| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
- Sentenza 13 aprile 2006 n. 248
Pres. Nicoletti, Est. Atelli |
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1. Responsabilità amministrativa- Azione
di risarcimento del danno derivante da illecito amministrativo-
Atti stragiudiziali ad opera della p.a. creditrice- Effetto
interruttivo della prescrizione- Configurabilità- Sussiste-
Ragioni.
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2. Atto amministrativo- Fermo amministrativo-
Art. 69 r.d. 2440/1923- Natura- Provvedimento cautelare-
Conseguenze- Effetto interruttivo della prescrizione- Carattere
permanente- Ragioni.
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3. Responsabilità amministrativa- Danno all’immagine-
Quantificazione- Valutazione equitativa- Ammissibilità-
Criteri.
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1. In tema di responsabilità contabile, gli
atti stragiudiziali posti in essere dall’Amministrazione
titolare del credito da risarcimento derivante da un illecito
amministrativo (nella specie l’atto di costituzione in mora
ed il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. 2440/1923) hanno
efficacia interruttiva della prescrizione, non integrando
esercizio di facoltà processuali (rimesse dalla legge ad
un organo pubblico appositamente costituito, ossia la Procura
presso la Corte dei conti) ma al contrario essendo espressione
di un diritto sostanziale di credito.
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2. Il fermo amministrativo di cui all’art.
69 del r.d. 2440/1923 è provvedimento di autotutela cautelare,
il cui effetto impeditivo del pagamento altrimenti dovuto
(a chi risulti debitore nei confronti dell’amministrazione
da cui tale provvedimento promana) permane in vita sino
all’emanazione di ulteriore provvedimento definitivo che
ne disponga la revoca. Ne consegue che l’emanazione del
fermo medesimo produce un effetto interruttivo della prescrizione
di carattere non istantaneo bensì permanente (operante sino
all’emanazione del provvedimento definitivo di cui è parola
nella suddetta norma)
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3. In tema di responsabilità contabile, in
caso di danno all’immagine della p.a., il quantum del danno
risarcibile, dato dalle somme spese per il ripristino del
prestigio leso (ovvero in quello che si dovrà spendere a
tal fine), non potendo essere ancorato a parametri certi,
deve essere effettuato tramite valutazione equitativa, mediante
ricorso a criteri presuntivi (nella specie, la Corte ha
richiamatola negativa impressione suscitata dal fatto lesivo
sull’opinione pubblica, per effetto del clamor fori e della
risonanza data alla notizia dai mezzi d’informazione, alla
necessità di onerosi interventi correttivi all’immagine
lesa ed all’attribuzione ai titoli di debito emessi da un
soggetto pubblico di un rating piuttosto che un altro, incidente
sul costo della provvista finanziaria).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Dr. Giuseppe NICOLETTI Presidente
Dr. Vito TENORE Componente
Dr. Massimiliano ATELLI Componente rel.
ha pronunciato nella camera di consiglio dell’ 11.4.2006
la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23408 del registro di segreteria
su istanza della Procura regionale,
contro
Emilio STOLFO, residente in Arluno (MI), via Marconi
n. 101.
Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 11.4.2006, il relatore
Dr. Atelli e il Pubblico ministero in persona del Sostituto
procuratore generale Dr. Chirieleison.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 29.11.2005, la
Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione il Ten.
STOLFO Emilio, militare della Guardia di Finanza in servizio
presso il nucleo centrale di Polizia Tributaria di Milano,
deducendo quanto segue: a) che, sulla scorta di indagini
dell'amministrazione finanziaria e della Procura della Repubblica
di Milano, era emerso che il convenuto, unitamente al Mm
Alfredo Balestra, nel corso della verifica fiscale operata
nei confronti della "MUSTAD PESCA ITALIA s.r.l.", in Milano,
nel 1991, aveva percepito la somma complessiva di euro 25.822,84,
in qualità di Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie
funzioni, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio;
b) che per i fatti descritti, in sede penale, il Tribunale
di Milano ha emesso sentenze di condanna (n. 579 del 17.12.1997
e n. 1317 del 18.7.1997) nei confronti del Balestra e (n.
1600 del 29.10.1998 e altra in data 17.7.2000) nei confronti
dello Stolfo, mentre il Tribunale penale militare di Torino,
ha parimenti emesso sentenze di condanna nei confronti del
primo (in data 25.3.1996) e del secondo (in data 30.6.2003);
c) che la condotta del convenuto aveva arrecato un ingente
danno erariale, quantificabile in via equitativa in complessivi
euro 20.658,27, a titolo di danno all'immagine ed al prestigio
dell'Amministrazione finanziaria; d) che le giustificazioni
fornite dal convenuto in riscontro al notificato invito
a dedurre non avevano escluso l'ipotizzato danno erariale.
Va aggiunto che la Guardia di Finanza, a seguito dell’esercizio
dell’azione penale, ha notificato anche all’odierno convenuto
atto di costituzione in mora per i danni connessi alla vicenda
di cui trattasi e, anche nei confronti del medesimo, ha
emesso provvedimenti di fermo amministrativo ovvero di ritenute
cautelari sugli emolumenti stipendiali e pensionistici.
In data 20.3.2006 veniva depositata – con consegna brevi
manu – memoria difensiva che, tuttavia, risulta non sottoscritta.
Tutto ciò premesso, l'attrice Procura Regionale chiedeva
la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
20.658,27, oltre rivalutazione, interessi legali e spese
di giudizio, quale risarcimento del danno all’immagine arrecato
alla p.a.
All’udienza del 11.4.2006 il rappresentante della Procura
insisteva per la condanna del convenuto, aggiungendo, agli
effetti dell’eventuale definitiva quantificazione del danno,
che in ordine alla posizione del BALESTRA, con riferimento
al quale la Procura attrice - dando atto in citazione dell’esistenza
di un’offerta di risarcimento tendente ad una definizione
in via stragiudiziale, per quanto lo riguarda, della vicenda
processuale per cui è causa – aveva prededotto dall’ammontare
del danno addebitato nella medesima citazione all’odierno
convenuto la quota parte (lire 10.000.000), il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che con nota
in data 29.11.2005 il Balestra ha dato il proprio assenso
all’incameramento definitivo delle somme trattenutegli a
titolo di fermo amministrativo per complessivi euro 10.845,67.
Al termine dell’udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare osserva questo Giudice quanto segue
in ordine alla prescrizione dell’azione erariale, ancorché
a ciò non obbligato da idonea eccezione del convenuto, giacché
la memoria difensiva in atti – nella quale si è sollevata
la relativa eccezione – risulta priva di qualsivoglia sottoscrizione,
sicché non può tenersene conto.
In particolare, ritiene questo Giudice che non sia possibile
escludere l’efficacia interruttiva della prescrizione degli
atti stragiudiziali posti in essere – come nella specie
- dall’amministrazione titolare del credito da risarcimento
derivante da un illecito amministrativo, adoperando l’argomento
che essi configurerebbero un inammissibile esercizio per
delega, da parte di detta amministrazione, di un potere
riservato in via esclusiva alla Procura presso la Corte
dei conti.
Simili argomenti sono radicalmente destituiti di fondamento
giacché si risolvono nella negazione del fenomeno di scissione
in base al quale, una volta verificatosi un danno erariale,
se l’amministrazione è titolare del diritto sostanziale
di credito (indisponibile, in ragione della necessaria integrità
della finanza pubblica), non lo è invece delle relative
facoltà processuali (essenzialmente, il diritto di azione,
esperibile anche ai fini della conservazione della garanzia
patrimoniale), il cui esercizio è rimesso dalla legge ad
un organo pubblico appositamente costituito, la Procura
presso la Corte dei conti.
Data questa scissione, il compimento di atti stragiudiziali
da parte dell’amministrazione titolare del credito da risarcimento
derivante da un illecito amministrativo si colloca per sua
natura al di fuori dell’ambito delle facoltà processuali
il cui esercizio è rimesso dalla legge ad un organo pubblico
appositamente costituito, vale a dire la Procura presso
la Corte dei conti. Ciò perché trattasi, evidentemente,
di atti espressione del diritto sostanziale di credito piuttosto
che di quello processuale di azione teso a garantire l’effettività
del primo.
La diversa intestazione del diritto sostanziale e di quello
processuale, nella materia de qua, rende dunque non soltanto
perfettamente legittimo ma anzi doveroso – e, per quanto
qui interessa, foriero di sicuro effetto interruttivo –
il compimento di atti stragiudiziali da parte dell’amministrazione
titolare del credito da risarcimento derivante da un illecito
amministrativo. Va infatti qui ribadito come possa essere
senza dubbio fonte di responsabilità per danno erariale
il mancato compimento di simili atti che, senza recare particolare
aggravio in via immediata alla posizione del presunto responsabile
del danno subito dall’amministrazione, sono idonei ad assicurare
in via cautelativa la permanenza nel tempo del diritto di
credito che il giudice contabile dovesse ritenere sussistente
all’esito del relativo giudizio.
Del resto, le SS.RR. di questa Corte hanno chiarito che
ai fini della validità ed efficacia dell'atto di costituzione
in mora, per il conseguimento dell'efficacia interruttiva
della prescrizione, è necessario e sufficiente, come nel
caso in esame, che l'atto contenga la inequivoca manifestazione
di volontà dell’amministrazione creditrice di ottenere l'adempimento
del credito vantato (Corte dei conti, SS.RR., sent. 14 novembre
1996 n.71/A; id., 10 marzo 1995 n. 10/A; id., 26 novembre
1993 n.921/A).
Quanto al fermo amministrativo, e in specie alla sua valenza
di atto interruttivo della prescrizione, questo Giudice
ritiene che si tratti di uno strumento non soltanto idoneo
allo scopo, ma anche in grado di spiegare un effetto interruttivo
di carattere permanente.
Questa conclusione e le considerazioni che seguono riguardano
il fermo amministrativo in materia di contabilità dello
Stato previsto dall’art. 69 r.d. 2440/1923, da tenere ben
distinto dall’omonimo provvedimento disciplinato dal d.p.r.
602/1973, il quale è considerato dalle SS.UU. della Corte
di Cassazione (sent. n. 2053 del 31.1.2006) <>, e che secondo il Consiglio
di Stato (sez. V., sent. 13.9.2005, n. 4689) non è espressione
di un potere dell’amministrazione autoritativo e discrezionale
in vista degli interessi pubblici specifici affidati alla
sua cura, trattandosi piuttosto di <>.
Di qui la conseguenza, per il Consiglio di Stato, che il
fermo amministrativo di cui al d.p.r. 602/1973 è atto funzionale
alla esecuzione, che - pure con le connotazioni particolari
derivanti dalla natura del rapporto obbligatorio in forza
del quale il debitore è tenuto al pagamento e della legislazione
speciale che lo prevede, accordando poteri extra ordinem
al creditore ed allo stesso incaricato della riscossione
- deve comunque essere inquadrato fra gli strumenti di conservazione
dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto
coattivamente il credito, che l'ordinamento ordinariamente
appresta alla generalità dei creditori.
Diversamente dal fermo amministrativo di cui al d.p.r. 602/1973,
quello previsto dall’art. 69 del r.d. 2440/1923 comporta,
come noto, che "qualora un'amministrazione dello Stato che
abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi
diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda
la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita
in attesa del provvedimento definitivo".
Per Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1441 del 2004, il disposto
dell'art. 69 attribuisce il potere di richiedere il fermo
amministrativo da parte dell'amministrazione dello Stato
sulla base del presupposto oggettivo consistente nel fatto
di vantare nei confronti del privato una ragione di credito.
Secondo la pronuncia da ultima citata, la norma fonda la
legittimità del provvedimento, di indubbia natura cautelare
(in tal senso, anche Corte dei conti, sez. I centr. app.,
sentenza n. 19/A del 21.1.2004), sull'esistenza del c.d.
fumus boni iuris, ossia sulla ragionevole apparenza di fondatezza
della pretesa.
Ragione di credito sufficiente a fondare la legittimità
del provvedimento è la ragionevole fondatezza della pretesa.
Questa situazione richiede l'esistenza di una prova dimostrativa
certa, che determini nell'amministrazione non la certezza
nella fondatezza della pretesa (ché altrimenti verrebbe
meno la natura cautelare del provvedimento), ma la convinzione
che esiste un motivo sicuro del suo diritto, che giustifica
e legittima la soggezione del debitore all'adempimento (Cons.
Stato, sez. VI, sent. 26.6.2003, n. 3850).
In tal senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. IV, 27.2.1998, n. 350, secondo cui ai
sensi dell'art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il fermo
amministrativo è provvedimento di autotutela cautelare,
che, proprio per la sua natura, cautelare e intrinsecamente
provvisoria, può essere adottato non solo quando il diritto
di credito a cautela del quale è disposto sia già definitivamente
accertato, ma anche quando il credito sia contestato, ma
sia ragionevole ritenerne l'esistenza, posto che suo presupposto
normativo è la mera «ragione di credito», e non la provata
esistenza del credito stesso. In modo ancor più netto Cons.
Stato, sez. IV, 14.1.1999, n. 23 ha ritenuto che il fermo
amministrativo ha natura cautelare che non esige il definitivo
accertamento del credito, ma solo la non manifesta infondatezza
della pretesa recuperatoria dell'amministrazione).
Il provvedimento è di competenza delle singole amministrazioni
creditrici e la forma è quella della lettera circolare diretta
alle amministrazioni che si presumono debitrici di somme,
cioè di obbligazioni di carattere solamente pecuniario nei
confronti dello stesso privato.
L'istituto è temporaneo per sua natura perché spiega i suoi
effetti solo fino a quando non intervenga un provvedimento
definitivo che disponga la revoca del fermo, per i seguenti
motivi:
1) per adempimento da parte del privato,
2) per successivo accertamento dell'insussistenza del credito
dello Stato,
3) per incameramento delle somme dovute dallo Stato al privato
a soddisfazione del controcredito dello Stato azionato con
il fermo.
In quest'ultima ipotesi si verifica quella compensazione
o conguaglio (poiché la compensazione come conosciuta dall'art.
1241 è istituto sconosciuto alla materia contabile in forza
del contrario principio c.d. di integrità operativa di cui
all'art. 226 del reg. per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato r.d. 23 maggio
1924 n. 827 , per cui "tutte le entrate , a qualsiasi titolo
introitate debbono essere versate nelle casse dello Stato")
di cui il fermo costituisce anticipazione, come eccezionale,
derogatoria ipotesi di esercizio di potestà di autotutela,
in forza del quale l'amministrazione si pone in una posizione
di assoluta preminenza in rapporti di natura privata, non
attinenti a funzioni né finalità pubbliche (sulla legittimità
costituzionale del fermo, in ogni caso, v. Corte Cost. 19.4.1972
n. 67).
La funzione del fermo (di agevolazione della compensazione
o di forme di conguaglio contabile mediante emissione contemporanea
di mandato di pagamento e riversale di introito) è colta
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consultiva,
la quale ha sostenuto che il c.d. fermo amministrativo è
un provvedimento di autotutela cautelare avente struttura
di un atto impeditivo del pagamento, preordinato al fine
di consentire ed agevolare la compensazione nell'adempimento
da parte dello Stato delle sue obbligazioni pecuniarie (Cons.
Stato, commiss. spec., 20.1.1997, n. 1420).
In via generale, il fermo amministrativo, in quanto misura
cautelare offerta all'amministrazione pubblica allo scopo
di consentirle in maniera rapida ed efficace di conservare
le garanzie del debitore in ordine a crediti non ancora
esigibili e per i quali non sia possibile agire con le ordinarie
procedure di autotutela, ha un ambito di applicazione che
non può essere circoscritto alle sole situazioni in cui,
pur essendo già stato accertato il credito, non ne sia possibile
attualmente l'erogazione (come è il caso dei crediti sottoposti
a condizione o a termine ovvero non ancora quantificabili),
ma deve ritenersi esteso a tutte le ipotesi in cui la stessa
sussistenza del credito sia oggetto di contestazione, purché
appaia ragionevole prevederne l'effettivo venire in essere
o se ne prospetti non agevole la realizzazione (T.a.r. Lazio,
III, 14.3.1990, n. 410).
Di qui la conclusione, per la citata decisione n. 1441 del
2004, che il limite evidenziabile nel controllo di legittimità
sul provvedimento di fermo è quindi inerente l'arbitrarietà
o la pretestuosità della pretesa dell'amministrazione, che
non può essere esclusa per il fatto che semplicemente pendono
giudizi in altra sede, civile, penale o tributaria, aventi
ad oggetto il credito dell'amministrazione (arg. da C. Stato,
IV, 3 aprile 1985, n. 123, per cui in sede di controversia
circa la legittimità del provvedimento del fermo amministrativo,
l'eventuale temerarietà ed arbitrarietà della pretesa creditoria
non può essere esclusa per il semplice fatto che l'amministrazione
abbia coltivato e continui a coltivare davanti al giudice
competente i giudizi relativi a tale pretesa), e che
il controllo del giudice amministrativo sul provvedimento
di fermo deve essere fatto alla luce della verifica del
criterio di complessiva proporzionalità del provvedimento.
Da quanto precede risulta allora del tutto chiaro che il
fermo amministrativo di cui all’art. 69 del r.d. 2440/1923
è un provvedimento di autotutela cautelare avente struttura
di atto impeditivo del pagamento altrimenti dovuto.
Una volta disposto il fermo amministrativo, ai sensi del
citato art. 69, questo continua a spiegare effetto (impedendo
il pagamento altrimenti dovuto) sino a quando non intervenga
un provvedimento definitivo che ne disponga la revoca, il
che può avvenire, secondo il Consiglio di Stato (sent. n.
1441, richiamata), per i seguenti motivi:
1) per adempimento da parte del privato,
2) per successivo accertamento dell'insussistenza del credito
dello Stato,
3) per incameramento delle somme dovute dallo Stato al privato
a soddisfazione del controcredito dello Stato azionato con
il fermo.
Ne consegue, evidentemente, che in mancanza di uno di questi
tre accadimenti permane in vita l’effetto di impedimento
del pagamento altrimenti dovuto a chi risulti debitore nei
confronti dell’amministrazione da cui promani il provvedimento
di fermo, il che – se è perfettamente coerente con la natura
di provvedimento di autotutela del fermo di cui all’art.
69 del r.d. 2440/1923 – esclude, per definizione, che al
fermo medesimo si possa ricollegare, per quanto in questa
sede interessa, un effetto interruttivo della prescrizione
puramente istantaneo. Al contrario, l’emanazione del relativo
provvedimento produce un effetto interruttivo di carattere
permanente, sino all’emanazione di quel(l’ulteriore) provvedimento
<> di cui è parola nel citato art. 69
del r.d. n. 2440.
In conclusione, nella vicenda per cui è causa l’azione erariale
non risulta prescritta, giacché, pur trattandosi di fatti
risalenti al 1991 (rif. verbale del Nucleo regionale di
P.T. della GdF di Milano, datato 22.10.1991), è intervenuto
nel marzo 1996 il primo atto di costituzione in mora ad
opera del Ministero delle Finanze, rinnovato in data 4.12.2001,
dopo che però, in data 26.7.1996, con nota prot. n. 235595/P,
il medesimo Ministero aveva disposto il fermo amministrativo
anche nei confronti dell’odierno convenuto, ribadito con
determinazione limitativa del 30.4.1999.
Sicché, quand’anche l’odierno convenuto non fosse stato
condannato (e, prima ancora, rinviato a giudizio) in sede
penale, la descritta combinazione, secondo la sequenza che
segue, fra costituzione in mora (ad effetto interruttivo
non permanente) e fermo amministrativo (ad effetto interruttivo
invece permanente) operati dall’amministrazione creditrice
sarebbe stata comunque di per sé sufficiente ad escludere
la prescrizione dell’azione erariale.
Si consideri, inoltre, che, nella specie, tanto gli atti
di costituzione in mora quanto il provvedimento di fermo
amministrativo hanno fatto espresso riferimento, nelle premesse,
all’attivazione della Procura presso la Corte dei conti,
ai fini del promovimento del relativo giudizio di danno,
di tal che risulta evidente l’intrinseca correlazione di
siffatti atti all’esito (rectius, al credito eventualmente
accertato all’esito) del giudizio contabile, e non invece
ad altri giudizi. Si aggiunga che questa circostanza risulta
chiaramente confermata dal rinnovo della costituzione in
mora operato in data 4.12.2001 e dalla determinazione limitativa
del 30.4.1999 con la quale è stato ribadito il fermo amministrativo,
giacché in base alla rispettiva datazione è del tutto evidente
che l’amministrazione finanziaria vi ha proceduto benché
(e quindi, in un certo senso, <> che)
il Tribunale di Milano avesse – prima del 1999 – già condannato
in almeno una occasione lo Stolfo anche a risarcire i danni
al Ministero delle Finanze costituitosi parte civile.
Ne consegue, evidentemente, che non soltanto la condanna
in favore della parte civile di cui è stata (impropriamente)
ammessa la costituzione nel processo penale non ha in alcun
modo demotivato l’amministrazione finanziaria rispetto alla
coltivazione delle iniziative cautelari necessarie ad assicurare
la possibilità di far accertare dal giudice contabile e
di riscuotere il credito derivante dal subìto danno erariale,
ma anche, con particolare riferimento al fermo amministrativo,
che questo manifesta una tale capacità interruttiva della
prescrizione da renderne persino inutile l’eventuale convivenza
in contemporanea con la costituzione in mora, laddove questa
venga effettuata dopo che il fermo è stato già disposto,
oppure (come nella specie) venga rinnovata dopo che il fermo
è stato già disposto.
2. Nel merito, la domanda attrice è fondata.
In proposito, può pacificamente affermarsi che i fatti di
causa, nella loro materiale sussistenza, salva ogni diversa
valutazione giuridica da parte di questa sezione giurisdizionale
della Corte dei conti, siano quelli accertati dalle citate
sentenze del giudice penale, quanto meno quelle pronunciate
all’esito di un giudizio di rito ordinario ovvero abbreviato;
in particolare, i detti fatti risultano accertati nel senso
anzidetto, nella sentenze di condanna sopra richiamate,
emesse nei confronti dell’odierno convenuto dal giudice
penale.
Ovviamente, l’efficacia di tali pronunce è limitata agli
elementi indicati al primo comma dell’art. 651 c.p.p. (accertamento
della sussistenza del fatto; della sua illiceità penale;
della sua commissione da parte dell’imputato), dovendosi,
invece, questa Corte farsi integralmente carico dell’accertamento
della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della
responsabilità contabile (danno erariale, nesso causale,
colpa grave), conseguenti ai fatti accertati in sede penale.
In tal senso depone il chiaro disposto dei commi 1 e 2 dell’art.
651 c.p.p. La prima norma statuisce l’efficacia delle sentenze
penali di condanna, nei giudizi civili ed amministrativi
“di danno”, con particolare riferimento a quelli aventi
ad oggetto “le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del responsabile
civile”. È innegabile che il presente giudizio rientri nel
novero di quelli amministrativi di danno di cui parla la
citata norma. Parimenti innegabile, in quanto espressamente
chiarito dal comma 2, è il riconoscimento della medesima
efficacia (con riferimento alla tipologia sia dei fatti
accertati, sia dei giudizi in cui tale efficacia si dispiega)
in capo alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata
a seguito di giudizio abbreviato.
Conseguentemente, deve ritenersi provato che il convenuto
(il quale, del resto, risulta aver confessato in sede penale)
abbia commesso i fatti integranti il reato di corruzione,
così come accertati nelle citate sentenze penali e posti
a fondamento dell’azione di responsabilità proposta dalla
Procura regionale.
3. In ordine agli altri elementi costitutivi della responsabilità
amministrativa del convenuto, è indubbia la sussistenza
del relativo elemento soggettivo, sub specie di dolo, atteso
che il reato dal medesimo commesso è di natura dolosa.
Per quanto attiene, poi, alla sussistenza dell’eventum damni
(limitato, nella specie, al solo danno arrecato all’immagine
dell’amministrazione dalla condotta illecita imputata all’odierno
convenuto) e del nesso causale tra il medesimo e la condotta
del convenuto, si osserva quanto segue.
E’ noto che il danno all’immagine della pubblica amministrazione
costituisce una categoria di danno patrimoniale non reddituale
(distinto dal danno morale ex art.2059 c.c.), qualificabile
quale danno-evento e non danno-conseguenza, originato dalla
violazione congiunta dell’art.2043 c.c. e di un’altra specifica
norma posta a tutela di interessi primari del danneggiato.
In particolare, le sezioni riunite di questa Corte (C. conti,
S.S.R.R., 23 aprile 2003, 10/SR/QM) hanno chiarito che ogni
azione del pubblico dipendente che, violando il precetto
del neminem laedere, offenda al contempo anche l’interesse
costituzionalmente garantito dal secondo comma dell’art.97
Cost. (eludendo le disposizioni poste a tutela delle competenze,
delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici),
si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica
amministrazione, facendola apparire quale struttura organizzata
confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile
né responsabilizzata (“ogni azione del pubblico dipendente
che leda tali interessi si traduce [non solo] in un’alterazione
dell’identità della pubblica amministrazione … [ma anche]
… e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa
in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in
maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata”).
In altri termini, le Sezioni Riunite ritengono economicamente
valutabile e giuridicamente risarcibile il danno all’immagine
dell’amministrazione, inteso come diritto al conseguimento,
mantenimento e riconoscimento della propria identità giuridica
pubblica.
Del resto, dopo l’avvento della l. n. 150/2000 (menzionata
in SS.RR. n. 10/2003/QM), che ad ogni effetto di legge eleva
a funzione pubblica di cui è doveroso l’esercizio – con
i connessi oneri economici – anche la promozione dell’immagine
delle amministrazioni, il danno patrimonialmente apprezzabile
potrebbe sufficientemente ravvisarsi già nell’istituzione
e nel mantenimento di strutture interne di tipo ‘dedicato’
con compiti di comunicazione verso l’esterno, nella misura
in cui la loro opera è compromessa nel risultato cui tende
la loro azione, o comunque è resa più onerosa, da condotte
screditanti del tipo di quelle per cui è causa.
Inoltre, ad avviso delle medesime Sezioni Riunite, dalla
prova della realizzazione della condotta delittuosa de qua
(che implica necessariamente la lesione della normativa
in tema di competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti
pubblici) sorge ex se la prova del danno all’immagine dell’amministrazione
nonché del relativo nesso causale.
Per quanto attiene al quantum del danno risarcibile, questo
può consistere nelle somme spese per il ripristino del prestigio
leso ovvero in quelle che si dovranno spendere a tal fine.
In simili ipotesi, la quantificazione del danno non può
essere ancorata a parametri certi ma dovrà essere effettuata
facendo ricorso a criteri presuntivi, quali, ad esempio,
la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo sull’opinione
pubblica, per effetto del clamor fori e della risonanza
data alla notizia dai mezzi di informazione, e la connessa
necessità di onerosi interventi correttivi dell’immagine
lesa.
Fin qui, i danni apprezzabili da un punto di vista microeconomico.
Non può tuttavia essere trascurata, sul piano macroeconomico
(ove si tratti dello Stato) oppure su quello parimenti microeconomico
(ove si tratti invece di una Regione o di singoli enti locali),
l’influenza che gravi fenomeni di corruzione o di mala gestio
possono esercitare anche sulle valutazioni e le stime compiute
dalle agenzie internazionali (Moody’s, Fitch e Standard’s
& Poor), la cui attività consiste come noto nello scrutinare
il grado di solvibilità di imprese o autorità pubbliche
che hanno emesso titoli di debito (ivi inclusi, dunque i
titoli di Stato o, nel caso degli enti territoriali, i titoli
emessi da Regioni ed enti locali, anche singolarmente, nell’ambito
di operazioni di finanza straordinaria). Ogni analisi effettuata
da tali agenzie si conclude con un "rating", ovvero con
una valutazione finale qualitativa del <>
della società o del soggetto pubblico volta per volta in
esame.
L’attribuzione ai titoli di debito emessi da un soggetto
pubblico di un rating piuttosto che un altro può (in concorso
con gli altri indicatori considerati da dette agenzie) incidere
in misura anche notevole sul costo della provvista finanziaria,
procurando per questa via un danno erariale riflesso e differito
che per sua natura si presta ad un apprezzamento in termini
essenzialmente equitativi.
Siffatto danno rappresenta la declinazione in senso pubblicistico
di quello che il glossario finanziario internazionale suole
chiamare <>, inteso quale danno
a lungo termine al marchio ed ai suoi valori correlati,
con un impatto negativo sulla capacità dell’emittente titoli
di debito di soddisfare le aspettative di tutte le entità
interessate.
I citati elementi costituiscono, dunque, quegli indici di
valutazione cui il giudice può ricorrere per la definizione
equitativa del danno ai sensi dell’art.1226 c.c., fondabile
come è noto su prove anche presuntive od indiziarie (a carico
dell’attore), tra cui tutte le conseguenze negative che,
per dato di comune esperienza e conoscenza, siano riferibili
al comportamento lesivo dell’immagine.
Con specifico riferimento alla presente fattispecie, dalla
lettura degli atti di causa emerge non solo l’apprensione,
a titolo di tangente, della somma di euro 25.822,84, ma
anche l’emissione, per i medesimi fatti di causa, di una
pluralità di sentenze penali.
In ragione delle suesposte considerazioni, tenuto conto
del clamor fori e dell’apporto causale dell’azione del convenuto
nel gettare discredito sull’immagine dell’amministrazione
finanziaria in specie (e, in via riflessa, dello Stato),
pare equo determinare il danno erariale in euro euro 20.500,00,
somma già comprensiva di interessi e rivalutazione alla
data della presente pronuncia.
Resta fermo che in sede di esecuzione della presente sentenza
si dovrà tener conto di quanto risulti eventualmente già
risarcito da coloro che abbiano effettuato dazioni di denaro
a beneficio dell’amministrazione finanziaria a titolo riparatorio
con specifica ed espressa imputazione ai fatti dannosi oggetto
del presente giudizio.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lombardia, definitivamente pronunciando
condanna
il convenuto come indicato in premessa al pagamento in favore
del Ministero dell’Economia e delle finanze della somma
di complessivi euro 20.500,00, somma già comprensiva di
interessi e rivalutazione alla data della presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11.4.2006.
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Nicoletti
IL RELATORE
Dr. Massimiliano Atelli
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