| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 4 maggio
2006
Pres. C.W.A. TIMMERMANS - Rel. J. MAKARCZYK - Sentenza 4
maggio 2006, nel procedimento C - 98/04, Commissione delle
Comunità europee. |
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva 85/337/CEE - Valutazione impatto ambientale di
taluni progetti - Impianto di demolizione - Rilascio certificati
di liceità d’uso - Procedure di autorizzazione e valutazione
impatto ambientale - Inadempimento di uno Stato - Applicazione
art. 226 Trattato CE - Condizioni.
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva 85/337/CEE - Valutazione impatto ambientale di
taluni progetti - Impianto di demolizione - Rilascio certificati
di liceità d’uso - Procedure di autorizzazione e valutazione
impatto ambientale - Inadempimento di uno Stato - Applicazione
art. 226 Trattato CE - Irricevibilità del ricorso.
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Il ricorso previsto dall’articolo 226 Trattato
Ce, deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata
dei motivi che hanno indotto la Commissione al convincimento
che lo Stato membro interessato è venuto meno ad uno degli
obblighi che gli incombono in forza del Trattato, di modo
da consentire allo stesso e alla Corte di conoscere esattamente
la portata della violazione del diritto comunitario.
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Nel caso di specie, la Commissione ha incentrato
le sue censure esclusivamente sul rilascio dei certificati
di liceità d’uso trascurando invece il regime di prescrizione
anch’esso ricompreso nell’oggetto della controversia. In
tal modo, il ricorso per inadempimento non soddisfa i requisiti
di coerenza e precisione richiesti ed è pertanto irricevibile.
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 maggio 2006(*)
Nel procedimento C-98/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi
dell’art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata
dalla sig.ra F. Simonetti e dal sig. M. Shotter, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
rappresentato inizialmente dal sig. K. Manji, successivamente
dal sig. M. Bethell, in qualità di agenti, assistiti dai
sigg. P. Sales e J. Maurici, barristers, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A Timmermans, presidente di sezione,
e dai sigg. J. Makarczyk (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 30 giugno 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 14 luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità
europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non essendosi conformato
agli artt. 2, n. 1, e 4, della direttiva del Consiglio 27
giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU
L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio
3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la
«direttiva 85/337»), non ha adempiuto gli obblighi ad esso
incombenti in forza di tale direttiva.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
2 L’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 così prevede:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti
od opere,
– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio,
compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
del suolo;
committente:
Il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto
privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa
a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti,
che conferisce al committente il diritto di realizzare il
progetto stesso.».
3 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della stessa direttiva:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i
progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale,
in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o
la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una
valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
4 L’art. 4 della suddetta direttiva dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti
elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a
norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti
elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano,
mediante:
a) un esame del progetto caso per caso,
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma
degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe
le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri
ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri
di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate
dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe
a disposizione del pubblico».
La normativa nazionale
5 L’art. 171-A, n. 1, della legge del 1990 sulla pianificazione
urbanistica e rurale (Town and Country Planning Act 1990)
come modificata della legge del 1991 sulla pianificazione
e sugli indennizzi (Planning and Compensation Act 1991;
in prosieguo: la «TCPA»), così prevede:
«Ai fini della presente legge:
a) la realizzazione di una trasformazione del territorio
senza la licenza prescritta; o
b) l’inosservanza delle condizioni o delle riserve alle
quali la licenza è stata subordinata,
costituiscono una violazione della normativa in materia
di pianificazione territoriale».
6 Ai sensi dell’art. 171-B della TCPA:
«1. Laddove una violazione della normativa in materia di
pianificazione territoriale consista nel realizzare, senza
licenza, costruzioni, opere ingegneristiche, minerarie o
altre attività sul suolo, al di sopra del suolo o nel sottosuolo,
non può essere adottato alcun provvedimento coercitivo qualora
siano trascorsi quattro anni dal sostanziale completamento
dei suddetti interventi.
2. Laddove una violazione della normativa in materia di
pianificazione territoriale consista nel modificare la destinazione
d’uso di un edificio di cui si sia previsto l’utilizzo a
scopo abitativo non può essere adottato alcun provvedimento
coercitivo qualora siano trascorsi quattro anni dalla commissione
dell’infrazione.
3. Quanto alle altre violazioni della normativa in materia
di pianificazione territoriale, non può essere adottato
alcun provvedimento coercitivo qualora siano trascorsi dieci
anni dalla commissione dell’infrazione.
(…)».
7 L’art. 172, n. 1, del suddetto testo autorizza le autorità
locali incaricate della pianificazione territoriale ad emettere
un’ingiunzione qualora risulti loro:
«a) l’inottemperanza alla normativa in materia di pianificazione
territoriale; e
b) l’esigenza, tenuto conto del contenuto del progetto urbanistico
e di ogni altra considerazione di carattere materiale, di
emettere una siffatta ingiunzione».
8 Ai sensi dell’art. 174 della TCPA, il proprietario del
terreno o colui che lo occupa può proporre un ricorso avverso
l’ingiunzione di cui trattasi, per i motivi elencati nel
suddetto articolo.
9 In particolare, al paragrafo 2 della summenzionata disposizione,
risulta il seguente motivo:
«d) nel momento in cui è stata emessa l’ingiunzione non
poteva più essere adottato alcun provvedimento con riguardo
a violazioni della normativa in materia di pianificazione
territoriale eventualmente derivanti da tali elementi».
10 L’art. 191 della TCPA ha il seguente tenore:
«1. Chiunque intenda assicurarsi:
a) della liceità dell’attuale uso di un terreno su cui insistono
fabbricati o di un altro tipo di terreno;
b) della liceità di operazioni realizzate sul suolo, al
di sopra del suolo o nel sottosuolo; o
c) della liceità di qualsivoglia elemento che contravvenga
alle condizioni o alle riserve imposte al momento del rilascio
di una licenza,
può presentare una domanda a tal fine presso l’ente locale
incaricato della pianificazione territoriale identificando
il bene immobile di cui trattasi e descrivendo l’uso, le
operazioni o la fattispecie in questione.
2. Ai fini della presente legge i suddetti usi o operazioni
sono considerati leciti, sia per il presente sia per il
passato, a condizione che
a) non possano essere oggetto di alcun provvedimento coercitivo
(vuoi perché non hanno comportato una trasformazione del
territorio ovvero non necessitavano di autorizzazione, vuoi
perché risulta prescritta l’azione amministrativa intesa
a perseguirli, vuoi per qualunque altro motivo); e
b) non violino le prescrizioni di un’eventuale ingiunzione
in vigore a quella data.
3. Ai fini della presente legge, qualsiasi elemento che
contravvenga alle condizioni o alle riserve imposte al momento
del rilascio di una licenza è lecito:
a) qualora sia scaduto il termine per adottare provvedimenti
coercitivi con riferimento all’infrazione; e
b) qualora detto elemento non sia in contrasto con le prescrizioni
di un’ingiunzione o di un avviso di inadempimento delle
condizioni in vigore a quella data.
4. Laddove sia presentata una domanda conformemente al presente
articolo, qualora i dati trasmessi all’ente locale incaricato
della pianificazione territoriale siano tali da persuaderlo
in merito alla liceità dell’uso, delle operazioni o di ogni
altro elemento corrispondente alla descrizione contenuta
nella domanda o alla suddetta descrizione come modificata
dall’ente di cui trattasi ovvero da quest’ultimo sostituita
a quella precedentemente prevista dalla domanda, l’ente
in questione rilascerà un certificato attestante tale liceità;
in tutte le altre ipotesi la domanda sarà respinta.
5. Ai sensi del presente articolo il certificato include
le seguenti indicazioni:
a) l’identificazione del terreno al quale si riferisce;
b) la descrizione dell’uso, delle operazioni o della fattispecie
in questione [se l’uso rientra in una delle categorie menzionate
in un’ordinanza adottata in forza dell’art. 55, paragrafo
2, lett. f), sarà identificato con riguardo alla suddetta
categoria];
c) i motivi per i quali l’uso, le operazioni o la fattispecie
sono considerati leciti; e
d) la data di richiesta del certificato.
6. La liceità dell’uso, delle operazioni o della fattispecie
oggetto di un certificato rilasciato in conformità al presente
articolo verrà presunta juris et de jure.
(…)».
La fase precontenziosa del procedimento
11 È stato sottoposto alla Commissione un reclamo contro
il Regno Unito in cui si censurava la prassi del rilascio
dei certificati di liceità d’uso («Lawful Development Certificates»;
in prosieguo: i «certificati»), attuata in applicazione
dell’art. 191 della TCPA, nel caso di un impianto di demolizione,
utilizzato senza licenza né autorizzazione in ambito di
smaltimento dei rifiuti e relativamente al quale erano stati
emessi vari certificati, nel 1993 e poi nel 1998, per un
sito più esteso.
12 Con lettera 8 febbraio 2001 la Commissione ha inviato
al governo britannico una richiesta di informazioni sul
sistema dei certificati, in vigore a quella stessa data,
con riferimento alle prescrizioni della direttiva 85/337.
13 Alla luce degli elementi di risposta forniti dal Regno
Unito con lettera del 31 agosto 2001, la Commissione ha
ritenuto che il rilascio dei certificati potesse essere
considerato un modo per aggirare le procedure di autorizzazione
e di valutazione dell’impatto ambientale prevista dalla
direttiva 85/337 e, il 23 ottobre 2001, ha inviato una lettera
di messa in mora al suddetto Stato membro.
14 Successivamente, con parere motivato 19 dicembre 2002,
la Commissione ha invitato il Regno Unito ad adottare le
misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti
dalla summenzionata direttiva entro due mesi dal ricevimento
del parere di cui trattasi.
15 La Commissione, avendo ritenuto insoddisfacente la posizione
adottata dal governo britannico in una lettera del 3 aprile
2003, ha proposto il presente ricorso.
Sulla ricevibilità del ricorso
16 Occorre sottolineare, in via preliminare, che la
Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti
contemplati dall’art. 226 CE perché sia proposto un ricorso
per inadempimento (v., tra le altre, sentenze 31 marzo 1992,
causa C 362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 2353, punto
8, e 27 ottobre 2005, causa C 525/03, Commissione/Italia,
Racc. pag. I 9405, punto 8).
17 Al riguardo si deve rammentare che il parere motivato,
previsto dall’art. 226 CE, deve contenere un’esposizione
coerente e dettagliata dei motivi che hanno indotto la Commissione
al convincimento che lo Stato membro interessato è venuto
meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza del
Trattato CE (v., segnatamente, sentenza 16 settembre 1997,
causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punti
15 e 19).
18 Nel parere motivato e, di conseguenza, nel ricorso, che
secondo costante giurisprudenza illustrata, in particolare,
dalla sentenza 1° dicembre 1993, causa C 234/91, Commissione/Danimarca
(Racc. pag. I 6273, punto 16), non può fondarsi su motivi
diversi da quelli invocati nel detto parere, le censure
devono essere quindi presentate in modo coerente e preciso
così da consentire allo Stato membro e alla Corte di conoscere
esattamente la portata della violazione del diritto comunitario
contestata, presupposto necessario affinché il suddetto
Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa
e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento
addotto.
19 Orbene, si deve constatare che nel corso sia della fase
precontenziosa sia della fase contenziosa del presente procedimento
la Commissione ha incentrato le sue censure sul rilascio
dei certificati in quanto quest’ultimo consentirebbe di
aggirare le procedure di richiesta di autorizzazione e di
valutazione dell’impatto ambientale previste dalla direttiva
85/337 per i progetti che possono avere un notevole impatto
ambientale a causa, in particolare, della loro natura, delle
loro dimensioni o della loro ubicazione.
20 La Commissione non ha formulato censure relative all’esistenza
stessa di termini di prescrizione per applicare provvedimenti
coercitivi a pianificazioni o costruzioni non conformi alla
normativa applicabile, anche se l’istituzione dei certificati
è indissociabile, per sua stessa natura, dalle disposizioni
che sanciscono siffatte norme sulla prescrizione. Infatti,
in applicazione dell’art. 191 della TCPA, viene rilasciato
un certificato di liceità, in particolare, quando gli usi
o le operazioni di cui trattasi non possono più essere oggetto
di alcun provvedimento coercitivo, vuoi perché non hanno
comportato una trasformazione del territorio ovvero non
necessitavano di autorizzazione, vuoi perché la prescrizione
è acquisita.
21 Di conseguenza il presente ricorso per inadempimento,
in quanto sottopone alla Corte solo un aspetto di un meccanismo
giuridico costituito da due aspetti indissociabili, non
soddisfa i requisiti di coerenza e di precisione precedentemente
rammentati.
22 Tale conclusione s’impone tanto più perché gli argomenti
invocati dal governo del Regno Unito al fine di contestare
l’inadempimento si fondano, sostanzialmente, sul regime
di prescrizione che la Commissione non ha incluso nell’oggetto
della controversia e sul quale, pertanto, non è stato possibile
incentrare un’approfondita discussione tra le parti.
23 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile.
Sulle spese
24 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché il Regno Unito ne ha fatto domanda
e il ricorso presentato dalla Commissione è stato dichiarato
irricevibile, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e
statuisce
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle
spese.
Firme
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* Lingua processuale: l'inglese.
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