| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 gennaio 2006
n. 99
Pres. C. D’Alessandro, est. D. Sabatino
Esposito (Avv. P. Ardolino) c. Ufficio Territoriale per
il Governo di Napoli (n.c.). |
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1. Atti amministrativi – Diritto di accesso
– Istanza proposta a mezzo fax ex art. 38 del D.P.R. n.
445/2000 – Legittimità.
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2. Atti amministrativi – Diritto di accesso
– Interesse diretto e differenziato del destinatario di
un procedimento espropriativo conclusosi con un decreto
di esproprio - Sussiste.
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1. La proposizione dell’istanza d’accesso
trasmessa a mezzo fax o, con modalità specificate, per via
telematica, è rituale, così come previsto dalla disciplina
dettata dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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2. Il destinatario di un procedimento espropriativo,
conclusosi con un decreto di esproprio, vanta un interesse
diretto e differenziato ad acquisire conoscenza del procedimento
che attiene la proprietà trasferita in mano alla pubblica
amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Carlo d’Alessandro Presidente
Ugo De Maio Consigliere
Diego Sabatino Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2005 sul ricorso
7116/2005 proposto da
Filomena Esposito, elettivamente domiciliata in Napoli,
via A. D’Isernia 16, presso lo studio del procuratore avv.
Pierpaolo Ardolino, che la rappresenta e difende in virtù
di mandato a margine del ricorso introduttivo
contro
Ufficio territoriale per il Governo di Napoli, non
costituito
per l’annullamento
del diniego di accesso, formatosi tacitamente, sulla richiesta
di accesso agli atti dell’amministrazione, indicati nell’istanza
presentata via fax e con fotocopia del documento allegato
dalla parte ricorrente il 25 luglio 2005;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego
Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 7116/2005, la parte ricorrente
impugnava il silenzio formatosi implicitamente sulla sua
domanda di accesso agli atti procedimentali. A sostegno
delle sue doglianze, premetteva:
- di aver inviato domanda di accesso agli atti, via fax
e con allegata copia del documento di identità, in data
25 luglio 2005 , al fine di prendere visione della documentazione
inerente il decreto di esproprio notificatole in data 21
giugno 1999;
- che a tale istanza non era stata data risposta, comportando
la necessaria proposizione del ricorso giurisprudenziale.
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione,
instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con
vittoria di spese processuali.
All’udienza del 15 dicembre 2005, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro
i termini di seguito precisati.
2. Va anzitutto osservato come, essendo decorso al momento
dell’esercizio dell’azione giurisprudenziale un termine
almeno pari a quello di trenta giorni posto dall’art 25
della legge 241/90 per la risposta della pubblica amministrazione
senza che questa sia intervenuta, l’istanza di accesso deve
intendersi respinta, come previsto dalla norma sopra citata.
Peraltro, il ricorso appare tempestivamente prodotto, tenendo
conto della sospensione feriale dei termini processuali,
ed inoltre, e per altro verso, appare altresì la proposizione
dell’istanza di accesso, atteso che, l’art. 38 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000, prevede espressamente che tali
richieste possano essere trasmesse via fax o, con modalità
specificare, per via telematica.
3. Quanto poi alla legittimità dell’istanza di accesso,
deve sottolinearsi come la ricorrente sia destinataria di
un procedimento espropriativo, conclusosi con il decreto
di esproprio del 12 maggio 1999, alla stessa regolarmente
notificato. Non può che dedursi come la stessa abbia un
interesse diretto e differenziato ad acquisire conoscenza
del procedimento de qua, che attiene in concreto la proprietà
trasferita in mano alla pubblica amministrazione.
4. In presenza dei requisiti sostanziale e processuali che
ne permettono l’esercizio, appare illegittima la compressione
della pretesa all’accesso operata dalla amministrazione
resistente e pertanto il ricorso proposto va accolto. Le
spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 7116/2005 e per l’effetto ordina
alla parte resistente, Ufficio territoriale per il governo
di Napoli, di consentire, entro il termine di giorni 30
dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione
della presente sentenza. L’accesso agli atti richiesti,
mediante loro estrazione di copia, salvi i rimborsi per
costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura ed imposte
di bollo;
2. Condanna l’Ufficio territoriale per il Governo di Napoli
a rifondere a Filomena Esposito le spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi €. 1.000,00 (euro mille) oltre
I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15
dicembre 2005.
Carlo d’Alessandro Presidente
Diego Sabatino Referendario Estensore
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