REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
prima, composto dai signori
Pasquale de Lise Presidente
Antonino Savo Amodio Consigliere
Mario Alberto di Nezza Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6410/1984 R.g. proposto
da
Redini Antonio, rappresentato e difeso dall’avv.
Massimo Cerniglia, presso il cui studio in Roma, Via Aurora
n. 31, ha eletto domicilio
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, il Ministero della sanità, la Regione
Toscana e la Direzione della U.s.l. n. 6 Piano di Lucca,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
ovvero la disapplicazione del d.P.R. 25.6.1983, n. 348,
nelle parti in cui, nel disciplinare il trattamento economico
e normativo degli ingegneri e degli architetti ne ha disposto
l’inquadramento al 9° ed 11° livello retributivo, anziché
al 10° e all’11°, così come previsto dalla l. n. 761/79;
della delibera dell’intimata U.s.l. di recepimento di tale
d.P.R..
Visto il ricorso con gli allegati;
visti gli atti tutti della causa;
nessuno per le parti alla pubblica udienza del 9 novembre
2005, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza;
ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4 ottobre 1984, depositato
il successivo 2 novembre, il ricorrente in epigrafe, premettendo
di essere un dipendente del servizio sanitario nazionale,
inserito nell’apposito ruolo professionale, ha impugnato
gli atti con i quali sarebbe stata operata una illegittima
differenziazione, relativamente all’inquadramento e alle
dinamiche di carriera, tra i professionisti in servizio
presso le U.s.l. e quelli invece appartenenti al parastato.
A sostegno del gravame l’istante ha prospettato i vizi di
violazione di legge e di norme costituzionali e di eccesso
di potere sotto svariati profili.
Non si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti.
Successivamente, con atto depositato il 30 luglio 2003 il
procuratore del ricorrente ha chiesto, ex art. 9,
2° comma, l. n. 205/2000, la fissazione della discussione
e all’udienza del 9 novembre 2005 la causa è stata trattenuta
in decisione.
2. In disparte ogni questione sulla eventuale regolarità
dell’instaurazione del contraddittorio, il Collegio ritiene
che il ricorso vada comunque dichiarato perento, versandosi
in situazione analoga ad altra già decisa dalla Sezione
con la sentenza 11 febbraio 2004, n. 1290.
Sancisce l’art. 9, 2° comma, della legge 21 luglio 2000,
n. 205: “a cura della segreteria è notificato alle parti
costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di
deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale
è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova
istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti
entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo.
I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda
di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine
assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all’ultimo
comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dal comma 1 del presente articolo”.
La disposizione appena riportata, fondata sulla considerazione
che a distanza di dieci anni dalla proposizione del gravame
l’interesse alla decisione della controversia sia oramai
venuto meno, delinea un meccanismo che rimette al ricorrente
la manifestazione di una rinnovata volontà di proseguire
il processo, attraverso il deposito di una “nuova istanza”
di fissazione dell’udienza di discussione (l’aggettivo “nuova”
rende palese il riferimento all’analoga domanda prevista,
in linea generale, dall’art. 23 l. n. 1034 del 1971), che
rechi, oltre alla sottoscrizione del difensore (come per
l’ordinaria domanda di fissazione dell’udienza, consistendo
entrambe in atti processuali), anche “la firma delle parti”.
Per aversi una valida manifestazione di volontà nel senso
della prosecuzione del giudizio occorre pertanto che sia
rispettato l’onere formale della doppia sottoscrizione,
avendo la legge introdotto una peculiare fattispecie di
atto processuale a firma congiunta del difensore e del ricorrente
(o, nel caso di più ricorrenti, di almeno uno di essi; su
tali punti v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV,
1° marzo 2003, n. 1148; T.a.r. Veneto 18 gennaio 2003, n.
520; T.a.r. Campania - Napoli 11 febbraio 2002, n. 794;
T.a.r. Puglia - Bari, 19 marzo 2001 n. 705; per Cons. Stato,
sez. V, 23 gennaio 2002, n. 1148, l’espressione “parti costituite”
contenuta nell’art. 9, 2° comma, va riferita alle parti
in senso tecnico processuale).
Il preciso dettato dell’art. 9, 2° comma, non ha peraltro
impedito, in sede di prima applicazione della norma ed all’evidente
fine di mitigarne il rigore, l’individuazione di atti equipollenti
all’istanza, atti, cioè, dai quali emerga con chiarezza
ed univocità l’intento direttamente riconducibile al ricorrente
di proseguire il processo (v., ad es., T.a.r. Puglia – Lecce
ord. 21 novembre 2002, n. 878, per cui costituisce atto
equipollente alla sottoscrizione dell’istanza ex art.
9, 2° comma, il rilascio al difensore di un nuovo mandato
ad hoc, apposto a margine dell’istanza, anche quando
il mandato rivesta un’autonoma funzione in relazione alla
costituzione in giudizio degli eredi dell’originario ricorrente),
né ha, per altro verso, precluso il riconoscimento della
possibilità che la parte deleghi la sottoscrizione dell’istanza
a un apposito rappresentante, istituito secondo gli ordinari
principi civilistici.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, che in effetti non
pare incompatibile con il meccanismo in disamina, sembra
però che in aderenza alla ratio della norma l’effetto
di riattivazione del processo non sia ottenibile se non
attraverso il rilascio di una procura ad hoc, cioè
mediante il conferimento da parte del ricorrente dello specifico
potere di sottoscrivere in suo luogo la “nuova” domanda
di fissazione.
Venendo al caso di specie, va anzitutto rilevato che il
difensore del ricorrente, unico firmatario dell’istanza
ex art. 9, 2° co., l. n. 205/2000, ha dichiarato
di agire “giusta delega a margine del ricorso notificato”.
Ora, pur risultando per tabulas che con la procura
ad litem a margine dell’atto introduttivo (la sola
presente in atti) effettivamente il ricorrente ebbe a conferire
al suo patrono “ogni più ampio potere ivi compreso quello
di conciliare, transigere, sottoscrivere e quietanzare con
promessa di rato e valido”, deve tuttavia ritenersi che
l’attribuzione di dette facoltà non possa certo comprendere,
per quanto in precedenza osservato, anche il potere di sottoscrivere
la “nuova domanda” di cui all’art. 9, 2° comma, cit., di
talché l’istanza depositata il 30.7.2003 non è idonea ad
evitare la perenzione del giudizio.
A conclusione analoga si perverrebbe anche in caso di adesione
all’opinione che vede nel rilascio della procura ad litem
non tanto una attribuzione di poteri quanto una mera “designazione”
del soggetto cui spettano nel processo poteri predeterminati
dalla legge, per cui, una volta effettuata l’electio
del difensore, a questi competerebbero anche le facoltà
introdotte da leggi emanate successivamente al conferimento
dell’incarico.
Non vi è, infatti, alcuna ragione per escludere che anche
in tal caso debbano essere rispettate le regole formali
di volta in volta fissate per l’esercizio di tali nuove
facoltà.
Non pare superfluo ricordare, infine, che ai sensi dell’art.
45 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (reg. proc. Cons. Stato),
“la perenzione del ricorso opera di diritto e può essere
rilevata anche di ufficio” (cfr., per la perdurante vigenza
della norma, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 1994, n.
1013).
3. Dal momento che le amministrazioni resistenti non hanno
svolto attività difensive, non vi è luogo a provvedere sulle
spese lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez.
I, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso perento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre
2005.