| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 17 marzo 2006 n. 102
Presidente e Redattore Annibale MARINI |
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1. Università e istituzioni di alta cultura
Promozione e valorizzazione dell’università
Artt. 2, co. 2, lett. b) della L. della Regione Campania
20 dicembre 2004, n. 13 Istituzione e finanziamento
di scuole di eccellenza e master Ricorso del Governo
Presunta violazione degli artt. 117, co. 6, 33,
co. 6, 117, co. 2, lett. n) Cost. Lesione della
competenza attribuita all'autonomia universitaria
Illegittimità costituzionale.
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2. Università e istituzioni di alta cultura
Promozione e valorizzazione dell’università
Artt. 2, comma 2, lett. d) e 3, co. 4, della L. della Regione
Campania 20 dicembre 2004, n. 13 Attribuzione alla
programmazione regionale degli accordi di programma tra
Ministero, Atenei ed altri soggetti pubblici e privati
Norme in tema di esclusione dalla funzioni di rettore, presidente
di polo, preside di facoltà o da altri incarichi di direzione
accademica per quei docenti universitari che compongono
il Comitato di indirizzo e programmazione Ricorso
del Governo Presunta violazione degli artt. 117,
co. 6, 33, co. 6, 117, co. 2, lett. n) Cost. Infondatezza
delle questioni.
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1. È costituzionalmente illegittimo l'art.
2, co. 2, lett. b) della legge della Regione Campania 20
dicembre 2004, n. 13, nella parte in cui prevede l'istituzione
di scuole di eccellenza e di master.
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2. Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, co. 2, lett. d), e 3, co.
4, della stessa legge, sollevate dal Presidente del Consiglio
dei ministri, in relazione agli artt. 117, co. 6, 33, co.
6, e 117, co. 2, lett. n), della Costituzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta
dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
2, comma 2, lettere b) e d), e 3, comma 4,
della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n.
13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 18 febbraio 2005, depositato in cancelleria
il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi
2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il
Giudice relatore Annibale Marini;
uditi l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo
Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato,
con ricorso notificato il 18 febbraio 2005 e depositato
il 22 febbraio 2005, questione di legittimità costituzionale
degli articoli 2, comma 2, lettere b) e d),
e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre
2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università
della Campania), lamentando la violazione dell'art. 117,
comma sesto, della Costituzione, «in relazione all'art.
33, comma sesto, e all'art. 117, comma secondo, lettera
n), della Costituzione».
Premette il ricorrente che la Regione, emanando la legge
di cui si tratta, volta alla dichiarata finalità di promozione
e valorizzazione delle università operanti sul territorio
regionale campano, ha evidentemente inteso attivare il potere
di legislazione concorrente ad essa attribuito dall'art.
117, comma terzo, della Costituzione in materia – tra l'altro
– di «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».
Ritiene tuttavia il Governo che alcune disposizioni della
legge incidano sulla competenza legislativa e regolamentare
attribuita in materia di università in via esclusiva allo
Stato dagli artt. 33, comma sesto, e 117, comma secondo,
lettera n), della Costituzione, comprensiva, tra
l'altro, della disciplina dei percorsi formativi e dei relativi
titoli di studio, della programmazione universitaria e dello
stato giuridico del personale docente e non docente.
In particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b), della
legge regionale, attribuendo alla programmazione regionale
«l'istituzione ed il finanziamento di scuole di eccellenza
e di master», violerebbe siffatta riserva di legge
statale, ponendosi in contrasto con il principio dettato
dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo
cui i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università.
Norma attuata con l'emanazione del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica),
che individua, tra l'altro, all'art. 3, «i corsi di studio
e i titoli» rilasciati dalle università.
L'art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge,
attribuendo ancora alla programmazione regionale «gli accordi
di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici
e privati», contrasterebbe, dal canto suo, con l'art. 20,
comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
che demanda ad appositi regolamenti – da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), – l'individuazione
delle norme generali regolatrici dello sviluppo e della
programmazione del sistema universitario, nonché con lo
specifico strumento attuativo del menzionato art. 20, comma
8, lettera a), della legge n. 59 del 1997, costituito
dal d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonché ai comitati regionali
di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a e b, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
che, all'art. 2, comma 2, demanda espressamente ad un decreto
del Ministro dell'istruzione la programmazione, tra l'altro,
proprio degli «accordi di programma tra ministero, atenei
e altri soggetti pubblici e privati».
Infine, l'art. 3, comma 4, della legge regionale, prevedendo
che i docenti universitari che compongono il comitato di
indirizzo e programmazione «non possono ricoprire le funzioni
di rettore, presidente di polo, preside di Facoltà o altri
incarichi di direzione accademica», violerebbe la legge
21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione,
e per la sperimentazione organizzativa e didattica), ponendosi,
in particolare, in contrasto con l'art. 13 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa
e didattica), che, in attuazione di detta delega, stabilisce
tassativamente i casi di incompatibilità dei docenti universitari.
2.– La Regione Campania si è costituita in giudizio, concludendo
per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
Premette la resistente che, alla stregua di una lettura
coordinata degli artt. 117 e 33 della Costituzione, alle
università è costituzionalmente garantita la potestà di
autoorganizzarsi in una cornice normativa definita dallo
Stato, al quale dunque compete di definire i limiti entro
i quali possa dispiegarsi la disciplina autonoma delle università
e di dettare le norme generali sull'istruzione.
Al di fuori di tali profili, spetterebbe alla Regione la
potestà legislativa relativamente ad ogni altro aspetto
della materia dell'istruzione, «ovviamente nel rispetto
dell'autonomia universitaria», nell'esercizio di una competenza
concorrente e, quanto alla formazione professionale, anche
di una competenza esclusiva residuale.
La legge impugnata sarebbe – secondo la Regione – del tutto
coerente con tale «disegno costituzionale» e perciò immune
dalle censure prospettate dal Governo.
L'art. 2, comma 2, lettera b), non si porrebbe in
contrasto con il principio dettato dall'art. 17, comma 95,
della legge n. 127 del 1997, in quanto esso – diversamente
da quanto ritenuto dall'Avvocatura – «non ha ad oggetto
l'istituzione né di nuovi corsi universitari, né titoli
di laurea, né di specializzazione» ma solo l'offerta di
«percorsi di formazione “ulteriori” rispetto a quelli ordinari»,
senza oneri a carico dello Stato.
Le censure riferite all'art. 2, comma 2, lettera d),
sarebbero, poi, di difficile comprensione, considerato che
gli «accordi di programma fra ministero, atenei e altri
soggetti pubblici e privati» costituiscono – secondo la
previsione della norma – strumento della programmazione
regionale, che dunque non incide su tali accordi ma di essi
tiene conto per uniformarvisi.
L'art. 3, comma 4, da ultimo, non riguarderebbe su regole
generali relative allo status dei docenti universitari
e relative incompatibilità ma si limiterebbe ad individuare
le condizioni soggettive per la composizione di un organo
regionale, istituito e regolato da legge regionale.
3.– In prossimità dell'udienza pubblica, entrambe le parti
hanno depositato memorie illustrative.
L'Avvocatura dello Stato, richiamata la distinzione tra
“principi fondamentali” e “norme generali sull'istruzione”,
quale desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, osserva
innanzitutto – con riferimento alle difese della Regione
– che l'art. 2, comma 2, lettera b), della legge
regionale, prevedendo l'istituzione di scuole di eccellenza
e di master, andrebbe ad incidere proprio su una
disciplina generale, «in quanto l'ordinamento degli studi
rientra tra le condizioni di uniformità in materia di istruzione
universitaria».
Quanto, poi, all'art. 3, comma 4, rileva che la disciplina
delle incompatibilità attiene certamente allo status
dei docenti universitari «ed è materia che, essendo relativa
al rapporto di lavoro del personale statale, non può essere
diversificata in ambito regionale».
La Regione Campania, dal canto suo, ribadisce nella memoria
le difese già svolte nell'atto di costituzione, insistendo
per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in via
principale, degli artt. 2, comma 2, lettere b) e
d), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania
20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle
università della Campania), lamentando la violazione dell'art.
117, comma sesto, della Costituzione, «in relazione all'art.
33, comma sesto, e all'art. 117, comma secondo, lettera
n), della Costituzione».
Le norme impugnate sarebbero lesive della competenza statale
esclusiva in materia di università in quanto prevedono l'istituzione
e il finanziamento di scuole di eccellenza e master
(art. 2, comma 2, lettera b), contemplano accordi
di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici
e privati come strumenti della programmazione regionale
(art. 2, comma 2, lettera d) e stabiliscono un'incompatibilità
tra la partecipazione al comitato di indirizzo e programmazione
e le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di
facoltà e qualsiasi altro incarico di direzione accademica
(art. 3, comma 4).
2.– La questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 2, lettera b), è fondata nei termini di
seguito precisati.
Va premesso che la norma impugnata – in ragione tanto del
suo tenore letterale quanto del suo inserimento in una legge
espressamente finalizzata alla promozione e valorizzazione
delle università della Campania – non può essere altrimenti
interpretata se non nel senso che essa, nel quadro dello
strumento di programmazione denominato programma triennale
degli interventi, prevede (tra l'altro) l'istituzione da
parte della Regione di nuovi corsi di studio universitario
(scuole di eccellenza e master) e relativi titoli.
La disposizione regionale interviene pertanto in un settore
(della materia) dell'istruzione – quello della disciplina
degli studi universitari – nel quale alle università è affidata,
ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione,
la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono
le scelte relative all'istituzione dei singoli corsi.
Coerentemente con tale quadro costituzionale, l'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo), dispone che l'ordinamento
degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli
atenei «in conformità a criteri generali definiti […] con
uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica», ai quali è tra l'altro demandata
«la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari».
Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, da ultimo
emanato in attuazione della suddetta norma di legge, individua
all'art. 3 i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo
(al comma 9) che «le università possono attivare, disciplinandoli
nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento della laurea o della laurea
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i
master universitari di primo e di secondo livello».
La norma impugnata, in quanto lesiva della competenza attribuita
all'autonomia universitaria, va dunque dichiarata illegittima,
nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza
e master, non ravvisandosi invece vizi di costituzionalità
– peraltro nemmeno enunciati dal ricorrente – riguardo alla
distinta previsione di finanziamento di siffatti corsi successivi
alla laurea.
Così come non possono certo ritenersi lesivi dell'autonomia
universitaria gli accordi delle università con l'ente regionale
finanziatore diretti all'attivazione dei corsi de quibus.
3.– La questione relativa all'art. 2, comma 2, lettera d),
è infondata.
La norma altro non esprime, infatti, se non l'impegno della
Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero,
atenei e altri soggetti pubblici e privati nel proprio programma
triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli
scopi indicati all'art. 1 della legge. Ed è evidente come
un siffatto impegno al rispetto dello strumento statale
(accordo di programma) non possa comportare in quanto tale
la denunciata violazione delle competenze statali.
4.– E' priva di fondamento anche la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 4.
Il suddetto art. 3 dispone, al comma 1, che il comitato
di indirizzo e programmazione, presieduto dall'assessore
all'università e alla ricerca scientifica, «è composto da
tre docenti universitari a tempo pieno, con esperienza di
direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici».
Il successivo comma 4, oggetto di impugnazione, stabilisce
che «all'atto di accettazione della nomina e nel corso dell'espletamento
del mandato i tre docenti universitari ordinari designati
non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente
di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione
accademica».
La disposizione – nonostante l'equivocità del suo tenore
letterale – va sicuramente interpretata, in coerenza del
resto con la sua ratio, nel senso che la titolarità
degli incarichi di direzione accademica contemplati dalla
norma stessa preclude la nomina a componente del comitato
di indirizzo e programmazione, ma non viceversa.
Si tratta, in altre parole, di un'incompatibilità univoca:
la qualità di componente del comitato non impedisce al docente
ordinario di assumere le funzioni di rettore, presidente
di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione
accademica, ma in tal caso egli non può continuare a far
parte del comitato stesso.
Se così è – e considerato che lo Stato non si duole del
fatto che sia prevista la partecipazione di docenti universitari
ordinari ad un organo regionale ma censura la sola incompatibilità
con gli incarichi di direzione accademica – è evidente l'insussistenza
dei vizi di costituzionalità prospettati con riferimento
alle regole del riparto di competenze tra Stato e Regioni
in materia di istruzione.
La norma impugnata non incide, infatti, in alcun modo sullo
status dei docenti universitari ordinari che siano
anche componenti del comitato, ma determina solamente i
requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo
regionale, il comitato di indirizzo e programmazione, la
cui disciplina non può che competere alla Regione medesima.ù
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, comma 2, lettera b), della legge della Regione
Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione
delle università della Campania), nella parte in cui prevede
l'istituzione di scuole di eccellenza e di master;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera d),
e 3, comma 4, della stessa legge, sollevate dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 117,
comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera
n), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
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