| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 1 febbraio 2006 n. 31
Pres. MARINI, Red. SILVESTRI |
|
Demanio e patrimonio dello Stato - Denunciata
lesione e menomazione delle funzioni legislative e amministrative
regionali - Mancata previsione di procedure di consultazione
e di strumenti di raccordo.
|
|
Non spetta allo Stato, e per esso all'Agenzia
del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al
procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel
territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio
idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell'Agenzia
del demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003,
prot. 2003/35540/NOR, avente ad oggetto «Decreto legge 24
giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n.
212 recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento
e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare
indette dalla Consip S.p.A., nonché di alienazione di aree
appartenenti al Patrimonio e al Demanio dello Stato” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003 s.o.
n. 131/L», e conseguentemente viene annullata, per quanto
di ragione, la predetta circolare dell'Agenzia del demanio.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO,Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE,Giuseppe TESAURO;
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto
a seguito della circolare dell'Agenzia del demanio, Direzione
generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR, avente
ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito
con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante “Disposizioni urgenti
in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di
alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio
dello Stato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185
dell'11 agosto 2003 s.o. n. 131/L», promosso con ricorso
della Regione Lombardia notificato il 3 luglio 2004, depositato
in cancelleria il successivo 12 luglio 2004 ed iscritto
al n. 10 del registro conflitti 2004.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 2005
il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione
Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 3 luglio 2004
e depositato il 12 luglio successivo, la Regione Lombardia
ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia
dichiarato che non spetta allo Stato, attraverso l'Agenzia
del demanio, disciplinare l'alienazione di aree situate
nel territorio della stessa Regione Lombardia, appartenenti
al patrimonio e al demanio dello Stato, nei termini e secondo
le modalità di cui alla circolare dell'Agenzia del demanio,
Direzione generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR,
avente ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito
con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante “Disposizioni urgenti
in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di
alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio
dello Stato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185
dell'11 agosto 2003 s.o. n. 131/L». Secondo la ricorrente,
che ha sollecitato l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione
– dell'atto impugnato, sarebbero nella specie violati il
principio di leale collaborazione e gli artt. 5, 114, 117,
118 e 119 della Costituzione.
La circolare richiamata concerne l'applicazione dell'art.
5-bis del d.l. n. 143 del 2003, introdotto dalla
relativa legge di conversione. La norma prevede la cessione
di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato
(escluso quello marittimo), che non siano sottoposte a tutela
come beni culturali e ambientali, quando risultino interessate
dallo sconfinamento di opere eseguite, entro il 31 dicembre
2002, su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di
concessioni edilizie o altri titoli legittimanti. Oggetto
di alienazione può essere in particolare, nella ricorrenza
delle condizioni indicate, un'area eccedente di tre metri
il limite delle opere sconfinate nel fondo di appartenenza
pubblica.
Secondo la ricorrente, la circolare dell'Agenzia del demanio
vincola gli uffici periferici ad alienazioni che non sarebbero
consentite dal dettato normativo, e comunque descrive il
relativo procedimento escludendo qualunque coinvolgimento
dell'ente regionale, sebbene la gestione del demanio lacuale
e idroviario, al di là del profilo dominicale, spetti in
misura preponderante proprio alle Regioni. Anche sotto questo
aspetto, il provvedimento si discosterebbe dalle previsioni
di legge: è vero infatti che l'art. 5-bis del d.l.
n. 143 del 2003 disciplina il procedimento senza far riferimento
ad interventi dell'ente regionale, ma la norma non precluderebbe,
ed anzi presupporrebbe, meccanismi di consultazione e raccordo.
Nel ricorso si premette, a tale proposito, come l'art. 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), stabilisca che alla gestione dei
beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti
locali competenti per territorio, e che i canoni ricavati
dalla utilizzazione di quei beni sono introitati dalla Regione.
In specifica relazione a tale norma (richiamata nel preambolo),
in data 20 giugno 2002, la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano e unificazione, per i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la
Conferenza Stato-città e autonomie locali), ha convenuto
quanto segue: «risultando in alcuni casi particolarmente
attive le procedure di “sdemanializzazione” (vendita al
privato di aree demaniali), il provvedimento finale di sdemanializzazione
potrà essere assunto solo a seguito di parere favorevole
delle Regioni e Province autonome, tenuto anche conto degli
indirizzi delle Autorità di bacino».
Secondo la ricorrente, una lettura dell'art. 5-bis
del d.l. n. 143 del 2003 che ne facesse discendere una
deroga od un superamento del citato accordo del 2002 comporterebbe
una violazione del principio di leale collaborazione ed
una menomazione delle attribuzioni regionali di cui agli
artt. 5, 114, 117, 118 e 119 Cost. Una interpretazione costituzionalmente
orientata, di contro, consentirebbe di raccordare la disposizione
alle norme applicative del principio di leale collaborazione,
dando luogo alle necessarie forme di interlocuzione dell'ente
regionale.
L'impugnata circolare dell'Agenzia del demanio, sollecitando
procedure applicative di totale disconoscimento delle attribuzioni
regionali in materia di tutela, vigilanza e gestione del
demanio della navigazione interna, violerebbe tutte le disposizioni
richiamate e «potrebbe assumere il significato di una forma
di usurpazione di funzioni regionali».
1.1. – Si assume nel ricorso che lo Stato, mediante
l'atto impugnato, avrebbe violato il principio di leale
collaborazione sotto un duplice profilo. Il primo consisterebbe
nella disapplicazione dell'accordo stipulato il 20 giugno
2002 in sede di Conferenza unificata: un accordo tanto più
rilevante, nella prospettazione della ricorrente, in quanto
strumentale anche all'assicurazione delle forme di intesa
e coordinamento previste dall'art. 118, terzo comma, Cost.
in materia di tutela dei beni culturali.
Un secondo e più generale profilo di violazione del principio
di leale collaborazione consisterebbe nel totale disconoscimento
delle attribuzioni spettanti alle Regioni in materia di
demanio idrico e lacuale. Al riguardo è richiamato l'art.
117, terzo comma, Cost. quanto alla potestà legislativa
concorrente in materia di governo del territorio, protezione
civile, porti, valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
salvo che per la determinazione dei principî fondamentali.
A tali competenze si affiancherebbero quelle in materia
di tutela dell'ambiente, di assetto idrogeologico, risorse
idriche e difesa del suolo, di lavori pubblici pertinenti
a materie di legislazione concorrente. Le Regioni vantano
poi, a norma dell'art. 117, quarto comma, Cost., competenza
esclusiva a proposito di navigazione interna, turismo, agricoltura,
oltre che di lavori pubblici afferenti a dette materie.
La ricorrente assume che l'interlocuzione regionale sarebbe
imposta sia dal principio di leale collaborazione sia dall'art.
118, terzo comma, Cost., anche alla luce delle funzioni
amministrative progressivamente conferite all'ente regionale,
con riferimento ai beni demaniali in questione, in materia
di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali
navigabili ed idrovie, nonché in materia di porti lacuali
e di porti di navigazione interna (artt. 4 e 5 del d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5, recante «Trasferimento alle regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi
personali ed uffici»; artt. 97 e 98 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»; art.
105 del d.lgs. n. 112 del 1998). Vengono nel ricorso evocate,
inoltre, le competenze regionali riguardo al litorale marittimo,
alle aree immediatamente prospicienti ed alle aree del demanio
lacuale e fluviale che siano destinate ad uso turistico
e ricreativo, nonché in tema di sicurezza dei natanti addetti
alle linee di navigazione interna (rispettivamente, art.
59 e art. 86 del d.P.R. n. 616 del 1977). Analogo richiamo
concerne le opere idrauliche, parte delle dighe, la polizia
idraulica, le concessioni estrattive dai corsi d'acqua e
di spiagge, la difesa delle coste (art. 89 del d.lgs. n.
112 del 1998). Si rammenta dalla ricorrente, infine, che
l'art. 86 del citato d.lgs. n. 112 del 1998 assegna alle
Regioni e agli enti locali competenti per territorio la
gestione del demanio idrico, e che i canoni ricavati dalla
relativa utilizzazione sono introitati dalla Regione.
In coerenza con tale ultima disposizione, la Regione Lombardia
ha regolato con l'art. 11 della legge 29 ottobre 1998, n.
22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia),
la destinazione dei canoni di concessione, riferendola in
parte ai Comuni a titolo di corrispettivo per le funzioni
amministrative delegate, ed in parte al finanziamento del
programma degli interventi regionali sul demanio delle acque
interne. Ciò premesso, nella prospettazione della ricorrente
l'abbattimento del gettito ricavabile dai beni oggetto di
cessione, in base all'applicazione dell'art. 5-ter del
d.l. n. 143 del 2003, sarebbe suscettibile di compromettere
l'esercizio delle funzioni trasferite e l'autonomia finanziaria
della Regione.
Nel ricorso viene infine declinato un ulteriore e particolare
aspetto dell'asserita violazione del parametro di leale
collaborazione. Nella circolare impugnata l'Agenzia del
demanio ha sostenuto che la procedura di sdemanializzazione
debba essere «comunque» applicata nel caso di opere «che
abbiano causato un irreversibile mutamento dello stato dei
luoghi tale da rendere l'area inutilizzabile per finalità
pubbliche». Secondo la ricorrente (che prospetta anche l'illegittimità
sostanziale della prescrizione), la perdurante utilità per
il pubblico interesse delle aree impegnate da sconfinamenti
non potrebbe essere valutata che dalla Regione, così come
sarebbe del resto stabilito, per la Lombardia, da numerose
norme di legge (ed in particolare dagli artt. 3, 11, 11-bis
e 11-quinquies della citata legge regionale n. 22
del 1998). Neppure per tali fattispecie, tuttavia, la circolare
impugnata prevede tempi e modi di consultazione dell'ente
regionale.
1.2. – La circolare dell'Agenzia del demanio, secondo la
ricorrente, incide sull'autonomia finanziaria e, conseguentemente,
legislativa e amministrativa della Regione, assumendo specifico
rilievo, data la qualità e quantità delle funzioni regionali
concernenti il demanio idrico, nella prospettiva dell'art.
119 Cost. (oltre che degli artt. 117 e 118 Cost.). Sarebbe
infatti violato il principio di corrispondenza e contestualità
tra funzioni trasferite e attribuzione delle risorse necessarie
al relativo assolvimento.
Si illustra nel ricorso come i proventi ricavati dalla gestione
del demanio idrico siano posti in compensazione delle risorse
da trasferire dal bilancio dello Stato per l'esercizio delle
funzioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 112 del 1998,
in misura che, a decorrere dal 2001, è stata fissata in
300 miliardi di lire per anno (art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti
locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
in materia di demanio idrico»). La quota della riduzione
concernente le singole Regioni è stata indicata nella tabella
A in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione
tra le Regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di demanio idrico).
Un tale sistema di finanziamento, secondo la ricorrente,
evidenzia la pertinenza dei canoni ricavati dalle aree del
demanio idrico all'insieme delle corrispondenti funzioni
regionali, cosicché la doglianza concernente la riduzione
di gettito connessa alla dismissione non potrebbe essere
dequalificata a mera vindicatio rerum, con conseguente
sua inammissibilità.
1.3. – Una ulteriore doglianza, che specificamente
attiene alla cessione di aree interessate da vincoli di
carattere culturale e ambientale, è prospettata con riguardo
alla pretesa violazione dell'art. 118, terzo comma, Cost.
L'ultimo periodo dell'art. 5-ter del d.l. n. 143
del 2003 stabilisce che la normativa sull'alienazione «non
si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni». La
circolare impugnata recita: «qualora il vincolo gravante
sull'area statale interessi anche l'area del privato e su
questa sia stata legittimamente realizzata l'opera, il rilascio
del relativo titolo edilizio, presupponendo l'acquisizione
di tutte le autorizzazioni e dei pareri favorevoli delle
autorità preposte alla tutela, estende l'efficacia di queste
ultime anche alla porzione di area di proprietà statale
che pertanto potrà essere acquisita dal privato».
Secondo la ricorrente, una tale disposizione aggira il disposto
dell'art. 146 del testo unico approvato con il decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352),
che presume l'interesse paesaggistico delle sponde dei laghi
e delle rive dei fiumi, e viola l'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326, per il quale i beni di rilievo culturale
o ambientale sono assoggettati ai relativi vincoli fino
a quando non sia stata effettuata, dalle competenti soprintendenze,
la concreta verifica di sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
1.4. – Un ultimo profilo di violazione del primo comma
dell'art. 118 Cost. viene denunciato in relazione al principio
di sussidiarietà. La ricorrente sostiene che la convergenza
tra l'interesse dei privati all'acquisizione e la ristrettezza
dei termini legali di conclusione del procedimento, nella
carenza di interlocuzione dei soggetti titolari dei poteri
di tutela e vigilanza del demanio idrico e della navigazione,
possa implicare concrete lesioni degli interessi pubblici
per effetto di errori o comportamenti fraudolenti.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in
giudizio chiedendo il rigetto della istanza di sospensione
e la dichiarazione di inammissibilità o di non fondatezza
del ricorso in questione.
Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto
contro un provvedimento di mera interpretazione ed applicazione
dell'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003, dal quale
deriverebbero i presunti effetti lesivi delle prerogative
regionali, e che però non è stato oggetto di tempestiva
impugnazione da parte della Regione. Altra ragione di inammissibilità
consisterebbe nella evocazione di parametri (per altro non
indicati) non pertinenti o comunque non utilizzati nella
esposizione dei motivi.
Il ricorso sarebbe poi inammissibile, in particolare, per
le doglianze che prospettano un'incidenza della disciplina
della cessione sul gettito derivante dai canoni delle aree
interessate. Il resistente, dopo aver premesso che in genere
gli sconfinanti non sono concessionari dei fondi di proprietà
pubblica, sostiene che le somme ricavate dalla gestione
delle aree vengono dedotte dai trasferimenti in favore della
Regione, e che dunque non vi sarebbe un interesse ad agire
per i canoni non più riscossi a seguito delle cessioni,
posto che alla diminuzione di gettito corrisponderebbe,
per il meccanismo della compensazione, un aumento dei trasferimenti
statali.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato,
essendo la normativa pertinente a beni di scarso valore.
La stessa Regione, secondo il resistente, limita la materia
del contendere ad aree del demanio idrico, che comunque
sono interessate da piccoli sconfinamenti e non possono
eccedere di oltre tre metri i relativi confini. In questi
termini, la materia non attiene realmente alla «gestione»
del demanio idrico, cui si riferisce l'accordo siglato tra
Stato e Regioni il 20 giugno 2002. Tale accordo, in ogni
caso, concerne la gestione dei beni de quibus, e
non riguarderebbe dunque il relativo assetto proprietario.
Non sussisterebbero, infine, le condizioni legittimanti
una sospensiva dell'atto impugnato.
3. – Con produzioni effettuate in data 2 novembre 2005 l'Avvocatura
dello Stato ha reso noto il contenuto di ulteriori provvedimenti
assunti dall'Agenzia del demanio, Direzione generale, in
rapporto alle prescrizioni dell'art. 5-bis del d.l.
n. 143 del 2003.
In una circolare indirizzata ai Direttori centrali ed alle
Filiali dell'Agenzia, del 10 marzo 2004, prot. 2004/9777/NOR,
accanto ad altre specificazioni, si è affermato che, per
opere realizzate su aree gravate da vincoli culturali o
paesaggistici, il rilascio del titolo edilizio, «sia per
la parte delle opere ricadenti nella proprietà privata sia
per quelle sconfinate nella proprietà statale», presuppone
il rilascio anche di tutte le autorizzazioni (paesaggistiche)
e dei pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela
del vincolo, con conseguente alienabilità dell'area interessata.
Con nota in data 28 maggio 2004, prot. 2004/19961/NOR, l'Agenzia
del demanio ha fornito «chiarimenti» alla Regione Lombardia
su parte delle questioni poste ad oggetto dell'odierno ricorso,
ribadendo che l'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003
«non prevede l'acquisizione di pareri di carattere tecnico
da parte di Amministrazioni locali operando la sdemanializzazione
ope legis delle aree in questione», e che ogni considerazione
sulla legittimità dell'opera dal cui sconfinamento consegue
la cessione del bene demaniale è rimessa, ab origine,
agli organi preposti al rilascio del titolo edilizio legittimante.
4. – In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato
ha depositato memoria volta ad ulteriormente contestare
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Con l'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003 lo Stato
avrebbe compiuto un mero atto di disposizione patrimoniale
su cespiti ad esso appartenenti, posto che la cessione presuppone
la conformità alla normativa urbanistica delle opere sconfinate,
come verificata dagli enti locali e da quelli preposti alla
vigilanza sul paesaggio e sui beni culturali. La circolare
impugnata, in ogni caso, avrebbe una portata meramente illustrativa
della norma di legge da applicare a cura degli uffici destinatari.
La stessa eventualità che il provvedimento contenga disposizioni
eccedenti o contrastanti con la norma citata non sarebbe
sufficiente a rendere ammissibile il ricorso della Regione
Lombardia, posto che il giudizio costituzionale non può
costituire alternativa a quello comune in punto di legittimità
dell'atto amministrativo.
Le fonti normative in materia di consultazione e cooperazione,
che nella prospettazione della ricorrente dovrebbero affiancare
l'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003, sarebbero
in realtà prive di rilevanza. Gli artt. 4 e 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. n. 281 del 1997, non imporrebbero
affatto che ogni procedimento amministrativo debba presentare
passaggi «cooperativi», e l'accordo del 20 giugno 2002 non
è richiamato dalla norma cui si riferisce la circolare impugnata.
Osserva l'Avvocatura che, se anche lo Stato avesse errato
nel trascurare le intese sottoscritte in precedenza, non
potrebbe rimproverarsi all'Agenzia del demanio di non essersi
sostituita al legislatore, aggiungendo alla disciplina aspetti
procedimentali non previsti. D'altra parte, se una legge
nuova prevale su quella anteriore, un tale effetto si manifesterebbe
a maggior ragione nel rapporto tra una legge ed un atto
non legislativo, come l'accordo del 20 giugno 2002. L'ipotesi
di un coordinamento tra le due fonti sarebbe oltretutto
foriera di singolari effetti nel merito, dato che imporrebbe
addirittura un parere favorevole della Regione quale condizione
per la vendita delle aree appartenenti allo Stato.
Infine, a parere del resistente, le conseguenze finanziarie
che la Regione attribuisce alla circolare (e cioè una diminuzione
delle somme da portare in compensazione) si collegano ancora
una volta alla legge. Si ammette nella memoria (e sotto
questo aspetto espressamente si emenda l'originaria eccezione
di carenza di interesse) che la cessata riscossione dei
canoni per le aree sdemanializzate ridonda a carico dell'ente
regionale, posto che, sulla scorta dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 e del 13
novembre 2000, la detrazione operata sui trasferimenti dello
Stato riguarda un importo «stabilizzato», di poco eccedente
gli 84 miliardi di lire. La riduzione prevedibile del gettito
sarebbe tuttavia trascurabile, e dunque irrilevante ai fini
del ricorso.
5. – In data 14 novembre 2005 l'Avvocatura erariale ha depositato
«Nota informativa», secondo la quale, in Lombardia, sono
state presentate 1239 istanze ex art. 5-bis
del d.l. n. 143 del 2003, con 798 provvedimenti di diniego
(80 dei quali sub iudice), e con somme introitate
per complessivi € 3.497.630.
6. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza,
la ricorrente, nel ribadire le ragioni a sostegno del proprio
assunto, ha osservato che l'appartenenza allo Stato dei
beni di cui si tratta non comporterebbe quella «competenza
esclusiva» che di fatto viene rivendicata dalla difesa erariale,
tanto che i canoni di concessione delle aree del demanio
marittimo devono essere determinati d'intesa con le Regioni.
Le forzature della circolare impugnata rispetto alla disciplina
effettivamente dettata dal legislatore varrebbero ad escludere
che, nella specie, si tenti di superare la preclusione connessa
alla intervenuta scadenza dei termini per una questione
di legittimità in merito all'art. 5-bis del d.l.
n. 143 del 2003. Si contesta inoltre, dalla ricorrente,
che la norma citata contempli ipotesi di cessione ope
legis dei beni appartenenti allo Stato: la stessa Agenzia
del demanio, nella misura in cui ipotizza la dismissione
delle aree divenute non utilizzabili per finalità pubbliche,
prospetterebbe la rilevanza di valutazioni tecniche e discrezionali,
indiscutibilmente spettanti alla Regione.
In ogni caso, la circolare impugnata non avrebbe dovuto
ipotizzare una «traslazione» delle autorizzazioni concernenti
vincoli paesaggistici e culturali dall'area del privato
sconfinante all'area demaniale oggetto di parziale occupazione.
Più radicalmente ancora, l'Agenzia del demanio non avrebbe
dovuto prevedere la cessione di beni del demanio idrico
e della navigazione, posto che l'art. 5-bis più volte
citato esclude, «comunque», le aree sottoposte a tutela
secondo il d.lgs. n. 490 del 1999, e che l'art. 146 del
relativo testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali comprende indiscriminatamente
tutte le sponde dei laghi e dei fiumi.
Riguardo alla fonte delle procedure di consultazione ignorate
dalla circolare impugnata, la ricorrente osserva che un
provvedimento amministrativo non può disapplicare un accordo
Stato-Regioni, il quale comunque, nella specie, non è indebitamente
proposto come parametro rilevante per l'interpretazione
adeguatrice (così come preteso dall'Avvocatura erariale),
posto che tale parametro è rappresentato, piuttosto, dal
principio di leale collaborazione.
Considerato in diritto
1. – Con ricorso notificato il 3 luglio 2004
e depositato il 12 luglio successivo, la Regione Lombardia
ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia
dichiarato che non spetta allo Stato, attraverso l'Agenzia
del demanio, disciplinare l'alienazione di aree, situate
nel territorio della stessa Regione, appartenenti al patrimonio
e al demanio dello Stato, nei termini e secondo le modalità
di cui alla circolare dell'Agenzia del demanio, Direzione
generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR, avente
ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito
con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante “Disposizioni urgenti
in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di
alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio
dello Stato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185
dell'11 agosto 2003 s.o. n. 131/L». Secondo la ricorrente,
che ha sollecitato l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione
– dell'atto impugnato, sarebbero nella specie violati il
principio di leale collaborazione e gli artt. 5, 114, 117,
118 e 119 della Costituzione.
2. – Il presente conflitto di attribuzione ha per oggetto
un atto dell'Agenzia del demanio, la quale – definita «ente
pubblico economico» dall'art. 61, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
3 luglio 2003 n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo
1 della legge 6 luglio 2002 n. 137) – esercita tuttora le
funzioni che erano proprie della Direzione generale del
demanio e delle direzioni compartimentali. Con riferimento
a queste funzioni, tipiche dell'amministrazione pubblica
statale, si deve ritenere che gli atti posti in essere dalla
suddetta Agenzia siano riferibili allo Stato, inteso, secondo
quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non
come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale
(sentenza n. 72 del 2005) complesso e articolato, costituito
da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti
dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto
di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse,
di tipiche funzioni statali.
Il termine Stato deve ritenersi impiegato dall'art. 134
Cost. in un duplice significato: più ristretto quando viene
in considerazione come persona giuridica, che esercita le
supreme potestà, prima fra tutte quella legislativa; più
ampio, quando, nella prospettiva dei rapporti con il sistema
regionale, si pone come conglomerato di enti, legati tra
loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati
ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema regionale,
le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati
dall'art. 5 Cost.
Questa Corte ha precisato che la proprietà e disponibilità
dei beni demaniali spettano – sino all'attuazione dell'ultimo
comma dell'art. 119 Cost. – allo Stato «e per esso all'Agenzia
del demanio» (sentenza n. 427 del 2004). Nei rapporti con
il sistema ordinamentale regionale, l'Agenzia del demanio
è pertanto parte integrante del sistema ordinamentale statale.
L'uno e l'altro insieme formano il sistema ordinamentale
della Repubblica. Al suo interno possono verificarsi conflitti
tra organi e soggetti, statali e regionali, agenti rispettivamente
per fini unitari o autonomistici, che attingono il livello
costituzionale se gli atti o i comportamenti che li originano
sono idonei a ledere, per invasione o menomazione, la sfera
di attribuzioni costituzionalmente garantita del sistema
statale o di quello regionale, anche se non provengono da
organi dello Stato o della Regione intesi in senso stretto
come persone giuridiche.
È compito della giurisdizione di costituzionalità mantenere
un costante equilibrio dinamico tra i due sistemi, perché
le linee di ripartizione tracciate dalla Costituzione siano
rispettate nel tempo, pur nel mutamento degli strumenti
organizzativi che lo Stato e le Regioni sceglieranno via
via di adottare per conseguire i propri fini nel modo ritenuto
più adatto, secondo i diversi indirizzi politici e amministrativi.
Nel caso di specie, è innegabile che l'impugnata circolare
della Direzione generale dell'Agenzia del demanio si pone
sul confine tra le sfere di competenza statale e regionale
in materia di governo del territorio, in quanto incide contemporaneamente
sulla gestione e sulla disponibilità di beni demaniali destinati
a soddisfare interessi pubblici delle comunità amministrate,
nel quadro dei principî fondamentali posti a tutela dell'intera
collettività nazionale. Essa è pertanto atto idoneo, sotto
i profili soggettivo ed oggettivo, a far sorgere un conflitto
di attribuzione tra la Regione Lombardia e lo Stato, cui
sostanzialmente può essere riferito il citato atto dell'Agenzia
del demanio.
3. – L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità
del ricorso regionale, in quanto l'impugnata circolare dell'Agenzia
del demanio non avrebbe alcun carattere innovativo, limitandosi
a dare puntuale esecuzione all'art. 5-bis del d.l.
n. 143 del 2003, convertito con modificazioni dall'art.
1 della legge n. 212 del 2003. L'eventuale lesione della
sfera di attribuzioni regionali sarebbe pertanto – ove esistente
– effetto della legge e non dell'atto amministrativo in
questione. Ogni doglianza in questa sede da parte della
Regione Lombardia sarebbe di conseguenza preclusa dalla
mancata impugnazione, entro il termine costituzionale, della
norma legislativa statale sopra citata.
3.1. – L'eccezione non può essere accolta.
3.2. – L'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003 disciplina
il procedimento di alienazione di aree appartenenti al patrimonio
e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo,
interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro
il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui.
L'alienazione deve avvenire mediante vendita diretta in
favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta
e può riguardare una superficie che, oltre a quella di sconfinamento,
non vada al di là di tre metri dai confini dell'opera eseguita.
La disposizione detta le modalità della domanda di acquisto
e la documentazione relativa, da prodursi a cura del soggetto
richiedente.
La norma sopra ricordata non può essere interpretata al
di fuori del contesto normativo e istituzionale in cui si
inseriscono tutte le disposizioni riguardanti beni pubblici
destinati, per loro natura, a soddisfare interessi ricadenti
negli ambiti di competenza dei diversi enti preposti dalla
Costituzione e dalla legge al governo del territorio. Il
concreto regime giuridico di un bene appartenente al demanio
o al patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici è la
risultante di un intreccio di potestà pubbliche, che sottendono
altrettanti interessi meritevoli di tutela delle comunità
amministrate. Gli atti di gestione e di disposizione riguardanti
tali beni possono assumere, secondo scelte diverse del legislatore,
natura pubblicistica o privatistica, ma la qualità degli
interessi collettivi tutelati, la loro esistenza, rilevanza
e attualità devono essere previamente apprezzati dai soggetti
istituzionali competenti.
4. – Nel merito, il ricorso è fondato.
4.1. – La necessaria valutazione ponderata degli interessi
pubblici coinvolti esclude che possa procedersi ad una sdemanializzazione
ope legis di aree non identificate né dalle amministrazioni
competenti né dallo stesso legislatore, ma individuate solo
per la loro contiguità ad opere eseguite mediante sconfinamento
su terreni demaniali. L'intento del legislatore, fatto palese
dalla norma prima ricordata, è quello di accelerare la cessione
ai soggetti richiedenti di aree non più utilizzabili per
le finalità pubblicistiche originarie, a causa dell'irreversibile
mutamento dello stato dei luoghi derivante dall'esecuzione
di opere sconfinate in terreno demaniale. Lo stesso legislatore
ha cura di escludere in modo assoluto e incondizionato dalla
procedura accelerata di alienazione il demanio marittimo
e le aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali (oggi “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, approvato con decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42).
Non emerge dalla norma statale in questione una volontà
di generale declassificazione di aree demaniali, da cedere
ai soggetti sconfinanti dietro mera richiesta e pagamento
del prezzo. Al contrario, il legislatore statale mostra
particolare attenzione a non pregiudicare interessi collettivi
primari collegati ai beni pubblici oggetto della specifica
disciplina dettata per l'alienazione. Non appare ragionevole
un'interpretazione della norma in esame che presuppone,
accanto all'esclusione generalizzata di alcune categorie
di beni, ispirata ad una logica di forte garanzia dell'interesse
pubblico, un altrettanto generalizzato abbandono di tutte
le rimanenti aree demaniali, esclusa ogni valutazione concreta
da parte delle amministrazioni locali competenti, ispirato
all'opposta logica della dismissione incontrollata del patrimonio
pubblico. Un consolidato insegnamento ermeneutico impone
che, prima di constatare una contraddizione intrinseca nel
corpo di una disposizione normativa, si esplori la possibilità
di dare al testo da interpretare un significato coerente
e ragionevole e solo nell'ipotesi di esito negativo di tale
ricerca si concluda per l'irreparabile irragionevolezza
della stessa.
Nel caso oggetto del presente giudizio l'interpretazione
con esiti contraddittori del citato art. 5-bis del
d.l. n. 143 del 2003 non è una strada obbligata, giacché
è ben possibile, anzi necessario, interpretare la medesima
disposizione come disciplina dei rapporti tra l'amministrazione
statale ed i soggetti richiedenti, fermo restando il quadro
normativo e istituzionale preesistente, che non risulta
superato o alterato da alcuna delle norme in essa contenute.
Di tale quadro fanno parte i rapporti tra Stato e Regioni
in materia di governo del territorio, con particolare riferimento
al demanio idrico, sul quale deve concentrarsi l'analisi
giuridica necessaria ai fini dello scrutinio di costituzionalità
dell'atto impugnato.
4.2. – L'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) dispone che
«Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le
Regioni e gli enti locali competenti per territorio»; il
secondo comma aggiunge: «I proventi dei canoni ricavati
dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla
Regione». I successivi artt. 89 e 105 elencano in modo dettagliato
le funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali.
Alla luce del nuovo testo dell'art. 118 Cost., dopo la riforma
del Titolo V della Parte II, l'attribuzione alle Regioni
ed agli enti locali delle funzioni amministrative in materia
è sorretta dal principio di sussidiarietà, che implica l'allocazione
delle funzioni amministrative al livello di governo il più
possibile prossimo alle comunità amministrate. D'altronde,
l'esercizio dei poteri dominicali dello Stato nei confronti
dei beni del demanio idrico deve necessariamente ispirarsi
anche al principio costituzionale di leale collaborazione,
proprio perché occorre in concreto bilanciare l'interesse
dello Stato proprietario e gli interessi delle collettività
locali fruitrici dei beni.
Questa Corte ha costantemente affermato che il principio
di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti
che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticità
e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo
a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando
i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. La genericità
di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti,
richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni.
Queste possono essere di natura legislativa, amministrativa
o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa giurisprudenza
di questa Corte. Una delle sedi più qualificate per l'elaborazione
di regole destinate ad integrare il parametro della leale
collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze
Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa
il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della
Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate
di questioni controverse.
In materia di demanio idrico, in sede di Conferenza unificata
è stato sottoscritto, nella seduta del 20 giugno 2002, un
accordo rilevante per l'oggetto della presente controversia:
«Risultando in alcuni casi particolarmente attive le procedure
di “sdemanializzazione” (vendita al privato di aree demaniali),
il provvedimento finale di sdemanializzazione potrà essere
assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni
e Province autonome, tenuto anche conto degli indirizzi
della Autorità di bacino».
Accordi come quello appena citato rappresentano la via maestra
per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del
territorio, poteri dominicali e interessi delle collettività
amministrate. Il principio di leale collaborazione, anche
in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono
un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener
fede ad un impegno assunto.
La via di concretizzazione del parametro della leale collaborazione
che passa attraverso gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni
appare anche la più coerente con la sistematica delle autonomie
costituzionali, giacché obbedisce ad una concezione orizzontale-collegiale
dei reciproci rapporti più che ad una visione verticale-gerarchica
degli stessi.
Una norma legislativa, come l'art. 5-bis del d.l.
n. 143 del 2003, intervenuta ad un anno di distanza dal
citato accordo, senza che sul punto ci fossero state altre
forme di interlocuzione ufficiali ed istituzionali tra Stato
e Regioni, si inserisce nel quadro sopra tracciato e deve
essere letta al suo interno. Solo in estrema ipotesi si
potrebbe concludere per una deliberata ed unilaterale deroga
all'accordo da parte dello Stato, a mezzo della norma citata.
Come già detto prima, tale conclusione non è autorizzata
dal testo della disposizione in parola, che nulla dice a
proposito dei rapporti tra istituzioni e si limita a fissare
le regole procedurali che devono disciplinare la presentazione
delle domande ed i rapporti tra privati e Agenzia del demanio
territorialmente competente.
4.3. – L'acquisizione del parere della Regione si colloca
in un altro circuito di rapporti, che attiene alla valutazione
ponderata degli interessi pubblici in gioco, rispetto ai
quali viene in rilievo la competenza regionale in materia
di gestione del demanio idrico stabilita dall'art. 86 del
d.lgs. n. 112 del 1998, rispetto al quale l'accordo del
2002 si pone esplicitamente in funzione attuativa. Nella
premessa del suddetto accordo si legge infatti che «in sede
di verifica dell'attuazione dell'art. 86 del […] decreto
legislativo n. 112 del 1998 sono emersi alcuni problemi
connessi alla piena e corretta attuazione delle disposizioni
di cui allo stesso articolo 86 del d.lgs. n. 112 del 1998,
esaminati con l'ufficio del Commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo».
Il titolo stesso dell'accordo conferma lo stretto legame
con la norma generale di conferimento delle funzioni amministrative
sopra citata: «Accordo tra lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
In mancanza di una chiara e inequivocabile volontà legislativa
contraria, si deve ritenere che un'interpretazione sistematica
dell'art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, dell'accordo Stato-Regioni
del 20 giugno 2002 e dell'art. 5-bis del d.l. n.
143 del 2003 conduca alla conclusione della perdurante attualità
del ruolo della Regione nell'apprezzare la sussistenza di
eventuali ragioni ostative alla cessione a terzi dei beni
del demanio idrico. Al riguardo occorre infatti tener conto
della precipua destinazione di tali beni alla soddisfazione
di interessi delle comunità regionali e locali, che non
possono essere sacrificati in partenza da una generale sdemanializzazione,
legata soltanto all'interesse particolare dei privati sconfinanti
ed all'interesse finanziario dello Stato, realizzato peraltro
in misura modesta.
Il senso dell'art. 86 più volte citato è proprio quello
di attribuire all'ente esponenziale della comunità regionale,
con la gestione del demanio idrico, tutte le funzioni amministrative
inerenti agli interessi pubblici delle collettività locali
soddisfatti dai beni del suddetto. È irragionevole, pertanto,
un'interpretazione dell'art. 5-bis del d.l. n. 143
del 2003 nel senso che lo stesso introduca un'innovazione
particolare rispetto al regime giuridico generale precedente,
escludendo in modo radicale la Regione da ogni interlocuzione
nelle procedure di vendita a terzi dei beni del demanio
idrico.
4.4. – L'impugnata circolare dell'Agenzia del demanio si
discosta da questo quadro normativo e istituzionale conforme
ai principî costituzionali ed omette ogni riferimento alla
Regione nello scandire le fasi del procedimento che porta
all'atto finale di cessione del bene demaniale al soggetto
richiedente. Il diritto all'acquisto dell'area statale interessata
dallo sconfinamento è collegato dalla circolare in questione
«esclusivamente all'esistenza di un titolo che legittimi
sotto il profilo edilizio la realizzazione dell'opera».
È agevole notare che invece l'art. 5-bis sopra citato
non introduce questa esclusività, ma si limita ad individuare
i presupposti in base ai quali il privato può richiedere
allo Stato la vendita di beni appartenenti al demanio statale,
senza nulla disporre in merito all'eventuale intervento
di altri enti nel procedimento, peraltro legato al tipo
di demanio di cui trattasi. Appare evidente che l'esistenza
o meno di un potere consultivo della Regione nella materia
specifica del demanio idrico, nei sensi precisati dal citato
accordo del 20 giugno 2002, non incide sui presupposti che
legittimano il proprietario dell'area che abbia sconfinato
in terreno demaniale a chiedere la cessione in proprietà
dell'area occupata, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione
di legge. Si tratta di due profili distinti, che finiscono
per essere sovrapposti dalla trasformazione di un procedimento
accelerato di vendita a privati di porzioni di terreno demaniale
in una generalizzata sdemanializzazione ope legis,
che annulla ogni potere di apprezzamento da parte della
Regione sulla sottrazione all'uso pubblico di beni affidati
dalla legge alla sua gestione.
L'intento di escludere l'interlocuzione di altri enti nel
procedimento risulta evidente in un altro passo dell'atto
impugnato, nel quale testualmente si legge, con riferimento
al citato art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003: «Per
effetto di tale norma i beni di demanio pubblico interessati
dallo sconfinamento che costituiranno oggetto di alienazione
sono da considerarsi tacitamente sdemanializzati senza necessità
di apposito provvedimento che ne sancisca il passaggio al
Patrimonio dello Stato e di acquisizione di ulteriori diversi
pareri». Viene pure stabilito, nella circolare in questione,
che «devono ritenersi automaticamente sospesi gli eventuali
procedimenti amministrativi di sdemanializzazione interessanti
tali beni ancora pendenti stante l'effetto conseguito ope
legis».
Non spetta a questa Corte, ma al giudice competente, valutare
la legittimità dell'atto in relazione alla legislazione
ordinaria vigente ed in particolare allo stesso art. 5-bis
del d.l. n. 143 del 2003, di cui l'atto stesso si pone come
attuazione. Uguale affermazione deve farsi a proposito della
previsione, ampiamente censurata dalla ricorrente Regione,
di una sorta di automatico effetto traslativo delle autorizzazioni
e dei pareri ottenuti dal privato sconfinante per il proprio
terreno sulla porzione di terreno demaniale occupato, ancorché
lo stesso sia gravato dal vincolo paesaggistico e ambientale,
considerato dal medesimo art. 5-bis come ostativo
all'inclusione dei beni ad esso sottoposti nel novero di
quelli cedibili a terzi con la procedura accelerata prevista.
Ciò che invece deve essere censurato in questa sede è la
totale esclusione della Regione dal procedimento delineato
dall'atto impugnato. Tale esclusione non è conseguenza necessaria
della legislazione ordinaria vigente, che al contrario richiede
come indispensabile la partecipazione della Regione in quanto
portatrice di interessi costituzionalmente protetti delle
collettività locali. La chiusura unilaterale del procedimento
prescritto dell'Agenzia del demanio menoma pertanto in modo
illegittimo la sfera di attribuzioni della ricorrente e
si pone in violazione del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni.
5. – Per i motivi illustrati nei punti precedenti, si riscontra
la menomazione della sfera di attribuzioni della Regione
ricorrente solo con riferimento ai beni appartenenti al
demanio idrico compresi nel territorio regionale. Restano
pertanto assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati
dalla Regione ricorrente.
6. – La rilevata illegittima menomazione della sfera di
attribuzioni costituzionalmente protetta della Regione Lombardia
impone, come necessaria conseguenza, l'annullamento dell'atto
impugnato nella parte in cui esclude l'intervento della
stessa nel procedimento di alienazione di aree appartenenti
al demanio idrico. Detto annullamento assorbe la richiesta
di sospensione dell'atto stesso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso
all'Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle
Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree
situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti
al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare
dell'Agenzia del demanio, Direzione generale, del 23 settembre
2003, prot. 2003/35540/NOR, avente ad oggetto «Decreto legge
24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003
n. 212 recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento
e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare
indette dalla Consip S.p.A., nonché di alienazione di aree
appartenenti al Patrimonio e al Demanio dello Stato” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003 s.o.
n. 131/L», e conseguentemente
annulla, per quanto di ragione, la predetta circolare
dell'Agenzia del demanio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.
|
|