SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 marzo 2006 (*)
Nel procedimento C 237/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale
di Cagliari con decisione 14 maggio 2004, pervenuta in cancelleria
il 7 giugno 2004, nel procedimento
Enirisorse SpA
contro
Sotacarbo SpA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione,
dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva
de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza
del 27 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Enirisorse SpA, dagli avv.ti G. Dore e C. Dore;
– per la Sotacarbo SpA, dagli avv.ti F. Angioni, D. Scano,
G.M. Roberti e I. Perego;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello
Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V.
Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 12 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione
degli artt. 43 CE, 44 CE, 48 CE, 49 CE e segg. in materia
di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
nonché dell’art. 87 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
tra l’Enirisorse SpA (in prosieguo: l’«Enirisorse») e la
Sotacarbo SpA (in prosieguo: la «Sotacarbo») in merito al
diniego di quest’ultima di rimborsare all’Enirisorse il
controvalore delle azioni che essa deteneva nella Sotacarbo
al momento del suo recesso dal capitale della Sotacarbo
stessa.
Contesto normativo nazionale
3 L’art. 2347 del Codice civile italiano così recita:
«I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il
cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, o il trasferimento
della sede sociale all’estero hanno diritto di recedere
dalla società o di ottenere il rimborso delle proprie azioni,
secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste
sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione
del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo
esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni
dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non
oltre quindici giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese.
È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne
rende più gravoso l’esercizio».
4 Ai sensi dell’art. 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351
(GURI n. 166 del 16 luglio 1985, pag. 5019; in prosieguo:
la «legge n. 351/1985»):
«1. L’ENI, l’ENEL e l’ENEA sono autorizzati a costituire
una società per azioni avente la finalità di sviluppare
tecnologie innovative e avanzate nell’utilizzazione del
carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione,
gasificazione, carbochimica ecc) attraverso:
a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di
cui all’art. 1, lett. m), della legge 9 marzo 1985, n. 110;
b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi
sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
c) la realizzazione di impianti industriali per l’utilizzazione
del carbone in alternativa della combustione.
2. Gli oneri per la costituzione della società per azioni
di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti
di cui all’articolo 6 della presente legge.
(…)
4. Gli enti di cui il primo comma del presente articolo,
sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno
loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati
a concorrere all’investimento necessario per la realizzazione
della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie
avanzate di utilizzazione del carbone.
(…)».
5 L’art. 6 della legge n. 351/1985 prevede che «[a]ll’onere
derivante d[a]ll’applicazione della presente legge, pari
a lire 80 miliardi per l’anno 1985, a lire 90 miliardi per
l’anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l’anno 1987, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno
finanziario 1985, all’uopo utilizzando l’accantonamento
“Interventi a favore della Regione Sardegna nel settore
minero-energetico in sostituzione di quello del programma
generale di metanizzazione”».
6 L’art. 7, commi 4 e 5, della legge 11 maggio 1999, n.
140 (GURI n. 117 del 21 maggio 1999, pag. 4; in prosieguo:
la «legge n. 140/1999»), così recita:
«4. L’ENI e l’ENEL sono autorizzati a recedere dalla società
per azioni prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge
27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare
tecnologie innovative ed avanzate nell’utilizzazione del
carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo
versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle
finalità ivi indicate».
7 L’art. 33 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Supplemento
ordinario alla GURI n. 293 del 14 dicembre 2002; in prosieguo:
la «legge n. 273/2002»), così dispone:
«Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie
all’attuazione da parte della Sotacarbo Spa del piano di
attività di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 11
maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono
tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora
conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa
rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e
previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni
di recesso già comunicate alla Sotacarbo Spa ai sensi dell’articolo
7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono
essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il
recesso si intende perfezionato con piena accettazione da
parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
8 La società cui si riferisce l’art. 5 della legge n.
351/1985 è stata costituita sotto il nome di Sotacarbo.
I tre azionisti erano, rispettivamente, enti pubblici (l’Ente
nazionale idrocarburi; in prosieguo l’«ENI» e l’Ente nazionale
per l’energia elettrica; in prosieguo: l’«ENEL») nonché
un organismo pubblico (il Comitato nazionale per la ricerca
e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative;
in prosieguo: l’«ENEA»). Come risulta dall’art. 6 di tale
legge, lo Stato si è accollato il finanziamento dell’operazione
di costituzione della Sotacarbo.
9 Nel 1987, l’ENI versava alla Sotacarbo la somma di ITL
12 708 900 033 a titolo di apporto di capitale per la realizzazione
di un centro di ricerca sul carbone in Sardegna.
10 Nel 1992, l’ENI e l’ENEL venivano privatizzate e trasformate
in società per azioni. L’ENI, non più interessata a mantenere
la propria partecipazione nella Sotacarbo, trasferiva tale
partecipazione alla propria consociata Enirisorse. Quest’ultima,
in applicazione dell’art. 7, n. 4, della legge n. 140/1999,
esercitava la sua facoltà di recesso dalla Sotacarbo ed
effettuava il versamento di un importo equivalente alle
quote non ancora conferite della sua partecipazione. Contemporaneamente,
chiedeva alla Sotacarbo il rimborso delle sue azioni in
proporzione al capitale sociale di quest’ultima.
11 La Sotacarbo non accoglieva tale richiesta e, il 12 marzo
2001, comunicava all’Enirisorse che, in occasione dell’assemblea
straordinaria del 12 febbraio dello stesso anno, era stato
deciso di annullare le azioni dell’Enirisorse senza procedere
al rimborso del loro controvalore.
12 L’Enirisorse proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di
Cagliari per ottenere il rimborso del valore delle azioni
controverse. A sostegno del ricorso essa affermava che l’art.
7, comma 4, della legge n. 140/1999 le riconosceva il diritto
di recedere dalla Sotacarbo e che, conformemente all’art.
2437 del Codice civile, quest’ultima era tenuta a rimborsarle
il valore delle azioni in questione.
13 In considerazione dell’’entrata in vigore della legge
n. 273/2002, adottata successivamente alla proposizione
del ricorso da parte dell’Enirisorse e, in particolare,
dell’art. 33 della medesima legge, l’Enirisorse chiedeva
al detto giudice di sottoporre alla Corte la questione se,
in particolare, un provvedimento come quello previsto dall’art.
33 della menzionata legge costituisca un aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 87 CE.
14 Il Tribunale di Cagliari, ritenendo, da un lato, che
l’art. 33 della legge n. 273/2002 attribuisca alla Sotacarbo
un aiuto che occorre esaminare alla luce delle disposizioni
del Trattato CE sugli aiuti di Stato e considerando, dall’altro,
dubbia la compatibilità di tale articolo con il principio
di parità di trattamento «in economia di mercato», decideva
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la norma di cui all’art. 33 della legge [n. 273/2002]
abbia integrato un aiuto di Stato incompatibile ai sensi
dell’art. 87 del Trattato in favore della Sotacarbo SpA,
ed inoltre attuato illegalmente, in quanto non notificato
ai sensi dell’art. 88 (...), [n. 3, CE];
2) se la citata normativa sia in contrasto con le regole
di cui agli artt. 43 [CE], 44 [CE], 48 [CE], 49 [CE] e ss.
(...), in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione
dei servizi».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
Osservazioni presentate alla Corte
15 In via preliminare, la Sotacarbo afferma che, alla
luce dei criteri individuati dalla Corte per quanto riguarda
la ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, le questioni sottoposte
nel caso di specie dal giudice del rinvio devono essere
dichiarate irricevibili. Infatti, in primo luogo, l’ordinanza
di rinvio non conterrebbe alcuna descrizione della particolare
natura giuridica della società Sotacarbo, dei compiti di
interesse generale attribuiti alla medesima o del regime
particolare cui tale società è assoggettata. Inoltre, il
giudice del rinvio non avrebbe descritto a sufficienza il
contesto normativo nazionale in cui si colloca l’art. 33
della legge n. 273/2002. Infine, l’ordinanza di rinvio non
conterrebbe alcuna spiegazione in merito al nesso esistente
tra gli articoli del Trattato cui si riferisce la prima
questione pregiudiziale e quelli richiamati nella seconda.
Inoltre, la seconda questione sarebbe priva di qualsiasi
rilevanza ai fini della soluzione della controversia oggetto
della causa principale.
16 Da parte loro, il governo italiano e la Commissione delle
Comunità europee ricordano che, come risulta dalla sentenza
17 giugno 1999, causa C 295/97, Piaggio (Racc. pag. I 3735,
punti 29 33), nell’ambito di un rinvio pregiudiziale la
Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di
un eventuale aiuto con il mercato comune. In tal senso,
la Corte potrebbe esclusivamente valutare se la disposizione
nazionale in questione nella causa principale ricada o meno
nella nozione di «aiuto di Stato». Il governo italiano ritiene
quindi che la parte della prima questione pregiudiziale,
diretta a far accertare se la misura oggetto della causa
principale costituisca un aiuto di Stato, sia irricevibile.
La Commissione, da parte sua, propone di riformulare questa
prima questione affinché la Corte possa fornire una risposta
utile al giudice nazionale. Per quanto riguarda la seconda
questione, il governo italiano e la Commissione ritengono
che essa sia irricevibile, non avendo il giudice del rinvio
indicato i motivi precisi che l’hanno indotto a sollevarla.
Risposta della Corte
17 In proposito occorre anzitutto ricordare che, secondo
costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione
del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale
impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e
di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate
o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali
questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 21
settembre 1999, cause riunite da C 115/97 a C 117/97, Brentjens’,
Racc. pag. I 6025, punto 38; 11 settembre 2003, causa C
207/01, Altair Chimica, punto 24, e 9 settembre 2004, causa
C 72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I 8027, punto 10).
18 Così, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio
pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire
risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri
nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte
di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità
sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della
suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate
solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanze
30 aprile 1998, cause riunite C 128/97 e C 137/97, Testa
e Modesti, Racc. pag. I 2181, punto 6; 11 maggio 1999, causa
C 325/98, Anssens, Racc. pag. I 2969, punto 8, e sentenza
Altair Chimica, cit., punto 25).
19 Nel caso di specie, la decisione di rinvio espone, in
modo sintetico ma preciso, il quadro normativo nazionale
rilevante, nonché l’origine e la natura della controversia.
Ne consegue che il giudice del rinvio ha definito in termini
sufficienti il contesto di fatto e di diritto nell’ambito
del quale formula la sua questione interpretativa del diritto
comunitario e ha fornito alla Corte tutte le informazioni
necessarie per consentire a quest’ultima di rispondere utilmente
alla detta questione.
20 Quindi, dev’essere respinto l’argomento della Sotacarbo
diretto ad ottenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale
sia dichiarata irricevibile in toto.
21 Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, la seconda
questione pregiudiziale, occorre ricordare che la Corte
ha altresì dichiarato indispensabile che il giudice nazionale
fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi che lo hanno
indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate
disposizioni comunitarie e sul nesso intercorrente tra le
disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile
alla controversia (ordinanza 28 giugno 2000, causa C 116/00,
Laguillaumie, Racc. pag. I 4979, punto 16, e sentenza Carbonati
Apuani, cit., punto 11).
22 Orbene, si deve necessariamente rilevare che, nella specie,
il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione in
merito alle ragioni della sua scelta delle disposizioni
comunitarie indicate nella sua seconda questione. Tale questione
dev’essere quindi dichiarata irricevibile.
23 Infine, per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale,
secondo costante giurisprudenza, la valutazione della compatibilità
con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime
di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione,
che opera sotto il controllo del giudice comunitario (sentenze
21 novembre 1991, causa C 354/90, Fédération nationale du
commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat
national des négociants et transformateurs de saumon, Racc.
pag. I 5505, punto 14; 11 luglio 1996, causa C 39/94, SFEI
e a., Racc. pag. I 3547, punto 42, e Piaggio, cit., punto
31). Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell’ambito
di un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE, interrogare la
Corte sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto
di Stato o di un regime di aiuti (ordinanza 24 luglio 2003,
causa C 297/01, Sicilcassa e a., Racc. pag. I 7849, punto
47).
24 Tuttavia, la Corte ha altresì reiteratamente affermato
che, per quanto non le spetti di pronunciarsi, nell’ambito
di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 234 CE, sulla
compatibilità di norme di diritto interno con il diritto
comunitario, né interpretare disposizioni legislative o
regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a fornire
al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione
attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi
su tale compatibilità per la definizione della causa per
la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre
1993, causa C 292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I 6787,
punto 8; 3 maggio 2001, causa C 28/99, Verdonck e a., Racc.
pag. I 3399, punto 28; 12 luglio 2001, causa C 399/98, Ordine
degli Architetti e a., Racc. pag. I 5409, punto 48, e 27
novembre 2001, cause riunite C 285/99 e C 286/99, Lombardini
e Mantovani, Racc. pag. I 9233, punto 27).
25 Pertanto, occorre dichiarare che la prima questione pregiudiziale
è ricevibile solo nella parte in cui il giudice nazionale
intende far accertare se una misura nazionale come quella
oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una
società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria
rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a
condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio
della società stessa, debba essere qualificata come aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
Sulla prima questione
26 Anzitutto occorre ricordare che la questione, così
riformulata, riguarda solo l’interpretazione dell’art. 87,
n. 1, CE. Pertanto, occorre esaminare se ricorrano i requisiti
ai fini dell’applicazione di tale disposizione.
27 In primo luogo, occorre accertare se la Sotacarbo costituisca
un’impresa ai sensi di tale disposizione.
28 Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza,
nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione di
impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività
economica, a prescindere dallo status giuridico di tale
soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare,
sentenze 23 aprile 1991, causa C 41/90, Höfner e Elser,
Racc. pag. I 1979, punto 21; 21 settembre 1999, causa C
67/96, Albany, Racc. pag. I 5751, punto 77; 12 settembre
2000, cause riunite da C 180/98 a C 184/98, Pavlov e a.,
Racc. pag. I 6451, punto 74, e 10 gennaio 2006, causa C
222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 107).
29 Costituisce attività economica qualsiasi attività che
consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato
(sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia,
Racc. pag. 2599, punto 7; 18 giugno 1998, causa C 35/96,
Commissione /Italia, Racc. pag. I 3851, punto 36; Pavlov
e a., cit., punto 75, e Cassa di Risparmio di Firenze e
a., cit., punto 108).
30 Nella specie, anche se la valutazione definitiva a tale
riguardo spetta al giudice nazionale, si deve rilevare che
da vari elementi degli atti a disposizione della Corte emerge
che l’attività della Sotacarbo è suscettibile di presentare
un carattere economico.
31 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo
25 delle sue conclusioni, alla Sotacarbo è affidato, in
particolare, il compito di sviluppare nuove tecnologie di
impiego del carbone e di prestare servizi di sostegno specializzato
alle amministrazioni, agli enti pubblici e alle società
interessate allo sviluppo di tali tecnologie. Orbene, l’attività
economica di un’impresa generalmente consiste proprio in
questo tipo di attività. D’altronde, la circostanza che
la Sotacarbo persegua un fine di lucro non è contestata.
32 Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano,
tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza
che la Sotacarbo sia stata costituita da imprese pubbliche
e finanziata con risorse provenienti dallo Stato italiano
per esercitare talune attività di ricerca.
33 Infatti, da un lato, risulta da costante giurisprudenza
che le modalità di finanziamento non sono rilevanti per
stabilire se un soggetto eserciti un’attività economica
(v. punto 28 della presente sentenza).
34 Dall’altro, la Corte ha già avuto modo di affermare che
la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni
compiti di interesse generale non può impedire che le attività
di cui trattasi siano considerate attività economiche (v.,
in tal senso, sentenza 25 ottobre 2001, causa C 475/99,
Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I 8089, punto 21).
35 Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la Sotacarbo,
la circostanza che essa sia stata creata per svolgere talune
operazioni di ricerca non è determinante a tal riguardo.
36 Pertanto, non può escludersi che la Sotacarbo eserciti
un’attività economica e, di conseguenza, possa essere qualificata
come impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
37 In secondo luogo, occorre esaminare i diversi elementi
costitutivi della nozione di aiuto di Stato oggetto di tale
disposizione.
38 Infatti, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, affinché
una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato,
devono ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 87,
n. 1, CE (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio/Commissione,
detta «Tubemeuse», Racc. pag. I 959, punto 25; 14 settembre
1994, cause riunite da C 278/92 a C 280/92, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I 4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C 482/99,
Francia/Commissione, Racc. pag. I 4397, punto 68, e 24 luglio
2003, causa C 280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, Racc. pag. I 7747, punto 74).
39 Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento
dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo
luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi
tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio
al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare
di falsare la concorrenza (v. sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, cit., punto 75, e 3 marzo 2005, causa C 172/03,
Heiser, Racc. pag. I 1627, punto 27).
40 Nella specie, poiché le osservazioni delle parti riguardano
principalmente la terza condizione, occorre anzitutto esaminare
quest’ultima.
41 Così, mentre la ricorrente nella causa principale sostiene
che l’art. 33 della legge n. 273/2002 costituisce un vantaggio,
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore della Sotacarbo,
quest’ultima, sostenuta dalla Commissione, contesta tale
affermazione.
42 A tale riguardo occorre ricordare che da costante giurisprudenza
risulta che la nozione di aiuto vale a designare non soltanto
prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie
forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio
di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni
in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono
identici effetti (v., segnatamente, sentenze 8 novembre
2001, causa C 143/99, Adria Wien Pipeline e Wietersdorfer
& Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I 8365, punto 38,
e Heiser, cit., punto 36).
43 Nella specie, si deve rilevare che le leggi nn. 140/1999
e 273/2002 – che, come ricordato dall’avvocato generale
al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non possono essere
considerate isolatamente – istituiscono un regime derogatorio
alle disposizioni di diritto comune che disciplinano il
diritto di recesso degli azionisti di società per azioni,
regime derivante, in particolare, dall’art. 2437 del Codice
civile. Infatti, tale disposizione attribuisce il diritto
di recesso esclusivamente agli azionisti contrari alle decisioni
riguardanti il cambiamento di oggetto o di tipo di società,
ovvero il trasferimento della sede sociale all’estero.
44 Così, la legge n. 140/1999 offre agli azionisti della
Sotacarbo un diritto eccezionale di recesso, concedendo
la liquidazione delle quote non ancora conferite, di cui
essi non avrebbero potuto beneficiare se tale legge non
fosse stata adottata, non essendo soddisfatti nella specie
della causa principale i requisiti ai fini dell’applicazione
dell’art. 2437 del Codice civile.
45 Inoltre, l’art. 33 della legge n. 273/2002 esclude il
rimborso degli azionisti solo se essi si avvalgono di tale
diritto, derogatorio rispetto al diritto comune.
46 Orbene, tale diritto non può essere considerato quale
aiuto a favore della Sotacarbo, ai sensi dell’art. 87, n.
1, CE.
47 Infatti, come giustamente rileva la Commissione, la normativa
nazionale in discussione nella causa principale non attribuisce
alcun aiuto né agli azionisti, che possono recedere eccezionalmente
dalla Sotacarbo senza ottenere il rimborso delle loro azioni,
né alla detta società, in quanto gli azionisti sono autorizzati
ma non obbligati a recedere dalla società anche quando i
requisiti previsti al riguardo dal diritto comune non siano
soddisfatti.
48 Ne consegue che la legge n. 273/2002 si limita ad evitare
che sul bilancio della Sotacarbo gravi un onere che, in
circostanze normali, non sarebbe esistito. Pertanto, tale
legge disciplina esclusivamente il diritto di recesso eccezionale
concesso agli azionisti di tale società dalla legge n. 140/1999
senza essere diretta ad alleviare un onere che tale società
avrebbe dovuto normalmente sopportare.
49 A tale proposito occorre aggiungere che, se l’art. 33
della legge n. 273/2002 avesse escluso il diritto al rimborso
anche nel caso di un recesso esercitato in presenza dei
requisiti previsti dall’art. 2437 del Codice civile, la
detta disposizione avrebbe potuto costituire un vantaggio
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Orbene, dagli atti sottoposti
alla Corte non risulta che questo avvenga.
50 Dal momento che le condizioni previste all’art. 87, n.
1, CE sono cumulative (v. punto 38 della presente sentenza),
non occorre esaminare se gli altri elementi della nozione
di aiuto di Stato ricorrano nella specie.
51 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso
che una normativa nazionale come quella oggetto della causa
principale, che accordi ai soci di una società controllata
dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto
comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare
a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa,
non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 87 CE.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti della causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Una normativa nazionale come quella oggetto della causa
principale, che accordi ai soci di una società controllata
dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto
comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare
a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa,
non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 87 CE.