REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10187 del 2004 proposto da
ORRICO 2000 s.r.l., corrente in Napoli, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo
n. 4,
contro
COMUNE DI ANACAPRI, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio,
per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento prot. n. 7489 del
Responsabile dei Servizi tecnici Comunali di Anacapri in
data 25.5.2004, recante ordine di immediata sospensione
dei seguenti lavori: “Soccavo di roccia, affiorante dal
calpestio, preesistente di sei ambienti, valutabili in complessivi
metri cubi 125 al piano seminterrato, realizzazione di sei
setti murari sul calpestio di un ambiente, a guisa di un
vespaio, aventi dimensioni di mt. 5,80x0,30x0,30 ciascuno,
al piano seminterrato;
dell’ingiunzione di demolizione prot. N. 7490 del 25.5.2004,
relativa alle opere sopra descritte, del provvedimento prot.
N. 7491 del 25.5.2004 con il quale il responsabile del servizio
di tutela dei Beni Ambientali del Comune di Anacapri ha
ordinato l’immediata sospensione delle opere de quibis;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente
e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le proprie Ordinanze 13 settembre 2004, n. 4519 e
8 novembre 2004, n. 5185;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 5 dicembre 2005, il Cons. Maria
Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I. La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti
in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Anacapri
ha intimato la demolizione di alcune fabbriche abusivamente
realizzate in Anacapri, via Provinciale Grotta azzurra,
località “Orrico”, puntualmente descritte nel provvedimento
impugnato.
Il ricorso deduce:
1) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione
art. 39 L. 724/94 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Eccesso
di potere per difetto di istruttoria – Violazione dei principi
di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa
di cui all’art. 97 Cost: i provvedimenti non indicano
le previsioni violate né in che termini tali violazioni
sarebbero avvenute; gli stessi sono stati assunti in difetto
di istruttoria, tenuto conto che l’Amministrazione non ha
considerato la pendenza di istanze di condono ex art. 39
L. 724/94 relative alle medesime opere oggetto dei provvedimenti
impugnati; 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli
7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 – eccesso di potere
per carenza di motivazione e di istruttoria – Vizio del
procedimento: non risulta comunicato l’avvio del procedimento;
nel caso di specie l’ordine di sospensione dei lavori è
stato notificato contestualmente all’ordine di demolizione;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 181
e 167 del D.lgs. n. 42/2004 in connessione con il D.lgs.
n. 490/99 e con la legge 47/85 – Violazione e falsa applicazione
delle legge regionale n. 10/1982 – Erroneità dei presupposti
– Carenza di istruttoria – Violazione e falsa applicazione
L.R. n. 10/1982 – Eccesso di potere – Incompetenza:
il dirigente UTC è incompetente all’emanazione dei provvedimenti
gravati per essere competente il Sindaco, trattandosi di
funzioni delegate ex L.R. n. 10/1982; non è stato peraltro
acquisito il parere della C.E.C.I.; 4) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 146, 181 e 167 del D.lgs. n. 42/2004
in connessione con il D.lgs. n. 490/99 e con la legge 47/85
– Violazione e falsa applicazione della legge regionale
n. 10/1982 – Erroneità dei presupposti – Carenza d’istruttoria
– Violazione e falsa applicazione L.R. n. 10/1982 – Eccesso
di potere – Incompetenza: le opere di cui si discute
sono inidonee ad alterare lo stato dei luoghi essendo state
realizzate nel seminterrato dell’immobile di proprietà;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31
del T.U. n. 380/2001 – eccesso di potere – Erroneità del
presupposto – Travisamento dei fatti: non è possibile
ordinare la sospensione dei lavori quando le opere sono
già state realizzate; nel caso di specie, le opere insistono
in loco sin dal 1993, come risultante da perizia
giurata in atti; 6) Violazione di legge – Violazione
degli artt. 35, 38 e 44 della L. 47/85 in connessione con
l’art. 39 della l. 724/94 – Eccesso di potere per omessa
istruttoria: i precedenti proprietari dell’immobile
avevano presentato per le opere in contestazione, due distinte
domande di concessione in sanatoria ex art. 39 L 724/94,
tuttora inevase; ne consegue l’obbligo di sospensione delle
attività sanzionatorie fino alla definizione delle stesse,
7) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione
dell’art. 39 L. 724/94 – Carenza dei presupposti – Eccesso
di potere per omessa istruttoria: i provvedimenti sono
intervenuti dopo il decorso del termine per la formazione
della fattispecie assertiva silenziosa prevista dall’art.
39 L. 724/94.
Il Comune intimato non si costituiva.
Con Ordinanza 8 novembre 2004, n. 5185, il TAR, previa istruttoria,
accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2005, il
Collegio tratteneva la causa in decisione.
II. Il ricorso investe l’ordine di demolizione di alcune
fabbriche edilizie abusive realizzate dai danti causa della
società ricorrente che quest’ultima ha assunto essere ricomprese
in due istanze di sanatoria (ex art. 39 L. 724/94: pratiche
n. 454/95 – prot. n. 2890 dell’1.3.1995 e n. 455/95 - prot.
2891 dell’1.3.1995) che il Comune non avrebbe tuttora definito
esplicitamente.
Con Ordinanza istruttoria 13 settembre 2004, n. 4519 il
TAR ha disposto verificazione i ordine alla consistenza
delle opere oggetto delle istanze di condono pendenti.
All’esito della disposta istruttoria, il nominato verificatore,
per quanto rileva in questa sede, ha fatto presente che
“non si può parlare con certezza di abuso edilizio fin quando
non viene perfezionata la pratica di condono. Difatti solo
con la presenza di un progetto corredato da grafici, è possibile
definire se vi sono abusi edilizi non rientranti nell’istanza
in sanatoria (cfr. pag. 8 e considerazioni finali, pagg.
9-11, perizia tecnica d’ufficio depositata in data 11.10.2004).
Dalle considerazioni che precedono è agevole argomentare
che le opere sanzionate, quantomeno in larga parte, così
come accertato dal verificatore ed ammesso dallo stesso
tecnico comunale intervenuto alle operazioni di verifica
(cfr. relazione tecnica in atti), sono comprese nelle istanze
di condono ex L. 724/94 presentate dai danti causa della
società ricorrente e non ancora definite.
II-1) Tanto comporta, sul paino procedimentale, la sospensione
dei procedimenti sanzionatori edilizi fino alla definizione
della predetta istanza (ex art. 39 L. 47/85), anche, ove
ne ricorrano i presupposti, in via implicita; l’ordinanza
di demolizione, emanata senza la previa definizione della
suindicata istanza di condono è pertanto illegittima e va
annullata, ricadendo sul Comune l’obbligo di previamente
definire il procedimento di sanatoria onde valutare se confermare
la scelta demolitoria ovvero mantenere in essere le fabbriche
giacchè sanabili.
II.2) Risultano pertanto certamente fondati il primo motivo
di ricorso, nella parte in cui censura il difetto di istruttoria
in cui è incorsa la P.A. che, nell’irrogare la sanzione
demolitoria, non si è avveduta della pendenza delle istanze
di condono, ed il sesto motivo, fondato sulla circostanza
che la P.A. non ha applicato il regime sospensivo di ogni
attività demoliltoria, imposto ex lege in pendenza
di istanza di condono.
III. Deve invece dichiararsi infondato il settimo motivo
che assume l’intervenuto perfezionamento della fattispecie
di silenzio-assenso in relazione alle proposte istanze di
condono, stante il decorso dei termini di legge ed il pagamento
dell’oblazione dovuta.
Deve invero in proposito rilevarsi che, a prescindere dalla
circostanza che l’effettiva consistenza delle pere non è
allo stato, precisata, dovendosi tuttora istruire le pratiche
di condono solo recentemente documentale integrate dalla
ricorrente (cfr. nota prot. n. 16158 del 14.11.2005 ed allegati
in atti9, osta alla configurazione della pretesa fattispecie
silenziosa l’insistenza sugli immobili de quibus
di vincoli ambientali e paesaggistici in presenza dei quali
il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato
al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela dei vincoli medesimi (ex art. 32 L. 47/85 e succ.
modif.), nella specie non espressi.
Il motivo è pertanto infondato.
IV. Stante la decisività delle considerazioni sopra esposte,
i restanti motivi sollevati possono essere considerati assorbiti.
V. Il ricorso va conclusivamente accolto nei sensi di cui
in motivazione.
VI. Le spese, anche di consulenza tecnica, seguono la soccombenza
e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania –
Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso
di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Anacapri al pagamento delle spese
del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro
2.768,00 (duemilasettecentosessantotto), di cui Euro 768,00
(settecentosessantotto) per competenze del nominato verificatore,
ing. Marcello Agresti, che il Comune di Anacapri provvederà
a corrispondere direttamente al predetto professionista.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2005, con l’intervento dei Magistrati: