| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 2 gennaio 2006
n. 16
Pres. Perrelli est. Buonauro
Esposito (Avv. G. Martoscia) c. Ministero BB.CC. (Avv. Stato)
Comune di Pozzuoli (n.c.). |
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1. Edilizia e Urbanistica – Abusi Edilizi
– Area archeologica di pubblico interesse - Permesso in
sanatoria previa acquisizione parere favorevole C.E.I. –
Potere della Soprintendenza BB.AA.PP. di annullare il provvedimento
con decreto - Sussiste.
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2. Edilizia e Urbanistica – Abusi Edilizi
– Area archeologica di pubblico interesse - Permesso in
sanatoria previa acquisizione parere favorevole C.E.I. –
Annullamento del provvedimento con decreto della Soprintendenza
BB.AA.PP. – Legittimità.
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1. La funzione precipua esercitata dalla
Soprintendenza in sede di esame dell’autorizzazione
paesaggistica è caratterizzata dal compimento di
una attività di vigilanza sui provvedimenti rilasciati
dalla autorità di primo livello concernenti l’utilizzazione
del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che
con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni,
si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio
ed un depauperamento del bene “paesaggio”.
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2. E’ legittimo il decreto con il quale
la Soprintendenza BB.AA.PP. ha annullato un permesso paesistico
in sanatoria rilasciato dal Sindaco del Comune di Pozzuoli
previa acquisizione del parere favorevole della C.E.I.,
con il quale venivano sanati lavori effettuati senza titolo
su un’area archelogica di interesse pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI, SEZIONE SESTA
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composto dai magistrati: dott. Michele Perrello
- Presidente
d.ssa Maria Abbruzzese - Consigliere
dott. Michele Buonauro - Referendario rel.
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Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 8586/1996 R.G. proposto ad
Esposito Pasquale. rappresentato e difeso dall’avv.
Gaetano Martoscia, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Napoli, alla via Diocleziano n. 169;
contro
Il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, Soprintendenza
per i bb.aa.pp. di Napoli e Provincia, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.
dello Stato di napoli, presso cui domicilia in via Diaz
n. 11;
e
il Comune di Pozzuoli, n.c.;
per l’annullamento:
a) del decreto del 7.8.96 della Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico
e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia di annullamento
dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata in data 26.6.96
(prot. 27305) dal sindaco del comune di Pozzuoli per le
opere relative al fabbricato sito in Pozzuoli, alla via
San Vito n. 3/a;
b) di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso
e conseguente, ivi compreso il parere della Soprintendenza
archeologica per le province di Napoli e Caserta n. 23014
del 12.7.1996.
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, nonché gli atti tutti di
causa;
VISTO l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971;
UDITO alla pubblica udienza del 07 novembre 2005 il relatore
dott. Buonauro;
RITENUTO E CONSIDERATO quanto segue in fatto e diritto:
FATTO
Con atto notificato in data 29 e 30 ottobre 1996 e depositato
il successivo 19 novembre, il signor Esposito Pasquale ricorreva
innanzi a questo Tribunale Amministrativo contro il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali avverso i provvedimenti
in epigrafe indicati, chiedendone – previa sospensione-
l’annullamento.
Al riguardo, il ricorrente premetteva le seguenti circostanze
di fatto:
- a seguito di lavori effettuati senza titolo (e consistenti
nella trasformazione della pre-esistente casa colonica i
un fabbricato ad uso abitativo), ha inoltrato istanza di
sanatoria edilizia il 24.2.1986 (prot. 9571);
- il sindaco del Comune di Pozzuoli ha rilasciato, anche
ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 (ora art. 146 d.lgs.
42/04), previa acquisizione di parere favorevole della C.E.I.,
autorizzazione in sanatoria;
- tuttavia l’autorizzazione sindacale era stata annullata
con l’impugnato decreto della soprintendenza, in base alla
considerazione che l’area interessata dai lavori abusivi
doveva considerarsi di particolare pregio archeologico.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità del
provvedimento impugnato con due distinti motivi, essenzialmente
incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione delle
norme in tema di edilizia e di eccesso di potere sotto vari
profili (per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza
di presupposto e di pubblico interesse).
In particolare, secondo il ricorrente, l’area archeologica
di pubblico interesse non può ritenersi situata nella vicinanza
del fondo di sua proprietà, e, in ogni caso, la realizzazione
di infrastrutture nella zona (impianti di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas) dimostrerebbe l’inutilità
del vincolo imposto.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2005, il ricorso veniva
introitato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In punto di diritto giova precisare che l’atto di annullamento
della soprintendenza si basa sulla considerazione che l’area
interessata dall’intervento abusivo costituisce parte integrante
di una zona caratterizzata da un notevole interesse archeologico;
interesse dimostrato dall’esistenza, lungo tutta l’area
in oggetto, di scavi che hanno portato alla luce l’antica
necropoli di S. Vito. In particolare il fondo di proprietà
del ricorrente si trova lungo il margine occidentale del
tracciato dell’antica Via Campana, a poca distanza dalla
quinta degli edifici monumentali della necropoli.
E’ evidente, allora, che la motivazione a base del provvedimento
appare esaustiva ed ancorata ad elementi di fatto che ne
corroborano la legittimità.
In punto di fatto la consistenza archeologica del fondo
di proprietà del ricorrente non è discutibile, essendo documentato
dagli atti della soprintendenza (e non smentito sul punto
dal privato) la prossimità del fondo ad un’area di immenso
valore storico.
Ed è proprio tale circostanza di fatto che giustifica la
riforma del provvedimento emesso dall’amministrazione comunale
(senza che l’intervento ministeriale trasmodi in una valutazione
di merito).
Ed invero, la funzione esercitata dalla Soprintendenza,
in sede di esame dell’autorizzazione paesaggistica, è caratterizzata
dal compimento di una attività di vigilanza sui provvedimenti
rilasciati dalla autorità di primo livello concernenti l’utilizzazione
del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che
con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni,
si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio
ed un depauperamento del bene “paesaggio”. Nel caso di specie
l’amministrazione resistente ha evidenziato, in modo congruo
e specifico, le caratteristiche tipologiche dell’area e
il pregiudizio connesso all’assenso dei lavori abusivamente
realizzati nella stessa.
Ne consegue che in modo corretto, la Soprintendenza ha sindacato
il nulla-osta rispetto si due profili della completezza
e della ragionevolezza della valutazione svolta dall’Amministrazione
comunale, basandosi sull’esistenza di circostanze di fatto
e su elementi specifici – la presenza di un’area archeologica
di primario interesse – che non sono stati ragionevolmente
valutati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione.
Né vale a sminuire la validità delle argomentazioni prospettate
nel provvedimento impugnato la circostanza relativa alla
realizzazione di infrastrutture urbanistiche primarie, atteso
che l’eterogenea natura e la diversa portata dell’intervento
assentito non possono costituire un utile parametro di riferimento
rispetto alla valutazione di una ben diversa opera edile.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, le doglianze sviluppate
con il ricorso devono ritenersi infondate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Napoli, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, n. 8586/1996 R.G., proposto da Esposito
Pasquale, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione
costituita delle spese processuali, che si liquidano in
complessivi euro millecinquecento (1.500,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 07
novembre 2005.
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Il Presidente
(dott. Michele Perrelli)
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Il Componente est.
(dott. Michele Buonauro)
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