 |
| |
 |
 |
| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 12 dicembre 2005
n. 13401
Pres. ORCIUOLO; Est. POLITI
CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperative s.c.a.r.l.,
in proprio e in rti CO.LA.COOP – Consorzio Laziale Cooperative
s.c.a.r.l. (Avv.ti G. Tafuri jr. e M. Magnano di San Lio)
c. Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato)
+ altri |
|
1) Contratti della p.a. – Appalti di servizi
– Norme che infliggono l’interdizione alle pubbliche gare
– Applicazione analogica – Illegittimità.
|
| |
|
2) Contratti della p.a. – Appalti di servizi
– Irregolarità fiscale e contributiva dell’impresa concorrente
– Conseguenze - Esclusione dalla gara nel corso della quale
viene accertata – Legittimità – Misure interdittive della
partecipazione alle gare pubbliche – Illegittimità
|
|
1) Il complesso normativo di cui agli artt.
37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio 1924
n. 827 (che dispongono l’interdizione biennale alla partecipazione
di gare per il soggetto che, nell’esecuzione di un precedente
contratto, si sia reso responsabile di “negligenza”, “malafede”
o “frode”), attesa la peculiare connotazione afflittiva,
non è suscettibile di applicazione analogica.
|
| |
|
2) L’ “irregolarità” fiscale e/o contributiva
dell’impresa partecipante ad un appalto pubblico di servizi,
se può consentire l’esclusione dalla singola gara (nel corso
del cui iter venga riscontrata), non può costituire presupposto
per l’irrogazione di una misura interdittiva destinata a
produrre effetti di carattere permanente nell’arco temporale
di durata dell’inibizione a partecipare alla pubbliche procedure
di selezione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- Sezione I-bis -
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 5765 del 2005, proposto da
CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperative s.c.a.r.l.,
in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con CO.LA.COOP
– Consorzio Laziale Cooperative s.c.a.r.l., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri jr. e Marcello Magnano
di San Lio, per il presente giudizio elettivamente domiciliata
in Roma, alla via dei Gracchi n. 187
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato
e dei Servizi Generali, in persona del Direttore Generale
p.t.
e nei confronti della controinteressata
Cooperativa Facchinaggio Roma Castro Pretorio s.c.a.r.l.,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’avv. Arnaldo Vergano, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Ancona n. 20
per l'annullamento
- del provvedimento di ammissione della Cooperativa Castro
Pretorio alla licitazione privata per l’aggiudicazione dell’appalto
dei servizi di manovalanza connessa e non ai trasporti, con
eventuale utilizzo di attrezzature tecniche e fornitura di
materiali di imballaggio, presso E.D.R. del Ministero della
Difesa, nonché avverso il successivo provvedimento di aggiudicazione
decretato in favore di quest’ultima, con tutti i verbali di
gara relativi in data 17 giugno e 9 dicembre 1994, 15 febbraio,
4 marzo e 14 aprile 2005, relativamente al lotto n. 6;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata e della predetta parte controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 2005 il dr.
Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come
da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Premette il ricorrente raggruppamento temporaneo di imprese
di aver preso parte alla licitazione privata per l’aggiudicazione
dei servizi di manovalanza precedentemente indicati, suddiviso
in nove lotti, con il criterio del massimo ribasso percentuale
sulla base d’asta.
Assume parte ricorrente che la controinteressata Cooperativa
Castro Pretorio – classificatasi al primo posto relativamente
al lotto n. 6 e proclamata quindi aggiudicataria – difettasse
dei necessari requisiti per la partecipazione alla gara de
qua.
Questi i dedotti argomenti di doglianza:
Violazione e falsa applicazione della lex specialis
di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, dell’art. 3 del R.D. 18 novembre
1923 n. 2440 e degli artt. 45 e 68 del R.D. 25 marzo 1924
n. 827, in relazione all’art. 6, ultimo comma, del D.P.R.
30 aprile 1970 n. 602.
Violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000.
Violazione dei principi fondamentali di buon andamento, trasparenza
ed imparzialità di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Violazione del principio di par condicio e dei principi generali
in materia di appalto, e particolarmente del principio di
concorrenza. Disparità di trattamento.
Eccesso di potere e sviamento.
Difetto di motivazione.
Illegittimità derivata.
Prescriveva l’art. III.2.1.1, lett. d) ed f) del bando di
gara l’obbligo, in capo alle partecipanti, di presentare documentazione
attestante l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art.
12 del D.Lgs. 157/1995, segnatamente per quanto concerne la
correttezza e correntezza dei versamenti relativi ai contributi
INPS ed INAIL.
La controinteressata Cooperativa Castro Pretorio avrebbe violato
tale disposizione – dall’Amministrazione procedente anche
in passato interpretata con riferimento ad un obbligo contributivo
commisurato sulla base delle retribuzioni effettive – provvedendo
al versamento dei contributi INPS determinati con riferimento
ai salari medi convenzionali.
Tale circostanza integrerebbe, ad avviso della ricorrente,
una fattispecie di “negligenza o malafede” durante l’esecuzione
di precedenti contratti: in quanto tale, suscettibile di determinare
l’esclusione dalla gara de qua della predetta Cooperativa.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento
del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto
di censura.
Sollecita ulteriormente la parte ricorrente il riconoscimento
del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione
dell'atto impugnato sub specie della perdita di chance,
con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione
intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.
L'Amministrazione intimata e la controinteressata Cooperativa
Castro Pretorio, costituitesi in giudizio, hanno eccepito
l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione
dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata
da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 3631, pronunziata
nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2005.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza
del 5 dicembre 2005.
Diritto
1. Assume parte ricorrente che la controinteressata Cooperativa
Castro Pretorio – proclamata aggiudicataria dell’appalto precedentemente
indicato, relativamente al lotto n. 6 – dovesse essere esclusa
dalla gara in ragione della sostenuta irregolarità della posizione
della stessa, relativamente a precedenti vicende contrattuali
intercorse con la stessa Amministrazione della Difesa, quanto
all’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali
riguardanti la posizione di taluni lavoratori presso di essa
impiegati.
In particolare, tali oneri sarebbero stati dalla Cooperativa
anzidetta determinati e liquidati nei confronti dell’I.N.P.S.
con riferimento non già alle retribuzioni effettive corrisposte
ai lavoratori, ma sulla base del salario medio convenzionale.
Tale circostanza integrerebbe ad avviso della parte ricorrente
– che ha sviluppato le relative argomentazioni, già dedotte
nell’atto introduttivo del giudizio, anche con memoria conclusionale
depositata il 24 novembre 2005 – una fattispecie di “negligenza”
o “malafede” nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’Amministrazione della Difesa: alla quale
avrebbe dovuto necessariamente accedere l’esclusione della
controinteressata stessa dalla gara de qua.
2. Ritiene il Collegio – in ciò confermando precedenti
pronunzie dalla Sezione rese in materia – che tale tesi non
meriti adesione.
Vengono in considerazione, quali fondamentali referenti normativi,
le disposizioni dettate dagli artt. 37 del D.M. 14 aprile
2000 (Capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati
dal Ministero della Difesa) e 68 del R.D. 23 maggio 1924 n.
827.
Se la prima delle rammentate previsioni consente l’adozione
della misura interdittiva rappresentata dall’esclusione dalla
partecipazioni a pubbliche procedure di selezione nei casi
di “accertata malafede, frode o negligenza nell’esecuzione
del contratto”, l’art. 68 del citato R.D. 827/24 ha stabilito
che “sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le
persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese
colpevoli di negligenza o malafede”.
Entrambe le riportate indicazioni normative ricongiungono
l’esclusione dalla partecipazione a pubbliche gare all’emersione
di una condotta – connotata da “negligenza”, “malafede” o
“frode” – che il privato contraente abbia osservato nel corso
dell’esecuzione di un (precedente) contratto.
Nel caso di specie, parte ricorrente assume che tale “inibizione”
alla partecipazione alle pubbliche gare possa parimenti conseguire
all’accertata presenza di una situazione di “irregolarità”
di carattere fiscale e/o contributivo suscettibile, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, di determinare
l’esclusione dalla gara.
Impregiudicata la fondatezza del rilievo relativo alla effettiva
situazione di “irregolarità” come sopra sanzionata dall’art.
12 del citato D.Lgs. 157/95, rileva ai fini della delibazione
del presente gravame che l’applicazione del complesso normativo
integrato dagli artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 non può venire legittimamente in
considerazione al di fuori delle ipotesi dalle disposizioni
anzidette espressamente disciplinate.
Al di fuori, cioè, del caso in cui un soggetto, nell’esecuzione
di un contratto, si sia reso responsabile di “negligenza”,
“malafede” o “frode”.
A tale ipotesi non può, con ogni evidenza, essere assimilata
la (eventualmente accertata) “irregolarità” fiscale e/o contributiva;
la quale, quand’anche positivamente acclarata, se pur può
consentire l’esclusione dalla singola gara (nel corso del
cui iter venga, per l’appunto, riscontrata), non può costituire
presupposto per l’irrogazione di una misura interdittiva destinata
a produrre effetti di carattere permanente nell’arco temporale
(biennale) di durata dell’inibizione a partecipare alla pubbliche
procedure di selezione.
Quand’anche possa discutersi in ordine al carattere “sanzionatorio”
o “para-sanzionatorio” assunto dalla misura (interdizione
biennale alla partecipazione a gare indette dal Ministero
della Difesa), è incontroverso che siffatta determinazione
rivesta sicura valenza afflittiva: e, ulteriormente, sia suscettibile
di involgere conseguenze pregiudizievoli sulla facoltà di
contrattare e, in ultima analisi, sull’esercizio del diritto
di impresa riconosciuto (e tutelato) dall’art. 41 della Costituzione.
Tale considerazione comporta un duplice ordine di conseguenze,
rappresentato:
- dalla inapplicabilità della disciplina interdittiva di cui
agli artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio
1924 n. 827 fuori dalle ipotesi dalle stesse norme espressamente
disciplinate;
- e, ulteriormente, dalla inapplicabilità di altre fattispecie
analogamente interdittive – dettate, ad esempio, in materia
di contratti della Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto
l’esecuzione di lavori pubblici, ovvero la realizzazione di
opere pubbliche – atteso che la peculiare (ed illustrata)
connotazione affittiva dell’inibizione di che trattasi rende,
con ogni evidenza, impraticabile qualsiasi operazione ermeneutica
fondata sull’analogia legis (e, men che meno, sull’analogia
juris).
3. Se le considerazioni svolte al precedente punto
2. inducono il Collegio a ribadire che (eventuali) irregolarità
di carattere contributivo possano essere legittimamente sussunte
nel genus della “negligenza” o “mala fede” nell’esecuzione
di precedenti rapporti contrattuali (e che, in quanto tali,
siano insuscettibili di applicazione sanzionatoria nel senso
di consentire l’adozione della misura interdittiva dalla partecipazione
alle pubbliche gare), va peraltro osservato, in punto di fatto,
come la circostanza dalla parte ricorrente invocata a presupposto
del dedotto assunto sia priva di fondamento.
Come illustrato dalla difesa erariale con memoria depositata
il 29 novembre 2005 (ed asseverato dalla lettura dei rilievi
documentali acquisiti al fascicolo di causa):
- la parte controinteressata, unitamente alla documentazione
di gara, ha prodotto certificazione I.N.P.S. (recante data
1° luglio 2004) attestante la regolarità contributiva della
posizione della Cooperativa Castro Pretorio;
- l’Amministrazione procedente, in sede di verifica della
veridicità delle affermazione come sopra autocertificate dalla
suddetta Cooperativa, ha svolto accertamenti presso l’I.N.P.S.,
in esito ai quali è effettivamente emersa l’esistenza di due
posizioni per le quali la determinazione dei contributi dovuti
è risultata erronea e per le quali l’Istituto ha invitato
la Castro Pretorio ad optare per una delle due modalità di
calcolo dei contributi stessi (salario medio convenzionale;
salario effettivo);
- avviata, ad opera della stessa Amministrazione della Difesa,
una procedura di esclusione della controinteressata (a seguito
degli accertamenti di cui al precedente alinea), intervenivano
le controdeduzioni formulate dalla Cooperativa Castro Pretorio,
che in tale sede evidenziava il fondamento della citata difformità
di computo dei contributi, nonché l’inesistenza (non solo
di alcuna ipotesi di omissione contributiva, ma anche) dell’applicazione
di misure sanzionatorie da parte dell’I.N.P.S.
Nel ravvisare, alla stregua di quanto precedentemente rappresentato,
l’insussistenza di ragioni idonee a consentire l’esclusione
della Cooperativa anzidetta, l’Amministrazione procedente
disponeva quindi all’aggiudicazione della gara, relativamente
al lotto n. 6, in favore di quest’ultima.
La correttezza di tale determinazione è pienamente asseverata
dal contenuto del “verbale di accertamento” N. 09/2005 Isp.
redatto dagli ispettori di vigilanza dell’I.N.P.S. in data
17 gennaio 2005 nel quale (si confrontino, in proposito, le
“conclusioni finali”) viene evidenziato che il comportamento
della Cooperativa Facchinaggio Roma Castro Pretorio – pur
non corretto in relazione all’osservanza della normativa previdenziale
ed assistenziale cui le Cooperative ex D.P.R. 602/70 debbono
attenersi, “ed in particolare all’applicazione dell’art. 6
del D.P.R. medesimo” – non ha tuttavia dato luogo ad omissioni
contributive, con conseguente esclusione di alcuna rilevazione
di addebiti.
Impregiudicata la rilevanza che, ai fini della non correttezza
determinazione dei contributi in questione possa aver dispiegato
l’apertura, da parte della Cooperativa Castro Pretorio, di
una distinta posizione assicurativa riguardante i lavoratori
impiegati negli appalti presso Enti militari, si ha motivo
di ritenere che – esclusa dallo stesso Istituto previdenziale
ogni ipotesi di omissione nel versamento dei contributi dovuti
– il computo contributivo di che trattasi possa aver formato
oggetto di erronea individuazione sulla base di circostanze
comunque inidonee ad integrare la presenza di una fattispecie
di “irregolarità contributiva” in quanto tale suscettibile
di essere sanzionata alla luce delle pertinenti disposizioni
di legge.
Deve conseguentemente escludersi che ricorressero, nella fattispecie,
i necessari presupposti per procedere all’esclusione dalla
gara de qua del predetto Consorzio: dovendosi, per l’effetto,
dare atto – in una con l’apprezzamento della correttezza della
condotta posta in essere dalla procedente Amministrazione
– dell’infondatezza delle censure sul punto dedotte dalla
parte ricorrente.
4. La riscontrata infondatezza delle doglianze proposte
all’attenzione dell’adito giudice amministrativo con il presente
gravame impone di disporre la reiezione dell’impugnativa;
a tale conclusione accedendo la preclusa esaminabilità della
domanda risarcitoria dalla parte pure proposta con il suddetto
gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
I-bis – respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il ricorrente CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperative
s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento
delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione
della Difesa, nonché della controinteressata Cooperativa Facchinaggio
Roma Castro Pretorio s.c.a.r.l., in ragione di € 2.000,00
(Euro duemila/00) per ciascuna delle anzidette parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre
2005, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Elena STANIZZI – Consigliere |
|
|
|
 |
|
| |
|