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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 gennaio 2006 n. 99
Pres. C. D’Alessandro, est. D. Sabatino
Esposito (Avv. P. Ardolino) c. Ufficio Territoriale per il Governo di Napoli (n.c.).


1. Atti amministrativi – Diritto di accesso – Istanza proposta a mezzo fax ex art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 – Legittimità.

 

2. Atti amministrativi – Diritto di accesso – Interesse diretto e differenziato del destinatario di un procedimento espropriativo conclusosi con un decreto di esproprio - Sussiste.

1. La proposizione dell’istanza d’accesso trasmessa a mezzo fax o, con modalità specificate, per via telematica, è rituale, così come previsto dalla disciplina dettata dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

 

2. Il destinatario di un procedimento espropriativo, conclusosi con un decreto di esproprio, vanta un interesse diretto e differenziato ad acquisire conoscenza del procedimento che attiene la proprietà trasferita in mano alla pubblica amministrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI



composto dai Signori Magistrati:
Carlo d’Alessandro Presidente
Ugo De Maio Consigliere
Diego Sabatino Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2005 sul ricorso 7116/2005 proposto da
Filomena Esposito, elettivamente domiciliata in Napoli, via A. D’Isernia 16, presso lo studio del procuratore avv. Pierpaolo Ardolino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

contro



Ufficio territoriale per il Governo di Napoli, non costituito

per l’annullamento
del diniego di accesso, formatosi tacitamente, sulla richiesta di accesso agli atti dell’amministrazione, indicati nell’istanza presentata via fax e con fotocopia del documento allegato dalla parte ricorrente il 25 luglio 2005;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto



Con ricorso iscritto al n. 7116/2005, la parte ricorrente impugnava il silenzio formatosi implicitamente sulla sua domanda di accesso agli atti procedimentali. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver inviato domanda di accesso agli atti, via fax e con allegata copia del documento di identità, in data 25 luglio 2005 , al fine di prendere visione della documentazione inerente il decreto di esproprio notificatole in data 21 giugno 1999;
- che a tale istanza non era stata data risposta, comportando la necessaria proposizione del ricorso giurisprudenziale.
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
All’udienza del 15 dicembre 2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Considerato in diritto



1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. Va anzitutto osservato come, essendo decorso al momento dell’esercizio dell’azione giurisprudenziale un termine almeno pari a quello di trenta giorni posto dall’art 25 della legge 241/90 per la risposta della pubblica amministrazione senza che questa sia intervenuta, l’istanza di accesso deve intendersi respinta, come previsto dalla norma sopra citata.
Peraltro, il ricorso appare tempestivamente prodotto, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ed inoltre, e per altro verso, appare altresì la proposizione dell’istanza di accesso, atteso che, l’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, prevede espressamente che tali richieste possano essere trasmesse via fax o, con modalità specificare, per via telematica.
3. Quanto poi alla legittimità dell’istanza di accesso, deve sottolinearsi come la ricorrente sia destinataria di un procedimento espropriativo, conclusosi con il decreto di esproprio del 12 maggio 1999, alla stessa regolarmente notificato. Non può che dedursi come la stessa abbia un interesse diretto e differenziato ad acquisire conoscenza del procedimento de qua, che attiene in concreto la proprietà trasferita in mano alla pubblica amministrazione.
4. In presenza dei requisiti sostanziale e processuali che ne permettono l’esercizio, appare illegittima la compressione della pretesa all’accesso operata dalla amministrazione resistente e pertanto il ricorso proposto va accolto. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 7116/2005 e per l’effetto ordina alla parte resistente, Ufficio territoriale per il governo di Napoli, di consentire, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente sentenza. L’accesso agli atti richiesti, mediante loro estrazione di copia, salvi i rimborsi per costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura ed imposte di bollo;
2. Condanna l’Ufficio territoriale per il Governo di Napoli a rifondere a Filomena Esposito le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1.000,00 (euro mille) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2005.

Carlo d’Alessandro Presidente
Diego Sabatino Referendario Estensore

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