| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14 aprile 2006 n. 153
Pres. MARINI, Red. MADDALENA |
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Impiego pubblico - Professioni socio-sanitarie
-Norme della Regione Piemonte -Disposizioni per la realizzazione
del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento- Disciplina
ex novo di figure professionali già esistenti -Profilo di
educatore professionale -Richiesta di titoli di istruzione
diversi ed inferiori rispetto a quelli previsti dalla legislazione
statale.
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È incostituzionale l'art. 32, commi 1 e 2,
della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione
di riferimento). Spettando allo Stato la determinazione
dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente
previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione
regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
risultanti anche dalla normativa statale in vigore (sentenza
n. 355 del 2005). Parimenti, la potestà legislativa regionale
nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare
il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata,
per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina
di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento
con la realtà regionale. Tale principio, al di là della
particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi,
si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile
dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e
n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio
2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 2004,
depositato in cancelleria il successivo 24 marzo ed iscritto
al n. 43 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il
Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita
Ciavarra per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 marzo 2004 e depositato
in cancelleria il 24 marzo 2004, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 33
e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della
Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione
del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Osserva il ricorrente che il nuovo testo dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione colloca le “professioni”
tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente.
In questa materia, pertanto, spetta allo Stato la determinazione,
per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle
Regioni compete la determinazione della disciplina di dettaglio.
Così – ricorda l'Avvocatura generale dello Stato – si sarebbe
espresso, in un recente parere, il Consiglio di Stato, affermando
che nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta
allo Stato il potere di determinare i tratti della disciplina
che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare,
un assetto unitario, mentre va riconosciuto alla legge regionale
il compito di dare vita a discipline diversificate che si
innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello
di principi fondamentali.
Secondo il ricorrente, appartiene alla determinazione dei
principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna professione,
quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale;
tanto più che, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione,
la materia degli esami di Stato rientra nell'ambito della
potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza
che per le professioni regolamentate, alle quali si accede
con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno
accesso alla professione, nonché quella dei relativi percorsi
formativi, è di esclusiva competenza statale.
L'articolo 32, comma 1, della legge regionale impugnata
prevede che «la Regione individua le […] figure professionali
dei servizi sociali» indicate alle lettere a), b),
c), e d); l'ambigua espressione «individua»,
ad avviso del ricorrente, sembrerebbe riservare alla Regione
la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi
contenuti della professione, in contrasto con il riparto
di competenze previsto dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione in materia di professioni.
In particolare, le professioni di cui all'articolo 32, comma
1, lettere a) e b) – assistenti sociali ed
educatori professionali – sono già regolamentate nell'ambito
della disciplina statale, rispettivamente con la legge 23
marzo 1993, n. 84 e con il decreto ministeriale 8 ottobre
1998, n. 520, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
A sua volta, l'art. 32, comma 2, della medesima legge regionale,
disciplinando i titoli di studio necessari per l'esercizio
della professione di educatore professionale, si porrebbe
in contrasto con la legislazione statale vigente in materia.
Infatti l'art. 5 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione
ostetrica) prevede una specifica formazione universitaria
ed un esame conclusivo abilitante per le professioni sanitarie
ivi previste; tra tali professioni rientra anche l'educatore
professionale, ai sensi dell'art. 3, lettera h),
del decreto ministeriale 29 marzo 2001.
L'Avvocatura rileva che con decreti ministeriali di data
2 aprile 2001 sono stati disciplinati i percorsi formativi
previsti dalla legge n. 251 del 2000, determinandosi le
classi di laurea e di laurea specialistica i cui corsi si
concludono con un esame finale abilitante. E siccome tale
esame conclusivo dei percorsi formativi rappresenta, a tutti
gli effetti, un esame di Stato, di esclusiva competenza
statale, la norma denunciata, nel prevedere quali titoli
idonei per l'accesso alla professione titoli diversi da
quelli già disciplinati nei decreti ministeriali 2 aprile
2001 – titoli di formazione regionale e titoli universitari
senza alcun esame finale abilitante – si porrebbe in contrasto
con l'art. 33 della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, anche qualora si ammettesse la
possibilità, per le Regioni, di individuare nuove figure
professionali dei servizi sociali, in ogni caso non potrebbe
essere consentito alle Regioni di disciplinare ex novo
figure già esistenti, per le quali le disposizioni vigenti
hanno previsto la formazione universitaria e l'abilitazione
a seguito di esame di Stato, in termini tali da svalutare
la figura professionale e il relativo titolo. Con ciò si
determinerebbe una disparità ingiustificata tra i possessori
del medesimo titolo professionale: coloro, infatti, che
avessero legittimamente conseguito tale titolo previo percorso
formativo superiore ed esame di Stato si troverebbero a
subire la concorrenza di soggetti in possesso del medesimo
titolo con contenuto formativo di livello inferiore. Tale
situazione, inoltre, potrebbe indurre in inganno l'utenza,
indotta a ritenere di livello universitario un professionista
munito, invece, del solo diploma di scuola superiore, con
conseguente violazione del principio di “tutela dell'utenza”,
che rappresenterebbe il principio fondamentale posto dalle
leggi statali in materia di attività professionali.
Al riguardo, la difesa del Presidente del Consiglio richiama
la sentenza di questa Corte n. 353 del 2003, con cui è stata
dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la legge
della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, che istituiva
e disciplinava nuove professioni, aventi ad oggetto pratiche
terapeutiche non convenzionali.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la
Regione Piemonte, concludendo per la non fondatezza della
questione.
La legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 – osserva
la difesa regionale – disciplina l'organizzazione sul territorio
regionale del sistema integrato dei servizi sociali e la
prestazione di interventi a favore della collettività, in
attuazione della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.
L'art. 32 è dedicato al personale dei servizi sociali.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il comma
1 di tale disposizione – secondo la Regione – si limiterebbe
ad indicare le categorie professionali operanti nel sistema
piemontese dei servizi sociali, senza alcun intento creativo
di nuove figure professionali, ma semplicemente «allo scopo
di identificare in modo chiaro quelle legittimamente operanti
in base alla legislazione vigente, in un settore nel quale
carenze di regolamentazione e sovrapposizioni di normative
diverse non sempre adeguatamente coordinate possono determinare
incertezze applicative».
Il dubbio di legittimità costituzionale sarebbe suggerito
da un'erronea interpretazione, che invece, ad avviso della
Regione, non troverebbe fondamento né nella lettera né nello
spirito della norma.
Infondata sarebbe del pari la questione relativa al comma
2 dell'art. 32: con esso la Regione non avrebbe disciplinato
i titoli di studio necessari per esercitare l'attività di
educatore professionale, ma avrebbe soltanto indicato i
titoli che, in base alla disciplina legislativa vigente,
occorre possedere per svolgere il compito di educatore professionale
nei servizi sociali.
Il ricorso del Presidente del Consiglio farebbe esclusivo
riferimento alla legge n. 251 del 2000 ed al decreto ministeriale
29 marzo 2001, con richiamo all'art. 6 del decreto legislativo
n. 502 del 1992 ed al decreto ministeriale n. 520 del 1998,
che disciplinano la figura dell'educatore professionale
prevista nell'ambito dei servizi sanitari e che l'art. 32,
comma 2, della legge regionale contempla alla lettera c).
Ma il ricorrente erroneamente non considererebbe la figura
dell'educatore professionale nei servizi sociali, munito
in base alle leggi vigenti di altri titoli, quali: la laurea
in scienze dell'educazione – indirizzo educatore professionale
extrascolastico (decreto ministeriale 4 agosto 2000 – classe
di laurea 18), indicata nella lettera b) della disposizione
denunciata; i diplomi e gli attestati di qualifica di educatore
professionale conseguiti con gli specifici corsi di formazione
post-secondaria regionale ed universitaria già espletati
in base alla normativa precedente (decreto ministeriale
10 febbraio 1984; decreto ministeriale 27 luglio 2000; legge
21 dicembre 1978, n. 845), indicati nella lettera a)
del medesimo art. 32.
Ad avviso della Regione, pertanto, la norma denunciata non
confliggerebbe con la legislazione statale in materia, non
determinando alcuna dequalificazione di figure professionali
né inducendo confusione nell'utenza dei servizi sociali,
limitandosi a confermare, per il personale che deve operare
nei servizi sociali, i titoli occorrenti per lo svolgimento
dell'attività di educatore professionale nei servizi sociali
stessi.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Piemonte ha
depositato una memoria illustrativa.
La Regione ribadisce che l'art. 32, comma 1, della legge
regionale n. 1 del 2004 si limiterebbe ad indicare le categorie
professionali operanti nel sistema piemontese dei servizi
sociali, senza intento di creare nuove figure professionali.
Quanto alla figura dell'educatore professionale, la Regione,
dopo avere ripercorso la stratificata disciplina normativa,
sia statale che regionale, in materia, sostiene che l'art.
32, comma 2, non avrebbe dettato una nuova disciplina del
titolo di educatore professionale, né nuovi requisiti per
l'esercizio di tale professione, ma si sarebbe limitato
ad indicare i titoli che in base alla disciplina legislativa
vigente consentono di svolgere le funzioni di educatore
professionale nei servizi sociali. In sostanza, la disposizione
denunciata avrebbe lo scopo di ricapitolare l'attuale situazione,
con l'intento di fornire ai servizi territoriali ed agli
operatori riferimenti certi ed esaurienti per individuare
correttamente il personale attualmente abilitato ad operare
nei servizi sociali.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe l'art.
32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio
2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento).
Il comma 1 della disposizione denunciata individua le figure
professionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti
sociali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari,
gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli
animatori professionali socio-educativi.
Il comma 2 della medesima disposizione, a sua volta, indica
i titoli il cui possesso è richiesto per l'esercizio della
professione di educatore professionale. Essi sono, alternativamente:
il diploma o l'attestato di qualifica di educatore professionale
o di educatore specializzato o altro titolo equipollente
conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari,
riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università;
la laurea in scienze dell'educazione – indirizzo educatore
professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum
educatore professionale;
la laurea di educatore professionale conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento
recante norme per l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502).
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art.
32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del
2004 contrasterebbe con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione,
giacché l'ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare
alla Regione la determinazione dei titoli professionali
e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto
con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale
in materia di professioni.
Inoltre, secondo il ricorrente, l'art. 32, comma 2, della
medesima legge regionale, nel prevedere quali titoli idonei
per l'accesso alla professione di educatore professionale
titoli diversi da quelli già richiesti dalla disciplina
statale (titoli di formazione regionale e titoli universitari
senza alcun esame finale abilitante), violerebbe l'art.
117, terzo comma, Costituzione, perché apparterrebbe alla
determinazione dei principi fondamentali l'individuazione,
per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del
corrispondente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto,
altresì, con l'art. 33 della Costituzione, perché la materia
degli esami di Stato rientrerebbe nell'ambito della potestà
legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che
per le professioni regolamentate, alle quali si accede con
un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso
alla professione, nonché quella dei relativi percorsi formativi,
è di esclusiva competenza statale.
2. - Le questioni sono fondate.
2.1. - Occorre premettere che l'art. 32 della legge della
Regione Piemonte n. 1 del 2004, dedicato alle figure professionali
che operano nei servizi sociali, va ricondotto alla materia
delle “professioni”, appartenente alla competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
2.2. - Alla stregua di quanto affermato in materia da questa
Corte, occorre ribadire che – spettando allo Stato la determinazione
dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente
previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione
– qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione
regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
risultanti anche dalla normativa statale in vigore (sentenza
n. 355 del 2005).
Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale
nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare
il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata,
per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina
di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento
con la realtà regionale. Tale principio, al di là della
particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi,
si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile
dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e
n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).
2.3. - L'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte
n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le
figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per
il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo
Stato l'individuazione delle figure professionali.
2.4. - Altrettanto lesiva delle competenze statali è la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 32.
La stessa indicazione, da parte della legge regionale, di
specifici requisiti per l'esercizio della professione di
educatore professionale, anche se in parte coincidenti con
quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza
dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita
ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli
necessari per l'esercizio della professione, costituente
principio fondamentale della materia.
2.5. - Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio
2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.
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