CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 26 gennaio 2006
Causa C-119/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
I – Introduzione
1. Oggetto del presente procedimento è una questione
che ha dato origine a varie pronunce della Corte: la conformità
all’art. 39 CE delle condizioni di impiego dei lettori di
lingua straniera nelle università italiane. Nella sentenza
relativa al procedimento pregiudiziale Allué e Coonan, la
Corte ha dichiarato che una norma nazionale che limitava
la durata del contratto di lavoro dei lettori di lingua
straniera, mentre tale limitazione non esisteva per gli
altri lavoratori, era incompatibile con il diritto comunitario.
La Corte ha concluso che il legislatore italiano discriminava
indirettamente i lavoratori di altri Stati membri. Del pari,
nella successiva sentenza Allué e a., la Corte ha dichiarato
che «[l’art. 39, n. 2, CE] osta a che la normativa di uno
Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno,
con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro
dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione
non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli
altri insegnanti».
2. Nel 1995 la Repubblica italiana, allo scopo di riformare
l’insegnamento delle lingue straniere nelle università italiane,
ha adottato la legge 21 giugno 1995, n. 236 (in prosieguo:
la «legge n. 236»). Conformemente a detta legge, la figura
di lettore di lingua straniera è stata soppressa e sostituita
da quella di collaboratore linguistico. Tuttavia, dopo l’entrata
in vigore della legge, la Commissione ha ricevuto varie
denunce da ex lettori di lingua straniera, secondo cui la
transizione verso il nuovo regime era stata accompagnata
da un trattamento discriminatorio da parte delle università
italiane. La Commissione ha avviato un procedimento per
inadempimento nei confronti dell’Italia. A suo parere, nelle
Università della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa,
di Roma «La Sapienza» e presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, ai collaboratori linguistici non era
stata riconosciuta l’anzianità di servizio in termini di
trattamento economico e previdenziale. Secondo la Commissione,
ciò costituiva una violazione dell’art. 39 CE.
3. Il procedimento è culminato nella sentenza della Corte
26 giugno 2001, causa C-212/99, Commissione/Italia. La Corte
ha dichiarato che l’Italia, «non avendo assicurato il riconoscimento
dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera,
divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece
garantito alla generalità dei lavoratori nazionali», era
venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art.
39 CE.
4. Il 4 marzo 2004 la Commissione ha proposto il presente
ricorso in forza dell’art. 228, n. 2, CE. La Commissione
afferma che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti
necessari all’esecuzione della sentenza della Corte nella
causa C-212/99 e ha chiesto che l’Italia sia condannata
al pagamento di una penalità.
II – La sentenza 26 giugno 2001 nella causa Commissione/Italia
5. Nella sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99, la
Corte ha esaminato, in relazione agli ex lettori di lingua
straniera, gli accordi collettivi e i contratti di lavoro
individuali delle Università della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e dell’Istituto
Universitario Orientale di Napoli.
6. La Corte ha utilizzato la legge 18 aprile 1962, n. 230,
relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato (in prosieguo: la «legge n. 230»), come parametro
di riferimento per verificare se il regime applicato agli
ex lettori di lingua straniera fosse analogo al regime generale
dei lavoratori nazionali. Conformemente a detta legge, quando
un lavoratore il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal
diritto privato beneficia della conversione del suo rapporto
di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, tutti i suoi diritti quesiti sono garantiti
fin dalla data della sua prima assunzione.
7. La Corte ha dichiarato che «quando un lettore di lingua
straniera, cittadino di un altro Stato membro, che è stato
assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato beneficia
della trasformazione di tale contratto in un contratto a
tempo indeterminato, del pari disciplinato dal diritto privato,
le autorità italiane devono assicurarsi che gli siano riconosciuti
tutti i suoi diritti quesiti fin dalla data della sua prima
assunzione, a pena di incorrere in una discriminazione fondata
sulla cittadinanza, incompatibile con [l’art. 39] del Trattato».
8. Benché la legge n. 236 prevedesse esplicitamente la conservazione
dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di lingua
straniera in relazione ai precedenti posti di lavoro, una
valutazione delle prassi amministrative e contrattuali poste
in essere dalle università in questione ha consentito alla
Corte di concludere che esistevano di situazioni discriminatorie
(9). La Corte ha quindi dichiarato che l’Italia era
venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art.
39 CE.
III – Il procedimento precontenzioso
9. Con lettera 31 gennaio 2002, la Commissione ha ricordato
al governo italiano la sentenza della Corte nella causa
C-212/99 e l’obbligo incombente alla Repubblica italiana
in forza dell’art. 228, n. 1, CE di adottare i provvedimenti
necessari per conformarsi a tale sentenza. Con la medesima
lettera, il governo italiano è stato invitato a presentare
le sue osservazioni ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE, in
ordine ad un eventuale un ricorso per l’applicazione di
sanzioni pecuniarie.
10. Il governo italiano ha risposto a tale lettera con tre
successive comunicazioni scritte in data 10 aprile 2002,
8 luglio 2002 e 16 ottobre 2002. Nella prima comunicazione
ha annunciato l’adozione di un provvedimento legislativo
nazionale inteso a modificare il regime contrattuale dei
collaboratori linguistici che in precedenza erano lettori
di lingua straniera. A tale comunicazione era anche allegata
copia di una lettera del Ministro italiano dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca datata 27 marzo 2002. La
lettera era indirizzata alle sei università in questione
e le invitava a conformarsi entro 45 giorni alle disposizioni
della sentenza nella causa C-212/99.
11. Con la seconda comunicazione scritta, dell’8 luglio
2002, il governo italiano ha inviato una copia dei provvedimenti,
adottati dalle sei università, che riteneva necessari per
garantire il debito riconoscimento dell’anzianità di servizio
degli ex lettori di lingua straniera. La terza comunicazione
scritta, del 16 ottobre 2002, conteneva ulteriori chiarimenti
in merito ai provvedimenti adottati per conformarsi alla
sentenza della Corte in relazione a ciascuna delle sei università.
12. Con lettera 11 dicembre 2002, la Commissione ha chiesto
chiarimenti alle autorità italiane in ordine ai metodi e
ai criteri applicati dalle varie università per calcolare
gli aumenti retributivi concessi agli ex lettori di lingua
straniera divenuti collaboratori ed esperti linguistici.
Il governo italiano ha risposto con lettera 24 gennaio 2003,
cui ha allegato un’ipotesi di accordo relativo al contratto
collettivo sottoscritta dalle organizzazioni sindacali del
personale universitario e dall’ARAN, l’agenzia governativa
di negoziazione dei contratti di lavoro del pubblico impiego.
Secondo il governo italiano, l’ipotesi di accordo, che conteneva
disposizioni specifiche per gli ex lettori di lingua straniera,
sarebbe stata firmata dalle parti interessate non appena
intervenuta l’approvazione del Comitato di settore dell’Università,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte
dei conti.
13. Ritenendo insoddisfacenti le misure comunicatele dal
governo italiano, il 30 aprile 2003 la Commissione ha inviato
alla Repubblica italiana un parere motivato in cui osservava
che la Repubblica italiana, omettendo di adottare i necessari
provvedimenti di esecuzione della sentenza della Corte 26
giugno 2001, causa C 212/99, era venuta meno agli obblighi
che le incombevano in forza dell’art. 39 CE. Inoltre, la
Commissione ha ricordato che la Corte poteva imporre sanzioni
pecuniarie. La Repubblica italiana è stata invitata a reagire
entro due mesi dalla notifica del parere motivato.
14. Il governo italiano ha risposto con varie lettere. Alla
prima lettera, del 17 giugno 2003, ha allegato copia del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
comparto Università – Secondo biennio economico 2000-2001,
sottoscritto il 13 maggio 2003. Nella successiva lettera,
del 25 luglio 2003, il governo italiano ha risposto agli
argomenti addotti nel parere motivato affermando di aver
preso provvedimenti per conformarsi alla sentenza nella
causa C-212/99. Inoltre, il 12 novembre 2003 il governo
italiano ha presentato un elenco di misure che le autorità
amministrative competenti intendevano adottare entro breve
termine. Il governo italiano ha successivamente inviato
la lettera 5 dicembre 2003 del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, unitamente a una copia
della lettera inviata alle sei università interessate dall’ufficio
legislativo del Ministero. In seguito, il governo italiano
ha inviato una lettera in data 11 dicembre 2003, cui era
allegata copia di un progetto di decreto legge, con note
esplicative. Infine, il 28 gennaio 2004 il governo italiano
ha inviato una copia del decreto legge 14 gennaio 2004,
n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento
economico dei collaboratori linguistici presso talune Università
ed in materia di titoli equipollenti.
15. Ritenendo che la Repubblica italiana non si fosse ancora
conformata alla sentenza della Corte nella causa C-212/99,
Commissione/Italia, la Commissione ha proposto il presente
ricorso. La Commissione chiede alla Corte di condannare
la Repubblica italiana al pagamento di una penalità di EUR
309 750 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della
citata sentenza, a decorrere dalla sentenza della Corte
nel presente procedimento.
IV – Analisi
A – Sull’adempimento dell’obbligo ex art.
228, n. 1, CE
16. Occorre anzitutto stabilire se sia continuata l’infrazione
all’art. 39 CE accertata dalla Corte con la sentenza 26
giugno 2001, causa C-212/99, Commissione/Italia.
17. Il governo italiano sostiene di aver adottato le misure
necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte. Esso
fa valere che la legge n. 236 fornisce già la disciplina
quadro per il riconoscimento dei diritti quesiti degli ex
lettori di lingua straniera. Pertanto, non occorrerebbe
adottare altri provvedimenti normativi per dare esecuzione
alla sentenza della Corte. Sarebbe sufficiente adeguare
il contratto collettivo nazionale e i contratti collettivi
delle sei università alla legge n. 236. Tuttavia, la modifica
di tali contratti non spetterebbe al governo italiano, bensì
alle parti private che partecipano alla contrattazione.
Il governo non potrebbe interferire con l’autonomia contrattuale
delle parti. Pertanto, il governo italiano non potrebbe
essere considerato responsabile per la mancanza nei contratti
collettivi di disposizioni che garantiscano l’esecuzione
della sentenza della Corte. Il governo italiano osserva
inoltre che la regola di non discriminazione di cui all’art.
39, n. 2, CE non può essere interpretata nel senso che mette
in discussione l’uso della contrattazione collettiva in
quanto strumento per disciplinare i rapporti di lavoro.
18. Ritengo che tale argomento sia fuori luogo nel contesto
del presente procedimento, in quanto rimette in discussione
la constatazione effettuata dalla Corte nella sentenza 26
giugno 2001 secondo cui la Repubblica italiana aveva violato
il diritto comunitario. Infatti, nel procedimento per inadempimento
che ha portato a tale sentenza, il governo italiano aveva
sollevato lo stesso argomento, che tuttavia era stato respinto
dalla Corte.
19. Conformemente all’art. 228, n. 1, CE, quando la Corte
riconosca che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli
obblighi incombentigli in virtù del Trattato, «tale Stato
è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia comporta». Pertanto, nei
procedimenti ai sensi dell’art. 228 CE non può essere messa
in dubbio la responsabilità dello Stato membro per l’esecuzione
della sentenza. Occorre solamente verificare se sia stato
posto rimedio alla violazione del diritto comunitario accertata
dalla Corte.
20. Il governo italiano afferma che è stato posto rimedio
all’inadempimento. Sottolinea che il decreto legge n. 2/2004
è stato adottato appositamente per risolvere la situazione
di stallo delle contrattazioni collettive e per obbligare
le università a riconoscere i diritti quesiti degli ex lettori
di lingua straniera. Il decreto legge prevede che le università
debbano prendere quale parametro di riferimento il trattamento
economico dei ricercatori confermati a tempo definito.
21. La Commissione ritiene che ciò non sia sufficiente per
dare esecuzione alla sentenza della Corte. Essa sottolinea
che la scelta dei ricercatori assunti a tempo definito quale
categoria di riferimento ha notevoli conseguenze per gli
ex lettori di lingua straniera in termini di retribuzione
arretrata e diritti pensionistici acquisiti. La Commissione
rileva che la Corte costituzionale italiana ha ammesso che
esiste un’analogia sostanziale tra le funzioni esercitate
nelle università dagli ex lettori di lingua straniera e
dai ricercatori confermati. Secondo la Commissione, un lettore
di lingua straniera a tempo pieno dovrebbe ricevere un trattamento
equivalente a quello di un ricercatore confermato a tempo
pieno.
22. La Commissione rileva, inoltre, che all’atto della conversione
in legge del decreto legge n. 2/2004 è stato aggiunto un
elemento che costituisce un ostacolo supplementare alla
corretta esecuzione della sentenza della Corte. Tale legge
utilizza un criterio di riferimento di 500 ore annuali di
attività didattiche per il posto di ex lettore di lingua
straniera a tempo pieno. Se il contratto di lavoro di un
ex lettore di lingua straniera prevedeva un numero di ore
inferiore, l’importo totale della retribuzione arretrata
e i diritti pensionistici acquisiti vengono ridotti in misura
proporzionale. Il criterio di riferimento si basa sul numero
di ore annuali di attività didattiche previsto per i collaboratori
linguistici dal contratto collettivo nazionale per il settore
pubblico applicabile nel triennio 1994-1997. La Commissione
ritiene che, anziché utilizzare il criterio di riferimento
delle 500 ore annuali di attività didattiche, la ricostruzione
dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera
dovrebbe basarsi sui termini effettivi dei precedenti contratti
collettivi o, qualora ciò non sia possibile, sul contratto
collettivo di ciascuna università.
23. Il governo italiano afferma che è impossibile equiparare
i lettori di lingua straniera ai ricercatori confermati
a tempo pieno. Richiamandosi a sua volta alla giurisprudenza
della Corte costituzionale, il governo italiano sottolinea
che il compito principale dei ricercatori confermati consiste
nell’effettuare ricerche scientifiche, mentre i loro incarichi
didattici sono meramente accessori. Lo dimostra il fatto
che i ricercatori confermati devono superare esami di ammissione
specificamente volti a valutarne l’attitudine alla ricerca.
Andrebbe quindi esclusa la piena ed indifferenziata equiparazione,
in termini economici, dei collaboratori linguistici e dei
ricercatori confermati. Per evitare la relativa sottovalutazione
del lavoro dei ricercatori confermati, il parametro di riferimento
dovrebbe essere il trattamento economico dei ricercatori
a tempo definito, e non quello dei ricercatori a tempo pieno.
24. Per esaminare gli argomenti dedotti dalla Commissione
e dal governo italiano, si può ricordare che, quando la
Commissione abbia addotto prove sufficienti per dimostrare
la persistenza di un inadempimento, «spetta allo Stato membro
interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato
i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano».
25. La Repubblica italiana ha prodotto elementi probatori
per dimostrare, in sostanza, che attualmente le sei università
interessate riconoscono agli ex lettori di lingua straniera
diritti quesiti equivalenti a quelli che avrebbero maturato
se avessero lavorato in qualità di ricercatori confermati
a tempo definito. Come ha ammesso la Commissione, ciò rappresenta
un passo nella giusta direzione. Tuttavia, garantendo il
riconoscimento di diritti quesiti equivalenti a quelli dei
ricercatori confermati a tempo definito, la Repubblica italiana
non ha dimostrato di aver posto rimedio alla discriminazione
tra lavoratori nazionali ed ex lettori di lingua straniera.
26. Nella sentenza del 2001 la Corte ha dichiarato che «se
i lavoratori beneficiano, in forza della legge n. 230, della
ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti
salariali, anzianità e versamento, da parte del datore di
lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della
loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera,
divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare
di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla
data della loro prima assunzione».
27. Tale sentenza impone alla Repubblica italiana di garantire
il riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di
lingua straniera. Inoltre, è pacifico che un’adeguata esecuzione
della sentenza richiede il riconoscimento completo, e non
solo parziale, di tali diritti. Tuttavia, nella fattispecie
ci si chiede in che cosa consista il pieno riconoscimento
dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera.
In altre parole, è in discussione la portata di tali diritti.
28. La portata esatta dei diritti quesiti che occorre riconoscere
agli ex lettori di lingua straniera non è specificata dalla
sentenza della Corte nella causa C-212/99. Ciò è logico,
in quanto non spetta alla Corte stabilire le condizioni
di impiego degli ex lettori di lingua straniera in Italia.
Il compito della Corte consiste semplicemente nel verificare
se tali condizioni determinino un’illegittima discriminazione
fondata sulla nazionalità.
29. Sia la Commissione che la Repubblica italiana prendono
la figura di ricercatore confermato come parametro di riferimento.
Tuttavia, mentre la Commissione afferma che i diritti quesiti
degli ex lettori di lingua straniera devono essere equivalenti
a quelli acquisiti dai ricercatori confermati, la Repubblica
italiana sostiene che a questi ultimi dev’essere riservato
un trattamento più favorevole.
30. Dalla sentenza nella causa C-212/99 non discende che
la Repubblica italiana sia tenuta a identificare una categoria
di lavoratori equiparabile e quindi ad assimilare sotto
ogni profilo il trattamento degli ex lettori di lingua straniera
a quello riservato a detta categoria. Il diritto comunitario
non vieta in assoluto disparità di trattamento tra gli ex
lettori di lingua straniera e altri docenti o ricercatori
universitari. Tuttavia, la Repubblica italiana deve poter
giustificare l’eventuale trattamento sfavorevole degli ex
lettori di lingua straniera per quanto riguarda la ricostruzione
dei loro diritti quesiti, a pena di persistere nell’inadempimento
dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza nella causa
C-212/99. Pertanto, la questione fondamentale è se il trattamento
sfavorevole degli ex lettori di lingua straniera rispetto
ai ricercatori confermati sia obiettivamente giustificabile
e proporzionato.
31. La motivazione addotta dal governo italiano per la disparità
di trattamento in esame è che alle attività didattiche e
di ricerca svolte dai ricercatori confermati va attribuito
maggior valore rispetto alle attività didattiche svolte
dagli ex lettori di lingua straniera. Sotto questo profilo
si deve lasciare un margine di discrezionalità alle autorità
nazionali. Tuttavia, se è vero che alcuni elementi, quale
il livello delle qualifiche professionali richieste, possono
giustificare un trattamento differenziato, la Repubblica
italiana non ha spiegato sufficientemente perché le differenze
tra gli ex lettori di lingua straniera e i ricercatori confermati
debbano determinare una disparità così ampia in termini
di retribuzione arretrata e diritti pensionistici acquisiti.
32. A mio parere, quindi, si deve concludere che la Repubblica
italiana, omettendo di conformarsi alla sentenza nella causa
C-212/99, è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza dell’art. 228 CE.
B – Sulla penalità adeguata
33. Basandosi sul metodo di calcolo indicato nella comunicazione
28 febbraio 1997, 97/C 63/02, la Commissione ritiene che
la Corte debba infliggere alla Repubblica italiana una penalità
di EUR 309 750 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione
dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza
nella causa C-212/99, a decorrere dalla data in cui la Corte
si pronunci nel presente procedimento e fino all’esecuzione
della detta sentenza. Tale somma è stata calcolata moltiplicando
un importo di base uniforme pari a EUR 500 per un coefficiente
14 (su una scala da 1 a 20) in funzione della gravità dell’infrazione,
per un coefficiente 2,5 (su una scala da 1 a 3) per la durata
e per un coefficiente 17,7 (basato sul prodotto interno
lordo dello Stato membro interessato e sul suo peso in termini
di voti in seno al Consiglio dell’Unione europea), che si
ritiene rispecchi la capacità finanziaria dello Stato membro
interessato.
34. Se è vero che le proposte della Commissione non possono
vincolare la Corte, esse sono tuttavia considerate «una
base di riferimento utile» e costituiscono il punto di partenza
per determinare la penalità adeguata alle circostanze e
commisurata sia all’inadempimento accertato sia alla capacità
finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. I tre criteri
fondamentali presi in considerazione dalla Corte sono costituiti,
in linea di principio, dal grado di gravità dell’infrazione,
dalla sua durata e dalla capacità finanziaria dello Stato
membro. In particolare, la Corte tiene conto delle conseguenze
dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici
e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a
conformarsi ai suoi obblighi.
Sulla gravità dell’infrazione
35. Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione,
è opportuno ricordare che l’art. 39 CE sancisce uno dei
principi essenziali del Trattato e dev’essere considerato
uno dei fondamenti del mercato comune. La libertà dei cittadini
dell’Unione europea di lavorare in qualunque Stato membro
è anche riconosciuta quale diritto fondamentale dall’art.
15, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. L’esercizio di tale diritto richiede che gli Stati
membri aboliscano qualsiasi forma di discriminazione, fondata
sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri,
per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro.
36. L’omessa esecuzione, da parte della Repubblica italiana,
della sentenza 21 giugno 2001 ha notevoli conseguenze economiche
per gli ex lettori di lingua straniera e produce quindi
gravi effetti sui loro interessi. Secondo la Commissione,
il numero di persone interessate è pari a circa 450 per
le sei università considerate. Tale cifra è stata calcolata
in base a una relazione presentata dal governo italiano
nell’agosto 1997. Nello scambio di corrispondenza tenuto
con la Commissione nel corso del procedimento precontenzioso,
il governo italiano ha sostenuto che il numero degli interessati
è sicuramente di gran lunga inferiore. Tuttavia, non ha
addotto prove in tal senso e non ha contestato la cifra
indicata dalla Commissione nelle osservazioni presentate
alla Corte. Di conseguenza, va accolto l’argomento della
Commissione per quanto riguarda il numero delle persone
interessate.
37. D’altro canto, come ho accennato al precedente paragrafo
31, occorre lasciare alle autorità nazionali un certo margine
discrezionale nel valutare il valore relativo dei vari tipi
di impiego. La Commissione non sembra aver tenuto conto
di tale fattore nel giudicare la gravità dell’infrazione,
dal momento che ha insistito fin dal principio sullo stretto
parallelismo tra gli ex lettori di lingua straniera e i
ricercatori confermati a tempo pieno. A mio parere, invece,
per valutare la gravità dell’infrazione occorre prendere
in considerazione anche tale fattore.
38. Alla luce di tali elementi, il coefficiente 14 proposto
dalla Commissione sembra leggermente eccessivo. Ritengo
che un coefficiente 12 sia proporzionato alla gravità dell’infrazione.
Sulla durata dell’infrazione
39. La durata dell’infrazione all’art. 228, n. 1, CE,
che va calcolata a partire dalla data in cui la Corte ha
emesso la sentenza nella causa C 212/99, è attualmente pari
a quattro anni e sette mesi. Il Trattato non specifica il
termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve
avere luogo, ma, conformemente alla giurisprudenza, tale
esecuzione dev’essere iniziata immediatamente e conclusa
entro termini il più possibile ristretti.
40. In tutte le sue argomentazioni, il governo italiano
ha fatto valere che occorre tener conto dell’autonomia delle
università italiane. A tale proposito è tuttavia importante
rilevare che il primo provvedimento formale adottato dalle
autorità italiane, che era diretto a garantire che le università
si conformassero alla sentenza iniziale della Corte, è stato
adottato quasi trentuno mesi dopo tale sentenza, il 14 gennaio
2004, nella forma del decreto legge n. 2/2004. Inoltre,
le attuali disparità di trattamento tra i ricercatori confermati
e gli ex lettori di lingua straniera, che le autorità italiane
non hanno saputo giustificare, vengono mantenute da tale
decreto legge.
41. Pertanto, il coefficiente 2,5 proposto dalla Commissione
risulta appropriato.
Sulla capacità finanziaria della Repubblica italiana
42. La Corte ha ripetutamente dichiarato che un coefficiente
basato sul prodotto interno lordo dello Stato membro inadempiente
e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio
«costituisce una maniera adeguata di tener conto della capacità
finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario
ragionevole tra i vari Stati membri».
43. Il coefficiente per la Repubblica italiana indicato
nella comunicazione della Commissione 28 febbraio 1999,
97/C 63/02, è pari a 17,7.
44. Ritengo pertanto che la Corte debba applicare una penalità
di EUR 265 500 al giorno (500 x 12 x 2,5 x 17,7).
Sull’imposizione di una somma forfettaria
45. Per esercitare una pressione sufficiente sullo Stato
membro inadempiente affinché ponga fine all’infrazione accertata,
la Corte può decidere di condannarlo al pagamento di una
somma forfettaria in aggiunta alla penalità.
46. Laddove una penalità serve a indurre uno Stato membro
a porre rimedio a un’infrazione nel più breve tempo possibile
dopo che la Corte ha emesso una sentenza in un procedimento
ai sensi dell’art. 228 CE, la possibilità di imporre una
somma forfettaria costituisce un mezzo per evitare che gli
Stati membri preferiscano attendere l’inizio e l’esito di
un procedimento di questa natura prima di adottare i provvedimenti
necessari per porre rimedio a una violazione accertata dalla
Corte nell’ambito di un procedimento per inadempimento.
47. Benché non fosse stato proposto dalla Commissione, recentemente
la Corte ha considerato essenziale imporre il pagamento
di una somma forfettaria nella causa C-304/02, Commissione
Francia, considerati gli interessi in gioco e in particolare
il lungo periodo trascorso dopo l’accertamento iniziale
dell’inadempimento.
48. A mio parere, nella fattispecie non occorre discostarsi
dalla proposta della Commissione di imporre solamente una
penalità. Benché sia trascorso molto tempo dalla sentenza
nella causa C-212/99, non si tratta di un periodo equiparabile
a quello davvero lunghissimo considerato nella causa Commissione/Francia.
49. Propongo quindi alla Corte di condannare la Repubblica
italiana al pagamento di EUR 265 500 per ogni giorno di
ritardo nell’adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi
alla sentenza nella causa C-212/99, a partire dalla sentenza
nel presente procedimento e fino alla completa esecuzione
della sentenza nella causa C-212/99.
50. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della convenuta
alle spese, propongo che la Repubblica italiana sia condannata
alle spese in quanto parte soccombente, ai sensi dell’art.
69, n. 2, del regolamento di procedura.
V – Conclusione
51. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo
che la Corte debba:
– dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo garantito
il riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di
lingua straniera divenuti collaboratori linguistici ed esperti
linguistici di lingua madre, mentre tale riconoscimento
è garantito a tutti i lavoratori nazionali, non ha adottato
tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza
26 giugno 2001, causa C-212/99, Commissione/Italia, ed è
quindi venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art.
228 CE;
– condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione
delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della
CE», una penalità dell’importo di EUR 265 500 per ogni giorno
di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi
alla sentenza nella causa C-212/99, a decorrere dalla sentenza
nel presente procedimento e fino alla completa esecuzione
della sentenza nella causa C 212/99;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.