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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Ordinanza 15 dicembre 2005 n. 1077
G. Petruzzelli Pres. - R. Pupilella Est.
G. Cavallini (Avv.ti R. Tagliaferri ed A. Caretti) contro il Comune di Follonica (Avv.ti L. Landolfi e G. Parlapiano), il Settore II Ufficio Commercio Attività Produttive del Comune (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita)



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE

SECONDA SEZIONE




nelle persone dei Signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente
ROBERTO PUPILELLA Cons. , relatore

STEFANO TOSCHEI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2005

Visto il ricorso 1962/2005 proposto da:

CAVALLINI GIORGIA



rappresentato e difeso da:

TAGLIAFERRI RICCARDO
CARETTI ALBERTO



con domicilio eletto in FIRENZE

VIA L.S. CHERUBINI 20
presso
CARETTI ALBERTO

contro

COMUNE DI FOLLONICA
rappresentato e difeso da:
LANDOLFI LANDO
PARLAPIANO GERMANA
con domicilio eletto in FIRENZE
BORGO PINTI, 80
presso il loro studio;

SETTORE II UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE
non costituitosi in giudizio;

REGIONE TOSCANA
non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,




dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Follonica n. 192 del 30 agosto 2005 con la quale è stata disposta la decadenza dell’autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande n. 951 del 30.05.2002 ex tipo B intestata alla ricorrente per l’esercizio ubicato in Follonica, via del Commercio n. 10, nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi ed in particolare, ove lesiva, nella nota del Comune di Follonica prot. n. 18192 dell’11 agosto 2005;
nonchè dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Follonica n. 218 del 20 settembre 2005 con la quale si è disposta la rettifica dell’ordinanza dirigenziale n. 192 del 30.08.2005 nella parte relativa alla possibilità da parte dell’interessato di presentare ricorso;
degli artt. 21 bis e 25 delle NTA del vigente PRG di Follonica nella parte in cui tali norme precludano l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande nella zona del Comune di Follonica ove è situato il locale nel quale la ricorrente ha chiesto di trasferire la propria attività;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI FOLLONICA



Udito il relatore Cons. ROBERTO PUPILELLA e uditi altresì per le parti gli avv.ti Riccardo Tagliaferri e Germana Parlapiano;
- Ritenuto ad un primo esame, allo stato degli atti, che il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza in relazione ai motivi dedotti in giudizio e risulta altresì sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente.

P. Q. M.



ACCOGLIE
la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 15 dicembre 2005

 

TOMMASO PONTELLO

La decadenza delle “vecchie”autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande e la tutela cautelare del danno commerciale (Nota a ordinanza TAR Toscana Sez. II n. 1077 del 15 dicembre 2005)


Con l’ordinanza in commento, la Sez. II° del TAR Toscana ha accolto, sia in punto di fumus boni iuris che in punto di periculum in mora -seppure con motivazione generica-, l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente nel ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza emesso dal Comune di Follonica nei confronti di un autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande rilasciata alla medesima ricorrente nel previgente regime di cui all’art. 3 della Legge 287/1991.
Detta ordinanza merita di essere segnalata sotto un duplice profilo.
Innanzitutto essa ha ad oggetto una fattispecie relativa alla disciplina transitoria prevista dall’art. 111 del nuovo Codice del Commercio, approvato con LRT 7.2.2005 n. 28, in ordine alla quale non si segnalano precedenti da parte del TAR Toscana.
In particolare, il Collegio della Sez. II, riconoscendo elementi di fondatezza in relazione ai motivi dedotti in giudizio, sembra aver condiviso la prospettazione secondo cui il legislatore regionale, che ha acquisito competenza “residuale” in subiecta materia a seguito della riforma introdotta dalla legge Cost. n. 3/2001, avrebbe espressamente riconosciuto la facoltà (e non l’obbligo) al privato titolare di più autorizzazioni rilasciate nel regime di cui alla legge 287/1991 di attivare in altra sede una delle autorizzazioni in suo possesso entro il termine di novanta giorni decorrente dall’entrata in vigore della stessa legge regionale (intervenuta il 25 febbraio 2005), che veniva dunque a scadere il 26 maggio 2005.
Ove tale facoltà non fosse stata esercitata entro tale termine (e solo in questo caso), decorsi ulteriori trenta giorni, il Comune avrebbe dovuto pronunciare la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e avrebbe dovuto adottare entro successivi 180 giorni i criteri provvisori per la programmazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Pertanto, la sola tempestiva presentazione dell’istanza volta ad ottenere il trasferimento (rectius: attivazione) dell’autorizzazione acquisita dal privato nel previgente regime precluderebbe in radice all’Amministrazione comunale l’esercizio del potere di decadenza, e ciò indipendentemente dall’accoglibilità dell’istanza.
Tale tesi è condivisibile. Infatti, la ratio della disciplina transitoria introdotta dall’art. 111 cit. risponde chiaramente ad una esigenza di programmazione delle attività suddette che avrebbe dovuto tener conto, nel regime liberalizzatorio introdotto dapprima con la riforma di cui al D. L.vo 114/1998 e successivamente confermato dall’art. 2 della LRT cit., del principio della libertà di iniziativa economica privata, garantendo ai titolari di autorizzazioni di esercitare liberamente il loro diritto “acquisito” di intrapresa economica, e di decidere pertanto entro il termine suddetto se attivare le medesime autorizzazioni ovvero se disporne diversamente.
Il secondo profilo di interesse dell’ordinanza in commento è costituito dal fatto che essa ha riconosciuto l’”irreparabilità” del danno prospettato dalla ricorrente, danni di natura squisitamente economico-commerciale.
Tale pronuncia cautelare si pone in contrasto con la copiosa giurisprudenza, che costantemente nega la tutela cautelare relativamente a danni della predetta natura, attesa la loro ristorabilità.
Anche in questo caso si ritiene di dover condividere l’orientamento dell’ordinanza in commento in quanto essa fa corretta applicazione della natura intrinsecamente anticipatoria che ha la tutela cautelare in oggetto.

 


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