| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 17 marzo 2006 n. 103
Presidente Annibale MARINI
Redattore Alfonso QUARANTA |
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1. Ambiente e territorio Inquinamento
elettromagnetico Artt. 7, co. 3, 9, 11, 12, 15,
co. 3, 16, co. 5, 17, co. 7, della L. della Regione Abruzzo
13 dicembre 2004, n. 45 Artt. 2, co. 5, 4 e 5,
co. 3, della L. della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11,
modificativi L. della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004,
n. 45 Ricorso del Governo Asserita violazione
dell’ art. 117 Cost. Interventi della Rai-Radiotelevisione
Italiana S.p.a e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile
S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V. Esclusiva legittimazione
ad essere parti nei g.l.c. in via principale in capo ai
soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione
Inammissibilità degli interventi.
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2. Ambiente e territorio Inquinamento
elettromagnetico Art. 2, co. 5, della L. della
Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 Ricorso del
Governo Asserita violazione dell’ art. 117 Cost.
Illegittimità costituzionale. 3. Ambiente e territorio
Inquinamento elettromagnetico Artt. 7,
co. 3, 9, 11, 12, 15, co. 3, 17 co. 7, della L. della Regione
Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 Disposizioni per
la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico Ricorso del Governo Asserita
violazione dell’ art. 117 Cost. Art. 68 della legge
della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 Abrogazione
l'art. 7, co. 3, della legge regionale n. 45 del 2004
Cessazione della materia del contendere.
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4. Ambiente e territorio Inquinamento
elettromagnetico Art. 16, co. 5, della L. della
Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 Disposizioni
per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico Ricorso del
Governo Asserita violazione dell’ art. 117 Cost.
Infondatezza.
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5. Ambiente e territorio Inquinamento
elettromagnetico Artt. 4 e 5, co. 3, della L. della
Regione Abruzzo n. 11 del 2005 Disposizioni per
la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico Ricorso del Governo Asserita
violazione dell’ art. 117 Cost. Infondatezza.
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1. Sono inammissibili gli interventi spiegati
dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way
S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel
N.V.
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2. È costituzionalmente illegittimo l'art.
2, co. 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005,
n. 11, nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere
ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150
Kv.
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3. Viene dichiarata cessata la materia del
contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 7, co. 3, 9, 11, 12, 15, co. 3, 17 co. 7, della
legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45.
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4. Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, co. 5, della legge della Regione
Abruzzo n. 45 del 2004.
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5. Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5, co. 3, della legge della
Regione Abruzzo n. 11 del 2005.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, e 17, comma
7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n.
45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico), e degli artt. 2, comma
5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo
2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre
2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e
la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico),
promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
notificati il 14 febbraio e il 16 maggio 2005, depositati
in cancelleria il 17 febbraio e il 24 maggio successivi
ed iscritti ai nn. 22 e 61 del registro ricorsi 2005.
Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo,
nonché gli atti di intervento di Telecom Italia Mobile S.p.a.,
della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., della Rai Way
S.p.a. e della Vodafone-Omnitel N.V.;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali
per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso (n. 22 del 2005) notificato il 14 febbraio
2005, e depositato il successivo giorno 17, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma
3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della
legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico).
Il ricorrente premette che questa Corte si è già espressa
in materia individuando i principi fondamentali, introdotti
dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici), ai quali le Regioni si devono attenere
nel regolamentare il settore.
In particolare, secondo la Corte, la suddetta legge ha attribuito
«allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità»,
intesi quest'ultimi come valori di campo «ai fini della
progressiva minimizzazione dell'esposizione» (sentenza
n. 307 del 2003). La Corte, con la stessa sentenza,
avrebbe, inoltre, chiarito che la ratio della fissazione
dei valori-soglia sarebbe complessa, essendo rappresentata
sia dalla esigenza di proteggere la salute della popolazione
dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche,
sia di consentire, attraverso la fissazione di soglie uniformi
sul territorio nazionale, «la realizzazione degli impianti
e delle reti rispondenti ad elevati interessi nazionali».
Svolta questa premessa, il ricorrente prospetta le seguenti
argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale
delle singole norme impugnate.
1.1.— Il censurato art. 7, comma 3, della legge regionale
n. 45 del 2004 prevede divieti generalizzati di localizzazione
di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere
dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La
illegittimità di tale norma discenderebbe dal fatto che
la Corte, con la citata sentenza n. 307 del 2003,
ha affermato che le Regioni possono regolare l'uso del proprio
territorio «purché (…) criteri localizzativi e standard
urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione
nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da
impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento
degli stessi». Nel caso di specie, si osserva, la illegittimità
sarebbe finanche più accentuata, venendo in rilievo norme
che, in via preventiva ed astratta, precludono la localizzazione
degli impianti.
1.2.— Secondo la difesa erariale la assunta illegittimità
costituzionale del predetto art. 7, determinerebbe la illegittimità
costituzionale «di conseguenza» degli art. 9, 11, 12 e 15,
comma 3.
In particolare:
dell'art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all'installazione
siano rilasciate «in conformità con la pianificazione urbanistica
comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge regionale
n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione
in via transitoria venga rilasciata dal Comune su parere
favorevole del Comitato provinciale per l'emittenza radio
e televisiva;
dell'art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio
dell'autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui all'art.
9;
dell'art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto
di nuovi impianti in certe aree in considerazione della
loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le
condizioni generali previste all'art. 7» anche agli impianti
fissi di telefonia mobile;
dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il
rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa
statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti
mobili di telefonia mobile.
1.3.— Con il ricorso viene impugnato, altresì, l'art. 16,
comma 5, il quale stabilisce che nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali e regionali dagli strumenti territoriali
e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole
della Regione è condizionato al fatto che nel territorio
vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano
previste, in fase di progettazione, particolari misure onde
evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.
La norma, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima per
diversi motivi.
Innanzitutto, si afferma, richiamando quanto sostenuto da
questa Corte con le sentenze n. 9 del 2004 e n.
94 del 2003, che è tutela «ogni attività diretta a riconoscere,
conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»;
è gestione «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione
di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione
dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento
delle finalità di tutela»; è valorizzazione «ogni attività
diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione
dei beni culturali e ambientali e ad incrementare la fruizione».
Detto ciò, il ricorrente lamenta, da un lato, la genericità
ed eterogeneità delle aree alle quali la norma è applicabile,
dall'altro, la mancata identificazione degli interessi da
tutelare ovvero dei criteri per la identificazione degli
interessi stessi, non essendo specificato se questi ultimi
siano soltanto quelli definiti come tali nel decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) o «se siano anche quelli che trovano il loro
riconoscimento soltanto negli strumenti urbanistici». Tali
circostanze sarebbero tali da potere «pregiudicare l'interesse,
protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione
delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica»,
così come affermato dalla Corte con la sentenza n. 307
del 2003. Si sottolinea, inoltre, come le modalità di
costruzione, imposte in via generale ed astratta, senza
tenere conto delle situazioni specifiche dei luoghi, potrebbero
pregiudicare la realizzazione delle reti o, comunque, la
loro efficienza. Infine, il ricorrente osserva come, secondo
i principi fissati negli artt. 1, comma 1, lettera c),
e 5 della legge n. 36 del 2001, sarebbe riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, alla luce di quanto statuito
da questa Corte con la sentenza n. 94 del 2003, la
«apposizione di vincolo, diretto o indiretto, di
interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati».
La Regione, pertanto, avrebbe esercitato una competenza
legislativa in relazione ad una materia che non rientrerebbe
nell'ambito delle proprie attribuzioni, «finendo con il
pregiudicare un interesse, la cui tutela è rimessa allo
Stato, e che deve trovare il coordinamento con altri interessi
senza che questi ultimi prevalgano».
1.4.— Il ricorrente, infine, impugna l'art. 17, comma 7,
il quale stabilisce, in tema di risanamento degli impianti,
«che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli
impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati,
perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle
aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali,
dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti
produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari».
Tale norma sarebbe illegittima, nella prospettazione del
ricorrente, per il seguente ordine di motivi.
L'art. 9 della legge n. 36 del 2001 fissa i principi fondamentali,
vincolanti per le Regioni, sul risanamento degli elettrodotti
attraverso il richiamo dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità, la cui determinazione
è di competenza statale.
Nel caso di specie, la disposizione censurata si porrebbe
in contrasto con tali principi, per la sua natura generica
ed indeterminata, riferendosi, da un lato, ai centri abitati
e alle aree «soggetti a vincoli imposti da leggi statali
e regionali» senza che sia indicata la natura dei vincoli,
e, dall'altro, agli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi,
scolastici e sanitari, dovunque collocati, anche se al di
fuori dei centri abitati. Si rileva nel ricorso, inoltre,
come, «stabilendo poi una distanza fissa di 500 metri, qualunque
sia la natura e la conformazione dei luoghi, in caso di
pluralità di impianti a distanza tra di loro a non più di
1000 metri, la delocalizzazione potrebbe diventare impossibile,
costringendo non a delocalizzare gli impianti preesistenti,
ma a costruirne di nuovi».
2.— Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo la quale
osserva, innanzitutto, che, avendo l'art. 68 della legge
regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale
2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale
2005), abrogato l'art. 7, comma 3, della impugnata legge
n. 45 del 2004, dovrebbe, «a prescindere da ogni considerazione
in ordine alla legittimità costituzionale della norma medesima»,
essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2.1.— Secondo la Regione, la suddetta abrogazione avrebbe
determinato la cessazione della materia del contendere anche
in relazione alle collegate censure che hanno investito
gli artt. 11 e 12. Per quanto attiene all'art. 9, si assume
che sarebbe cessata la materia del contendere, ad eccezione
di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, il
quale prevede che prima dell'approvazione del piano provinciale
di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva il Comune
autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico
provinciale per l'emittenza televisiva previsto dall'art.
24 della predetta legge n. 45 del 2004. Secondo la difesa
regionale, «dal momento che l'art. 24 non è stato oggetto
di alcun rilievo di costituzionalità non pare che la disposizione
impugnata concretizzi fattispecie di incostituzionalità».
2.2.— Allo stesso modo dovrebbe essere dichiarata cessata
la materia del contendere in relazione alla doglianza che
ha investito gli artt. 16, comma 5, e 17, comma 7, per le
modifiche alle suddette norme apportate dall'art. 5, comma
3, «della legge regionale approvata nella seduta del 15
febbraio 2005, verbale n. 173/1, dal Consiglio regionale
ed attualmente in fase di promulgazione».
2.3.— In relazione, invece, all'art. 15, comma 3, si osserva
che lo stesso non avrebbe esorbitato dai confini propri,
essendo ben possibile che si operino restrizioni limitate
e puntuali alla libertà, altrimenti arbitraria, dei gestori.
3.— Con successivo ricorso (n. 61 del 2005), notificato
alla Regione Abruzzo il 16 maggio 2005 e depositato il successivo
giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge
della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla
legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per
la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico).
3.1.— In particolare, l'art. 2, comma 5, della legge n.
11 del 2005, che ha introdotto nell'art. 2 della legge n.
45 del 2004 il comma 1-bis, prevede che «la Regione
prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente,
tale norma sarebbe illegittima, in quanto l'art. 1, comma
1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), assegna alla
competenza statale la elaborazione e la definizione degli
obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché
i criteri generali per la sua attuazione. L'art. 1, comma
7, lettera c), della stessa legge stabilisce, nell'ambito
dei principi ai quali, secondo il ricorrente, dovrebbe attenersi
la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni
relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi
e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. Un sistema
a rete – aggiunge il ricorrente – deve essere necessariamente
unitario, con la conseguenza che le caratteristiche tecnico-costruttive
non possono che essere uniformi per fini di funzionalità
e sicurezza.
In difformità da quanto sopra riportato, la norma impugnata
stabilisce che i gestori sono tenuti ad adottare le tecnologie
«volute dalla Regione», che potrebbe così agire unilateralmente
senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità con le
esigenze unitarie della rete.
Infine, sottolinea l'Avvocatura, la normativa statale di
cui sopra andrebbe coordinata con quanto statuito dall'art.
1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001,
che prescrive anche l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a cui le Regioni devono attenersi.
3.2.— In relazione alla censura che investe l'art. 4 della
legge impugnata, il ricorrente premette che i procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione
elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
che attribuisce la relativa competenza agli enti locali,
i quali provvedono dopo che l'organismo deputato ad effettuare
i controlli abbia accertato la compatibilità del progetto
con i limiti di esposizioni, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale.
Il procedimento, in attuazione di quanto stabilito anche
a livello comunitario, deve essere lo stesso su tutto il
territorio nazionale per assicurare la uniformità della
rete nazionale. La norma impugnata non prevede, di converso,
alcuna verifica della compatibilità con le esigenze della
rete nazionale. La stessa, infatti, dispone che nel piano
regolatore generale o nella variante dello strumento urbanistico
sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione
secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi,
la cui definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione
in ordine alla conformità alle esigenze della rete. I gestori
si devono attenere alle norme di regolamento e potranno
utilizzare le informazioni contenute negli strumenti di
pianificazione, che sarà il Comune stesso a mettere a loro
disposizione.
3.3.— In relazione all'art. 5, comma 3, si assume che esso
apporterebbe mere «modifiche di dettaglio» all'art. 16 della
legge n. 45 del 2004, già oggetto di impugnazione. In particolare,
la nuova formulazione della norma impugnata stabilisce,
in luogo della originaria previsione secondo cui il parere
della Regione «è esercitato», che lo stesso «può essere
esercitato», a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto
o – si è aggiunto rispetto alla precedente versione – «porzione
di esso» venga realizzato con cavo interrato. Le marginali
modifiche apportate non sottrarrebbero, pertanto, la norma
impugnata ai profili di illegittimità costituzionale già
evidenziati nel ricorso n. 22 del 2005, avendo la Regione
legiferato in materia di tutela dei beni culturali che,
invece, spetterebbe allo Stato.
4.— Si è costituita la Regione Abruzzo la quale, in relazione
all'art. 2, comma 5, che ha inserito il comma 1-bis
nell'art. 2 della legge n. 45 del 2004, rileva – dopo avere
puntualizzato che quest'ultima non si riferisce esclusivamente
ai gestori delle reti elettriche – che le tecnologie incentivate
dalla Regione non possono comunque porsi in contrasto con
«le migliori tecnologie disponibili» che lo Stato stesso
«è tenuto a ricercare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
c), della legge n. 36 del 2001».
4.1.— In relazione all'impugnato art. 4, si osserva che
esso non violerebbe le regole di disciplina relative al
procedimento autorizzatorio poste dall'art. 87 del d.lgs.
n. 259 del 2003, limitandosi a integrare le modalità programmatorie
previste dal legislatore statale e attribuendo, così come
è stabilito dalla norma statale, la competenza al rilascio
dell'autorizzazione agli enti locali. Sul punto si rileva,
inoltre, che la previsione secondo cui il Comune deve richiedere
al gestore un programma annuale delle installazioni è finalizzata
ad avere «una visione più sistematica e completa delle richieste
del gestore, visione certamente non emergente dalle singole
richieste tra loro slegate». Analogo discorso può farsi,
secondo la Regione, per il regolamento predisposto dal Comune
al solo fine di ottimizzare le localizzazioni degli impianti
alla luce dell'unico dato obiettivo costituito dalla morfologia
del territorio. Per quanto attiene alla previsione contenuta
nell'art. 4, secondo cui la definizione dei siti deve rispondere
«a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», si
osserva come i Comuni, nel momento in cui definiscono i
siti nell'ambito del piano regolatore generale per valutare
i criteri di funzionalità dell'impianto alla rete, esprimano
necessariamente un giudizio di conformità dell'impianto
stesso alle esigenze della rete, con la conseguenza che
l'impianto sarebbe funzionale alla rete soltanto se conforme
alle esigenze di questa.
4.2.— Infine, in relazione all'art. 5, comma 3, si deduce
che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non
sussisterebbe alcuna eterogeneità delle aree, in quanto
le stesse sono soltanto quelle previste dal d.lgs. n. 42
del 2004, non potendo gli strumenti urbanistici prevedere
nella materia dei beni culturali altri beni da tutelare
se non quelli dichiarati tali dallo Stato in base alla propria
normativa. Si osserva, infine, come, nel caso di specie,
verrebbe in rilievo la materia appartenente alla legislazione
concorrente della “valorizzazione dei beni culturali” e
non quella di competenza esclusiva statale della tutela
degli stessi beni, atteso che la norma si inserirebbe «nell'ambito
di una valorizzazione del patrimonio che può comprendere
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione
del patrimonio culturale stesso attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze».
5.— Hanno spiegato intervento in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione
Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a.,
Vodafone-Omnitel N.V. (quest'ultima con atto depositato
tardivamente), chiedendo l'accoglimento del ricorso, con
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
impugnate.
6.— Con memoria, relativa ad entrambi i giudizi, depositata
nell'imminenza dell'udienza pubblica, lo Stato ha rilevato
quanto segue.
6.1.— In relazione all'impugnazione che investe l'art. 7,
comma 3, della legge n. 45 del 2004, si chiede, conformemente
a quanto sostenuto anche dalla difesa regionale, che venga
dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta
abrogazione della predetta disposizione ad opera dell'art.
68 della successiva legge regionale n. 6 del 2005.
6.2.— La suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione
della materia del contendere in relazione alle censure che
hanno riguardato l'art. 12 della stessa legge n. 45 del
2004. Per quanto attiene, invece, all'art. 9 la difesa erariale
riferisce che la Regione avrebbe concordato sul venire meno
delle ragioni del contendere in relazione a tutti i commi
del predetto art. 9, ad eccezione di quanto stabilito dal
comma 3. Secondo la difesa erariale, invece, sarebbero venute
meno le ragioni dell'impugnazione anche in relazione a tale
ultima disposizione.
6.3.— In relazione alle censure relative all'art. 15, comma
3, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del
contendere, in quanto tale norma rinvierebbe ai divieti
di collocazione degli impianti nelle aree di cui all'art.
12, il quale a sua volta rinvia all'art. 7, comma 3, che,
come detto, è stato abrogato.
6.4.— Per quanto attiene all'impugnazione dell'art. 16,
comma 5, si sottolinea come le modifiche ad esso apportate
dalla legge regionale n. 11 del 2005 non farebbero cessare
la materia del contendere, come sostiene di converso la
difesa regionale; anzi, si sottolinea, «nella nuova formulazione
la (…) illegittimità costituzionale risulta ancora più evidente.
Secondo la formulazione iniziale, alle condizioni che vi
erano indicate il parere doveva essere rilasciato.
Nella formulazione attuale quelle condizioni non sarebbero
più sufficienti per cui la Regione potrebbe dare parere
contrario anche in loro presenza». Chiarito ciò, si ribadiscono
le argomentazioni già svolte nel ricorso, sottolineandosi,
in particolare, che sarebbe stata invasa la materia «tutela
dell'ambiente e dei beni culturali» appartenente alla «legislazione
esclusiva statale».
6.5.— In relazione all'art. 17, comma 7, l'Avvocatura ribadisce
la richiesta, formulata nel ricorso, di dichiarare costituzionalmente
illegittima la norma in esame.
7.— Con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2005,
si ripetono, in relazione a tutte le norme censurate con
il ricorso, le ragioni che deporrebbero a favore dell'accoglimento
delle relative questioni.
8.— Hanno presentato memorie, nell'imminenza dell'udienza
pubblica, in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione Italiana
S.p.a., Rai Way S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. Detti
soggetti hanno, innanzitutto, svolto argomentazioni a sostegno
dell'ammissibilità del proprio intervento nei giudizi in
via principale. In particolare, la Rai e la Rai Way assumono
che dalla propria qualificazione, rispettivamente di concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e di società incaricata
dell'installazione e della gestione della rete di trasmissione,
deriverebbe «la presenza di un interesse rilevante, autonomo
e particolarmente qualificato ad ottenere l'accertamento
della legittimità delle norme impugnate», in quanto l'esito
del giudizio «avrà un effetto diretto e immediato sulla
sfera giuridica delle società intervenienti».
Analoghe argomentazioni sono state svolte nella memoria
depositata da Telecom Italia Mobile S.p.a., la quale assume
di avere, in qualità di titolare di licenza per la installazione
e l'esercizio di reti di radiotelefonia cellulare, un interesse
rilevante, autonomo e qualificato ad ottenere l'accertamento
della legittimità delle norme impugnate.
Nel merito le società intervenienti chiedono che la Corte
voglia accogliere i ricorsi proposti dallo Stato.
Considerato in diritto
1.— Con ricorso (n. 22 del 2005), notificato
il 14 febbraio 2005 e depositato il successivo giorno 17,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli
artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17,
comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004,
n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), per contrasto,
come risulta dal complessivo contenuto del ricorso, con
l'art. 117 della Costituzione.
Con altro ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla stessa
Regione il 16 maggio 2005 e depositato il successivo giorno
24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge
della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, recante modifiche
alla suindicata legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45,
per violazione, come emerge, anche in questo caso, dall'analisi
delle censure, dell'art. 117 della Costituzione.
Le questioni sollevate con entrambi i ricorsi involgono
unitariamente disposizioni relative alla protezione della
salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Data la sostanziale connessione oggettiva tra le questioni
stesse, si impone la riunione dei giudizi ai fini di un'unica
pronuncia.
2.— In via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili
gli interventi spiegati nei due giudizi dalla Rai-Radiotelevisione
Italiana S.p.a e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile
S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V. (quest'ultima, tra l'altro,
con atto depositato tardivamente).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei
giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale
sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari
delle attribuzioni legislative in contestazione (v., tra
le più recenti, sentenze n. 51 del 2006, n. 336
del 2005, n. 378 e n. 166 del 2004, ordinanza
allegata alla sentenza n. 383 del 2005 e ordinanza n. 20
del 2005). Né le argomentazioni in senso contrario addotte
dagli interventori sono idonee a determinare un mutamento
di indirizzo interpretativo.
3.— Alla esposizione delle singole censure appare opportuno
premettere, su un piano generale, che questa Corte ha già
avuto modo di affermare (sentenze n. 336 del 2005 e
n. 307 del 2003) che compete allo Stato, nel complessivo
sistema di definizione degli standard di protezione
dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel
lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente,
per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo
«ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione»
(art. 3, comma 1, lettera d, numero 2). Spetta, invece,
alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del
territorio in funzione della localizzazione degli impianti
di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi
di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti
stessi (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1); detti
criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione
nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali
da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento»
degli impianti.
4.— Chiarito ciò, e passando a trattare delle singole questioni
sollevate, va osservato che lo Stato, con il ricorso n.
22 del 2005, censura, innanzitutto, l'art. 7, comma 3, della
legge regionale n. 45 del 2004, nella parte in cui lo stesso
prevederebbe divieti generalizzati di localizzazione di
impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere
dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La
illegittimità di tale norma discenderebbe dalla circostanza
che con essa la Regione non si sarebbe limitata a regolare
il proprio territorio, prevedendo criteri di localizzazione
idonei a non ostacolare o impedire l'insediamento degli
impianti di comunicazione elettronica, bensì avrebbe, «in
via preventiva ed astratta», precluso la stessa localizzazione
dei predetti impianti.
4.1.— Successivamente alla proposizione del ricorso la norma
impugnata è stata abrogata dall'art. 68 della legge della
Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale
2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale
2005). Non risultando che tale norma abbia ricevuto una
qualche attuazione durante il periodo della sua vigenza,
deve essere dichiarata, in conformità a quanto richiesto
dalle stesse parti, cessata la materia del contendere.
5.— Il ricorrente assume, altresì, la illegittimità costituzionale:
dell'art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all'installazione
siano rilasciate «in conformità con la pianificazione urbanistica
comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge regionale
n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione
in via transitoria venga rilasciata dal Comune su parere
favorevole del Comitato provinciale per l'emittenza radio
e televisiva;
dell'art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio
dell'autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui all'art.
9;
dell'art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto
di nuovi impianti in certe aree, in considerazione della
loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le
condizioni generali previste all'art. 7» anche agli impianti
fissi di telefonia mobile;
dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il
rispetto dei limiti di esposizione di cui alla normativa
statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti
mobili di telefonia mobile.
5.1.— Le predette disposizioni sono state impugnate, come
risulta dalla formulazione delle censure, nella parte in
cui le stesse presentano, per aspetti diversi, profili di
collegamento con l'art. 7, comma 3, della legge regionale
n. 45 del 2004, ritenendosi che l'asserita illegittimità
di quest'ultima disposizione determinerebbe l'illegittimità
«di conseguenza» delle norme sopra indicate. Da ciò discende
che l'intervenuta abrogazione del predetto comma 3 dell'art.
7 deve ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente;
ne consegue, pertanto, che va dichiarata la cessazione della
materia del contendere anche in relazione alle doglianze
che hanno investito le disposizioni in esame.
6.— Con il medesimo ricorso viene impugnato, altresì, l'art.
17, comma 7, della stessa legge regionale n. 45 del 2004,
in tema di risanamento degli impianti, nella parte in cui
prevede «che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione
per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri
abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada,
dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e
regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici
ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici
e sanitari».
La disposizione riportata sarebbe, nella prospettiva del
ricorrente, costituzionalmente illegittima perché, stabilendo
vincoli di localizzazione degli impianti di natura generica
ed operanti per insediamenti posti anche al di fuori del
centro abitato, si porrebbe in contrasto con i principi
fondamentali sul risanamento degli elettrodotti stabiliti
dall'art. 9 della legge n. 36 del 2001, che richiama i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità di competenza statale.
6.1.— La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 6 della
successiva legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005. Non
risultando, anche in questo caso, che tale norma abbia ricevuto
una qualche attuazione medio tempore, sul punto deve
essere dichiarata cessata la materia del contendere.
7.— Il ricorrente impugna, infine, l'art. 16, comma 5, della
medesima legge regionale n. 45 del 2004, la cui disamina,
per ragioni di connessione, sarà effettuata unitamente alla
censura che ha investito l'art. 5 della citata legge regionale
n. 11 del 2005, recante – come si è precisato – modifiche
alla legge n. 45 del 2004.
8.— Con il successivo ricorso n. 61 del 2005 lo Stato ha
impugnato gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della suindicata
legge regionale n. 11 del 2005.
9.— L'art. 2, comma 5, ora citato, ha aggiunto all'art.
2 della legge regionale n. 45 del 2004 il comma 1-bis,
che è del seguente tenore: «la Regione prescrive ed incentiva
i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
sul mercato». Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe
costituzionalmente illegittima perché, da un lato, l'art.
1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino
del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia),
assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione
degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale,
nonché i criteri generali per la sua attuazione; dall'altro,
l'art. 1, comma 7, lettera c), della stessa legge
stabilisce, nell'ambito dei principi ai quali deve attenersi
la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni
relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi
e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. Secondo
il ricorrente, in difformità da quanto disposto dalla suindicata
disciplina statale, la norma impugnata prevede che i gestori
sono tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla Regione»,
che potrebbe così agire unilateralmente senza alcuna verifica
in ordine alla compatibilità di dette tecnologie con le
esigenze unitarie della rete.
Sotto altro aspetto, poi, il ricorrente aggiunge che la
suddetta normativa statale andrebbe coordinata con l'art.
1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001
«che tra i principi fondamentali pone anche l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto rientranti
tra quei principi, non possono essere individuati se non
dallo Stato».
9.1.— La questione è fondata.
È opportuno premettere che la norma impugnata riferisce
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili a tutti
i casi elencati nel primo comma dell'art. 2 della legge
regionale n. 45 del 2004, attribuendo, pertanto, alla Regione
la competenza in esame relativamente:
all'esercizio delle funzioni inerenti «alla individuazione
dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici
compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui stabilità
sia assicurata con infissione o appoggio al suolo, i radar
e gli impianti per la radiodiffusione» (lettera a);
alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni «alla
installazione degli impianti che possono comportare l'esposizione
della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; tali modalità
devono tener conto delle situazioni di rischio presistenti»
(lettera b);
alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
con tensione non superiore a 150 Kv (lettera c).
Ciò detto, si deve preliminarmente osservare che l'impugnazione
proposta dallo Stato ha ad oggetto la disposizione del comma
1-bis per la sua incidenza su quanto stabilito dalla
lettera c) del precedente comma 1, e non anche per
quanto previsto dalle lettere a) e b) dello
stesso comma 1.
Così precisato il contenuto della censura proposta, deve
ritenersi che la previsione relativa all'utilizzo delle
«migliori tecnologie disponibili», con riferimento a quanto
stabilito dalla disposizione contemplata nella suddetta
lettera c), non è costituzionalmente legittima. Nel
settore, infatti, della «trasmissione» e «distribuzione
dell'energia elettrica» sussistono esigenze di unitarietà
nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici (v.
sentenza n. 7 del 2004), che non ammettono interferenze
da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni
legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai
gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte
tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste
dalla normativa statale, possano «produrre una elevata diversificazione
della rete di distribuzione della energia elettrica, con
notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico» (cfr.
sentenza n. 336 del 2005). Deve, pertanto, essere riconosciuto
esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito,
tra l'altro, di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie,
sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del
paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le
azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e
gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla
rete nazionale.
Da ciò consegue che la norma regionale impugnata è illegittima
nella parte in cui riferisce l'impiego delle “migliori tecnologie”
alla fattispecie prevista dalla lettera c) dell'art.
2, comma 1, della legge n. 45 del 2004.
10.— Con il ricorso in esame è impugnato anche l'art. 4
della legge n. 11 del 2005, che ha modificato i commi 1,
2 e 8 dell'art. 11 della legge n. 45 del 2004.
Il ricorrente premette che i procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
sono disciplinati dall'art. 87 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
che, al fine di assicurare la uniformità della rete su tutto
il territorio nazionale, attribuisce la relativa competenza
agli enti locali, i quali provvedono dopo che l'organismo
deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello
nazionale. In materia, secondo la difesa statale, andrebbe,
pertanto, «escluso ogni intervento legislativo della Regione
che comprometta l'uniformità degli aspetti della disciplina,
indispensabile su tutto il territorio nazionale». La norma
impugnata non prevederebbe, invece, alcuna verifica della
compatibilità con le esigenze della rete nazionale. La stessa,
infatti, dispone, da un lato, che nel piano regolatore generale
o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti
i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo
criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, la cui
definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione
in ordine alla conformità alle esigenze della rete; dall'altro,
che i gestori si devono attenere alle norme di regolamento
e potranno utilizzare le informazioni contenute negli strumenti
di pianificazione che sarà il Comune stesso a mettere a
loro disposizione.
10.1.— Premesso, ai fini della delimitazione del thema
decidendum, che la censura investe esclusivamente la
prima parte del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
n. 11 del 2005, la questione non è fondata.
Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo,
ritenendo che la disposizione in esame contenga norme relative
al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione
di impianti di comunicazione elettronica, che si pongano
in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle
disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003)
che regolamentano il suddetto procedimento.
La disposizione impugnata, nella parte espressamente censurata,
si limita, invece, a disciplinare i criteri di localizzazione
degli impianti, stabilendo che il Comune, nel piano regolatore
generale o nella variante allo strumento urbanistico, definisce
i siti tecnologici «dove saranno localizzate o delocalizzate
le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri
di funzionalità delle reti e dei servizi». Nel dettare tale
norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa
che, come già sottolineato, ricomprende la determinazione
dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici,
afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che
siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale
degli impianti e che detti criteri non siano, nel merito,
«tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento
degli stessi» impianti (sentenza n. 307 del 2003).
D'altronde, la norma impugnata espressamente prevede che
il Comune, nel procedere alla localizzazione o delocalizzazione
delle antenne, ha l'obbligo di attenersi ai «criteri di
funzionalità delle reti e dei servizi», sicchè può ritenersi
assicurato anche il coordinamento tra le esigenze connesse
alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità
di non interferire con la funzionalità delle reti e dei
servizi.
11.— È censurato, infine, l'art. 5, comma 3, della legge
regionale n. 11 del 2005, che ha modificato l'art. 16, comma
5, della legge n. 45 del 2004, anch'esso oggetto di autonoma
impugnazione con il precedente ricorso n. 22 del 2005. Entrambe
le questioni vengono qui congiuntamente esaminate, per ragioni
di connessione.
Il citato articolo 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004,
nella versione originaria, stabiliva che «nelle aree soggette
a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli
strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici
ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato
a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto
corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione,
particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori
paesaggistici ed ambientali». Il successivo art. 5, comma
3, della legge n. 11 del 2005 ha modificato detta disposizione
stabilendo, da un lato, che il parere «può essere rilasciato»,
anziché «è rilasciato»; dall'altro, che nel territorio vincolato
passi l'elettrodotto o – si è aggiunto rispetto all'originaria
formulazione – «porzione di esso», in cavo sotterraneo.
Le censure, che investono unitariamente le suddette disposizioni,
malgrado si presentino esposte in modo non del tutto chiaro,
denunciano in sostanza l'illegittimità costituzionale delle
norme impugnate in quanto esse – nel prevedere che il parere
della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone
del territorio regionale soggette a «vincoli imposti da
leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici»
è subordinato alla condizione che «l'elettrodotto» o «porzione
di esso» corra in cavo sotterraneo – invaderebbero la competenza
legislativa dello Stato «in materia di tutela dei beni culturali»
(art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
11.1.— Le censure non sono fondate.
La disposizione impugnata, contrariamente a quanto ritenuto
dalla difesa statale, non pone alcun nuovo vincolo diretto
su determinate aree, ma si limita a prescrivere semplicemente
una modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante,
cioè, interramento dei cavi o di porzione di essi, con misure
che evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici e
ambientali) su zone già soggette a vincoli statali o regionali,
che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente
al governo e all'uso del territorio e quindi rientrante
nell'ambito della potestà legislativa concorrente regionale
e non invece nell'ambito della “materia” statale della “tutela
dei beni culturali”. D'altronde, questa Corte, con la citata
sentenza n. 307 del 2003, ha riconosciuto, come già
rilevato, la sussistenza della competenza delle Regioni
per tutto ciò che attiene all'uso del territorio anche con
riferimento al settore della realizzazione della rete per
le comunicazioni elettroniche, con il solo limite, che nella
specie è stato osservato, che «criteri localizzativi e standard
urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione
nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da
impedire od ostacolare ingiustamente l'insediamento degli
stessi».
Non senza dire, infine, che l'intervento della Regione si
esplica soltanto per il tramite di un “parere”, che non
esclude la possibilità per le competenti autorità statali,
cui venga indirizzato, di disattenderlo quando sussistano,
tra l'altro, esigenze di tutela della unitarietà della rete
elettrica.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way S.p.a.,
da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005,
n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004,
n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'inquinamento elettromagnetico), nella parte in cui
prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche
in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica con tensione non superiore a 150 Kv;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine
alle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge
della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per
la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico), sollevate, in riferimento all'art. 117
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, comma 5, della predetta legge
della Regione Abruzzo n. 45 del 2004, sollevata, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in
epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5, comma 3, della
legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005, sollevate, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 61 del 2005
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
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