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| n. 8-2006 - © copyright |
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – CORTE FEDERALE - Decisione 4 agosto 2006
Pres. Prof. P. Sandulli
C. Lotito, SS Lazio S.p.A., M. De Santis, P. Dondarini, F. Babini, G. Paparesta, A. Girando, T. Lanese, Bologna F.C. 1909 S.p.A., Brescia Calcio S.p.A., Juventus F.C. S.p.A., L. Moggi, P. Pairetto, I. Mazzini, Lecce S.p.A., C. Pugliesi, S. Mencucci, A. Della Valle, D. Della Valle, ACF Fiorentina S.p.A., F. Carraio, L. Meani, A. Galliani, A.C. Milan S.p.A., G. Mazzei c. Procuratore Federale |
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1. Ordinamento sportivo – procedimento disciplinare – mancata notifica dell’impugnazione al terzo controinteressato – costituzione in giudizio di quest’ultimo – raggiungimento dello scopo – sussistenza.
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2. Ordinamento sportivo – giurisdizione sportiva – soggetti titolari di cariche sociali di società calcistica – ricezione della comunicazione da parte della Lega di competenza.
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3. Ordinamento sportivo – responsabilità disciplinare ex art. 1 CGS – socio di maggioranza di società controllante la società calcistica- sussiste.
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4. Ordinamento sportivo – giurisdizione sportiva – dimissioni del tesserato in data anteriore al deferimento – sussiste.
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5. Ordinamento sportivo – Commissario Straordinario – nomina componenti Commissione d’Appello Federale – legittimità.
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6. Ordinamento sportivo – Presidente della Commissione d’Appello Federale – individuazione dei componenti titolari e supplenti – legittimità.
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7. Ordinamento sportivo – intercettazioni telefoniche provenienti da procedimento penale – ammissibilità.
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8. Ordinamento sportivo – illecito associativo – insussistenza della relativa previsione normativa.
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9. Ordinamento sportivo – responsabilità disciplinare – duplice rilevanza disciplinare della stessa condotta – legittimità.
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10. Ordinamento sportivo – responsabilità disciplinare – illecito ex art. 6 CGS – prova del dolo specifico del soggetto agente – necessità.
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11. Ordinamento sportivo – responsabilità disciplinare – illecito ex art. 6 CGS – prova della concreta idoneità causale dell’atto - necessità
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1. La costituzione nel procedimento di un terzo controinteressato cui l’impugnazione non sia stata notificata, e la conseguente piena esplicazione, all’interno del procedimento stesso dei relativi diritti di difesa, fanno sì che l’impugnazione raggiunga pienamente il proprio scopo senza compromissione alcuna delle garanzie poste a tutela di tale categoria di soggetti (arg. Ex art. 156 c.p.c.).
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2. La sussistenza della giurisdizione dell’ordinamento sportivo nei confronti di soggetti che ricoprano la carica di Presidente o Amministratore Delegato di una società deve essere valutata con riferimento al momento della ricezione della comunicazione dell’assunzione delle relative cariche alla Lega di competenza.
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3. La qualità di socio, idonea a venire in rilievo a fini disciplinari, ai sensi degli artt. 1 ss. del Codice di Giustizia Sportiva, sussiste anche nel caso in cui un soggetto sia socio di maggioranza di altra società a sua volta controllante la società calcistica; tale circostanza realizza una forma di cointeressenza societaria da parte dell’incolpato nei confronti della società calcistica idonea a radicarne l’assoggettamento alla Giustizia Sportiva.
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4. Le dimissioni presentate da un soggetto tesserato anteriormente al deferimento sono inidonee a far venir meno la giurisdizione dell’ordinamento sportivo.
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5. Il provvedimento commissariale di nomina dei nuovi componenti della Commissione d’Appello Federale costituisce esercizio di un insindacabile potere organizzativo del Commissario Straordinario al quale non può che essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare l’organico ridotto in modo da garantire la piena funzionalità dell’organo.
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6. Il Presidente della Commissione d’Appello Federale legittimamente ha esercitato il proprio potere discrezionale di individuazione dei componenti titolari e supplenti, del singolo Collegio in assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi.
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7. Le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengono in rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti ma come mera circostanza storica, suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti.
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8. Manca, nell’ordinamento federale, la previsione di una fattispecie di illecito associativo modellata sull’esempio del diritto comune: ne consegue che tutte le posizioni debbano essere affrontate e giudicate applicando i rigorosi standard probatori di ciascuna contestazione, rivelandosi inapplicabili quelli, più agili e collaudati nell’ordinamento di diritto comune, dell’illecito associativo.
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9. Nulla osta alla doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta sussumendola nei binari del generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell’illecito ex art. 6, senza che ciò si traduca in una inammissibile somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l’operazione valutativa determini l’assorbimento di tali condotte nel paradigma dell’illecito sportivo.
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10. La configurabilità dell’illecito ex art. 6 CGS non può che fondarsi su una prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio che l’atto umano oggetto di incolpazione riveli (oltre che la sua concreta idoneità al raggiungimento del risultato vietato) la volontà dell’agente di realizzare, con dolo specifico, l’illecito, in quanto il paradigma normativo, nell’utilizzare il termine “diretti” con riferimento agli atti, pone un rapporto di necessaria implicazione tra la natura dell’atto in sé ed il fine illecito che, tramite lo stesso, l’autore si propone.
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11. Gli atti “diretti” alla realizzazione della triplice categoria di illeciti, prevista dall’art. 6, debbono rivestire una concreta idoneità causale ed attraversare tutta la serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo, toccando, quindi, nella fattispecie sia i dirigenti delle società interessate, che i designatori arbitrali, che gli arbitri destinati alla direzione tecnica della gara.
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