SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 settembre 2006
Nella causa C-193/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 29 aprile 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. A. Bordes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente, assistito dall’avv. L. Dupong, avocat,
convenuto,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, K. Lenaerts (relatore), E. Juhász, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto, nei confronti degli avvocati che abbiano acquisito la propria qualifica professionale in un altro Stato membro e intendano stabilirsi sul suo territorio con il loro titolo professionale di origine, taluni obblighi relativi alle conoscenze linguistiche, il divieto di esercitare l’attività di domiciliatario di società e l’obbligo di presentare ogni anno il certificato d’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).
Contesto normativo
La direttiva 98/5
2 A termini dell’art. 2, primo comma, della direttiva 98/5:
«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».
3 L’art. 3 della direttiva 98/5, rubricato «Iscrizione presso l’autorità competente», così recita:
«1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l’attestato dell’autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell’iscrizione all’autorità competente dello Stato membro di origine.
[…]».
4 L’art. 5 della direttiva 98/5, rubricato «Campo di attività», prevede quanto segue:
«1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d’origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell’avvocato, possono escludere da queste attività l’avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri.
3. Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante, quest’ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un «avoué» patrocinante dinanzi ad essa.
Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati».
5 L’art. 7 della direttiva 98/5, rubricato «Procedimenti disciplinari», prevede, al n. 2:
«Prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la massima sollecitudine all’autorità competente dello Stato membro di origine fornendo a questa ogni informazione utile.
Il primo comma si applica, mutatis mutandis, allorché un procedimento disciplinare è avviato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, che ne informa l’autorità competente dello Stato o degli Stati membri ospitanti».
6 L’art. 10 della direttiva 98/5, rubricato «Assimilazione all’avvocato dello Stato membro ospitante», prevede quanto segue:
«L’avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l’esercizio per almeno tre anni di un’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE [del Consiglio 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16)], per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si intende l’esercizio reale dell’attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
[…]
3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che dimostri un’attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall’autorità competente di detto Stato membro l’accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48 […], alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito indicate:
a) L’autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l’attività effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l’ordinamento della professione e la deontologia professionale.
[…]».
7 L’art. 13 della direttiva 98/5, rubricato «Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine e riservatezza», dispone, al primo comma:
«Allo scopo di facilitare l’applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue disposizioni siano eluse al solo scopo di sottrarsi all’osservanza della normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di questo e dello Stato membro d’origine collaborano strettamente e si accordano reciproca assistenza».
La normativa nazionale
8 L’esercizio della professione forense e l’attività di domiciliazione di società sono disciplinate, nel Lussemburgo, rispettivamente, dalla legge 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato (Mémorial A 1991, pag. 1110, in prosieguo: la «legge 10 agosto 1991») e la legge 31 maggio 1999 sull’esercizio dell’attività di domiciliazione di società (Mémorial A 1999, pag. 1681, in prosieguo: la «legge 31 maggio 1999»).
9 Tali normative sono state modificate dalla legge 13 novembre 2002 recante recepimento nel diritto lussemburghese della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e di: 1. Modifica della legge 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato, come modificata; 2. Modifica della legge 31 maggio 1999 sulla domiciliazione delle società (Mémorial A 2002, pag. 3202; in prosieguo: la «legge 13 novembre 2002»).
10 Ai sensi dell’art. 5 della legge 10 agosto 1991:
«Per poter esercitare la professione forense, occorre l’iscrizione all’Albo di uno degli Ordini degli avvocati del Granducato di Lussemburgo».
11 L’art. 6 della legge 10 agosto 1991 dispone quanto segue:
«(1) Ai fini dell’iscrizione all’albo è necessario:
a) presentare la necessaria garanzia d’onorabilità;
b) dare prova di ottemperare ai requisiti d’ammissione al tirocinio.
Eccezionalmente, il Consiglio dell’ordine può dispensare da determinati requisiti di ammissione al tirocinio coloro che abbiano completato il tirocinio professionale nel loro Stato membro d’origine e possano attestare un periodo di pratica professionale di almeno cinque anni;
c) possedere la cittadinanza lussemburghese o la cittadinanza di un Stato membro delle Comunità europee. Il Consiglio dell’ordine, sentito il parere del ministro della giustizia può, dietro prova di reciprocità da parte del paese non membro della Comunità europea di cui il candidato è cittadino, dispensare quest’ultimo da tale requisito. Lo stesso vale per i candidati che godono dello status di rifugiati politici e che beneficiano del diritto d’asilo nel Granducato di Lussemburgo.
(2) Prima dell’iscrizione all’albo degli avvocati, i candidati, su presentazione del Presidente dell’Ordine o di un suo delegato, prestano giuramento dinanzi alla Cour de cassation nei seguenti termini: “Giuro fedeltà al Granduca, obbedienza alla Costituzione ed alle leggi dello Stato; di tributare ai giudici il rispetto dovuto; di non prestare consulenza o difesa in alcuna causa che non riterrò giusta secondo coscienza”».
12 Tali requisiti di iscrizione sono stati modificati dall’art. 14 della legge 13 novembre 2002, che ha aggiunto, segnatamente, all’art. 6, n. 1, della legge 10 agosto 1991 il punto d), che prevede il seguente requisito di iscrizione:
«possedere la padronanza della lingua della legislazione e delle lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico».
13 La lingua della legislazione è disciplinata dall’art. 2 della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico (Mémorial A 1984, pag. 196) come segue:
«Gli atti legislativi e i relativi regolamenti d’attuazione sono redatti in francese. Qualora gli atti legislativi e regolamentari siano accompagnati da una traduzione, fa fede esclusivamente il testo francese.
Nell’ipotesi in cui regolamenti non previsti dal precedente comma siano emanati da un organo dello Stato, dei comuni o di enti pubblici in una lingua diversa dal francese, fa fede esclusivamente il testo nella lingua di stesura.
Il presente articolo non deroga alle disposizioni applicabili in materia di convenzioni internazionali».
14 Le lingue amministrative e giudiziarie sono disciplinate dall’art. 3 della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico come segue:
«In materia amministrativa, giudiziale o stragiudiziale, nonché in materia giudiziaria, è possibile fare uso della lingua francese, tedesca o lussemburghese, fatte salve le disposizioni speciali concernenti determinate materie».
15 Conformemente all’art. 3, n. 1, della legge 13 novembre 2002, l’avvocato che abbia acquisito la propria qualifica in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: l’«avvocato europeo») deve essere iscritto nell’albo di uno degli ordini degli avvocati del Granducato per poter ivi esercitare con il proprio titolo professionale d’origine.
16 L’art. 3, n. 2, della stessa legge, così recita:
«Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Granducato di Lussemburgo cui l’avvocato europeo chieda di poter esercitare con il proprio titolo professionale d’origine procede all’iscrizione dell’avvocato europeo all’albo degli avvocati dell’Ordine pertinente in esito ad un colloquio che consente al Consiglio dell’Ordine di verificare che l’avvocato europeo possieda la padronanza quantomeno delle lingue di cui all’art. 6, n. 1, lett. d), della legge 10 agosto 1991, dietro presentazione dei documenti di cui all’art. 6, n. 1, lett. a) e lett. c), primo periodo, e lett. d), della legge 10 agosto 1991 nonché dell’attestato di iscrizione dell’avvocato europeo interessato presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il detto attestato dello Stato membro d’origine deve essere ripresentato il primo mese di ogni anno e deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi.
[…]».
17 Nella sua versione iniziale, l’art. 1, n. 1, della legge 31 maggio 1999, così recitava:
«Se una società stabilisce presso un terzo una sede al fine di esercitarvi un’attività nel contesto del proprio oggetto sociale, e il terzo presta qualsivoglia servizio connesso con tale attività, la società e il terzo, detto domiciliatario, devono stipulare un accordo scritto, detto di domiciliazione.
Può essere domiciliatario solo un soggetto iscritto ad una delle seguenti professioni regolamentate, con sede al Granducato di Lussemburgo: istituto di credito o altro professionista del settore della finanza e del settore assicurativo, avvocato, revisore contabile, esperto contabile».
18 Il secondo comma di tale disposizione è stato modificato come segue dall’art. 15 della legge 13 novembre 2002:
«Può essere domiciliatario solo un soggetto iscritto ad una delle seguenti professioni regolamentate, con sede al Granducato di Lussemburgo: istituto di credito o altro professionista del settore della finanza e del settore assicurativo, avvocato alla Cour iscritto all’elenco I dell’albo degli avvocati ai sensi dell’art. 8, n. 3 della legge del 1991 […] come modificata, revisore contabile, esperto contabile».
19 A termini dell’art. 8, n. 3, della legge 10 agosto 1991, come modificata dall’art. 14 della legge 13 novembre 2002, l’albo degli avvocati prevede quattro elenchi, vale a dire:
«1. L’elenco I, degli avvocati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e che abbiano superato l’esame in esito al tirocinio previsto per legge;
2. L’elenco II, degli avvocati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6;
3. L’elenco III, degli avvocati onorari;
4. L’elenco IV, degli avvocati che esercitino con il loro titolo professionale di origine».
Fase precontenziosa del procedimento
20 Nel corso del 2003, veniva presentato alla Commissione un reclamo che denunciava l’esistenza di impedimenti all’esercizio permanente, da parte di avvocati europei, della professione di avvocato nel Granducato di Lussemburgo con il titolo professionale di origine. Gli impedimenti denunciati erano costituiti, in primo luogo, dalla circostanza che la legge 13 novembre 2002 subordina l’iscrizione degli avvocati europei all’albo di uno degli ordini degli avvocati istituiti nel Lussemburgo ad un esame delle conoscenze linguistiche, in secondo luogo, dal fatto che la legge medesima subordina il mantenimento dell’iscrizione all’albo alla presentazione, ogni anno, di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine e, in terzo luogo, dal divieto, per gli avvocati europei, di esercitare attività di domiciliazione di società nel Lussemburgo.
21 Il 17 ottobre 2003, la Commissione inviava al Granducato di Lussemburgo una lettera di diffida, invitandolo a rispondere entro il termine di due mesi. Il governo lussemburghese rispondeva con lettera del 23 dicembre 2003.
22 Il 9 luglio 2004, la Commissione inviava al detto Stato membro, a norma dell’art. 226 CE, un parere motivato che fissava, del pari, il termine di due mesi per conformarvisi. Lo Stato membro rispondeva al parere motivato con lettera del 23 settembre 2004.
23 La Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo in risposta al detto parere motivato non fossero soddisfacenti, decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura, relativa alla previa verifica delle conoscenze linguistiche
Argomenti delle parti
24 La Commissione fa valere che, a termini dell’art. 3, n. 2, de la direttiva 98/5, l’iscrizione di un avvocato europeo presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante può essere subordinata esclusivamente a formalità amministrative e non, come previsto, inoltre, dall’art. 3, n. 2, della legge 13 novembre 2002, alla previa verifica delle conoscenze linguistiche dell’interessato.
25 A tal riguardo, l’Istituzione richiama la sentenza 7 novembre 2000, causa C 168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I 9131, in particolare punto 43 della sentenza medesima).
26 La Commissione rileva, inoltre, che l’iscrizione degli avvocati europei che intendano esercitare con il loro titolo professionale d’origine non può essere assoggettata ai medesimi requisiti, segnatamente di ordine linguistico, dell’iscrizione degli avvocati che intendono esercitare con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
27 L’Istituzione sottolinea, infine, che, in considerazione della natura delle questioni solitamente sottoposte agli avvocati europei, non è indispensabile che essi conoscano le lingue dello Stato membro ospitante.
28 Il Granducato di Lussemburgo fa valere, anzitutto, che i requisiti concernenti le conoscenze linguistiche sono indistintamente applicabili a tutti gli avvocati che intendano iscriversi ad uno degli ordini degli avvocati istituiti sul proprio territorio nazionale ed aggiunge che un avvocato non può avvalersi del suo status di straniero per far valere il diritto di esprimersi dinanzi ad un’amministrazione o un giudice lussemburghese in una lingua che non sia una delle lingue amministrative e giudiziarie del Lussemburgo.
29 Quindi, richiamandosi alla sentenza 4 luglio 2000, causa C 424/97, Haim (Racc. pag. I 5123), concernente la professione di odontoiatra, il detto Stato membro sostiene che la motivazione di tale sentenza, che si fonda sulla necessaria affidabilità della comunicazione con la clientela, le autorità amministrative e le associazioni di categoria dello Stato membro ospitante, depone a favore del requisito del possesso di determinate conoscenze linguistiche da parte degli avvocati europei.
30 A tal riguardo, il governo lussemburghese afferma che, dal momento che l’avvocato europeo ha facoltà di agire da consulente legale in questioni di diritto lussemburghese, sarebbe giustificato imporre al medesimo conoscenze linguistiche tali da consentirgli di leggere e comprendere i testi di tale diritto.
31 Esso sottolinea che, in materia penale, gli avvisi di contravvenzione emessi dalla polizia in caso di incidente stradale sono redatti generalmente in tedesco, al pari delle leggi tributarie vigenti nel Lussemburgo, fatto che presuppone la consultazione della giurisprudenza e della dottrina in lingua tedesca.
32 Il detto governo sottolinea anche che, dinanzi ai giudici di grado inferiore, in cui non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato iscritto all’albo (Avocat à la Cour), la lingua lussemburghese è generalmente adottata dalla parte lussemburghese che scelga di difendersi di persona e che molti cittadini lussemburghesi scelgono di esprimersi esclusivamente nella propria madrelingua quando si fanno consigliare dal proprio avvocato.
33 Inoltre, il detto governo rileva che le regole deontologiche e professionali vigenti nel Lussemburgo sono redatte esclusivamente in lingua francese.
Giudizio della Corte
34 Come emerge dal suo sesto ‘considerando’, con la direttiva 98/5 il legislatore comunitario ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione (v. anche, in tal senso, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 64).
35 In tale contesto, l’art. 3 della direttiva 98/5 prevede che l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale abbia acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere all’iscrizione «su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine».
36 In considerazione dell’obiettivo della direttiva 98/5, richiamato al precedente punto 34, si deve ritenere che il legislatore comunitario, con l’art. 3 della direttiva medesima, abbia realizzato l’armonizzazione completa dei requisiti richiesti a priori ai fini dell’esercizio del diritto conferito dalla direttiva stessa.
37 La presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine risulta essere, in tal modo, l’unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di ivi esercitare con il suo titolo professionale d’origine.
38 Tale tesi trova conferma nell’esposizione dei motivi della Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio intesa a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica [COM(94) 572 def.], ove, nel commento all’art. 3, si precisa che «[l]’iscrizione [presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante] si verifica di diritto qualora il richiedente presenti il documento attestante la propria iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine».
39 Come la Corte ha gia avuto occasione di rilevare, il legislatore comunitario, al fine di facilitare l’esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, ha preferito non optare per un sistema di controllo a priori delle conoscenze degli interessati (v. sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 43).
40 La direttiva 98/5, pertanto, non consente che l’iscrizione di un avvocato europeo presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad un colloquio inteso a consentire all’autorità medesima di valutare la padronanza, da parte dell’interessato, delle lingue di tale Stato membro.
41 Come sottolineato dalla Commissione, la rinuncia ad un sistema di controllo a priori delle conoscenze, in particolare linguistiche, dell’avvocato europeo coesiste, tuttavia, nella direttiva 98/5, con una serie di norme volte a garantire, ad un livello accettabile nella Comunità, la protezione degli assistiti ed una buona amministrazione della giustizia (v. sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punti 32 e 33).
42 Così, l’obbligo imposto dall’art. 4 della direttiva 98/5 agli avvocati europei di esercitare nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale di origine è diretto, a termini del nono ‘considerando’ della direttiva medesima, a consentire di operare la distinzione tra tali avvocati e quelli integrati nella professione del detto Stato membro, in modo che l’assistito sia informato del fatto che il professionista cui affida la tutela dei propri interessi non ha conseguito la propria qualifica nello Stato membro medesimo (v., in tal senso, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 34) e non possiede necessariamente adeguate conoscenze linguistiche per la gestione della causa.
43 Quanto alle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio, gli Stati membri possono imporre agli avvocati europei che esercitino con il proprio titolo professionale di origine, a termini dell’art. 5, n. 3, della direttiva 98/5, di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un «avoué» patrocinante dinanzi alla giurisdizione medesima. Tale facoltà, di cui il Granducato di Lussemburgo si è avvalso per gli atti e procedimenti assoggettati dalle leggi e dai regolamenti interni alla rappresentanza in giudizio di un «Avocat à la Cour», come risulta dall’art. 5, n. 4, della legge 13 novembre 2002, consente di ovviare ad eventuali carenze dell’avvocato europeo quanto alla padronanza delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante.
44 Ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 98/5, l’avvocato europeo non è tenuto solo al rispetto delle regole professionali e deontologiche del proprio Stato membro di origine, ma anche di quelle dello Stato membro ospitante, a pena di incorrere in sanzioni disciplinari e nella propria responsabilità professionale (v. sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punti 36 - 41). Tra le regole deontologiche applicabili agli avvocati ricorre generalmente, come previsto dal codice di deontologia adottato dal Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE), l’obbligo per i professionisti interessati, corredato di sanzioni disciplinari, di non assumere incarichi in merito ai quali essi siano, o dovrebbero essere, consapevoli della loro incompetenza, ad esempio per una carenza nelle conoscenze linguistiche (v., in tal senso, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 42). La comunicazione con la clientela, con le autorità amministrative e con le associazioni di categoria dello Stato membro ospitante, al pari del rispetto delle regole deontologiche emanate dalle autorità del detto Stato membro giustifica, infatti, che all’avvocato europeo venga richiesto il possesso di adeguate conoscenze linguistiche ovvero il ricorso ad un’assistenza in caso di conoscenze insufficienti.
45 Come osservato dalla Commissione, si deve ancora sottolineare che uno degli obiettivi della direttiva 98/5, a termini del suo quinto ‘considerando’, consiste nel dare una risposta, «dando agli avvocati la possibilità di esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d’origine in uno Stato membro ospitante, […] alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali». Siffatte questioni internazionali, al pari delle cause disciplinate dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, possono non richiedere un grado di conoscenza delle lingue di quest’ultimo Stato membro tanto elevato quanto quello richiesto per la gestione di cause in cui sia applicabile il diritto del detto Stato membro.
46 Si deve osservare, infine, che l’assimilazione dell’avvocato europeo all’avvocato dello Stato membro ospitante, che la direttiva 98/5 intende facilitare, a termini del suo quattordicesimo ‘considerando’, richiede, ai sensi dell’art. 10 della direttiva medesima, che l’interessato dimostri un’attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni attinente al diritto di tale Stato membro ovvero, nell’ipotesi di durata inferiore, ogni altra conoscenza, formazione ed esperienza professionale relativa al diritto dello Stato membro medesimo. Una siffatta misura consente all’avvocato europeo che intenda integrare la professione dello Stato membro ospitante di acquisire familiarità con la lingua ovvero le lingue di tale Stato membro.
47 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la normativa lussemburghese, subordinando l’iscrizione di un avvocato europeo presso l’autorità nazionale competente alla previa verifica delle conoscenze linguistiche, si pone in contrasto con l’art. 3 della direttiva 98/5.
48 Ne consegue che la prima censura sollevata dalla Commissione è fondata.
Sulla seconda censura, relativa al divieto, per gli avvocati europei, di esercitare attività di domiciliazione di società nel Lussemburgo
Argomenti delle parti
49 La Commissione fa valere che il divieto, per gli avvocati europei, di svolgere attività di domiciliazione di società si pone in contrasto con l’art. 5 della direttiva 98/5.
50 L’Istituzione aggiunge che non si può paragonare l’avvocato europeo ad un avvocato lussemburghese iscritto all’elenco II dell’ordine degli avvocati, al quale, del pari, è vietato l’esercizio di tali attività. Infatti, mentre tale elenco riguarderebbe gli avvocati ammessi a svolgere il periodo di tirocinio, la cui qualificazione definitiva dipende dal superamento dell’esame finale di tirocinio, l’avvocato europeo è un avvocato abilitato a tutti gli effetti.
51 La Commissione afferma, del pari, che il requisito della conoscenza del diritto nazionale lussemburghese non può giustificare limitazioni alle attività svolte dall’avvocato europeo.
52 Il Granducato del Lussemburgo fa valere che, intendendo porre fine a taluni abusi connessi alla pratica di domiciliazioni fittizie di società, nocivi alla reputazione del mercato lussemburghese, il legislatore lussemburghese si è prefisso, con la legge 31 maggio 1999, di riservare per ragioni di ordine pubblico l’esercizio di attività di domiciliazione di società ai professionisti che hanno familiarità con la normativa e la prassi nazionali in materia.
53 Nel sottolineare che, ai sensi della legge 31 maggio 1999, il domiciliatario ha il compito di verificare che la società domiciliata presso il medesimo soddisfi i requisiti legislativi di accesso alle professioni commerciali, nonché le disposizioni nazionali concernenti la costituzione di conti sociali e la convocazione delle assemblee generali, il detto Stato membro deduce che l’esercizio di attività di domiciliazione di società presuppone un’esperienza professionale nell’ambito del diritto societario, nonché una buona conoscenza di quest’ultimo, fatto che ha indotto il legislatore lussemburghese ad escludere da tale attività gli avvocati tirocinanti iscritti nell’elenco II dell’ordine degli avvocati, nonché gli avvocati europei.
54 Il governo lussemburghese fa valere, inoltre, che, finché esercitano con il proprio titolo professionale d’origine, gli avvocati regolarmente abilitati nel loro Stato membro d’origine non sono parificati agli avvocati dello Stato membro ospitante, ma che, ai sensi della direttiva 98/5, essi hanno la possibilità di integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante decorso il periodo ritenuto necessario ai fini dell’acquisizione di un’esperienza professionale nello Stato membro medesimo ed alle condizioni previste dall’art. 10 della detta direttiva.
Giudizio della Corte
55 Come emerge dal suo sesto ‘considerando’, uno degli obiettivi della direttiva 98/5 consiste nel determinare le condizioni per l’esercizio della professione da parte di avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine con riguardo, segnatamente, alla portata delle loro attività, al fine, da un canto, di porre termine alla disparità di situazioni nazionali in materia, nonché alle disparità ed agli ostacoli alla libera circolazione che ne derivano e, d’altro canto, al fine di dare, in tutti gli Stati membri, le medesime possibilità agli avvocati ed agli assistiti.
56 A tal fine, la direttiva 98/5, agli artt. 2 e 5, enuncia il principio in virtù del quale l’avvocato europeo può legittimamente svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, fatte salve le eccezioni previste dai nn. 2 e 3 del citato art. 5.
57 Ciò premesso, come dedotto dalla Commissione, gli Stati membri non hanno il diritto di prevedere, nel loro diritto nazionale, altre eccezioni a tale principio, oltre quelle espressamente ed esaustivamente previste dall’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 98/5.
58 Orbene, è pacifico che le attività di domiciliazione di società non possano ricondursi né all’eccezione prevista dall’art. 5, n. 2, della direttiva 98/5, né a quella menzionata al n. 3 del medesimo articolo.
59 Quanto al rischio di abusi menzionato dal governo lussemburghese, esso non può essere fatto valere al fine di legittimare l’introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni nazionali che ledano il principio previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva 98/5, le eccezioni al quale hanno formato oggetto di regole armonizzate dai nn.2 e 3 dello stesso articolo (v., per analogia, sentenza 25 febbraio 2003, causa C 59/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I 1759, punto 38).
60 Del resto, occorre sottolineare che la direttiva 98/5 prevede, segnatamente, il cumulo delle norme professionali e deontologiche che l’avvocato europeo deve rispettare, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale ovvero l’affiliazione obbligatoria ad un fondo di garanzia di categoria, nonché un regime disciplinare che associa le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 43).
61 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la normativa lussemburghese, nel vietare agli avvocati europei di svolgere attività di domiciliazione di società nel Lussemburgo, si pone in contrasto con l’art. 5 della direttiva 98/5.
62 Di conseguenza, la seconda censura dedotta dalla Commissione è fondata.
Sulla terza censura, relativa all’obbligo di presentare, ogni anno, il certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine
Argomenti delle parti
63 Secondo la Commissione, anche se il Granducato di Lussemburgo, nella risposta al parere motivato, ha dichiarato di avere preso atto dell’argomento svolto nel parere medesimo, secondo cui l’obbligo in oggetto costituisce un onere amministrativo ingiustificato alla luce delle disposizioni della direttiva 98/5, il detto obbligo permane nella legge 13 novembre 2002.
64 Il Granducato di Lussemburgo si limita a richiamare, su tale punto, la propria risposta al parere motivato.
Giudizio della Corte
65 Nella propria risposta al parere motivato, nonché nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il governo lussemburghese non ha dedotto alcun argomento tale da mettere in discussione la fondatezza della terza censura.
66 Nella sua lettera del 23 dicembre 2003, in risposta alla lettera di diffida della Commissione del 17 ottobre 2003, tale governo aveva fatto valere che il provvedimento contestato era necessario al fine di verificare il perdurare del rispetto, da parte dell’avvocato europeo, dei requisiti di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine.
67 Orbene, come sottolineato dalla Commissione nel corso della fase precontenziosa del procedimento, da un canto, la direttiva 98/5 prevede, all’art. 7, n. 2, che l’autorità competente dello Stato membro di origine, prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine al di fuori del detto Stato membro, ne dia comunicazione all’autorità competente dello o degli Stati membri ospitanti.
68 D’altro canto, l’art. 13 della detta direttiva fa obbligo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante di collaborare strettamente e di accordarsi reciproca assistenza.
69 Siffatte misure consentono all’autorità dello Stato membro ospitante di garantire il rispetto permanente, da parte dell’avvocato europeo, del requisito dell’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine.
70 La formalità imposta dalla normativa lussemburghese risulta, pertanto, un provvedimento amministrativo sproporzionato rispetto all’obiettivo da conseguire e, pertanto, ingiustificato rispetto alla direttiva 98/5.
71 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve osservare che la normativa lussemburghese, imponendo all’avvocato europeo l’obbligo di presentare, ogni anno, il certificato di iscrizione presso l’autorità competente del proprio Stato membro d’origine, si pone in contrasto con la direttiva 98/5.
72 Di conseguenza, la terza censura sollevata dalla Commissione è fondata.
73 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rilevare che il Granducato del Lussemburgo, subordinando ad una previa verifica delle conoscenze linguistiche l’iscrizione presso l’autorità nazionale competente degli avvocati europei che intendano esercitare con il loro titolo professionale di origine nel Lussemburgo, facendo divieto a tali avvocati di esercitare attività di domiciliazione di società ed obbligandoli a presentare ogni anno il certificato d’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 98/5.
Sulle spese
74 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo, che è risultato soccombente, quest’ultimo va condannato alle spese.
Per questi motivi
la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Granducato di Lussemburgo, subordinando ad una previa verifica delle conoscenze linguistiche l’iscrizione presso l’autorità nazionale competente degli avvocati che abbiano acquisito la loro qualifica professionale in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo e intendano esercitare la professione nel detto Stato membro con il loro titolo professionale di origine, facendo divieto a tali avvocati di esercitare attività di domiciliazione di società ed obbligandoli a presentare ogni anno il certificato d’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.