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| n. 1-2006 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Conclusioni dell'Avv.
Generale 26 gennaio 2006
Avvocato Generale L.A. GEELHOED |
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Art. 81 CE - Concorrenza – Intese – Pratiche concordate
– Limitazione della concorrenza – Incidenza sugli scambi
tra gli Stati membri – Comportamenti riguardanti l’intero
territorio di uno Stato membro – Comportamenti tenuti dalla
maggioranza delle società operanti sul mercato – Sussiste.
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Art. 81 CE - Concorrenza – Intese – Pratiche concordate
– Terzo titolare di un interesse giuridicamente rilevante
– Azione di nullità dell’intesa – Azione di risarcimento
del danno – È legittimato – Condizioni – Nesso di causalità
tra intesa e danno.
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Azioni di risarcimento del danno – Inesistenza di una disciplina
comunitaria – Applicazione del diritto processuale nazionale
– Condizioni – Equivalenza – Effettività.
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Costituisce una pratica concordata vietata
dall’art. 81 Trattato CE, che produce l’effetto di limitare
la concorrenza e può incidere sugli scambi tra gli Stati
membri, lo scambio di informazioni tra la maggior parte
delle compagnie assicurative operanti sul mercato e relativo
all’intero territorio di uno Stato membro.
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In simili ipotesi il terzo titolare di un
interesse giuridicamente rilevante può proporre sia l’azione
di nullità dell’intesa sia l’azione di risarcimento del
danno, purché sussista un nesso di causalità tra l’intesa
e il danno lamentato.
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In mancanza di una disciplina comunitaria
alle azioni di risarcimento del danno si applica il diritto
processuale nazionale, che determina il giudice competente,
i termini di prescrizione e i criteri di liquidazione del
danno, purché tali regole non risultino meno favorevoli
di quelle che valgono per analoghe pretese fondate sul diritto
interno e non rendano praticamente impossibile o estremamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
comunitario.
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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L. A. GEELHOED
presentate il 26 gennaio 2006
Cause riunite C 295/04, C 296/04, C 297/04 e C 298/04
Vincenzo Manfredi (C 295/04)
contro
Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA
e
Antonio Cannito (C 296/04)
contro
Fondiaria Sai Assicurazioni SpA
e
Nicolò Tricarico (C 297/04)
Pasqualina Murgolo (C 298/04)
contro
Assitalia Assicurazioni SpA
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice
di pace di Bitonto)
I – Introduzione
1. Le presenti cause riguardano quattro domande di pronuncia
pregiudiziale con cui il Giudice di pace di Bitonto sottopone
alla Corte di giustizia cinque questioni relative all’interpretazione
dell’art. 81 CE. Le questioni sono sorte nell’ambito di
azioni promosse contro un certo numero di compagnie di assicurazione
per ottenere il rimborso degli aumenti dei premi. I relativi
procedimenti sono stati sospesi dopo che l’autorità italiana
della concorrenza aveva accertato che le compagnie di assicurazione
si erano rese responsabili di comportamenti vietati dal
diritto della concorrenza.
2. Le questioni sono state sollevate nell’ambito di controversie
pendenti tra Manfredi e Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA
(causa C 295/04), Cannito e Fondiaria SAI Assicurazioni
Spa (causa C 296/04), Tricarico e Assitalia Assicurazioni
Spa (causa C 297/04) e Murgolo e Assitalia Assicurazioni
Spa (causa C 298/04).
II – La normativa nazionale pertinente
3. L’art. 2, n. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287
(la legge italiana sulla concorrenza), vieta le intese fra
imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato
nazionale o in una sua parte.
4. Ai termini del n. 1 del medesimo articolo, sono considerate
intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
5. Il n. 3 della suddetta disposizione stabilisce che le
intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
6. L’art. 33 della legge italiana sulla concorrenza attribuisce
poi alla Corte d’appello competente per territorio la competenza
a pronunciarsi sulle azioni di nullità e di risarcimento
danni, nonché sui ricorsi volti ad ottenere provvedimenti
di urgenza in relazione alle violazioni delle disposizioni
di cui ai titoli da I a IV della medesima legge, fra cui
l’art. 2.
III – Cause principali e questioni pregiudiziali
7. Il giudice del rinvio descrive i fatti delle cause
principali come segue:
8. Con provvedimenti 8 settembre 1999, 10 novembre 1999
e 3 febbraio 2000, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (in prosieguo: la «AGCM») apriva un procedimento
per infrazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 (legge
sulla concorrenza) nei confronti di diverse compagnie di
assicurazione, fra cui le tre compagnie convenute nella
causa principale, accusate di aver posto in essere un’intesa
vietata avente ad oggetto «abbinamento di prodotti distinti
e scambio di informazioni tra imprese concorrenti». Per
quanto concerne le presenti cause rileva soltanto lo scambio
di informazioni tra imprese concorrenti.
9. L’AGCM osservava che nel periodo 1994/1999 in Italia,
a differenza di quanto avveniva nel resto dell’Europa, si
verificava un anomalo e crescente aumento dei premi delle
assicurazioni RC auto, la cui domanda è rigida in quanto
si tratta di assicurazioni obbligatorie. Gli assicurati
che si vedono notificare un aumento dei premi non hanno
altra scelta che pagare il premio più elevato o smettere
di utilizzare il loro veicolo.
10. L’AGCM osservava anche che il mercato delle polizze
RC auto presenta notevoli barriere all’entrata, erette soprattutto
dalla necessità di approntare un’efficace rete di distribuzione
e una rete di centri per la liquidazione dei sinistri in
tutto il Paese.
11. Inoltre, l’ampia documentazione acquisita dall’AGCM
lasciava scorgere l’esistenza di un esteso e pervasivo scambio
d’informazioni tra numerose imprese di assicurazione per
la RC auto relativo a tutti gli aspetti dell’attività assicurativa:
prezzi, sconti, incassi, costi dei sinistri e di distribuzione,
e così via.
12. Con provvedimento finale 28 luglio 2000, l’AGCM concludeva
che le compagnie d’assicurazione coinvolte avevano posto
in essere un accordo illecito, in quanto contrario alle
norme antitrust, avente ad oggetto lo scambio d’informazioni
relative al settore assicurativo, accordo che aveva consentito
alle imprese parti di coordinare e di calmierare i premi
delle assicurazioni RC auto in modo da imporre agli utenti
considerevoli aumenti dei premi non giustificati dalle condizioni
del mercato e non eludibili dai consumatori.
13. Il provvedimento dell’AGCM, impugnato dalle compagnie
di assicurazione, veniva sostanzialmente confermato dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Consiglio
di Stato.
14. Gli attori nelle cause principali hanno adito il Giudice
di pace di Bitonto per sentirlo condannare le compagnie
di assicurazione interessate alla restituzione delle maggiorazioni
dei premi pagate a causa degli aumenti risultanti dalle
pratiche concorrenziali dichiarate illecite dall’AGCM. Secondo
quanto risulta dall’ordinanza di rinvio, il periodo per
il quale viene richiesto il rimborso dei danni subiti va
dal 1997 al 2001.
15. Risulta dagli atti che i premi erano mediamente superiori
del 20% a quello che sarebbero stati senza le intese fra
le compagnie di assicurazione.
16. Le compagnie d’assicurazione convenute nelle cause principali
hanno eccepito innanzi tutto l’incompetenza funzionale del
Giudice di pace di Bitonto in conformità dell’art. 33 della
legge n. 287/1990 e, in secondo luogo, la prescrizione del
diritto alla restituzione e/o al risarcimento del danno.
17. Il giudice del rinvio ritiene che, essendo state partecipi
dell’accordo sanzionato dall’AGCM anche compagnie d’assicurazione
appartenenti ad altri Stati membri ed esercenti la loro
attività anche in Italia, l’intesa contestata violi altresì
l’art. 81 CE, che al n. 2 commina la nullità di tutti gli
accordi e le intese vietati.
18. Secondo il giudice del rinvio, qualsiasi terzo, tra
cui il consumatore e l’utente finale di un servizio, potrebbe
ritenersi legittimato a far valere la nullità di un’intesa
vietata dall’art. 81 CE e chiedere il risarcimento del danno
ove sussista un nesso di causalità tra quest’ultimo e l’intesa.
19. Se così fosse, disposizioni come quella dell’art. 33
della legge n. 287/90 si potrebbero ritenere in contrasto
col diritto comunitario. I tempi ed i costi relativi ad
un processo dinanzi alla Corte d’appello sarebbero, infatti,
rispettivamente molto più lunghi e molto più alti di quelli
per un procedimento dinanzi al Giudice di pace e ciò potrebbe
compromettere l’efficacia dell’art. 81 CE.
20. Il giudice del rinvio dubita altresì della compatibilità
con l’art. 81 CE dei termini di prescrizione dell’azione
risarcitoria e dell’entità del danno da liquidare stabiliti
dall’ordinamento nazionale.
21. Il Giudice di pace di Bitonto ha pertanto deciso di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
– Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel
senso che esso commini la nullità di un’intesa o di una
pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente
in uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere
un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC
auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche
in considerazione della partecipazione all’accordo o alla
pratica concordata d’imprese che appartengano a diversi
Stati membri;
– Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel
senso che osti all’applicazione di una norma nazionale di
tenore analogo a quello dell’art. 33 della legge italiana
n. 287/1990 secondo cui la domanda risarcitoria per violazione
delle norme comunitarie e nazionali per le intese anticoncorrenziali
deve essere proposta anche dai terzi dinanzi ad un giudice
diverso da quello ordinariamente competente per domande
di pari valore, comportando così un notevole aumento dei
costi e dei tempi di giudizio;
– Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel
senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse
giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un’intesa
o di una pratica concordata vietata dalla stessa norma comunitaria
e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista
il nesso di causalità tra l’intesa o la pratica concordata
ed il danno;
– Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel
senso che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria
su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno
in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in
essere oppure dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata
è cessata;
– Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel
senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno
liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque
inferiore al vantaggio economico ricavato dall’impresa danneggiante
parte dell’intesa o della pratica concordata vietata, debba
altresì d’ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno
punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore
al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare
la posizione in essere di intese o di pratiche concordate
vietate dall’art. 81 del Trattato.
22. L’Assitalia, il governo italiano, il governo tedesco,
il governo austriaco e la Commissione hanno presentato osservazioni
scritte. L’Assitalia e la Commissione hanno inoltre esposto
dettagliatamente i loro punti di vista nell’udienza dell’11
novembre 2005.
IV – Valutazione
A – Sull’ammissibilità dei quesiti pregiudiziali
23. L’Assitalia sostiene che le questioni pregiudiziali
sono inammissibili. Anche la Commissione aveva originariamente
dei dubbi a questo riguardo, ma in udienza ha sostenuto
una diversa opinione, facendo rilevare che le limitate informazioni
fornite nell’ordinanza di rinvio non sono poi così limitate
da impedire ad altri partecipanti al procedimento di farsi
un’idea delle questioni sollevate. Concordo con questa affermazione.
Gli elementi di informazione forniti dall’ordinanza di rinvio,
integrati con le informazioni fornite dalle parti nelle
cause principali, costituiscono una base sufficiente per
dare una risposta utile al giudice del rinvio.
24. A questo proposito, rimando ancora una volta alla consolidata
giurisprudenza da cui risulta che la Corte è, in linea di
principio, tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali
che vertono sull’interpretazione del diritto comunitario
e che può rifiutare di pronunciarsi solo qualora appaia
in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha
alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della
causa principale oppure qualora il problema sia di natura
ipotetica o qualora la Corte non disponga di elementi di
fatto o di diritto sufficienti.
25. Non spetta quindi alla Corte stabilire se e in che misura
il giudice del rinvio sia uscito dall’ambito della controversia,
come ha sostenuto l’Assitalia.
B – Osservazioni preliminari
26. Prima di affrontare il merito delle questioni, vorrei
svolgere alcune considerazioni di carattere generale.
27. Come si vedrà, la maggior parte delle questioni può
essere risolta sulla base della giurisprudenza esistente.
Le questioni sottoposte alla Corte sono tuttavia interessanti,
già per il solo fatto che, di certo a partire dall’adozione
del regolamento n. 1/2003, si attribuisce sempre maggiore
importanza alla tutela dei propri diritti da parte dei privati.
28. Già poco tempo dopo l’entrata in vigore del Trattato
CEE la Corte ha dichiarato che i divieti di cui agli art.
81 e 82 hanno efficacia diretta ed impongono quindi ai giudici
nazionali di tutelare i diritti che i cittadini comunitari
possono trarre da tali disposizioni.
29. Nonostante questa giurisprudenza, l’iniziativa processuale
privata si trova qui in Europa ancora nella fase iniziale
o quantomeno non ha manifestamente raggiunto le dimensioni
che si riscontrano in altri ordinamenti, ad es. in quello
degli Stati Uniti, dove circa il 90% dei procedimenti antitrust
è avviato da parti private. All’interno dell’Unione Europea
l’iniziativa processuale viene tradizionalmente esercitata
soprattutto da organi pubblici, quali la Commissione europea
o le autorità nazionali.
30. Il nuovo regime creato dal regolamento n. 1/2003 potrebbe
offrire maggiore spazio e maggiori occasioni all’iniziativa
processuale dei privati, accanto all’azione degli organi
pubblici. Ciò è comunque quanto auspica fortemente la Commissione.
I vantaggi e/o l’auspicabilità di una tale evoluzione sono
stati illustrati in numerose note di accompagnamento, comunicazioni
e discorsi. Uno dei vantaggi che viene opportunamente ricordato
in tale contesto, accanto alla sanzione di nullità prevista
dall’art. 81, n. 2, CE, è la possibilità per i giudici nazionali
di concedere il risarcimento dei danni. Inoltre il giudice
deve pronunciarsi su ogni controversia che gli viene sottoposta
e deve tutelare i diritti individuali dei singoli. Gli organi
pubblici dotati del diritto di iniziativa processuale operano
invece nel pubblico interesse ed hanno pertanto spesso precise
priorità, cosicché non tutte le denunce vengono esaminate
nel merito. Inoltre, le azioni civili possono anche avere
un effetto deterrente su coloro che violano o potrebbero
violare il divieto di intese e contribuiscono quindi al
rispetto di tale divieto ed allo sviluppo di una cultura
della concorrenza nella cerchia degli operatori di mercato.
31. L’iniziativa di azioni di diritto privato deve, in primo
luogo, venire da coloro i cui interessi sono tutelati dal
diritto della concorrenza, fra i quali figurano anche i
consumatori, come avviene nelle cause di cui trattasi. Le
azioni stesse sono disciplinate, all’interno di una serie
di disposizioni-cornice di diritto comunitario, dal diritto
processuale e dal diritto privato nazionali. La sentenza
Courage, di cui dovremo ancora parlare, potrà fornire un
impulso per aumentare l’effettività degli artt. 81 e 82
CE grazie allo strumento del diritto privato. L’incremento
delle azioni di diritto privato potrà tuttavia variare secondo
gli Stati membri in ragione della diversa cultura processuale,
delle limitazioni poste alla legittimazione ad agire, delle
regole in materia di onere della prova, della possibilità
di azioni di gruppo, ecc. Soprattutto, l’effettività dell’iniziativa
viene anche condizionata dall’accessibilità del giudice
nazionale. Questo interesse gioca anche nel presente procedimento.
C – Prima questione: la prima questione pregiudiziale
nelle cause da C 295/04 a C 298/04
32. Con la prima questione pregiudiziale si domanda
se l’intesa di cui trattasi tra le compagnie di assicurazione
violi non solo l’art. 2 della legge italiana sulla concorrenza,
ma anche l’art. 81 CE.
33. Come si sa, il diritto nazionale della concorrenza ed
il diritto comunitario della concorrenza possono trovare
applicazione in parallelo, ma con la riserva che il diritto
nazionale non può violare il diritto comunitario. L’art.
2 della legge italiana sulla concorrenza vieta le intese
che abbiano un effetto restrittivo della concorrenza sul
mercato italiano o su parte di esso. Il criterio determinante
per sapere se si applichi o no il diritto comunitario è
quindi quello di accertare se vi sia «incidenza sul commercio»
tra gli Stati membri.
34. Dalla giurisprudenza consolidata della Corte emerge
che è sufficiente indicare che l’accordo può produrre un
effetto di questo tipo. Non occorre dimostrare che esso
ha anche effettivamente influito sulle correnti commerciali.
Risulta altresì dalla giurisprudenza che il presupposto
dell’«incidenza sul commercio tra gli Stati membri» ricorre
quando si può prevedere con un sufficiente grado di probabilità,
in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto e di
diritto, che un accordo sia atto ad incidere direttamente
o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle
correnti commerciali tra gli Stati membri. Tale influenza
non deve inoltre essere irrilevante.
35. La circostanza che ad un accordo partecipino soltanto
imprese di un singolo Stato membro non significa che sia
esclusa la possibilità che esso incida sugli scambi tra
Stati membri. Al contrario, può essere un indizio evidente
del fatto che si tratta proprio di questo. La Corte ha infatti
più volte ricordato che un’intesa che si estenda a tutto
il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura,l’effetto
di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello
nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta
dal Trattato.
36. Il giudice deve così decidere – sulla base di diversi
fattori che, considerati ciascuno isolatamente, non devono
di per sé essere determinanti – se è soddisfatto il criterio
dell’influsso sul commercio tra gli Stati membri. Solo se
risulta che tale criterio non è soddisfatto, le pratiche
in questione saranno assoggettate unicamente al diritto
italiano della concorrenza.
37. Il giudice nazionale ha rilevato, nella sua ordinanza
di rinvio, che numerose compagnie di assicurazione provenienti
da altri Stati membri hanno partecipato alle intese proibite.
Il semplice fatto che tra i partecipanti all’intesa figurino
anche degli stranieri è un elemento di valutazione (importante),
ma, considerato di per sé solo, non è ancora determinante
per poter concludere che in tal modo risulta soddisfatto
il criterio dell’incidenza sul commercio tra gli Stati membri.
38. Dai documenti figuranti nel fascicolo processuale, e
in particolare da quelli dell’Assitalia, risulta che la
quasi totalità (precisamente l’87%) delle imprese operanti
in Italia hanno partecipato all’intesa vietata. Visto alla
luce della giurisprudenza summenzionata, questo fatto costituisce
un forte indizio nel senso che qui si possa parlare di incidenza
sul commercio tra gli Stati membri, almeno quando si combina
con la partecipazione all’intesa anche di imprese non italiane.
D – Seconda questione: la seconda questione pregiudiziale
nella causa C 298/04
39. Con tale questione il giudice del rinvio intende
accertare se il diritto comunitario osti ad una norma nazionale
di tenore analogo a quello dell’art. 33 della legge italiana
sulla concorrenza. In forza di tale norma interna un’azione
di risarcimento fondata su una violazione del diritto della
concorrenza deve infatti essere promossa dinanzi ad un giudice
diverso da quello che sarebbe normalmente competente. Il
giudice del rinvio osserva che tale procedura, la quale
deroga alle regole normali in materia di competenza, risulta
più lunga e più dispendiosa. Ciò avrebbe un effetto dissuasivo
nei confronti di coloro che intendono promuovere azioni
di risarcimento danni.
40. La Commissione, l’Assitalia e il governo italiano ricordano
tutti che spetta agli Stati membri definire le competenze
dei giudici e fissare le regole di procedura, con riserva
di rispettare i principi di equivalenza e di effettività.
41. La Commissione rileva inoltre che la lettura fatta dal
giudice di rinvio si rifà ad un’interpretazione erronea
dell’art. 33 della legge italiana sulla concorrenza, il
quale stabilisce semplicemente che la Corte d’appello competente
per territorio ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulle
azioni di annullamento, per risarcimento danni e per provvedimenti
urgenti che siano fondate su una violazione del diritto
italiano della concorrenza. Per le azioni fondate sulla
violazione del diritto comunitario varrebbero le normali
regole di competenza. L’Assitalia condivide questo punto
di vista.
42. L’una e l’altra fanno valere, sebbene con argomenti
diversi, che non c’è violazione del principio di equivalenza
e che coloro che intendono promuovere un’azione basata su
una violazione dell’art. 81 CE sono in sostanza avvantaggiati.
La Commissione si fonda, al riguardo, sul fatto che i procedimenti
dinanzi alla Corte d’appello sono in effetti più lunghi
e più dispendiosi. L’Assitalia menziona invece la circostanza
che l’azione fondata sull’art. 81 può essere esaminata in
due gradi di giudizio.
43. In udienza l’Assitalia ha fatto riferimento alla sentenza
pronunciata il 4 febbraio 2005 dalla Corte di cassazione,
che conferma sostanzialmente la tesi della Commissione.
44. In una precedente sentenza, la Corte di cassazione aveva
interpretato l’art. 33, n. 2, della legge italiana sulla
concorrenza nel senso che i privati/consumatori non fossero
processualmente legittimati ad esperire dinanzi alla Corte
d’appello un’azione di risarcimento danni fondata su tale
articolo. Questo orientamento è tuttavia stato abbandonato
con la sentenza sopra citata.
45. Nella sentenza 4 febbraio 2005 la Corte di cassazione
ha dichiarato che non soltanto le imprese, ma anche i consumatori
possono esperire dinanzi alla Corte d’appello un’azione
di risarcimento danni basata sulla violazione del diritto
italiano della concorrenza.
46. Ciò dovrebbe significare che un privato che intenda
promuovere un’azione di risarcimento danni per ottenere
riparazione di un danno subito a causa dell’inosservanza
della legge italiana sulla concorrenza deve rivolgersi alla
Corte d’appello, che è il giudice competente in materia
ai sensi del diritto italiano.
47. Checché ne sia, questa speciale regola di competenza
vale soltanto per le azioni di risarcimento danni fondate
sulla violazione della legge italiana sulla concorrenza.
Per quanto riguarda le azioni di risarcimento danni esperite
a motivo di una violazione degli artt. 81 e 82 CE, vale,
senza dubbio, in assenza di norme che dispongano altrimenti,
la regola che il giudice competente a pronunciarsi in materia
è il giudice che risulta competente in applicazione delle
normali regole di competenza.
48. Noto, a margine, che ,fin dall’entrata in vigore del
regolamento n. 1/2003, le autorità nazionali, e quindi anche
la Corte d’appello, quando applicano il diritto nazionale
della concorrenza, devono tener conto dell’art. 81, almeno
quando è soddisfatto il criterio dell’incidenza sul «commercio
tra gli Stati membri». Se ne può dedurre che tali autorità
sono anche competenti nel caso in cui un’azione sia basata
su una violazione dell’art. 81 CE. In teoria, il litigante
dovrebbe in questo modo avere una certa scelta, in quanto,
come meglio gli conviene, potrebbe fondare la sua pretesa
unicamente sulla violazione del diritto comunitario della
concorrenza (nel qual caso sarebbero competenti unicamente
il Giudice di pace o il Tribunale) oppure anche sulla violazione
del diritto comunitario (nel qual caso sarebbe competente
la Corte d’appello, vista la sua competenza esclusiva a
pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni fondate
sulla violazione del diritto nazionale della concorrenza).
49. Ciò non rende superflua la soluzione della questione.
È giurisprudenza consolidata che, mancando una normativa
comunitaria a questo riguardo, spetta agli ordinamenti interni
dei singoli Stati membri definire le competenze dei giudici
e fissare le regole di procedura per le azioni promosse
a tutela delle pretese che i soggetti, di diritto traggono
dall’effetto diretto del diritto comunitario, con riserva
del rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
50. Il principio di equivalenza implica che le regole valide
per un’azione fondata sul diritto comunitario non risultino
meno favorevoli di quelle che si applicano ad azioni analoghe
esperite sulla base del diritto interno. Di ciò non sembra
esservi questione nel caso di specie, perché l’azione può
essere esperita sia dinanzi al Giudice di pace (nel qual
caso si potrebbe addirittura parlare di un vantaggio), sia
dinanzi alla Corte d’appello (nel qual caso l’azione basata
sul diritto comunitario è trattata in modo assolutamente
identico ad un’azione basata sul diritto nazionale).
51. Qualora risulti competente il Giudice di pace, in quanto
si tratta di pretese legate alla violazione del diritto
comunitario, come qui sembra essere il caso, non appare
rilevante il problema dell’eventuale durata del procedimento
e delle spese processuali e di conseguenza non entra in
gioco il principio di proporzionalità. Ad abundantiam, rilevo
che, se la durata del procedimento o i relativi costi risultano
sproporzionati, l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
comunitario sarà frustrato.
E – Terza questione: seconda questione pregiudiziale
nelle cause da C 295/04 a C 297/04 e terza questione pregiudiziale
nella causa C 298/04
52. Con tale questione si domanda se un terzo, portatore
di un interesse giuridicamente rilevante, sia legittimato
a far valere la nullità di un’intesa vietata e a chiedere
il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di
causalità tra l’intesa o la pratica concordata e il danno.
53. La soluzione della questione si può ricavare da una
giurisprudenza costante. Posso tracciare in proposito una
differenza tra le conseguenze di diritto privato che derivano
immediatamente dal Trattato (la nullità dell’intesa) ed
altre conseguenze di diritto privato (ad es. il risarcimento
dei danni).
54. A fianco dell’iniziativa processuale degli organi amministrativi,
l’iniziativa processuale dei singoli ai sensi del diritto
privato svolge, o almeno dovrebbe svolgere, un ruolo altrettanto
importante, se si tiene conto delle conseguenze di diritto
privato della violazione degli artt. 81 e 82. In questo
il giudice nazionale ha un compito da svolgere. Circa trent’anni
fa la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che i divieti
posti dagli articoli che corrispondevano allora agli artt.
81 e 82 producevano di per sé effetti diretti nelle relazioni
fra i soggetti di diritto e creavano in capo ai singoli
diritti che i giudici nazionali erano tenuti a tutelare.
L’interesse al rispetto del divieto posto dall’art. 81,
n. 1, CE viene sottolineato dalla sanzione della nullità
ope legis che il n. 2 dello stesso articolo prevede per
gli accordi e le decisioni vietate. La Corte ha ribadito
ed approfondito quanto sopra in una serie di sentenze. La
nullità in questione è assoluta e può esser fatta valere
da chiunque.
55. È perciò evidente che questa branca della questione
va risolta in senso affermativo. In udienza l’Assitalia
ha puntualizzato che, nel presente caso, si tratterebbe
di una pratica concordata e non di un’intesa o di una decisione.
L’aspetto della nullità risulterebbe quindi irrilevante.
Le cose possono benissimo stare così, ma l’interesse del
problema risiede specificamente nelle conseguenze di diritto
privato che i comportamenti vietati ai sensi dell’art. 81
CE hanno per i terzi. La nullità è una di queste conseguenze,
il diritto al risarcimento dei danni ne è un’altra.
56. A proposito del risarcimento dei danni il Trattato è
meno esplicito che con riferimento alla nullità. In linea
di principio si può adire il giudice nazionale anche per
il risarcimento dei danni, ma devono essere soddisfatte
al riguardo parecchie condizioni che si possono ricavare
dalla sentenza Courage, nella quale la Corte si è espressa
a proposito della possibilità di risarcimento dei danni
in questi termini: «Per quanto riguarda la possibilità di
chiedere il risarcimento del danno causato da un accordo
o da un comportamento che possono restringere o falsare
il gioco della concorrenza, va innanzi tutto ricordato che,
come risulta da una giurisprudenza costante, è compito dei
giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle
loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire
la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da
esse attribuiti ai singoli (v., in particolare, sentenze
9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629,
punto 16, e 19 giugno 1990, causa C 213/89, Factortame,
Racc. pag. I 2433, punto 19».
57. La Corte prosegue, rilevando che «la piena efficacia
dell’art. [81] del Trattato e, in particolare, l’effetto
utile del divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero
messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il
risarcimento del danno causatogli da un accordo o da un
comportamento che possono restringere o falsare il gioco
della concorrenza» ed aggiunge: «Un siffatto diritto rafforza,
infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza
comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche,
spesso dissimulate, che possono restringere o falsare il
gioco della concorrenza. In quest’ottica, le azioni di risarcimento
danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente
al mantenimento di un’effettiva concorrenza nella Comunità».
58. Da quanto sopra risulta che anche questa branca della
questione va risolta in senso affermativo.
F – Quarta questione: terza questione pregiudiziale nelle
cause da C 295/04 a C 297/04 e quarta questione pregiudiziale
nella causa C 298/04
59. La questione è incentrata sui termini di prescrizione
dell’azione risarcitoria: si desidera sapere se il termine
di prescrizione decorre dal momento in cui l’intesa o la
pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno
in cui l’intesa o la pratica concordata è cessata.
60. Occorre anzitutto rilevare che non esiste a questo riguardo
alcuna normativa comunitaria. I soli termini che vengono
fissati, sono quelli che figurano nei regolamenti nn. 1/2003
e 2988/74, ma si tratta di termini che valgono soltanto
per l’iniziativa processuale della Commissione. Essi non
rilevano per la proposizione di azioni civili di risarcimento
danni dinanzi ai giudici nazionali.
61. In mancanza di una normativa comunitaria, la soluzione
deve essere, come per le questioni precedenti, che spetta
agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri definire
le competenze dei giudici e stabilire le regole procedurali,
nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Ciò implica che i termini di prescrizione per le azioni
di risarcimento dei danni basate sulla violazione del diritto
comunitario non devono essere meno favorevoli di quelli
previsti per analoghe azioni fondate sul diritto interno
e che i suddetti termini non possono in alcun caso essere
tali da rendere praticamente impossibile l’esercizio di
diritti che il giudice nazionale in realtà deve tutelare.
G – Quinta questione: quarta questione pregiudiziale
nelle cause da C 295/04 a C 297/04 e quinta questione pregiudiziale
nella causa C 298/04
62. La questione verte sulla possibilità di liquidare
d’ufficio un danno punitivo.
63. Anche tale questione va risolta alla luce dei principi
di equivalenza e di effettività. È alla luce del principio
dell’effetto utile dell’art. 81 che la Corte ha dichiarato
che chiunque sia stato danneggiato da un comportamento anticoncorrenziale
può chiedere il risarcimento dei danni. La definizione dei
dettagli (giudice competente, regole di procedura, etc.)
è stata lasciata agli ordinamenti nazionali, purché siano
rispettati i due principi summenzionati.
64. L’iniziativa processuale privata e l’iniziativa processuale
pubblica coesistono l’una accanto all’altra ed indipendentemente
l’una dall’altra. In linea di principio, esse perseguono
scopi diversi, ma possono integrarsi reciprocamente. Le
ammende che possono essere inflitte dalla Commissione (o
dalle autorità nazionali della concorrenza) per violazione
del divieto di intese costituiscono, da un lato, una sanzione,
dall’altro una componente di un più vasto meccanismo che
mira ad indirizzare il comportamento delle imprese. La finalità
perseguita è di far sì che l’ammenda inflitta sia abbastanza
dissuasiva cioè abbia effetto deterrente. Se, nell’imporre
ammende la Commissione può anche prendere in considerazione,
accanto ad altri fattori (circostanze aggravanti e circostanze
attenuanti), il profitto ottenuto cioè il vantaggio finanziario,
ciò serve innanzi tutto un interesse pubblico e prescinde
da eventuali azioni di diritto civile relative al risarcimento
dei danni nonché dalla auspicabilità o dall’effettività
di una maggiore iniziativa processuale privata.
65. Un’eventuale azione civile per il risarcimento dei danni,
accanto all’ammenda e indipendentemente da questa, può indubbiamente
accrescere l’effetto deterrente. Così la legislazione federale
antitrust americana prevede la possibilità di chiedere «treble
damages» (danni tre volte superiori). Non c’è bisogno di
dimostrare che, se viene data la possibilità di chiedere
un risarcimento tre volte superiore al danno subito, l’importo
da versare a titolo di danni può risultare assolutamente
enorme. Il legislatore federale americano ha espressamente
voluto l’effetto deterrente che ne deriva.
66. Non esiste nel diritto comunitario una normativa analoga.
67. Nella grandissima maggioranza degli Stati membri non
c’è alcuna disciplina specifica che regoli le azioni di
risarcimento dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali
vietati. Valgono in proposito le regole normalmente previste
dagli ordinamenti nazionali. Persino gli Stati membri che
contemplano espressamente nella loro legge sulla concorrenza
la possibilità di un risarcimento dei danni, si limitano
generalmente a stabilire la competenza di un determinato
giudice per questo tipo di azioni. Solo alcuni Stati prevedono,
nell’ambito delle azioni per il risarcimento dei danni,
anche la possibilità di danni punitivi o di sanzioni esemplari.
L’Italia non rientra fra questi Stati.
68. Nella maggioranza degli Stati membri prevale l’opinione
che il risarcimento dei danni deve in primo luogo servire
a riparare il pregiudizio causato dal comportamento anticoncorrenziale
vietato e non a procurare al danneggiato un vantaggio economico.
D’altra parte, come ha osservato il governo tedesco, il
diritto comunitario non s’oppone ad un approccio di quest’ultimo
tipo.
69. Dal punto di vista del diritto comunitario, la riparazione
del danno subito a causa di una violazione del diritto comunitario
deve essere adeguata in relazione al pregiudizio subito.
Mancando norme comunitarie a questo riguardo, spetta al
diritto interno di ciascuno Stato membro il compito di fissare
i criteri per la liquidazione del danno, purché tali criteri
non risultino meno favorevoli di quelli applicati ad analoghe
pretese fondate sul diritto interno ed il risarcimento del
danno non venga reso impossibile od estremamente difficile.
70. Per garantire l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE
non è necessario accordare un risarcimento danni superiore
al pregiudizio subito. Nondimeno, quando, in forza della
normativa nazionale in materia di concorrenza, possono trovare
applicazione particolari forme di risarcimento danni, queste
devono essere accessibili anche quando si tratta di pretese
basate su una violazione del diritto comunitario della concorrenza.
V – Conclusione
71. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di
risolvere le questioni pregiudiziali in esame come segue:
– L’art. 81 CE va interpretato nel senso che un’intesa o
una pratica concordata è vietata da tale disposizione quando
la concorrenza ne risulta limitata e ci si può aspettare,
sulla base di un certo numero di fattori obiettivi, di fatto
e di diritto, che essa possa influire direttamente, effettivamente
o potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri. Il
fatto che i comportamenti che costituiscono l’oggetto delle
cause principali riguardino l’intero territorio di uno Stato
membro, così come il fatto che la stragrande maggioranza
delle compagnie di assicurazione operanti in tale territorio
abbiano partecipato ai comportamenti anticoncorrenziali
vietati ed il fatto che fra le suddette compagnie figurassero
anche imprese straniere, forniscono nel loro insieme un
indizio di una possibile incidenza sugli scambi tra gli
Stati membri.
– L’art. 81 CE va interpretato nel senso che il terzo titolare
di un interesse giuridicamente rilevante può far valere
la nullità di un’intesa vietata dalla suddetta disposizione
e può chiedere riparazione del danno subito quando sussista
un vincolo di causalità fra l’intesa o la pratica concordata
vietate ed il danno.
– Spetta all’ordinamento interno di ciascuno Stato membro,
mancando in proposito una disciplina comunitaria, stabilire
il giudice competente, fissare i termini di prescrizione
per le azioni di risarcimento danni ed indicare i criteri
per la liquidazione del danno, purché tali regole non risultino
meno favorevoli di quelle che valgono per analoghe pretese
fondate sul diritto interno e non rendano praticamente impossibile
o estremamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento comunitario.
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