| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 1 febbraio 2006 n. 29
Pres. BILE, Red. QUARANTA |
|
Servizi pubblici - Norme sui servizi pubblici
locali a rilevanza economica - Rifiuti urbani, servizi idrico
e di trasporto - Proprietà e gestione delle reti – Separazione
dalla gestione del servizio - Disciplina dettata dalla Regione
Abruzzo in contrasto con quella statale - Tutela della concorrenza.
|
|
È incostituzionale l'art. 7, comma 4, lettera
b), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n.
23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica),
nella parte in cui non prevede che il divieto ivi previsto
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi
in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi
ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti
alla gara stessa; dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 4, lettera g), della medesima legge regionale.
L'impugnata norma regionale, disciplinando un caso di ineleggibilità
a cariche elettive in enti locali territoriali, invade la
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
“organi di governo” di Comuni, Province e Città metropolitane,
prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione. Né rileva che, in parte, la disposizione impugnata
coincide con quanto previsto dalla legislazione statale
negli artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000, dal
momento che, vertendosi in materia riservata in modo esclusivo
allo Stato, la Regione non è legittimata ad adottare nella
materia stessa alcuna disciplina, ancorché in parte coincidente
con quella statale.
|
| |
|
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 4, della medesima legge
regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione.
|
| |
|
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della medesima
legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera e), e terzo comma, della Costituzione.
|
| |
|
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d), proposta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
all'art. 117, primo comma − anche in relazione agli
articoli da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato
dell'Unione europea −, e secondo comma, lettera l),
della Costituzione.
|
| |
|
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della medesima
legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 4, e dell'art. 7, comma 1, lettera b), e comma
4, lettere b), d), f) e g),
della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme
sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato
il 18 ottobre 2004, depositato nella cancelleria della Corte
il successivo 21 ottobre, ed iscritto al n. 100 del registro
ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005
il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro
Pasquali per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato
il successivo 21 ottobre, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato gli articoli 4, comma 4, e 7,
comma 1, lettera b), e comma 4, lettere b),
d), f), g), della legge della Regione
Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici
locali a rilevanza economica), pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo del 20 agosto 2004,
n. 22, per violazione degli articoli 3, 117, primo comma
– anche in relazione agli articoli da 52 a 66 (ora articoli
da 43 a 55) del Trattato dell'Unione europea –, secondo
comma, lettere e), l) e p), nonché
terzo comma, della Costituzione, chiedendo che ne venga
dichiarata l'illegittimità costituzionale.
2.— Il ricorrente osserva, preliminarmente, che la legge
reg. Abruzzo n. 23 del 2004 detta disposizioni normative
in un settore, servizi pubblici locali a rilevanza economica,
che per i profili relativi alla tutela della concorrenza
− materia oggetto, ex art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato − è disciplinato dall'art. 113
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norma,
quest'ultima, di principio, non derogabile dalla legislazione
regionale (il Presidente del Consiglio dei ministri richiama
la sentenza n. 272 del 2004).
3.— Tanto premesso, l'Avvocatura dello Stato sospetta di
illegittimità costituzionale l'art. 4, comma 4, e l'art.
7, comma 4, lettera b), della legge regionale in
esame.
La difesa dello Stato rileva come l'art. 4, comma 4, vieti
alle società a capitale interamente pubblico (e rispettive
società collegate e controllate), proprietarie di reti,
impianti, dotazioni patrimoniali e beni essenziali all'espletamento
di un servizio pubblico locale, di partecipare alle gare
disciplinate dall'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del
2000, per la scelta del soggetto gestore del servizio, ovvero
per la scelta del socio privato delle società a capitale
misto pubblico/privato.
A sua volta, l'art. 7, comma 4, lettera b), vieta
alle medesime società, affidatarie dirette della gestione
(in ipotesi anche integrata) del servizio pubblico locale,
di partecipare alle gare, ad evidenza pubblica, per la scelta
del soggetto gestore del servizio e per la scelta del socio
privato delle società a capitale misto.
Tuttavia, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi del comma 15-quater, dell'art. 113 del d.lgs.
n. 267 del 2000, analogo divieto − previsto dal comma
6 per le società che gestiscono servizi pubblici locali
in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non
ad evidenza pubblica, nonché per le società a capitale interamente
pubblico affidatarie dirette della gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, ovvero
per le imprese titolari della gestione a seguito di procedure
ad evidenza pubblica − «non opera sino al 31 dicembre
2006».
Da tali rilievi il ricorrente deduce che le disposizioni
impugnate − che riguardano le società proprietarie
delle reti e non solo quelle titolari della relativa gestione
− impediscono l'esercizio di un'attività economica
sul territorio abruzzese, contrastano con l'unicità del
mercato e violerebbero, pertanto, l'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, che riserva allo
Stato la potestà legislativa esclusiva nella materia “tutela
della concorrenza”.
Per altro verso, le norme in oggetto, negando l'esigenza
di una disciplina transitoria riconosciuta, invece, dalla
legge statale, lederebbero «uno dei canoni fondamentali
di cui all'art. 3 della Costituzione».
4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche
l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg. Abruzzo
n. 23 del 2004, che stabilisce un limite minimo (40 per
cento del capitale sociale) alla partecipazione azionaria
del socio privato nelle società a capitale sociale misto
pubblico/privato, cui può essere conferita la titolarità
della gestione del servizio pubblico locale a rilevanza
economica.
Tale limitazione, non contemplata dall'art. 113, comma 5,
lettera b) del d.lgs. n. 267 del 2000, contrasterebbe
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto appare irrazionale
stabilire un limite minimo, anziché massimo, alla partecipazione
privata.
La disposizione in esame, inoltre, sarebbe suscettibile
di alterare il regime di libero mercato, nonché contraddittoria
con la scelta del legislatore statale di consentire anche
apporti di non elevato rilievo finanziario da parte di soggetti
in possesso, peraltro, delle necessarie capacità tecniche.
Ad avviso della difesa dello Stato, quindi, vi sarebbe la
lesione della competenza statale in ordine alla determinazione
dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, della Costituzione), nonché
della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella
materia “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma,
lettera e, della Costituzione).
5.— Il ricorrente impugna l'art. 7, comma 4, lettera d),
della legge reg. Abruzzo de qua, che vieta alle società
a capitale interamente pubblico di conferire incarichi professionali,
di collaborazione e di qualsiasi altro genere, a persone
e/o a società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione
con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in
quanto tali obbligati ad esercitare sulle società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Poiché, secondo l'Avvocatura dello Stato, il mancato rispetto
della norma darebbe luogo alla nullità dell'atto costitutivo
del rapporto, si profilerebbe, ad opera del legislatore
regionale, un'invasione della competenza legislativa nella
materia “ordinamento civile”, riservata in via esclusiva
allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione.
La disposizione in esame, inoltre, verrebbe a configurare
delle incompatibilità nell'esercizio delle professioni,
che attengono, ugualmente, al piano dell'ordinamento civile.
Potrebbe, infine, ipotizzarsi un contrasto con i principi
di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi,
di cui agli artt. da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del
Trattato dell'Unione europea, con violazione dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione.
6.— A sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge regionale
in esame, la difesa dello Stato deduce che detta disposizione
− la quale prevede che le società a capitale interamente
pubblico, affidatarie del servizio pubblico locale, siano
obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica
imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente
− pone a carico di società private obblighi e oneri
non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro
nel settore privato, ed invaderebbe, quindi, la competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento
civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, della
Costituzione).
7.— Infine il Presidente del Consiglio dei ministri deduce
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera
g), della medesima legge regionale, in quanto detta
norma − nel prevedere l'ineleggibilità a sindaco,
presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale
e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari
del capitale sociale delle società affidatarie della gestione
del servizio pubblico, per i legali rappresentanti ed i
componenti degli organi esecutivi delle società medesime
− lederebbe la competenza esclusiva dello Stato, ex
art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
«in materia di organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane».
8.— Si è costituita nel giudizio la Regione Abruzzo, depositando
in cancelleria comparsa con apposta a margine la procura
speciale alle liti rilasciata dal Presidente della Giunta
regionale «per rappresentare e difendere la Regione Abruzzo
nel presente giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale
concernente il ricorso per incostituzionalità promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale
n. 22 del 5 agosto 2004».
La difesa regionale ha chiesto che la Corte «voglia in parte
dichiarare» manifestamente infondate le questioni di costituzionalità
sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
9.— In ordine alla prospettata illegittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 4, della legge suddetta, la Regione ha
osservato che la lettura offerta dall'Avvocatura non può
essere condivisa, e che deve essere, invece, privilegiata
un'interpretazione conforme a Costituzione.
Il legislatore regionale ha ritenuto, infatti, non necessario
ribadire il termine iniziale di operatività del divieto,
poiché lo stesso era già stabilito dalla normativa statale
di principio in materia, in modo inderogabile.
Con riguardo alle censure rivolte all'art. 7, comma 4, lettera
b), della legge reg. n. 23 del 2004, la Regione ha
dedotto che – in particolare, rispetto al rilievo che l'estensione
soggettiva del divieto ricomprende le società proprietarie
delle reti, anziché solo quelle titolari della relativa
gestione – «si riscontra una non perfetta aderenza con la
normativa statale».
10.— La Regione ritiene, altresì, che l'art. 7, comma 1,
lettera b), della legge impugnata, ricalchi esattamente
il contenuto della corrispondente disposizione statale (art.
113, comma 5, lettera b, del d.lgs. n. 267 del 2000)
discostandosene, unicamente, per l'introduzione di una soglia
minima di partecipazione al capitale sociale del socio privato.
La norma regionale andrebbe, quindi, letta come una specificazione
di dettaglio della disciplina statale di principio, che
tace al riguardo, attribuendo una connotazione giuridica
ben precisa al concetto di “società mista”.
11.— In merito alle censure formulate rispetto all'art.
7, comma 4, lettera d), la difesa regionale ha osservato
che la norma costituisce, in primo luogo, emanazione diretta
del principio costituzionale di buon andamento della pubblica
amministrazione, ex art. 97, primo comma, della Costituzione,
e, nello specifico, che essa è estrinsecazione di quel presupposto
naturale che caratterizza la stessa essenza giuridica del
controllo, il quale esige, quantomeno, l'alterità tra controllante
e controllato.
12.— Rispetto alla dedotta illegittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge reg.
n. 23 del 2004, la resistente ha rilevato come, con riguardo
alle società a capitale interamente pubblico, vada tenuto
distinto l'aspetto formale da quello sostanziale, di modo
che il ricorso, da parte degli enti pubblici, a forme organizzative
proprie del diritto privato, non vale a dissolverne totalmente
la natura pubblicistica.
13.— Infine, rispetto all'impugnativa dell'art. 7, comma
4, lettera g), la Regione osserva che la norma non
contrasta con l'assetto costituzionale, poiché si limita
a ribadire figure di ineleggibilità già previste a livello
statale (cfr. artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000).
Considerato in diritto
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni
della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme
sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), che
disciplinano le modalità di affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica alle società
a capitale interamente pubblico o a capitale misto pubblico/privato,
nonché il regime giuridico delle medesime.
La citata legge regionale, secondo quanto disposto dall'art.
2, regola il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il
servizio idrico integrato, nonché i servizi di trasporto
pubblico locale, come specificati, tutti qualificati «a
rilevanza economica».
In particolare, il ricorrente impugna l'art. 4, comma 4,
l'art. 7, comma 4, lettere b), d), f)
e g), nonché l'art. 7, comma 1, lettera b),
della legge regionale, prospettando la violazione dell'art.
3, dell'art. 117, primo comma − anche in relazione
agli articoli da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato
istitutivo dell'Unione europea −, secondo comma, lettere
e), l) e p), e terzo comma, della Costituzione.
2.— In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile
– ai sensi degli artt. 25, 31 e 34 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e dell'art. 23, comma 1, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la costituzione
in giudizio della Regione Abruzzo.
La procura speciale alle liti, apposta a margine dell'atto
di costituzione, infatti, è stata rilasciata dal Presidente
della Giunta regionale, per la rappresentanza e la difesa
della Regione, nel giudizio di costituzionalità della legge
reg. 5 agosto 2004, n. 22 (la cui rubrica reca “Nuove disposizioni
in materia di politiche di sostegno all'economia ittica”),
e non della legge reg. 5 agosto 2004, n. 23.
Il difetto di una valida procura alle liti, rende, quindi,
tamquam non esset l'attività processuale svolta dalla
difesa regionale.
3.— Le censure proposte devono essere esaminate, in primo
luogo, con riferimento alle disposizioni contenute negli
artt. 4, comma 4, e 7, comma 4, lettera b), che violerebbero
la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
“tutela della concorrenza”, quale desumibile dalla disciplina
dettata dall'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), nonché l'art. 3 della Costituzione, «negando
l'esigenza di una disciplina transitoria riconosciuta invece
dalla legge statale».
In particolare, l'art. 4, comma 4, della legge regionale
impugnata stabilisce che le società a capitale interamente
pubblico – alle quali gli enti locali abbiano conferito
la proprietà delle reti, degli impianti, delle dotazioni
patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento di un
servizio pubblico locale – nonché le società controllate
e collegate con le medesime, non sono ammesse a partecipare
alle gare (ad evidenza pubblica) indette per la scelta del
soggetto gestore del servizio, ovvero per la scelta del
socio privato delle società a capitale misto, gare disciplinate
dall'art. 113, comma 5, del citato d.lgs. n. 267 del 2000.
L'art. 7, comma 4, lettera b), a sua volta, vieta
alle società a capitale interamente pubblico di cui al precedente
comma 1, lettera c), in quanto già affidatarie dirette
della gestione (anche integrata) di un servizio pubblico
locale a rilevanza economica, di partecipare alle gare ad
evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto cui
conferire la gestione dei servizi.
4.— Il ricorrente si duole, in sostanza, che la legge regionale
avrebbe introdotto limitazioni non previste, o con una non
consentita efficacia immediata, rispetto alla disciplina
statale, in ordine alla partecipazione delle società costituite
da enti pubblici, a capitale interamente pubblico, alle
gare di cui innanzi, nella ipotesi in cui le medesime:
a) siano proprietarie di reti, impianti e dotazioni patrimoniali
(divieto assoluto in ragione del richiamo all'art. 113,
comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000);
b) siano già affidatarie della gestione di servizi pubblici
locali (divieto relativo in ragione dell'art. 7, comma 1,
lettera c, della medesima legge reg. n. 23 del 2004).
Il primo divieto (art. 4, comma 4) non sarebbe previsto
dalla normativa statale dettata dal citato d.lgs., mentre
il secondo (art. 7, comma 4, lettera b), potrebbe
essere ricondotto alla previsione dell'art. 113, comma 6,
dello stesso d.lgs., la quale però, in ragione del successivo
comma 15-quater, opererà soltanto a partire dal 1°
gennaio 2007.
5.— Ciò precisato, appare opportuno, in via preliminare,
richiamare, sia pure in sintesi, la disciplina statale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare
riguardo al regime giuridico delle procedure per l'affidamento
della gestione delle reti, nonché per l'affidamento della
gestione del servizio.
6.— La disciplina in questione è contenuta nel Titolo V
del d.lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, nell'art.
113 che ha subìto, nel corso del tempo, varie modificazioni
per effetto dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), dell'art.
14, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonché dell'art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).
7.— Proprio l'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge
n. 269 del 2003, secondo cui le disposizioni dell'art. 113,
sulle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, «concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline
di settore», è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità.
E questa Corte, con la sentenza n. 272 del 2004, ha affermato
che tale disposizione si può sostanzialmente ritenere «una
norma-principio della materia, alla cui luce è possibile
interpretare il complesso delle disposizioni in esame nonché
il rapporto con le altre normative di settore, nel senso
cioè che il titolo di legittimazione dell'intervento statale
in oggetto è fondato sulla tutela della concorrenza, di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, e che la disciplina stessa contiene un quadro
di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte
regionale. L'accoglimento di questa interpretazione comporta,
da un lato, che l'indicato titolo di legittimazione statale
è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale
che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento
dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica” e dall'altro
lato che solo le predette disposizioni non possono essere
derogate da norme regionali».
La Corte ha ritenuto, altresì, che «alle stesse finalità
garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la
disciplina transitoria, che, in modo non irragionevole,
stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite
in relazione all'effettuazione di procedure ad evidenza
pubblica e al tipo di società affidataria del servizio».
In conclusione, pertanto, alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”, devono
essere ricondotte le disposizioni statali di principio contenute
nell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto le medesime,
pur incidendo sulla materia dei servizi pubblici locali,
che appartiene alla competenza residuale delle Regioni,
disciplinano l'affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, di rilevanza economica, secondo un sistema teso
a salvaguardare la concorrenzialità del mercato.
8.— Orbene, il richiamato art. 113 del d.lgs. n. 267 del
2000, nel testo risultante dalle varie modifiche subìte
nel tempo, delinea una complessa disciplina dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica che risulta caratterizzata,
in linea generale:
– dalla separazione tra la proprietà di reti, impianti ed
altre dotazioni patrimoniali, riservata all'ente locale
(o trasferita da quest'ultimo a società a capitale interamente
pubblico, che è incedibile), e la gestione del servizio
pubblico;
– da un tendenziale accorpamento della gestione delle reti
all'erogazione del servizio pubblico locale, prevedendosi
la tipizzazione, ad opera della normativa di settore, dei
casi in cui le suddette attività possono, invece, essere
eccezionalmente disgiunte.
In detto sistema, quindi, si possono distinguere tre aspetti
nella regolamentazione dei servizi pubblici locali, che
possono essere così individuati:
– proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali;
– gestione della rete;
– erogazione del servizio.
Dall'esame del contenuto del citato art. 113, in combinato
disposto con altre norme nel medesimo articolo richiamate,
sono desumibili, i seguenti principi:
– la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali spetta agli enti locali (art. 113,
comma 2), che possono conferirla però – come si è precisato
– a società a capitale interamente pubblico (art. 113, comma
13);
– le discipline di settore possono stabilire i casi in cui
l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere
separata dalla erogazione del servizio (art. 113, comma
3); qualora sia stata prevista detta separazione, per la
gestione gli enti locali si avvalgono, con affidamento diretto,
delle società proprietarie delle reti, di società a capitale
interamente pubblico costituite allo scopo, oppure, mediante
procedure di evidenza pubblica, di imprese idonee (art.
113, commi 13 e 4);
– il conferimento della titolarità del servizio pubblico,
per l'erogazione dello stesso, è affidato (art. 113, comma
5):
a) a società di capitali individuate mediante l'espletamento
di gare ad evidenza pubblica;
b) a società di capitale misto pubblico/privato, nelle quali
il socio privato sia scelto attraverso gare ad evidenza
pubblica;
c) a società a capitale interamente pubblico, a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulle società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano;
– le società che in Italia o all'estero gestiscono a qualsiasi
titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica o a seguito
dei relativi rinnovi, nonché le società controllate o collegate
alle medesime ovvero i soggetti titolari della gestione
delle reti (quando sia disgiunta dall'erogazione del servizio)
non possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica per
l'affidamento della gestione del servizio pubblico di cui
al comma 5 (art. 113, comma 6);
– il divieto da ultimo richiamato opera per entrambe le
categorie di soggetti ivi indicate soltanto a partire dal
1° gennaio 2007, a meno che non si tratti «dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle
società partecipanti alla gara stessa» (comma 15-quater,
aggiunto all'art. 113 dall'art. 4, comma 234, della legge
n. 350 del 2003).
9.— Orbene, lo scrutinio di legittimità costituzionale,
in ordine alle disposizioni della legge regionale ora oggetto
di censure da parte dello Stato, deve essere condotto alla
luce del suddetto quadro normativo statale, che – come si
è sopra visto – trova la sua fonte nel parametro costituzionale
dell'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione,
al quale ha fatto fondamentalmente riferimento, nel suo
ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri.
10.— Ciò chiarito, deve essere, innanzitutto, esaminata
la questione di legittimità costituzionale proposta dal
ricorrente con riferimento all'art. 4, comma 4, della legge
regionale impugnata.
Tale questione non è fondata.
La disposizione regionale oggetto di impugnazione esclude
che le società a capitale interamente pubblico, cui sia
stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti,
impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all'esercizio
dei servizi pubblici, possano partecipare alle gare ad evidenza
pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del
servizio o del socio privato delle società a capitale misto
pubblico/privato.
Dalla formulazione della disposizione in esame e, in particolare,
dalla specificazione degli ulteriori compiti e poteri che
le società a capitale totalitario pubblico possono esercitare
(tra i quali può essere compreso anche quello di espletare
le gare per la scelta del soggetto affidatario dell'erogazione
del servizio, ex art. 113, comma 13) si desume che
il legislatore statale non ha specificamente previsto la
possibilità per le suddette società di partecipare alle
gare per l'affidamento della gestione del servizio; né,
per converso, ha escluso in modo espresso tale possibilità.
In tale situazione, versandosi pur sempre in materia riservata
alla competenza residuale delle Regioni, nel silenzio della
legislazione statale al riguardo, può ritenersi ammissibile
che queste ultime, esercitando la loro discrezionalità legislativa,
integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo
il divieto per le società proprietarie delle reti di partecipare
alle gare in questione. D'altronde, siffatta determinazione
si presenta anche coerente con il principio d'ordine generale,
pure se derogabile, che postula la separazione tra soggetti
proprietari delle reti e soggetti erogatori del servizio.
Si deve, pertanto, escludere che sussista il denunciato
contrasto tra la disposizione regionale impugnata (art.
4, comma 4) e le norme contenute nell'art. 113 del d.lgs.
n. 267 del 2000.
11.— Va esaminata ora la questione relativa all'art. 7,
comma 4, lettera b), della stessa legge regionale.
La questione è fondata nei termini che seguono.
La norma impugnata, nel vietare alle società a capitale
interamente pubblico, già affidatarie in via diretta della
gestione di un servizio pubblico, di partecipare alle gare
ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore
del servizio, contrasta con le disposizioni contenute nell'art.
113 (segnatamente nel comma 15-quater) del
d.lgs. n. 267 del 2000 e, dunque, con il parametro costituzionale
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Occorre ricordare, in proposito, che questa Corte (sentenza
n. 272 del 2004) ha ritenuto che, allo scopo di salvaguardare
le esigenze della concorrenza, operano non solo le disposizioni
previste a regime sulle modalità di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, ma anche le relative disposizioni
aventi carattere soltanto transitorio.
La previsione contenuta nel comma 6 dell'art. 113, cui
si riconnette l'impugnata norma regionale, nel disporre
il divieto di partecipare alle gare di cui al precedente
comma 5, tende a garantire la più ampia libertà di concorrenza
nell'ambito di rapporti – come quelli relativi al regime
delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei
servizi – di rilevante incidenza sul mercato (cfr. la citata
sentenza n. 272 del 2004). Ma proprio una corretta attuazione
del nuovo regime di divieti ha richiesto, ragionevolmente,
come disposto dal legislatore statale con il comma 15 quater
del medesimo art. 113, una disciplina transitoria per consentire
un complessivo riequilibrio e un progressivo adeguamento
del “mercato”. Ciò comporta che la mancata previsione, nella
legge regionale, di un analogo regime transitorio, che definisca
le modalità temporali di efficacia del divieto in esame,
è idonea ad arrecare un vulnus all'indicato parametro
costituzionale.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 4, lettera b), della legge impugnata,
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
divieto ivi contemplato si applica a decorrere dal 1° gennaio
2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle
società partecipanti alla gara stessa.
Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale
prospettato dal ricorrente con riguardo all'art. 3 della
Costituzione.
12.— Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, altresì,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera
b), della legge in esame, che stabilisce un limite
minimo (40 per cento del capitale sociale) per la partecipazione
azionaria del socio privato, da scegliere con procedura
di evidenza pubblica, della società mista cui può essere
conferita la titolarità della gestione del servizio pubblico
di rilevanza economica. Ad avviso dell'Avvocatura dello
Stato, la norma contrasta con l'art. 113, comma 5, lettera
b), del d.lgs. n. 267 del 2000, violando sia la competenza
statale riguardo alla determinazione dei principi fondamentali
per il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo
comma, della Costituzione), sia la competenza esclusiva
statale nella materia “tutela della concorrenza” (art. 117,
secondo comma, lettera e, della Costituzione). La
disposizione in esame lederebbe, altresì, l'art. 3 della
Costituzione.
13.— La questione non è fondata.
Occorre rilevare come l'art. 113, comma 5, lettera b),
nell'individuare tra i possibili soggetti, cui conferire
direttamente la gestione del servizio pubblico locale, le
società a capitale misto pubblico/privato, non stabilisca
alcun limite percentuale, né massimo né minimo, alla partecipazione
al capitale sociale da parte del socio privato, limitandosi
soltanto a richiedere che detto socio sia scelto con le
procedure dell'evidenza pubblica. La mancanza di una qualsiasi
previsione statale in merito alla consistenza del capitale
privato nell'ambito della compagine sociale consente al
legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità,
di stabilire quote minimali di partecipazione. Né può ritenersi
che la specificazione operata dalla norma impugnata possa
considerarsi intrinsecamente irragionevole: la previsione
di un siffatto limite, al di là delle sue implicazioni sul
piano della concorrenza, risponde, infatti, all'esigenza
di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche
si possano risolvere in una elusione delle modalità complessive
di conferimento della gestione del servizio pubblico locale.
14.— Ulteriore questione di legittimità costituzionale è
stata proposta nei confronti dell'art. 7, comma 4, lettera
d), della medesima legge regionale, che vieta alle
società a capitale interamente pubblico, alle quali sia
affidato in via diretta la gestione di un servizio pubblico
locale, il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione
e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o di
società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione
con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in
quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui
al precedente comma 1, lettera c).
Deduce la difesa dello Stato che, poiché si può ricondurre
alla trasgressione del divieto la nullità dell'atto costitutivo
del rapporto vietato, si profila un'invasione della competenza
nella materia “ordinamento civile”, la quale spetta in via
esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.
La norma, inoltre, verrebbe a configurare una incompatibilità
nell'esercizio della professione, che attiene ugualmente
al piano dell'ordinamento civile. Può, inoltre, profilarsi,
ad avviso del ricorrente, un contrasto con i principi di
libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi
di cui agli artt. da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del
Trattato istitutivo dell'Unione europea, con conseguente
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
15.— La questione non è fondata.
Le censure, dedotte con riferimento alla competenza legislativa
statale esclusiva nella materia “ordinamento civile”, non
possono accogliersi, in quanto la prospettata nullità del
contratto d'opera professionale è meramente ipotetica, né
è prevista dalla norma impugnata. D'altronde, le conseguenze
della stipulazione del contratto de quo, come vietato,
dovranno essere eventualmente verificate in sede di giudizio
davanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria.
Neppure può ritenersi che si versi in una ipotesi di non
consentite limitazioni all'esercizio di attività professionali,
giacché non vi è alcun divieto imposto al professionista
in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le
conseguenze della violazione del divieto.
Inammissibile deve, invece, considerarsi il profilo della
censura relativo alla dedotta violazione dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi
di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi
(ora articoli da 43 a 55, già articoli da 52 a 66, del Trattato
dell'Unione europea), in quanto trattasi di profilo sfornito
di elementi minimi argomentativi (cfr., ex multis,
sentenza n. 176 del 2004 e ordinanza n. 23 del 2005).
La norma impugnata trova, in realtà, la sua esclusiva
giustificazione nella esigenza di evitare che si determinino
situazioni di conflitto di interessi tra controllori e controllati
e di garantire, fin dove possibile, trasparenza nei rapporti
tra società incaricate della gestione dei servizi in questione
ed enti pubblici titolari del capitale sociale.
16.— Con la successiva censura il ricorrente deduce l'illegittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f),
della legge regionale in esame, in quanto la stessa, nel
prevedere che le società a capitale interamente pubblico,
affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto
delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali
per l'assunzione di personale dipendente, pone a carico
di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione
dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi
la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento
civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, della
Costituzione).
17.— La questione non è fondata.
La disposizione in esame non è volta a porre limitazioni
alla capacità di agire delle persone giuridiche private,
bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97
della Costituzione rispetto ad una società che, per essere
a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata,
può essere assimilata, in relazione al regime giuridico,
ad enti pubblici.
D'altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra
privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e
dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto
la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte
dei conti degli enti pubblici trasformati in società per
azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del
1993).
18.— Infine, con il ricorso viene impugnato l'art. 7, comma
4, lettera g), della legge regionale, che, nel prevedere
l'ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei
Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle
società affidatarie della gestione del servizio pubblico,
per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi
esecutivi delle società medesime, invaderebbe la competenza
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, in materia di organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
19.— La questione è fondata.
L'impugnata norma regionale, disciplinando un caso di ineleggibilità
a cariche elettive in enti locali territoriali, invade la
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
“organi di governo” di Comuni, Province e Città metropolitane,
prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione. Né rileva che, in parte, la disposizione
impugnata coincide con quanto previsto dalla legislazione
statale negli artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000,
dal momento che, vertendosi in materia riservata in modo
esclusivo allo Stato, la Regione non è legittimata ad adottare
nella materia stessa alcuna disciplina, ancorché in parte
coincidente con quella statale.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 4, lettera g), della legge della
Regione Abruzzo n. 23 del 2004.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio
della Regione Abruzzo;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
7, comma 4, lettera b), della legge della Regione
Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici
locali a rilevanza economica), nella parte in cui non prevede
che il divieto ivi previsto si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle
società partecipanti alla gara stessa;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
7, comma 4, lettera g), della medesima legge regionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 4, della medesima legge
regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b),
della medesima legge regionale, proposta dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3 e
117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d),
proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
all'art. 117, primo comma − anche in relazione agli
articoli da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato
dell'Unione europea −, e secondo comma, lettera l),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f),
della medesima legge regionale, proposta dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione all' art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, con
il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.
MARIANA GIORDANO
|
|
| Servizi pubblici
locali e tutela della concorrenza (in margine alla
sent. n. 29 del 2006 della Corte costituzionale)
| Le
questioni di legittimità costituzionale
affrontate dalla Corte.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
lamentava l’illegittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo 5 agosto
2004, n. 23, contenente “Norme sui servizi
pubblici locali a rilevanza economica” [1].
Il ricorrente sosteneva che il legislatore
regionale disciplina un settore, i servizi
pubblici locali a rilevanza economica, che
per i profili concernenti la tutela della
concorrenza, materia oggetto di competenza
legislativa esclusiva dello Stato (articolo
117, secondo comma, lettera e, Cost.), secondo
l’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), norma di principio,
non derogabile dalla legislazione regionale.
In particolare le questioni sottoposte al
vaglio della Corte sono le seguenti:
a) La prima questione ha ad oggetto l’articolo
4, co. 4 della sopra citata legge regionale,
che vieta alle società a capitale interamente
pubblico e alle società controllate o collegate
con queste ultime, cui gli enti locali abbiano
conferito la proprietà di reti, impianti,
dotazioni patrimoniali e di beni essenziali
all’espletamento di un servizio pubblico
locale, di partecipare alle gare disciplinate
dall’art. 113, co. 5, del T.U. degli enti
locali, per la scelta del soggetto gestore
del servizio, ovvero per la scelta del socio
privato delle società a capitale misto pubblico/privato.
Il ricorrente lamenta che la norma impugnata,
impedendo l’esercizio di un’attività economica
sul territorio abruzzese e contrastando
con l’unicità del mercato, violerebbe l’art.
117, co. 2, lett. e) della Costituzione,
che riserva allo Stato la potestà legislativa
esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
b) La seconda questione attiene all’art.
7, co. 4, lett. b) della legge della Regione
Abruzzo, che vieta alle società a capitale
interamente pubblico, affidatarie dirette
della gestione del servizio pubblico locale,
di partecipare alle gare, per la scelta
del soggetto gestore del servizio e per
la scelta del socio privato delle società
a capitale misto.
Detta norma, nel riprodurre quanto stabilito
dall’art. 113, co. 6 del T:U. degli enti
locali, omette la previsione del regime
transitorio previsto in relazione alla fattispecie
di cui al comma 6, dal successivo comma
15-quater del T.U. Quest’ultima disposizione
prevede infatti che il divieto ex
comma 6, di partecipare alle gare per l’erogazione
del servizio, disposto per le società che
gestiscono servizi pubblici locali in virtù
di un affidamento diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica, nonché per le
società a capitale interamente pubblico
affidatarie dirette della gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali, ovvero per le imprese titolari
della gestione a seguito di procedure ad
evidenza pubblica, operi solo a partire
dal 1° gennaio 2007.
La disposizione impugnata non prevedendo
analoga disciplina transitoria, lederebbe
l’art. 3 della Costituzione.
c) La terza questione riguarda l’art. 7,
co. 1, lett. b) della legge della regione
Abruzzo, che fissa una quota azionaria minima
(40% del capitale sociale), per la partecipazione
del socio privato alle società miste, cui
può essere affidata la gestione del servizio
pubblico locale a rilevanza economica. Tale
limitazione violerebbe gli articoli 3 e
117, co. 2, lett. e) (perché invade la sfera
di competenza esclusiva dello Stato nella
otaria della tutela della concorrenza) e
co. 3 (lesione della competenza statale
in ordine alla determinazione dei principi
fondamentali per il coordinamento della
finanza pubblica) della Costituzione.
d) L’art. 7 della legge della regione Abruzzo
è censurato anche al comma 4, lett. d),
che vieta alle società a capitale interamente
pubblico di conferire incarichi professionali,
di collaborazione e di qualsiasi altro genere
in favore di persone e/o società legate
da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione
con l’ente o gli enti titolari del capitale
sociale, in quanto tali obbligati all’esercizio
sulle società di un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. Tale
norma contrasterebbe con l’art. 117, co.
2, lett. l) della Costituzione, che riserva
alla legislazione esclusiva dello Stato
la materia dell’ordinamento civile.
Il Governo ipotizza un contrasto anche con
gli articoli da 52 a 66 (ora da 43 a 55)
del Trattato dell’Unione europea, che sanciscono
i principi di libertà di stabilimento e
libera prestazione dei servizi, con conseguente
violazione dell’art. 117, co. 1 della Costituzione
(che sancisce l’obbligo sia per lo Stato
che per le Regioni di esercitare la potestà
legislativa rispettando i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario).
e) Un’ulteriore questione riguarda l’art.
7, co. 4, lettera f), della legge regionale,
che obbliga le società a capitale interamente
pubblico, cui è affidata la gestione del
servizio pubblico locale, a rispettare le
procedure di evidenza pubblica imposte agli
enti locali per l’assunzione di personale
dipendente. Anche questa norma si presume
in contrasto con l’art. 117, co. 2, lett.
l, della Costituzione, perché invasiva della
competenza legislativa esclusiva dello Stato
in materia di ordinamento civile.
f) Infine è dedotta l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, co. 4, lett. g, della legge
regionale in esame, che sancendo per i legali
rappresentanti ed i componenti degli organi
esecutivi delle società affidatarie della
gestione del servizio pubblico locale, l’ineleggibilità
a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale
dei comuni e delle province titolari del
capitale sociale delle stesse società, si
porrebbe in contrasto con l’art. 117, co.
2, lett. p), della Costituzione, che riserva
alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato la materia degli “organi di governo
e funzioni fondamentali di comuni, province
e città metropolitane”.
La disciplina dei servizi pubblici locali.
La disciplina dei servizi pubblici locali
[2] è contenuta nel Titolo V (articoli 112
e seguenti)del decreto legislativo n. 267
del 2000 (T.U. enti locali). La disciplina
ha subito nel corso del tempo varie modifiche,
in particolare a seguito dell’art. 35 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002), e poi da ultimo con l’art. 14 del
decreto legislativo n. 269 del 2003.
L’art. 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, ha profondamente innovato, attraverso
una integrale modifica dell’art. 113 del
T.U. e l’inserimento dell’art. 113-bis.
In particolare, l’art. 35 ha distinto i
servizi di rilevanza industriale (disciplinati
dal 113) e i servizi privi di rilevanza
industriale (113-bis). Per quanto
riguarda i primi [3], l’art. 35, co. 5,
disponeva che “L’erogazione del servizio,
da svolgere in regime di concorrenza, avviene
secondo le discipline di settore, con conferimento
della titolarità del servizio a società
di capitali individuate attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica”
[4]. L’art. 35, co. 5 (che ha introdotto
l’art. 113-bis), prevedeva invece
per la gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale, l’affidamento
diretto a istituzioni, aziende speciali
anche consortili, società di capitali costituite
o partecipate dagli enti locali, regolate
dal codice civile.
La disciplina dei servizi pubblici locali
ha subito un’ulteriore modifica con l’art.
14 del d.l. 30 settembre 2003, n, 269, convertito
in legge 24 novembre 2003, n. 326 e con
l’art. 4, co. 234 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Finanziaria per il 2004) [5].
Quest’ultimo intervento legislativo, causato
dalla necessità di evitare allo Stato italiano
una procedura di infrazione [6], ha per
prima cosa introdotto una nuova classificazione
dei servizi pubblici locali, distinguendo
tra servizi “a rilevanza economica” e servizi
“privi di rilevanza economica”. Al fine
poi di scongiurare dubbi di legittimità
costituzionale sulla competenza dello Stato
a legiferare in materia di servizi pubblici
locali [7], il testo vigente dell’art. 113,
co. 1, prevede che: “Le disposizioni del
presente articolo che disciplinano le modalità
di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza
e sono inderogabili ed integrative delle
discipline di settore…”. Il legislatore
ha voluto così chiarire che la disciplina
della gestione e dell’affidamento dei servizi
pubblici locali concerne la tutela della
concorrenza, ed in quanto tale spetta alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ai sensi dell’art. 117, co. 2, let. e) della
Costituzione. Le Regioni potranno ugualmente
legiferare in materia, dovendo però rispettare
le disposizioni inderogabili di cui all’art.
113 del T.U. enti locali, per quanto riguarda
la gestione e l’affidamento dei servizi
pubblici locali.
La Corte Costituzionale nella sentenza in
commento ha ricostruito la disciplina dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica
così come risulta dalle diverse modifiche
apportate, spiegando che la stessa risulta
caratterizzata “dalla separazione tra la
proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali, riservata all’ente locale
(o trasferita da quest’ultimo a società
a capitale interamente pubblico, che è incedibile),
e la gestione del servizio pubblico; da
un tendenziale accorpamento della gestione
delle reti all’erogazione del servizio pubblico
locale, prevedendosi la tipizzazione, ad
opera della normativa di settore, dei casi
in cui le suddette attività possono, invece,
essere eccezionalmente disgiunte”.
In detto sistema, si possono distinguere
tre profili oggetto di regolamentazione:
proprietà di reti, impianti e dotazioni
patrimoniali; gestione della rete; erogazione
del servizio.
Dall’esame del contenuto del citato art.
113, in combinato disposto con altre norme
nel medesimo articolo richiamate, sono desumibili,
secondo la Corte, i seguenti principi:
la proprietà delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali spetta
agli enti locali (art. 113, co.2), che possono
conferirla però a società a capitale interamente
pubblico (art. 113, co. 13);
le discipline di settore possono stabilire
i casi in cui l’attività di gestione delle
reti e degli impianti può essere separata
dalla erogazione del servizio (art. 113,
co. 3); qualora sia stata prevista detta
separazione, per la gestione delle infrastrutture
gli enti locali si avvalgono, con affidamento
diretto, delle società proprietarie delle
reti, di società a capitale interamente
pubblico costituite allo scopo [8], oppure,
scelta mediante procedure di evidenza pubblica,
di imprese idonee (art. 113, commi 13 e
4);
il conferimento della titolarità del servizio
pubblico, per l’erogazione dello stesso,
è affidato (art. 113, co. 5): a) a società
di capitali individuate mediante l’espletamento
di gare ad evidenza pubblica; b) a società
di capitale misto pubblico/privato, nelle
quali il socio privato sia scelto attraverso
gare; c) a società a capitale interamente
pubblico [9], a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulle società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano;
le società che in Italia o all’estero gestiscono
a qualsiasi titolo servizi pubblici locali
in virtù di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica o a seguito
dei relativi rinnovi, nonché le società
controllate o collegate alle medesime ovvero
i soggetti titolari della gestione delle
reti (quando sia disgiunta dall’erogazione
del servizio) non possono partecipare alle
gare ad evidenza pubblica per l’affidamento
della gestione del servizio pubblico di
cui al comma 5 (art. 113, co. 6);
il divieto da ultimo richiamato opera per
entrambe le categorie di soggetti ivi indicate
soltanto a partire dal 1° gennaio 2007,
a meno che non si tratti "dell’espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi
forniti dalle società partecipanti alla
gara stessa" (comma 15-quater, aggiunto
all’art. 113 dall’art. 4, comma 234 della
legge n. 350 del 2003)”.
Per quanto riguarda invece i servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica, l’art.
113-bis prevede la gestione mediante affidamento
diretto a istituzioni, aziende speciali,
anche consortili, e società di capitali
costituite o partecipate dagli enti locali.
A questo impianto la Corte è intervenuta
anche sulla scorta di propria precedente
giurisprudenza. Infatti, con la sentenza
n. 272 del 2004 [10], la Consulta aveva
chiarito i rapporti di competenza tra Stato
e Regioni in materia di servizi pubblici
locali. Riguardo ai servizi di rilevanza
economica aveva stabilito che “la gestione
dei predetti servizi non può certo considerarsi
esplicazione di una funzione propria ed
indefettibile dell’ente locale. Viceversa,
in relazione ai riferimenti testuali e soprattutto
ai caratteri funzionali e strutturali della
regolazione prevista, la medesima disciplina
può essere agevolmente ricondotta nell’ambito
della materia "tutela della concorrenza",
riservata dall’art. 117, secondo comma,
lett. e), della Costituzione, alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato…la tutela
della concorrenza riguarda nel loro complesso
i rapporti concorrenziali sul mercato e
non esclude perciò anche intereventi promozionali
dello Stato…la configurazione della tutela
della concorrenza ha una portata così ampia
da legittimare interventi dello Stato volti
sia a promuovere, sia proteggere l’assetto
concorrenziale del mercato”.
Sul punto la Corte si era già espressa con
la sentenza n. 14 del 2004 [11] affermando
che “la tutela della concorrenza non deve
essere intesa soltanto in senso statico,
come garanzia di interventi di regolazione
e ripristino di un equilibrio perduto, ma
anche in senso dinamico, quale fondamento
di misure pubbliche volte a ridurre squilibri,
a favorire le condizioni di un sufficiente
sviluppo del mercato o ad instaurare assetti
concorrenziali”. Secondo questa giurisprudenza
l’intervento dello Stato si giustifica per
la sua rilevanza macroeconomica, in ragione
dell’attribuzione in capo allo Stato degli
strumenti di politica economica che attengono
allo sviluppo dell’intero paese (v. art.
117, co. 2), lett. e), mentre alla competenza
legislativa concorrente o residuale delle
Regioni sono riservati gli interventi sintonizzanti
sulla realtà produttiva regionale.
Con sentenza n. 345 del 2004, la Corte ha
ritenuto che le procedure di evidenza pubblica
hanno un rilievo fondamentale per la tutela
della concorrenza e pertanto spetta allo
Stato legiferare in via esclusiva in tema
di tutela della concorrenza, ai sensi dell’art.
117, co. 2, lett. e) della Costituzione.
Nella sentenza 272/2004, ha poi ritenuto
che il primo comma dell’art. 113 (secondo
cui le disposizioni sulle modalità di gestione
ed affidamento dei servizi pubblici locali
a rilevanza economica concernono la tutela
della concorrenza e sono inderogabili e
d integrative delle discipline di settore),
“costituisce una norma di principio della
materia, alla cui luce è possibile interpretare
il complesso delle disposizioni in esame
nonché il rapporto con le altre normative
di settore…l’accoglimento di questa interpretazione
comporta, da un alto, che l’indicato titolo
di legittimazione statale è riferibile solo
alle disposizioni di carattere generale
che disciplinano le modalità di gestione
e l’affidamento dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica e dall’altro che
solo le predette disposizioni non possono
essere derogate da norme regionali”. Secondo
questa giurisprudenza l’intervento legislativo
statale è legittimo purché garantisca in
forme adeguate e proporzionate la più ampia
libertà di concorrenza. Alle stesse finalità
garantistiche della concorrenza appare ispirata
anche la disciplina transitoria che, in
modo non irragionevole, stabilisce i casi
di cessazione delle concessioni già assentite
in relazione all’effettuazione di procedure
ad evidenza pubblica e al tipo di società
affidataria del servizio.
Secondo la Corte si tratta di una “cosiddetta
materia-funzione, riservata alla competenza
esclusiva dello Stato, la quale non ha un’estensione
rigorosamente circoscritta e determinata
ma, …trasversale poiché si intreccia con
una pluralità di interessi alcuni dei quali
rientranti nella sfera di competenza concorrente
o residuale delle Regioni”.
La sentenza 272/2004, ha dichiarato però
illegittimo l’art. 113, co. 7, secondo e
terzo periodo, in relazione all’art. 117
della Costituzione, perché in contrasto
con i principi di adeguatezza e proporzionalità,
non limitandosi la norma a dettare i criteri
generali, ma fissando invece in modo dettagliato
le regole per lo svolgimento delle gare,
con ciò comprimendo illegittimamente l’autonomia
regionale.
La stessa sentenza ha ritenuto illegittimo
anche l’art. 113-bis sui servizi privi di
rilevanza economica, in quanto questi servizi
non attengono alla tutela della concorrenza
e perciò la relativa disciplina non spetta
alla competenza statale ex art. 117 della
Costituzione.
La “soluzione” della Corte.
Anche con la sentenza in commento la Corte
ha chiarito i rapporti di competenza tra
Stato e Regioni in materia di servizi pubblici
locali [12].
Le questioni sottoposte alla Corte sono
state risolte come segue:
La prima questione, avente ad oggetto la
legittimità costituzionale dell’art. 4,
co. 4 della Legge della Regione Abruzzo
(che esclude le società a capitale interamente
pubblico, cui gli enti locali abbiano conferito
la proprietà di reti, impianti e dotazioni
patrimoniali, destinati all’esercizio del
servizio, dalla partecipazione alle gare
ad evidenza pubblica indette per la scelta
del soggetto gestore del servizio o del
socio privato delle società a capitale misto)
è stata giudicata infondata, perché trattandosi
di una materia riservata alla competenza
residuale delle Regioni, nel silenzio del
legislatore statale (art. 113 del T.U. enti
locali), il legislatore regionale può senz’altro
introdurre questo divieto (peraltro rispondente
al principio generale di separazione tra
soggetti proprietari delle reti e soggetti
erogatori del servizio).
L’art. 7, co. 4, lett. b) (che vieta alle
società a capitale interamente pubblico,
già affidatarie in via diretta della gestione
di un servizio pubblico, di partecipare
alle gare ad evidenza pubblica per la scelta
del soggetto gestore del servizio) è invece
dichiarato incostituzionale, per contrasto
con l’art. 117, co. 2, lett. e), nella parte
in cui non prevede che il divieto decorra
dal 1° gennaio 2007 (così come è stabilito
dall’art. 113, co. 15 quater). La
mancata previsione nella legge regionale
del regime transitorio è stata dalla Corte
giudicata incostituzionale, perché un regime
transitorio efficacemente previsto dal T.U.
degli enti locali, consente “un complessivo
riequilibrio e un progressivo adeguamento
del mercato”.
La terza questione riguardante la presunta
illegittimità costituzionale dell’art. 7,
co. 1, lett. b) della legge regionale (che
stabilisce nel 40%, il limite alla partecipazione
azionaria del socio privato alla società
mista, affidataria della gestione del servizio),
è ritenuta infondata in quanto non viola
né la competenza statale di determinare
i principi fondamentali per il coordinamento
della finanza pubblica (art. 117, co. 3,
Cost.), né la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela della concorrenza.
Il silenzio dell’art. 113 del T.U. enti
locali al riguardo consente senz’altro al
legislatore regionale di stabilire quote
minime di partecipazione, rispondenti peraltro
all’esigenza “di evitare che partecipazioni
minime o addirittura simboliche si possano
risolvere in una elusione delle modalità
complessive di conferimento della gestione
del servizio pubblico locale”.
E’ stata ugualmente giudicata infondata
la questione riguardante l’art. 7, co. 4,
lett. d), che vieta alle società a capitale
interamente pubblico, affidatarie in via
diretta della gestione di un servizio pubblico
locale, di conferire incarichi di qualsiasi
genere a persone e/o società legate da rapporti
di dipendenza e/o collaborazione con l’ente
titolare del capitale sociale. Secondo la
Corte la norma non contrasta con l’art.
117, co. 2, lett. l) della Costituzione,
che riserva alla competenza esclusiva dello
Stato la materia dell’ordinamento civile,
in quanto “la prospettata nullità del contratto
d’opera professionale è meramente ipotetica,
né è prevista dalla norma impugnata…neppure
può ritenersi che si versi in una ipotesi
di non consentite limitazioni all’esercizio
di attività professionali, giacché non vi
è alcun divieto imposto al professionista
in quanto tale, ma alla società, sulla quale
ricadono le conseguenze della violazione
del divieto”. Inammissibili sono poi le
censure inerenti alla presunta violazione
dei principi di libertà di stabilimento
e libera prestazione dei servizi, perché
ritenute prive di “elementi minimi argomentativi”.
La Corte ha poi ritenuto infondata l’ulteriore
questione riguardante l’art. 7, co. 4, lett.
f) (che obbliga le società a capitale interamente
pubblico affidatarie del servizio, di rispettare
le stesse procedure di evidenza pubblica
cui sono tenuti gli enti locali per l’instaurazione
di dei rapporti lavoro), in quanto non invade
la competenza esclusiva dello Stato in materia
di ordinamento civile (art. 117, co. 2,
lett. l) della Costituzione). La Corte motiva
questa decisione, affermando che la disposizione
regionale non è diretta a limitare la capacità
di agire delle persone giuridiche private,
bensì ad applicare il principio di cui all’art.
97 della Costituzione (buon andamento e
imparzialità) “ad una società che per essere
a capitale interamente pubblico, ancorché
formalmente privata, può essere assimilata,
in relazione al regime giuridico, ad enti
pubblici”. La Corte richiama la propria
sentenza ( n. 466 del 1993), che conferma
la legittimità del controllo della Corte
dei conti sugli enti pubblici trasformati
in società per azioni a capitale interamente
pubblico [13].
Infine la Corte ha dichiarato illegittimo
l’art. 7, co. 4, lett. g) della legge regionale
(che prevede l’ineleggibilità a sindaco,
presidente della Provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale
dei Comuni e delle Province titolari del
capitale sociale delle società affidatarie
della gestione del servizio pubblico, per
i legali rappresentanti ed i componenti
degli organi esecutivi delle stesse società),
in quanto invade indebitamente la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia
di organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane
(art. 117, co. 2, lett. p) della Costituzione)
a nulla rilevando la coincidenza in parte
della norma impugnata con la disciplina
statale (artt. 60, 61 e 63 del T.U. enti
locali). Come afferma la Corte “vertendosi
in materia riservata in modo esclusivo allo
Stato, la Regione non è legittimata ad adottare
nella materia stessa alcuna disciplina,
ancorché in parte coincidente con quella
statale”. |
| |
| ----------
|
| |
| [1]
) In particolare detta legge disciplina
i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza
economica: il servizio di gestione dei rifiuti
urbani, il servizio idrico integrato ed
il servizio di trasporto pubblico locale
di persone (art. 2 della Legge della Regione
Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23). In particolare
oggetto di censura sono state le norme contenute
nell’articolo 4, comma 4 e nell’articolo
7, comma 1, lettera b), e comma 4, lettere
b), d), f) e g) della predetta legge per
presunta violazione degli articoli 3, 117,
primo comma – anche in relazione agli articoli
da 52 a 66 (ora articoli da 43 a 55) del
Trattato dell’Unione europea -, secondo
comma, lettere e), l) e p), nonché terzo
comma, della Costituzione;
[2] ) Per un’attente analisi degli aspetti
gestionali dei servizi pubblici locali,
cfr. F. Spiezia - P. Monea – E. Iorio, I
servizi pubblici locali, Milano, 2004;
[3] ) Cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza
n. 2155 del 2004, in Foro Amm. CDS, 2004,
1123, secondo cui “i servizi a rilevanza
industriale di cui tratta l’art. 113, T.U.
enti locali (D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267),
non sono quelli diretti a produrre beni,
atteso che la rilevanza industriale si riduce
al carattere imprenditoriale, ossia economico,
definito dall’art. 2082 c.c., che definisce
imprenditore che esercita professionalmente
un’attività economica organizzata ai fini
della produzione o dello scambio di beni
e servizi”;
[4] ) Come ha osservato F. Caringella, Corso
di diritto Amministrativo, Milano, 2004,
pag. 731 e ss., “La regola generale della
gara, posta dal novellato art. 113, co.
5, era diretta ovviamente a tutelare il
dispiegarsi della libera concorrenza nel
settore…Alla gara potevano partecipare le
società di capitali, ad esclusione delle
seguenti: società che in Italia o all’estero
si trovavano a gestire, a qualunque titolo,
servizi pubblici locali, in virtù di un
affidamento senza gara (affidamento diretto,
con procedura non ad evidenza pubblica,
con rinnovo), società controllate, collegate,
o controllanti di quelle precedenti; società
miste a partecipazione maggioritaria degli
enti locali, cui era stata affidata la gestione
separata delle reti e degli impianti, a
seguito di procedura ad evidenza pubblica…Il
principio generale dell’evidenza pubblica,
in quanto manifestamente di corposa ed indubbia
novità, faceva assumere particolare significato
alle modalità di svolgimento delle gare…”;
[5] ) Tra i tanti contributi sulla riforma
della disciplina sui servizi pubblici locali,
cfr. A. Graziano, La riforma e la controriforma
dei servizi pubblici locali, in Urbanistica
e Appalti, 12/2005, pag. 1369 e ss.;
M. Dugato, La disciplina dei servizi
pubblici locali, in Giornale di diritto
amministrativo, 2/2004, pag. 121 e ss.
[6] ) La Commissione UE, il 27 giugno 2002,
ha inviato allo Stato italiano una lettera
di costituzione in mora, per incompatibilità
della disciplina sui servizi pubblici locali
con le direttive sugli appalti di servizi
(92/50/Cee) e sui s4ettori esclusi 893/38/Cee).
Come ha osservato F. Caringella, op.
cit., pag. 733, “lo scopo avuto di mira
è stato, principalmente, quello di consentire
la gestione comunale diretta in ossequio
agli spiragli concessi dalla normativa e
dai principi comunitari in materia di tutela
della concorrenza, accogliendo nel tessuto
della legge le indicazioni offerte dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia
in materia di in house providing”;
cfr. E. Rolando, Servizi locali in continuo
movimento e novità in tema di riparto di
competenze fra Stato e Regioni nella “materia
trasversale” della tutela della concorrenza,
in Giur. It., 2005, p. 838, secondo
cui l’art. 35 prevedendo un ampio spazio
agli affidamenti diretti “nonostante questi
ultimi non siano conformi ai principi di
diritto comunitario, in base ai quali l’amministrazione
è legittimata ad occupare (direttamente,
o mediante proprie articolazioni organizzative)
spazi di mercato che, altrimenti, rimarrebbero
aperti all’iniziativa privata, solo se si
dimostra che l’interevento, che si attua
nei moduli amministrativi, è più efficiente
o efficace a realizzare gli obiettivi di
interesse pubblico che ci si propongono,
rispetto ad alternative più liberiste, o
a modelli più intrusivi o limitativi delle
libertà economiche. Ciò era quanto affermato
dalla giurisprudenza comunitaria più avanzata
(Corte giust. CE, 23 aprile 1991, causa
C-41/90, Klaus Hofner e Fritz Elser c. Macroton
GMBH, in Racc., 1991, I-1979; Id. 11 dicembre
1997, causa C-55/96, Job Centre Coop a r.l.,
ivi 1997, I-7140, con le quali la Corte
ha esaminato la legittimità o meno delle
diverse occupazioni del mercato di matrice
pubblicistica), ma anche l’art. 86 del Trattato
Ce recita: <<…le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio
fiscale, sono sottoposte alle norme del
presenet Trattato, ed in particolare alle
regole di concorrenza, nei limiti in cui
l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata>>…”.
[7] ) Secondo M. Dugato, La disciplina
dei servizi pubblici locali, in op.
cit., pag. 122, la riforma dell’art.
113 è stata “suggerita…dall’intento di chiarire
a quale titolo lo Stato sia legittimato
a dettare norme nel settore dei servizi
pubblici locali, che l’art. 117 della Costituzione,
non menziona espressamente né tra le materie
riservate alla competenza legislativa statale,
né tra quelle a competenza legislativa concorrente”.
[8]) Il modello (v. art. 113, co. 4, lett.
a), che prevede l’affidamento diretto di
tale attività a queste società, a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi
e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli
enti pubblici che la controllano) cui la
norma si riferisce è quello di matrice comunitaria
dell’affidamento in house providing,
previsto in materia di appalti di servizi;
per un approfondimento vedi M. Galesi, In
house providing: verso una concreta definizione
del controllo analogo?, in Urbanistica
e appalti, 8/2004, pag. 930 e ss; F.
Caringella, in op. cit., pag. 737
e ss.
[9] ) Sul punto è intervenuta la sentenza
del Consiglio di Stato n. 679 del 2004,
affermando che siffatta disciplina ha efficacia
retroattiva.
[10] ) Per un’approfondita analisi della
sentenza n. 272/2004, cfr. E. Rolando, Servizi
pubblici locali in continuo movimento e
novità in tema di riparto di competenze
fra Stato e Regioni nella materia trasversale
della tutela della concorrenza, in Giur.
It., 2005, 838; G. Marchi, I servizi
pubblici locali tra potestà legislativa
statale e regionale, in Giornale
di diritto Amministrativo, 1/2005, p.
25.
[11] ) Per un commento alla sentenza n.
14/2004, cfr. V. Talienti, Le politiche
statali di sostegno del mercato alla luce
del diritto comunitario e delle competenza
legislative regionali nel nuovo Titolo V,
Parte II, della Costituzione, con particolare
riferimento alla tutela della concorrenza,
in Giur. It., 2004, 2235; R. Caranta,
La tutela della concorrenza, le competenze
legislative e la difficile applicazione
del Titolo V della Costituzione, in
Le Regioni, 4/2004, p. 978.
[12]) v. A. Caroselli, Nota alla sentenza
della Corte Costituzionale del 1 febbraio
2006, in www.dirittodeiservizipubblici.it.
[13] ) Secondo questa sentenza “il controllo
esercitato dalla Corte dei conti…permane
anche dopo la trasformazione degli enti
pubblici economici…in società per azioni…fin
quando rimane inalterato l’apporto finanziario
dello Stato. Invero il mutamento della veste
giuridica di tali organismi non importa
una modifica sostanziale nell’imputazione
del patrimonio, tale da sottrarre la gestione
finanziaria degli enti trasformati alla
disponibilità dello Stato”.
CHIARA DI SERI
|
|
| I
servizi pubblici locali tra competenze
legislative statali e competenze legislative
regionali
| Con
la sentenza n. 29 del 1°
febbraio 2006 la Corte si
è pronunciata sulle questioni
di legittimità costituzionale
sollevate con riferimento
a diverse disposizioni della
legge della Regione Abruzzo
5 agosto 2004, n. 23, “Norme
sui servizi pubblici locali
a rilevanza economica”,
che disciplinano le modalità
di affidamento della gestione
di tali servizi alle società
a capitale interamente pubblico
o a capitale misto pubblico/privato,
nonché il regime giuridico
delle medesime.
Le censure proposte dal
Governo riguardavano la
violazione degli artt. 3
e 117, 1° comma - in relazione
agli artt. 52 e 66 del Trattato
(ora artt. da 43 a 55) -,
2° comma, lettere e),
l), p), nonché
3° comma, della Costituzione.
La pronuncia risulta di
particolare interesse in
quanto il giudice costituzionale,
preliminarmente all’analisi
delle singole disposizioni
impugnate, offre una ricostruzione
del quadro normativo in
tema di gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza
economica anche alla luce
dell’orientamento in precedenza
espresso nella sentenza
n. 272 del 2004 [Corte cost.,
27 luglio 2004, n. 272,
in Giur. Cost., 2004,
IV, 2748 e segg., con osservazione
di BELLOMIA, A proposito
dei servizi privi di rilevanza
economica e di gestione
dei beni culturali, nonché
TESSARO, Miti e no: l’Idra
di Lerna e i servizi pubblici
locali privi di rilevanza
economica, in www.lexitalia.it
e CASALOTTI, La Corte
costituzionale e i criteri
di riparto delle competenze
con riferimento ai servizi
pubblici locali dopo la
riforma del Titolo V Parte
II della Cost.: la sentenza
n. 272 e l’ordinanza n.
274 del 2004, in www.forumcostituzionale.it);
si vedano inoltre i contributi
di BERCELLI, Sulle società
miste e le società in house
degli enti locali, in
Urbanistica e appalti,
2005, 6, 640 e segg.; GALLO,
Disciplina e gestione
dei servizi pubblici economici:
il quadro comunitario e
nazionale nella più recente
giurisprudenza, in Dir.
Amm., 2005, 2, 327 e
segg.; GIGLIONI, Le garanzie
degli utenti dei servizi
pubblici locali, in
Dir. Amm., 2005,
2, 353 e segg.; ARNAUDO,
Costituzione e concorrenza:
note a margine della recente
giurisprudenza costituzionale,
in Riv. It. Dir. Pubbl.
Com., 2005, 2, 377 e
segg.; PAJNO, Rassegna
di giurisprudenza costituzionale
in tema di interesse delle
Regioni e degli Enti locali
(maggio-novembre 2004),
in Nuove autonomie,
2005, 1-2, 239 e segg.;
ROLANDO, Servizi pubblici
locali in continuo movimento
e novità in tema di riparto
di competenze fra Stato
e Regioni nella "materia
trasversale" della tutela
della concorrenza, in
Giur. It., 2005,
4, 838 e segg.; CAIA, I
servizi pubblici nell'attuale
momento ordinamentale (note
preliminari), in Servizi
pubblici e appalti,
2005, 1.1, 139 e segg.;
ZANELLI, Servizi pubblici
locali e Corte costituzionale:
un passo avanti e due indietro,
in Corr. Giur., 2005,
1, 133 e segg.; MARCHI,
I servizi pubblici locali
tra potestà legislativa
statale e regionale,
in Giornale di dir. amm.,
2005, 1, 27 e segg; GIULIETTI,
POLICE, Servizi pubblici,
servizi sociali e mercato:
un difficile equilibrio,
in Servizi pubblici e
appalti, 2004, 4.1,
831; GUZZO, JORIO E., JORIO
F., MONTILLA, Considerazioni
sulla riforma dei servizi
pubblici locali all’indomani
della sentenza della Consulta
n. 272 del 2004 e dell'ordinanza
del Consiglio di Stato di
rimessione alla Corte di
Giustizia delle Comunità
Europee, in Rivista
trimestrale degli appalti,
2004, 4, 949 e segg.; DE
GIOIA, I servizi pubblici
locali nel quadro delle
competenze legislative dell'art.
117 della Costituzione,
in Urbanistica e appalti,
2004, 12, 1395 e segg.;
MONTEDORO, Controlli
delle Regioni e degli Enti
locali territoriali sulle
aziende e le società a partecipazione
pubblica maggioritaria e
minoritaria tra diritto
pubblico ed autonomia privata,
in Cons. Stato, 2004,
12.2, 2565 e segg.; IANNOTTA,
(In tema di) norme statali
concernenti la salvaguardia
della concorrenza della
gestione ed erogazione dei
servizi pubblici, in
Foro Amm. C.d.S.,
2004, 7-8, 1974 e segg.].
In particolare dall’art.
113 del D. Lgs. n. 267 del
2000 vengono desunti i seguenti
principi generali:
- la proprietà pubblica
delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni
patrimoniali funzionali
all’esercizio del servizio
pubblico (art. 113, 13 °
comma);
- il rinvio alle discipline
di settore, a cui è rimessa
l’individuazione dei casi
in cui l’attività di gestione
dei suddetti beni può essere
separata dall’erogazione
del servizio (art. 113,
3° comma); nel qual caso,
per la relativa gestione
gli enti locali si avvalgono,
con affidamento diretto,
di società proprietarie
delle reti, a capitale interamente
pubblico costituite allo
scopo, oppure, mediante
procedure di evidenza pubblica,
di imprese idonee (art.
113, 4° e 13° comma);
- l’affidamento dell’erogazione
del servizio e del conferimento
della relativa titolarità
secondo le forme gestionali
indicate nell’art.113, 5°
comma (in proposito si segnala
che il 12 gennaio 2006 nella
causa C-410/04, sorta proprio
con riferimento alla disposizione
dell’art.113, 5° comma,
che riconosce agli enti
locali il potere di attribuire
ad una società a capitale
interamente pubblico un
appalto di servizi in assenza
di una procedura di gara,
sono state depositate le
conclusioni dell’Avvocato
generale Geelhoed, il quale
si è espresso nel senso
che “gli artt. 43 CE,
49 CE e 86 CE devono essere
interpretati nel senso che
non ostano all’applicazione
di una disposizione quale
l’art.113, comma 5, del
decreto legislativo italiano
n. 267/00, nel testo attualmente
vigente, sempreché i due
criteri ivi previsti, vale
a dire che la società concessionaria
sia soggetta ad un controllo
analogo a quello esercitato
dall’amministrazione sui
propri servizi e che realizzi
la parte essenziale dei
propri servizi unitamente
all’ente che la controlli,
risultino continuamente
soddisfatti successivamente
all’attribuzione, alla società
medesima, della gestione
di un servizio pubblico”);
- il divieto per le società
che in Italia o all'estero
gestiscono a qualsiasi titolo
servizi pubblici locali
in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica
o a seguito dei relativi
rinnovi, nonché per le società
controllate o collegate
alle medesime, ovvero per
i soggetti titolari della
gestione delle reti (quando
sia disgiunta dall'erogazione
del servizio) di partecipare
alle gare ad evidenza pubblica
per l'affidamento della
gestione del servizio pubblico
(art. 113, 6° comma);
- l’entrata in vigore del
divieto, fissato a partire
dal 1° gennaio 2007, a meno
che non si tratti «dell'espletamento
delle prime gare aventi
ad oggetto i servizi forniti
dalle società partecipanti
alla gara stessa» (comma
15-quater, aggiunto
all'art. 113 dall'art. 4,
234° comma, della L. n.
350/2003).
In proposito si ribadisce
quanto affermato nella sentenza
n. 272 e precisamente che
tale disposizione si può
sostanzialmente ritenere
«una norma-principio della
materia, alla cui luce è
possibile interpretare il
complesso delle disposizioni
in esame nonché il rapporto
con le altre normative di
settore, nel senso cioè
che il titolo di legittimazione
dell'intervento statale
in oggetto è fondato sulla
tutela della concorrenza,
di cui all'art. 117, 2°
comma, lettera e),
della Costituzione, e che
la disciplina stessa contiene
un quadro di principi nei
confronti di regolazioni
settoriali di fonte regionale.
L'accoglimento di questa
interpretazione comporta,
da un lato, che l'indicato
titolo di legittimazione
statale è riferibile solo
alle disposizioni di carattere
generale che disciplinano
le modalità di gestione
e l'affidamento dei servizi
pubblici locali di “rilevanza
economica” e dall'altro
lato che solo le predette
disposizioni non possono
essere derogate da norme
regionali».
Con tale richiamo la Corte
conferma il già più volte
rilevato carattere “dinamico”
e “trasversale” della materia
“tutela della concorrenza”
(cfr. Corte cost. 29 dicembre
2004, n. 431; Id., 27 luglio
2004, n. 272; Id., 13 gennaio
2004, n. 14) ed allo stesso
tempo puntualizza nuovamente
che titolo di legittimazione
statale è circoscritto a
quei profili di disciplina
– modalità di gestione e
l'affidamento dei servizi
pubblici locali – indispensabili,
proporzionati ed adeguati
al raggiungimento dell’obiettivo
di garantire condizioni
concorrenziali uniformi
nei mercati di riferimento
(considerazione che nella
sentenza n. 272 aveva condotto
alla declaratoria di illegittimità
dell’art. 113, 7° comma,
relativo alle modalità di
aggiudicazione delle gare
ed alla definizione di tali
norme quali integrative
delle discipline di settore).
Nell’ambito dei servizi
pubblici locali di rilevanza
economica il rispetto dei
principi posti dalla legge
statale per la salvaguardia
della concorrenzialità del
mercato costituisce dunque
un limite alla potestà legislativa
regionale residuale, cui
deve però aggiungersi, in
ossequio all’ art.117, 1°
comma, la conformità alla
disciplina comunitaria dei
servizi di interesse economico
generale.
Viceversa tali limiti non
possono essere opposti alle
Regioni nella disciplina
dei servizi pubblici privi
di rilevanza economica.
Rispetto a tale tipologia
di servizi, infatti, la
Corte ha in precedenza sostenuto
la non applicabilità del
«titolo di legittimazione
per gli interventi del legislatore
statale costituito dalla
tutela della concorrenza»
poiché «in riferimento ad
essi non esiste un mercato
concorrenziale» sicché deve
essere riconosciuto un congruo
«spazio per una specifica
ed adeguata disciplina di
fonte regionale e anche
locale» (di qui l’incostituzionalità
conseguenziale dell’art.
113-bis). Analogamente
si dica per la disciplina
comunitaria, stante la rilevanza
che in essa assume il carattere
economico dell’attività.
In questo settore non può
però ritenersi esclusa una
più incisiva incidenza della
competenza esclusiva statale
in materia “determinazione
dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”,
di cui all’art.117, 2° comma,
lett. m) (come invece
è accaduto con riguardo
alla questione oggetto della
sentenza n. 272 relativa
ai servizi dotati di rilevanza
economica).
Tornando alla sentenza in
oggetto, la Corte esamina
quindi il primo motivo di
censura proposto con riferimento
all’art. 4, 4° comma, della
legge regionale impugnata
a norma del quale le società
a capitale interamente pubblico,
a cui gli enti locali abbiano
conferito la proprietà dei
beni funzionali all’esercizio
del servizio, non sono ammesse
a partecipare alle gare
per la scelta del gestore
del servizio, ovvero per
la scelta del socio privato
delle società a capitale
misto.
La questione è ritenuta
non fondata in quanto, non
avendo il legislatore statale
specificamente previsto
la possibilità per le suddette
società di partecipare alle
gare per l'affidamento della
gestione del servizio né,
al contrario, escluso in
modo espresso tale possibilità,
si deve ritenere rimessa
alla Regione, nell’esercizio
della propria discrezionalità
legislativa, la scelta di
introdurre nel proprio ordinamento
tale divieto, che, peraltro,
costituisce un’espressione
del principio di separazione
tra soggetti erogatori e
soggetti titolari dei beni.
Con il secondo motivo il
governo richiede che venga
dichiarata l’illegittimità
della disposizione di cui
all’art. 7, 4° comma, lett.
b), della stessa
legge regionale che, nel
vietare alle società a capitale
interamente pubblico, già
affidatarie in via diretta
della gestione di un servizio
pubblico, di partecipare
alle gare ad evidenza pubblica
per la scelta del soggetto
gestore del servizio, non
prevede, in conformità all’art.
113, comma 15-quater,
la decorrenza del divieto
a partire dal 1° gennaio
2007.
La Corte si pronuncia nel
senso dell’illegittimità
dell’omessa introduzione
di un analogo regime transitorio
nella legge regionale, che
definisca le modalità temporali
di efficacia del divieto
in esame, giacché, come
già evidenziato nella sentenza
n. 272, la previsione di
un regime transitorio persegue
lo scopo di salvaguardare
le esigenze della concorrenza,
consentendo un complessivo
riequilibro ed un progressivo
adeguamento del mercato.
L’ulteriore profilo d’illegittimità
costituzionale prospettato
dal Governo e relativo all’art.
3 della Costituzione è,
quindi, dichiarato assorbito.
Con il terzo motivo, il
Governo lamenta l’illegittimità
costituzionale dell’art.
7, 1° comma, lett. b),
della legge regionale, in
cui è previsto che il socio
privato della società mista,
affidataria della gestione
del servizio, debba possedere
una partecipazione azionaria
di almeno il 40%.
La questione non è fondata
in quanto la mancata previsione
nell’art. 113, 5° comma,
di un limite percentuale
alla partecipazione al capitale
sociale da parte del socio
privato, a patto che detto
socio sia scelto con le
procedure dell'evidenza
pubblica, “consente al legislatore
regionale, nell’esercizio
della sua discrezionalità,
di stabilire quote minimali
di partecipazione”.
Si precisa inoltre che la
ratio della previsione
del limite risulta del tutto
giustificata dall’esigenza
di evitare partecipazioni
minime o simboliche nella
società, che possano risolversi
in un’elusione delle modalità
di conferimento della gestione
del servizio.
Un’altra questione riguarda
all’art. 7, 4° comma, lett.
d), della legge regionale,
che vieta alle società a
capitale interamente pubblico,
affidatarie dirette della
gestione del servizio pubblico,
di conferire incarichi di
qualsiasi genere a persone
e società legate a vario
titolo con l’ente/enti titolari
del capitale sociale.
Ad avviso della difesa dello
Stato la norma integrerebbe
un’invasione della competenza
esclusiva statale nella
materia “ordinamento civile”,
potendosi ricondurre alla
trasgressione del divieto
la nullità dell'atto costitutivo
del rapporto vietato; contrasterebbe
inoltre con i principi di
libertà di stabilimento
e libera prestazione dei
servizi previsti dal Trattato,
con conseguente violazione
dell’art.117, 1° comma,
della Costituzione.
Anche in questa ipotesi
non si ravvisano profili
di illegittimità.
Si fa infatti presente che
la nullità del contratto
d’opera professionale per
trasgressione del divieto
costituisce una mera eventualità,
il cui accertamento è rimesso
alla competente autorità
giudiziaria. Si esclude
poi che si tratti di limitazioni
non consentite all'esercizio
di attività professionali,
non essendoci alcun divieto
imposto al professionista
in quanto tale, ma alla
società, sulla quale ricadono
le conseguenze della violazione
del divieto.
È ritenuto invece inammissibile
il profilo della censura
relativo al contrasto con
i principi del Trattato
non riscontrandosi gli elementi
minimi argomentativi necessari
(cfr. sentenza n. 176 del
2004 e ordinanza n. 23 del
2005).
Ancora non è fondata la
questione sollevata con
riferimento all’art. 7,
4° comma, lett. f),
che impone alle società
interamente pubbliche, affidatarie
dirette del servizio, il
rispetto delle procedure
di evidenza pubblica imposte
agli enti locali per l’instaurazione
dei rapporti di lavoro.
La disposizione infatti
non fa altro che dare applicazione
all’art. 97 della Costituzione.
Più in particolare la Corte,
richiamando la propria giurisprudenza
sulla legittimità della
soggezione al controllo
della Corte dei conti degli
enti pubblici trasformati
in società per azioni a
totale capitale pubblico
(C. Cost. 28 dicembre 1993,
n. 466, con osservazione
di CERRI, La "mano pubblica"
e la gestione in forma privata
di attività economica: problemi
processuali e sostanziali
in un interessante conflitto,
in Giur. Cost., 1993,
6, 3870 e segg.), fondata
sulla distinzione tra privatizzazione
formale e privatizzazione
sostanziale, si pronuncia
nel senso di un’assimilazione,
in relazione al regime giuridico,
delle società a totale partecipazione
pubblica, ancorché formalmente
private, agli enti pubblici.
È infine dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art.
7, 4° comma, lett. g),
della legge regionale che
prevede l’ineleggibilità
a sindaco, presidente della
Provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale
dei Comuni e delle Province
titolari del capitale sociale
delle società affidatarie
della gestione del servizio
pubblico, per i legali rappresentanti
ed i componenti degli organi
esecutivi delle società
medesime, trattandosi di
un’invasione della competenza
legislativa esclusiva dello
Stato, riconosciuta dall’art.117,
2° comma p), della
Costituzione. |
|
|
|
|
|