REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9990/01, proposto
dall’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale mandataria dell’associazione temporanea con l’Impresa
Donati s.p.a. (già Sogensud s.p.a.), rappresentata e difesa
dapprima dall'avv. Angelo Clarizia e, successivamente, dall’avv.
Raffaele Izzo presso il cui studio in Roma, via Cicerone
n. 28, è elettivamente domiciliata
contro
il Ministero dei lavori pubblici, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,
per l'annullamento, previa sospensiva,
del decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747 con il quale
il Ministro dei lavori pubblici, in difformità al parere
della Commissione revisione prezzi dell’11 luglio 2000 n.
3773, ha dichiarato improponibile, improcedibile e infondato
il ricorso proposto avverso la nota del 22 settembre 1999
del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte,
con conseguente condanna alle spese; di ogni altro atto
prodromico, connesso o comunque conseguente ivi compresa
la nota della Direzione Generale degli Affari Generali e
del Personale del 4 luglio 2001, di trasmissione del decreto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei
lavori pubblici;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il magistrato
dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti
delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2001 l’Impresa
Pizzarotti & C. s.p.a. impugna il decreto dell’8 giugno
2001 n. 5747, con il quale il Ministro dei lavori pubblici,
in difformità al parere della Commissione revisione prezzi
dell’11 luglio 2000 n. 3773, ha dichiarato improponibile,
improcedibile e infondato il ricorso da essa proposto avverso
la nota del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle Opere
Pubbliche per il Piemonte.
Espone, in fatto, che il Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche le aveva affidato la concessione per la progettazione
esecutiva, generale o per stralci, la direzione dei lavori
e la realizzazione del Palazzo degli Uffici finanziari di
Cuneo. La concessione aveva quindi per oggetto l’intera
opera, anche se non finanziata per intero. L’esecuzione
di lotti funzionali successivi al primo era correlata solo
all’ottenimento dei relativi finanziamenti, fermo restando
che il vincolo sinallagmatico si era perfezionato già con
la convenzione del 1990. Con nota del 15 giugno 1992 il
Ministero ha comunicato al concessionario l’esecuzione dei
lavori del terzo e del quarto lotto, in relazione ai quali
venivano stipulati il sesto ed il settimo atto aggiuntivo,
rispettivamente del 30 novembre 1993 e del 6 luglio 1994.
Il Provveditorato ha corrisposto un acconto sulla revisione
prezzi dovuto in relazione ai lavori dei detti lotti. Successivamente,
però, lo stesso Provveditorato, con provvedimento del 5
febbraio 1996, ha disposto il fermo amministrativo delle
somme dovute alla ricorrente, fino alla concorrenza di quanto
erogato a titolo di revisione prezzi per il terzo ed il
quarto lotto. La soc. Pizzarotti ha quindi impugnato il
fermo dinanzi al T.A.R. Piemonte, che ha respinto il ricorso
con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. La ricorrente
ha nuovamente richiesto al Provveditorato la revisione prezzi
che, con nota del 22 settembre 1999, ha respinto l’istanza.
Avverso tale nota l’impresa ha proposto ricorso innanzi
alla Commissione per la Revisione dei Prezzi istituita presso
il Ministero dei lavori pubblici, che ha espresso parere
favorevole (n. 3773 del l’11 luglio 2000) in ordine alla
fondatezza del ricorso rilevando, tra l’altro, che le prestazioni
assentite con la convenzione di concessione riguardavano
l’intera opera e che l’esecuzione per stralci era correlata
solo alla disponibilità dei relativi finanziamenti. Inopinatamente
però, sebbene fossero trascorsi più dei sessanta giorni
previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 17 L. n. 741
del 1981, e quindi si fosse formato il silenzio significativo,
equivalente a provvedimento conforme al parere reso dalla
predetta Commissione, il Ministero, con decreto dell’8 giugno
2001, ha respinto il ricorso.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta
deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 741
del 1981 - Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti
- Motivazione perplessa. Illegittimamente il Ministero
ha respinto il ricorso proposto ex art. 4 D.L.C.P.S.
6 dicembre 1947 n. 1501 dalla soc. Pizzarotti & C. avverso
la nota n. 2199 del 22 settembre 1999 del Provveditorato
alle opere pubbliche del Piemonte, ritenendo formatosi il
silenzio rigetto sull’originario ricorso gerarchico improprio,
senza considerare che il ricorrente si era avvalso della
facoltà prevista dall’art. 17, secondo comma, L. 10 dicembre
1981 n. 741. In realtà, poiché il parere favorevole era
stato reso dalla Commissione in data 11 luglio 2000 mentre
il decreto impugnato è stato emesso l’ 8 giugno 2001, il
ricorso avrebbe dovuto essere accolto ai sensi del quarto
comma dell’art. 17, secondo il quale “il silenzio dell’Amministrazione,
decorso tale termine [sessanta giorni], equivale a provvedimento
conforme al parere”.
b) Violazione e falsa applicazione artt. 3 D.L.vo n.
29 del 1993 e 45 D.L.vo n. 80 del 1998 - Incompetenza. Il
provvedimento impugnato avrebbe dovuto esse adottato dal
dirigente e non dal Ministro.
c) Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti,
travisamento dei fatti, illogicità manifesta, motivazione
perplessa, disparità di trattamento. E’ errato il presupposto
sul quale si fonda il provvedimento impugnato, e cioè che
il diniego di revisione prezzi è meramente confermativo
del precedente diniego del 5 febbraio 1996 n. 7 bis.
3. Con memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione
la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.
4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, che ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso mentre
nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
5. Nella Camera di consiglio del 29 agosto 2001, sull’accordo
delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione proposta
dal ricorrente è stato abbinato al merito.
6. All’udienza del 14 dicembre 2005 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
DIRITTO
1. Visti gli atti di causa il Collegio ritiene preliminarmente
di dover confermare la sussistenza della propria giurisdizione
nella controversia in esame.
Ed invero, in tema di revisione dei prezzi contrattuali
in materia di appalto di lavori pubblici la situazione soggettiva
dell' appaltatore, in quanto correlata alla facoltà discrezionale
riconosciuta dalla legge all' Amministrazione appaltante,
ha natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice
amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di
diritto soggettivo solo dopo che l' Amministrazione ha positivamente
esercitato il suo potere di accordare la revisione (Cons.Stato,
V Sez., 27 ottobre 2005 n. 5992 e 26 marzo 2003 n. 1580).
Nel caso in esame l’Impresa Pizzarotti & C. impugna
il rigetto del ricorso, da parte del Ministro dei lavori
pubblici, proposto avverso il diniego di revisione prezzi
oppostole dal Provveditorato ai Lavori pubblici e, quindi,
il disconoscimento, da parte dello stesso Provveditorato,
dell’an debeatur.
2. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per
primo il secondo motivo di ricorso, con il quale è censurata
l’incompetenza del Ministro a decidere il ricorso gerarchico.
Il motivo è fondato.
Il ricorso gerarchico al Ministro, per effetto del nuovo
riparto di competenza fra l' organo di indirizzo politico
amministrativo e la dirigenza statale introdotto dal D.L.
vo 3 febbraio 1993 n. 29, deve ritenersi definitivamente
soppresso a seguito dell' entrata in vigore dell' art. 11
D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, che ha espressamente riservato
ai dirigenti generali il compito di decidere sui ricorsi
gerarchici, anche impropri, proposti contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti
e, per l' effetto, ha reso definitivi i provvedimenti assunti
dagli stessi dirigenti generali, non potendo essere questi
ultimi contemporaneamente Autorità emanante in sede amministrativa
e Autorità decidente in sede paragiurisdizionale (Cons.Stato,
III Sez., 13 ottobre 1998 n. 1028; T.A.R. Bari, I Sez.,
16 luglio 2001 n. 2962).
L’accoglimento del motivo relativo all'incompetenza del
Ministro che ha adottato l'impugnato provvedimento di rigetto
del ricorso gerarchico preclude al Collegio, per il suo
carattere assorbente, l' esame delle altre censure (T.A.R.
Catanzaro 1 aprile 2004 n. 875; T.A.R. Napoli 12 gennaio
2004 n. 100). Trattasi di conclusione che non risponde soltanto
a quelle ragioni di economia processuale che conducono all’assorbimento
dei motivi ulteriori ove quello esaminato e definito positivamente
sia da solo idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente
all’annullamento dell’atto impugnato. Nel caso in esame
la necessità per il giudicante di limitare il proprio sindacato
all’unica censura esaminata va rinvenuta nel fatto che in
materia di ricorso amministrativo avverso il diniego di
revisione prezzi l’art. 17, quarto comma, L. 10 dicembre
1981 n. 741 ha previsto che il silenzio dell’Amministrazione,
decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del
parere espresso, ex art. 4, secondo comma, D.L.C.P.S.
6 dicembre 1947 n. 1501, dalla Commissione per la Revisione
dei Prezzi istituita presso il Ministero dei lavori pubblici,
equivale a provvedimento conforme al parere. Segue da ciò
che il decreto impugnato, una volta annullato in sede giurisdizionale
per incompetenza dell’organo (il Ministro) che lo ha adottato,
non potrà più essere sostituito da altro provvedimento di
rigetto del ricorso gerarchico, avendo l’Autorità competente
perso, per effetto dell’inutile decorso del termine di cui
si è detto, ogni potere di decidere in senso diverso dal
parere reso dalla predetta Commissione, che nella specie
era favorevole all’istanza della ricorrente.
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto
con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento
ministeriale.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale
compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE TERZA
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto,
come in epigrafe, dall’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a.,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto dell’8
giugno 2001 n. 5747.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e
gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 dicembre 2005, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE
TERZA
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Maria Luisa De Leoni - Presidente f.f.
Giulia Ferrari - Componente - Estensore
Alessandro Tomassetti - Componente