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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Conclusioni dell'Avv. Generale 27 settembre 2006
Conclusioni del 27 settembre 2006, nel procedimento C- 229/05 P, Partito dei lavoratoti del Kurdistan (PKK) – Avvocato Generale J. KOKOTT.


Comunità europea - Diritto comunitario - Misure per la lotta al terrorismo – Ricevibilità del ricorso di primo grado – Rappresentanza dell’associazione ricorrente - Possibilità - Fattispecie.

 

Comunità europea - Diritto comunitario - Misure per la lotta al terrorismo – Ricevibilità del ricorso di primo grado – Tutela giuridica effettiva – Interesse individuale dell’associazione ricorrente – Configurabilità – Esclusione.

 

Comunità europea - Diritto comunitario - Misure per la lotta al terrorismo – Ricevibilità del ricorso di primo grado - Potere di rappresentanza – Proposizione di un ricorso – Possibilità – Requisiti.

 

Comunità europea - Diritto comunitario - Misure per la lotta al terrorismo – Ricevibilità del ricorso di primo grado – Art. 230 Trattato CE - Ricorso di annullamento – Interesse individuale – Non sussiste.

E’ giuridicamente obbligatorio sentire una delle parti sulle questioni relative alla ricevibilità, anche se non è ancora chiaro se coloro che intervengono per conto di questa parte siano davvero legittimate a rappresentarla. In caso contrario, non si potrebbe garantire alcun diritto alla difesa sulle questioni inerenti il potere di rappresentanza.

 

Circa i requisiti che devono essere soddisfatti dai ricorsi individuali proposti dinanzi ai giudici comunitari, in particolare quello della necessità che il ricorrente sia individualmente interessato da una decisione, va chiarito che, un’effettiva tutela giuridica non comporta, che alcune persone possano agire a nome di altre ove non siano autorizzate a rappresentarle.

 

L’esame del potere di rappresentanza quale presupposto processuale non deve impedire la proposizione di un ricorso nel caso di un soggetto direttamente e individualmente interessato da una decisione. In via di principio è sufficiente che il ricorrente sostenga in termini credibili il proprio potere di rappresentare l’organizzazione che propone il ricorso. In caso di dubbio, spetta all’istituzione convenuta, contestare le argomentazioni del ricorrente sollevando dubbi comprovati.

 

La circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica, non porta a distinguere questi ultimi dalla generalità degli interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente. Poiché la decisione impugnata non riguarda in modo sufficientemente individuale il KNK, esso non può proporre ricorso di annullamento. Il KNK si sarebbe invece dovuto rivolgere al giudice nazionale per ottenere tutela.


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 27 settembre 2006 1(1)
Causa C-229/05 P
Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
e
Congresso nazionale del Kurdistan (KNK)
contro
Consiglio dell’Unione europea



 


I – Introduzione
1. La presente impugnazione è stata proposta dal sig. Osman Ocalan in nome del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan – PKK) e dal sig. Serif Vanly per conto del Congresso nazionale del Kurdistan (Kongra Netewiya Kurdistan – KNK). Il sig. O. Ocalan è il fratello del capo del PKK, il sig. Abdullah Ocalan, attualmente detenuto in Turchia.
2. Entrambi i ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale contestano il fatto che il Consiglio ha inserito il PKK in un elenco di gruppi terroristici. Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso del PKK in quanto il PKK, in base a quanto da questo stesso affermato, non esisterebbe più e, pertanto, il sig. O. Ocalan non potrebbe provare di rappresentarlo. Anche il ricorso del KNK è stato respinto in quanto irricevibile, dato che la decisione del Consiglio non riguarderebbe individualmente il KNK.
II – Antefatti e contesto normativo della controversia
3. Il Tribunale, ai punti 1 9 dell’impugnata ordinanza 15 febbraio 2005, causa T-229/02 (2), espone gli antefatti e il contesto normativo della controversia nei seguenti termini:
«1. Risulta dal fascicolo che il Kurdistan Workers’ Party (partito dei lavoratori del Kurdistan) (PKK) è sorto nel 1978 e ha intrapreso una lotta armata contro il governo turco per il riconoscimento del diritto dei curdi all’autodeterminazione. Secondo la testimonianza scritta del sig. O. Öcalan, nel luglio 1999 il PKK avrebbe dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, con riserva del diritto all’autodifesa. Secondo la stessa testimonianza, nell’aprile 2002, per riflettere questo nuovo orientamento, il congresso del PKK avrebbe deciso che “tutte le attività esercitate sotto il nome di PKK sarebbero cessate il 4 aprile 2002 e tutte le attività condotte in nome del PKK sarebbero state considerate illegittime” (allegato 2 del ricorso, punto 16). Un nuovo gruppo, il Kongreya AzadÓ š Demokrasiya Kurdistan (congresso per la democrazia e la libertà del Kurdistan – KADEK), è stato costituito al fine di raggiungere in maniera democratica obiettivi politici in nome della minoranza curda. Il sig. A. Öcalan è stato nominato presidente del KADEK.
2. Il Kurdistan National Congress (Congresso nazionale del Kurdistan) (KNK) è una federazione che raggruppa una trentina di organizzazioni. Il KNK ha l’obiettivo di “rafforzare l’unità e la cooperazione dei curdi in tutte le parti del Kurdistan e di sostenere la loro battaglia alla luce degli interessi superiori della nazione curda” (art. 7, lett. A, della carta costitutiva del KNK). Secondo la testimonianza scritta del sig. S. Vanly, presidente del KNK, il dirigente onorario del PKK è stato tra coloro che hanno favorito la creazione del KNK. Il PKK era membro del KNK e i singoli membri del PKK finanziavano in parte il KNK.
3. Il 27 dicembre 2001, ritenendo che fosse necessaria un’azione della Comunità al fine di attuare la risoluzione n. 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/930/PESC relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90) e la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
4. Ai sensi dell’art. 2 della posizione comune 2001/931:
“La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato”.
5. Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
6. Secondo l’art. 2 del regolamento n. 2580/2001:
“1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.
2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3.
3. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:
i) persone [fisiche] che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);
iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii)”.
7. Il 2 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/334/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33). Questa decisione ha incluso il PKK nell’elenco previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: l’“elenco controverso”).
8. Con atto registrato con il numero di ruolo T-206/02, il KNK ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2002/334.
9. Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/460/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26). Il nome del PKK è stato mantenuto sull’elenco controverso. Successivamente tale elenco è stato regolarmente aggiornato con decisioni del Consiglio».
4. A completamento di quanto esposto dal Tribunale risulta utile, ai fini della decisione del presente caso, richiamare anche il disposto dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931:
«I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».
5. Il KNK ha prima presentato il ricorso nella causa T-206/02 (3) contro la decisione 2002/334, e successivamente, insieme al sig. Ocalan, intervenuto in nome del PKK, il ricorso nella causa T-229/02 contro le decisioni 2002/334 e 2002/460. Solo quest’ultimo ricorso congiunto costituisce oggetto della presente impugnazione.
III – La decisione del Tribunale
6. Con l’ordinanza attualmente impugnata il Tribunale, in accoglimento di un’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ha respinto il ricorso in relazione ad entrambi i ricorrenti, dichiarandolo irricevibile.
7. Il Tribunale, al punto 27 dell’ordinanza, ha riconosciuto che il PKK è direttamente e individualmente interessato dalle decisioni 2002/334 e 2002/460. Al punto 28 esso ha altresì sottolineato che in casi di questo tipo non potrebbe essere esercitato un «formalismo eccessivo» in tema di ricevibilità, perché altrimenti non sarebbe possibile alcuna tutela giuridica effettiva.
8. Tuttavia, ai punti 34 41 il Tribunale ha sostenuto che il sig. O. Ocalan non ha provato di rappresentare validamente il PKK, ma ha anzi affermato che il PKK si sarebbe già sciolto e avrebbe dichiarato illegittime tutte le attività svolte in suo nome. Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato che il sig. O. Ocalan ha proposto un ricorso a nome del PKK di sua propria iniziativa e che tale ricorso è irricevibile.
9. Il Tribunale esamina la legittimazione ad agire del KNK ai punti 45-56, laddove rileva che un’associazione, costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti, può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che incida sugli interessi generali di tale categoria solo quando possano essere considerati tali, a titolo individuale, i suoi membri. Poiché, tuttavia, il PKK non esiste più, esso non è neppure più membro del KNK e, di conseguenza, non può quindi neppure fondare un interesse individuale del KNK. L’organizzazione che ha sostituito il PKK, il KADEK, non è membro del KNK. Ulteriori limitazioni alle attività del KNK o dei suoi membri per quanto riguarda la loro collaborazione con il PKK o con le organizzazioni che ne hanno preso il posto, derivanti dalle decisioni 2002/334 e 2002/460, non li riguardano individualmente, bensì allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto.
10. Ad avviso del Tribunale, infine, il riconoscimento di una legittimazione ad agire del KNK non è nemmeno necessario per assicurare almeno una possibilità di ricorso contro le predette decisioni. Infatti, potrebbero presentare ricorso quanto meno le organizzazioni che hanno preso il posto del PKK, come nella fattispecie il KONGRA-GEL (Kongra Gelê Kurdistan – Congresso del popolo del Kurdistan) ha già fatto (4).
IV – Domande
11. I ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale chiedono che la Corte voglia:
1. dichiarare ricevibile il ricorso del sig. O. Ocalan, quale rappresentante dell’organizzazione in passato conosciuta col nome di PKK;
2. dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Serif Vanly quale rappresentante dell’organizzazione conosciuta col nome di KNK;
3. statuire sulle spese del procedimento relativo alla ricevibilità.
12. Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
1. respingere l’impugnazione di entrambi i ricorrenti, dichiarandola irricevibile;
2. in subordine, respingere l’impugnazione di entrambi i ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale, dichiarandola infondata;
3. se del caso, rinviare il procedimento al Tribunale di primo grado;
4. condannare i ricorrenti alle spese del procedimento.
V – Valutazione
13. L’impugnazione concerne il rigetto del ricorso in relazione ad entrambi i ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale. Occorre esaminare prima l’impugnazione proposta a nome del PKK, e dopo l’impugnazione del KNK.
A – Sull’impugnazione proposta dal sig. O. Ocalan in nome del PKK
14. Il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale, a nome del PKK, deduce in tutto sette motivi d’impugnazione che devono in parte essere trattati congiuntamente.
1. Sul primo motivo d’impugnazione – Riconoscimento del potere di rappresentanza
15. Il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale sostiene che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione allorché ha dichiarato che egli non avrebbe proposto ricorso per conto del PKK, bensì di propria iniziativa. Il Tribunale, infatti, aveva già riconosciuto che egli rappresentava validamente il PKK nel momento in cui aveva disposto la notifica del ricorso, anziché adottare i provvedimenti di cui all’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale (5). La citata disposizione prevede quanto segue:
«Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l’inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma».
16. In tema di potere di rappresentanza dell’avvocato e del suo mandante, risulta particolarmente interessante l’art. 44, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale:
«Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:
a) (…)
b) la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato».
17. Il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale richiama una causa in cui il Tribunale – prendendo in esame una censura della Commissione, secondo cui la persona che aveva conferito il mandato all’avvocato non avrebbe avuto il potere di rappresentare la società ricorrente – aveva chiesto alla ricorrente ulteriori informazioni in proposito (6). Nel presente caso, invece, prima che l’ordinanza venisse emessa, né il Consiglio, né lo stesso Tribunale avrebbero contestato con siffatte modalità il potere di rappresentanza del sig. O. Ocalan.
18. Il Consiglio, tuttavia, con piena ragione replica che la notificazione del ricorso non può impedire al Tribunale di accertare in un momento successivo il difetto del potere di rappresentanza del sig. O. Ocalan. Così, ad esempio, nella causa richiamata dal primo ricorrente, il Tribunale aveva fatto luce sul potere di rappresentanza del mandante solo a seguito di una censura della Commissione (7).
19. Ad avviso del primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale, risulta altresì contraddittorio il fatto che egli viene sentito in fase d’esame della ricevibilità, mentre per il resto del procedimento gli si nega il potere di rappresentanza nei confronti dell’organizzazione da lui rappresentata.
20. Anche questo argomento non convince, giacché – come il Consiglio sottolinea – è giuridicamente obbligatorio sentire una parte sulle questioni relative alla ricevibilità, anche se non è ancora chiaro se coloro che intervengono per conto di questa parte siano davvero legittimati a rappresentarla. In caso contrario non si potrebbe garantire alcun diritto alla difesa sulle questioni inerenti il potere di rappresentanza. Anche dal punto di vista pratico questo è l’unico modo ragionevole di procedere, dal momento che coloro che si presentano come rappresentanti sono, tra i vari interessati, quelli che presumibilmente meglio sono in grado di fornire la prova controversa.
21. I rilievi contenuti nel presente motivo d’impugnazione con i quali si fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di invitare il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale a provare il proprio potere di rappresentanza, dovranno essere affrontati congiuntamente al settimo motivo d’impugnazione, il quale ha per oggetto proprio la mancata possibilità di un chiarimento.
22. Il primo motivo d’impugnazione deve, pertanto, essere respinto.
2. Sul secondo e sul terzo motivo d’impugnazione – Anticipazione di questioni inerenti al merito
23. Con questi due motivi d’impugnazione il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale lamenta che l’esistenza del PKK non avrebbe dovuto essere discussa ed esaminata isolatamente, nel contesto di un’eccezione di irricevibilità, riguardando essa invece il merito del ricorso. A tal proposito il primo ricorrente richiama l’art. 114, n. 1, prima frase, del regolamento di procedura del Tribunale.
24. Il Consiglio reputa irricevibile questo motivo d’impugnazione, in quanto con esso si ripeterebbero soltanto argomenti già utilizzati in primo grado. Tuttavia, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso di un’impugnazione se il ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (8). Nella presente impugnazione il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale ripete sì argomenti già utilizzati in primo grado, ma lo fa nel contestare la decisione del Tribunale, e pertanto questi ultimi sono ricevibili.
25. Questo motivo d’impugnazione, tuttavia, è infondato. In questa sede non importa sapere se l’esistenza del PKK è davvero rilevante per il merito del ricorso, dal momento che l’art. 114, n. 1, prima frase, del regolamento di procedura del Tribunale non impedisce di fondare l’eccezione di irricevibilità su argomenti che sono rilevanti anche per il merito.
26. Tale disposizione, nella versione tedesca, così stabilisce:
« Will eine Partei vorab eine Entscheidung des Gerichts über die Unzulässigkeit, die Unzuständigkeit oder einen Zwischenstreit herbeiführen, so hat sie dies mit besonderem Schriftsatz zu beantragen [Se una parte chiede al Tribunale di statuire preliminarmente sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su un incidente, essa deve proporre la sua domanda con atto separato]».
27. La versione inglese (9) e quella francese (10), invece, in sostanza stabiliscono che può essere sollevata un’eccezione di irricevibilità, di incompetenza o relativa all’esame di altra questione preliminare, che non riguardi il merito della controversia.
28. Secondo il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale ne deriva che non si potrebbe sollevare un’eccezione di irricevibilità, né il Tribunale potrebbe su di essa statuire, qualora al riguardo fosse necessario statuire su una questione riguardante il merito della controversia.
29. In effetti la versione francese e quella inglese dell’art. 114, n. 1, prima frase, del regolamento di procedura del Tribunale, potrebbero essere intese nel senso che tutte le eccezioni ivi previste non possono comprendere questioni che richiedano un esame del merito del ricorso. Non può escludersi che tale riserva, in entrambe le versioni linguistiche, si riferisca a tutte e tre le eccezioni; tuttavia, in base al senso complessivo del contesto, è più plausibile limitare tale riserva solo alla terza variante di eccezione, l’incidente, e cioè l’«incident» o l’«other preliminary plea».
30. Quest’ultima interpretazione dell’114, n. 1, prima frase, del regolamento di procedura del Tribunale è conforme anche al contesto sistematico. Infatti, quando il Tribunale verifica la ricevibilità indipendentemente dalla proposizione di un’eccezione, non gli è vietato affrontare questioni che possono venire in rilievo anche per il merito del ricorso. Ai sensi dell’art. 113, l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d’ufficio dal Tribunale. Quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, ai sensi dell’art. 111, può, senza proseguire il procedimento, rigettarlo addirittura mediante ordinanza. In entrambe le ipotesi nulla si dice a proposito di una limitazione alle sole questioni che non riguardano il merito.
31. Un esame senza limitazioni delle questioni di ricevibilità è conforme anche alla logica complessiva dei presupposti processuali, giacché una discussione nel merito presuppone la competenza del Tribunale e la ricevibilità del ricorso (11).
32. Non sarebbe, inoltre, conforme allo scopo dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale limitare l’esame di un’eccezione di irricevibilità alle sole questioni che non hanno alcun rilievo per il merito. Come, infatti, giustamente osserva il Consiglio, l’eccezione di irricevibilità consente di evitare eccessive disquisizioni sul merito. Queste sono infatti irrilevanti per il procedimento, se il ricorso è irricevibile. Anche se in sede d’esame della ricevibilità devono essere esaminate questioni rilevanti anche per il merito, non ne consegue ancora che si debba intraprendere un esame completo del merito.
33. Pertanto, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità possono essere affrontate anche questioni che possono essere rilevanti per il merito del ricorso. Conseguentemente, l’eventuale rilevanza dell’esistenza del PKK per il merito del ricorso non ostava né alla proposizione dell’eccezione di irricevibilità, né alla decisione su di essa da parte del Tribunale.
34. Ne deriva che il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione devono essere respinti.
3. Sul quarto e sul quinto motivo d’impugnazione – Snaturamento della testimonianza del sig. O. Ocalan e perdurante capacità giuridica del PKK
35. Con il quarto motivo d’impugnazione il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente inteso le sue affermazioni. Dal ricorso e da una testimonianza del sig. O. Ocalan risulterebbe chiaramente che il PKK avrebbe posto fine a tutte le attività esercitate sotto tale nome e avrebbe creato una nuova organizzazione alleata, denominata KADEK. Il sig. O. Ocalan non avrebbe mai ammesso che il PKK non esista più ai fini del ricorso o che si sia sciolto.
36. Con il quinto motivo d’impugnazione il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale fa valere che, anche se in via di principio il PKK non esistesse più, gli si dovrebbe perlomeno riconoscere una perdurante capacità giuridica ai fini del procedimento. Nel caso in cui il PKK potesse essere vietato, gli si dovrebbe riconoscere anche la capacità giuridica sufficiente per poter agire in giudizio contro tale divieto.
37. Il Consiglio reputa irricevibili questi motivi d’impugnazione, in quanto con essi si ripeterebbero soltanto argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale e si contesterebbe la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.
38. Come già sopra esposto, è lecito addurre di nuovo argomenti utilizzati in primo grado se – come nel presente caso – con essi si contesta la valutazione giuridica del Tribunale. È, invece, esatto che la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte. Ciò vale, tuttavia, solo a condizione che il Tribunale non abbia snaturato gli elementi di prova sottopostigli (12). Questi due motivi d’impugnazione sono, pertanto, ricevibili nella parte in cui con essi il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale rimprovera al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova.
39. Si potrebbe, tuttavia, dubitare dell’effettiva validità di questi motivi d’impugnazione, vale a dire della loro idoneità a mettere in discussione l’ordinanza. Se manca tale idoneità, si ha a che fare, secondo la terminologia francese, con un «moyen inopérant», cioè con un motivo d’impugnazione che non può raggiungere lo scopo dell’impugnazione e che, pertanto, è infondato.
40. Per poter valutare l’eventuale validità dell’argomento relativo all’esistenza del PKK, occorre ricordare che il Tribunale non ha respinto il ricorso per mancanza di capacità giuridica e di capacità d’agire del PKK – come invece richiesto dal Consiglio con la propria eccezione –, bensì perché il sig. O. Ocalan non sarebbe rappresentante del PKK.
41. Il Tribunale, tuttavia, nega il potere di rappresentanza del sig. O. Ocalan basandosi esclusivamente sul fatto che questi avrebbe dichiarato che il PKK non esiste più. Pertanto, qualora questi motivi d’impugnazione del primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale venissero accolti, cadrebbe l’intera motivazione su questo punto fondamentale. Questi motivi d’impugnazione sono dunque potenzialmente validi.
42. Conseguentemente occorre verificare se il Tribunale ha snaturato mezzi di prova. Un siffatto snaturamento deve risultare in modo evidente dagli atti, senza bisogno di una nuova valutazione dei fatti e delle prove (13). Questa formula, tuttavia, è ambigua, perché anche l’accertamento di uno snaturamento di mezzi di prova presuppone un minimo di valutazione. Piuttosto vi è uno snaturamento di mezzi di prova quando, senza l’assunzione di nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta.
43. Finora il più delle volte la Corte ha accertato uno snaturamento di mezzi di prova basandosi sul fatto che il Tribunale aveva attribuito a determinati mezzi di prova un contenuto obiettivamente inesatto (14). Tuttavia, la Corte ha già fatto leva anche sulla reciproca correlazione di determinate dichiarazioni per accertare uno snaturamento del contenuto di un documento (15), ma anche per negare uno snaturamento di mezzi di prova (16).
44. Sulla scorta di siffatti criteri occorre ora verificare se l’affermazione che il sig. O. Ocalan avrebbe dichiarato che il PKK non esiste più, nonché la conclusione che il PKK non potrebbe quindi avergli conferito il potere di proporre ricorso, costituiscono uno snaturamento di mezzi di prova.
45. L’affermazione del Tribunale può fondarsi sul punto 16 dell’atto introduttivo del ricorso, nonché sul punto 27 della testimonianza del sig. O. Ocalan (17), in cui si parla rispettivamente dello scioglimento del PKK. Questo avvenimento, tuttavia, viene descritto in modo più preciso in un altro punto della testimonianza. Come riferisce il Tribunale al punto 1 dell’ordinanza impugnata, facendo rinvio al punto 16 della testimonianza, nell’aprile 2002, per dare espressione al nuovo orientamento del PKK, il congresso del PKK avrebbe deciso che «tutte le attività esercitate sotto il nome di PKK sarebbero cessate il 4 aprile 2002 e tutte le attività condotte in nome del PKK sarebbero state considerate illegittime [nell’originale: “illegitimate”]».
46. Inoltre, come riferito al punto 18 della testimonianza, veniva adottato un nuovo statuto, che modificava la struttura e l’organizzazione del PKK. Un’organizzazione di coordinamento doveva accogliere le diverse organizzazioni, create nelle varie parti del Kurdistan. Veniva pertanto fondato il KADEK.
47. Del resto, dai punti 29 e segg. della testimonianza risulta che l’inserimento del PKK nell’elenco delle organizzazioni terroristiche viene impugnato soprattutto perché ostacolerebbe l’attività del KADEK.
48. Infine, il sig. O. Ocalan ha conferito il mandato agli avvocati intervenuti a nome dell’organizzazione, in passato nota come PKK.
49. Va altresì considerato che l’organizzazione controversa per sua natura non poteva disporre di uno statuto definitivo e formalizzato in cui fossero chiaramente definibili l’inizio e la fine dell’esistenza giuridica.
50. Ne deriva che dagli elementi di prova non può agevolmente desumersi che il PKK non esiste più, e che pertanto non può nemmeno più conferire la rappresentanza al sig. O. Ocalan. È più plausibile intendere il KADEK solo come nuovo nome del PKK.
51. Anche se si considera l’organizzazione denominata KADEK – così come ha fatto il Consiglio all’udienza – come il soggetto successore di un PKK non più esistente, si dovrebbe in ogni caso ritenere, diversamente dal Consiglio, che il presente ricorso sia stato effettivamente proposto dal KADEK sotto il nome di PKK e nell’esercizio dei diritti acquisiti dal PKK.
52. Per un mutamento di nome e rispettivamente per una successione depone anche la circostanza, ricordata dal Tribunale al punto 55 dell’ordinanza, che il Consiglio, con la sua decisione 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/902/CE (18), ha inserito il KADEK e il KONGRA-GEL, come altre designazioni del PKK, nell’elenco controverso. Pertanto, l’organizzazione indicata con questi nomi esiste ancora.
53. Inoltre, il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale, nel contesto del quinto motivo d’impugnazione, giustamente rileva che la perdurante menzione del PKK nell’elenco controverso quale gruppo terroristico impone necessariamente di riconoscergli una capacità giuridica e d’agire per lo meno sufficiente per agire in giudizio contro tale inserimento. Conseguentemente esso deve essere anche in grado di poter nominare persone che possano proporre ricorso in suo nome.
54. Non si tratta di un argomento puramente formale. È, infatti, evidente che il Consiglio a tutt’oggi ritiene ancora esistente il PKK, in quanto mantiene ferme nei suoi confronti le misure destinate a combattere il terrorismo. Come constatato dal Tribunale al punto 44, ciò si basa, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, su un costante controllo del fatto che il mantenimento nell’elenco sia giustificato. Tale controllo deve essere effettuato, ai sensi del richiamato art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931 (19), almeno una volta per semestre.
55. Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui tutte le attività condotte in nome del PKK dovevano essere considerate illegittime [nell’originale: «illegitimate»], essa deve essere valutata, come ha rilevato il PKK all’udienza, tenendo presente che – per lo meno a quell’epoca – si intendeva prendere le distanze da azioni di violenza. Siffatte attività non dovevano più essere legittimate dal PKK sul piano politico. Ciò non può però riguardare il presente ricorso.
56. Vero è che non si è ancora appurato se il sig. O. Ocalan agisce legittimamente in nome del PKK. Tuttavia, perlomeno, le affermazioni del Tribunale sulla mancanza del potere di rappresentanza da parte del sig. O. Ocalan snaturano la sua testimonianza. Già per questo motivo l’ordinanza del Tribunale di primo grado è viziata da un errore di diritto e va quindi annullata.
4. Sul sesto motivo d’impugnazione – Tutela giuridica effettiva
57. Con il sesto motivo d’impugnazione si contestano i requisiti che devono essere soddisfatti dai ricorsi individuali proposti dinanzi ai giudici comunitari, in particolare quello della necessità che il ricorrente sia individualmente interessato da una decisione. Tale requisito violerebbe la CEDU perché, malgrado un diretto pregiudizio dei diritti dell’uomo, sarebbe precluso un ricorso qualora un soggetto non sia nel contempo individualmente interessato da una decisione.
58. Il Consiglio reputa irricevibile tale motivo d’impugnazione, in quanto il Tribunale in primo grado non avrebbe affrontato un argomento corrispondente. Questa obiezione, tuttavia, non convince, perché anche un insufficiente o omesso esame, da parte del Tribunale, di determinati argomenti, può costituire un errore di diritto.
59. Nondimeno, il motivo d’impugnazione in parola non consente di capire contro quale parte della decisione del Tribunale esso si rivolga, vale a dire in che punto il Tribunale avrebbe dovuto trattare tali argomenti. Esso è, pertanto, irricevibile. Peraltro, i requisiti della necessità di essere individualmente interessati da una decisione in relazione al ricorso proposto a nome del PKK non possono fondare un’impugnazione, dal momento che il Tribunale, al punto 27, riconosce espressamente che tale organizzazione è individualmente interessata da una decisione e il sig. O. Ocalan non agisce in nome proprio.
60. Sotto il profilo dell’effettività della tutela giuridica si sostiene, altresì, che la decisione del Tribunale sull’esistenza del PKK avrebbe privato quest’ultimo di un’efficace tutela giuridica. Tuttavia, anche questa tesi non convince. Un’effettiva tutela giuridica non comporta, infatti, che alcune persone possano agire a nome di altre ove non siano autorizzate a rappresentarle.
61. Questo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto in toto.
5. Sul settimo motivo d’impugnazione – Possibilità di fornire chiarimenti
62. Il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale lamenta, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto concedergli la possibilità di chiarire il suo potere di rappresentanza. Il comportamento del Tribunale sarebbe oppressivo, sproporzionato e contrario al diritto naturale.
63. Tuttavia, il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale ha avuto, in via di principio, adeguate possibilità di chiarire il proprio potere di rappresentanza – cioè, prima con il proprio atto introduttivo del ricorso, e poi con la replica all’eccezione del Consiglio. Inoltre, poiché il Consiglio ha fondato la propria eccezione di irricevibilità, tra l’altro, sul fatto che il PKK, secondo la dichiarazione del primo ricorrente, non esisterebbe più e pertanto non avrebbe la capacità giuridica e d’agire, vi era addirittura l’occasione di fare chiarezza su questi punti. Il primo ricorrente ha anche sfruttato tale opportunità.
64. Come tuttavia sottolineato dal primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale in risposta ad un quesito durante l’udienza, dinanzi al Tribunale esso non si è espresso sulla valutazione giuridica che alla fine il Tribunale ha operato sulle sue effettive argomentazioni. Infatti, diversamente da quanto ha fatto il Consiglio nella propria eccezione di irricevibilità, il Tribunale ha lasciato impregiudicata la capacità giuridica e d’agire del PKK, ma ha piuttosto negato il potere di rappresentanza del sig. O. Ocalan.
65. Il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale pretende poi che il Tribunale avrebbe dovuto informarlo della valutazione giuridica effettivamente presa in considerazione, vale a dire i dubbi sul suo potere di rappresentanza, al fine di consentirgli di replicare a tali dubbi.
66. In linea di principio, tuttavia, i giudici non sono tenuti a sentire le parti su ogni punto della propria valutazione giuridica, prima di pronunciare una sentenza. Gli stessi giudici comunitari sono a tal proposito riservati. Questa riservatezza garantisce la loro neutralità. Poiché è prescritto che le parti siano rappresentate da un avvocato, di regola non sono necessarie informazioni. Così, anche la Corte europea per i diritti dell’uomo, con sede in Strasburgo (in prosieguo: la «CEDU»), ad esempio, in caso di informazioni potenzialmente ingannevoli fornite da un giudice in un procedimento penale, non ravvisa alcuna violazione del diritto ad un giusto processo, se l’interessato è rappresentato da un avvocato (20).
67. La necessità di informazioni può però discendere dal principio del diritto alla difesa. Tale principio ha, tra l’altro, lo scopo di evitare che la decisione giudiziale possa essere influenzata da argomenti sui quali non vi è stato contraddittorio tra le parti (21). In tal modo dovrebbero essere evitate decisioni a sorpresa.
68. Tuttavia, l’argomento decisivo per il Tribunale, vale a dire le dichiarazioni sull’esistenza del PKK, è stato discusso tra le parti, sicché in via principio non era necessario un ulteriore contraddittorio sul punto.
69. Il regolamento di procedura del Tribunale contiene, tuttavia, a proposito della questione dell’adeguato potere di rappresentanza, una disciplina speciale la quale eccezionalmente impone di segnalare eventuali imprecisioni e di dare la possibilità di un chiarimento. Se una persona giuridica di diritto privato non allega al ricorso la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato, il cancelliere, ai sensi dell’art. 44, nn. 5 e 6, impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti (22). Non appare inusuale che il Tribunale richieda siffatte informazioni anche in un momento successivo (23).
70. Nella presente fattispecie non si afferma che il PKK è una persona giuridica di diritto privato. Il Tribunale, tuttavia, al punto 28 dell’ordinanza ha giustamente riconosciuto che la prova della ricevibilità per i gruppi e le entità che compaiono sull’elenco controverso può risultare particolarmente difficile. Pertanto, devono valere a vantaggio di questi gruppi ed entità perlomeno le stesse disposizioni poste a tutela delle persone giuridiche di diritto privato, che di regola possono fornire con relativa facilità la prova dell’adeguato potere di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato all’avvocato.
71. Conseguentemente, nel caso in cui la prova del potere di rappresentanza della persona che agisce non sia sufficiente, anche ai gruppi che compaiono sull’elenco controverso deve essere concessa un’ulteriore possibilità di adoperarsi per fornire tale prova.
72. Questo non è accaduto nel presente caso, in quanto il Tribunale, prima della sua decisione, non ha mai accennato al primo ricorrente propri dubbi sul suo potere di rappresentanza.
73. Conseguentemente, il rigetto del ricorso da parte del Tribunale in relazione al primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale è inficiato da un vizio procedurale in quanto il Tribunale non ha dato a quest’ultimo la possibilità di chiarire il potere di rappresentanza del sig. O. Ocalan. Anche per questo motivo l’ordinanza del Tribunale di primo grado va annullata.
B – Sulla decisione sulla ricevibilità del ricorso proposto dal sig. O. Ocalan a nome del PKK
74. A questo punto occorre verificare se la Corte possa statuire definitivamente sulla ricevibilità del ricorso proposto dal sig. O. Ocalan a nome del PKK, così come richiesto dal primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale, ovvero se essa debba rinviare l’intera causa al Tribunale per una sua ulteriore trattazione, così come richiesto in via subordinata dal Consiglio. Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte, una pronuncia definitiva è possibile solo qualora lo stato degli atti lo consenta.
75. La ricevibilità del ricorso proposto a nome del PKK è inoltre controversa sotto quattro profili.
76. In primo luogo, finora non si è ancora statuito sull’eccezione del Consiglio secondo cui il PKK, nel presente procedimento, non potrebbe essere considerato quale soggetto con capacità giuridica e processuale. In secondo luogo, il Consiglio ritiene che non sia stato ancora chiarito se il ricorso, in relazione alla decisione 2002/334, sia stato depositato entro i termini. Tali due questioni hanno costituito oggetto di incidente dinanzi al Tribunale. Lo stato degli atti consente, pertanto, di statuire definitivamente su di esse.
77. Strettamente connesso alla seconda eccezione è il terzo problema relativo alla ricevibilità, e cioè se il secondo oggetto del ricorso, vale a dire la decisione 2002/460, rispetto al PKK costituisca un atto giuridico impugnabile ovvero una disposizione a carattere meramente confermativo. Tale questione è stata sollevata dalla Commissione nel procedimento di primo grado. Il Tribunale ha preso posizione in proposito in relazione al KNK. Pertanto è possibile statuire anche su tale questione.
78. Si pone, infine, la quarta questione, e cioè se il sig. O. Ocalan possa essere riconosciuto quale rappresentante del PKK. Tale questione è emersa per la prima volta nell’ordinanza del Tribunale e su di essa si è statuito – in violazione dei diritti processuali del primo ricorrente – senza offrire a questi la possibilità di un chiarimento. Pertanto, al momento della pronuncia dell’ordinanza, lo stato degli atti non consentiva di statuire su di essa. Tuttavia, il procedimento d’impugnazione ha fornito al primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale e agli altri soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte sufficienti possibilità di precisare le proprie tesi in merito al potere di rappresentanza del sig. O. Ocalan, sicché si può statuire anche su questo aspetto della controversia.
1. Sulla capacità giuridica e d’agire del PKK
79. Si è già detto che deve tuttora riconoscersi la capacità giuridica e d’agire del PKK per lo meno per quanto riguarda il suo inserimento nell’elenco controverso (24). La relativa eccezione del Consiglio deve, pertanto, essere respinta.
2. Sul rispetto del termine di ricorso
80. In primo grado il Consiglio ha eccepito che il ricorso contro la decisione 2002/334 non sarebbe stato presentato entro i termini. Secondo il Consiglio, il termine per presentare ricorso sarebbe scaduto il 29 luglio 2002, mentre il ricorso sarebbe stato depositato solo il 31 luglio 2002.
81. Tuttavia, come hanno sostenuto anche entrambi i ricorrenti dinanzi al Tribunale, già il 24 luglio 2002, quindi prima della scadenza del termine, è pervenuto al Tribunale un documento recante la denominazione «ricorso». I ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale sostengono di essere stati assolutamente convinti di aver trasmesso un ricorso con le firme in originale, ma non forniscono alcuna prova di tale fatto.
82. I ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale hanno altresì sostenuto di essere stati avvertiti dal Tribunale, nel tardo pomeriggio del 29 luglio 2002, che nessun esemplare del ricorso riportava le firme in originale. L’esemplare di tale documento, tuttora visionabile presso la cancelleria del Tribunale, è la copia di un ricorso, sottoscritta da uno dei tre rappresentanti della parte e riportante le iniziali di un secondo rappresentante della parte. Al foglio 4, inoltre, esso contiene la copia dell’indicazione di una correzione fatta a mano.
83. Il ricorso spedito dopo la segnalazione del Tribunale perveniva presso il Tribunale solo il 31 luglio 2002. Esso è sottoscritto da due rappresentanti della parte e riporta le iniziali del terzo rappresentante.
84. Alla luce di tali circostanze si deve ritenere che il primo documento, denominato come ricorso, in realtà non riportasse alcuna firma in originale, ma che si trattasse, presumibilmente, della copia di una bozza del ricorso.
85. Pertanto, un ricorso formalmente corretto – cioè il secondo documento – è pervenuto al Tribunale solo dopo la scadenza del termine di ricorso.
86. I documenti pervenuti il 24 luglio 2002 non possono nemmeno essere considerati, ai sensi dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, come telecopia o altro tipo di copia riconosciuta ai fini dell’osservanza del termine. Infatti, i termini processuali si considerano rispettati grazie alla trasmissione di una copia solo se anche l’originale, da cui è stata tratta la copia, perviene presso il Tribunale entro dieci giorni. Nel presente caso però non è stato trasmesso l’originale da cui era stata tratta la copia, bensì un diverso atto introduttivo del ricorso, con una firma diversa.
87. Ne consegue che il ricorso contro la decisione 2002/334 è pervenuto fuori termine e, pertanto, è irricevibile. Su tale punto l’eccezione del Consiglio doveva, quindi, essere accolta. Per questo motivo l’impugnata ordinanza del Tribunale può in definitiva rimanere in essere nella parte in cui essa riguarda la decisione 2002/334.
3. Sull’impugnabilità della decisione 2002/460
88. In relazione alla decisione 2002/460 è pacifico che il termine di ricorso è stato rispettato. Dinanzi al Tribunale, tuttavia, la Commissione ha sostenuto che tale decisione, nei confronti del PKK, costituirebbe una disposizione a carattere meramente confermativo. Il PKK, infatti, sarebbe stato menzionato nello stesso modo già nella decisione 2002/334.
89. Una disposizione a carattere meramente confermativo non costituirebbe un atto giuridico impugnabile con ricorso di annullamento (25). Diverso è, tuttavia, il caso in cui la decisione impugnata costituisca il risultato definitivo di un riesame della situazione (26).
90. Al punto 44 dell’ordinanza impugnata il Tribunale, in relazione al KNK, ha dichiarato che si tratta di una decisione nuova, e quindi separatamente impugnabile:
«Con riferimento alla decisione 2002/460 (in prosieguo: la “decisione controversa”), è chiaramente evidente che tale decisione è una decisione nuova rispetto alla decisione 2002/334 che essa abroga. Da un lato, l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 stabilisce che il Consiglio elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il detto regolamento. Ne consegue che il Consiglio modifica, con ogni nuovo atto, l’elenco controverso. Dall’altro, una siffatta revisione non può essere limitata all’inserimento di nuove persone o entità o alla cancellazione di determinate persone o entità dal momento che, in una Comunità di diritto, non si può ammettere che un atto che introduce misure restrittive perpetue nei confronti di persone o entità possa essere applicabile in maniera illimitata senza che l’istituzione che le ha adottate provveda regolarmente ad una nuova emanazione a seguito di un riesame. Pertanto, il fatto di aver impugnato la decisione 2002/334, che inserisce per la prima volta il PKK nell’elenco controverso, non può impedire al KNK di impugnare la decisione 2002/460, che mantiene il PKK sul detto elenco, a causa dell’eccezione di litispendenza».
91. Come le due parti, anch’io mi unisco a questa valutazione della decisione 2002/460, in particolare in quanto il riesame di cui parla l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 deve essere effettuato ai sensi dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931. In base alla citata disposizione i nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato (27).
92. Ne consegue che la decisione 2002/460 costituisce un atto impugnabile anche nei confronti del PKK.
4. Sul potere di rappresentanza
93. Occorre, infine, verificare se il sig. O. Ocalan aveva effettivamente il potere di dare mandato agli avvocati di proporre ricorso per conto del PKK.
94. Per compiere tale verifica è opportuno tener presente quanto statuito dal Tribunale al punto 28 dell’ordinanza impugnata:
«Si deve in seguito precisare che le norme che disciplinano la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona che figura sull’elenco controverso – cioè l’elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applicano misure restrittive destinate a combattere il terrorismo – devono essere interpretate in base alle circostanze del caso di specie. Infatti, con riferimento in particolare a tali gruppi o entità, può verificarsi che questi ultimi non siano legalmente esistenti, o non fossero in grado di rispettare le norme di diritto normalmente applicabili alle persone giuridiche. Pertanto un formalismo eccessivo porterebbe a negare, in determinati casi, ogni possibilità di proporre un ricorso di annullamento anche quando tali gruppi ed entità siano stati oggetto di misure restrittive comunitarie».
95. Queste considerazioni mi paiono convincenti, soprattutto per ciò che concerne l’esame del potere di rappresentanza quale presupposto processuale. Tale esame non deve impedire la proposizione di un ricorso nel caso di un soggetto direttamente e individualmente interessato da una decisione. Piuttosto occorre fare in modo che a proporre ricorso sia effettivamente l’organizzazione interessata da una decisione, e non un qualsiasi terzo che proponga in realtà un’azione popolare o agisca addirittura contro gli interessi della pretesa organizzazione ricorrente.
96. Sarebbe, pertanto, inadeguato pretendere una prova piena del potere di rappresentanza da parte di chi propone il ricorso per conto di una siffatta organizzazione. Deve, invece, essere in via di principio sufficiente che questi sostenga in termini credibili il proprio potere di rappresentanza. Se ciò nonostante l’istituzione convenuta dovesse dubitare del suo potere di rappresentare l’organizzazione che propone il ricorso, allora spetterebbe ad essa l’onere di contestare le argomentazioni del ricorrente, sollevando dubbi sufficientemente comprovati.
97. Se si applicano i predetti criteri agli argomenti utilizzati nel procedimento di primo grado, permangono ciò nonostante forti dubbi sul fatto che il sig. O. Ocalan rappresenti il PKK. Vero è che si tratta del fratello di A. Ocalan, il capo del PKK, attualmente detenuto in Turchia, e che presumibilmente egli è stato membro del direttivo del PKK (28). Tuttavia, nel mandato conferito agli avvocati, egli si definisce come ex membro del PKK. Risulta, infatti, che nel frattempo il sig. O. Ocalan ha lasciato insieme ad altri persino l’organizzazione attualmente denominata KONGRA-GEL (29). Pertanto potrebbe perfettamente dubitarsi del fatto che egli rappresentasse il PKK, vale a dire – usando le sue parole – «l’organizzazione in passato nota sotto il nome di PKK», nel momento in cui dava mandato agli avvocati di proporre ricorso a nome del PKK.
98. Come già sopra esposto, tuttavia, questi dubbi non consentivano al Tribunale di respingere il ricorso senza sentire nuovamente le parti. Anzi, essi avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concedere al primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale la possibilità di un chiarimento (30).
99. Nel presente procedimento d’impugnazione il primo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale ha prodotto una dichiarazione del sig. Mark Muller, uno degli avvocati, la quale dovrebbe chiarire che il ricorso viene effettivamente proposto per conto del PKK. Il sig. Muller rappresenta il sig. A. Ocalan in un procedimento in corso dinanzi alla CEDU (31). Il sig. A. Ocalan è il principale leader del PKK e, stando a quanto affermato dal sig. O. Ocalan, è stato anche eletto presidente del KADEK (32). Il sig. Muller riferisce che il sig. A. Ocalan gli avrebbe dato istruzioni di impugnare l’inserimento del PKK nell’elenco controverso. Altri dirigenti del PKK e dell’organizzazione che asserisce di essere succeduta a quest’ultimo, il KADEK, gli avrebbero dato le medesime istruzioni.
100. Per conformarsi alle norme di procedura del Tribunale, il sig. Muller avrebbe chiesto il conferimento del mandato da parte del sig. O. Ocalan, il quale all’epoca era un rappresentante di alto livello sia dell’organizzazione in passato nota come PKK, sia del KADEK.
101. In base a tale dichiarazione sarebbe stata la dirigenza dell’organizzazione già nota come PKK a predisporre il ricorso. Se, inoltre, si tiene conto dello stato degli interessi del PKK e di quanto riferito dai mezzi di comunicazione a proposito del suo inserimento nell’elenco (33), si deve ritenere che l’impugnazione dell’elenco controverso corrisponda effettivamente alla volontà del PKK.
102. Inoltre, dalla circostanza che il sig. O. Ocalan ha presumibilmente lasciato il PKK, ed ora il KONGRA-GEL, non deriva necessariamente che il ricorso non sia stato più presentato per conto del PKK. Gli avvocati, infatti, non agiscono per conto del sig. O. Ocalan, bensì per conto dell’organizzazione in precedenza nota come PKK. Il loro mandato alle liti non viene infirmato per il fatto che il rappresentante del PKK, che in passato aveva conferito loro il mandato, oggi forse non rappresenta più tale organizzazione.
103. Questi indizi devono bastare per presumere – fino a prova contraria – che il ricorso è stato correttamente proposto per conto del PKK. Il Consiglio non ha fornito alcun argomento che possa inficiare tale presunzione.
104. Pertanto, il ricorso proposto a nome del PKK è ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione 2002/460.
C – Sull’impugnazione proposta dal sig. S. Vanly a nome del KNK
105. In relazione al ricorso del KNK, con l’impugnazione si contestano i criteri della Corte relativi al fatto di essere individualmente interessati da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, la cui sussistenza costituisce presupposto per l’impugnabilità di un regolamento da parte dei singoli.
106. In base ad una costante giurisprudenza, una persona fisica o giuridica è individualmente interessata, se l’atto di cui trattasi la riguarda in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (34).
107. Il Tribunale ha dichiarato a tal proposito, al punto 52 dell’ordinanza impugnata, che il KNK e i suoi membri sono vincolati al rispetto del divieto imposto dalla decisione controversa riguardo al PKK così come tutte le altre persone nella Comunità. Il fatto che, a causa delle loro opinioni politiche, il KNK e i suoi membri siano portati a risentire più di altri degli effetti di tale divieto non è tale da distinguerli rispetto a qualsiasi altra persona nella Comunità. Infatti, la circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non porta a distinguere questi ultimi dalla generalità degli interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente.
108. Il secondo ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale non contesta la predetta applicazione del criterio relativo al fatto di essere individualmente interessati da una decisione. Egli sostiene, invece, che il criterio relativo al fatto di essere individualmente interessati da una decisione dovrebbe essere abbandonato quando si lamenta la violazione di diritti fondamentali, dal momento che la Comunità negli ultimi tempi adotta sempre più norme rilevanti sotto il profilo dei diritti fondamentali. Nei casi in cui sono coinvolti i diritti fondamentali, la Corte dovrebbe piuttosto attenersi ai criteri che regolano la ricevibilità dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. In base a tali criteri sarebbe sufficiente il fatto di essere direttamente interessati da una decisione, anche in mancanza di un danno. Il KNK sarebbe direttamente interessato, dato che le sue attività a tutela dei diritti dei curdi sarebbero ostacolate a causa dei suoi stretti rapporti con il PKK.
109. Questa tesi deve essere respinta. Infatti la Corte nella sentenza Unión de Pequeños Agricultores ha sostenuto – a mio avviso, in modo persuasivo – che, allo stato attuale del diritto comunitario, i giudici nazionali e il giudice comunitario insieme garantiscono l’effettiva tutela dei diritti contro atti della Comunità e che, pertanto, non c’è bisogno di alcuna evoluzione giurisprudenziale per ciò che concerne la legittimazione ad agire dei singoli:
«40 Orbene, mediante gli artt. 173 e 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), da un lato, e l’art. 177 [divenuto art. 234 CE], dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 173, quarto comma, del Trattato, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 184 del Trattato, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti (v. sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
41 Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
42 In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 5 del Trattato [divenuto art. 10 CE], i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo.
43 (…)
44 Si deve infine aggiungere che, in base al sistema del controllo della legittimità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora essa sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest’ultimo requisito deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente (v., ad esempio, sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy/Commissione, Racc. pag. 219, punto 14; Extramet Industrie/Consiglio, citata, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 19), tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
45 Anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, in conformità all’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore» (35).
110. Poiché la decisione impugnata non riguarda il KNK in modo sufficientemente individuale, esso non può proporre ricorso di annullamento. Il KNK si sarebbe, invece, dovuto rivolgere al giudice nazionale per ottenere tutela. Dal punto di vista pratico ciò non avrebbe dovuto costituire un problema per il KNK, dal momento che esso è rappresentato da avvocati inglesi e i giudici del Regno Unito si rivolgono alla Corte in caso di dubbi sulla validità degli atti comunitari che riguardano direttamente i diritti dei singoli (36).
111. Non è convincente al riguardo l’argomento del KNK, addotto nel corso dell’udienza, secondo cui dall’esterno della Comunità europea esso non potrebbe avviare alcun procedimento pregiudiziale. La decisione del Consiglio comporta infatti effetti giuridici solo all’interno della Comunità. Nei limiti in cui questi ultimi – ad esempio il congelamento di capitali – riguardano il KNK, esso può ricorrere anche a giudici comunitari per ottenere una tutela giurisdizionale e questi ultimi possono, se del caso, proporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ulteriori rimedi giurisdizionali – ad esempio in ordine alla designazione del PKK come gruppo terroristico – non possono invece essergli riconosciuti.
112. Conseguentemente l’impugnazione relativa al ricorso del KNK deve essere respinta.
VI – Sulle spese
113. Ai sensi dell’art. 122, n. 1, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
114. Dal momento che l’impugnazione del KNK deve essere respinta, occorre statuire sulle relative spese.
115. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La seconda frase della disposizione citata prevede che la Corte decide sulla ripartizione delle spese quando vi siano più parti soccombenti.
116. Per quanto riguarda il KNK, poiché esso è rimasto soccombente nel presente procedimento d’impugnazione e il Consiglio ha fatto domanda di condanna alle spese, il KNK deve essere condannato alle spese connesse alla sua parte dell’impugnazione.
117. Benché l’impugnazione, dal punto di vista formale, sia stata proposta congiuntamente dal PKK e dal KNK, il PKK non va condannato alle spese dell’impugnazione del KNK. Dal punto di vista sostanziale, infatti, si tratta di due procedimenti da tener distinti, assoggettati a differenti requisiti giuridici.
VII – Conclusione
118. In considerazione di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di statuire come segue:
1. I punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 febbraio 2005, causa T-229/02, PKK e KNK/Consiglio, sono annullati nella parte in cui si riferiscono al ricorso proposto dal sig. O. Ocalan a nome del partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) contro la decisione 2002/460/CE che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2002/334.
2. Il ricorso proposto dal sig. O. Ocalan a nome del PKK è ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione 2002/460 e viene rinviato al Tribunale di primo grado per la decisione nel merito. Al riguardo la decisione sulle relative spese è riservata.
3. Per il resto, l’impugnazione è respinta.
4. Il Congresso nazionale del Kurdistan sopporta le spese del procedimento relative all’impugnazione da esso proposta.



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