SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
23 febbraio 2006
Nei procedimenti riuniti C-346/03 e C-529/03,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale
di Cagliari, sezione civile (Italia), con decisioni 29 aprile
e 20 ottobre 2003, pervenute in cancelleria, rispettivamente,
il 6 agosto e il 19 dicembre 2003, nelle cause
Giuseppe Atzeni e a. (C-346/03),
Marco Scalas, Renato Lilliu (C-529/03)
contro
Regione autonoma della Sardegna,
LA CORTE (Terza Sezione)
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg.
A. La Pergola, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore)
e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza
del 16 febbraio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Atzeni e a., dagli avv.ti G. Dore e F. Ciulli;
– per i sigg. Scalas e Lilliu, dagli avv.ti G. Dore, F.
Ciulli e A. Miglior;
– per la Regione autonoma della Sardegna, dalle avvocatesse
A. Camba e S. Trincas;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V.
Di Bucci, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 28 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità
della decisione della Commissione 16 aprile 1997, 97/612/CE,
relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia)
nel settore agricolo (GU L 248, pag. 27; in prosieguo: la
«decisione contestata»).
2 Queste domande sono state presentate nell’ambito di due
controversie che vedono, da una parte, il sig. Atzeni e
a. (in prosieguo: «Atzeni e a.») e, dall’altra, i sigg.
Scalas e Lilliu (in prosieguo: «Scalas e Lilliu») contrapposti
alla Regione autonoma della Sardegna (in prosieguo: la «Regione»)
in ordine al rimborso, richiesto da quest’ultima, di aiuti
già versati agli interessati e all’interruzione del versamento
di aiuti supplementari.
Il contesto normativo nazionale e gli aiuti concessi
3 L’art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n.
44 (in prosieguo: la «legge n. 44/88»), aveva istituito
un regime di aiuti a favore di aziende agricole la cui situazione
finanziaria fosse stata pregiudicata da circostanze avverse,
sotto forma di mutui a tasso agevolato al fine di consentire
a tali aziende di ricostituire la loro liquidità. Tali mutui
dovevano essere impiegati per consolidare le passività a
breve termine delle aziende interessate ed erano di una
durata massima di quindici anni
4 La Giunta regionale determinava le modalità pratiche di
concessione di tali aiuti e, in particolare, le circostanze
avverse che giustificavano l’intervento della Regione, i
settori di intervento, l’importo dell’aiuto rispetto all’indebitamento
dell’azienda e la durata del mutuo.
5 A partire dal 1988, la Giunta regionale ha deciso a quattro
riprese, in applicazione dell’art. 5 della legge n. 44/88,
di concedere aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato
(in prosieguo, collettivamente, le «quattro misure di aiuto»).
6 Il 30 dicembre 1988, una prima misura di aiuto è stata
adottata a favore dei prodotti agricoli coltivati in serra.
La circostanza avversa che giustificava l’intervento della
Regione è stata costituita dal tracollo dei prezzi di tali
prodotti. L’unica condizione fissata per l’attribuzione
dell’aiuto era legata all’indebitamento a breve termine
dell’azienda. Quest’ultimo doveva superare il 75% del valore
della produzione lorda dell’azienda durante l’anno considerato.
7 Il 27 giugno 1990, una seconda misura di aiuto ha interessato
le aziende silvicole proprietarie di piantagioni che non
potevano ancora formare oggetto di un taglio redditizio.
L’aiuto era diretto a sanare e/o a consolidare i debiti
di tali aziende, scaduti prima del 30 giugno 1990, risultanti
da investimenti, dalla gestione degli impianti, dagli scoperti
bancari nonché dal pagamento delle retribuzioni, dai canoni
di locazione e dalle somme dovute ai fornitori. L’indebitamento
a breve termine doveva essere pari o superiore al 75% della
produzione lorda dell’azienda interessata durante l’anno
considerato. La durata del mutuo era fissata in tredici
anni e comprendeva un periodo di preammortamento di tre
anni.
8 Il 20 novembre 1990, una terza misura di aiuto ha riguardato
gli allevatori di conigli che, in conseguenza di un’epizoozia
che aveva imperversato nella regione nella primavera del
1990, avevano perduto almeno il 20% dei loro capi. I mutui
a tasso agevolato della durata di quindici anni, di cui
tre anni di preammortamento, potevano coprire due annualità
o quattro semestri di prestiti a lungo termine già contratti,
più un importo equivalente al fabbisogno finanziario delle
aziende interessate durante un anno.
9 La quarta misura di aiuto, decisa il 26 giugno 1992, ha
riguardato tutte le aziende agricole indebitate per le condizioni
del mercato sempre più sfavorevoli e per le difficoltà conseguenti
ad avversità climatiche. L’indebitamento a breve termine
di tali aziende doveva essere almeno pari al 51% della loro
produzione lorda del 1991. La durata del prestito accordato
era di quindici anni, comprendenti un periodo di preammortamento
di tre anni. L’indebitamento teneva conto dei prestiti di
durata inferiore a dodici mesi in corso nel 1991, anche
se erano stati rimborsati in seguito, e delle rate dei finanziamenti
pluriennali scadute o pagate nel 1991, oppure scadute negli
anni precedenti e non pagate.
10 L’aiuto ottenuto in applicazione di questa quarta misura
poteva essere utilizzato per coprire i mutui di gestione
a tasso agevolato, i debiti risultanti dai prestiti a medio
termine, ad esclusione di quelli contratti per l’acquisto
di macchinari agricoli, e le rate di mutui pluriennali a
tasso agevolato concessi dalla Regione in seguito a calamità
naturali.
Il procedimento dinanzi alla Commissione delle Comunità
europee
11 Con lettera 1° settembre 1992, la Repubblica italiana
ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n.
3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), la legge
regionale 27 agosto 1992, n. 17 (in prosieguo: la «legge
n. 17/92»).
12 L’art. 12 della legge n. 17/92 ha modificato l’art. 5
della legge n. 44/88, la quale non era stata notificata
alla Commissione.
13 Con lettera 1° agosto 1994, tale istituzione ha comunicato
alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare il
procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato nei
confronti dell’art. 5 della legge n. 44/88 e delle quattro
misure di aiuto.
14 Il governo italiano ha presentato osservazioni con lettere
30 gennaio, 25 agosto e 1° dicembre 1995.
15 La Commissione ha adottato la decisione contestata il
16 aprile 1997.
La decisione contestata
16 All’art. 1 della decisione contestata, la Commissione
ha considerato che gli aiuti concessi dalla Regione, in
applicazione dell’art. 5 della legge n. 44/88 e delle quattro
misure di aiuto, erano illegali in quanto non erano stati
notificati alla Commissione in fase di progetto ed erano
incompatibili con il mercato comune con riferimento alle
disposizioni dell’art. 92, nn. 1-3, del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 87, nn. 1-3, CE).
17 All’art. 2 della decisione contestata, la Commissione
ha specificato che la Repubblica italiana era tenuta ad
abolire i detti aiuti entro il termine di due mesi dalla
data di notifica di tale decisione e ad adottare le misure
necessarie al fine di recuperare gli importi già versati
entro il termine di sei mesi dalla stessa data.
Le cause principali e le questioni pregiudiziali
18 A seguito dell’emanazione della decisione contestata,
il Consiglio regionale ha abrogato l’art. 5 della legge
n. 44/88 e ha adottato, il 18 dicembre 1997, i decreti di
revoca degli aiuti già accordati (in prosieguo: i «decreti
del dicembre 1997»).
Causa C-346/03
19 Con atto 23 gennaio 2002, Atzeni e a., proprietari
di aziende agricole, hanno adito il Tribunale di Cagliari
al fine di far dichiarare, in via principale, che i decreti
del dicembre 1997 non erano applicabili e di costringere
la Regione a versare loro gli importi degli aiuti che rimanevano
da pagare a titolo delle quattro misure di aiuto.
20 In subordine, Atzeni e a. hanno chiesto che fosse accertata
la violazione da parte della Regione della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato e di diversi principi, in particolare
quelli di trasparenza e di buona amministrazione. Essi hanno
altresì chiesto la condanna della Regione a risarcire il
danno che essa avrebbe causato loro, da una parte, omettendo
di informarli dell’avvio del procedimento di cui all’art.
93, n. 2, del Trattato nonché dell’emanazione della decisione
contestata e, dall’altra, comunicando loro i decreti del
mese di dicembre 1997 solo il 16 novembre 2001.
21 Il giudice del rinvio ha ritenuto necessario interpellare
la Corte sulla legittimità della decisione contestata, che
costituisce il fondamento dei decreti del dicembre 1997.
Di conseguenza il Tribunale di Cagliari ha deciso di sospendere
il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«[Se la validità della decisione contestata sia inficiata]
alla luce dei seguenti vizi:
a) incompetenza della Commissione ad emettere la decisione
[contestata] per violazione del combinato disposto degli
artt. [38, 40 e 43 del Trattato CE (divenuti, in seguito
a modifica, artt. 32 CE, 34 CE e 37 CE), 39, 41, 42 e 46
del Trattato CE (divenuti artt. 33 CE, 35 CE, 36 CE e 38
CE)];
b) violazione delle norme che disciplinano il procedimento
ai sensi dell’art. [93, n. 1, del Trattato];
c) violazione delle norme che disciplinano il procedimento
ai sensi dell’art. [93, nn. 2 e 3, del Trattato];
d) difetto di motivazione della decisione ai sensi del combinato
disposto degli artt. [190 del Trattato CE (divenuto art.
253 CE), 93, n. 3, e 92, n. 1, del Trattato];
e) violazione e falsa applicazione del Reg. n. 797/85 del
Consiglio, relativo al miglioramento dell’efficienza delle
strutture agrarie;
f) violazione ed inosservanza delle “prassi previste per
gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà” e degli “orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà”».
Causa C-529/03
22 Con atto del 31 luglio 2002, Scalas e Lilliu, agenti
in qualità di mandatari di 389 persone, hanno adito il Tribunale
di Cagliari al fine, in via principale, di far dichiarare
l’insussistenza di un obbligo di rimborso degli aiuti concessi
dalla Regione in applicazione delle quattro misure di aiuto
o, in subordine, di veder condannare quest’ultima a risarcire
il danno subito dagli agricoltori interessati.
23 Il Tribunale di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio
e di chiedere alla Corte di esaminare la legittimità della
decisione contestata con riferimento ai sei punti sollevati
nella causa C-346/03 e ricordati al punto 21 della presente
sentenza, nonché a tre questioni pregiudiziali che possono
essere così formulate:
1) Se la decisione contestata violi il principio di tutela
del legittimo affidamento alla luce del tempo trascorso
tra le quattro fasi successive, e cioè la pubblicazione
della legge n. 44/88, nel 1988, l’avvio del procedimento
di infrazione, nel 1994, l’adozione della decisione contestata,
nel 1997, e la notifica della richiesta di rimborso agli
agricoltori, nel novembre 2001.
2) Se la decisione contestata sia insufficientemente motivata
nella parte in cui vi si afferma che gli aiuti controversi
sono «atti a falsare la concorrenza e ad alterare gli scambi
intracomunitari» senza esaminare la forma concreta di ciascuno
degli aiuti attribuiti, né tener conto del fatto che le
condizioni economiche e sociali della Sardegna impediscono
che le produzioni agricole locali possano perturbare o minacciare
di perturbare la concorrenza negli Stati membri, né inoltre
prendere in esame la grave situazione locale in materia
di disoccupazione, né infine indicare una valida ragione
per l’esclusione degli aiuti destinati ad ovviare alla conseguenze
derivate da calamità naturali o altri eventi eccezionali.
3) Se la decisione contestata presenti altresì una carenza
di motivazione nella parte in cui gli aiuti concessi vi
sono qualificati come «aiuti al funzionamento», vertenti
su debiti a breve termine, senza tener conto del fatto che
essi mirano a una nuova programmazione a lungo termine di
debiti già esistenti e non onorati a causa di difficoltà
conseguite a fattori esterni all’azienda, come eccezionali
avversità atmosferiche.
24 Con ordinanza 6 maggio 2004, le cause C-346/03 e C-529/03
sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
25 Con lettera 19 settembre 2005, Atzeni e a. come pure
Scalas e Lilliu hanno chiesto alla Corte di ordinare, in
applicazione dell’art. 61 del regolamento di procedura,
la riapertura della fase orale. Essi hanno motivato la loro
domanda facendo valere la complessità della controversia
nella causa principale nonché il loro disaccordo nei confronti
delle conclusioni dell’avvocato generale.
26 A questo proposito, si deve ricordare che la Corte può,
d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su
domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento,
qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che
la causa debba essere decisa sulla base di un argomento
che non è stato oggetto di discussione tra le parti (v.
sentenze 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a.,
Racc. pag. I 1577, punto 42, e 14 dicembre 2004, causa C-210/03,
Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 25).
27 Nella fattispecie, Atzeni e a. come pure Scalas e Lilliu
non hanno fatto valere alcun motivo che giustifichi la riapertura
della fase orale e la Corte, sentito l’avvocato generale,
considera che essa dispone di tutti gli elementi necessari
per risolvere le questioni proposte. Di conseguenza, occorre
respingere tale domanda di riapertura della fase orale.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
28 Con le sue questioni, riportate ai punti 21 e 23
della presente sentenza, il Tribunale di Cagliari interpella
la Corte, in sostanza, sulla validità della decisione contestata
con riguardo ai seguenti punti, che corrispondono a quelli
sollevati nelle dette questioni:
– il fondamento normativo della decisione contestata e i
suoi riflessi sulla competenza della Commissione ad adottare
tale decisione [C-346/03, lett. a)];
– la mancata applicazione dell’art. 93, n. 1, del Trattato,
relativo agli aiuti esistenti [C-346/03, lett. b)];
– la durata eccessiva del procedimento, che arreca pregiudizio
alla regolarità di quest’ultimo e al legittimo affidamento
dei beneficiari degli aiuti [C 346/03, lett. c), e C-529/03,
prima questione];
– l’insufficiente motivazione ed errori di valutazione per
quanto riguarda la compatibilità delle quattro misure di
aiuto con il mercato comune [C 346/03, lett. d), e) e f),
nonché C-529/03, questioni seconda e terza].
29 Inoltre, il Tribunale di Cagliari si pone la questione
della ricevibiltà delle questioni pregiudiziali. Viste le
osservazioni del giudice del rinvio e quelle presentate
da Scalas e Lilliu nonché dalla Commissione al riguardo,
occorre esaminare anzitutto tale aspetto.
Sulla ricevibiltà delle questioni pregiudiziali
30 La questione della ricevibilità delle questioni pregiudiziali
si trova posta nella misura in cui Atzeni e a. hanno già
proposto, il 25 gennaio 2002, un ricorso di annullamento
della decisione contestata dinanzi al Tribunale di primo
grado delle Comunità europee. Con ordinanza 29 maggio 2002,
causa T 21/02, Atzeni e a./Commissione (non pubblicata nella
Raccolta), il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile
a causa del suo carattere tardivo, senza tuttavia pronunciarsi
sul secondo motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione,
motivo vertente sulla mancanza di legittimazione ad agire
dei ricorrenti dinanzi al Tribunale. Orbene, se questi ultimi
avessero avuto tale legittimazione, ma avessero semplicemente
omesso di proporre il loro ricorso entro i termini prescritti,
le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, relative
alla validità della decisione contestata, sarebbero irricevibili
dinanzi alla Corte.
31 Infatti, si deve ricordare che le esigenze di certezza
del diritto, e più in particolare quelle che derivano dal
principio dell’autorità di cosa giudicata, inducono ad escludere
che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione
della Commissione adottata in forza dell’art. 93 del Trattato,
che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato
decorrere il termine imperativo all’uopo prescritto dall’art.
173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 230, quinto comma, CE), possa contestare
la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali
nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti
presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione.
Ammettere che in circostanze del genere l’interessato possa,
dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della
decisione eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe
a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo
della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei
termini di ricorso (v. sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92,
TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punti 17 e
18).
32 Si deve rilevare che nella causa all’origine della citata
sentenza TWD Textilwerke Deggendorf la decisione della Commissione
diretta allo Stato membro interessato menzionava espressamente
il beneficiario dell’aiuto individuale controverso e tale
Stato aveva comunicato a tale beneficiario la detta decisione
precisandogli che esso poteva proporre un ricorso di annullamento
nei confronti di quest’ultima.
33 Nelle controversie a quibus, invece, la decisione contestata,
diretta alla Repubblica italiana, verte su regimi di aiuti
destinati a categorie di persone definite in maniera generale
e non a beneficiari espressamente identificati. Per giunta,
tale decisione non è stata notificata da tale Stato membro
ad Atzeni e a. né ad alcun altro beneficiario degli aiuti
controversi.
34 Così, contrariamente alle circostanze all’origine della
citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, non era manifesto
che un ricorso di annullamento nei confronti della decisione
contestata proposto dai beneficiari delle quattro misure
di aiuto sarebbe stato ricevibile. Le domande di pronuncia
pregiudiziale sono pertanto da considerare ricevibili.
Per quanto riguarda il fondamento normativo della decisione
contestata e i suoi riflessi sulla competenza della Commissione
ad adottare tale decisione
Osservazioni presentate alla Corte
35 Scalas e Lilliu sostengono che le norme in materia di
concorrenza, in particolare quelle stabilite agli artt.
92 e 93 del Trattato, non sono applicabili al settore agricolo.
Facendo riferimento all’art. 42 del Trattato, essi fanno
valere che tali norme sono applicabili solo nella misura
determinata dal Consiglio dell’Unione europea. Orbene, il
regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo
all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag.
993), adottato sul fondamento dell’art. 42 del Trattato
CEE (divenuto art. 42 del Trattato CE), prevederebbe solo
un’applicazione molto limitata delle disposizioni del Trattato
sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Ne risulterebbe
che la Commissione non era competente ad avviare il procedimento
di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato né ad adottare la
decisione contestata, diretta all’abolizione degli aiuti
concessi.
36 La Commissione sostiene che l’insieme delle norme del
Trattato sugli aiuti di Stato contenute negli artt. 92 e
93 del Trattato si applica alle quattro misure di aiuto:
– gli aiuti agli allevatori di conigli sarebbero soggetti
a tali norme in forza del regolamento (CEE) del Consiglio
28 giugno 1968, n. 827, relativo all’organizzazione comune
dei mercati per taluni prodotti elencati nell’allegato II
del Trattato (GU L 151, pag. 16);
– gli aiuti alle aziende silvicole rientrerebbero direttamente
nell’ambito di applicazione di tali norme;
– gli aiuti alla produzione in serra e gli aiuti alle aziende
agricole indebitate dovrebbero rispettare le dette norme
vuoi perché essi si riferiscono a prodotti disciplinati
da un’organizzazione comune dei mercati e sarebbero soggetti
a queste stesse norme in forza del regolamento che istituisce
tale organizzazione, vuoi perché essi rientrerebbero nell’ambito
di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo
1985, n. 797, relativo al miglioramento dell’efficienza
delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), o di quello che
lo ha sostituito, e cioè il regolamento (CEE) del Consiglio
15 luglio 1991, n. 2328 (GU L 218, pag. 1).
Risposta della Corte
37 Dalle disposizioni dell’art. 42 del Trattato risulta
che le norme in materia di concorrenza sono applicabili
alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, quali
definiti all’art. 38 del Trattato, solo nella misura determinata
dal Consiglio
38 Quest’ultimo ha adottato vari regolamenti.
39 Innanzi tutto, il regolamento n. 26 prevede un’applicazione
delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato nel
settore agricolo limitata a quelle contenute all’art. 93,
nn. 1 e 3, prima frase, del Trattato. Ne deriva che, nel
caso di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione
di tale regolamento, la Commissione non dispone del potere
di avviare il procedimento di cui al n. 2 dello stesso articolo.
Essa è unicamente legittimata a presentare le sue osservazioni
e non ad opporsi alla concessione degli aiuti controversi.
40 Inoltre, quando i regolamenti relativi all’organizzazione
comune dei mercati sono stati adottati, il che è avvenuto
per la maggior parte dei prodotti agricoli ai sensi dell’art.
38 del Trattato, tali regolamenti hanno previsto che tutte
le norme del Trattato sugli aiuti di Stato figuranti agli
artt. 92, 93 e 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE)
erano applicabili salvo alcuni limiti eventuali. Di conseguenza,
solo i prodotti agricoli non soggetti ad un’organizzazione
comune dei mercati rientrano nell’ambito di applicazione
delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato la
cui applicazione è limitata dal regolamento n. 26.
41 Infine, sono stati adottati diversi altri regolamenti,
in particolare il regolamento n. 797/85, contenente disposizioni
relative alla concessione di aiuti di Stato dalle quali
risulta che le misure di aiuto che si scostano dalla norme
previste nel detto regolamento possono tuttavia essere permesse
a condizione che esse siano adottate in conformità degli
artt. 92-94 del Trattato.
42 È importante, di conseguenza, determinare se i prodotti
interessati dalle quattro misure di aiuto siano prodotti
agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato e, in questa
ipotesi, in che misura siano soggetti alle disposizioni
del Trattato in materia di aiuti di Stato.
43 Innanzi tutto, la misura di aiuto alle aziende silvicole
riguarda un settore, quello delle foreste, che non è menzionato
nell’elenco dei prodotti agricoli di cui all’allegato II
del Trattato e non verte quindi su un prodotto agricolo
ai sensi dell’art. 38 del Trattato. Gli aiuti alle aziende
silvicole non formano quindi oggetto di un regime specifico
e sono, di conseguenza, pienamente soggetti alle disposizioni
degli artt. 92 e 93 del Trattato.
44 In secondo luogo, la misura di aiuto nei confronti degli
allevatori di conigli riguarda un prodotto agricolo che
ha formato oggetto di un’organizzazione comune di mercato
istituita dal regolamento n. 827/68. L’art. 5 di tale regolamento
prevede che gli artt. 92 e 93 del Trattato sono applicabili
alla produzione e al commercio di tale prodotto, senza limitazioni.
45 Infine, le altre due misure d’aiuto riguardano, da una
parte, la produzione in serra nonché, dall’altra, le aziende
agricole indebitate e possono pertanto interessare una grande
varietà di prodotti agricoli.
46 Non è stato sostenuto che tali misure riguardassero prodotti
agricoli non soggetti ad un’organizzazione comune di mercato
e, di conseguenza, rientranti nell’ambito di applicazione
delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato
la cui applicazione è stata limitata dal regolamento n.
26.
47 Per quanto riguarda più in particolare gli aiuti alle
aziende agricole indebitate, essi non riguardano prodotti
specifici e costituiscono invece aiuti generici a tali aziende.
A questo titolo, essi potrebbero entrare, in particolare,
nell’ambito di applicazione del regolamento n. 797/85, il
cui art. 31 rinvia, in ogni caso, alle disposizioni del
Trattato relative agli aiuti di Stato.
48 Di conseguenza, esaminando le quattro misure di aiuto
alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato, la Commissione
non ha basato la decisione contestata su un fondamento normativo
erroneo e non era incompetente ad adottare tale decisione.
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 93,
n. 1, del Trattato, relativo agli aiuti esistenti
Osservazioni presentate alla Corte
49 Scalas e Lilliu sostengono che le quattro misure di aiuto
si basano non soltanto sulla legge n. 44/88, ma anche su
una legge anteriore, del 1928, che è citata nella legge
n. 44/88. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe dovuto
esaminare tali misure basandosi sulle disposizioni dell’art.
93, n. 3, del Trattato, relative agli aiuti nuovi, ma su
quelle dell’art. 93, n. 1, del Trattato, applicabili ai
regimi di aiuto esistenti. In forza di queste ultime, gli
aiuti rientranti nelle quattro misure controverse nelle
cause principali avrebbero potuto essere legittimamente
versati sino all’adozione da parte della Commissione della
decisione contestata e non dovrebbero quindi dar luogo a
rimborso.
50 La Commissione sostiene che tale argomento è infondato.
Risposta della Corte
51 Devono essere considerate come aiuti nuovi le misure
adottate dopo l'entrata in vigore del Trattato e dirette
ad istituire o modificare aiuti, fermo restando che le modifiche
possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati
alla Commissione (v., in questo senso, sentenza 17 giugno
1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto
48).
52 Di conseguenza, la semplice menzione, nella legge n.
44/88, di una legge del 1928 non basta in alcun modo a dimostrare
che le quattro misure d’aiuto siano fondate su tale legge
del 1928 e costituiscano aiuti esistenti, dato che la detta
legge è stata modificata e integrata successivamente.
53 Risulta, nella fattispecie, dalle informazioni presentate
alla Corte che le quattro misure d’aiuto sono direttamente
fondate sull’art. 5 della legge n. 44/88, che permette la
concessione di mutui a tasso agevolato destinati a ricostituire
la liquidità delle aziende agricole la cui situazione ha
subito un pregiudizio per effetto di circostanze avverse.
54 Ne consegue che gli aiuti controversi nelle cause principali
costituiscono aiuti nuovi e non aiuti esistenti e che la
Commissione non ha commesso errori non fondandosi sulle
disposizioni dell’art. 93, n. 1, del Trattato.
Per quanto riguarda la pretesa durata eccessiva del procedimento
recante pregiudizio alla regolarità di quest’ultimo e al
principio di tutela del legittimo affidamento
Osservazioni presentate alla Corte
55 Scalas e Lilliu sostengono che la Commissione ha dato
prova di una lentezza eccessiva nell’esame degli aiuti controversi
nelle cause principali. La Commissione avrebbe dovuto procedere
senza indugio a tale esame, non appena ricevuta comunicazione
della legge n. 44/88 con lettera 1° settembre 1992. Essi
ritengono così che tale istituzione avrebbe dovuto dare
un parere sulle quattro misure d’aiuto entro i due mesi
dalla data di ricezione della detta lettera e ingiungere
alla Repubblica italiana di sospendere immediatamente il
versamento degli aiuti.
56 Invece, la Commissione avrebbe innanzi tutto lasciato
trascorrere un periodo di due anni prima di avviare, nel
1994, un procedimento di indagine formale, poi un periodo
di tre anni prima di adottare, nel 1997, la decisione contestata.
Così sarebbero trascorsi oltre nove anni tra l’istituzione
del regime di aiuti nel 1988, da una parte, e l’adozione
di tale decisione, dall’altra, nonché oltre tredici anni
tra la data di tale istituzione e la notifica, nel novembre
2001, dei decreti del mese di dicembre 1997 agli interessati.
Scalas e Lilliu sostengono che tali ritardi hanno leso il
principio della tutela del legittimo affidamento.
57 La Commissione ritiene infondate le censure di tardività
formulate nei suoi confronti e fa valere che il governo
italiano è responsabile di vari ritardi. Quest’ultimo, in
due occasioni, avrebbe risposto alle domande della Commissione
dopo cinque e dopo sei mesi.
Risposta della Corte
58 Quanto ad una pretesa irregolarità procedurale causata
da ritardi eccessivi della Commissione nell’esame delle
quattro misure d’aiuto, occorre constatare, in primo luogo,
che vari ritardi sono imputabili al governo italiano.
59 Così, proprio questo governo ha omesso di notificare
alla Commissione la legge n. 44/88 prima della sua adozione
e ha lasciato trascorrere un periodo di quasi quattro anni
prima di informare la Commissione dell’adozione di tale
legge.
60 Risulta altresì dai fascicoli presentati dinanzi alla
Corte che la Commissione non era in grado di pronunciarsi
sulla validità del regime di aiuti previsto dalla detta
legge esaminando unicamente il testo di quest’ultima. Tale
istituzione ha avuto bisogno di altre informazioni di cui
ha sollecitato la comunicazione da parte del governo italiano.
Orbene, quest’ultimo ha tardato più volte, talora per parecchi
mesi, a rispondere alle domande della Commissione.
61 In secondo luogo, anche se la procedura di esame, da
parte della Commissione, della legge n. 44/88 e delle quattro
misure di aiuto sembra essere stata relativamente lunga,
si deve ricordare che sino all’adozione del regolamento
del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di
applicazione dell’art. 93 del Trattato (GU L 83, pag. 1),
la Commissione non era soggetta a termini specifici. In
mancanza di norme al riguardo, la Commissione doveva tuttavia
preoccuparsi di non ritardare indefinitamente l’esercizio
dei suoi poteri al fine di rispettare l’esigenza fondamentale
della certezza del diritto (v. sentenza 24 settembre 2002,
cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie
di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 140).
62 A questo proposito, come rilevato dall’avvocato generale
nel suo esame dei periodi trascorsi, ai paragrafi 160-167
delle sue conclusioni, l’esame dello svolgimento del procedimento
non ha rilevato un ritardo tale da violare quest’obbligo
fondamentale. In particolare, una prima tappa di due anni,
dal 1992 al 1994, si è rivelata necessaria per raccogliere
i fatti pertinenti, dato che il governo italiano non ha
spontaneamente notificato la legge n. 44/88 e le quattro
misure di aiuto. Una seconda tappa, che si è iniziata nel
1994, è proseguita sino all’adozione, nel 1997, della decisione
contestata. Nel corso di questa seconda tappa, la Commissione
ha ritenuto utile chiedere chiarimenti al detto governo,
a più riprese, a seguito in particolare della modifica della
normativa italiana nel corso dell’ultimo trimestre del 1995.
63 Quanto ad una pretesa violazione del principio di tutela
del legittimo affidamento, è importante ricordare la giurisprudenza
costante della Corte in materia di aiuti.
64 Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza
sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art.
93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono
fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla
regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia
stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal
menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti,
deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale
procedura sia stata rispettata (v. sentenza 20 marzo 1997,
causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto
25).
65 Quando un aiuto è stato versato senza previa notifica
alla Commissione ed è pertanto illegittimo in forza dell’art.
93, n. 3, del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può
riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella
regolarità della concessione dello stesso (v. sentenze Alcan
Deutschland, cit., punti 30 e 31, nonché 11 novembre 2004,
cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, Demesa e Territorio
Histórico de Álava/Commissione, Racc. pag. I-10609, punto
45).
66 Di conseguenza, nella misura in cui la legge n. 44/88
non era stata debitamente notificata alla Commissione, gli
agricoltori sardi interessati non potevano fare alcun affidamento
sulla legittimità degli aiuti loro concessi e l’asserita
lentezza del procedimento non ha potuto far sorgere un siffatto
affidamento.
67 Ne consegue che nessun ritardo eccessivo tale da costituire
un’irregolarità procedurale o da violare il principio di
tutela del legittimo affidamento è stato dimostrato.
Per quanto riguarda la pretesa insufficienza di motivazione
e l’asserito errore di valutazione quanto alla compatibilità
degli aiuti con il mercato comune
Osservazioni preliminari
68 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di verificare
la validità della decisione contestata con riguardo, in
primo luogo, all’obbligo di motivazione e, in secondo luogo,
alla valutazione della compatibilità degli aiuti controversi
nelle cause principali con il mercato comune. Per quanto
riguarda il secondo punto, il detto giudice cerca di stabilire
se la Commissione abbia operato tale valutazione rispettando
in particolare le disposizioni dell’art. 92, nn. 2, lett.
b), e 3, lett. a), del Trattato tenuto conto, da un lato,
della prassi della Commissione in questo settore al momento
dell’avvio del procedimento (in prosieguo, conformemente
all’espressione utilizzata nella decisione contestata: la
«prassi speciale della Commissione per gli aiuti alle imprese
agricole in difficoltà») e, dall'altro, degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU 1994, C
368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il giudice
del rinvio pone altresì la questione della violazione, da
parte della decisione contestata, del regolamento n. 797/85.
Osservazioni presentate alla Corte
69 Scalas e Lilliu sostengono che la decisione contestata
è insufficientemente motivata nella misura in cui essa non
comporta la menzione del modo in cui gli aiuti controversi
nella causa principale hanno pregiudicato o hanno minacciato
di pregiudicare la concorrenza. In particolare, l’analisi
degli effetti della detta decisione sulla concorrenza sarebbe
incompleta poiché non conterrebbe alcuna descrizione del
mercato.
70 La decisione contestata sarebbe altresì insufficientemente
motivata per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi. Scalas
e Lilliu sottolineano al riguardo che, tenuto conto della
situazione economica e sociale della Sardegna, è escluso
che gli scambi possano essere pregiudicati dai detti aiuti.
71 Scalas e Lilliu sostengono che, in ogni caso, i detti
aiuti sono compatibili con l’art. 92, nn. 2, lett. b), e
3, lett. a) e c), del Trattato. La Commissione avrebbe anche
applicato in maniera non corretta i criteri derivanti dalla
prassi speciale della Commissione per gli aiuti alle aziende
agricole in difficoltà nonché dagli orientamenti, i quali
non avrebbero, in ogni caso, effetto vincolante. D’altro
canto, la Commissione farebbe un’applicazione erronea delle
direttive del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa
all’ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag.
1), e 28 aprile 1975, 75/268/CEE, sull’agricoltura di montagna
e di talune zone svantaggiate (GU L 128, pag. 1), nonché
del regolamento n. 797/85.
72 La Commissione sostiene che la decisione contestata soddisfa
pienamente le esigenze richieste in materia di motivazione.
Quanto alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi nelle
cause principali con il mercato comune, essa precisa che
i criteri che permetterebbero agli aiuti controversi di
rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 92, nn.
2, lett. b), e 3, del Trattato non sono soddisfatti.
Risposta della Corte
73 Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, imposto
dall’art. 190 del Trattato, quest'ultima dev’essere adeguata
alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in
forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione
da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere
al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
In funzione delle circostanze del caso, la motivazione non
deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto
e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la
motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art.
190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo
tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle
norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare,
sentenza 19 settembre 2002, causa C-113/00, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I 7601, punti 47 e 48).
74 Così, nel caso di aiuti non notificati alla Commissione
allo stato di progetto, quest’ultima è tenuta quanto meno
a menzionare, nella motivazione della sua decisione, le
circostanze nelle quali tali aiuti sono stati concessi,
ove esse permettano di dimostrare che i detti aiuti sono
atti a incidere sul commercio intracomunitario, ma essa
non è tenuta a dimostrare l’effetto reale di aiuti già concessi.
Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe col favorire
gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo
di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, a detrimento
di quelli che notificano il progetto di aiuti (citata sentenza
Spagna/Commissione, punto 54).
75 Nella fattispecie, risulta della decisione contestata
che la Commissione ha precisato in che modo gli aiuti concessi
hanno procurato un vantaggio ai loro beneficiari. La Commissione
ricorda altresì che, in materia di prodotti agricoli, ogni
aiuto a favore della produzione nazionale può incidere sugli
scambi tra Stati membri. Di conseguenza, essa ha precisato
i motivi per i quali a suo parere gli aiuti concessi falsavano
la concorrenza e potevano incidere sugli scambi tra i detti
Stati. Poiché la legge n. 44/88 e le quattro misure d’aiuto
non erano state notificate, essa non era tenuta a fornire
una descrizione del mercato né ad illustrare in dettaglio
le correnti di scambio tra Stati membri relative ai prodotti
interessati.
76 D’altro canto, la Commissione ha esposto in dettaglio,
nelle parti IV e V della decisione contestata, le ragioni
per le quali, alla luce delle informazioni fornite dalle
autorità italiane, le condizioni richieste per l’applicazione
delle deroghe previste all’art. 92, nn. 2 e 3, del Trattato
non erano soddisfatte.
77 Ne consegue che la censura connessa ad un’insufficienza
di motivazione dev’essere respinta.
78 Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti con
il mercato comune, essa va verificata alla luce dell’art.
92, nn. 2, lett. b), e 3, lett. a) e c), del Trattato.
79 L’art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato prevede che gli
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili
con il mercato comune. Trattandosi di una deroga al principio
generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il
mercato comune, tale disposizione deve formare oggetto di
un’interpretazione restrittiva. La Corte ha così dichiarato
che possono essere compensati, ai sensi di tale disposizione,
solo gli svantaggi causati direttamente da calamità naturali
o da altri eventi eccezionali. Ne consegue che deve esistere
un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale
e l’aiuto di Stato e che è necessaria una valutazione il
più possibile precisa dei danni subiti dai produttori interessati
(sentenza 11 novembre 2004, causa C-73/03, Spagna/Commissione,
non pubblicata nella Raccolta, punto 37).
80 Nella fattispecie, nessun legame è stato dimostrato tra
le quattro misure d’aiuto e una calamità naturale o un evento
eccezionale. La Repubblica italiana ha asserito che taluni
aiuti miravano a rimediare alle difficoltà connesse a una
crisi del mercato interessato e a tassi di interesse elevati,
ma, come rilevato dalla Commissione nella decisione contestata,
tali fenomeni sono l’espressione delle forze di mercato
a cui ogni imprenditore deve far fronte.
81 Quanto ai problemi climatici fatti valere dalla Repubblica
italiana, come la siccità, essi sono menzionati solo in
maniera generale. Non è stata dimostrata alcuna gravità
particolare rispetto ai fenomeni climatici abituali né è
stata fornita alcuna stima delle pretese perdite subite
dagli agricoltori a seguito di tali fenomeni.
82 Per quanto riguarda l’aiuto concesso agli allevatori
di conigli, dalle caratteristiche stesse dell’aiuto risulta
che quest’ultimo non era riservato agli allevatori che avevano
perduto tutti i loro capi, ma era accordato a partire da
una perdita pari al 20% di essi. Per giunta, la Repubblica
italiana non ha in nessun modo dimostrato l’esistenza di
una corrispondenza tra l’aiuto concesso e le perdite subite.
83 Ne consegue che non è stato dimostrato alcun errore di
valutazione nell’applicazione, da parte della Commissione,
dell’art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato.
84 Per quanto riguarda la valutazione della validità degli
aiuti con riferimento alle disposizioni dell’art. 92, n.
3, lett. a) e c), del Trattato, relative agli aiuti destinati
a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune
regioni o di talune attività, occorre ricordare che la Commissione
dispone, per l’applicazione di tali disposizioni, di un
ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni
di ordine economico e sociale che devono essere effettuate
in un contesto comunitario e che la Corte, nell’effettuare
il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale libertà,
non può sostituire la propria valutazione in materia a quella
dell’autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire
se quest’ultima valutazione non sia viziata da errore manifesto
o da sviamento di potere (v. sentenza 12 dicembre 2002,
causa C-456/00, Francia/Commissione, Racc. pag. I 11949,
punto 41).
85 A questo proposito, come risulta della decisione contestata,
le quattro misure di aiuto sono state esaminate alla luce
dei criteri riportati nella prassi speciale della Commissione
per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà. La Commissione
ha altresì precisato in tale decisione che gli orientamenti
non erano ancora entrati in vigore e non erano applicabili.
Essa asserisce tuttavia che, in ogni caso, le condizioni
previste in tali orientamenti non erano rispettate.
86 Basandosi sui criteri figuranti nella prassi speciale
della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in
difficoltà, i quali non sono contestati dalla Repubblica
italiana, la Commissione non ha commesso alcun errore di
diritto. Si trattava di criteri comunemente applicati da
quest’ultima alla data dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 92, n. 2, del Trattato.
87 In forza di tali criteri, gli aiuti controversi nelle
cause principali dovevano soddisfare tre condizioni, ossia
contribuire al finanziamento di investimenti già realizzati,
non superare i tassi generalmente ammessi dalla Commissione
e vuoi essere conseguenti ad adattamenti dei tassi per tener
conto della variazione del tasso del danaro, vuoi riguardare
aziende agricole che presentassero garanzie sufficienti
di riassestamento economico.
88 Come risulta dalla decisione contestata e dalle osservazioni
presentate alla Corte, le quattro misure di aiuto non soddisfano
tali condizioni. Da un lato, il fatto di aver realizzato
investimenti non era una condizione per la concessione di
aiuti. Dall'altro, anche se, in taluni casi particolari,
gli agricoltori beneficiari degli aiuti avevano realizzato
investimenti, non è stato dimostrato che fossero soddisfatte
le altre due condizioni richieste. Di conseguenza, non risulta
che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di
valutazione o uno sviamento di potere considerando, al termine
della sua analisi, che le quattro misure di aiuto costituivano
aiuti al funzionamento che non potevano migliorare in maniera
duratura le condizioni del settore e della regione interessati.
89 Per quanto riguarda gli orientamenti, Scalas e Lilliu
sostengono che essi prescrivono di osservare una flessibilità
nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il
mercato comune nel caso di regioni assistite come la Sardegna
e che la Commissione avrebbe dovuto concludere per la compatibilità
della quattro misure di aiuto con il detto mercato.
90 Risulta tuttavia dai fascicoli dinanzi alla Corte che,
anche supponendo che gli orientamenti potessero essere applicati,
Scalas e Lilliu non dimostrano, con le loro osservazioni
generiche, che le condizioni fissate in tali orientamenti
fossero soddisfatte.
91 Infine, per quanto riguarda la pretesa applicazione erronea
del regolamento n. 797/85 nonché delle direttive 72/159
e 75/268, basta constatare che l’esame della compatibilità
delle quattro misure di aiuto con il mercato comune non
è per nulla fondato su tali atti. La decisione contestata
rinvia semplicemente alla direttiva 75/268 e al regolamento
n. 797/85 al fine di chiarire la nozione di «zona svantaggiata».
La direttiva 72/159 non è per nulla menzionata nella detta
decisione.
92 Ne consegue che non è stato dimostrato alcun errore di
valutazione nell’applicazione dell’art. 92, n. 3, lett.
a) e c), del Trattato.
93 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre
risolvere le questioni proposte nel senso che dall’esame
della decisione contestata non è emerso alcun motivo tale
da inficiare la validità di tale decisione.
Sulle spese
94 Nei confronti delle parti nelle cause principali
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Dall’esame della decisione della Commissione 16 aprile
1997, 97/612/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Regione
Sardegna (Italia) nel settore agricolo, non è emerso alcun
motivo tale da inficiare la validità di tale decisione.