| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 2 maggio
2006
Pres. V. SKOURIS – Rel.
M. ILESIC– Sentenza 2 maggio 2006, nel procedimento C- 417/04
P, Regione Siciliana. |
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1. Comunità europea - Diritto comunitario
- Fondo europeo di sviluppo regionale -Chiusura di un intervento
finanziario - Ente regionale o locale - Ricorso di annullamento
- Interesse diretto - Non sussiste - Irricevibilità.
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2. Comunità europea - Diritto comunitario
- Fondo europeo di sviluppo regionale -Chiusura di un intervento
finanziario - Ente regionale o locale - Ricorso di annullamento
- Irricevibilità per motivi di ordine pubblico - Eccezione
di irricevibilità - Esclusione
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1. La condizione di cui all’articolo 230,
quarto comma Trattato CE, secondo cui una persona fisica
o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione
oggetto del ricorso, richiede che il provvedimento comunitario
contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione
giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari
del provvedimento stesso. La designazione della ricorrente
come autorità responsabile del progetto, non implicava che
la stessa fosse titolare del diritto al contributo. Risulta
da ciò che la ricorrente non era direttamente interessata
dalla decisione controversa e che dunque il suo ricorso
era irricevibile.
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2. L’irricevibilità dedotta dall’articolo
230, quarto comma Trattato CE, il quale subordina la ricevibilità
di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica
contro una decisione di cui essa non è destinataria alla
condizione che sia direttamente e individualmente interessata
da tale decisione, è di ordine pubblico per cui il giudice
comunitario può sollevarla in qualsiasi momento, anche d’ufficio
senza che sia dunque necessaria un’eccezione di irricevibilità
sollevata con atto separato da una delle parti in causa.
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 maggio 2006 (*)
Nel procedimento C 417/04 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale
di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, il 24 settembre 2004,
Regione Siciliana, rappresentata dai sigg. A. Cingolo
e G. Aiello, avvocati dello Stato, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata
dai sigg. E. de March e L. Flynn, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti
di sezione, dai sigg. J. P. Puissochet, R. Schintgen, dalla
sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues,
M. Ilešič (relatore), J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 15 novembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 12 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Regione Siciliana chiede
l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee 8 luglio 2004, causa T 341/02, Regione
Siciliana/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta;
in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo
ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento
della decisione della Commissione 5 settembre 2002, D (2002)
810439, che chiude l’intervento finanziario del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto
«Autostrada Messina-Palermo» (FESR n. 93.05.03.001) (in
prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Al fine di rafforzare la coesione economica e sociale,
ai sensi dell’art. 158 CE, sono stati adottati il regolamento
(CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle
missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia
e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato
dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081
(GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»),
nonché il regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88
per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi
dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi
e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli
altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374,
pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio
20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo:
il «regolamento n. 4253/88»).
3 L’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88
così recita:
«L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali
corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della
stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro
interessato, le autorità e gli organismi competenti (...)
designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale,
locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che
perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà
in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante
in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione
ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni».
4 Con il titolo «Addizionalità», l’art. 9, n. 1, del regolamento
n. 4253/88 dispone che, «[a]llo scopo di garantire un impatto
economico effettivo, le risorse dei Fondi strutturali (…)
non possono sostituire le spese pubbliche o assimilabili,
a finalità strutturale, che devono essere realizzate dallo
Stato membro nell’insieme dei territori interessati da un
obiettivo».
5 Ai termini dell’art. 24 del medesimo regolamento:
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra
non giustificare né in parte né totalmente il contributo
finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame
appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo
in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso
designate per l’attuazione dell’azione di presentare le
loro osservazioni entro una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre
o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione,
se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di
una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni
di attuazione dell’azione o della misura e per la quale
non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito
deve essere restituita alla Commissione (...)».
Antefatti della controversia
6 Con decisione 22 dicembre 1993 indirizzata alla Repubblica
italiana (in prosieguo: la «decisione di concessione»),
la Commissione delle Comunità europee ha concesso un contributo
finanziario del FESR per la costruzione di un’autostrada
tra Palermo e Messina, in Sicilia (in prosieguo: il «progetto
FESR»). I lavori necessari alla realizzazione di tale progetto
sono stati ripartiti in dieci lotti.
7 Conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88,
l’azione comunitaria è il risultato della stretta concertazione
tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti
autorità designate da quest’ultimo a livello nazionale,
regionale, locale o altro. A tal proposito, risulta dall’allegato
della decisione di concessione che la ricorrente è stata
designata quale autorità responsabile della realizzazione
del progetto.
8 Con lettera 26 settembre 1997, la ricorrente ha chiesto
alla Commissione una proroga dei termini di pagamento con
riguardo a vari lotti.
9 Nella sua lettera di risposta del 30 ottobre 1997, la
Commissione, dopo aver ricordato che una proroga era stata
già concessa fino al 31 dicembre 1997, ha osservato che
tutte le misure necessarie dovevano essere adottate con
urgenza al fine di consentire l’ultimazione dei lavori non
oltre tale data.
10 Con lettera 17 giugno 1998, la ricorrente ha presentato
al Ministero italiano del Tesoro nonché alla Commissione
la certificazione finale delle spese sostenute sino al 31
dicembre 1997, la domanda di pagamento per il FESR ed il
rapporto di esecuzione finale.
11 Il 23 luglio 1998, la Commissione ha rinviato il detto
rapporto al Ministero del Tesoro sulla base del rilievo
che esso non conteneva tutte le informazioni necessarie
per poter procedere alla chiusura del progetto FESR e ha
chiesto alle autorità italiane di inviare un nuovo rapporto
finale che contenesse, segnatamente, per ciascun lotto,
una relazione sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario
alla data del 31 dicembre 1997 nonché una giustificazione
adeguata dei motivi del ritardo constatato nell’esecuzione
dei lavori.
12 Dopo aver esaminato il nuovo rapporto finale, la Commissione,
con lettera 10 febbraio 1999, ha informato il Ministero
del Tesoro che da tale rapporto risulta che l’impegno della
ricorrente di finanziare il completamento dei lavori del
progetto entro e non oltre il 31 dicembre 1997 apparentemente
non era stato rispettato, in quanto solamente due lotti
dei dieci previsti erano stati ultimati in tale data, peraltro
con un ritardo di due anni. Ciò premesso, la Commissione
ha dichiarato che l’eventuale liquidazione del saldo del
contributo si sarebbe dovuta basare sulle spese effettivamente
sostenute per i due lotti terminati, sempreché i lavori
realizzati fossero conformi al progetto iniziale.
13 Il 21 dicembre 2001, la Commissione ha inviato alla Repubblica
italiana una proposta di chiusura del progetto FESR in considerazione
dei ritardi rilevati nell’esecuzione dei lavori. Tale proposta
di chiusura era stata elaborata sulla base delle spese sostenute
alla data del 31 dicembre 1997, relative ai lavori completati
alla data del 31 dicembre 1999.
14 Con lettera 14 febbraio 2002, la ricorrente ha presentato
osservazioni scritte in merito alla detta proposta.
15 Il 5 settembre 2002, la Commissione ha inviato alla Repubblica
italiana la decisione controversa che prendeva in considerazione
le spese sostenute alla data del 31 dicembre 1997 in relazione
ai lavori completati alla data del 5 settembre 2002. Ai
termini di tale decisione, di cui una copia è stata inviata
alla ricorrente, l’importo del saldo non versato da disimpegnare
è di EUR 26 378 246 e l’importo del saldo da recuperare
ammonta a EUR 58 036 177.
Ordinanza impugnata
16 Il 14 novembre 2002, la ricorrente ha proposto un
ricorso di annullamento contro la decisione controversa.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile
tale ricorso. La parte essenziale della motivazione è la
seguente:
«55 [La decisione controversa ha] prodotto l’effetto, da
un lato, di disimpegnare il FESR a concorrenza dell’importo
del contributo non ancora concesso relativo alle spese divenute
inammissibili e, dall’altro, di consentire alla Commissione
di procedere al recupero degli importi già versati al FESR
riguardanti le spese medesime. La decisione [controversa]
ha prodotto quindi l’effetto di un’“amputazione” del contributo
finanziario del FESR (ordinanza del Tribunale 6 giugno 2002,
causa T 105/01, SLIM Sicilia/Commissione, Racc. pag. II
2697, punto 47).
56 Per quanto attiene all’individuazione degli effetti derivanti
da tale decisione per la ricorrente, si deve rilevare che,
a termini della decisione iniziale di concessione del contributo
controverso, datata 22 dicembre 1993, la ricorrente costituiva
l’autorità responsabile per la realizzazione del progetto.
(…)
57 Ciò premesso, la decisione [controversa] potrebbe essere
considerata direttamente produttiva di effetti sulla situazione
giuridica della ricorrente solamente se, per effetto della
decisione medesima e senza che la Repubblica italiana disponesse
di potere discrezionale a tal riguardo, la ricorrente stessa
fosse stata, da un lato, privata del versamento degli importi
disimpegnati corrispondenti alle somme non ancora percepite
dal FESR a titolo del contributo controverso e relative
alle spese divenute inammissibili e, dall’altro, fosse stata
tenuta alla restituzione dell’indebito corrispondente alle
somme già ricevute a titolo del contributo medesimo e destinate
a sostenere spese divenute inammissibili.
58 Orbene, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che
conseguenze di tal genere non derivano né da una decisione
della Commissione che ponga termine ad un contributo finanziario
del FESR né da una qualsiasi altra disposizione di diritto
comunitario che sia diretta a determinare l’effetto di tale
decisione (ordinanza [del Tribunale] SLIM Sicilia/Commissione,
[citata,] punto 51).
59 A tale riguardo, si deve rammentare, in limine, che,
secondo il sistema istituzionale della Comunità ed i principi
che disciplinano i rapporti tra la Comunità e gli Stati
membri, spetta a questi ultimi, in mancanza di una contraria
disposizione di diritto comunitario, garantire sul loro
territorio l’attuazione della normativa comunitaria (sentenze
della Corte 21 settembre 1983, cause riunite 205/82 215/82,
Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag. 2633, e 7 luglio 1987,
cause riunite 89/86 e 91/86, Étoile commerciale e CNTA/Commissione,
Racc. pag. 3005, punto 11; […] ). Per ciò che più particolarmente
riguarda le attività di finanziamento intraprese nell’ambito
del FESR, spetta agli Stati membri (…) adottare le misure
necessarie onde recuperare le somme perse a seguito di irregolarità
o di negligenza.
(…)
61 Secondo la giurisprudenza della Corte, in tale sistema
spetta quindi agli Stati membri dare attuazione alla normativa
comunitaria e adottare, riguardo agli operatori economici
interessati, le decisioni individuali necessarie. (…)
(…)
65 Si deve necessariamente rilevare che nulla osta nella
specie a che la Repubblica italiana, al fine di finanziare
il completamento dei lavori relativi al progetto di cui
trattasi, decida di stanziare fondi propri a copertura della
parte del finanziamento comunitario disimpegnata. A tale
riguardo si deve rilevare, in particolare, che, a termini
dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88, il contributo
del FESR viene concepito quale intervento complementare
o contributo a corrispondenti azioni nazionali, ove l’art.
9 del regolamento n. 4253/88 precisa inoltre che, conformemente
al principio di addizionalità, i contributi comunitari non
possono sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato membro.
66 Per quanto attiene (…) alla restituzione dell’indebito,
si deve rilevare che, nella decisione [controversa], la
Commissione si è limitata a dichiarare alla Repubblica italiana
che le somme versate a titolo di contributo comunitario
e corrispondenti a spese divenute inammissibili dovevano
essere recuperate dal FESR. A differenza della prassi generalmente
seguita dalla Commissione in materia di aiuti illegittimi
dichiarati incompatibili con il mercato comune, la decisione
[controversa] non contiene alcuna disposizione che ingiunga
alla Repubblica italiana di procedere alla ripetizione dell’indebito
presso i rispettivi beneficiari (…).
(…)
68 La corretta esecuzione della decisione [controversa]
implica pertanto unicamente – come giustamente sostenuto
dalla Commissione nelle proprie memorie – che la Repubblica
italiana restituisca al FESR l’indebito ivi indicato (…).
(…)
71 Orbene, per quanto attiene ai contributi finanziari del
FESR, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che nessun
elemento consente di ritenere che lo Stato membro non disponga
di alcuna discrezionalità o addirittura di alcun potere
decisionale per quanto riguarda un simile rimborso (ordinanza
[del Tribunale] SLIM Sicilia/Commissione, [citata,] punto
52).
(…)
73 Non può (…) escludersi che circostanze particolari possano
indurre la Repubblica italiana a rinunciare alla ripetizione
del contributo controverso e a sopportare essa stessa l’onere
del rimborso al FESR degli importi di cui essa ha erroneamente
autorizzato il pagamento (…).
(…)
80 Ne consegue che la decisione impugnata non ha prodotto
effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente».
Conclusioni delle parti
17 La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare
l’ordinanza impugnata e adottare qualsiasi decisione consequenziale
in ordine al prosieguo del procedimento e alle spese.
18 La Commissione chiede che la Corte voglia respingere
il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
e condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata
19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere
quattro motivi:
– violazione degli artt. 113 e 114 del regolamento di procedura
del Tribunale;
– violazione dell’art. 230 CE;
– violazione dell’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 2052/88 e dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 4253/88,
e
– vizi di motivazione.
20 Con il suo secondo e terzo motivo, che occorre esaminare
per primi e congiuntamente, la ricorrente sostiene, anzitutto,
che l’ordinanza impugnata è basata su una premessa erronea,
vale a dire che la Regione Siciliana è una persona distinta
dalla Repubblica italiana, Stato membro destinatario del
contributo finanziario, laddove essa, costituendo una componente
territoriale della detta Repubblica, avrebbe il diritto,
allo stesso titolo di quest’ultima, di presentare un ricorso
di annullamento avverso la decisione controversa.
21 Al riguardo, basta rilevare che la Corte ha già affermato
che il ricorso di un ente regionale o locale non può essere
assimilato al ricorso di uno Stato membro poiché la nozione
di Stato membro, ai sensi dell’art. 230, secondo comma,
CE, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri.
Tale nozione non può estendersi agli esecutivi di regioni
o di altri enti infrastatali, senza pregiudicare l’equilibrio
istituzionale previsto dal Trattato (v. ordinanza 1º ottobre
1997, causa C 180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc.
pag. I 5245, punti 6 e 8, nonché sentenza 22 novembre 2001,
causa C 452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag.
I 8973, punto 50).
22 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore
di diritto trattando la Regione Siciliana come una persona
distinta dalla Repubblica italiana.
23 La ricorrente sostiene, poi, che il Tribunale ha commesso
un errore di diritto considerando che essa non si può basare
sull’art. 230, quarto comma, CE per proporre un ricorso
avverso la decisione controversa.
24 In base a tale disposizione, un ente regionale o locale
può, qualora goda, come la Regione Siciliana, della personalità
giuridica ai sensi del diritto nazionale, proporre un ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le
decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione
presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente
e individualmente (v. sentenze Nederlandse Antillen/Consiglio,
cit., punto 51, e 10 aprile 2003, causa C 142/00 P, Commissione/Nederlandse
Antillen, Racc. pag. I 3483, punto 59).
25 Nella fattispecie, il Tribunale ha limitato il suo esame
alla questione se la ricorrente fosse direttamente interessata
dalla decisione controversa, in quanto la Commissione non
ha contestato che tale decisione riguardasse individualmente
la detta ricorrente.
26 Dai punti 65 e 73 dell’ordinanza impugnata emerge che
il Tribunale ha dedotto la carenza di incidenza diretta
nei confronti della ricorrente principalmente dalla considerazione
che la Repubblica italiana poteva decidere di sopportare
essa stessa l’onere del rimborso da effettuare a favore
del FESR e di stanziare fondi propri a copertura della parte
del finanziamento comunitario disimpegnata al fine di finanziare
il completamento dei lavori.
27 La ricorrente sostiene che tale tesi, lungi dal suffragare
la carenza di incidenza diretta, è incompatibile con i principi
di complementarietà e di addizionalità dei Fondi strutturali
enunciati rispettivamente agli artt. 4, n. 1, primo comma,
del regolamento n. 2052/88 e 9, n. 1, del regolamento n.
4253/88, secondo cui gli interventi comunitari accompagnano
gli interventi nazionali e non vi si sostituiscono.
28 Per rispondere a tale argomento, occorre anzitutto ricordare
che, secondo una costante giurisprudenza, la condizione
di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona
fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla
decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede
che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente
effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci
alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento
stesso incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere
meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria
senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare,
sentenze 5 maggio 1998, causa C 404/96 P, Glencore Grain/Commissione,
Racc. pag. I 2435, punto 41, e 29 giugno 2004, causa C 486/01
P, Front National/Parlamento, Racc. pag. I 6289, punto 34).
29 Nella fattispecie, come è stato esposto al punto 7 della
presente sentenza, dall’allegato della decisione di concessione
risulta la designazione della ricorrente come autorità responsabile
della realizzazione del progetto FESR.
30 Tuttavia dagli atti non emerge alcun elemento che consenta
di concludere che la ricorrente è stata direttamente interessata,
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in questa qualità.
A tale riguardo, va rilevato che la funzione di autorità
responsabile della realizzazione del progetto, menzionata
nell’allegato della decisione di concessione, non implicava
che la ricorrente fosse essa medesima titolare del diritto
al contributo.
31 Tale analisi non è inficiata dagli artt. 4, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 2052/88 e 9, n. 1, del regolamento
n. 4253/88, invocati dalla ricorrente. Infatti, tali articoli,
che enunciano il principio di complementarietà dei contributi
finanziari comunitari rispetto ai finanziamenti nazionali,
non sono pertinenti nel caso in cui la Commissione abbia
chiuso un intervento finanziario.
32 Da quanto precede risulta che la ricorrente non era direttamente
interessata dalla decisione controversa e che il suo ricorso
dinanzi al Tribunale era quindi irricevibile.
33 Occorre, dunque, respingere il secondo ed il terzo motivo.
34 Il primo e il quarto motivo fatti valere dalla ricorrente,
con cui essa contesta all’ordinanza impugnata, da una parte,
di violare gli artt. 113 e 114 del regolamento di procedura
del Tribunale e, dall’altra, di contenere vizi di motivazione,
nemmeno possono comportare l’annullamento di questa ordinanza.
35 Nel suo primo motivo, la ricorrente formula tre censure:
in primo luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente
l’art. 113 del suo regolamento di procedura in quanto non
sussisteva, nella fattispecie, alcuna irricevibilità per
motivi di ordine pubblico ai sensi di questo articolo; in
secondo luogo, dato che il Tribunale ha statuito in assenza
della fase orale del procedimento, la ricorrente non avrebbe
potuto difendersi; in terzo luogo, la Commissione avrebbe
dovuto presentare un’eccezione di irricevibilità con atto
separato, conformemente all’art. 114 del medesimo regolamento
di procedura.
36 A tal riguardo, va rilevato, da una parte, che l’irricevibilità
dedotta dal criterio fissato all’art. 230, quarto comma,
CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto
da una persona fisica o giuridica contro una decisione di
cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente
e individualmente interessata da tale decisione, è di ordine
pubblico per cui il giudice comunitario può sollevare la
detta irricevibilità in qualsiasi momento, anche d’ufficio
(v., in tal senso, ordinanza 5 luglio 2001, causa C 341/00
P, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione,
Racc. pag. I 5263, punto 32). Di conseguenza, in base all’art.
113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può dichiarare
un ricorso irricevibile per tale motivo anche in assenza
di un’eccezione di irricevibilità sollevata con atto separato
da una delle parti in causa.
37 Va ricordato, d’altra parte, che l’applicazione dell’art.
113 del regolamento di procedura del Tribunale non garantisce
lo svolgimento di una fase orale, dato che il Tribunale,
in applicazione dell’art. 114, n. 3, del suo regolamento
di procedura, al quale rinvia l’art. 113 dello stesso regolamento,
può statuire al termine di un procedimento esclusivamente
scritto (sentenza 19 gennaio 2006, causa C 547/03 P, AIT/Commissione,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35). Emerge
peraltro dall’ordinanza impugnata che il Tribunale ha potuto
basare la sua decisione su informazioni sufficienti senza
sentire le difese orali delle parti. Risulta, infine, che
la ricorrente ha presentato osservazioni sulla ricevibilità
del suo ricorso dinanzi al Tribunale nella sua memoria di
replica.
38 Quanto al quarto motivo, con cui la ricorrente fa valere
che le affermazioni del Tribunale sono incoerenti, arbitrarie
e immotivate in quanto sono fondate su un’istruttoria insufficiente
e su presunzioni non dimostrate, basta rinviare alla motivazione
dell’ordinanza impugnata riprodotta al punto 16 della presente
sentenza, da cui emerge che il Tribunale ha esaminato in
modo dettagliato e coerente la questione della legittimazione
ad agire della ricorrente.
39 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che
il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
dev’essere respinto.
Sulle spese
40 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
applicabile ai procedimenti d"impugnazione in virtù dell’art.
118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione
ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente,
dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e
statuisce:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo
grado è respinto.
2) La Regione Siciliana è condannata alle spese.
Firme
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* Lingua processuale: l'italiano
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