Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2006 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 2 gennaio 2006 n. 16
Pres. Perrelli est. Buonauro
Esposito (Avv. G. Martoscia) c. Ministero BB.CC. (Avv. Stato) Comune di Pozzuoli (n.c.).


1. Edilizia e Urbanistica – Abusi Edilizi – Area archeologica di pubblico interesse - Permesso in sanatoria previa acquisizione parere favorevole C.E.I. – Potere della Soprintendenza BB.AA.PP. di annullare il provvedimento con decreto - Sussiste.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Abusi Edilizi – Area archeologica di pubblico interesse - Permesso in sanatoria previa acquisizione parere favorevole C.E.I. – Annullamento del provvedimento con decreto della Soprintendenza BB.AA.PP. – Legittimità.

1. La funzione precipua esercitata dalla Soprintendenza in sede di esame dell’autorizzazione paesaggistica è caratterizzata dal compimento di una attività di vigilanza sui provvedimenti rilasciati dalla autorità di primo livello concernenti l’utilizzazione del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni, si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio ed un depauperamento del bene “paesaggio”.

 

2. E’ legittimo il decreto con il quale la Soprintendenza BB.AA.PP. ha annullato un permesso paesistico in sanatoria rilasciato dal Sindaco del Comune di Pozzuoli previa acquisizione del parere favorevole della C.E.I., con il quale venivano sanati lavori effettuati senza titolo su un’area archelogica di interesse pubblico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI, SEZIONE SESTA



 

composto dai magistrati: dott. Michele Perrello - Presidente
d.ssa Maria Abbruzzese - Consigliere
dott. Michele Buonauro - Referendario rel.

 

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Sul ricorso n. 8586/1996 R.G. proposto ad
Esposito Pasquale. rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Martoscia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diocleziano n. 169;

contro



Il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, Soprintendenza per i bb.aa.pp. di Napoli e Provincia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. dello Stato di napoli, presso cui domicilia in via Diaz n. 11;

e



il Comune di Pozzuoli, n.c.;

per l’annullamento:
a) del decreto del 7.8.96 della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia di annullamento dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata in data 26.6.96 (prot. 27305) dal sindaco del comune di Pozzuoli per le opere relative al fabbricato sito in Pozzuoli, alla via San Vito n. 3/a;
b) di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso il parere della Soprintendenza archeologica per le province di Napoli e Caserta n. 23014 del 12.7.1996.

 

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché gli atti tutti di causa;
VISTO l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971;
UDITO alla pubblica udienza del 07 novembre 2005 il relatore dott. Buonauro;
RITENUTO E CONSIDERATO quanto segue in fatto e diritto:

FATTO



Con atto notificato in data 29 e 30 ottobre 1996 e depositato il successivo 19 novembre, il signor Esposito Pasquale ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone – previa sospensione- l’annullamento.
Al riguardo, il ricorrente premetteva le seguenti circostanze di fatto:
- a seguito di lavori effettuati senza titolo (e consistenti nella trasformazione della pre-esistente casa colonica i un fabbricato ad uso abitativo), ha inoltrato istanza di sanatoria edilizia il 24.2.1986 (prot. 9571);
- il sindaco del Comune di Pozzuoli ha rilasciato, anche ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 (ora art. 146 d.lgs. 42/04), previa acquisizione di parere favorevole della C.E.I., autorizzazione in sanatoria;
- tuttavia l’autorizzazione sindacale era stata annullata con l’impugnato decreto della soprintendenza, in base alla considerazione che l’area interessata dai lavori abusivi doveva considerarsi di particolare pregio archeologico.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato con due distinti motivi, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione delle norme in tema di edilizia e di eccesso di potere sotto vari profili (per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposto e di pubblico interesse).
In particolare, secondo il ricorrente, l’area archeologica di pubblico interesse non può ritenersi situata nella vicinanza del fondo di sua proprietà, e, in ogni caso, la realizzazione di infrastrutture nella zona (impianti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas) dimostrerebbe l’inutilità del vincolo imposto.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2005, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In punto di diritto giova precisare che l’atto di annullamento della soprintendenza si basa sulla considerazione che l’area interessata dall’intervento abusivo costituisce parte integrante di una zona caratterizzata da un notevole interesse archeologico; interesse dimostrato dall’esistenza, lungo tutta l’area in oggetto, di scavi che hanno portato alla luce l’antica necropoli di S. Vito. In particolare il fondo di proprietà del ricorrente si trova lungo il margine occidentale del tracciato dell’antica Via Campana, a poca distanza dalla quinta degli edifici monumentali della necropoli.
E’ evidente, allora, che la motivazione a base del provvedimento appare esaustiva ed ancorata ad elementi di fatto che ne corroborano la legittimità.
In punto di fatto la consistenza archeologica del fondo di proprietà del ricorrente non è discutibile, essendo documentato dagli atti della soprintendenza (e non smentito sul punto dal privato) la prossimità del fondo ad un’area di immenso valore storico.
Ed è proprio tale circostanza di fatto che giustifica la riforma del provvedimento emesso dall’amministrazione comunale (senza che l’intervento ministeriale trasmodi in una valutazione di merito).
Ed invero, la funzione esercitata dalla Soprintendenza, in sede di esame dell’autorizzazione paesaggistica, è caratterizzata dal compimento di una attività di vigilanza sui provvedimenti rilasciati dalla autorità di primo livello concernenti l’utilizzazione del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni, si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio ed un depauperamento del bene “paesaggio”. Nel caso di specie l’amministrazione resistente ha evidenziato, in modo congruo e specifico, le caratteristiche tipologiche dell’area e il pregiudizio connesso all’assenso dei lavori abusivamente realizzati nella stessa.
Ne consegue che in modo corretto, la Soprintendenza ha sindacato il nulla-osta rispetto si due profili della completezza e della ragionevolezza della valutazione svolta dall’Amministrazione comunale, basandosi sull’esistenza di circostanze di fatto e su elementi specifici – la presenza di un’area archeologica di primario interesse – che non sono stati ragionevolmente valutati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione.
Né vale a sminuire la validità delle argomentazioni prospettate nel provvedimento impugnato la circostanza relativa alla realizzazione di infrastrutture urbanistiche primarie, atteso che l’eterogenea natura e la diversa portata dell’intervento assentito non possono costituire un utile parametro di riferimento rispetto alla valutazione di una ben diversa opera edile.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, le doglianze sviluppate con il ricorso devono ritenersi infondate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, n. 8586/1996 R.G., proposto da Esposito Pasquale, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione costituita delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro millecinquecento (1.500,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 07 novembre 2005.

 

Il Presidente
(dott. Michele Perrelli)

 

Il Componente est.
(dott. Michele Buonauro)

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento