| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE II - - Sentenza
16 febbraio 2006
Pres. C.W.A. TIMMERMANS – Rel. P. KURIS – Sentenza 16 febbraio
2006, nel procedimento C-294/04, Herrero. |
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento tra uomini
e donne - Normativa nazionale - Accesso alla carriera di
dipendente pubblico - Congedo di maternità - Calcolo anzianità
di servizio -Irrilevanza del periodo di congedo - Incompatibile.
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La direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione
del principio della parità di trattamento fra gli uomini
e le donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione
e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro,
osta ad una normativa nazionale che non riconosce ad un
lavoratore di sesso femminile che si trova in congedo di
maternità, gli stessi diritti riconosciuti ad altri vincitori
del medesimo concorso di assunzione per quanto riguarda
le condizioni di accesso alla carriera di dipendente di
ruolo posticipando la sua entrata in servizio alla scadenza
di questo congedo senza prendere in considerazione la durata
di detto congedo nel calcolo dell’anzianità di servizio
di questo lavoratore.
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 febbraio 2006 (*)
Nel procedimento C 294/04,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Juzgado
de lo Social n. 30 di Madrid (Spagna) con ordinanza 5 luglio
2004, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2004, nella
causa
Carmen Sarkatzis Herrero
contro
Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione,
dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (relatore)
e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza
del 29 settembre 2005,
considerate le osservazioni scritte presentate:
– per l’Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud), dal sig.
F. Peláez Albendea, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa,
in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello
Stato;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill,
in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re
I. Martínez del Peral e N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 10 novembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), della direttiva
del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
(GU L 348, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 3 giugno
1996, 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo
parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (GU L
145, pag. 4).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia
tra la sig.ra Sarkatzis Herrero e l’Instituto Madrileño
de la Salud (Istituto madrileno della salute, Imsalud) relativamente
alla data da prendere in considerazione nel calcolo dell'anzianità
di servizio dell'interessata in qualità di dipendente pubblico,
in quanto la sig.ra Sakartzis Herrero sostiene che si deve
prendere in considerazione la data della sua nomina, anche
se essa era in congedo di maternità in tale data, e non
la data della sua effettiva entrata in servizio a conclusione
di tale congedo.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 76/207 stabilisce all'art.
2:
«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della
parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, direttamente o indirettamente , in particolare
mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia
(…)
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni
relative alla protezione della donna , in particolare per
quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
(…)»
4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale direttiva:
«L'applicazione del principio della parità di trattamento
implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso , compresi
i criteri di selezione , agli impieghi o posti di lavoro
qualunque sia il settore o il ramo di attività , e a tutti
i livelli della gerarchia professionale.»
5 L’art. 8, n. 1, della direttiva 92/85 stabilisce:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
le lavoratrici [gestanti, puerpere o in allattamento] fruiscano
di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente
alle legislazioni e/o prassi nazionali.»
6 Sotto il titolo «Diritti connessi con il contratto di
lavoro», l'art. 11, n 2, della direttiva è così formulato:
nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:
a) i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici
[gestanti, puerpere o in allattamento], diversi da quelli
specificati nella lettera b);
b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento
di un'indennità adeguata alle lavoratrici [gestanti, puerpere
o in allattamento]».
7 La direttiva 96/34 dà attuazione all'accordo quadro sul
congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni
interprofessionali a carattere generale, la cui clausola
2, punto 5, stabilisce che «al termine del congedo parentale,
il lavoratore ha diritto di tornare allo stesso posto di
lavoro, o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente
o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto
di lavoro ».
La normativa nazionale
8 Dall'ordinanza di rinvio risulta che le disposizioni
della normativa spagnola in materia di assegnazione di posti
di dipendente pubblico prevedono che l'entrata in servizio
è un requisito per l'acquisizione dei diritti collegati
a tale qualità. Lo statuto del personale non sanitario in
servizio presso enti sanitari della previdenza sociale (Estatuto
de personal no sanitario al servicio de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social), approvato con decreto
5 luglio 1971 (BOE n. 174 del 22 luglio 1971, pag. 12015),
non prevede eccezioni a tal riguardo.
9 Con decisione 3 dicembre 1997, l’Instituto Nacional de
la Salud (Istituto nazionale della salute, Insalud) ha organizzato
un concorso generale ed ha adottato i criteri comuni per
le prove di selezione per l'assegnazione di diversi posti
vacanti, di diverse categorie, presso enti sanitari collegati
a tale istituto. Nella sezione relativa alla nomina e all'entrata
in servizio, il punto 9, n. 2, di tale decisione prevede
che i candidati nominati dispongono di un mese a decorrere
dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione
della decisione relativa alla loro nomina per prendere servizio.
In forza del n. 3 di questo stesso punto, il candidato che
non prende servizio entro il termine stabilito perde tutti
i diritti derivanti dalla sua partecipazione al concorso,
salvo giusta causa valutata dall'ente organizzatore.
10 Secondo il giudice del rinvio questa normativa applica
quanto disposto dal regio decreto 25 gennaio 1991, n. 118,
relativo alla selezione del personale statutario e alla
copertura dei posti vacanti degli enti sanitari della previdenza
sociale (Real Decreto sobre selección de personal estatutario
y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social, BOE n. 33, del 7 febbraio 1991, pag.
4325), il cui art. 12, n. 5, prevede che, salvo casi di
forza maggiore, i vincitori di concorso che non hanno presentato
i documenti giustificativi richiesti nel bando di concorso
entro il termine stabilito non possono essere nominati.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
11 La sig.ra Sarkatzis Herrero era occupata come dipendente
a tempo determinato presso l’Insalud e successivamente,
in seguito ad una procedura di trasferimento di competenze
e dei servizi sanitari, assieme al personale ad essi adibiti,
presso l’Imsalud.
12 Quando la sig.ra Sarkatzis Herrero era ancora occupata
presso l’Insalud, quest'ultimo ha indetto un concorso per
l'assunzione di personale in pianta stabile. Avendo superato
tale concorso, la ricorrente nella causa principale è stata
nominata ad un posto di ausiliario amministrativo con una
decisione pubblicata il 20 dicembre 2002. Questa decisione
le assegnava un posto determinato nel quale doveva entrare
in servizio entro un mese.
13 La sig.ra Sakartzis Herrero, che era allora in congedo
di maternità, ha subito chiesto una proroga del termine
di entrata in servizio fino alla conclusione di tale congedo,
chiedendo contemporaneamente che il detto congedo fosse
preso in considerazione nel calcolo della sua anzianità
di servizio. Con comunicazione dell'8 gennaio 2003, l’Imsalud
ha accolto la domanda di proroga del termine, senza tuttavia
far riferimento alla questione del calcolo dell'anzianità
di servizio dell'interessata.
14 Il 12 settembre 2003, la sig.ra Sakartzis Herrero ha
presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso contro
l’Imsalud inteso ad ottenere che la sua anzianità di servizio
come dipendente di ruolo fosse calcolata a decorrere dalla
data della sua nomina, e non a decorrere dalla data in cui
essa è effettivamente entrata in servizio a conclusione
del suo congedo di maternità.
15 Con ordinanza 20 novembre 2003, tale giudice ha sospeso
il procedimento e ha invitato le parti della causa principale
a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di sottoporre
una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Il detto
giudice ha quindi emesso la decisione di rinvio sottoponendo
alla Corte tre questioni pregiudiziali.
16 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che l'entrata
in servizio del dipendente pubblico è richiesta per l'acquisizione
ed il godimento dei diritti statutari, che la normativa
nazionale non prevede alcuna eccezione in relazione a situazioni
quali quella della ricorrente nella causa principale e che,
nella fattispecie, le autorità interessate hanno equiparato
il fatto che una lavoratrice si trovasse in maternità alla
forza maggiore o a una giusta causa che consentisse di differire
l'entrata in servizio.
17 Il giudice del rinvio ne deduce, da un lato, che la proroga
del termine stabilito per l'entrata in servizio di una tale
lavoratrice richiede la presentazione di una domanda ed
è quindi sottoposta ad un rischio di rifiuto e, dall'altro,
che tale lavoratrice acquisisce il pieno godimento dei suoi
diritti solo a conclusione del congedo di maternità. Pertanto,
i diritti alla retribuzione e alle prestazioni di previdenza
sociale sorgono solo al momento dell'entrata in servizio
e la progressione dell'anzianità di servizio dell'interessata
viene ritardata rispetto a quella degli altri vincitori
dello stesso concorso che hanno effettivamente preso servizio
alla data prevista.
18 In secondo luogo, il giudice del rinvio constata che,
in seguito alla sua nomina ad un posto in pianta stabile,
la ricorrente nella causa principale, che ha già lavorato
per l’Imsalud nell'ambito di un impiego a tempo determinato,
ha beneficiato di una promozione anche se, formalmente,
si è trattato di una nuova assunzione.
19 Dall'insieme di questi elementi esso deduce che la decisione
dell'Imsalud di cui trattasi nella causa principale è incompatibile
con l'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 92/85.
20 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che nessuna
considerazione derivante dalla normativa tradizionale relativa
all'accesso al pubblico impiego possa prevalere sui diritti
del dipendente pubblico di sesso femminile che beneficia
di un congedo di maternità né giustificare che venga pregiudicata
la situazione professionale di quest'ultimo o che sia ostacolata
la possibilità di conciliare la vita familiare dell'interessato
con il normale svolgimento della sua carriera.
21 Infine, il detto giudice ritiene che la disparità di
trattamento subita dalla sig.ra Sakartzis Herrero rispetto
agli altri vincitori dello stesso concorso che hanno potuto
normalmente prendere servizio sia incompatibile con il diritto
del lavoratore di sesso femminile in congedo di maternità
di ritornare, al termine di tale congedo, allo stesso posto
di lavoro o in uno equivalente, a condizioni che non siano
ad esso meno favorevoli e a godere di qualsiasi miglioramento
delle condizioni di lavoro intervenuto durante la sua assenza
e di cui avrebbe dovuto beneficiare, diritto riconosciuto
dalle direttive 76/207 e 96/34.
22 In tale contesto, lo Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni comunitarie in materia
di congedo di maternità e di parità di trattamento tra uomo
e donna nell’accesso al lavoro debbano essere interpretate
nel senso che una donna che benefici del congedo di maternità
e che in tale situazione ottenga un posto nel pubblico impiego
debba godere degli stessi diritti di cui godono gli altri
candidati che hanno superato il concorso di accesso al pubblico
impiego.
2) Se, indipendentemente da ciò che può accadere nel caso
di una dipendente che acceda per la prima volta all’impiego,
qualora il rapporto di lavoro sia in corso, benché sospeso
in virtù del godimento del congedo di maternità, l’accesso
allo status di dipendente di ruolo o a tempo indeterminato
rappresenti uno dei diritti di promozione nell’impiego il
cui carattere effettivo non può essere pregiudicato dal
fatto che la persona si trovi in congedo di maternità.
3) Se concretamente, nell’applicare le citate disposizioni,
in particolare quelle relative alla parità di trattamento
tra uomo e donna nell’accesso al lavoro o una volta ottenuto
quest’ultimo, la dipendente con contratto a tempo determinato
che si trovi in congedo di maternità nel momento dell’ottenimento
del posto definitivo abbia diritto a prendere servizio in
tale posto e ad acquisire lo status di dipendente di ruolo,
con i diritti inerenti a tale status, tra cui quello relativo
all’inizio della carriera professionale e al calcolo dell’anzianità,
tutto a partire da quel momento e a parità di condizioni
con gli altri candidati che abbiano ottenuto un posto, a
prescindere dal fatto che, ai sensi delle norme di diritto
interno applicabili, nel suo caso, l’esercizio dei diritti
connessi all’effettiva prestazione del servizio possa rimanere
eventualmente in sospeso fino all’inizio reale della prestazione».
Sulle questioni pregiudiziali
23 In via preliminare, occorre rilevare, poiché le questioni
sottoposte si riferiscono in generale alle disposizioni
di diritto comunitario in materia di congedo di maternità
e di parità di trattamento tra uomini e donne, occorre identificare
le norme comunitarie pertinenti al fine di poter risolvere
le dette questioni.
24 Innanzi tutto, il giudice del rinvio menziona, nella
motivazione della sua decisione, la direttiva 96/34 relativa
al congedo parentale.
25 Ora, si deve tuttavia constatare che, alla data della
sua nomina come dipendente di ruolo, la ricorrente nella
causa principale si trovava in congedo di maternità e non
in congedo parentale. Ne deriva che la direttiva 96/34 non
è pertinente nell'ambito dell'esame delle questioni sottoposte.
26 Inoltre, la situazione della ricorrente nella causa principale
dovrebbe essere esaminata in relazione alla direttiva 92/85
se il trattamento sfavorevole fatto valere dalla sig.ra
Sakartzis Herrero violasse diritti tutelati da questa direttiva.
27 Non risulta tuttavia dal fascicolo presentato alla Corte
che la ricorrente nella causa principale abbia fatto valere
la violazione di tali diritti nell'ambito del rapporto di
lavoro esistente.
28 Infatti, la situazione della sig.ra Sarkatzis Herrero,
caratterizzata dal venire in essere di un nuovo rapporto
di lavoro durante un congedo di maternità, si distingue
nettamente dalla reintegrazione in una precedente occupazione
o in un'occupazione equivalente a quest'ultima a conclusione
di un tale congedo.
29 Tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni
dinanzi alla Corte ammettono del resto che esiste una differenza
fondamentale tra la situazione di un dipendente temporaneo
e quella di un dipendente di ruolo.
30 Infatti, l'entrata in servizio di un dipendente di ruolo,
secondo il regime che si applica nella fattispecie, dipende
dal superamento di un concorso e da una decisione di nomina.
Il fatto che la sig.ra Sakartzis Herrero sia stata occupata
presso lo stesso organismo prima e dopo il suo congedo di
maternità è ininfluente a tal riguardo.
31 Ne deriva che non esiste alcuna continuità giuridica
tra le due situazioni successive della sig.ra Sakartzis
Herrero, la quale quindi deve essere considerata nel senso
che ha ottenuto una nuova occupazione divenendo dipendente
di ruolo, non nel senso che sia stata reintegrata nel suo
precedente lavoro.
32 Ne deriva che nemmeno la direttiva 92/85 è pertinente
per risolvere le questioni poste. Pertanto, non occorre
risolvere la seconda questione pregiudiziale.
33 Con la prima e terza questione, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se il diritto comunitario si opponga ad una normativa nazionale
la quale prevede che, nel calcolo dell'anzianità di servizio
di un dipendente pubblico, venga presa in considerazione
solo la data dell'entrata in servizio dell'interessato,
senza che sia prevista alcuna deroga per quanto riguarda
le donne che si trovano in congedo di maternità alla data
in cui sono chiamate ad occupare il posto al quale sono
state nominate.
34 Tali questioni devono essere esaminate in relazione alle
disposizioni degli artt. 2, nn. 1 e 3, e 3 della direttiva
76/207, nella versione applicabile ai fatti del caso di
specie, al fine di determinare se, allorché un dipendente
pubblico di sesso femminile si trova in congedo di maternità
al momento della sua nomina, la posticipazione dell'inizio
della carriera di quest'ultimo alla data della sua effettiva
entrata in servizio costituisca una discriminazione fondata
sul sesso.
35 Occorre innanzi tutto ricordare che la Corte ha dichiarato
che la direttiva 76/207 si applica ai rapporti di lavoro
nel pubblico impiego. Questa direttiva ha una portata generale,
inerente alla natura stessa del principio da essa definito
(v. sentenza 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania,
Racc. pag. 1459, punto 16).
36 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 34
delle sue conclusioni, l’art. 2, n. 1, della direttiva 76/207
vieta qualsiasi discriminazione in base al sesso e gli art.
3 e segg. di questa stessa direttiva definiscono i settori
in cui non vi può essere discriminazione. Pertanto, le discriminazioni
dirette e indirette sono vietate per quanto riguarda le
condizioni di accesso al lavoro, ivi compresi i criteri
di selezione e le condizioni di assunzione, l’accesso a
tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale,
la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionali
nonché l'esperienza professionale, le condizioni di occupazione
e di lavoro e la partecipazione ad un'organizzazione rappresentativa
di lavoratori o simili.
37 Nell'esercitare i diritti conferiti in conformità dell'art.
2, n. 3, della direttiva 76/207, le donne non possono costituire
oggetto di un trattamento sfavorevole per quanto riguarda
l'accesso al lavoro e le condizioni di lavoro delle stesse,
in quanto la detta direttiva mira, sotto questo profilo,
al conseguimento di un'uguaglianza sostanziale e non formale
(v, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998,
causa C 136/95, Thibault, Racc. pag. I 2011, punto 26).
38 Pertanto, l'applicazione delle disposizioni relative
alla tutela delle donne incinte non può comportare un trattamento
sfavorevole per quanto riguarda l'accesso al lavoro di una
donna incinta, dimodoché impedisce ad un datore di lavoro
di rifiutare l'assunzione di una candidata incinta per il
fatto che un divieto di lavoro dovuto a tale stato di gravidanza
gli impedirebbe di assegnarla, fin dall'inizio e per il
periodo di gravidanza, al posto a tempo indeterminato da
coprire (sentenza 3 febbraio 2000, causa C 207/98, Mahlburg,
Racc. pag. I 549, punto 27).
39 Infine, per quanto riguarda la presa in considerazione
di un periodo di congedo di maternità per l'accesso ad un
livello superiore della gerarchia professionale, la Corte
ha dichiarato che un lavoratore di sesso femminile è tutelato,
nel suo rapporto di lavoro, contro ogni trattamento sfavorevole
motivato dal fatto che esso usufruisce o ha usufruito di
un congedo di maternità e che una donna che subisca un trattamento
sfavorevole a causa di un'assenza per congedo di maternità
è vittima di una discriminazione che ha origine nella sua
gravidanza e nel detto congedo. (v. sentenza 18 novembre
2004, causa C 284/02, Sass, Racc. pag. I 11143, punti 35
e 36).
40 Tuttavia, come il governo del Regno Unito ha giustamente
sottolineato nelle sue osservazioni all'udienza, i fatti
all'origine della sentenza Sass, sopra menzionata, si distinguono
nettamente da quelli della causa principale in quanto, nel
caso della sig.ra Sass, il congedo di maternità aveva coinciso
con un'evoluzione di carriera, poiché la controversia riguardava
un cambiamento di categoria di retribuzione. Per contro,
nella causa principale, la sig.ra Sarkatzis Herrero ha ottenuto
un nuovo impiego durante un congedo di maternità e la data
della sua entrata in servizio è stata posticipata alla scadenza
di tale congedo.
41 Tuttavia, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo
39 delle sue conclusioni, poiché la direttiva 76/207 mira
ad un'uguaglianza sostanziale e non formale, le disposizioni
degli artt. 2, nn. 1 e 3, e 3 di questa direttiva devono
essere interpretate nel senso che vietano qualsiasi trattamento
sfavorevole di un lavoratore di sesso femminile a causa
di un congedo di maternità o in relazione con un tale congedo,
diretto alla tutela della donna incinta, senza che occorra
tener conto del fatto che il detto trattamento riguarda
un rapporto di lavoro esistente o un nuovo rapporto di lavoro.
42 Quest'interpretazione è corroborata dalla posizione espressa
dalla Corte al punto 48 della sentenza Saas sopra menzionata
secondo cui il diritto comunitario esige che il fatto di
usufruire di un congedo legale di tutela, da un lato, non
interrompa né il rapporto di lavoro della donna interessata
né l'attuazione dei diritti connessi e, dall'altro, non
possa provocare un trattamento sfavorevole di quest'ultima.
43 È necessario precisare che nei né i documenti del fascicolo
né le informazioni fornite all'udienza dal governo spagnolo
consentono di determinare con certezza se dipendenti i quali,
come la ricorrente nella causa principale, sono stati occupati
come dipendenti temporanei prima di essere nominati dipendenti
di ruolo, beneficino, al momento della loro acquisizione
dello status di dipendente di ruolo, di un riporto dell'anzianità
di servizio acquisita nell'impiego precedentemente occupato,
compresi eventuali congedi di maternità, e, in caso affermativo,
se quest'anzianità di servizio venga presa in considerazione
per la progressione negli scatti della carriera dei detti
dipendenti.
44 In quanto, da un lato, persiste il dubbio circa l'incidenza
sulla situazione della sig.ra Sarkatzis Herrero della legge
26 dicembre 1978, n. 70, relativa al riconoscimento dei
servizi precedenti nella pubblica amministrazione (Ley de
Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración
Pública, BOE n. 9, 10 gennaio 1979, pag. 464) e del decreto
di attuazione 29 settembre 1989 (BOE n. 237, 3 ottobre 1989,
pag. 30952) nonché del regio decreto legge 11 settembre
1987, n. 3 relativo alla retribuzione dei dipendenti pubblici
(Real Decreto-Ley de la Jefatura del Estado, sobre retribuciones
del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud,
BOE n. 219, 12 settembre 1987, pag. 27649), menzionati dall'Imsalud,
e in quanto, dall'altro, la legge 16 dicembre 2003, n. 55,
che istituisce lo statuto-quadro del personale dei servizi
della sanità (Ley del Estatuto Marco del personal estatutario
de los Sercivios de Salud, BOE n. 301, 17 dicembre 2003,
pag. 44742) non era in vigore alla data di entrata in servizio
della ricorrente nella causa principale, spetta al giudice
del rinvio accertare se la sig.ra Sakartzis Herrero abbia
effettivamente costituito oggetto di un trattamento sfavorevole.
45 Se ci si attiene alle premesse esposte nella decisione
di rinvio, occorre ritenere che la posticipazione dell'entrata
in servizio della sig.ra Sakartzis Herrero in qualità di
dipendente di ruolo, conseguente al congedo di maternità
cui ha beneficiato l'interessata, costituisce un trattamento
sfavorevole ai sensi della direttiva 76/207.
46 Il fatto che altri soggetti, in particolare di sesso
maschile, possano, per altri motivi, essere trattati allo
stesso modo della sig.ra Sakartzis Herrero non ha incidenza
sulla valutazione della situazione di quest'ultima in quanto
la posticipazione della data dell'entrata in servizio dell'interessata
è derivato esclusivamente dal congedo di maternità di cui
essa ha beneficiato.
47 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre
risolvere la prima e la terza questione nel senso che la
direttiva 76/207 si oppone ad una normativa nazionale che
non riconosce ad un lavoratore di sesso femminile che si
trova in congedo di maternità gli stessi diritti riconosciuti
ad altri vincitori dello stesso concorso di assunzione per
quanto riguarda le condizioni di accesso alla carriera di
dipendente di ruolo posticipando la sua entrata in servizio
alla scadenza di questo congedo senza prendere i considerazione
la durata del detto congedo nel calcolo dell'anzianità di
servizio di tale lavoratore.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti della causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro osta ad una normativa nazionale
che non riconosce ad un lavoratore di sesso femminile che
si trova in congedo di maternità gli stessi diritti riconosciuti
ad altri vincitori dello stesso concorso di assunzione per
quanto riguarda le condizioni di accesso alla carriera di
dipendente di ruolo posticipando la sua entrata in servizio
alla scadenza di questo congedo senza prendere in considerazione
la durata del detto congedo nel calcolo dell'anzianità di
servizio di questo lavoratore.
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