è solo strumentale alla soddisfazione
dell’ interesse primario, cui l’istante concretamente mira,
l’applicazione della norma dell’art. 10 bis arriverebbe
a configurare un subprocedimento nella fase, a sua volta
subprocedimentale, dell’accesso, che, necessariamente, si
inserisce nel procedimento principale relativo all’interesse
sostanziale.
Si verrebbe così a creare una abnorme procedimentalizzazione
dell’azione amministrativa in contrasto con i principi di
economicità e di efficacia cui deve tendere l’attività amministrativa,
secondo quanto stabilito dall’art. 1 della citata legge
n. 241/90.
Non può non essere ricercato, sotto tale ultimo profilo,
un bilanciamento ragionevole tra le esigenze di pubblicità
e trasparenza, a tutela del diritto di partecipazione, configurato
dagli obblighi di comunicazione introdotti dalla legge sul
procedimento, e quelle di economicità e celerità, a tutela
del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Da ultimo preme evidenziare la natura speciale del procedimento
di accesso, sostenuta anche dalla specificità del procedimento
giurisdizionale, al quale, pertanto, non possono essere
automaticamente traslate le norme dettate per il procedimento
amministrativo in generale.
L’istante ha inoltre eccepito la carenza di istruttoria
e motivazione del provvedimento di diniego.
Le censure sono parimenti infondate.
Occorre premettere che di recente il legislatore è intervenuto
nella materia (L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 4) modificando
l’art. 23 della L. n. 241 del 1990 e stabilendo espressamente
che il diritto di accesso di cui all’art. 22 <>.
Il legislatore nazionale ha sostanzialmente seguito l’evoluzione
della prassi comunitaria che da principio (sulla base di
numerose pronunce del giudice comunitario, tra le altre:
Corte di Giustizia, 13.2.1979 Hoffman – La Roche/C.) ha
garantito alle imprese implicate in un procedimento ai sensi
dell’art. 85 del Trattato di Maastricht, il c.d. “accesso
al fascicolo”, cioè il diritto di accesso a tutta la documentazione
a carico e a favore raccolta dalla Commissione nel corso
dell’indagine e successivamente – sulla base delle disposizioni
contenute nella dichiarazione n. 17 del Trattato – ha esteso
anche ai terzi estranei al procedimento il diritto
di accesso ai documenti (dec. C.E. 5.5.1993: accesso del
pubblico ai documenti della Commissione).
In un caso e nell’altro, secondo gli organi comunitari,
il limite all’esercizio di tale diritto è costituito dal
divieto di divulgare documenti e informazioni che contengano
segreti aziendali di altre imprese e quindi possano pregiudicare
la protezione del segreto commerciale o industriale o la
riservatezza chiesta dall’impresa che ha fornito il documento
o l’informazione.
Questa esigenza – che è dovuta alle peculiari funzioni delle
Autorità che vigilano in un ambito in cui si esplica l’autonomia
delle imprese e in cui si presentano in modo accentuato
tutti gli aspetti connessi alla riservatezza delle notizie
che le riguardano – è ugualmente presente nell’ordinamento
interno (ad esempio cfr. regolamento adottato con il D.P.R.
n. 217 del 1998 attuativo dell’art. 10, comma 5, della L.
n. 287/90), con norme che recano una serie di disposizioni
dirette a contemperare il diritto di accesso agli atti dell’istruttoria
con il diritto alla riservatezza e demandano all’Autorità
un potere di valutazione in merito, naturalmente sempre
soggetto alla verifica giudiziale di ragionevolezza e logicità.
E’ per tali esigenze e per tali peculiarità che il legislatore
con la novella del 1999, nel riconoscere espressamente anche
nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
il diritto di accesso informativo di cui all’art. 22 della
L. n. 241 del 1990, ne ha ricondotto l’esercizio nell’ambito
dell’ordinamento proprio delle Autorità, sicchè i parametri
di valutazione delle istanze di accesso, da chiunque presentate,
devono essere ricercati non nella normativa generale, ma
nelle disposizioni che regolano la materia nell’ambito dei
procedimenti di competenza delle stesse.
Ciò premesso, nel caso di specie la Consob ha basato la
propria negativa determinazione sul disposto di una sentenza
della Corte Costituzionale che ha tracciato una chiara impostazione
in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame.
In primo luogo occorre evidenziare che si è in presenza
di interessi che tutelano due opposte esigenze: la prima
relativa alla piena conoscenza degli atti da parte dell’istante
e la seconda concernente la tutela del segreto d’ufficio
in procedimenti dell’Autorità per loro natura riferiti a
questioni delicate e non genericamente pubblicizzabili.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 460/2000 non ha
affermato il principio della generale ostensibilità dei
documenti in possesso della Consob in ragione della sua
attività di vigilanza, ma ha escluso I’operatività del segreto
d’ufficio solo in un caso circoscritto: quello della sottoposizione
del richiedente l’accesso ad un procedimento disciplinare
o sanzionatorio avviato dalla Consob nei suoi confronti.
La Corte ha mostrato di ritenere legittima la scelta legislativa
volta a tutela del segreto d’ufficio, nonchè la sua generale
conformità ai valori enunciati dal Costituente, ma ne ha
rafforzato anche il fondamento attraverso la riconduzione
della stabilità dei mercati finanziari (alla cui tutela
è preordinato il segreto d’ufficio) “all’ ambito tematico
dell’art. 47 della Costituzione”.
Riconosciuto il fondamento costituzionale dell’art.
4, comma 10, del TUF la Corte, nella delicata operazione
di bilanciamento degli interessi, ha affermato la soccombenza
dell’interesse alla stabilità dei mercati finanziari solo
a fronte dell’interesse alla difesa ex art. 24 della Costituzione,
nel limitato ambito derivante ad un soggetto dall’essere
sottoposto ad un procedimento disciplinare o sanzionatorio
avviato dalla Consob.
Nella citata pronuncia, la Corte ha affermato che il segreto
d’ufficio stabilito dalla norma del TUF “con certezza non
comprende gli atti, i dati e le notizie in possesso della
Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza,
posti alla base di un procedimento disciplinare, sicché
questi, nei confronti dell’interessato non sono affatto
segreti e sono invece pienamente accessibili…”. L’orientamento
è stato confermato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale
del 26.l.2005, n. 32, che circoscrive l’ambito della
facoltà di accesso alle sole ipotesi in cui essa sia strumentale
all’esercizio del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio
avviato dall’Autorità.
La girusprudenza amministrativa si è attestata sulle medesime
posizioni (TAR Lazio, I, sent. n. 7799 del 2001) respingendo
il ricorso presentato da una società di revisione avverso
il provvedimento di diniego della Consob, in base al principio
per cui “ il diritto di difesa riconosciuto dalla Corte
come valore prevalente sul segreto d’ufficio in questione
non è un diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti
di chiunque ed in qualunque contesto, ma è soltanto il diritto
di difesa che può essere fatto valere nei riguardi della
stessa Consob quando essa si ponga in veste di titolare
di un potere disciplinare verso il richiedente”.
Si è affermato, quindi, il principio per cui l’accesso ai
documenti, in deroga alla regola del segreto d’ufficio,
è ammesso nei confronti del destinatario di un procedimento
sanzionatorio solo quando è strettamente funzionale all’esercizio
del diritto di difesa nell’ambito del procedimento sanzionatorio
stesso.
Nella fattispecie in esame la ricorrente società pone a
fondamento dell’istanza di accesso l’interesse ad incidere
positivamente nei giudizi civili e penali, relativi alle
vicende deI Gruppo Parmalat, in cui la Dianthus risulta
attualmente coinvolta.
Risulta evidente che, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale
sopra illustrato, la Consob ha adottato un provvedimento
legittimo, in quanto la rimozione del vincolo
derivante dal segreto d’ufficio posto dall’art. 4, comma
10, del TUF avrebbe potuto intervenire solo in presenza
dell’esigenza, attuale e dimostrata, di esercitare il proprio
diritto di difesa in un procedimento sanzionatorio coinvolgente
la società ricorrente.
In realtà la Dianthus non è la società sottoposta al procedimento
sanzionatorio dei cui documenti chiedeva l’ accesso, essendo
esso stato avviato dalla Consob nei confronti di un soggetto
giuridico diverso, la Nuova Deloitte & Touche S.p.A.
La circostanza che la Dianthus abbia ricoperto, nella
vecchia denominazione di Deloitte & Touche S.p.A., il
ruolo di revisore principale di Parmalat Finanziaria S.p.A.
fino a luglio 2003 e, cioè, nel periodo cui si riferiscono
i fatti posti a base del procedimento sanzionatorio, non
ha alcun rilievo, in quanto il ramo di azienda avente per
oggetto l’attività di revisione ed organizzazione contabile
facente capo alla Dianthus (nella vecchia denominazione
di Deloitte & Touche S.p.A e successivamente di DT S.p.A)
è stato trasferito ad una nuova società, denominata Nuova
Deloitte & Touche S.p.A.
Ai sensi degli artt. 159 e 165 del D.Lgs. 58/98, il conferimento
del ramo d’azienda alla nuova società assicura la prosecuzione
senza soluzione di continuità di tutti gli incarichi di
revisione preesistenti.
Come in precedenza esposto, a seguito delle operazioni dì
integrazione e di scorporo di ramo di azienda, a decorrere
dal 31 luglio 2003, la Dianthus è stata cancellata dall’Albo
speciale Consob contestualmente all’iscrizione della nuova
Deloitte & Touche, conferitaria del ramo di azienda
comprensivo dell’attività di revisione e organizzazione
contabile, senza alcuna soluzione di continuità.
L’Autorità ha, conclusivamente, agito sulla base di precisi
e chiari presupposti di fatto e di diritto e non è ravvisabile
la dedotta carenza o insufficienza di attività istruttoria:
la sostanziale estraneità della ricorrente al procedimento
sanzionatorio al quale si chiedeva l’accesso e la presenza
di altrettanto univoci riferimenti normativi e giurisprudenziali
hanno condotto ad un legittimo diniego.
Del pari insussistente è il vizio di difetto di motivazione
poiché dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche
poste a base del diniego opposto la Consob ha dato sufficientemente
conto nella motivazione dell’atto impugnato.
Sul piano dei presupposti di fatto, si è chiaramente affermata
la estraneità della Dianthus al procedimento sanzionatario,
nel senso che “la suddetta richiesta non può essere
accolta in quanto codesta società non è ( né potrebbe
essere) sottoposta al procedimento sanzionatario di cui
all’oggetto o ad altro procedimento avviato da questa Commissione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs.
n. 58/98 (di seguito TUF) non risultando pertanto
potenziale destinataria di alcuna delle misure contemplate
dalla disposizione appena citata, la cui adozione è demandata
alla Consob”.
Con riferimento alle ragioni giuridiche l’Autorità ha
evidenziato l’applicabilità al caso di specie del combinato
disposto degli artt. 24, comma 1, lett. a) della
legge 241/90 e 4, comma 10, del D.Lgs. 58/98: nella comunicazione
impugnata si legge che “non si ritiene conseguentemente
che, - sulla base dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale,
nei confronti della stessa società possa essere - rimosso
il vincolo discendente dal combinato disposto degli artt.
24, comma 1,lett. a), della legge n. 241/90, il quale preclude
l’ accesso nei “casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge” e 4, comma 10, del TUF,
ai sensi del quale “ tutte le notizie, le informazioni e
i dati in possesso della Consob, in ragione della sua attività
di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, del bilanco e della programmazione
economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge
per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente”.
Da quanto esposto si desume la legittimità del diniego
opposto dall’Autorità alla richiesta di accesso avanzata
dalla società ricorrente.
Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle
spese.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso
in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/10/2005