| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 aprile 2006 n. 166
Pres. MARINI, Red. MADDALENA |
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Previdenza e assistenza -Ratei di pensione
e differenze arretrate dovuti dallo Stato -Prescrizione
quinquennale -Esclusione dei ratei relativi alle pensioni
privilegiate -Mancata previsione.
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge
19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati
e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni
ed altri emolumenti), come modificato dall'art. 2, quarto
comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione
e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni
ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali
del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale
dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro
e del personale amministrativo della Corte dei conti), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione,
dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti
– sezione giurisdizionale per la Regione Calabria. È orientamento
consolidato della Corte (tra le altre, sentenze n. 70 del
1999, n. 431 del 1996, n. 126 del 1991, n. 387 del 1989,
n. 151 del 1981), condiviso dalla giurisprudenza assolutamente
prevalente della stessa Corte dei conti in materia pensionistica,
che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari,
hanno titolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente
costituito, e rappresentano la proiezione di un precedente
trattamento economico di servizio, del quale condividono
la natura reddituale di retribuzione differita e ciò al
pari delle pensioni normali di quiescenza, tanto da potersi
ravvisare «l'unicità della figura del diritto al trattamento
pensionistico sia normale sia privilegiato» (così la citata
sentenza n. 126 del 1991).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero
dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione
biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come
modificato dall'art. 2, terzo comma (recte: quarto
comma), della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione
e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni
ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali
del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale
dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro
e del personale amministrativo della Corte dei conti), promosso
con ordinanza del 16 giugno 2005 dal Giudice unico delle
pensioni presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale
per la Regione Calabria, sul ricorso proposto da Checco
Antonia ed altre contro l'INPDAP, iscritta al n. 514 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42 , prima serie speciale, dell'anno
2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006
il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 giugno 2005, il
Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti –
sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei
crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale
di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come modificato
dall'art. 2, terzo comma (recte: quarto comma), della
legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento
delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri
assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del
tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale
dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro
e del personale amministrativo della Corte dei conti);
che il rimettente dubita della legittimità della denunciata
disposizione «laddove con il termine “rate di pensione e
[…] differenze arretrate […] dovuti dallo Stato che si prescrivono
con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere” si accomunano “di fatto”,
relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva,
sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza
“retributiva”, sia quelli derivanti da pensioni privilegiate
aventi connotati “indennizzatori”»; mentre «questi ultimi,
al contrario, avendo carattere “reintegrativo della lesione
derivante da fatto lecito”, dovrebbero seguire la regola
generale di tutti i diritti personali di credito soggetti
alla normale prescrizione decennale»;
che nel giudizio a quo si controverte in ordine al
diritto della vedova e delle due figlie di un militare appartenente
al Corpo della Guardia di finanza, deceduto nel maggio 1976,
a vedersi riconosciute, sulla pensione privilegiata di reversibilità
in godimento, le quote dell'indennità integrativa speciale
(IIS) e della tredicesima mensilità, dapprima corrisposte
dall'Amministrazione (Ministero del Tesoro e poi INPDAP),
ma successivamente, «a causa della contraddittorietà in
diritto in ordine alla corresponsione della detta IIS e
della tredicesima», recuperate «con trattenute effettuate
sulla pensione e sullo stipendio»;
che, precisa altresì il rimettente, alle figlie del militare
defunto «non sono state corrisposte le quote dell'indennità
integrativa speciale e della tredicesima mensilità» dal
settembre 1984 al luglio 1986, nonostante che le interessate
avessero reiteratamente inoltrato alla Direzione provinciale
del Tesoro e poi all'INPDAP le «richieste di restituzione
delle somme indebitamente trattenute sulle pensioni, sullo
stipendio […], nonché l'adeguamento della pensione con la
corresponsione» della IIS e della tredicesima mensilità;
che, si evidenzia ancora nell'ordinanza di rimessione, l'INPDAP,
convenuto in giudizio, nel costituirsi eccepiva, preliminarmente,
«l'intervenuta prescrizione sulla presunta mancata erogazione
dei benefici richiesti richiamando l'art. 2 del r.d.l. 19
gennaio 1939, n. 295», come modificato dall'art. 2 della
legge n. 428 del 1985, sostenendo che il termine quinquennale
previsto dalla citata disposizione, di carattere speciale,
avrebbe dovuto trovare applicazione «per tutte le “pensioni
pubbliche” senza distinzione tra quelle di natura “normale”
ovvero “privilegiata”»;
che, tanto premesso in ordine alla fattispecie oggetto di
cognizione, il giudice a quo argomenta diffusamente
sulla inefficacia del divieto di cumulo degli assegni accessori
di pensione in costanza di rapporto di lavoro, ricostruendo
il quadro normativo di riferimento ed il percorso della
giurisprudenza costituzionale in materia, così da giungere
alla conclusione che, essendo «il divieto di cumulo generalizzato
[…] incostituzionale ove non sia previsto un ragionevole
limite minimo di trattamento economico complessivo», detto
limite, insuperabile dal legislatore, andrebbe ravvisato,
alla luce della sentenza n. 494 del 1993 di questa Corte,
nell'importo «corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
che il rimettente sostiene poi, quanto alla decorrenza degli
emolumenti accessori alla pensione, che «il vizio d'illegittimità
costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera
difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato
dalla norma, così come risultante dalla pronuncia della
Corte costituzionale e, pertanto, non impedisce il decorso
della prescrizione dal momento in cui (sotto ogni altro
profilo) sussistano i presupposti per l'esercizio del medesimo
diritto». Sicché, argomenta ancora il giudice a quo,
mentre il diritto a pensione è imprescrittibile (art. 5
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante “Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato”), «i crediti
concernenti i singoli ratei di pensione privilegiata ed
i loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva
quinquennale» in base alla denunciata disposizione di cui
all'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, come sostituito dall'art.
2 della legge n. 428 del 1985, espressamente richiamato
dall'art. 143 del d.P.R. n. 1092 del 1973;
che, ciò posto, il rimettente motiva ampiamente sul fatto
che nell'ordinamento sussisterebbe «la parificazione tra
la categoria dei pensionati privilegiati per servizio e
quelli di guerra», assumendo altresì che «il diritto soggettivo
alla pensione privilegiata (derivante da fatto di guerra
o di servizio) ha, senza dubbio, natura di “credito indennitario”»;
che, peraltro, ad avviso dello stesso giudice a quo,
«le pensioni privilegiate dei militari di carriera, a differenza
di quelle normali, presentano la peculiarità di non postulare
un precedente rapporto contributivo, ma di servizio e si
sostanziano nell'attribuzione di un indennizzo (a vita o
una tantum), che è commisurato alla gravità della
menomazione dell'integrità fisica subita a causa dell'incarico
prestato», dovendo quindi reputarsi che «la malattia valutata
come causa di servizio inerisce ad una attività ordinariamente
svolta a vantaggio della pubblica Amministrazione e deve
considerarsi come conseguenza […] di un'attività lecita».
Sicché, prosegue il rimettente, tale è la «caratteristica
peculiare delle pensioni per i militari di carriera […]
in quanto le somme erogate dallo Stato a tale titolo non
hanno natura reddituale di quiescenza, ma indennitaria»;
che – si afferma ancora nell'ordinanza di rimessione – il
«fondamento della natura indennitaria della pensione privilegiata»
troverebbe plurime conferme nell'ordinamento e in tal senso
si porrebbe del resto la consolidata distinzione tra «diritto
all'indennizzo», riferibile ad una pretesa derivante da
fatto lecito, e «diritto al risarcimento del danno», «correlato
all'evento di un danno ingiusto». Dunque, pur rimanendo
ferma la possibilità dell'interessato «di azionare l'ordinaria
pretesa risarcitoria (ex art. 2043 cod. civ. in caso
di danno illecito)», la disciplina di cui al d.P.R. n. 1092
del 1973 «opera su un piano diverso da quello in cui si
colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno
[…] compreso il cosiddetto danno biologico»;
che, sostiene sempre il rimettente, anche sul piano fiscale,
l'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi) «prevede l'esclusione
dall'IRPEF solo per quei “redditi” e quelle “indennità”
percepite a seguito di invalidità o morte conseguite in
sostituzione di redditi, dovuti a titolo di risarcimento
dei danni ristorati per fatto “illecito”», mentre la «pensione
privilegiata (non di quiescenza) che presuppone, viceversa
[…] un'invalidità permanente o la morte, determina l'erogazione
di un'indennità ristoratrice per fatto “lecito”, è quindi
assoggettabile ad IRPEF, in quanto reddito (ma solo ai fini
fiscali) derivante da sostituzione di provento c.d. da “lavoro”»;
che, peraltro, il giudice a quo asserisce di non
dubitare del fatto che ai fini della «pensione privilegiata
indennitaria non tabellare» si debba tener conto della gravità
della malattia o lesione contratta a causa del servizio
prestato, della retribuzione «rapportata sia alla differente
qualifica funzionale o grado (per i militari), sia alla
relativa anzianità di servizio del dipendente», ma, a suo
avviso, «il periodo di servizio prestato rileva esclusivamente
come fatto giuridico cui l'ordinamento riconduce effetti
prescindendo dalla sua durata» e ciò a differenza dei «trattamenti
di pensione normale ordinaria». Il trattamento normale di
quiescenza non può dunque – prosegue il rimettente – essere
«accomunato» alla pensione privilegiata, anche perché «il
primo è ricompreso, in modo sistematico, nell'ambito del
Titolo III del t.u. n. 1092/1973, mentre il secondo nel
Titolo IV e conseguentemente sono diversi i principi che
regolano e disciplinano i due istituti»;
che, sulla scorta di tali premesse, il rimettente, nel motivare
sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione,
sostiene che «nel nostro sistema giuridico il risarcimento
per fatto lecito è stato oggetto di pronuncia della Corte
di cassazione» (Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1992, n. 10979),
la quale, «in materia di occupazione invertita», ha individuato
in 10 anni i termini di prescrizione, assumendo a riferimento
«quelli contemplati dagli artt. 934 e ss. cod. civ., costitutivi,
in capo al privato, di un diritto personale di credito soggetto
alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale
in materia di risarcimento del danno da fatto illecito»;
che sarebbe, quindi, evidente – argomenta il giudice a
quo – «la disparità di trattamento tra coloro che ottengono
il ristoro indennizzatorio da fatto lecito (la cui prescrizione
estintiva del diritto di credito spira con il raggiungimento
del decimo anno) e coloro che fruiscono di pensione privilegiata
(che ha anch'essa a fondamento una funzione di indennizzo
derivante da fatto lecito) che vedrebbero prescritti i loro
diritti di credito derivanti dagli emolumenti accessori
(13ª mensilità e I.I.S.), come nel caso in giudizio, in
cinque anni» in base al denunciato art. 2 del r.d.l. n.
295 del 1939, come modificato dall'art. 2 della legge n.
428 del 1985;
che in definitiva, secondo il rimettente, «il legislatore
richiamando il r.d.l. n. 295 del 1939 nell'ambito dell'art.
143 del t.u. n. 1092 del 1973 ha inteso sottoporre alla
stessa disciplina tutti i trattamenti di pensione che trovano
la loro genesi nello stesso testo unico, ma laddove si accomuni
la pensione c.d. “normale” (con contenuto reddituale) con
quella “privilegiata” (con contenuto indennizzatorio da
fatto lecito), la norma determina, prevedendo un termine
prescrizionale di cinque anni, una disparità di trattamento
rispetto agli altri identici diritti per risarcimento per
fatto lecito che si prescrivono in dieci anni (cfr. Cass.,
Sez. I, 8 ottobre 1992 n. 10979, già citata)»;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione
denunciata sarebbe quindi incostituzionale, in quanto non
sussisterebbe «neppure una “ragionevole giustificazione”
della diversità di disciplina circa il termine prescrizionale
previsto per i ratei arretrati spettanti a fronte del riconoscimento
di indennizzo scaturente da fatto lecito (dieci anni), rispetto
agli omologhi arretrati derivanti da pensioni privilegiate
dei militari di carriera (cinque anni)»;
che, infine, in punto di rilevanza, il rimettente sostiene
che la controversia pendente non possa essere definita indipendentemente
dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità
costituzionale, «dal momento che il ricorso, in relazione
al provvedimento impugnato, se accolto, dovrà tener conto
di un diverso dies a quo da cui partire per il calcolo
della maturazione della prescrizione estintiva, a seconda
che la disposizione normativa suindicata sia o meno dichiarata
incostituzionale»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità
della questione;
che, secondo la difesa erariale, il rimettente dubiterebbe
dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, per contrasto
con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, «laddove tale
disposizione venga interpretata nel senso che in materia
pensionistica, qualora il credito sorga da una pronuncia
di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge,
il termine di prescrizione quinquennale decorra dalla data
di pubblicazione della sentenza medesima e non dalla data
in cui il diritto era concretamente azionabile»;
che, pertanto, sostiene l'Avvocatura, la questione risulterebbe
proposta «essenzialmente in vista di una soluzione interpretativa
alternativa circa la portata della menzionata disposizione
normativa: una alternativa che però spetta previamente al
giudice a quo risolvere assegnando alla norma un
preciso significato, prima di prospettare un problema di
conformità alla Costituzione».
Considerato che il Giudice unico delle pensioni presso
la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione
Calabria, ha denunciato l'art. 2 del regio decreto- legge
19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati
e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni
ed altri emolumenti), come modificato dall'art. 2, terzo
comma (recte: quarto comma), della legge 7 agosto
1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure
in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione
delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della
Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento
degli organici del personale dell'amministrazione centrale
e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo
della Corte dei conti), «laddove con il termine “rate di
pensione e […] differenze arretrate […] dovuti dallo Stato
che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” si
accomunano “di fatto”, relativamente alla maturazione della
prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati
delle pensioni con valenza “retributiva”, sia quelli derivanti
da pensioni privilegiate aventi connotati “indennizzatori”»;
che, ad avviso del rimettente, posto che le pensioni privilegiate
avrebbero «carattere “reintegrativo della lesione derivante
da fatto lecito”» e dovrebbero, pertanto, «seguire la regola
generale di tutti i diritti personali di credito soggetti
alla normale prescrizione decennale», la disposizione censurata
violerebbe, dunque, gli artt. 3 e 36, primo comma, della
Costituzione, in quanto non sussisterebbe «neppure una “ragionevole
giustificazione” della diversità di disciplina circa il
termine prescrizionale previsto per i ratei arretrati spettanti
a fronte del riconoscimento di indennizzo scaturente da
fatto lecito (dieci anni), rispetto agli omologhi arretrati
derivanti da pensioni privilegiate dei militari di carriera
(cinque anni)»;
che, preliminarmente, deve ritenersi non pertinente rispetto
al thema decidendum l'eccezione di inammissibilità
avanzata dalla difesa erariale, giacché, come appena evidenziato,
la questione che il rimettente sottopone allo scrutinio
di questa Corte riguarda l'ampiezza del termine di maturazione
della prescrizione dei ratei arretrati della pensione privilegiata
“dei militari di carriera” e non – secondo quanto ritenuto
dall'Avvocatura – il diverso profilo della decorrenza della
prescrizione «qualora il credito sorga da una pronuncia
di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge»;
che, nel merito, la prospettazione su cui si fonda il dubbio
di costituzionalità muove da premesse interpretative non
solo palesemente erronee, ma anche inconferenti;
che, infatti, il rimettente evoca, quale tertium comparationis,
la disciplina recata dagli artt. 934 e ss. del codice civile
sotto lo specifico profilo della prescrizione del diritto
del proprietario del fondo privato acquistato dalla pubblica
amministrazione per “accessione invertita”, assumendo che,
in forza dell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione
(Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1992, n. 10979), verrebbe
qui in considerazione – al pari della pensione privilegiata
che avrebbe «una funzione di indennizzo derivante da fatto
lecito» – un «risarcimento per fatto lecito» e, segnatamente,
«un diritto personale di credito soggetto alla prescrizione
ordinaria decennale, non a quella quinquennale in materia
di risarcimento del danno da fatto illecito»;
che tra il termine di raffronto individuato dal giudice
a quo e la disciplina recata dalla norma denunciata
in tema di prescrizione dei ratei pensionistici spettanti
ai pubblici dipendenti non è dato ravvisare, con tutta evidenza,
alcuna omogeneità, risultando, altresì, non pertinente l'accostamento
che il rimettente medesimo sembrerebbe operare tra la prescrizione
quinquennale del risarcimento del danno da fatto illecito
e quella prevista dalla disposizione censurata in relazione
ai ratei di pensione;
che, peraltro, il prescelto tertium comparationis,
oltre ad essere inconferente, viene assunto in base ad un'interpretazione
quasi isolata del giudice di legittimità, giacché il rimettente
ignora non solo la giurisprudenza precedente a quella citata,
ma, soprattutto, quella formatasi successivamente, la quale,
in base ad un orientamento ormai consolidato, ha affermato
che l'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento
di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto
a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile
trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine
quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo
comma, cod. civ.;
che, inoltre, il giudice a quo erra nel ritenere
che «le pensioni privilegiate dei militari di carriera,
a differenza di quelle normali, presentano la peculiarità
di non postulare un precedente rapporto contributivo, ma
di servizio e si sostanziano nell'attribuzione di un indennizzo
(a vita o una tantum)», così che la loro «caratteristica
peculiare» sarebbe quella di non avere «natura reddituale
di quiescenza, ma indennitaria»;
che, infatti, contrariamente a quanto afferma il rimettente,
è orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre,
sentenze n. 70 del 1999, n. 431 del 1996, n. 126 del 1991,
n. 387 del 1989, n. 151 del 1981), condiviso dalla giurisprudenza
assolutamente prevalente della stessa Corte dei conti in
materia pensionistica, che le pensioni privilegiate ordinarie,
civili e militari, hanno titolo in un rapporto di dipendenza,
volontariamente costituito, e rappresentano la proiezione
di un precedente trattamento economico di servizio, del
quale condividono la natura reddituale di retribuzione differita
e ciò al pari delle pensioni normali di quiescenza, tanto
da potersi ravvisare «l'unicità della figura del diritto
al trattamento pensionistico sia normale sia privilegiato»
(così la citata sentenza n. 126 del 1991);
che, dunque, non ha consistenza la censura con la quale,
evocando congiuntamente la violazione degli artt. 3 e 36,
primo comma, Cost., si assume come ingiustificato ed irragionevole
l'eguale trattamento, sotto il profilo del termine quinquennale
di prescrizione stabilito dalla denunciata disposizione,
tra pensioni normali di quiescenza e pensioni privilegiate
ordinarie;
che, invero, il giudice a quo, nel ricostruire la
natura giuridica delle pensioni privilegiate ordinarie,
delle quali possono beneficiare i militari di carriera,
sembra, piuttosto, confonderle con quelle cd. tabellari
spettanti ai «militari di leva», le quali, diversamente
dalle prime, ma analogamente alle pensioni di guerra, non
hanno carattere reddituale, bensì risarcitorio, rinvenendo
il proprio titolo preminente nella menomazione sofferta
nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione
dell'art. 52 della Costituzione;
che, infine, va comunque osservato che il legislatore, in
materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli
diritti, gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite
dell'eventuale irragionevolezza qualora «esso venga determinato
in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio
del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante
la tutela voluta accordare al cittadino leso» (tra le tante,
ordinanza n. 153 del 2000);
che detto limite, nel caso di specie, non risulta violato,
tanto più che neppure il rimettente censura l'art. 2 del
r.d.l. n. 295 del 1939, come modificato dall'art. 2, quarto
comma, della legge n. 428 del 1985, sotto il profilo della
congruità del termine di prescrizione dalla stessa norma
fissato, ma adduce argomenti, privi di consistenza, sulla
presunta equiparazione che essa opererebbe tra situazioni
diverse e disomogenee;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge
19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati
e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni
ed altri emolumenti), come modificato dall'art. 2, quarto
comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione
e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni
ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali
del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale
dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro
e del personale amministrativo della Corte dei conti), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione,
dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti
– sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.<
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