| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE IV - - Sentenza
4 maggio 2006
Pres. K. SCHIEMANN - Rel. M. ILESIC- Sentenza 4 maggio 2006,
nel procedimento C- 286/05, Reinhold Haug. |
|
Comunità europea - Diritto comunitario -
Regolamento 2988/95 - Tutela interessi finanziari delle
Comunità - Restituzione di un aiuto indebitamente percepito
- Applicazione retroattiva di una norma meno rigorosa -
Possibilità - Non sussiste.
|
|
L’articolo 2, n. 2 del regolamento ( CE,
Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità, non si applica qualora si esiga
l’integrale rimborso dell’importo di cui all’aiuto comunitario
inizialmente concesso, maggiorato di interessi, sebbene
l’operatore economico in questione rilevi che il suddetto
aiuto potrebbe essere oggetto di un minor rimborso.
|
|
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 maggio 2006 (*)
Nel procedimento C 286/05,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale
sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg (Germania), con ordinanza 30 giugno 2005,
pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2005, nella causa
tra
Reinhold Haug
e
Land Baden-Württemberg,
|
| |
|
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, e
dai sigg. E. Juhász e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il sig. Haug, dall’avv. F Schulze, Rechtsanwalt,
– per il Land Baden-Württemberg, dalla sig.ra N. Philippi,
in qualità di agente,
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F.
Erlbacher e L. Visaggio, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio
18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
2 La suddetta domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia che oppone il sig. Haug, agricoltore, al
Land Baden-Württemberg, rappresentato dal Landratsamt Tuttlingen
(servizi amministrativi della circoscrizione di Tuttlingen),
in merito all’annullamento di una decisione relativa alla
concessione di aiuti e all’obbligo di rimborsare interamente
questi ultimi.
|
| |
|
Contesto normativo
3 L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, così prevede:
«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione
del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione
di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza
un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai
bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la
soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite
direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa
indebita».
4 L’art. 2, n. 2, seconda frase, di detto regolamento dispone
quanto segue:
«In caso di successiva modifica delle disposizioni relative
a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria
si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
5 L’art. 4 del suddetto regolamento prevede:
«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca
del vantaggio indebitamente ottenuto:
– mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi
dovuti o indebitamente percetti,
(…)
2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata
alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato,
se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti
in maniera forfettaria.
(…)
4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate
sanzioni».
6 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento:
«Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono
comportare le seguenti sanzioni amministrative:
(…)
b) il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente
percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi; tale
importo complementare, determinato in base a una percentuale
da stabilire nelle pertinenti normative, non può superare
il livello assolutamente necessario a conferirgli carattere
dissuasivo;
c) la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso
dalla normativa comunitaria anche se l’operatore ne ha beneficiato
indebitamente soltanto in parte;
(…)».
7 L’art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione
23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione
del sistema integrato di gestione e di controllo relativo
a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36)
verte sulle divergenze tra, da un lato, la superficie di
terreni dichiarati nella domanda di aiuti attinenti alla
superficie («aiuti per superficie») e, dall’altro, la superficie
in ordine alla quale sono state soddisfatte tutte le condizioni
regolamentari («superficie determinata»). Tale disposizione
così prevede:
«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una
domanda d’aiuto per superficie supera la superficie determinata,
l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie
effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia,
salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente
determinata viene ridotta:
─ di due volte l’eccedenza constatata, se quest’ultima
supera del 2% o di 2 ha la superficie determinata ed è uguale
al 10% al massimo della medesima.
– del 30%, se l’eccedenza constatata supera del 10% la superficie
determinata ed è uguale al 20% al massimo della medesima.
Qualora l’eccedenza constatata sia superiore al 20% della
superficie determinata, non è concesso nessun aiuto legato
alla superficie.
(…)
Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari
e per le quali l’imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi
ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate
al momento del controllo, ai fini dell’applicazione del
presente articolo.
Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie
determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte
tutte le condizioni regolamentari».
8 Il regolamento (CE) n. 3887/92 è stato abrogato dall’art.
53, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) della Commissione
11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione
del sistema integrato di gestione e di controllo relativo
a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento
(CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11). Tuttavia,
l’art. 53, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2419/2001
prevede che il regolamento n. 3887/92 «resta (…) applicabile
alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne
di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi
che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2002».
9 Sotto il titolo «Base di calcolo», l’art. 31 del regolamento
n. 2419/2001 enuncia quanto segue:
«(…)
2. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui agli
articoli 32 e 35, se la superficie dichiarata nella domanda
di aiuto per superficie è superiore a quella determinata,
per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli
amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto
viene calcolato in base alla superficie determinata per
quel gruppo di colture.
3. Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti
per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua
in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente
determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia,
i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla
superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto
fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate
di cereali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento
(CE) [del Consiglio 17 maggio 1999] n. 1251/1999, che istituisce
un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi (GU L 160, pag. 1)].
(…)».
10 L’art. 32 del medesimo regolamento, intitolato «Riduzioni
ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva» prevede
al n. 1:
«Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie
dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell’articolo
31, paragrafo 2, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla
base della superficie determinata, ridotta di due volte
l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a
due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.
Se l’eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie
determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente
al gruppo di colture di cui trattasi».
|
| |
|
Controversia di cui alla causa principale
e questioni pregiudiziali
11 Il 22 marzo 2000 il sig. Haug ha richiesto aiuti
per superficie relativi a seminativi con riguardo a una
superficie coltivata a colza e a una superficie coltivata
a cereali. Nella sua domanda ha specificato le parcelle
a riposo e sulle quali, di conseguenza, dovevano essere
coltivati prodotti non destinati direttamente al consumo.
Con provvedimento 18 dicembre 2000 l’Amt für Landwirtschaft,
Landschafts- und Bodenkultur Tuttlingen (Ispettorato per
l’agricoltura, il paesaggio e la cultura del territorio
di Tuttlingen; in prosieguo: l’«ALLB») gli ha concesso un
aiuto per superficie pari a complessivi DEM 17 772,57 a
titolo di indennità ai sensi del regolamento comunitario
in materia di seminativi. Tale somma era da suddividersi
in tre importi relativi, rispettivamente, alla colza, ai
cereali e alle parcelle a riposo. Nel suddetto provvedimento
veniva menzionato l’obbligo per il sig. Haug di rispettare
gli impegni assunti al momento della presentazione della
domanda di aiuti.
12 A seguito di una lettera dell’ALLB in data 13 dicembre
2000 in cui si chiedevano, nell’ambito di una verifica generale,
le bolle di consegna relative alla vendita di colza alimentare,
il 21 dicembre 2000 il sig. Haug ha comunicato all’ALLB
che suo figlio aveva commesso un errore consegnando inavvertitamente
come colza alimentare una parte della colza che avrebbe
dovuto essere consegnata come materia prima non destinata
al consumo.
13 Con provvedimento 16 febbraio 2001 l’ALLB ha annullato
il suo provvedimento 18 dicembre 2000, relativo al pagamento
dell’aiuto pari a DEM 17 772,57, e ha richiesto il rimborso
di detta somma oltre a interessi pari a DEM 354,83. Il provvedimento
in questione era motivato dall’inottemperanza, da parte
del sig. Haug, agli impegni assunti nel contesto della sua
domanda di aiuti. Dal momento che lo scarto tra le superfici
dichiarate in detta domanda e le superfici determinate era
superiore al 20% non poteva essere concesso alcun aiuto,
ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92.
14 Il sig. Haug ha presentato un ricorso amministrativo
contro il suddetto provvedimento, contestando in particolare
l’importo da rimborsare, ritenuto dal ricorrente sproporzionato
rispetto alla mancanza commessa. A suo giudizio, il mancato
riconoscimento della superficie di terreni a riposo avrebbe
potuto comportare solo una riduzione degli aiuti. A tale
proposito invocava l’art. 31, n. 3, seconda frase, del regolamento
n. 2419/2001, ai sensi del quale i pagamenti ai produttori
di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di
ritiro determinata, sono ridotti soltanto fino al livello
necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali,
ai sensi dell’art. 6, n. 7, del regolamento n. 1251/1999.
Secondo il sig. Haug tale norma sarebbe stata applicabile
nel presente caso, ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase,
del regolamento n. 2988/95.
15 Con decisione 13 dicembre 2002, il Regierungspräsidium
Freiburg (giunta distrettuale di Friburgo) ha respinto il
ricorso amministrativo del sig. Haug. Anche il ricorso giurisdizionale
proposto da quest’ultimo contro la summenzionata decisione
è stato respinto con sentenza 23 novembre 2004 del Verwaltungsgericht
Freiburg (Tribunale amministrativo di Friburgo). Il sig.
Haug ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi
al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Corte amministrativa
del Baden-Württemberg).
16 In tale contesto il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (…)
n. 2988/1995 sia applicabile anche nel caso in cui, con
riferimento ad un’irregolarità ai sensi dell’art. 1, n.
2, del medesimo regolamento, venga semplicemente richiesta
la restituzione di un aiuto indebitamente concesso (art.
4, n. 1, del [citato] regolamento), e il detto aiuto, ai
sensi di una norma comunitaria entrata in vigore successivamente,
debba essere restituito in misura inferiore rispetto a quella
prevista dalle norme comunitarie vigenti al momento in cui
è stata commessa l’irregolarità.
In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione:
2) Se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (…)
n. 2988/1995 sia applicabile anche alle norme che disciplinano
il pagamento degli interessi, nel caso in cui all’imprenditore
interessato non siano state irrogate sanzioni amministrative
ai sensi dell’art. 5, n. 1, del citato regolamento, ma gli
sia stata solo richiesta la restituzione di un aiuto indebitamente
percepito, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del citato regolamento».
|
| |
|
Sulle questioni pregiudiziali
17 Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i
giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE,
spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione
utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso
sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del
caso, riformulare la questione ad essa deferita (v., in
particolare, sentenza 28 novembre 2000, causa C 88/99, Roquette
Frères, Racc. pag. I-10465, punto 18, e 20 maggio 2000,
causa C 469/00, Ravil, Racc. pag. I-5053, punto 27).
18 Dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio emerge come
sia ammesso dalle parti nella causa principale che la norma
di applicazione retroattiva delle disposizioni meno rigorose
prevista dall’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento
n. 2988/95 è espressamente limitata alle sanzioni amministrative
e non si applica quindi alle misure di cui all’art. 4 del
detto regolamento.
19 Come risulta dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni
presentate dinanzi alla Corte, la controversia di cui alla
causa principale riguarda la questione se l’obbligo di rimborsare
l’intero importo di un aiuto per superficie inizialmente
concesso, maggiorato di interessi, una volta constatata
un’eccedenza superiore al 20% della superficie determinata,
ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92,
costituisca una misura, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
n. 2988/95, o una sanzione, ai sensi dell’art. 5 del medesimo
regolamento. Inoltre, le parti nella causa principale non
concordano in merito alla natura o meno sanzionatoria dell’art.
31, n. 3, del regolamento n. 2419/2001, invocato dal sig.
Haug in quanto disposizione meno rigorosa, ai sensi dell’art.
2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.
20 Pertanto, al fine di fornire un’utile soluzione che consenta
al giudice del rinvio di pronunciarsi definitivamente sulla
causa principale occorre riformulare le questioni pregiudiziali
come segue:
Se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95
si applichi qualora, una volta accertata un’eccedenza superiore
al 20% della superficie determinata ai sensi dell’art. 9,
n. 2, del regolamento n. 3887/92, si esiga l’integrale rimborso
dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso,
maggiorato di interessi, sebbene l’operatore economico in
questione rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto
di un minor rimborso ai sensi dell’art. 31, n. 3, del regolamento
n. 2419/2001.
21 Come ha affermato la Corte in varie occasioni, una dichiarazione
erronea relativa alla superficie nella domanda di aiuto
di cui all’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 è un’irregolarità
ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 e
la soppressione dell’importo dell’aiuto derivante dalla
stessa disposizione del regolamento n. 3887/92, considerato
il divario tra la superficie dichiarata e la superficie
effettivamente accertata, costituisce una sanzione amministrativa
ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 (sentenze
17 luglio 1997, causa C 354/95, National Farmers’ Union
e a., Racc. pag. I 4559, punti 40 e 41; 19 novembre 2002,
causa C 304/00, Strawson e Gagg & Sons, Racc. pag. I
10737, punto 46, e 16 marzo 2006, causa C 94/05, Emsland-Stärke,
Racc. pag. I-0000, punto 63; v. altresì, per analogia, sentenza
1° luglio 2004, causa C 295/02, Gerken, Racc. pag. I 6369,
punto 50).
22 In particolare una siffatta soppressione, che si concretizza
nel rimborso totale dell’importo di cui all’aiuto comunitario
inizialmente concesso, maggiorato di interessi, corrisponde
alla «privazione, totale (…) di un vantaggio concesso dalla
normativa comunitaria», prevista dall’art. 5, n. 1, lett.
c), del regolamento n. 2988/95, che è espressamente qualificata
come sanzione amministrativa in tale disposizione qualora
intervenga in seguito a un’irregolarità intenzionale o causata
da negligenza.
23 Di conseguenza, l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento
n. 2988/95 sarebbe applicabile nell’ipotesi in cui, essendo
stata accertata un’eccedenza superiore al 20% della superficie
determinata ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento
n. 3887/92, si esiga il rimborso integrale dell’importo
di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato
di interessi, nonostante una disposizione comunitaria che
modifichi in una fase successiva la sanzione derivante dall’art.
9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, preveda un minor rimborso.
24 A tale riguardo si deve tuttavia osservare che, contrariamente
all’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, l’art. 31
del regolamento n. 2419/2001 non implica alcuna sanzione.
Infatti dal titolo e dalla lettera di quest’ultima disposizione
emerge che la stessa si limita a definire una base di calcolo
e questo indipendentemente dalle riduzioni o esclusioni
previste dagli artt. 32-35 del regolamento n. 2419/2001.
Tale disposizione non può quindi rappresentare una modifica
della sanzione derivante dall’art. 9, n. 2, del regolamento
n. 3887/92. Questa constatazione peraltro è corroborata
dall’art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2419/2001,
che sostanzialmente riproduce la regola sancita dall’art.
9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3887/92.
25 Si devono quindi risolvere le questioni come riformulate
dalla Corte nel senso che l’art. 2, n. 2, seconda frase,
del regolamento n. 2988/95 non si applica qualora, essendo
stata accertata un’eccedenza superiore al 20% della superficie
determinata ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento
n. 3887/92, si esiga l’integrale rimborso dell’importo di
cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato
di interessi, sebbene l’operatore economico in questione
rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di
un minor rimborso ai sensi dell’art. 31, n. 3, del regolamento
n. 2419/2001.
|
| |
|
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti della causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni
alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom)
del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee, non si
applica qualora, essendo stata accertata un’eccedenza superiore
al 20% della superficie determinata ai sensi dell’art. 9,
n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre
1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi
di aiuti comunitari, si esiga l’integrale rimborso dell’importo
di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato
di interessi, sebbene l’operatore economico in questione
rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di
un minor rimborso ai sensi dell’art. 31, n. 3, del regolamento
(CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa
le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione
e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari
istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.
|
| |
|
Firme ________________________________________
* Lingua processuale: il tedesco.
|
|