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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005 n. 14085
Pres. de Lise; Rel. di Nezza
A. Redini (Avv. M. Cernigliala) c. Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ministero della sanità, Regione Toscana e Direzione della U.s.l. n. 6 Piano di Lucca n. c.


Processo amministrativo – Domanda di fissazione d’udienza ex art. 9, 2° comma, l. n. 205/2000 - Procura ad litem con la quale si conferisce ogni più ampio potere ivi compreso quello di conciliare, transigere, sottoscrivere e quietanzare con promessa di rato e valido – Insufficienza - Procura ad hoc – Necessità

La procura ad litem con la quale si conferisce al patrono “ogni più ampio potere ivi compreso quello di conciliare, transigere, sottoscrivere e quietanzare con promessa di rato e valido”, non comprende anche il potere di sottoscrivere la “nuova domanda” di fissazione d’udienza di cui all’art. 9, 2° comma, l. n. 205/2000, in quanto a tal fine è necessario il rilascio di una procura ad hoc.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto dai signori
Pasquale de Lise Presidente
Antonino Savo Amodio Consigliere
Mario Alberto di Nezza Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 6410/1984 R.g. proposto

da



Redini Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cerniglia, presso il cui studio in Roma, Via Aurora n. 31, ha eletto domicilio

contro



la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero della sanità, la Regione Toscana e la Direzione della U.s.l. n. 6 Piano di Lucca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento



ovvero la disapplicazione del d.P.R. 25.6.1983, n. 348, nelle parti in cui, nel disciplinare il trattamento economico e normativo degli ingegneri e degli architetti ne ha disposto l’inquadramento al 9° ed 11° livello retributivo, anziché al 10° e all’11°, così come previsto dalla l. n. 761/79; della delibera dell’intimata U.s.l. di recepimento di tale d.P.R..

Visto il ricorso con gli allegati;
visti gli atti tutti della causa;
nessuno per le parti alla pubblica udienza del 9 novembre 2005, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza;
ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO E DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 4 ottobre 1984, depositato il successivo 2 novembre, il ricorrente in epigrafe, premettendo di essere un dipendente del servizio sanitario nazionale, inserito nell’apposito ruolo professionale, ha impugnato gli atti con i quali sarebbe stata operata una illegittima differenziazione, relativamente all’inquadramento e alle dinamiche di carriera, tra i professionisti in servizio presso le U.s.l. e quelli invece appartenenti al parastato.
A sostegno del gravame l’istante ha prospettato i vizi di violazione di legge e di norme costituzionali e di eccesso di potere sotto svariati profili.
Non si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti.
Successivamente, con atto depositato il 30 luglio 2003 il procuratore del ricorrente ha chiesto, ex art. 9, 2° comma, l. n. 205/2000, la fissazione della discussione e all’udienza del 9 novembre 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In disparte ogni questione sulla eventuale regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, il Collegio ritiene che il ricorso vada comunque dichiarato perento, versandosi in situazione analoga ad altra già decisa dalla Sezione con la sentenza 11 febbraio 2004, n. 1290.
Sancisce l’art. 9, 2° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205: “a cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo”.
La disposizione appena riportata, fondata sulla considerazione che a distanza di dieci anni dalla proposizione del gravame l’interesse alla decisione della controversia sia oramai venuto meno, delinea un meccanismo che rimette al ricorrente la manifestazione di una rinnovata volontà di proseguire il processo, attraverso il deposito di una “nuova istanza” di fissazione dell’udienza di discussione (l’aggettivo “nuova” rende palese il riferimento all’analoga domanda prevista, in linea generale, dall’art. 23 l. n. 1034 del 1971), che rechi, oltre alla sottoscrizione del difensore (come per l’ordinaria domanda di fissazione dell’udienza, consistendo entrambe in atti processuali), anche “la firma delle parti”.
Per aversi una valida manifestazione di volontà nel senso della prosecuzione del giudizio occorre pertanto che sia rispettato l’onere formale della doppia sottoscrizione, avendo la legge introdotto una peculiare fattispecie di atto processuale a firma congiunta del difensore e del ricorrente (o, nel caso di più ricorrenti, di almeno uno di essi; su tali punti v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2003, n. 1148; T.a.r. Veneto 18 gennaio 2003, n. 520; T.a.r. Campania - Napoli 11 febbraio 2002, n. 794; T.a.r. Puglia - Bari, 19 marzo 2001 n. 705; per Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2002, n. 1148, l’espressione “parti costituite” contenuta nell’art. 9, 2° comma, va riferita alle parti in senso tecnico processuale).
Il preciso dettato dell’art. 9, 2° comma, non ha peraltro impedito, in sede di prima applicazione della norma ed all’evidente fine di mitigarne il rigore, l’individuazione di atti equipollenti all’istanza, atti, cioè, dai quali emerga con chiarezza ed univocità l’intento direttamente riconducibile al ricorrente di proseguire il processo (v., ad es., T.a.r. Puglia – Lecce ord. 21 novembre 2002, n. 878, per cui costituisce atto equipollente alla sottoscrizione dell’istanza ex art. 9, 2° comma, il rilascio al difensore di un nuovo mandato ad hoc, apposto a margine dell’istanza, anche quando il mandato rivesta un’autonoma funzione in relazione alla costituzione in giudizio degli eredi dell’originario ricorrente), né ha, per altro verso, precluso il riconoscimento della possibilità che la parte deleghi la sottoscrizione dell’istanza a un apposito rappresentante, istituito secondo gli ordinari principi civilistici.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, che in effetti non pare incompatibile con il meccanismo in disamina, sembra però che in aderenza alla ratio della norma l’effetto di riattivazione del processo non sia ottenibile se non attraverso il rilascio di una procura ad hoc, cioè mediante il conferimento da parte del ricorrente dello specifico potere di sottoscrivere in suo luogo la “nuova” domanda di fissazione.
Venendo al caso di specie, va anzitutto rilevato che il difensore del ricorrente, unico firmatario dell’istanza ex art. 9, 2° co., l. n. 205/2000, ha dichiarato di agire “giusta delega a margine del ricorso notificato”.
Ora, pur risultando per tabulas che con la procura ad litem a margine dell’atto introduttivo (la sola presente in atti) effettivamente il ricorrente ebbe a conferire al suo patrono “ogni più ampio potere ivi compreso quello di conciliare, transigere, sottoscrivere e quietanzare con promessa di rato e valido”, deve tuttavia ritenersi che l’attribuzione di dette facoltà non possa certo comprendere, per quanto in precedenza osservato, anche il potere di sottoscrivere la “nuova domanda” di cui all’art. 9, 2° comma, cit., di talché l’istanza depositata il 30.7.2003 non è idonea ad evitare la perenzione del giudizio.
A conclusione analoga si perverrebbe anche in caso di adesione all’opinione che vede nel rilascio della procura ad litem non tanto una attribuzione di poteri quanto una mera “designazione” del soggetto cui spettano nel processo poteri predeterminati dalla legge, per cui, una volta effettuata l’electio del difensore, a questi competerebbero anche le facoltà introdotte da leggi emanate successivamente al conferimento dell’incarico.
Non vi è, infatti, alcuna ragione per escludere che anche in tal caso debbano essere rispettate le regole formali di volta in volta fissate per l’esercizio di tali nuove facoltà.
Non pare superfluo ricordare, infine, che ai sensi dell’art. 45 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (reg. proc. Cons. Stato), “la perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche di ufficio” (cfr., per la perdurante vigenza della norma, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 1994, n. 1013).
3. Dal momento che le amministrazioni resistenti non hanno svolto attività difensive, non vi è luogo a provvedere sulle spese lite.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso perento. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2005.


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