REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente
ROBERTO PUPILELLA Cons. , relatore
STEFANO TOSCHEI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2005
Visto il ricorso 1962/2005 proposto da:
CAVALLINI GIORGIA
rappresentato e difeso da:
TAGLIAFERRI RICCARDO
CARETTI ALBERTO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA L.S. CHERUBINI 20
presso
CARETTI ALBERTO
contro
COMUNE DI FOLLONICA
rappresentato e difeso da:
LANDOLFI LANDO
PARLAPIANO GERMANA
con domicilio eletto in FIRENZE
BORGO PINTI, 80
presso il loro studio;
SETTORE II UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL
COMUNE
non costituitosi in giudizio;
REGIONE TOSCANA
non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Follonica n. 192
del 30 agosto 2005 con la quale è stata disposta la decadenza
dell’autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande
n. 951 del 30.05.2002 ex tipo B intestata alla ricorrente
per l’esercizio ubicato in Follonica, via del Commercio
n. 10, nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali
e comunque connessi ed in particolare, ove lesiva, nella
nota del Comune di Follonica prot. n. 18192 dell’11 agosto
2005;
nonchè dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Follonica
n. 218 del 20 settembre 2005 con la quale si è disposta
la rettifica dell’ordinanza dirigenziale n. 192 del 30.08.2005
nella parte relativa alla possibilità da parte dell’interessato
di presentare ricorso;
degli artt. 21 bis e 25 delle NTA del vigente PRG di Follonica
nella parte in cui tali norme precludano l’esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande nella zona del Comune
di Follonica ove è situato il locale nel quale la ricorrente
ha chiesto di trasferire la propria attività;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI FOLLONICA
Udito il relatore Cons. ROBERTO PUPILELLA e uditi altresì
per le parti gli avv.ti Riccardo Tagliaferri e Germana Parlapiano;
- Ritenuto ad un primo esame, allo stato degli atti, che
il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza in
relazione ai motivi dedotti in giudizio e risulta altresì
sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dalla
ricorrente.
P. Q. M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione,
ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034,
come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con
l’art.1 della legge stessa;
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
Firenze, 15 dicembre 2005