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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 10 gennaio 2006 n. 223
Pres. M. Perrelli, est. M. Abbruzzese
Orrico 2000 s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c. Comune di Anacapri (n.c.).


1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Dovere di istruttoria della P.A. su istanze di sanatoria non esitate – Sussiste.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Istanze di condono non esitate sui medesimi immobili – Illegittimità.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Obbligo della P.A. di previa definizione delle istanze di condono – Sussiste.

 

4. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Fattispecie di silenzio-assenso di cui all’art. 39 della L. n. 724/94 – Insistenza sugli immobili de quibus di vincoli ambientali e paesaggistici – Inapplicabilità.

 

5. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono per immobili su cui insistono vincoli ambientali e paesaggistici – Parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli medesimi ex art. 32 della L. n. 47/85 e s.m.– Necessità.

1. E’ fondata la censura di difetto di istruttoria in cui è incorsa la P.A. che, nell’irrogare la sanzione demolitoria, non si è avveduta della pendenza delle istanze di condono.

 

2. L’ordinanza di demolizione emanata senza la previa definizione delle istanze di condono sulle medesime opere è illegittima e va annullata.

 

3. Ricade sull’Amministrazione l’obbligo di previamente definire il procedimento di sanatoria onde valutare se confermare la scelta demolitoria ovvero mantenere in essere le opere giacché sanabili.

 

4. La fattispecie di silenzio-assenso in relazione alle istanze di condono edilizio, stante il decorso dei termini di legge ed il pagamento dell’oblazione dovuta, non si perfeziona nel caso in cui sugli immobili in questione insistano vincoli ambientali e paesaggistici.

 

5. Ai sensi della disciplina dettata dall’art. 32 della L. n. 47/85 s,m.i., è necessario il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli medesimi, ai fini del rilascio della sanatoria per immobili soggetti a vincoli ambientali e paesaggistici,.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Sesta



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 10187 del 2004 proposto da
ORRICO 2000 s.r.l., corrente in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4,

contro



COMUNE DI ANACAPRI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento prot. n. 7489 del Responsabile dei Servizi tecnici Comunali di Anacapri in data 25.5.2004, recante ordine di immediata sospensione dei seguenti lavori: “Soccavo di roccia, affiorante dal calpestio, preesistente di sei ambienti, valutabili in complessivi metri cubi 125 al piano seminterrato, realizzazione di sei setti murari sul calpestio di un ambiente, a guisa di un vespaio, aventi dimensioni di mt. 5,80x0,30x0,30 ciascuno, al piano seminterrato;
dell’ingiunzione di demolizione prot. N. 7490 del 25.5.2004, relativa alle opere sopra descritte, del provvedimento prot. N. 7491 del 25.5.2004 con il quale il responsabile del servizio di tutela dei Beni Ambientali del Comune di Anacapri ha ordinato l’immediata sospensione delle opere de quibis; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le proprie Ordinanze 13 settembre 2004, n. 4519 e 8 novembre 2004, n. 5185;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 5 dicembre 2005, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



I. La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Anacapri ha intimato la demolizione di alcune fabbriche abusivamente realizzate in Anacapri, via Provinciale Grotta azzurra, località “Orrico”, puntualmente descritte nel provvedimento impugnato.
Il ricorso deduce:
1) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 39 L. 724/94 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost: i provvedimenti non indicano le previsioni violate né in che termini tali violazioni sarebbero avvenute; gli stessi sono stati assunti in difetto di istruttoria, tenuto conto che l’Amministrazione non ha considerato la pendenza di istanze di condono ex art. 39 L. 724/94 relative alle medesime opere oggetto dei provvedimenti impugnati; 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 – eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria – Vizio del procedimento: non risulta comunicato l’avvio del procedimento; nel caso di specie l’ordine di sospensione dei lavori è stato notificato contestualmente all’ordine di demolizione; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 181 e 167 del D.lgs. n. 42/2004 in connessione con il D.lgs. n. 490/99 e con la legge 47/85 – Violazione e falsa applicazione delle legge regionale n. 10/1982 – Erroneità dei presupposti – Carenza di istruttoria – Violazione e falsa applicazione L.R. n. 10/1982 – Eccesso di potere – Incompetenza: il dirigente UTC è incompetente all’emanazione dei provvedimenti gravati per essere competente il Sindaco, trattandosi di funzioni delegate ex L.R. n. 10/1982; non è stato peraltro acquisito il parere della C.E.C.I.; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 181 e 167 del D.lgs. n. 42/2004 in connessione con il D.lgs. n. 490/99 e con la legge 47/85 – Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 10/1982 – Erroneità dei presupposti – Carenza d’istruttoria – Violazione e falsa applicazione L.R. n. 10/1982 – Eccesso di potere – Incompetenza: le opere di cui si discute sono inidonee ad alterare lo stato dei luoghi essendo state realizzate nel seminterrato dell’immobile di proprietà; 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del T.U. n. 380/2001 – eccesso di potere – Erroneità del presupposto – Travisamento dei fatti: non è possibile ordinare la sospensione dei lavori quando le opere sono già state realizzate; nel caso di specie, le opere insistono in loco sin dal 1993, come risultante da perizia giurata in atti; 6) Violazione di legge – Violazione degli artt. 35, 38 e 44 della L. 47/85 in connessione con l’art. 39 della l. 724/94 – Eccesso di potere per omessa istruttoria: i precedenti proprietari dell’immobile avevano presentato per le opere in contestazione, due distinte domande di concessione in sanatoria ex art. 39 L 724/94, tuttora inevase; ne consegue l’obbligo di sospensione delle attività sanzionatorie fino alla definizione delle stesse, 7) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 L. 724/94 – Carenza dei presupposti – Eccesso di potere per omessa istruttoria: i provvedimenti sono intervenuti dopo il decorso del termine per la formazione della fattispecie assertiva silenziosa prevista dall’art. 39 L. 724/94.
Il Comune intimato non si costituiva.
Con Ordinanza 8 novembre 2004, n. 5185, il TAR, previa istruttoria, accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2005, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
II. Il ricorso investe l’ordine di demolizione di alcune fabbriche edilizie abusive realizzate dai danti causa della società ricorrente che quest’ultima ha assunto essere ricomprese in due istanze di sanatoria (ex art. 39 L. 724/94: pratiche n. 454/95 – prot. n. 2890 dell’1.3.1995 e n. 455/95 - prot. 2891 dell’1.3.1995) che il Comune non avrebbe tuttora definito esplicitamente.
Con Ordinanza istruttoria 13 settembre 2004, n. 4519 il TAR ha disposto verificazione i ordine alla consistenza delle opere oggetto delle istanze di condono pendenti.
All’esito della disposta istruttoria, il nominato verificatore, per quanto rileva in questa sede, ha fatto presente che “non si può parlare con certezza di abuso edilizio fin quando non viene perfezionata la pratica di condono. Difatti solo con la presenza di un progetto corredato da grafici, è possibile definire se vi sono abusi edilizi non rientranti nell’istanza in sanatoria (cfr. pag. 8 e considerazioni finali, pagg. 9-11, perizia tecnica d’ufficio depositata in data 11.10.2004).
Dalle considerazioni che precedono è agevole argomentare che le opere sanzionate, quantomeno in larga parte, così come accertato dal verificatore ed ammesso dallo stesso tecnico comunale intervenuto alle operazioni di verifica (cfr. relazione tecnica in atti), sono comprese nelle istanze di condono ex L. 724/94 presentate dai danti causa della società ricorrente e non ancora definite.
II-1) Tanto comporta, sul paino procedimentale, la sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi fino alla definizione della predetta istanza (ex art. 39 L. 47/85), anche, ove ne ricorrano i presupposti, in via implicita; l’ordinanza di demolizione, emanata senza la previa definizione della suindicata istanza di condono è pertanto illegittima e va annullata, ricadendo sul Comune l’obbligo di previamente definire il procedimento di sanatoria onde valutare se confermare la scelta demolitoria ovvero mantenere in essere le fabbriche giacchè sanabili.
II.2) Risultano pertanto certamente fondati il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura il difetto di istruttoria in cui è incorsa la P.A. che, nell’irrogare la sanzione demolitoria, non si è avveduta della pendenza delle istanze di condono, ed il sesto motivo, fondato sulla circostanza che la P.A. non ha applicato il regime sospensivo di ogni attività demoliltoria, imposto ex lege in pendenza di istanza di condono.
III. Deve invece dichiararsi infondato il settimo motivo che assume l’intervenuto perfezionamento della fattispecie di silenzio-assenso in relazione alle proposte istanze di condono, stante il decorso dei termini di legge ed il pagamento dell’oblazione dovuta.
Deve invero in proposito rilevarsi che, a prescindere dalla circostanza che l’effettiva consistenza delle pere non è allo stato, precisata, dovendosi tuttora istruire le pratiche di condono solo recentemente documentale integrate dalla ricorrente (cfr. nota prot. n. 16158 del 14.11.2005 ed allegati in atti9, osta alla configurazione della pretesa fattispecie silenziosa l’insistenza sugli immobili de quibus di vincoli ambientali e paesaggistici in presenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli medesimi (ex art. 32 L. 47/85 e succ. modif.), nella specie non espressi.
Il motivo è pertanto infondato.
IV. Stante la decisività delle considerazioni sopra esposte, i restanti motivi sollevati possono essere considerati assorbiti.
V. Il ricorso va conclusivamente accolto nei sensi di cui in motivazione.
VI. Le spese, anche di consulenza tecnica, seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione VI
, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Anacapri al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.768,00 (duemilasettecentosessantotto), di cui Euro 768,00 (settecentosessantotto) per competenze del nominato verificatore, ing. Marcello Agresti, che il Comune di Anacapri provvederà a corrispondere direttamente al predetto professionista.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2005, con l’intervento dei Magistrati:

 

Michele PERRELLI - Presidente
Maria ABRUZZESE - Componente est.
Michele BUONAURO - Componente

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