GIURISPRUDENZA
n. 5 - 2006 © copyright
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 11 maggio
2006
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1. Comunità europea Diritto comunitario
Direttiva 93/36/CE – Affidamento diretto di una
fornitura – Condizione – Controllo dell’amministrazione
aggiudicatrice sull’aggiudicatario – Fattispecie – Società
controllata attraverso una holding – Autonomia di gestione
degli organi societari – Insufficienza.
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2. Comunità europea Diritto comunitario
Direttiva 93/36/CE – Affidamento diretto di una
fornitura – Condizione – Prevalente svolgimento dell’attività
con l’ente aggiudicatore – Determinazione – Art. 13 della
direttiva 93/38/CE – Applicazione analogica – Esclusione
– Svolgimento dell’attività in forza delle concessioni dell’ente
o degli enti controllanti – Necessità – Remunerazione dell’attività
da parte degli utenti finali – Irrilevanza.
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1. Un ente locale non può procedere all’affidamento
diretto di una fornitura a una società, munita di personalità
giuridica distinta, che esso controlli soltanto attraverso
una società holding (il capitale sociale della quale è quasi
interamente detenuto dall’ente aggiudicatore) e i cui organi
di amministrazione abbiano ampi e autonomi poteri di gestione.
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2. Un ente locale può procedere all’affidamento
diretto di una fornitura a una società che svolga la sua
attività in maniera prevalente in favore dell’ente o degli
enti che la controllano; per determinare questa prevalenza
non si può applicare analogicamente l’art. 13 della direttiva
93/38/CE, ma si deve esaminare l’attività svolta in forza
delle concessioni rilasciate dall’ente o dagli enti controllanti,
ovunque essa sia svolta e anche quando sia remunerata direttamente
dagli utenti finali.
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 maggio 2006 (*)
«Direttiva 93/36/CEE – Appalti pubblici di forniture
– Affidamento senza gara d’appalto – Affidamento dell’appalto
ad un’impresa in cui l’amministrazione aggiudicatrice detiene
una partecipazione»
Nel procedimento C-340/04,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza
27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004,
nella causa tra
Carbotermo SpA,
Consorzio Alisei
e
Comune di Busto Arsizio,
AGESP SpA,
in presenza di:
Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici
integrati (AGESI),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig.
K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha
Rodrigues (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 10 novembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Carbotermo SpA, dagli avv.ti A. Sansone e P. Sansone;
– per il Consorzio Alisei, congiuntamente ad AGESI, dagli
avv.ti B. Becchi e L. Grillo;
– per il Comune di Busto Arsizio, dall’avvocatessa C. Caputo;
– per la AGESP SpA, dagli avv.ti A. Sciumè e D. Tassan Mazzocco;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello
Stato;
– per il governo tedesco, dal sig. W. D. Plessing, in qualità
di agente;
– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità
di agente;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità
di agente;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Hoskins, in
qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X.
Lewis e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 12 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia
che vede contrapporsi l’impresa Carbotermo SpA (in prosieguo:
la «Carbotermo») e il consorzio Alisei al comune di Busto
Arsizio e all’impresa AGESP SpA (in prosieguo: la «AGESP»)
in merito all’affidamento a quest’ultima di un appalto relativo
alla fornitura di combustibili, alla manutenzione, all’adeguamento
normativo e alla riqualificazione tecnologica degli impianti
termici degli edifici del suddetto comune.
Contesto normativo
La disciplina comunitaria
3 L’art. 1, lett. a) e b), della direttiva 93/36 dispone
quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) “appalti pubblici di forniture”, i contratti a titolo
oneroso, aventi per oggetto l’acquisto, il leasing, la locazione,
l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto
di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona
fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici
definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti
può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;
b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli enti
locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni
costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi
organismo:
– istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale,
e
– avente personalità giuridica, e
– la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico,
oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi
ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione
o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei
quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri
organismi di diritto pubblico.
(...)».
4 L’art. 6 della stessa direttiva così prevede:
«1. Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di forniture,
le amministrazioni aggiudicatrici applicano le (...) [procedure
aperte, le procedure ristrette e le procedure negoziate]
nei casi esposti in appresso.
2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di
forniture mediante procedura negoziata in caso di (…)
3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture
mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione
di un bando di gara nei casi seguenti:
(…)
4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano
gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero
con procedura ristretta».
5 L’art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore
delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), così prevede:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
3) “Impresa collegata” qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma
della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno
1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del
trattato e relativa ai conti consolidati (…) [GU L 193,
pag. 1], ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva,
qualsiasi impresa sulla quale l’ente aggiudicatore eserciti,
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai
sensi del paragrafo 2 del presente articolo nonché qualsiasi
impresa che eserciti un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore
ovvero, come quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante
di un’altra impresa in forza di proprietà, partecipazione
finanziaria o norme interne».
6 L’art. 13 della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva non si applica agli appalti di
servizi:
a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un’impresa collegata;
b) assegnati da un’impresa comune, costituita da più enti
aggiudicatori per l’esercizio di attività ai sensi dell’articolo
2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad
un’impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori,
sempreché almeno l’80% della cifra d’affari media realizzata
nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre
anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti
servizi alle imprese alle quali è collegata.
Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti
da più di un’impresa collegata all’ente aggiudicatore, occorre
tener conto della cifra d’affari totale nella Comunità risultante
dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro
sua richiesta, le informazioni seguenti relative all’applicazione
del paragrafo 1:
– i nomi delle imprese interessate;
– il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
– gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione,
sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l’ente
aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni
del presente articolo».
Il diritto italiano
7 Con sentenza 18 settembre 2003,
n. 5316, il Consiglio di Stato ha stabilito che un ente
locale è legittimato ad affidare un appalto a un fornitore
senza ricorrere a una gara d’appalto nell’ipotesi in cui
l’ente locale eserciti sul fornitore un controllo analogo
a quello da esso esercitato sui propri servizi, e il fornitore
realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente che lo controlla.
La controversia di cui alla causa principale e le questioni
pregiudiziali
8 La Carbotermo è un’impresa specializzata negli appalti
di fornitura di energia e di gestione di impianti termici,
a favore di clienti pubblici e privati.
9 Il consorzio Alisei è un’impresa che fornisce prodotti
energetici e servizi attinenti alla climatizzazione e al
riscaldamento degli edifici.
10 La AGESP Holding SpA (in prosieguo: la «AGESP Holding»)
è una società per azioni nata dalla trasformazione, decretata
il 24 settembre 1997, dell’Azienda per la Gestione dei Servizi
Pubblici, impresa speciale del comune di Busto Arsizio.
Il capitale sociale della AGESP Holding appartiene attualmente
per il 99,98% al comune di Busto Arsizio. Gli altri azionisti
sono i comuni di Castellanza, Dairago, Fagnano Olona, Gorla
Minore, Marnate e Olgiate Olona, ciascuno dei quali detiene
un’azione.
11 Ai sensi dell’art. 2 del suo statuto, nell’oggetto della
AGESP Holding rientra la gestione di servizi di pubblica
utilità nei settori del gas, dell’acqua, dell’igiene ambientale,
dei trasporti, dei parcheggi, dei bagni pubblici, delle
farmacie, dell’energia elettrica e del calore, dei servizi
cimiteriali e della segnaletica stradale.
12 L’art. 6 del suddetto statuto prevede che:
«(…) [L]a maggioranza delle azioni [è] riservata al Comune
di Busto Arsizio.
(…)
Oltre al Comune di Busto Arsizio possono entrare a far parte
della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province,
Comuni e loro consorzi), enti economici, finanziari, associazioni
territoriali e di categoria, nonché privati cittadini che
ne condividano le finalità statutarie (…)».
13 L’art. 7 dello stesso statuto precisa quanto segue:
«Nessun socio privato può possedere una quota superiore
alla decima parte dell’intero capitale della società (…)».
14 Ai sensi dell’art. 18 dello statuto della AGESP Holding,
quest’ultima è amministrata da un consiglio di amministrazione.
15 A norma dell’art. 26 del suddetto statuto:
«Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che
ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento
dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge o
lo Statuto in modo tassativo riservano all’Assemblea (…)».
16 La AGESP è una società per azioni costituita il 12 luglio
2000 dalla AGESP Holding e il cui capitale sociale appartiene
attualmente per il 100% a quest’ultima.
17 A norma dell’art. 3 del suo statuto, nella versione modificata
– prodotta dinanzi al giudice a quo – con la quale è stato
ampliato l’oggetto della società, la AGESP ha per oggetto
l’esercizio di attività connesse ai servizi di pubblica
utilità nei settori del gas, dell’acqua, dell’igiene ambientale,
dei trasporti, dei parcheggi, dell’energia elettrica, del
calore, della climatizzazione, dell’informatica, delle telecomunicazioni,
della gestione del sottosuolo, dell’illuminazione nonché
la prestazione di altri servizi in favore delle società
associate.
18 L’art. 7 dello statuto della AGESP così prevede:
«Nessun socio, ad eccezione della Società controllante AGESP
Holding (…), può possedere una quota superiore alla decima
parte dell’intero capitale della società (…)».
19 Ai sensi dell’art. 17 del suddetto statuto, la AGESP
è amministrata da un consiglio.
20 A questo proposito, l’art. 19 dello stesso statuto precisa
quanto segue:
«Al Consiglio competono [i] più ampi ed illimitati poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società
(…)».
21 Il 22 settembre 2003 il comune di Busto Arsizio ha indetto
una gara per la fornitura di combustibili, nonché per la
manutenzione, l’adeguamento normativo e la riqualificazione
tecnologica degli impianti termici degli edifici comunali.
L’importo dell’appalto, stimato nella misura di EUR 8 450
000 oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA), era ripartito
in EUR 5 700 000 per la fornitura di combustibili (di cui
gasolio per 4/5 e metano per 1/5), EUR 1 000 000 per la
manutenzione degli impianti termici ed EUR 1 750 000 per
la riqualificazione e la messa a norma dei suddetti impianti.
22 La Carbotermo ha presentato un’offerta in data 22 novembre
2003. Il consorzio Alisei ha predisposto un’offerta senza
tuttavia presentarla entro il termine previsto.
23 Il 21 novembre 2003 il comune di Busto Arsizio ha deciso,
alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5316,
menzionata al punto 7 della presente sentenza, di sospendere
la procedura di gara fino al 10 dicembre 2003.
24 Con deliberazione 10 dicembre 2003, il comune di Busto
Arsizio ha revocato la gara, riservandosi di affidare in
seguito l’appalto direttamente alla AGESP.
25 Con deliberazione 18 dicembre 2003, il comune di Busto
Arsizio ha affidato l’appalto in questione direttamente
alla AGESP. Esso ha motivato tale decisione adducendo che
la AGESP soddisfaceva i due requisiti stabiliti dalla giurisprudenza
comunitaria e nazionale per concludere appalti pubblici
senza gara, vale a dire che l’ente locale eserciti sull’ente
aggiudicatario un controllo analogo a quello da esso esercitato
sui propri servizi e che il suddetto ente aggiudicatario
realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente locale che lo controlla. Nel preambolo di tale
decisione si afferma, da un lato, che il fatto che il comune
di Busto Arsizio detenga il 99,98% del capitale della AGESP
Holding, alla quale appartiene per il 100% il capitale della
AGESP, attesta un rapporto di subordinazione tra quest’ultima
e il comune in questione. D’altro lato, in detto preambolo
si afferma che la parte largamente maggioritaria del fatturato
della AGESP consegue dall’esercizio di attività per le quali
la stessa è titolata in forza di affidamenti ottenuti direttamente
dal comune di Busto Arsizio.
26 Con bando del 23 gennaio 2004, la AGESP ha indetto una
gara d’appalto nell’ambito di una procedura accelerata per
la fornitura del gasolio in questione e in data 27 febbraio
2004 ha affidato il suddetto appalto all’impresa Pezzoli
Petroli Srl. In date 28 aprile, 18 maggio, 30 giugno e 2
settembre 2004, la AGESP ha affidato ad altre imprese appalti
riguardanti il passaggio al metano, la riqualificazione
tecnologica, l’adeguamento normativo e l’installazione di
un sistema di controllo e di gestione a distanza per gli
impianti termici di vari edifici comunali. Né la Carbotermo
né il consorzio Alisei risultavano tra le imprese aggiudicatarie
di questi appalti.
27 La Carbotermo e il consorzio Alisei hanno impugnato dinanzi
al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia le
deliberazioni che avevano sospeso la gara e affidato l’appalto
in questione alla AGESP.
28 Dinanzi al summenzionato tribunale le due imprese in
questione hanno rilevato che, nel caso di specie, non ricorrevano
le condizioni che rendono inapplicabile la direttiva 93/36.
Da un lato, la AGESP non sarebbe controllata dal comune
di Busto Arsizio in quanto quest’ultimo detiene la sua partecipazione
nella AGESP solo mediante una holding di cui è azionista
per il 99,98% e la AGESP conserva l’autonomia di una società
per azioni di diritto privato. Dall’altro lato, la AGESP
non svolgerebbe la parte più importante della sua attività
a favore del comune di Busto Arsizio, poiché realizzerebbe
con il comune in questione una quota nettamente inferiore
all’80% del suo fatturato, criterio che si sarebbe dovuto
accogliere per analogia con l’art. 13 della direttiva 93/38.
29 Il comune di Busto Arsizio e la AGESP hanno replicato
che l’affidamento diretto era consentito nella fattispecie
poiché la AGESP era controllata dal comune di Busto Arsizio
in ragione della partecipazione di quest’ultimo al suo capitale
e che la stessa svolgeva la parte più importante della sua
attività con il suddetto comune. A tale proposito, la AGESP
ha precisato che oltre il 28% del fatturato da essa realizzato
nel territorio del comune di Busto Arsizio si riferiva a
prestazioni direttamente fornite al comune e che il fatturato
da essa realizzato nel suddetto territorio rappresentava
il 65,59% del suo fatturato globale.
30 Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se sia compatibile con la direttiva 93/36 (...) l’affidamento
diretto dell’appalto per la fornitura di combustibili e
calore per impianti termici di edifici di proprietà o competenza
del Comune, e relativa gestione, conduzione, manutenzione
(con prevalenza del valore della fornitura), ad una società
per azioni il cui capitale è, allo stato attuale, interamente
detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a
sua volta socio di maggioranza (al 99,98%) il Comune appaltante,
ovvero ad una società (AGESP) che non è partecipata direttamente
dall’Ente Pubblico, ma da un’altra società (AGESP Holding)
il cui capitale è attualmente posseduto al 99,98% dalla
Pubblica Amministrazione;
2) se il requisito dello svolgimento, da parte dell’impresa
alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della
parte più importante dell’attività con l’Ente pubblico che
la controlla debba essere accertato facendo applicazione
dell’art. 13 della direttiva 93/38 (…), e possa ritenersi
sussistente nel caso in cui la suddetta impresa realizzi
la prevalenza dei proventi con l’Ente pubblico controllante
o, in alternativa, nel territorio dell’Ente stesso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 La Corte ha già statuito che, se un appalto pubblico
ha ad oggetto nel contempo prodotti ai sensi della direttiva
93/36 e servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), esso
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36
qualora il valore dei prodotti oggetto dell’appalto sia
superiore a quello dei servizi (sentenza 18 novembre 1999,
causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 38). Un
appalto come quello di cui trattasi nella causa principale,
in cui il valore dei prodotti è superiore a quello dei servizi
oggetto dello stesso, rientra pertanto nell’ambito di applicazione
della direttiva 93/36, come ha d’altronde constatato il
giudice del rinvio.
32 L’esistenza di un contratto ai sensi dell’art. 1, lett.
a), della direttiva 93/36 implica che vi sia stato un incontro
di volontà tra due persone distinte (sentenza Teckal, cit.,
punto 49).
33 Conformemente all’art. 1, lett. a), della suddetta direttiva,
basta, in linea di principio, che il contratto sia stato
stipulato tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra,
una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può
avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo,
l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri
servizi e questa persona realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o con gli enti locali
che la detengono (sentenza Teckal, cit., punto 50).
34 Dall’ordinanza di rinvio e dagli atti di causa risulta
che, allo stato, all’amministrazione aggiudicatrice appartiene
il 99,98% del capitale della AGESP Holding, mentre il restante
0,02% è nelle mani di altri enti locali. Conformemente allo
statuto della AGESP Holding, azionisti privati possono entrare
nel capitale di tale società a due condizioni: da un lato,
la maggioranza delle azioni è riservata al comune di Busto
Arsizio; dall’altro, nessun azionista privato può possedere
una quota superiore alla decima parte del capitale della
suddetta società.
35 A sua volta, la AGESP Holding detiene, allo stato, il
100% del capitale della AGESP. In base allo statuto di quest’ultima,
il suo capitale può essere accessibile ad azionisti privati
alla sola condizione che a nessun azionista, ad eccezione
della AGESP Holding, possa appartenere più di un decimo
del capitale della suddetta società.
36 Per valutare se l’amministrazione aggiudicatrice eserciti
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative
e delle circostanze pertinenti. Da quest’esame deve risultare
che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo
che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne
le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
importanti di detta società (v. sentenza 13 ottobre 2005,
causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I 8585, punto
65).
37 Il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga,
da sola o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale
di una società aggiudicataria potrebbe indicare, pur non
essendo decisivo, che l’amministrazione aggiudicatrice in
questione esercita su detta società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto
50 della menzionata sentenza Teckal.
38 Degli atti di causa risulta che gli statuti della AGESP
Holding e della AGESP attribuiscono al consiglio di amministrazione
di ciascuna delle società i più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della società. Gli statuti di
cui trattasi non riservano al comune di Busto Arsizio nessun
potere di controllo o diritto di voto particolare per limitare
la libertà d’azione riconosciuta a detti consigli di amministrazione.
Il controllo esercitato dal comune di Busto Arsizio su queste
due società si risolve sostanzialmente nei poteri che il
diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci,
la qual cosa limita considerevolmente il suo potere di influire
sulle decisioni delle società di cui trattasi.
39 Inoltre, l’eventuale influenza del comune di Busto Arsizio
sulle decisioni della AGESP viene esercitata mediante una
società holding. L’intervento di un siffatto tramite può,
a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire
il controllo eventualmente esercitato dall’amministrazione
aggiudicatrice su una società per azioni in forza della
mera partecipazione al suo capitale.
40 Ne consegue che, in tali circostanze, previa verifica
di queste ultime da parte del giudice di merito di cui alla
causa principale, l’amministrazione aggiudicatrice non esercita
sulla società aggiudicataria dell’appalto pubblico in questione
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
41 L’art. 6 della direttiva 93/36 impone alle amministrazioni
che aggiudicano un appalto pubblico di ricorrere alla procedura
aperta o alla procedura ristretta, salvo che l’appalto rientri
in uno dei casi eccezionali tassativamente elencati ai nn.
2 e 3 del suddetto articolo. Dall’ordinanza di rinvio non
risulta che l’appalto di cui trattasi nella causa principale
rientri in uno di tali casi.
42 Ne consegue che la direttiva 93/36 osta all’affidamento
diretto di un appalto pubblico in circostanze analoghe a
quelle della causa principale.
43 Contro una conclusione in tal senso il governo italiano
obietta che il fatto che la AGESP debba ricorrere a una
procedura di aggiudicazione pubblica per acquistare il gasolio
in questione prova che il comune di Busto Arsizio, la AGESP
Holding e la AGESP devono essere considerati nel loro insieme
come un unico «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell’art.
1, lett. b), della direttiva 93/36, tenuto ad aggiudicare
appalti pubblici di forniture in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale in materia.
44 Tale argomento non può essere accolto. Da un lato, il
comune di Busto Arsizio rientra nella nozione di «ente locale»
e non in quella di «organismo di diritto pubblico» ai sensi
di detta disposizione. D’altro lato, il comune di Busto
Arsizio, la AGESP Holding e la AGESP dispongono ciascuno
di una distinta personalità giuridica.
45 Peraltro, come ha rammentato la Corte al punto 43 della
menzionata sentenza Teckal, le sole deroghe consentite all’applicazione
della direttiva 93/36 sono quelle in essa tassativamente
ed espressamente menzionate.
46 Ora, la direttiva 93/36 non contiene alcuna disposizione
analoga all’art. 6 della direttiva 92/50, che escluda dal
suo ambito di applicazione appalti pubblici aggiudicati,
a talune condizioni, ad amministrazioni aggiudicatrici (sentenza
Teckal, cit., punto 44).
47 Si deve di conseguenza risolvere la prima questione nel
senso che la direttiva 93/36 osta all’affidamento diretto
di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza
del valore della fornitura, a una società per azioni il
cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di
gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale
è, allo stato attuale, interamente detenuto da un’altra
società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza
l’amministrazione aggiudicatrice.
Sulla seconda questione
48 La seconda questione consta di
due parti.
49 Da un lato, il giudice del rinvio intende chiarire se
la condizione consistente nello svolgimento, da parte dell’impresa
alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della
parte più importante dell’attività con l’ente pubblico che
la detiene debba essere accertata facendo applicazione dell’art.
13 della direttiva 93/38. D’altro lato, esso si chiede se
si possa ritenere che tale presupposto ricorra nel caso
in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza dei proventi
con l’ente pubblico che la detiene o nel territorio dell’ente
stesso.
Prima parte della seconda questione
50 Dall’ordinanza di rinvio emerge che l’appalto di cui
trattasi nella causa principale rientra nella direttiva
93/36.
51 Si tratta quindi di accertare se l’eccezione prevista
dall’art. 13 della direttiva 93/38 debba valere, per analogia,
anche con riferimento all’ambito di applicazione della direttiva
93/36.
52 L’eccezione prevista dal suddetto art. 13 riguarda solo
gli appalti di servizi e ne sono esclusi gli appalti di
forniture.
53 L’art. 13 della direttiva 93/38 riguarda determinati
operatori, in particolare imprese comuni e imprese dai conti
annuali consolidati, aventi modalità di funzionamento che
differiscono da quelle delle amministrazioni aggiudicatrici
previste dalla direttiva 93/36.
54 Inoltre, il suddetto articolo prevede un meccanismo di
notifica alla Commissione che non potrebbe essere trasposto
alla direttiva 93/36, in mancanza di un fondamento normativo.
55 Dal momento che le eccezioni devono essere interpretate
restrittivamente, ne deriva che non si deve estendere l’operatività
dell’art. 13 della direttiva 93/98 all’ambito di applicazione
della direttiva 93/36.
56 Tale conclusione è confermata dal fatto che, in sede
di rifusione delle direttive in materia di appalti pubblici
risalente al 2004, il legislatore comunitario, pur mantenendo
la suddetta eccezione con l’art. 23 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1), ha scelto
di non includere un’analoga eccezione nella direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
(GU L 134, pag. 114), subentrata alla direttiva 93/36.
57 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve
risolvere la prima parte della seconda questione nel senso
che la condizione d’inapplicabilità della direttiva 93/36
secondo la quale l’impresa cui è stato direttamente affidato
un appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante
dell’attività con l’ente pubblico che la detiene non va
accertata facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva
93/38.
Seconda parte della seconda questione
58 Si deve rammentare che l’obiettivo principale delle norme
comunitarie in materia di appalti pubblici è la libera circolazione
delle merci e dei servizi nonché l’apertura ad una concorrenza
non falsata in tutti gli Stati membri (v., in tal senso,
sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL
Lochau, Racc. pag. I-1, punto 44).
59 Le condizioni in presenza delle quali, secondo la menzionata
sentenza Teckal, la direttiva 93/36 è inapplicabile agli
appalti conclusi tra un ente locale e un soggetto giuridicamente
distinto da quest’ultimo, vale a dire che, al contempo,
l’ente locale eserciti sul soggetto in questione un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il
soggetto di cui trattasi svolga la parte più importante
della sua attività con l’ente o gli enti locali che lo detengono,
hanno, in particolare, lo scopo di evitare che sia falsato
il gioco della concorrenza.
60 La condizione che il soggetto di cui trattasi realizzi
la parte più importante della sua attività con l’ente o
gli enti locali che lo detengono è finalizzata, in particolare,
a garantire che la direttiva 93/36 continui ad essere applicabile
nel caso in cui un’impresa controllata da uno o più enti
sia attiva sul mercato e possa pertanto entrare in concorrenza
con altre imprese.
61 Infatti, un’impresa non è necessariamente privata della
libertà di azione per la sola ragione che le decisioni che
la riguardano sono prese dall’ente pubblico che la detiene,
se essa può esercitare ancora una parte importante della
sua attività economica presso altri operatori.
62 È inoltre necessario che le prestazioni di detta impresa
siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all’ente
locale in questione. Entro tali limiti, risulta giustificato
che l’impresa di cui trattasi sia sottratta agli obblighi
della direttiva 93/36, in quanto questi ultimi sono dettati
dall’intento di tutelare una concorrenza che, in tal caso,
non ha più ragion d’essere.
63 In applicazione di detti principi, si può ritenere che
l’impresa in questione svolga la parte più importante della
sua attività con l’ente locale che la detiene, ai sensi
della menzionata sentenza Teckal, solo se l’attività di
detta impresa è principalmente destinata all’ente in questione
e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale.
64 Per verificare se la situazione sia in questi termini
il giudice competente deve prendere in considerazione tutte
le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative.
65 Quanto all’accertare se occorra tener conto in tale contesto
solo del fatturato realizzato con l’ente locale controllante
o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre
considerare che il fatturato determinante è rappresentato
da quello che l’impresa in questione realizza in virtù delle
decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante,
compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di
tali decisioni.
66 Infatti, le attività di un’impresa aggiudicataria da
prendere in considerazione sono tutte quelle che quest’ultima
realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario
sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente
delle prestazioni.
67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell’impresa
in questione, potendo trattarsi sia dell’ente controllante
sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni
o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente.
Risulta parimenti ininfluente sapere su quale territorio
siano erogate tali prestazioni.
68 Dal momento che, nella causa principale, il capitale
dell’impresa aggiudicataria appartiene indirettamente a
vari enti locali, può essere rilevante esaminare se l’attività
da prendere in considerazione sia quella che l’impresa aggiudicataria
realizza con tutti gli enti che la detengono o soltanto
quella realizzata con l’ente che, nel caso specifico, agisce
in qualità di amministrazione aggiudicatrice.
69 A tale proposito si deve rammentare che, secondo quanto
precisato dalla Corte, la persona giuridicamente distinta
di cui trattasi deve realizzare la parte più importante
della propria attività «con l’ente o con gli enti locali
che la controllano» (sentenza Teckal, cit., punto 50). La
Corte ha quindi contemplato la possibilità che l’eccezione
prevista si applichi non solo all’ipotesi in cui un solo
ente pubblico detenga una siffatta persona giuridica, ma
anche a quella in cui la detengano più enti.
70 Nel caso in cui diversi enti locali detengano un’impresa,
la condizione relativa alla parte più importante della propria
attività può ricorrere qualora l’impresa in questione svolga
la parte più importante della propria attività non necessariamente
con questo o quell’ente locale ma con tali enti complessivamente
considerati.
71 Di conseguenza, l’attività da prendere in considerazione
nel caso di un’impresa detenuta da vari enti locali è quella
realizzata da detta impresa con tutti questi enti.
72 Dalle considerazioni che precedono deriva che si deve
risolvere la seconda parte della seconda questione nel senso
che, nel valutare se un’impresa svolga la parte più importante
della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, al
fine di decidere in merito all’applicabilità della direttiva
93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate
da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato
dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da
chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa
amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni
erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta
l’attività.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, osta all’affidamento diretto di un
appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore
della fornitura, a una società per azioni il cui consiglio
di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili
in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale,
interamente detenuto da un’altra società per azioni, della
quale è a sua volta socio di maggioranza l’amministrazione
aggiudicatrice.
2) La condizione d’inapplicabilità della direttiva 93/36
secondo la quale l’impresa cui è stato direttamente affidato
un appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante
dell’attività con l’ente pubblico che la detiene non va
accertata facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva
del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
3) Nel valutare se un’impresa svolga la parte più importante
della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, al
fine di decidere in merito all’applicabilità della direttiva
93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate
da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato
dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da
chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa
amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni
erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta
l’attività.
Firme
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* Lingua processuale: l'italiano.
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