SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 aprile 2006
Nel procedimento C-96/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht
Niebüll (Germania), con decisione 2 giugno 2003, pervenuta
in cancelleria il 26 febbraio 2004, nella causa promossa
da
Standesamt Stadt Niebüll
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione,
dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues,
M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 28 aprile 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il bambino Leonhard Matthias, da suo padre, il sig.
S. Grunkin;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra A. Tiemann e dal
sig. A. Dittrich, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dal sig. A. Goldman, in qualità
di agente;
– per il governo greco, dalle sig.re E.-M. Mamouna, S. Vodina
e G. Skiani, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa,
in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla
sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster
e C. W. Wissels, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re
M. Condou-Durande e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 30 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
degli artt. 12 CE e 18 CE.
2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una causa
promossa dallo Standesamt Stadt Niebüll (Ufficio dello stato
civile della città di Niebüll; in prosieguo: lo «Standesamt»)
per far conferire il diritto di stabilire il cognome di
un bambino ad uno dei suoi genitori. Questi ultimi avevano
precedentemente rifiutato che venisse attribuito a tale
bambino un nome diverso da un doppio nome composto dai loro
rispettivi cognomi, con il quale il detto bambino è già
registrato in Danimarca dove è nato.
Contesto normativo nazionale
Diritto internazionale privato
3 L’art. 10, n. 1, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (disposizioni preliminari al codice civile; in
prosieguo: lo «EGBGB») dispone che:
«Il cognome di una persona è disciplinato dalla legge dello
Stato di cui essa possiede la cittadinanza».
Diritto civile
4 Per quanto riguarda la determinazione del cognome
di un bambino i cui genitori portano cognomi diversi, l’art.
1617 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch;
in prosieguo: il «BGB») prevede quanto segue:
«(1) Qualora i genitori non portino lo stesso cognome, ma
abbiano la custodia congiunta del figlio, essi devono scegliere,
mediante dichiarazione resa dinanzi ad un Ufficio dello
stato civile, il cognome del padre o quello della madre
al momento della dichiarazione quale cognome da assegnare
al figlio alla nascita. (…).
(2) Qualora i genitori non abbiano effettuato la dichiarazione
entro un mese dalla nascita del figlio, il Familiengericht
[tribunale di famiglia] conferisce ad uno dei genitori il
diritto di stabilire il cognome del figlio. Il paragrafo
1 è applicabile mutatis mutandis. Il giudice può fissare
un termine per l’esercizio di tale diritto. Qualora il diritto
di scegliere il cognome non venga esercitato prima della
scadenza del termine, al figlio viene assegnato il cognome
del genitore cui è stato conferito tale diritto.
(3) Qualora il figlio sia nato al di fuori del territorio
tedesco, il giudice non attribuisce il diritto di sceglierne
il cognome ai sensi del paragrafo 2, salvo che un genitore
o il figlio non lo richiedano, ovvero occorra indicare il
cognome del figlio in un registro o in un documento d’identità
tedesco».
5 L’art. 46 bis della legge sulla giurisdizione volontaria
(Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)
così recita:
«Prima di adottare una decisione relativa all’attribuzione
ad uno dei genitori del diritto di determinare il cognome
del bambino ai sensi dell’art. 1617, n. 2, del [BGB], il
Familiengericht sente entrambi i genitori e tenta di conciliarli.
La decisione del Familiengericht non deve indicare i motivi
che ne costituiscono il fondamento e non è soggetta ad impugnazione».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6 Il 27 giugno 1998 è nato in Danimarca il figlio dei coniugi
Dorothee Paul e Stefan Grunkin, entrambi di nazionalità
tedesca. Il bambino, che parimenti possiede la cittadinanza
tedesca, al momento della decisione di rinvio risiedeva
in Danimarca.
7 Conformemente ad un certificato relativo al nome («navnebevis»),
rilasciato dall’autorità danese competente, al detto bambino
è stato attribuito, in virtù del diritto danese, il cognome
di Grunkin-Paul, che è stato registrato sul certificato
di nascita danese.
8 Gli Uffici tedeschi dello stato civile si sono rifiutati
di riconoscere il nome del figlio della sig.ra Paul e del
sig. Grunkin come era stato stabilito in Danimarca dato
che, ai sensi dell’art. 10 dell’EGBGB, il cognome di una
persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa
possiede la cittadinanza e che il diritto tedesco non consente
ad un bambino di portare un doppio cognome, composto da
quello del padre e da quello della madre. I ricorsi proposti
dalla sig.ra Paul e dal sig. Grunkin contro tale rifiuto
sono stati respinti, in ultima istanza con sentenza del
Kammergericht Berlin (Corte d’appello di Berlino). Il Bundesverfassungsgericht
(Corte costituzionale federale) si è rifiutato di esaminare
il ricorso costituzionale proposto a nome di tale bambino.
9 La sig.ra Paul ed il sig. Grunkin, che nel frattempo hanno
divorziato, non hanno portato un cognome comune e si sono
rifiutati di stabilire il nome del figlio conformemente
all’art. 1617, n. 1, del BGB.
10 L’Amtsgericht Niebüll, in quanto Familiengericht, è stato
adito dallo Standesamt per il conferimento ad uno dei genitori
del diritto di stabilire il cognome del figlio, conformemente
all’art. 1617, nn. 2 e 3, del BGB. Considerando che qualora
il diritto comunitario prescrivesse il riconoscimento nell’ordinamento
giuridico tedesco del nome validamente determinato in Danimarca
il procedimento dinanzi ad esso pendente sarebbe privo d’oggetto,
l’Amtsgericht Niebüll ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte seguente questione pregiudiziale:
«[S]e, alla luce del divieto di discriminazioni contenuto
nell’art. 12 CE e in considerazione della libertà di circolazione
garantita ad ogni cittadino dell’Unione dall’art. 18 CE,
sia valida la norma di conflitto prevista dall’art. 10 della
EGBGB, in quanto, riguardo al diritto al cognome, questo
fa riferimento solo alla cittadinanza».
Sulla competenza della Corte
11 In virtù dell’art. 234, primo comma, CE, la Corte è competente
a statuire in via pregiudiziale, in particolare, sull’interpretazione
del trattato CE e degli atti compiuti dalle istituzioni
delle Comunità europee. Il secondo comma di tale articolo
aggiunge che, «[q]uando una questione del genere è sollevata
dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri,
tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare
la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare
alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».
Il terzo comma del detto articolo stipula che «[q]uando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni
non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte
di giustizia».
12 A tale riguardo, per valutare se l’organo remittente
possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art.
234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la
Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine
legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà
della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento,
il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia
indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre
1997, causa C 54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I 4961,
punto 23 e giurisprudenza citata; 21 marzo 2000, cause riunite
da C 110/98 a C 147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I 1577,
punto 33; 14 giugno 2001, causa C 178/99, Salzmann, Racc.
pag. I 4421, punto 13 e 15 gennaio 2002, causa C 182/00,
Lutz. e a., Racc. pag. I 547, punto 12).
13 Inoltre, anche se l’art. 234 CE non subordina il rinvio
alla Corte al carattere contraddittorio del procedimento
nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione
pregiudiziale (v. sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93,
Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia
da detto articolo che i giudici nazionali possono adire
la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una
lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito
di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia
di natura giurisdizionale (v. ordinanze 18 giugno 1980,
causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo
1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto
4; sentenze 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre,
Racc. pag. I-3361, punto 9, e Salzmann, citata, punto 14;
Lutz e a., citata, punto 13 e 30 giugno 2005, causa C-165/03,
Längst, Racc. pag. I-5637, punto 25).
14 Pertanto, quando svolge funzioni di autorità amministrativa
senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia,
l’organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni
ricordate nel punto 12 della presente sentenza, non può
essere considerato come un organo che esercita una funzione
giurisdizionale. (v. citate sentenze Job Centre, punto 11;
Salzmann, punto 15, e Lutz e a., punto 14).
15 A tal riguardo, va constatato che, nel caso in cui i
genitori, che non portano lo stesso cognome ma hanno la
custodia congiunta del figlio, non abbiano scelto, mediante
dichiarazione resa dinanzi ad un ufficiale di stato civile,
il cognome del padre o quello della madre quale cognome
da assegnare al figlio alla nascita, la legge tedesca prevede
che il Familiengericht è competente a conferire ad uno dei
genitori il diritto di stabilire il cognome del figlio.
16 Ne deriva che il Familiengericht deve adottare una decisione
senza che l’ufficiale di stato civile abbia preso o abbia
potuto prendere precedentemente una decisione in materia.
Così, nella causa principale, dagli atti emerge che lo Standesamt
si è limitato ad investire della causa l’Amtsgericht Niebüll.
17 Ciò premesso, occorre considerare che l’Amtsgericht Niebüll
svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere,
al tempo stesso, dirimere una controversia.
18 È vero che sussisteva una controversia tra, da una parte,
i genitori interessati e, dall’altra, l’amministrazione,
quanto alla possibilità di far registrare il doppio cognome
Grunkin-Paul in Germania. Tuttavia, tale controversia è
stata decisa in ultima istanza dal Kammergericht Berlin
e non costituisce oggetto del procedimento in corso dinanzi
all’Amtsgericht Niebüll.
19 Peraltro, non vi è alcuna controversia, nella causa principale,
tra i detti genitori, poiché questi ultimi sono d’accordo
sul cognome che intendono dare al figlio, vale a dire il
doppio nome composto dai loro rispettivi cognomi.
20 Da tutto quanto precede risulta che, nella detta causa,
non si può ritenere che l’Amtsgericht Niebüll eserciti una
funzione giurisdizionale. Di conseguenza, la Corte non è
competente a risolvere la questione proposta dall’Amtsgericht
Niebüll nella sua decisione 2 giugno 2003.
Sulle spese
21 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
all’Amtsgericht Niebüll, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla
Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia delle Comunità europee non è
competente a risolvere la questione proposta dall’Amtsgericht
Niebüll nella sua decisione 2 giugno 2003.