| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 17 marzo 2006 n. 104
Presidente Annibale MARINI
Redattore Sabino CASSESE |
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Elezioni Elezioni al Parlamento
europeo Art. 41, co. 1, e 22, ult. co. della L.
21 gennaio (recte: 24 gennaio) 1979, n. 18, come modificata
dalla L. 27 marzo 2004, n. 78 Candidato eletto
in più circoscrizioni Diritto di opzione
Esercitabilità del diritto entro otto giorni dall'ultima
proclamazione Q.l.c. sollevata dal Consiglio di
Stato Asserita violazione degli articoli 3, 51
e 97 Cost. Illegittimità costituzionale.
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Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli
41, co. 1, e 22, ult. co., della L. 24 gennaio 1979, n.
18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia), come modificata dalla legge 27 marzo 2004,
n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento
europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione
2002/772/CE, del Consiglio), nella parte in cui non prevedono
che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del
candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra
dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione,
quale risulta dal relativo attestato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
22 e 41 della legge 21 gennaio 1979 (recte: 24 gennaio
1979), n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia), e successive modificazioni, promosso
con ordinanza del 25 luglio 2005 dal Consiglio di Stato,
sul ricorso proposto da Umberto Bossi contro l'Ufficio Elettorale
per il Parlamento Europeo presso la Corte di cassazione
ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2005
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di costituzione di Umberto Bossi;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006
il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi
e Sandro De Nardi per Umberto Bossi.
Ritenuto in fatto
Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 22,
ultimo comma, della legge 21 gennaio (recte: 24 gennaio)
1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo), come modificata dalla legge 27 marzo
2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento
europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione
2002/772/CE, del Consiglio), che ha mutato anche il titolo
della legge n. 18 del 1979 in quello di “Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia”, per violazione
degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
A norma della prima disposizione (art. 41, primo comma),
«[i]l candidato che risulta eletto in più circoscrizioni
deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro
otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione
sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale
supplisce mediante sorteggio». A norma della seconda disposizione
(art. 22, ultimo comma), ogni ufficio elettorale circoscrizionale,
dopo aver proclamato eletti i candidati nei limiti dei seggi
(comunicati dall'Ufficio elettorale nazionale) ai quali
ciascuna lista ha diritto, «invia […] attestato ai candidati
proclamati eletti».
La questione è stata eccepita da un candidato risultato
eletto in due circoscrizioni nelle elezioni dei “membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia” (tenutesi il
12 e 13 giugno 2004), nel corso del giudizio di appello
avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il
suo ricorso contro gli atti dell'Ufficio elettorale nazionale
per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione,
culminati nell'assegnazione del ricorrente, mediante sorteggio,
ad una delle due circoscrizioni nelle quali era stato proclamato
eletto.
Secondo quanto riferisce il rimettente, l'assegnazione della
circoscrizione era stata compiuta dall'Ufficio elettorale
nazionale sul presupposto che, esaurite le proclamazioni
degli eletti ad opera degli uffici elettorali circoscrizionali,
l'interessato non aveva fatto pervenire all'Ufficio nazionale,
entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 e, cioè, entro
gli otto giorni dalla proclamazione (avvenuta il 6 luglio
2004) previsti dall'art. 41, primo comma, della legge n.
18 del 1979, alcuna dichiarazione di opzione per una delle
due circoscrizioni nelle quali era risultato eletto. Peraltro,
il ricorrente aveva manifestato la sua opzione il successivo
16 luglio 2004, ma l'Ufficio elettorale nazionale, con provvedimento
del 19 luglio 2004, l'aveva dichiarata irricevibile, «stante
la non modificabilità [...] dell'atto già adottato da questo
ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice
amministrativo», e sull'ulteriore rilievo che le proclamazioni
effettuate dagli uffici elettorali circoscrizionali il 6
luglio 2004 erano avvenute con modalità tali da averne determinato
«la conoscibilità legale da parte degli interessati».
Quanto alla rilevanza della questione, osserva il rimettente
che la decadenza dal diritto di opzione è scaturita proprio
dall'applicazione dell'art. 41, primo comma, della legge
n. 18 del 1979, nella parte in cui stabilisce che il termine
di otto giorni per esercitare l'opzione decorre dall'ultima
proclamazione.
Nel ricostruire il quadro normativo, il rimettente osserva
che l'art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979 non
può essere interpretato se non nel senso che il diritto
di opzione dev'essere esercitato, a pena di decadenza, entro
otto giorni dall'ultima proclamazione; né sarebbe possibile,
ai fini di una differente interpretazione, instaurare una
correlazione con l'art. 22, ultimo comma, della stessa legge,
nel senso di far decorrere il termine per l'opzione dalla
data di ricevimento, da parte del candidato, dell'attestato
individuale di proclamazione. Secondo il rimettente, infatti,
ciò comporterebbe «una modifica sostanziale dell'art. 41,
primo comma, il quale da una parte non richiama l'art. 22,
ultimo comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere
ad ogni eletto di documentare il proprio status),
e dall'altra intende collegare chiaramente la decorrenza
del termine all'ultima proclamazione intervenuta» (spettando,
poi, al Parlamento europeo di verificare la legittimità
del mandato dei neo-eletti, in base alle disposizioni dell'Atto
del 20 settembre 1976 e successive modificazioni, approvato
e reso esecutivo in Italia con la legge 6 aprile 1977, n.
150, e successive modificazioni), «a prescindere da qualsiasi
comunicazione da parte dell'Ufficio ed, in particolare,
senza alcun collegamento con l'invio da parte dell'Ufficio
elettorale circoscrizionale dell'attestato ai rappresentanti
proclamati eletti».
Sul piano della non manifesta infondatezza, il Tribunale
rimettente rileva, anzitutto, la «intrinseca irragionevolezza
o irrazionalità, in violazione dell'art. 3 Cost.», dell'art.
41, primo comma, della legge n. 18 del 1979, laddove «ricollega
il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza
puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente
la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano
deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli
eletti»; con la conseguenza che il termine inizia a decorrere
a prescindere dalla circostanza che l'interessato sia o
meno a conoscenza dell'evento – l'ultima proclamazione –
cui la legge ricollega il decorso medesimo e, quindi, con
il rischio di vanificare l'effettività del diritto di opzione,
«il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile
di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost.»; effettività
che sarebbe, invece, assicurata se la decorrenza del termine
per l'opzione fosse stabilita con riferimento alla comunicazione
personale delle proclamazioni, ovvero alla ricezione degli
attestati di elezione.
Il rimettente evoca, inoltre, «la sospetta violazione del
principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art.
97 Cost., dal momento che solo assicurando in concreto l'esercizio
del diritto di opzione, ad esempio facendo decorrere il
termine di opzione non dalla proclamazione ma dall'invio
con sollecitudine da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale
del menzionato attestato, potrebbe essere garantita una
regolare composizione dell'organo elettivo».
Infine, sempre con riferimento all'art. 97 Cost., il rimettente
osserva che sarebbe contraddetto «senza adeguata giustificazione
il principio generale di cui all'art. 21-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 14 della
legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui “il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione
allo stesso effettuata”; principio che doveva ritenersi
già insito nell'ordinamento, come del resto è desumibile
dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia pure
con riferimento al termine di decorrenza del ricorso al
tribunale amministrativo regionale per i soggetti direttamente
contemplati nell'atto ritenuto lesivo (v. in precedenza
artt. 1 e 2 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642)».
Nell'atto di costituzione, la difesa della parte privata
osserva, in primo luogo, che l'art. 41, primo comma, della
legge n. 18 del 1979 è affetto da intrinseca irragionevolezza
e contrasta, perciò, con l'art. 3 Cost., laddove consente
che «la conoscenza (rectius: conoscibilità)» del
dies a quo per l'esercizio del diritto di opzione
«dipenda (non già da una comunicazione ad hoc bensì)
dalla circostanza, puramente fortuita e casuale, che il
candidato in più circoscrizioni venga a sapere in che giorno
i singoli uffici circoscrizionali lo proclamano eletto (e,
soprattutto, in che giorno avviene l'ultima proclamazione)».
Aggiunge che la disposizione è affetta da irragionevolezza
e incoerenza, ulteriormente contrastando con l'art. 3 Cost.,
«nella misura in cui non àncora espressamente il decorso
del dies a quo (per l'esercizio dell'opzione) alla
comunicazione recante l'attestato dell'intervenuta proclamazione»,
prescritta dall'art. 22, ultimo comma, della legge n. 18
del 1979, ma effettuata, nelle elezioni del 2004, con «bizzarre
e differenziate modalità» dalle segreterie degli uffici
circoscrizionali; donde la necessità che l'obbligo predetto
sia assolto non già con «una comunicazione purchessia»,
ma mediante «una comunicazione che sia tale da garantire
la conoscibilità legale dell'intervenuta proclamazione».
La difesa privata ribadisce, poi, che la necessità di garantire
la più rapida costituzione del Parlamento europeo impone
di ritenere che solo una data certa dalla quale decorra
il termine per l'esercizio del diritto di opzione, unitamente
alla massima sollecitudine degli uffici elettorali circoscrizionali
nel comunicare le avvenute proclamazioni, eliminerebbe il
palese contrasto della norma «per un verso con il principio
del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. e, per altro
verso, con il diritto di elettorato passivo di cui all'art.
51 Cost.»; con la conseguenza che «solamente se l'ordinamento
assicura una effettiva tutela al diritto di optare, si riesce
altresì – e nel contempo – a perseguire l'obiettivo di garantire
una regolare e celere costituzione dell'organo elettivo:
e viceversa».
Essa ritiene, infine, che l'art. 41, primo comma, della
legge n. 18 del 1979 sia incostituzionale, per contrasto
con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., «nella misura in cui non
prevede che il titolare del diritto di opzione possa essere
rimesso in termini allorquando venga inequivocabilmente
indotto in errore – quanto alla individuazione del dies
a quo – dalle stesse segreterie degli uffici circoscrizionali».
Considerato in diritto
1. – Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità
costituzionale degli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo
comma, della legge 21 gennaio (recte: 24 gennaio)
1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo), come modificata dalla legge 27 marzo
2004, n. 78 (che ha mutato anche il titolo della legge n.
18 del 1979 in quello di “Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia”), per violazione degli articoli
3, 51 e 97 della Costituzione.
A norma della prima disposizione, «[i]l candidato che risulta
eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio
elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione,
quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio
elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». La seconda
disposizione prescrive che ogni Ufficio elettorale circoscrizionale,
dopo aver proclamato eletti i candidati nei limiti dei seggi
(comunicati dall'Ufficio elettorale nazionale) ai quali
ciascuna lista ha diritto, «invia […] attestato ai candidati
proclamati eletti».
Le due disposizioni prevedono, dunque, distintamente e senza
alcun collegamento fra loro, che il termine per l'opzione
decorre dall'ultima proclamazione ad opera di un ufficio
circoscrizionale e che ciascuno di tali uffici è tenuto
ad inviare l'“attestato di elezione” ai candidati proclamati
eletti. Secondo il giudice a quo, la prima disposizione
violerebbe l'art. 3 Cost., data l'irragionevolezza e l'irrazionalità
di far decorrere il termine di otto giorni per l'esercizio
del diritto di opzione – che «deriva pur sempre dal diritto
inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost.»
– da un evento, l'ultima proclamazione, del quale il candidato
può non aver acquisito una personale conoscenza, come invece
avverrebbe se la decorrenza del termine fosse stabilita
con riferimento alla data di ricezione di un'apposita comunicazione.
La questione è senz'altro rilevante nel giudizio a quo,
dal momento che l'interessato ha esercitato l'opzione cinque
giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla legge
e che, in ragione di ciò, l'Ufficio elettorale nazionale
ha proceduto al sorteggio per ascrivere l'elezione del candidato
ad una delle due circoscrizioni nelle quali era stato proclamato
eletto.
2. – E' opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.
Nel sistema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo, è consentito a ciascun avente diritto
di candidarsi in una o in più circoscrizioni, salvo, nel
secondo caso, l'obbligo di specificare, nella dichiarazione
di accettazione della candidatura (che viene presentata
all'ufficio elettorale circoscrizionale unitamente alla
lista dei candidati), le altre circoscrizioni in cui pure
ha accettato di candidarsi (art. 12, settimo comma, della
legge n. 18 del 1979). Esaurite le proclamazioni ad opera
degli uffici circoscrizionali, il candidato che risulta
eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio
elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione,
quale circoscrizione sceglie; mancando tale scelta, l'Ufficio
elettorale nazionale “supplisce” mediante sorteggio a individuare
la circoscrizione cui va ascritta l'elezione; quindi, il
presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede a
proclamare “eletto in surrogazione” il candidato che segue
immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione
che non è stata scelta o sorteggiata (art. 41, primo comma,
della legge n. 18 del 1979).
Si tratta di un meccanismo che risponde all'esigenza di
concludere in ambito nazionale – secondo quanto prescrive
l'art. 7, secondo comma, della legge 6 aprile 1977, n. 150
(Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione
dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale
diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato
alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata
a Bruxelles in pari data) – il procedimento per l'elezione
dei “membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”,
essendo poi riservato al Parlamento di verificare “i poteri
dei rappresentanti”, sulla base dei risultati ufficialmente
proclamati dagli Stati membri e decidendo sulle contestazioni
direttamente fondate sull'“atto” relativo all'elezione dei
componenti dell'assemblea (reso esecutivo dall'Italia con
la menzionata legge n. 150 del 1977). Sempre in ambito nazionale
è previsto che siano risolte le controversie sulle incompatibilità
e sulle ineleggibilità degli eletti e quelle in materia
di operazioni elettorali (art. 42 e seguenti della legge
n. 18 del 1979). I provvedimenti assunti dall'Ufficio elettorale
nazionale all'esito delle une e delle altre sono comunicati
dallo stesso Ufficio alla segreteria del Parlamento europeo
(art. 46 della citata legge n. 18 del 1979); la sostituzione
dei candidati illegittimamente proclamati con coloro che
hanno diritto di esserlo è comunicata anche agli interessati
(art. 46, secondo comma).
In vista della più sollecita costituzione dell'organo rappresentativo
è, infine, stabilito che il diritto di opzione venga esercitato
entro un breve termine di decadenza, che la legge fissa
in otto giorni dall'ultima proclamazione. Peraltro, il giudice
a quo non dubita della ragionevolezza di questo termine,
quanto della sua decorrenza da un evento – l'ultima proclamazione,
appunto – del quale il candidato non acquisisce la conoscenza
legale attraverso una comunicazione (che può anch'essere
l'attestato di elezione) di cui sia certa la data di ricezione,
in modo che da questa data decorra il termine per esercitare
il diritto di opzione.
3. – La questione è fondata.
3.1. – Il diritto di optare per una delle circoscrizioni
nelle quali il candidato è risultato eletto costituisce
il modo per consentirgli di instaurare uno specifico legame,
in termini di rappresentanza politica, con il corpo degli
elettori appartenenti a un determinato collegio ed è esplicazione
del diritto di elettorato passivo, garantito a tutti i cittadini
dall'art. 51, primo comma, Cost.
Il procedimento per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, culminante nell'atto di proclamazione
dei candidati eletti, è configurato dalla legge come un
procedimento amministrativo, benché ad esso presiedano uffici
costituiti presso organi giurisdizionali.
3.2. – La pubblicità dell'azione amministrativa ha assunto,
specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il
valore di un principio generale, che attua sia i canoni
costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione
(art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi
costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei
confronti dell'amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.).
Tra i “criteri” dell'azione amministrativa, l'art. 1 della
legge contempla, infatti, espressamente (accanto a quelli
di economicità, di efficacia e di trasparenza) la pubblicità,
mentre le disposizioni contenute nel capo V della medesima
legge ne disciplinano taluni aspetti applicativi, quale,
in primo luogo, l'accesso ai documenti amministrativi (art.
22 e seguenti).
3.3. – Manifestazione fra le più rilevanti della regola
di pubblicità è l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti
amministrativi, oggi sancito dall'art. 21-bis della
legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14 della legge
11 febbraio 2005, n. 15, il quale stabilisce che «il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione
allo stesso effettuata». Questa norma non è applicabile
al caso in esame, in quanto successiva ai fatti di cui è
causa; tuttavia, essa ha reso esplicita una regola desumibile
dal testo originario della citata legge n. 241 del 1990
(l'obbligo di concludere il procedimento, entro un termine
stabilito, con un “provvedimento espresso”).
3.4. – Infine, la pubblicità del procedimento amministrativo
è un principio del patrimonio costituzionale comune dei
Paesi europei; principio stabilito, tra l'altro, dall'art.
253 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, che
impone l'obbligo di motivazione degli atti comunitari (sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 aprile
1998 in causa C-367/95).
3.5. – Con specifico riguardo al procedimento elettorale,
è da escludere che l'obbligo di comunicazione possa essere
sostituito, ai fini della conoscenza del dies a quo
per l'esercizio del diritto di opzione, dall'informazione
proveniente dai rappresentanti di lista (eventualmente)
presenti alle operazioni elettorali. Questi non soddisfano,
infatti, l'esigenza che l'eletto acquisisca la conoscenza
legale della sua proclamazione. I rappresentanti di lista
hanno il compito di vigilare, nell'interesse delle liste
e dei candidati, sulla regolarità delle operazioni elettorali,
onde effettivamente «si presume che il candidato appartenente
al gruppo possa rivolgersi [ad essi] per attingere notizie
circa la correttezza delle operazioni di scrutinio e della
relativa verbalizzazione» (ordinanza n. 386 del 2000).
Ma questa è funzione diversa, tanto da essere distintamente
regolata, da quella cui assolve la comunicazione dell'avvenuta
elezione e l'invio del relativo attestato; né, del resto,
i rappresentanti di lista presso ciascuna circoscrizione
elettorale sono in grado di conoscere in quale data il candidato
eletto in più circoscrizioni abbia avuto notizia dell'ultima
proclamazione.
3.6. – Risulta, così, evidente l'irragionevolezza di un
sistema nel quale la legge prevede la comunicazione della
proclamazione all'interessato mediante apposito “attestato”,
ma, poi, fa decorrere dalla stessa data di proclamazione
i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Solo la
comunicazione dell'attestato impegna, infatti, l'eletto
ad attivarsi per giungere a formare, nel termine stabilito
dalla legge, la sua volontà in ordine all'interesse che
l'ordinamento gli riconosce.
Considerato che la proclamazione è comunicata al candidato
mediante l'invio dell'attestato di elezione, il termine
per l'esercizio dell'opzione deve decorrere dalla data in
cui il soggetto proclamato eletto in più circoscrizioni
abbia ricevuto la comunicazione dell'ultima proclamazione,
quale risulta dal relativo attestato; comunicazione da effettuarsi,
secondo le regole generali, a norma dell'art. 136 del codice
di procedura civile.
L'esigenza di una sollecita costituzione dell'organo elettivo
non è inficiata dall'eventualità che le opzioni avvengano
oltre gli otto giorni dalla proclamazione, previsti dall'art.
41, primo comma, della legge n. 18 del 1979. Basti dire
che la medesima legge concede agli eletti, titolari di cariche
elettive o di governo nelle amministrazioni regionali e
locali, trenta giorni per risolvere le situazioni di incompatibilità
(art. 6, secondo comma, della legge n. 18 del 1979) e che,
contro gli atti di proclamazione degli eletti, è ammessa
l'azione popolare nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati
proclamati eletti (art. 42, secondo comma, della legge n.
18 del 1979).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli
articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge
24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia), come modificata dalla legge
27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri
del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della
decisione 2002/772/CE, del Consiglio), nella parte in cui
non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto
di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni
decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione,
quale risulta dal relativo attestato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
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