SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 aprile 2006
Nel procedimento C 423/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Social
Security Commissioner (Regno Unito), con decisione 14 settembre
2004, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2004, nella
causa tra
Sarah Margaret Richards
e
Secretary of State for Work and Pensions,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dal sig.
K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N.
Cunha Rodrigues (relatore) e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 20 ottobre 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la sig.ra Richards, dalla sig.ra J. Sawyer e dal sig.
T. Eicke, barristers;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell,
in qualità di agente, assistita dal sig. T. Ward, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D.
Martin e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 15 dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
degli artt. 4 e 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre
1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio
di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia
di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia
tra la sig.ra Richards, una persona che si è sottoposta
ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso, e il
Secretary of State for Work and Pensions (segretario di
Stato per il lavoro e per le pensioni; in prosieguo: il
«Secretary of State») relativa al rifiuto di quest'ultimo
di concederle una pensione di vecchiaia a partire dal compimento
del suo sessantesimo anno di età.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7:
«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza
di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente
fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo
stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto
riguarda:
– il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di
ammissione ad essi,
– l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
– il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni
da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico,
nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento
del diritto alle prestazioni».
4 L’art. 7, n. 1, della stessa direttiva prevede che quest'ultima
non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di escludere
dal suo campo di applicazione:
«a) la fissazione del limite di età per la concessione della
pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze
che possono derivarne per altre prestazioni;
(…)».
La normativa nazionale
5 L'art. 29, nn. 1 e 3, della legge del 1953 sulla registrazione
delle nascite e dei decessi (Birth and Deaths Registration
Act 1953) vieta ogni modifica al registro degli atti di
nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore
materiale
6 L’art. 44 della legge del 1992 relativa ai contributi
e alle prestazioni di sicurezza sociale (Social Security
Contributions and Benefits Act 1992) prevede che una persona
possa beneficiare di una pensione di vecchiaia di categoria
A (pensione di vecchiaia «normale») quando essa raggiunga
l'età pensionabile e soddisfi diverse condizioni in materia
di contributi.
7 Secondo l'allegato 4, parte I, art. 1, della legge del
1995 relativa alle pensioni di vecchiaia (Pensions Act 1995),
un uomo raggiunge l'età della pensione a 65 anni e una donna
nata prima del 6 aprile 1950 a 60 anni.
8 Il 1° luglio 2004 è stata adottata la legge del 2004 sul
riconoscimento del genere (Gender Recognition Act 2004;
in prosieguo: la «legge del 2004»), entrata in vigore il
4 aprile 2005.
9 Detta legge consente alle persone che abbiano già mutato
sesso o che prevedano di sottoporsi ad un apposito intervento
chirurgico di chiedere il rilascio di un certificato di
riconoscimento del genere («gender recognition certificate»),
in base al quale può essere ottenuto un riconoscimento quasi
completo del loro mutamento di sesso.
10 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge del 2004, il
certificato di riconoscimento del genere deve essere rilasciato
qualora il richiedente soddisfi in particolare le seguenti
condizioni:
«a) è o è stato affetto da disforia sessuale,
b) alla data della richiesta ha vissuto nel sesso acquisito
per un periodo di due anni,
(…)».
11 L’art. 9, n. 1, della legge del 2004 dispone:
«Quando ad una persona è rilasciato un certificato completo
di riconoscimento del genere, il sesso di detta persona
diviene ad ogni effetto il sesso acquisito (cosicché, in
caso di nuova identità sessuale maschile, la persona è considerata
di sesso maschile e, in caso di nuova identità sessuale
femminile, essa è considerata di sesso femminile».
12 In base all'art. 9, n. 2, della legge del 2004, il certificato
di riconoscimento del genere non produce effetti sugli atti
compiuti o sui fatti occorsi precedentemente al suo rilascio.
13 Riguardo alle prestazioni di vecchiaia, l'allegato 5,
parte II, art. 7, n. 3, della legge del 2004 prevede:
«(…) se (immediatamente prima che il certificato sia rilasciato)
la persona
a) è un uomo che ha raggiunto l'età alla quale una donna
raggiunge l'età pensionabile, ma
b) non ha raggiunto l'età di 65 anni,
la persona in questione deve essere considerata (…) come
se avesse raggiunto l'età pensionabile quando detto certificato
è stato rilasciato».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
14 La sig.ra Richards, ricorrente nella causa principale,
è nata il 28 febbraio 1942 e nel suo atto di nascita è stata
registrata come persona di sesso maschile. Essendole stata
diagnosticata una disforia sessuale, essa si è sottoposta
il 3 maggio 2001 ad un intervento chirurgico di mutamento
di sesso.
15 Il 14 febbraio 2002 essa ha presentato domanda al Secretary
of State per beneficiare di una pensione di vecchiaia a
partire dal 28 febbraio 2002, data in cui essa compiva 60
anni, età alla quale, ai sensi del diritto nazionale, una
donna nata prima del 6 aprile 1950 può ottenere una pensione
di vecchiaia.
16 Con decisione 12 marzo 2002, la detta domanda è stata
respinta in quanto essa «[era] stata presentata più di quattro
mesi prima che il richiedente compisse i 65 anni», vale
a dire l'età pensionabile prevista per gli uomini nel Regno
Unito.
17 Poiché il ricorso proposto dalla signora Richards dinanzi
al Social Security Appeal Tribunal (Commissione di secondo
grado per la legislazione sociale) è stato respinto, quest'ultima
ha adito il Social Security Commissioner, rilevando che,
a seguito della sentenza della Corte 7 gennaio 2004, causa
C-117/01, K. B. (Racc. pag. I 541), il rifiuto di corrisponderle
una pensione di vecchiaia a partire dall'età di 60 anni
costituiva una violazione dell'art. 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, nonché una discriminazione contraria
all'art. 4 della direttiva 79/7.
18 Dinanzi al giudice del rinvio, il Secretary of State
ha sostenuto che la domanda della ricorrente nella causa
principale non rientrasse nell'ambito di applicazione della
detta direttiva. Infatti, secondo lo stesso, il diritto
comunitario prevede, riguardo alle prestazioni di vecchiaia,
soltanto misure di armonizzazione, senza pertanto attribuire
il diritto di ottenere siffatte prestazioni. Inoltre, la
sig.ra Richards non sarebbe stata discriminata nei confronti
delle persone che costituiscono l'adeguato elemento di comparazione,
vale a dire gli uomini che non si sono sottoposti ad un
intervento chirurgico di mutamento di sesso.
19 Al fne di risolvere la controversia, il Social Security
Commissioner ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se la direttiva 79/7 osti al rifiuto di una pensione
di vecchiaia, prima del raggiungimento dei 65 anni di età,
ad una persona transessuale passata dal sesso maschile a
quello femminile, quando invece essa avrebbe avuto diritto
a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata
una donna in base al diritto nazionale;
2) in caso affermativo, a partire da quale data debba avere
effetto la pronuncia della Corte sulla prima questione.»
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione il giudice del rinvio
chiede in sostanza se l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7
osti ad una normativa che nega il beneficio di una pensione
di vecchiaia ad una persona passata dal sesso maschile al
sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto
i 65 anni di età, quando invece questa stessa persona avrebbe
avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse
stata considerata una donna in base al diritto nazionale.
21 In via preliminare, si deve rilevare che spetta agli
Stati membri determinare le condizioni del riconoscimento
giuridico del mutamento di sesso di una persona (v., in
tal senso, sentenza K. B., cit., punto 35).
22 Per rispondere alla questione, si deve sottolineare anzitutto
che la direttiva 79/7 costituisce l'espressione, nell'ambito
della sicurezza sociale, del principio di parità di trattamento
tra uomini e donne, che è uno dei principi fondamentali
del diritto comunitario.
23 Inoltre, in conformità ad una giurisprudenza costante
della Corte, il diritto di non essere discriminata in ragione
del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali
della persona umana, di cui la Corte deve garantire l'osservanza
(v. sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne, Racc.
pag. 1365, punti 26 e 27, nonché 30 aprile 1996, causa C-13/94,
P./S., Racc. pag. I 2143, punto 19).
24 Di conseguenza, la sfera d'applicazione della direttiva
non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute
all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Tenuto conto
del suo scopo e della natura dei diritti che mira a proteggere,
la direttiva può applicarsi anche alle discriminazioni che
hanno origine nel mutamento di sesso dell'interessata (v.,
a proposito della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976,
76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
sentenza P./S., cit., punto 20).
25 Il governo del Regno Unito sostiene che i fatti all'origine
della controversia di cui alla causa principale sono conseguenza
della scelta operata dal legislatore nazionale di stabilire
una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne.
Poiché una siffatta facoltà è espressamente accordata agli
Stati membri ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della
direttiva 79/7, questi ultimi sarebbero autorizzati a derogare
al principio di parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di pensioni di vecchiaia. Il fatto che, come
nella causa principale, la distinzione del regime pensionistico
in funzione del sesso pregiudichi i diritti dei transessuali
sarebbe priva di importanza..
26 Tale argomento non può essere accolto.
27 La sig.ra Richards sostiene che le sia stato impedito
di godere di una pensione di vecchiaia dal momento in cui
essa avesse raggiunto l'età di 60 anni, vale a dire dal
momento in cui le donne nate prima del 6 aprile 1950 possono
godere di detta pensione nel Regno Unito.
28 La disparità di trattamento controversa nella causa principale
è dovuta all'impossibilità per la sig.ra Richards di vedersi
riconoscere, ai fini dell'applicazione della legge del 1995
relativa alle pensioni di vecchiaia, il nuovo sesso da essa
acquisito a seguito di un intervento chirurgico.
29 Contrariamente alle donne il cui genere non risulta da
un intervento chirurgico di mutamento di sesso, le quali
possono beneficiare di una pensione di vecchiaia all'età
di 60 anni, la sig.ra Richards non può soddisfare una delle
condizioni di accesso alla detta pensione, nella fattispecie
quella relativa all'età pensionabile.
30 Poiché consegue ad una conversione sessuale, la disparità
di trattamento che ha colpito la sig.ra Richards dev'essere
considerata una discriminazione vietata dall'art. 4, n.
1, della direttiva 97/7.
31 Infatti la Corte ha già dichiarato che una normativa
nazionale che impedisce che un transessuale, a causa del
mancato riconoscimento del suo sesso acquisito, possa soddisfare
una condizione necessaria all'esercizio di un diritto tutelato
dal diritto comunitario dev'essere considerata in linea
di principio incompatibile con le prescrizioni del diritto
comunitario (v. sentenza K. B., cit., punti 30-34).
32 Il governo del Regno Unito rileva che nessun diritto
attribuito dal diritto comunitario è stato violato attraverso
la decisione 12 marzo 2002 di diniego della pensione, poiché
il diritto a beneficiare di una pensione di vecchiaia deriva
soltanto dal diritto nazionale.
33 Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una
costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma
la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi
previdenziali, e che, in mancanza di un'armonizzazione a
livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato
membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto
o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale
e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto
a prestazioni (sentenze 12 luglio 2001, causa C 157/99,
Smits e Peerbooms, Racc. pag. I 5473, punti 44-46, e 4 dicembre
2003, causa C 92/02, Kristiansen, Racc. pag. I 14597, punto
31).
34 Peraltro, le discriminazioni contrarie all'art. 4, n.
1, della direttiva 97/7 ricadono nell'ambito della deroga
prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), di questa stessa direttiva
soltanto a condizione di essere necessarie per raggiungere
gli obiettivi che la direttiva intende perseguire, lasciando
agli Stati membri la facoltà di mantenere un'età pensionabile
diversa per gli uomini e per le donne (sentenza 7 luglio
1992, causa C 9/91, Equal Opportunities Commission, Racc.
pag. I 4297, punto 13).
35 Benché i ‘considerando’ della direttiva non precisino
la ragion d'essere delle deroghe che essa prevede, dalla
natura delle deroghe che figurano all'art. 7, n. 1, della
direttiva si può dedurre che il legislatore comunitario
ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente,
in materia di pensioni di vecchiaia, i benefici riconosciuti
alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente
ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto
senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di
questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l'importanza.
Tra questi benefici figura in particolare la possibilità,
per i lavoratori di sesso femminile, di beneficiare del
diritto alla pensione prima dei lavoratori di sesso maschile,
come prevede l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva (sentenza
Equal Opportunities Commission, cit., punto 15).
36 Secondo una giurisprudenza costante, la deroga al divieto
delle discriminazioni fondate sul sesso, prevista nell'art.
7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, dev'essere interpretata
in modo restrittivo (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa
152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36, e causa 262/84,
Beets-Proper, Racc. pag. 773, punto 38, e 30 marzo 1993,
causa C 328/91, Thomas e a., Racc. pag. I 1247, punto 8).
37 Pertanto tale disposizione dev'essere interpretata nel
senso che essa si limita a stabilire una diversa età pensionabile
per gli uomini e per le donne. La causa principale non riguarda
tuttavia una siffatta misura.
38 Da quanto precede risulta che l’art. 4, n. 1, della direttiva
79/7 osta ad una normativa che nega il beneficio di una
pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità
alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata
dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che
essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando invece questa
stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età
di 60 anni se fosse stata considerata come donna in base
al diritto nazionale.
Sulla seconda questione
39 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio
chiede, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che
la direttiva 79/7 osti alla normativa nazionale controversa
nella causa principale, se gli effetti di una tale sentenza
debbano essere limitati nel tempo.
40 Solo in via eccezionale, applicando il principio generale
della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico
comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità
per gli interessati di far valere una disposizione da essa
interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici
costituiti in buona fede (sentenze 2 febbraio 1988, causa
24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 28, e 23 maggio 2000,
causa C 104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).
41 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze
finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro
da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano,
di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale
sentenza (sentenze 20 settembre 2001, causa C 184/99, Grzelczyk,
Racc. pag. I 6193, cit., punto 52, e 15 marzo 2005, causa
C 209/03, Bidar, Racc. pag. I 2119, punto 68).
42 La Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in
presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato,
vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute,
in particolare, all'elevato numero di rapporti giuridici
costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta
validamente vigente, e quando, dall'altro, risultava che
i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad
un comportamento non conforme alla normativa comunitaria
in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa
la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla
quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti
tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (sentenza
Bidar, cit., punto 69).
43 Nel caso di specie, l'entrata in vigore, il 4 aprile
2005, della legge del 2004 ha l'effetto di far venir meno
controversie quali quella che ha dato luogo alla causa principale.
Inoltre, sia nelle osservazioni scritte depositate dinanzi
alla Corte, sia in udienza, il governo del Regno Unito non
ha mantenuto la domanda presentata nell'ambito della causa
principale riguardante la limitazione nel tempo degli effetti
della sentenza.
44 Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione
che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della
presente sentenza.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni
alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre
1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio
di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia
di sicurezza sociale, osta ad una normativa che nega il
beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che,
in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale,
sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il
motivo che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando
invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta
pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una
donna in base al diritto nazionale.
2) Non è necessario limitare nel tempo gli effetti della
presente sentenza.