| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE I - Sentenza
4 maggio 2006
Pres. P.JANN – Rel. P.JANN – Sentenza 4 maggio 2006, nel
procedimento C - 290/03, Diane Barker. |
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva 85/337/CEE - Valutazione impatto ambientale di
taluni progetti - Progetto “Crystal Palace” - Autorizzazione
- Conformità al diritto comunitario - Necessità.
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva 85/337/CEE - Valutazione impatto ambientale di
taluni progetti - Progetto “Crystal Palace” - Autorizzazione
in più fasi - Successiva valutazione dell’ impatto ambientale
- Possibilità.
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La direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, definisce l’ “autorizzazione” come la decisione
dell’autorità competente che conferisce al committente il
diritto di realizzare il progetto. Pur ricalcando taluni
elementi del diritto nazionale, tale nozione è una nozione
comunitaria pertanto, la qualificazione di una decisione
come autorizzazione deve essere effettuata applicando il
diritto nazionale in conformità del diritto comunitario.
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Nel caso di un’autorizzazione in più fasi,
è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale se,
nel corso della seconda fase il progetto può avere un impatto
ambientale importante, in particolare per la sua natura,
le sue dimensioni o la sua ubicazione.
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 maggio 2006 (*)
Nel procedimento C 290/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla House
of Lords (Regno Unito), con ordinanza 30 giugno 2003, pervenuta
in cancelleria il 3 luglio 2003, nel procedimento tra
The Queen, ex parte:
Diane Barker,
contro
London Borough of Bromley,
con l’intervento di:
First Secretary of State,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione,
dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg.
E. Juhász e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger,
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 22 giugno 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Barker, dai sigg. R. McCracken, QC, G. Jones
e J. Pereira, barristers, su incarico del sig. R.M. Buxton,
solicitor;
– per il London Borough of Bromley, dai sigg. T. Straker,
QC e J. Strachan, barrister, su incarico di Sharpe Pritchard,
solicitor;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in
qualità di agente, assistito dai sigg. D. Elvin, QC e J.
Maurici, barrister;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e D.
Petrausch, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra
F. Simonetti e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione
degli artt. 1, n. 2, 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva
del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia
tra la sig.ra Barker e il London Borough of Bromley (in
prosieguo: il «Bromley LBC»), autorità competente in materia
di pianificazione territoriale, relativamente al rilascio
di un’autorizzazione per realizzare, nel Crystal Palace
Park, situato a Londra, un centro ricreativo, senza che
sia stata effettuata una valutazione del suo impatto ambientale.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo quinto ‘considerando’, la
direttiva 85/337 ha il fine di introdurre principi generali
di valutazione dell’impatto ambientale allo scopo di completare
e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti
pubblici e privati che possono avere un impatto sull’ambiente.
4 A tal fine, l’art. 1, n. 2, di tale direttiva definisce
il concetto di «autorizzazione» come la «decisione dell’autorità
competente, o delle autorità competenti, che conferisce
al committente il diritto di realizzare il progetto».
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della medesima direttiva:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché,
prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i
quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,
formino oggetto di una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
6 L’art. 4 della direttiva 85/337 così prevede:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti
alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato
II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli
da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro
caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri
possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti
da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri
e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti
alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto
di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
7 L’allegato II della citata direttiva indica, al punto
10, lett. b), i «lavori di sistemazione urbana».
8 La direttiva 85/337, e in particolare le norme relative
ai progetti che rientrano nel suo allegato II, è stata sostanzialmente
modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE
(GU L 73, pag. 5), che doveva essere trasposta nel Regno
Unito entro il 14 marzo 1999. Poiché la domanda di autorizzazione
per il progetto contestato nella causa principale è stata
presentata alle autorità competenti prima di tale data,
dette modifiche non hanno per esso alcun rilievo, come risulta
dall’art. 3, n. 2, della direttiva 97/11.
Normativa nazionale
9 In Inghilterra il principale strumento normativo in
materia di pianificazione del territorio è la legge sulla
pianificazione urbana e rurale del 1990 (Town and Country
Planning Act 1990; in prosieguo: il «Town and Country Planning
Act»), il quale contiene norme generali relative sia alla
concessione di autorizzazioni in materia di pianificazione
urbana che alla loro modifica o revoca. Tale legge è completata
dal decreto sul procedimento generale di sviluppo della
pianificazione urbana e rurale del 1995 (Town and Country
Planning (General Development Procedure) Order 1995; in
prosieguo: il «General Development Procedure Order») e dal
regolamento sulla pianificazione urbana e rurale – valutazione
dell'impatto ambientale (Town and Country Planning (Assessment
of Environmental Effects) Regulations 1988; in prosieguo:
le «Assessment of Environmental Effects Regulations»).
10 Le Assessment of Environmental Effects Regulations sono
state sostituite dal regolamento sulla pianificazione urbana
e rurale – valutazione dell'impatto ambientale del 1999
(Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment)
(England and Wales) Regulations 1999; in prosieguo: le «Environmental
Impact Assessment Regulations»). Tali nuove Regulations,
applicandosi soltanto a progetti proposti dopo il 14 marzo
1999, non hanno rilievo per il progetto di cui si discute
nell'ambito della causa principale.
– Il Town and Country Planning Act 1990 e il General Development
Procedure Order
11 Ai sensi dell’art. 57, n. 1, del Town and Country Planning
Act 1990, un permesso di costruire («planning permission»)
è necessario per ogni atto di «sistemazione» ai sensi dell’art.
55, tra cui in particolare «la costruzione di edifici (…)
o altre operazioni realizzate dentro, in superficie, al
di sopra o al di sotto del suolo (…)».
12 Il permesso di costruire può assumere varie forme, tra
le quali in particolare quella di un permesso di costruire
sulla base di un progetto preliminare (c.d «outline planning
permission») con approvazione successiva degli aspetti riservati.
13 Così l’art. 92, n. 1, del Town and Country Planning Act
prevede che i «permessi di costruire sulla base di un progetto
preliminare» sono «rilasciati in conformità delle disposizioni
di un decreto di pianificazione, fatta salva la successiva
approvazione, da parte [dell’autorità competente], degli
aspetti non specificati nella domanda» (c.d. «reserved matters»,
ovvero «aspetti riservati»).
14 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del General Development Procedure
Order, tali «aspetti riservati» sono definiti come «ciascuno
dei seguenti aspetti rispetto al quale non è stata fornita
alcuna indicazione nella domanda: a) la localizzazione,
b) la progettazione (“design”), c) l’aspetto esterno, d)
gli accessi nonché e) la sistemazione paesaggistica del
sito».
15 L’art. 92, n. 2, del Town and Country Planning Act prevede
implicitamente che un aspetto riservato si ritenga poi autorizzato
con la successiva decisione di approvazione.
16 Risulta dall’art. 73 del Town and Country Planning Act
che una domanda di modifica di un permesso esistente equivale
ad una domanda di un nuovo permesso di costruire.
– Le Assessment of Environmental Effects Regulations
17 Ai sensi delle Assessment of Environmental Effects Regulations,
taluni progetti devono essere sottoposti, prima della concessione
dell’autorizzazione, ad una valutazione del loro impatto
ambientale.
18 Nell’allegato 2 delle suddette Regulations sono ripresi
i tipi di progetto indicati nell’allegato II della direttiva
85/337, tra cui in particolare i «lavori di sistemazione
urbana».
19 Risulta dall’art. 2, n. 1, delle Assessment of Environmental
Effects Regulations che costituisce una «domanda ai sensi
dell’allegato 2» «una domanda di permesso di costruire (…)
relativa ad un progetto di sistemazione di cui all’allegato
2, il quale non sia un progetto esentato e che possa probabilmente
avere un rilevante impatto ambientale a causa di elementi
quali la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione»,
secondo una valutazione caso per caso dell’autorità competente.
20 Ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, di tali Regulations,
l’autorità competente non può concedere un permesso relativo,
inter alia, ad una domanda ai sensi del detto allegato 2
(c.d. «Schedule 2 application») senza avere prima preso
in considerazione gli elementi di informazione relativi
all’ambiente e senza indicare, nella decisione, di averne
tenuto conto.
21 In presenza di una domanda di permesso di costruire relativa
ad un progetto di modifica del territorio ai sensi dell’allegato
2 delle citate Regulations, l’autorità competente deve quindi,
caso per caso, determinare, prima di rilasciare un permesso
di costruire, se le caratteristiche di un progetto in questione
richiedano una valutazione del suo impatto ambientale, vale
a dire se il progetto possa avere un impatto ambientale
notevole, rifiutando tale rilascio qualora non disponga
di informazioni sufficienti per esprimersi sul punto.
22 In diritto nazionale il permesso di costruire sulla base
di un progetto preliminare costituisce un «permesso di costruire»
ai sensi dell’art. 4 delle Assessment of Environmental Effects
Regulations, mentre non è di tale natura la decisione di
approvazione degli aspetti riservati. Per questo motivo,
una valutazione dell’impatto ambientale di un progetto può
essere effettuata, in diritto inglese, solo durante il primo
procedimento, relativo al permesso di costruire sulla base
di un progetto preliminare e non nella fase di approvazione
successiva degli aspetti riservati.
Le misure di attuazione
23 La circolare n. 15/88, emanata dal Department of
the Environment, fornisce alcune linee guida indicative
per aiutare le autorità competenti a identificare i progetti
che, ai sensi dell’allegato 2 delle Assessment of Environmental
Effects Regulations, devono essere sottoposti ad una valutazione
di impatto ambientale.
24 Dopo aver sottolineato, al punto 18 di tale circolare,
che il criterio fondamentale è quello di verificare se un
progetto possa o meno avere ripercussioni rilevanti sull’ambiente,
al punto 20 della medesima circolare viene precisato che
una valutazione è, in generale, necessaria i) quando l’importanza
di un progetto va oltre il livello locale, ii) quando lo
stesso è ubicato in siti sensibili o iii) quando vi sono
ripercussioni particolarmente complesse e potenzialmente
negative sull’ambiente.
25 I punti 30 e 31 della medesima circolare indicano poi
che, per talune categorie di progetti, sono indicati nel
suo allegato A alcuni criteri e alcune soglie finalizzati
ad offrire un’approssimativa indicazione delle situazioni
in cui, ad avviso del ministro («Secretary of State»), una
valutazione dell’impatto può essere necessaria ai sensi
Assessment of Environmental Effects Regulations o, al contrario,
non è probabilmente necessaria, fermo restando che tali
elementi hanno valore soltanto indicativo e che l'elemento
essenziale, in ogni singolo caso, rimane la necessità di
accertare se il progetto in questione possa o meno avere
un impatto ambientale importante.
26 Per quanto riguarda più specificamente i progetti di
sistemazione urbana, tale circolare indica, al punto 15
del suo allegato A, che è poco probabile che il riassetto
di un sito già modificato in precedenza richieda una valutazione,
a meno che la sistemazione proposta non sia conforme a taluni
tipi di pianificazione territoriale o notevolmente più ampia
di quella precedente.
27 Nel caso di progetti in siti non modificati in precedenza
in modo rilevante, la medesima circolare precisa, al punto
16 del suo allegato A, che «la necessità di una valutazione
(…) deve essere considerata in funzione dell’importanza
dello specifico sito». Così «una valutazione di impatto
può essere necessaria se:
– l’area dei progetto è superiore a 5 ettari in zona urbana;
– vi è una significativa presenza di abitazioni nelle immediate
vicinanze del sito ove è ubicata la sistemazione proposta,
ad esempio oltre 700 abitazioni in un raggio di 200 metri
dal sito, o
– il progetto prevede una superficie maggiore di m2 10 000
(lordi) destinata a negozi, uffici o altre attività commerciali».
28 Risulta peraltro dal punto 42 della circolare n. 15/88
che, per predisporre la dichiarazione relativa agli aspetti
ambientali, il committente deve indicare nei dettagli le
proprie proposte. In mancanza, ogni valutazione completa
dei potenziali effetti è impossibile. Spetta all’autorità
competente determinare la quantità di informazioni necessarie
in ciascun singolo caso. Le informazioni contenute nella
dichiarazione relativa agli aspetti ambientali sono essenziali
per determinare se taluni aspetti possano essere riservati
nell’ambito di un permesso di costruire sulla base di un
progetto preliminare. Quando tali informazioni menzionano
un particolare esame dell’uno o dell’altro aspetto, o implicano
un esame siffatto, non è opportuno lasciare riservate tali
questioni nel permesso di costruire sulla base di un progetto
preliminare.
Causa principale e questioni pregiudiziali
29 La sig.ra Barker risiede nei pressi del Crystal Palace
Park.
30 Il 4 aprile 1997 l’impresa London & Regional Properties
Ltd (in prosieguo: la «L&R») ha presentato al Bromley
LBC una domanda di permesso di costruire sulla base di un
progetto preliminare al fine di realizzare, nel Crystal
Palace Park, un centro ricreativo (in prosieguo: il «progetto
Crystal Palace»), progetto che rientra nell’allegato II
della direttiva 85/337.
31 Dopo una valutazione che ha considerato svariate relazioni
ed informazioni aggiuntive, il Bromley LBC è giunto alla
conclusione che non fosse necessaria una valutazione dell’impatto
ambientale del suddetto progetto.
32 Il 24 marzo 1998 il Bromley LBC ha rilasciato un permesso
di costruire sulla base di un progetto preliminare che lasciava
taluni aspetti riservati per un’approvazione successiva,
prima dell’inizio dei lavori.
33 Il 25 gennaio 1999 la L&R ha sottoposto all’approvazione
del Bromley LBC, in vista di una decisione finale, taluni
degli aspetti riservati. In base ad essi il progetto Crystal
Palace comprendeva a quel punto, al piano terra, 18 cinema,
una zona ricreativa ed una destinata ad esposizioni; nella
galleria ristoranti e caffè, due zone ricreative e bagni
pubblici; a livello del tetto, un parcheggio con un massimo
di 950 posti, quattro punti di osservazione e gli spazi
per servizi; inoltre l’aggiunta di un piano ammezzato di
m2 800 e modifiche relative alla costruzione dei muri esterni.
34 In occasione della seduta per l’approvazione degli aspetti
riservati, alcuni consiglieri del Bromley LBC hanno richiesto
una valutazione dell’impatto ambientale del progetto. E’
stato loro comunicato, sulla scorta di un parere legale,
che, in diritto nazionale, tale valutazione poteva essere
effettuata soltanto nella fase iniziale del rilascio di
un permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare.
35 Il 10 maggio 1999 il Bromley LBC ha comunicato l’approvazione.
36 Il ricorso della sig.ra Barker, che ha impugnato la decisione
di approvazione, nonché il parere legale sul quale la stessa
è basata, è stato respinto in primo grado e dalla Court
of Appeal.
37 La House of Lords, chiamata a pronunciarsi sul ricorso
della sig.ra Barker, dubitando della compatibilità con il
diritto comunitario della normativa nazionale secondo la
quale una valutazione di impatto ambientale può essere compiuta
soltanto nel procedimento relativo al permesso di costruire
sulla base di un progetto preliminare e non nel momento
dell’approvazione successiva degli aspetti riservati (in
prosieguo: la «disciplina contestata nella causa principale»),
ha sospeso il giudizio e ha posto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1. Se l’individuazione della decisione dell’autorità competente,
o delle autorità competenti, che conferisce al committente
il diritto di realizzare il progetto (art. 1, n. 2, della
direttiva 85/337 (…) sia di esclusiva competenza del giudice
nazionale che applica il diritto nazionale.
2. Se la direttiva [85/337] richieda che sia effettuata
una valutazione dell’impatto ambientale nel caso in cui,
in seguito al rilascio di un permesso di costruire sulla
base di un progetto preliminare, con successiva approvazione
degli aspetti riservati senza che sia stata effettuata la
valutazione dell’impatto ambientale, emerga in sede di richiesta
di approvazione degli aspetti riservati che il progetto
può avere un impatto ambientale importante, segnatamente
per la natura, le dimensioni o l’ubicazione del progetto
stesso (art. 2, n. 1, della direttiva [85/337]).
3. Se, in circostanze nelle quali:
a) la legge nazionale in materia di pianificazione territoriale
prevede il rilascio di un permesso di costruire sulla base
di un progetto preliminare in una fase iniziale del procedimento
di pianificazione territoriale e richiede un esame, da parte
dell’autorità competente in tale fase, del punto se occorra
una valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva
[85/337]; e
b) l’autorità competente decide quindi che non è necessario
procedere alla valutazione dell’impatto ambientale e rilascia
un permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare
riservandosi di sottoporre gli aspetti riservati ad un’approvazione
ulteriore; e
c) tale decisione può quindi essere impugnata dinanzi ai
giudici nazionali;
il diritto nazionale possa, conformemente alla direttiva
[85/337], precludere all’autorità competente la facoltà
di esigere che la valutazione dell’impatto ambientale venga
effettuata in una fase successiva del procedimento di pianificazione
territoriale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
38 Con la sua prima questione il giudice nazionale chiede
in sostanza se la qualificazione di una decisione come «autorizzazione»
ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 dipenda
esclusivamente dal diritto nazionale.
39 L’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 definisce l’«autorizzazione»,
ai sensi di tale direttiva, come la decisione dell’autorità
competente, o delle autorità competenti, che conferisce
al committente il diritto di realizzare il progetto.
40 Così, pur ricalcando taluni elementi di diritto nazionale,
tale nozione rimane una nozione comunitaria, che, contrariamente
a quanto sostengono il Bromley LBC e il governo del Regno
Unito, dipende esclusivamente dal diritto comunitario. Risulta
infatti dalla giurisprudenza costante che una disposizione
di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo
al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione
del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo,
nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed
uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto di tale
disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa (v.,
in tal senso, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro,
Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C 287/98,
Linster, Racc. pag. I 6917, punto 43 e 7 gennaio 2004, causa
C 201/02, Wells, Racc. pag. I 723, punto 37).
41 La prima questione va dunque risolta dichiarando che
la qualificazione di una decisione come «autorizzazione»
ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 deve
essere effettuata applicando il diritto nazionale in conformità
del diritto comunitario.
Sulla seconda e la terza questione
42 Con la seconda e la terza questione, che vanno esaminate
insieme, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli
artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337 debbano
essere interpretati nel senso che essi impongono che una
valutazione dell’impatto ambientale sia compiuta qualora,
in seguito al rilascio di un permesso di costruire sulla
base di un progetto preliminare, risulti, al momento della
domanda di approvazione degli aspetti riservati, che il
progetto può avere un impatto ambientale importante, segnatamente
per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione.
43 A tale proposito risulta innanzitutto dall’art. 2, n.
1, della direttiva 85/337 che i progetti che possono avare
un impatto ambientale importante, ai sensi dell’art. 4 della
stessa direttiva, in combinato disposto con gli allegati
I e II della medesima, devono essere sottoposti, prima del
rilascio dell’autorizzazione, ad una valutazione del loro
impatto ( sentenza Wells, cit., punto 42).
44 Come è stato ricordato al punto 39 della presente sentenza,
l’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 definisce l’«autorizzazione»,
ai sensi di tale direttiva, come la decisione dell’autorità
competente, o delle autorità competenti, che conferisce
al committente il diritto di realizzare il progetto.
45 Risulta dalla struttura e dagli obiettivi della direttiva
85/337 che tale norma riguarda la decisione (in una o in
più fasi) che consente al committente di iniziare i lavori
per la realizzazione del proprio progetto.
46 Alla luce di tali precisazioni spetta dunque al giudice
nazionale verificare se il permesso di costruire sulla base
di un progetto preliminare e la decisione di approvazione
degli aspetti riservati, di cui si discute nella causa principale,
costituiscano nel loro insieme un’«autorizzazione» ai sensi
della direttiva 85/337 (v., in proposito, la sentenza in
data odierna nella causa C 508/03, Commissione/Regno Unito,
Racc. pag. I 0000, punti 101 e 102).
47 Va inoltre ricordato che la Corte ha precisato, al punto
52 della sentenza Wells, cit., che, qualora il diritto nazionale
preveda un procedimento di autorizzazione in più fasi, consistenti
l’una in una decisione principale e l’altra in una decisione
di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti
dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente
devono essere individuati e valutati nel procedimento relativo
alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti
fossero individuabili unicamente nel procedimento relativo
alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere
effettuata nel corso di quest’ultimo procedimento.
48 Se il giudice nazionale perviene quindi alla conclusione
che il procedimento previsto dalla disciplina contestata
nella causa principale è un procedimento di autorizzazione
in più fasi, consistenti l’una in una decisione principale
e l’altra in una decisione di attuazione che deve rispettare
i parametri stabiliti dalla prima, ne consegue che l’autorità
competente ha, all’occorrenza, l’obbligo di compiere una
valutazione dell’impatto ambientale del progetto, anche
dopo il rilascio del permesso di costruire sulla base di
un progetto preliminare, in occasione della successiva approvazione
degli aspetti riservati (v., in proposito, la sentenza in
data odierna nella causa C 508/03, Commissione/Regno Unito,
Racc. pag. I 0000, punti 103 106). Tale valutazione deve
essere complessiva, in modo da riguardare tutti gli aspetti
del progetto che non sono ancora stati valutati o che necessitano
una nuova valutazione.
49 Alla luce di tutto quanto precede, la seconda e la terza
questione vanno risolte dichiarando che gli artt. 2, n.
1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337 devono essere interpretati
nel senso che essi richiedono che sia effettuata una valutazione
dell’impatto ambientale se, nel caso di un’autorizzazione
in più fasi, si osserva nel corso della seconda fase che
il progetto può avere un impatto ambientale importante,
in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la
sua ubicazione.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La qualificazione di una decisione come «autorizzazione»
ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve
essere effettuata applicando il diritto nazionale in conformità
del diritto comunitario.
2) Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337
devono essere interpretati nel senso che essi richiedono
che sia effettuata una valutazione dell’impatto ambientale
se, nel caso di un’autorizzazione in più fasi, si osserva
nel corso della seconda fase che il progetto può avere un
impatto ambientale importante, in particolare per la sua
natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione.
Firme
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* Lingua processuale: l'inglese.
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