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| n. 1-2006 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 10 gennaio
2006
Pres. V. SKOURIS, - Rel. J. MALENOVSKÝ
International Air Transport Association, European Low Fares
Airline Association. |
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Comunità europea - Diritto comunitario –
Regolamento 261/2004/CE ––Trasporto aereo - Compensazione
ed assistenza dei passeggeri - Negato imbarco, cancellazione
del volo o ritardo prolungato – Art. 6 – Accordi conclusi
dalla Comunità europea - Convenzione di Montreal – Incompatibilità
– Non sussiste.
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Comunità europea - Diritto comunitario –
Regolamento 261/2004/CE - Trasporto aereo - Compensazione
ed assistenza dei passeggeri - Negato imbarco, cancellazione
del volo o ritardo prolungato – Art. 5 – Emendamenti in
sede di progetto – Procedura -Validità – Art. 251 Trattato
CE - Violazione – Non Sussiste.
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Comunità europea - Diritto comunitario –
Regolamento 261/2004/CE ––Trasporto aereo - Compensazione
ed assistenza dei passeggeri - Negato imbarco, cancellazione
del volo o ritardo prolungato – Artt. 5, 6 e 7 - Validità
– Principio della certezza del diritto – Obbligo di adeguata
motivazione – Principio di proporzionalità – Principio di
non discriminazione - Violazione – Non Sussiste.
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Comunità europea - Diritto comunitario –
Regolamento 261/2004/CE – Artt. 5, 6 e 7 –Trasporto aereo
- Compensazione ed assistenza dei passeggeri - Negato imbarco,
cancellazione del volo o ritardo prolungato – Validità –
Art. 234 Trattato CE - Rinvio pregiudiziale – Grado del
dubbio - poteri del giudice nazionale – Limiti – Ricevibilità
– Sussiste - Interpretazione.
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L’ art. 6 del regolamento 261/2004/CE, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato, è compatibile con la Convenzione
di Montreal firmata dalla Comunità in base all’art. 300
Trattato CE.
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L’art. 5 del regolamento 261/2004/CE, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato, è valido rispetto all’art.
251 Trattato CE, in relazione alla procedura seguita per
emendare tale articolo in fase di progetto.
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Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento 261/2004/CE,
che istituisce regole comuni in materia di compensazione
ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato, non presentano
profili di illegittimità alla luce dei principi di della
certezza del diritto, dell’obbligo di adeguata motivazione,
di proporzionalità e di non discriminazione.
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Il giudice nazionale avverso le cui decisioni
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia
di un procedimento di rinvio pregiudiziale per un giudizio
di validità, qualora giudichi che uno o più motivi di invalidità
di un atto comunitario avanzati dalle parti o, se del caso,
sollevati d’ufficio, siano fondati senza la necessità di
soddisfare altri criteri o di superare taluni limiti quali
l’esistenza di un certo grado di dubbio sulla validità dell’atto.
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
10 gennaio 2006
Nel procedimento C-344/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High
Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Administrative Court) (Regno Unito) con decisione 14 luglio
2004, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2004, nella
causa tra
The Queen, ex parte:
International Air Transport Association,
European Low Fares Airline Association,
e
Department for Transport,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Malenovský
(relatore), presidenti di sezione, dal sig. C. Gulmann,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts,
P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e A. Borg Barthet,
giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 7 giugno 2005,
viste le osservazioni presentate:
– per l’International Air Transport Association, dal sig.
M. Brealey, QC, dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, su
incarico del sig. J. Balfour, solicitor;
– per la European Low Fares Airline Association, dai sigg.
G. Berrisch, Rechtsanwalt, e C. Garcia Molyneux, abogado;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in
qualità di agente, assistito dal sig. C. Lewis, barrister;
– per il Parlamento europeo, dal sig. K. Bradley e dalla
sig.ra M. Gómez Leal, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dalle sig.re E.
Karlsson e K. Michoel, nonché dal sig. R. Szostak, in qualità
di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F.
Benyon e M. Huttunen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza dell’8 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, da
un lato, la validità degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio
2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag.
1). Essa riguarda, dall’altro lato, l’interpretazione dell’art.
234, secondo comma, CE.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia
tra l’International Air Transport Association (in prosieguo:
l’«IATA») e la European Low Fares Airline Association (in
prosieguo: l’«ELFAA») al Department for Transport (ministero
dei Trasporti) in merito all’attuazione del regolamento
n. 261/2004.
Contesto normativo
La normativa internazionale
3 La Convenzione per l’unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo internazionale è stata approvata
con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag.
38; in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»).
4 Gli artt. 17-37 della Convenzione di Montreal costituiscono
il capitolo III della medesima, intitolato «Responsabilità
del vettore ed entità del risarcimento per danni».
5 L’art. 19 di tale Convenzione, intitolato «Ritardo», prevede
quanto segue:
«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo
nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia
il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se
dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati
hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo
la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era
loro impossibile adottarle».
6 L’art. 22, n. 1, della medesima Convenzione limita la
responsabilità del vettore in caso di ritardo alla somma
di 4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero. Il
n. 5 dello stesso articolo dispone, in sostanza, che tale
limite non si applica qualora il danno derivi da un atto
o omissione del vettore, compiuto con l’intenzione di provocare
un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente
ne deriverà un danno.
7 L’art. 29 della Convenzione in parola, intitolato «Fondamento
della richiesta risarcitoria», è formulato nel modo seguente:
«Nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione
di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo, in
base alla presente convenzione o in base a un contratto
o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere
esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità
previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione
delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi
diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione
a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio».
La normativa comunitaria
Il regolamento (CE) n. 2027/97
8 Il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027,
sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
(GU L 285, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 13 maggio 2002, n.
889 (GU L 140, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n.
2027/97»).
9 L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97 dispone quanto
segue:
«La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione
ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti
disposizioni della convenzione di Montreal».
10 L’allegato del regolamento n. 2027/97 contiene, tra l’altro,
le seguenti disposizioni, sotto il titolo «Ritardi nel trasporto
dei passeggeri»:
«In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno
a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per
evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La
responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (equivalente
approssimativo in moneta locale)».
Il regolamento n. 261/2004
11 Il primo e il secondo ‘considerando’ del regolamento
n. 261/2004 sono formulati nel modo seguente:
«(1) L’intervento della Comunità nel settore del trasporto
aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un
elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero
inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia
di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi
prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri».
12 Ai sensi del dodicesimo ‘considerando’ di tale regolamento:
«Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati
dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo
si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della
cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora
prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire
il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché
essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a
questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione
pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione
sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero
comunque potute evitare anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso».
13 Secondo il quattordicesimo ‘considerando’ del medesimo
regolamento:
«Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli
obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero
essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in
cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non
si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze
possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità
politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione
del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise
carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi
che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo».
14 L’art. 5 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Cancellazione
del volo», così recita:
«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma
dell’articolo 8;
b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma
dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo
9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando
l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere
per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto
all’orario di partenza previsto per il volo cancellato,
l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere
b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo
operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno
due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel
periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima
dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto
di partire con un volo alternativo non più di due ore prima
dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione
finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo
meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto
e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo
non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto
e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore
dopo l’orario d’arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono
informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una
compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può
dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando
il passeggero è stato avvertito della cancellazione del
volo, incombe al vettore aereo operativo».
15 L’art. 6 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Ritardo»,
dispone quanto segue:
«1. Qualora [un vettore aereo operativo] possa ragionevolmente
prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario
di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km; o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie
superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese
tra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree
che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente
prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario
di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza
prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti
dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».
16 L’art. 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto
a compensazione pecuniaria» dispone quanto segue:
«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri
interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a
1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori
a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra
1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere
a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo
l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce
un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa
del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione
finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo
8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie
superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese
fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano
nei casi di cui alle lettere a) o b),
l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato,
il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione
pecuniaria di cui al paragrafo 1.
3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata
in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico,
con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato
dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo
il metodo della rotta ortodromica».
17 L’art. 8 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto
a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo», dispone
quanto segue:
«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al
passeggero è offerta la scelta tra:
a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto
nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto,
allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o
le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di
viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto
inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero,
nonché, se del caso:
– un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale,
non appena possibile;
b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena
possibile; o
c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data
successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità
di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri
i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad
esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto
sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti
ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l’imbarco
su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello
prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del
passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il
quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra
destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono
a carico del vettore aereo operativo».
18 L’art. 9 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto
ad assistenza», così recita:
«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il
passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
– qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
– qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a
quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione
(albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo
gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex,
fax o posta elettronica.
3. Nell’applicare il presente articolo il vettore aereo
operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle
persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori,
nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
19 L’IATA è un’associazione che raggruppa 270 compagnie
aeree, distribuite su 130 paesi e che trasportano il 98
% dei passeggeri di voli di linea internazionali. L’ELFAA
è un’associazione istituita di fatto nel gennaio 2004 che
rappresenta gli interessi di dieci compagnie aeree a basso
costo di 9 paesi europei. Queste due associazioni hanno
proposto, dinanzi alla High Court of Justice (England and
Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), due
ricorsi contro il ministero dei Trasporti, aventi per oggetto
il controllo della legittimità («judicial review») delle
norme di attuazione del regolamento n. 261/2004.
20 Ritenendo che gli argomenti delle ricorrenti nella causa
principale non fossero privi di fondamento, la High Court
of Justice ha deciso di sottoporre alla Corte le sette questioni
dedotte dalle ricorrenti per contestare la validità del
regolamento n. 261/2004. Poiché il ministero dei Trasporti
ha posto in dubbio l’opportunità del rinvio di sei di tali
questioni, in quanto esse non solleverebbero, a suo giudizio,
dubbi reali in merito alla validità del regolamento citato,
la High Court of Justice ha espresso il desiderio di sapere
quale criterio debba essere soddisfatto o quale limite debba
essere superato, perché occorra deferire alla Corte una
questione relativa alla validità di un atto comunitario
in forza dell’art. 234, secondo comma, CE. In tali circostanze
la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s
Bench Division (Administrative Court), ha deciso di sospendere
la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 6 del regolamento n. 261/2004 sia invalido
in quanto in contrasto con la (…) Convenzione di Montreal
(…), in particolare con gli artt. 19, 22 e 29 della detta
Convenzione e se tale circostanza (insieme a qualsiasi altro
elemento pertinente) infici la validità del regolamento
nel suo complesso.
2) Se l’emendamento dell’art. 5 del regolamento [n. 261/2004]
nel corso dell’esame del progetto da parte del Comitato
di conciliazione sia stato effettuato in modo incompatibile
con i requisiti di procedura previsti dall’art. 251 CE,
e, in caso affermativo, se l’art. 5 del regolamento sia
invalido, e, in caso affermativo, se tale circostanza (unitamente
ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento
nel suo complesso.
3) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte
di essi) siano invalidi in quanto in contrasto con il principio
della certezza del diritto e, in caso affermativo, se tale
invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici
la validità del regolamento nel suo complesso.
4) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte
di essi) siano invalidi, in quanto non sono sostenuti da
alcuna adeguata motivazione e, in caso affermativo, se tale
invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici
la validità del regolamento nel suo complesso.
5) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte
di essi) siano invalidi in quanto in contrasto con il principio
di proporzionalità, che deve essere alla base di ogni atto
comunitario e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente
ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento
nel suo complesso.
6) Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte
di essi) siano invalidi in quanto discriminano, in particolare,
i membri della seconda organizzazione ricorrente, in un
modo arbitrario e non obiettivamente giustificato e, in
caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri
fattori determinanti) infici la validità del regolamento
nel suo complesso.
7) Se l’art. 7 del regolamento (parte di esso) sia nullo
o invalido in quanto l’imposizione di una responsabilità
posta in forma di una cifra fissa in caso di cancellazione
del volo per ragioni che non rientrano nelle limitazioni
della responsabilità per circostanze eccezionali sia discriminatoria,
non risponda ai criteri di proporzionalità alla base di
ogni atto comunitario o non sia basata su un’adeguata motivazione
e, in caso affermativo, se tale invalidità (insieme a qualsiasi
altro elemento pertinente) infici la validità del regolamento
nel suo complesso.
8) Qualora un giudice nazionale abbia autorizzato la proposizione
di un ricorso dinanzi ad esso e sollevi questioni aventi
ad oggetto la validità di disposizioni di un atto comunitario
che considera sostenibili e non infondate, se vi siano principi
di diritto comunitario implicanti presupposti o limiti che
il giudice nazionale deve applicare nel decidere, ai sensi
dell’art. 234, [secondo comma], CE, se sottoporre tali questioni
di validità all’esame della Corte di giustizia».
21 Con ordinanza del presidente della Corte 24 settembre
2004, è stata respinta la domanda del giudice del rinvio
mirante a sottoporre le presenti controversie al procedimento
accelerato, previsto all’art. 104 bis, primo comma, del
regolamento di procedura.
Sulle questioni pregiudiziali
Sull’ottava questione
22 Con la sua ottava questione, che occorre anzitutto
esaminare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 234, secondo comma, CE deve essere interpretato nel
senso che un giudice nazionale è tenuto a sollevare dinanzi
alla Corte una questione pregiudiziale per apprezzare la
validità di un atto comunitario solo al di là di un certo
grado di dubbio su tale validità.
Sulla ricevibilità
23 Il Parlamento europeo sostiene che la questione è irricevibile
in quanto la risposta che la Corte potrebbe dare ad essa
non sarebbe di alcuna utilità per la decisione della controversia
di cui è investito il giudice del rinvio e che riguarda
la validità del regolamento n. 261/2004.
24 A tale proposito, da una giurisprudenza costante risulta
che il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale
è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione
del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna
relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa
a qua oppure qualora il problema sia di natura ipotetica
e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto
necessari per fornire una soluzione utile alle questioni
che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze
15 dicembre 1995, causa C 415/93, Bosman, Racc. pag. I 4921,
punto 61; 5 giugno 1997, causa C 105/94, Celestini, Racc.
I 2971, punto 22, e 7 settembre 1999, causa C 355/97, Beck
e Berdorf, Racc. pag. I 4977, punto 22). Salvo che in tali
ipotesi, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire
sulle questioni pregiudiziali che vertono sull’interpretazione
del diritto comunitario (v. sentenza Bosman, cit., punto
59).
25 Nella causa principale, poiché le ricorrenti hanno contestato
la validità del regolamento n. 261/2004 dinanzi al giudice
del rinvio, quest’ultimo si è trovato di fronte alla questione
se tale contestazione della validità del detto regolamento
giustificasse che la Corte fosse investita di una domanda
di pronuncia pregiudiziale alle condizioni previste all’art.
234 CE. Pertanto, l’interpretazione di tale articolo richiesta
dal detto giudice con la questione in esame, non può essere
considerata come priva di qualsiasi rapporto con l’oggetto
della controversia nella causa principale. La circostanza
che tale giudice abbia contemporaneamente posto alla Corte
anche questioni relative alla validità del regolamento n.
261/2004 e che le risposte che saranno fornite siano idonee
a dirimere la causa principale, non può rimettere in questione
la pertinenza che la questione dell’interpretazione dell’art.
234 CE di per se stessa possiede.
26 Di conseguenza occorre rispondere alla questione sollevata.
Nel merito
27 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante,
i giudici nazionali non sono competenti ad accertare l’invalidità
degli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti, le competenze
attribuite alla Corte dall’art. 234 CE hanno essenzialmente
lo scopo di garantire l’uniforme applicazione del diritto
comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza
di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in
discussione la validità di un atto comunitario. Divergenze
fra i giudici degli Stati membri circa la validità degli
atti comunitari potrebbero compromettere la stessa unità
dell’ordinamento giuridico comunitario e ledere il principio
fondamentale della certezza del diritto (sentenze 22 ottobre
1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 15;
15 aprile 1997, causa C 27/95, Bakers of Nailsea, Racc.
pag. I 1847, punto 20, e 6 dicembre 2005, causa C 461/03,
Gaston Schul Douane-expediteur, Racc. pag. I 0000, punto
21). La Corte è quindi la sola competente a dichiarare l’invalidità
di un atto comunitario (sentenze 21 febbraio 1991, cause
riunite C 143/88 e C 92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen
e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I 415, punto 17, e 21 marzo
2000, causa C 6/99, Greenpeace France e a., Racc. pag. I
1651, punto 54)
28 A tale riguardo occorre osservare che l’art. 234 CE non
costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti
di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale.
Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia
pone una questione di interpretazione del diritto comunitario
perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile
una questione sollevata ai sensi dell’art. 234 CE (v., in
tal senso, sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit
e a., Racc. pag. 3415, punto 9). Da ciò discende che l’esistenza
di una contestazione della validità di un atto comunitario
dinanzi al giudice nazionale non basta, da sola, a giustificare
il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte.
29 Per quanto riguarda i giudici avverso le cui decisioni
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
la Corte ha giudicato che essi possono esaminare la validità
di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi
d’invalidità dedotti dalle parti dinanzi ad essi, disattendere
questi motivi concludendo che l’atto è pienamente valido.
Così facendo, infatti, essi non mettono in discussione l’esistenza
dell’atto comunitario (sentenza Foto-Frost, cit., punto
14).
30 Al contrario, qualora tali giudici considerino che uno
o più motivi di invalidità avanzati dalle parti o, se del
caso, sollevati d’ufficio (v., in tal senso, sentenza 16
giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto
7) sono fondati, essi devono sospendere la decisione e investire
la Corte di un procedimento di rinvio pregiudiziale per
un giudizio di validità.
31 D’altronde, lo spirito di cooperazione che deve caratterizzare
il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il
giudice nazionale esponga nella sua decisione di rinvio
i motivi per cui ritiene necessario tale rinvio.
32 Di conseguenza, occorre rispondere all’ottava questione
che, quando un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi
un ricorso giurisdizionale di diritto interno giudica che
uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati
dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio, sono fondati,
esso deve sospendere la decisione e investire la Corte di
un procedimento di rinvio pregiudiziale per un giudizio
di validità.
Sulle altre questioni
33 Con le sue sette prime questioni il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se gli artt.5, 6 e 7 del regolamento
n. 261/2004 sono invalidi e se, in tal caso, la loro invalidità
può rendere l’invalido il regolamento nel suo complesso.
Sulla compatibilità dell’art. 6 del regolamento n. 261/2004
con la Convenzione di Montreal
34 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede
in sostanza se l’art. 6 del regolamento n. 261/2004 è incompatibile
con le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 della Convenzione
di Montreal.
35 A titolo preliminare, occorre ricordare che, in forza
dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni
indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni
della Comunità e per gli Stati membri». Secondo la giurisprudenza
della Corte, tali accordi prevalgono sui testi di diritto
comunitario derivato (sentenze 10 settembre 1996, causa
C 61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I 3989, punto
52, e 1° aprile 2004, causa C 286/02, Bellio F.lli, Racc.
pag. I 3465, punto 33).
36 La Convenzione di Montreal, firmata dalla Comunità il
9 dicembre 1999 sulla base dell’art. 300, n. 2, CE è stata
approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed è
entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità, il 28
giugno 2004. Ne consegue che, a partire da quest’ultima
data, seconda una giurisprudenza costante, le disposizioni
di tale convenzione formano parte integrante dell’ordinamento
giuridico comunitario (sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73,
Haegeman, Racc. pag. 449, punto 5, e 30 settembre 1987,
causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7). Successivamente
a questa data, il giudice del rinvio, con decisione 14 luglio
2004, ha indirizzato alla Corte la presente domanda di rinvio
pregiudiziale, nell’ambito delle domande di «judicial review»
di cui è stato investito.
37 L’art. 6 del regolamento n. 261/2004 dispone che in caso
di ritardo prolungato del volo, il vettore aereo operativo
deve proporre l’assistenza e il supporto dei passeggeri
interessati. Tale articolo non prevede che tale vettore
possa liberarsi di tali obbligazioni in caso di circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
38 L’IATA e l’ELFAA hanno sostenuto nella loro domanda presentata
al giudice di rinvio e sostengono dinanzi alla Corte che
il detto art. 6 pertanto è incompatibile con le disposizioni
della Convenzione di Montreal che contiene, ai suoi artt.
19 e 22, n. 1, delle clausole di esclusione e di limitazione
della responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo
nel trasporto dei passeggeri, e che dispone, all’art. 29,
che ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi
titolo può essere esercitata unicamente alle condizioni
e nei limiti di responsabilità previsti dalla detta convenzione.
39 A tale proposito, occorre ricordare che gli artt. 19,
22 e 29 della Convenzione di Montreal sono compresi tra
le norme con riferimento alle quali la Corte controlla la
legittimità degli atti comunitari, poiché, da un lato, ciò
non è escluso né dalla natura né dalla struttura di tale
Convenzione, e poiché, dall’altro, le disposizioni di questi
tre articoli appaiono, dal punto di vista del loro contenuto,
incondizionate e sufficientemente precise.
40 Per quanto riguarda l’interpretazione di tali articoli,
occorre sottolineare che, in conformità di una costante
giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere interpretato
non soltanto alla stregua dei termini in cui è redatto,
ma anche alla luce dei suoi obiettivi. Gli artt. 31 della
convenzioni di Vienna 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati,
e 21 marzo 1986, sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni
internazionali o tra organizzazioni internazionali, che
costituiscono, in tal senso, un’espressione del diritto
internazionale consuetudinario, precisano, a questo proposito,
che un trattato dev’essere interpretato in buona fede, secondo
il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto
ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (v., in tal
senso, sentenza 20 novembre 2001, causa C 268/99, Jany e
a., Racc. pag. I 8615, punto 35).
41 Dal preambolo della Convenzione di Montreal risulta che
gli Stati membri hanno riconosciuto «l’importanza di tutelare
gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale
e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo
il principio di riparazione». Quindi è rispetto a tale obiettivo
che deve essere valutata l’estensione che gli autori di
tale Convenzione hanno voluto attribuire alle disposizioni
degli artt.19, 22 e 29.
42 Da tali disposizioni della Convenzione di Montreal, contenute
nel suo capitolo III, intitolato «Responsabilità del vettore
ed entità del risarcimento per danni», risulta che queste
ultime stabiliscono le condizioni in presenza delle quali
possono essere esperite azioni di risarcimento del danno
nei confronti dei vettori aerei da parte dei passeggeri
che asseriscono di aver subito un danno a causa di un ritardo.
Esse limitano la responsabilità del vettore alla somma di
4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
43 Occorre constatare che qualsiasi ritardo nel trasporto
aereo di passeggeri, e in particolare se prolungato, può
causare, in generale, due tipi di danni. Da un lato, un
ritardo eccessivamente prolungato determina danni quasi
identici per tutti i passeggeri, il cui risarcimento può
assumere la forma di un’assistenza o di un supporto standardizzati
e immediati a tutti gli interessati, attraverso la fornitura,
ad esempio, di bevande, pasti, sistemazione in albergo e
telefonate. Dall’altro, i passeggeri possono subire danni
individuali, dovuti al motivo del loro spostamento, il cui
risarcimento richiede una valutazione caso per caso dell’entità
del danno causato e può, di conseguenza, essere oggetto
solo di una compensazione a posteriori e su base individuale.
44 Orbene, risulta chiaramente dalle disposizioni degli
artt. 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal che esse
si limitano a disciplinare le condizioni in cui, successivamente
al ritardo del volo, possono essere esperite, da parte dei
passeggeri interessati, le azioni dirette ad ottenere, a
titolo di risarcimento dei danni su base individuale, vsale
a dire una compensazione da parte dei vettori responsabili
del danno risultante da tale ritardo.
45 Non risulta né da tali disposizioni, né da alcuna altra
disposizione della Convenzione di Montreal che gli autori
di quest’ultima abbiano inteso sottrarre i detti vettori
a qualsiasi forma di intervento, in particolare a quelle
che possono essere previste dalle pubbliche autorità per
risarcire in modo uniforme e immediato, i danni rappresentati
dai disagi dovuti ai ritardi nel trasporto aereo dei passeggeri,
senza che essi debbano sopportare gli inconvenienti che
comporta l’esperimento di azioni di risarcimento del danno
dinanzi agli organi giurisdizionali.
46 La Convenzione di Montreal non poteva quindi impedire
l’intervento del legislatore comunitario per fissare, nell’ambito
delle competenze attribuite alla Comunità in materia di
trasporti e di tutela dei consumatori, le condizioni in
presenza delle quali occorreva risarcire i danni collegati
ai summenzionati disagi. Poiché l’assistenza e il supporto
dei passeggeri previsti all’art. 6 del regolamento n. 261/2004
in caso di ritardo prolungato del volo costituiscono misure
di risarcimento uniformi e immediate, esse non rientrano
tra quelle per cui la Convenzione in parola fissa le condizioni
di esercizio. Il dispositivo previsto dal summenzionato
art. 6 si colloca così semplicemente a monte di quello che
risulta dalla Convenzione di Montreal.
47 Le misure di assistenza e di supporto uniformi e immediati
non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel
caso in cui lo stesso ritardo causerebbe loro anche danni
che fanno sorgere un diritto a compensazione, possano comunque
intentare le azioni di risarcimento dei detti danni alle
condizioni previste dalla Convenzione di Montreal.
48 Tali misure, che migliorano la tutela degli interessi
dei passeggeri e le condizioni in cui si applica nei loro
confronti il principio di risarcimento non possono quindi
essere considerati incompatibili con la Convenzione di Montreal.
Sulla validità dell’art. 5 del regolamento n. 261/2004 rispetto
all’art. 251 CE
49 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se, emendando l’art. 5 del progetto all’origine
del regolamento n. 261/2004, come risultava dalla posizione
comune (CE)18 marzo 2003, n. 27 (GU C 125 E, pag. 63; in
prosieguo: il «progetto di regolamento»), il comitato di
conciliazione previsto all’art. 251 CE ha rispettato i requisiti
procedurali che quest’ultima disposizione comporta.
50 A titolo preliminare, occorre ricordare il contesto in
cui tale comitato di conciliazione è intervenuto nel procedimento
di adozione del regolamento n. 261/2004, alla luce, in particolare,
delle preoccupazioni del legislatore comunitario relative
alla considerazione o meno di circostanze che permettono
ai vettori aerei di essere esentati dai loro obblighi di
supporto e di assistenza dei passeggeri in caso di cancellazione
o di ritardo prolungato del volo.
51 Nella sua posizione comune n. 27/2003, il Consiglio che
deciso che i vettori aerei avrebbero potuto essere esentati
dagli obblighi di risarcimento e di assistenza previsti
a loro carico, in caso di cancellazione dei voli, dall’art.
5 del progetto di regolamento e dagli obblighi di assistenza
previsti a loro carico, in caso di ritardo prolungato, dall’art.
6 del medesimo progetto, se gli interessati fossero stati
in grado di provare che la cancellazione o il ritardo erano
dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso.
52 In occasione dell’esame di tale posizione comune il 3
luglio 2003, in seconda lettura, il Parlamento non ha proposto
alcun emendamento all’art. 5 del progetto di regolamento.
Al contrario, ha adottato, tra l’altro, un emendamento n.
11 riguardante l’art. 6 dello stesso progetto nel senso,
in particolare, di sopprimere qualsiasi riferimento alla
clausola di esonero riguardante le circostanze eccezionali
(in prosieguo: la «giustificazione delle circostanze eccezionali»).
53 Con lettera 22 settembre 2003, il Consiglio ha comunicato
di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti
del Parlamento, e il presidente del Consiglio, in accordo
con il presidente del Parlamento, ha convocato una riunione
del comitato di conciliazione.
54 Quest’ultimo, nel corso della riunione del 14 ottobre
2003, ha raggiunto un accordo su un progetto comune, approvato
il 1° dicembre 2003, ai sensi del quale, in particolare,
all’art. 5 del progetto di regolamento veniva soppresso
ogni riferimento alla giustificazione delle circostanze
eccezionali che consentivano ai vettori aerei di essere
esentati dai loro obblighi di assistenza in caso di cancellazione
dei voli. Il regolamento è stato adottato, in conformità
con il progetto comune del comitato di conciliazione, dal
Parlamento in terza lettura, il 18 dicembre 2003, e dal
Consiglio, il 26 gennaio 2004.
55 Le ricorrenti nella causa principale affermano che, modificando
l’art. 5 del progetto del regolamento, allorché esso non
aveva costituito oggetto di alcun emendamento da parte del
Parlamento in seconda lettura, il comitato di conciliazione
ha oltrepassato le competenze che gli sono state attribuite
dall’art. 251 CE.
56 A tale proposito, occorre ricordare che il comitato di
conciliazione è convocato, nell’ambito della procedura di
codecisione, in caso di disaccordo del Consiglio rispetto
agli emendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura.
E’ pacifico che tale disaccordo si è verificato nel procedimento
di adozione del regolamento n. 261/2004, giustificando la
convocazione del detto comitato.
57 Contrariamente a quanto sostiene l’IATA, il comitato
di conciliazione, una volta convocato, non ha il compito
di raggiungere un accordo sugli emendamento proposti dal
Parlamento ma, come risulta dalla stessa formulazione dell’art.
251 CE «di giungere ad un accordo su un progetto comune»,
esaminando la posizione comune adottata dal Consiglio, sulla
base degli emendamenti proposti dal Parlamento. Il testo
dell’art. 251 CE non comporta quindi, di per sé, alcuna
restrizione per quanto riguarda il contenuto delle misure
adottate che consentono di raggiungere un accordo su un
progetto comune.
58 Ricorrendo al termine «conciliazione», gli autori del
Trattato hanno voluto attribuire un effetto utile alla procedura
prescelta e attribuire al comitato di conciliazione un ampio
potere discrezionale. Adottando tali modalità di risoluzione
del disaccordo, essi hanno precisamente cercato di ottenere
che il ravvicinamento dei punti di vista del Parlamento
e del Consiglio avvenga sulla base di un esame di tutti
gli aspetti di tale disaccordo, e con l’attiva partecipazione
della Commissione delle Comunità europee ai lavori del comitato
di conciliazione, a cui spetta di prendere «tutte le iniziative
necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni
del Parlamento (…) e del Consiglio».
59 In quest’ottica, tenuto conto del potere di mediazione
così attribuito alla Commissione e della libertà di cui
in definitiva dispongono il Parlamento e il Consiglio di
accogliere o meno il progetto comune adottato dal comitato
di conciliazione, l’art. 251 CE non può essere letto come
una limitazione, in linea di principio, del potere di tale
comitato. La mera circostanza che, nella specie, l’art.
5 del progetto di regolamento non sia stato oggetto di un
emendamento del Parlamento in seconda lettura, non è idonea
a dimostrare che tale comitato avrebbe ignorato l’estensione
delle competenze che gli sono conferite dall’art. 251 CE.
60 D’altronde, le ricorrenti nella causa principale sostengono
che, non essendo le riunioni del comitato di conciliazione
a carattere pubblico, sarebbero lesi i principi della democrazia
rappresentativa.
61 È pur vero che la partecipazione effettiva del Parlamento
all’attività legislativa della Comunità, secondo le procedure
previste dal Trattato, rappresenta un elemento essenziale
dell’equilibrio istituzionale voluto dal detto Trattato.
Tuttavia, è pacifico che il Parlamento è esso stesso rappresentato
all’interno del comitato di conciliazione e che tale rappresentanza
è d’altronde composta conformemente all’importanza relativa
di ogni gruppo politico all’interno del Parlamento. Inoltre,
il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione
deve ancora essere sottoposto, in forza dell’art. 251, n.
5, CE, all’esame del Parlamento stesso per approvazione.
Tale esame, che interviene necessariamente nelle condizioni
normali di trasparenza dei lavori di tale assemblea, garantisce
così, in ogni caso, la partecipazione effettiva del Parlamento
all’attività legislativa nel rispetto dei principi della
democrazia rappresentativa.
62 Occorre rilevare, alla luce degli atti della causa, che,
nella specie, il disaccordo di cui si era occupato il comitato
di conciliazione riguardava, in particolare, la questione
se i vettori aerei potrebbero o meno far valere la giustificazione
delle circostanze eccezionali per sottrarsi ai loro obblighi
di assistenza e di supporto dei passeggeri, previsti all’art
6 del progetto di regolamento, in caso di ritardo prolungato
del volo. Il comitato di conciliazione è pervenuto ad un
accordo nel senso che ogni riferimento alla giustificazione
di circostanze eccezionali è stato soppresso all’art. 6
di tale progetto, per garantire ai passeggeri un supporto
e un’assistenza immediati a prescindere dalla causa del
ritardo del volo. Di conseguenza, il comitato ha parimenti
deciso, per garantire un’impostazione coerente e simmetrica,
di sopprimere, all’art. 5 di tale progetto, questo stesso
riferimento per quanto riguarda gli obblighi di supporto
dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.
63 Pertanto, il comitato di conciliazione non ha oltrepassato
i limiti delle competenze, modificando l’art. 5 del progetto
di regolamento.
Sull’obbligo di motivazione e sul rispetto del principio
di certezza del diritto
64 Con la terza e quarta questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se gli artt. 5 e 6 del regolamento
n. 261/2004 sono invalidi in quanto non sarebbero conformi
al principio di certezza del diritto o non soddisferebbero
l’obbligo di motivazione. Con la settima questione, tale
giudice si interroga altresì circa il rispetto di quest’ultimo
obbligo da parte dell’art. 7 del detto regolamento.
65 Le ricorrenti nella causa principale affermano che il
regolamento contestato comporta ambiguità, lacune e contraddizioni
che ne compromettono la legittimità sia rispetto all’obbligo
di motivazione sia rispetto al principio di certezza del
diritto.
66 Occorre ricordare che, anche se la motivazione prescritta
dall’art. 253 CE deve far apparire in maniera chiara e non
equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana
l’atto controverso, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da
permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo,
non si richiede tuttavia che la motivazione contenga tutti
gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (v., in particolare,
sentenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio,
Racc. pag. I881, punto 29; 14 dicembre 2004, causa C 210/03,
Swedish Match, Racc. pag. I 11893, punto 63, e 12 luglio
2005, cause riunite C 154/04 e C 155/04, Alliance for Natural
Health e a., Racc. pag. 0000, punto 133).
67 Il rispetto dell’obbligo di motivazione deve, del resto,
essere valutato non solo rispetto alla formulazione dell’atto,
ma anche al suo contesto nonché al complesso delle norme
giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.
Ove si tratti, come nella fattispecie, di un atto destinato
ad un’applicazione generale, la motivazione può limitarsi
ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha
condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi
generali che esso si prefigge (v., ad esempio, sentenza
10 marzo 2005, causa C 342/03, Spagna/Consiglio, Racc. pag.
I 1975, punto 55). Se l’atto contestato fa emergere, per
l’essenziale, lo scopo perseguito dall’istituzione, è superfluo
esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte
tecniche da essa operate (v., in particolare, sentenze 5
luglio 2001, causa C 100/99, Italia/Consiglio e Commissione,
Racc. pag. I 5217, punto 64, e Alliance for Natural Health
e a., cit., punto 134).
68 Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto,
esso costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario,
il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara
e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità
i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza
(v. sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères
e Garancini, Racc. pag. 1931; 13 febbraio 1996, causa C143/93,
Van Es Douane Agenten, Racc. pag. I-431, punto 27, e 14
aprile 2005, causa C 110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag.
I 2801, punto 30).
69 Alla luce della giurisprudenza precedentemente citata,
occorre anzitutto rilevare che le disposizioni degli artt.
5 e 6 del regolamento n. 261/2004 fissano con precisione
e in modo chiaro gli obblighi a carico del vettore aereo
operativo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato
del volo. L’obiettivo di tali disposizioni risulta, altrettanto
chiaramente, dal primo e secondo ‘considerando’ di tale
regolamento, secondo cui l’intervento della Comunità nel
settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, in particolare,
a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri
e tenere in debita considerazione le esigenze in materia
di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione
del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi
per i passeggeri.
70 Inoltre, il dodicesimo e tredicesimo ‘considerando’ dello
stesso regolamento dispongono che i passeggeri il cui volo
è cancellato dovrebbero poter essere risarciti, in mancanza
di tempestiva informazione sulla cancellazione del volo,
dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto
o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo
alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare
di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di
un volo successivo. Il diciassettesimo ‘considerando’ di
tale regolamento prevede che i passeggeri il cui volo subisce
un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di
un’adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità
di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo
del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.
Tali elementi fanno così emergere l’essenziale dell’obiettivo
perseguito.
71 D’altronde è pacifico che i diversi danni di cui sono
vittime i passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo
prolungato di un volo esistono. Non è provato e, del resto,
non è stato neppure affermato che gli incidenti di tale
natura costituiscano solo un fenomeno marginale. Orbene,
non risulta né dall’art. 253 CE, né da un’altra disposizione
che la validità dell’atto comunitario in esame sarebbe assoggettata
alla condizione che comporti dati numerici precisi che giustifichino
la necessità dell’intervento del legislatore comunitario.
72 Non si può neppure esigere che il regolamento n. 261/2004
comporti una motivazione specifica per ciascuna delle scelte
tecniche operate. A tale riguardo, poiché l’obiettivo di
tutela dei passeggeri richiede che siano adottate misure
di risarcimento uniformi ed efficaci, che non possono essere
oggetto di discussione al momento stesso in cui esse dovevano
essere attuate, il che sarebbe certamente avvenuto a seguito
della giustificazione delle circostanze eccezionali, il
legislatore comunitario ha potuto, senza violare il suo
obbligo di motivazione, astenersi dall’esporre i motivi
per cui ha ritenuto che i vettori aerei operativi non potessero
avvalersi di siffatta giustificazione per sottrarsi agli
obblighi a loro carico previsti dagli artt. 5 e 6 di tale
regolamento. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’ELFAA,
il legislatore comunitario ha potuto, senza viziare l’atto
di cui trattasi di illegittimità, stabilire all’art. 7 del
detto regolamento il principio e l’importo del risarcimento
forfetario dovuto in caso di cancellazione del volo senza
esporre i motivi per cui aveva prescelto tale misura e tale
importo.
73 In secondo luogo, le misure uniformi ed immediate previste
all’art. 6 del regolamento n. 261/2004 non rientrano tra
quelle per cui la Convenzione di Montreal fissa le condizioni
di esercizio e non sono incompatibili con tale convenzione.
Ne risulta che poiché le disposizioni del detto regolamento
disciplinano in tal modo taluni diritti dei passeggeri in
caso di ritardo prolungato del volo potevano essere assoggettate
a condizioni diverse da quelle fissate dalla Convenzione
in parola rispetto ad altri diritti. Pertanto esse non sono
affatto contrarie a quelle contenute nel regolamento n.
2027/97 e che sono state adottate, conformemente all’art.
1 di quest’ultimo, per attuare le disposizioni pertinenti
della Convenzione di Montreal.
74 Pertanto, da un lato, le ricorrenti nella causa principale
non possono sostenere che non richiamando quest’ultimo regolamento,
il regolamento n. 261/2004 sarebbe stato adottato in violazione
dell’obbligo di motivazione. Dall’altro lato, l’art. 6 di
tale regolamento non può essere interpretato come se avesse
privato, in violazione del principio di certezza del diritto,
le imprese rappresentate dalle ricorrenti nella causa principale
della possibilità di essere informate senza ambiguità degli
obblighi loro incombenti in base alla previsione risultante
dal regolamento n. 2027/97.
75 In terzo luogo, le ricorrenti nella causa principale
sostengono che il regolamento n. 261/2004 prevede, in maniera
incoerente al quattordicesimo e quindicesimo ‘considerando’
che circostanze eccezionali possono limitare o escludere
il vettore aereo operativo dalla sua responsabilità in caso
di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, allorché
gli artt. 5 e 6 di tale regolamento, che disciplinano i
suoi obblighi in tale eventualità, prevedono una tale causa
di esclusione della responsabilità solo per quanto riguarda
l’obbligo di risarcimento.
76 Tuttavia, occorre rilevare in proposito, da un lato,
che se il preambolo di un atto comunitario è idoneo a precisare
il contenuto di esso (v. sentenza Alliance for Natura Health
e a., cit, punto 91), non può essere fatto valere per derogare
alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi (sentenze
19 novembre 1998, causa C 162/97, Nilsson e a., Racc. pag.
I 7477, punto 54, e 24 novembre 2005, causa C 136/04, Deutsches
Milch-Kontor, Racc. pag. I 0000, punto 32). D’altro lato,
è certamente vero che il testo di tali ‘considerando’ lascia
intendere che, in generale, il vettore aereo operativo doveva
essere esonerato da tutti i suoi obblighi in caso di circostanze
eccezionali, e fa quindi sorgere una certa ambiguità tra
l’intenzione così espressa dal legislatore comunitario e
il contenuto stesso degli artt. 5 e 6 del regolamento n.
261/2004 che non conferiscono un carattere altrettanto generale
a tale causa di esclusione della responsabilità. Tuttavia,
siffatta ambiguità non è tale da rendere incoerente il dispositivo
redatto sulla base di questi due articoli che, quanto ad
essi, sono privi di qualsiasi ambiguità.
77 Dalle considerazioni che precedono risulta che gli artt.
5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 non sono invalidi a
causa di una violazione del principio di certezza del diritto
o dell’obbligo di motivazione.
Sul rispetto del principio di proporzionalità
78 Con la quinta e settima questione, il giudice del rinvio
chiede se le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 7 del
regolamento n. 261/2004 siano invalide per violazione del
principio di proporzionalità.
79 Si deve ricordare che il principio di proporzionalità,
che è parte integrante dei principi generali del diritto
comunitario, esige che gli strumenti adoperati da un’istituzione
comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito
e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo
(v., segnatamente, sentenze 11 luglio 2002, causa C 210/00
Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I 6453, punto
59; 10 dicembre 2002, causa C 491/01, British American Tabacco
(Investments) e Imperial Tabacco, Racc. pag. I 11453, punto
122, e Swedish Match, cit., punto 47).
80 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle
condizioni citate al punto precedente, occorre riconoscere
al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale
in settori che richiedono da parte sua scelte di natura
politica, economica e sociale, e rispetto ai quali esso
è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza,
solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale
ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente
intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale
misura [v., in tal senso, sentenze 12 novembre 1996, causa
C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I 5755, punto
58; 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento
e Consiglio, Racc. pag. I 2405, punti 55 e 56; 5 maggio
1998, causa C 157/96, National Farmers’ Union e a., Racc.
pag. I 2211, punto 61, nonché British American Tobacco (Investments)
e Imperial Tobacco, cit., punto 123]. Ciò accade, in particolare,
in materia di politica comune dei trasporti (v., in tal
senso, in particolare sentenze 17 luglio 1997, cause riunite
C 248/95 e C 249/95, SAM Schiffahrt e Stapf, Racc. pag.
I 4475, punto 23, e 12 marzo 2002, cause riunite C 27/00
e C 122/00, Omega Air e a., Racc. pag. I 2569, punto 63).
81 Le ricorrenti nella causa principale affermano che le
misure di assistenza, di supporto e di risarcimento dei
passeggeri previste dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento
n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo, non permettono
di conseguire l’obiettivo diretto a ridurre i detti casi
di cancellazione e di ritardo e sono, comunque, a causa
dei rilevanti oneri economici che faranno gravare sui vettori
aerei comunitari, completamente sproporzionali rispetto
all’obiettivo voluto.
82 Per valutare la necessità delle misure in questione,
occorre sottolineare che l’obiettivo immediato perseguito
dal legislatore comunitario, come risulta dai primi quattro
‘considerando’ del regolamento n. 261/2004, è quello di
accrescere la tutela dei passeggeri vittime di cancellazioni
o di ritardi prolungati dei voli, risarcendo in modo uniforme
e immediato, taluni danni causati agli interessati posti
in tali situazioni.
83 È pur vero che, oltre a tale obiettivo diretto, esplicitamente
esposto dal legislatore comunitario, il detto regolamento,
come qualsiasi normativa generale, può implicitamente comportare
altri obiettivi secondari come, secondo l’affermazione delle
ricorrenti nella causa principale quello di ridurre, a monte,
il numero di cancellazioni e di ritardi prolungati dei voli.
E’ compito della Corte valutare anzitutto se le misure decise
siano manifestamente inadeguate rispetto all’obiettivo esplicito
del regolamento, che riguarda l’accresciuta protezione dei
passeggeri, la cui legittimità non è in sé contestata.
84 Occorre rilevare, in primo luogo, che le misure previste
dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 sono di per
sé idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti
dai detti passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo
prolungato del volo, e permettono così di garantire il livello
elevato di tutela degli interessati, perseguito dal regolamento.
85 In secondo luogo, è pacifico che l’ampiezza delle diverse
misure adottate dal legislatore comunitario varia in funzione
dell’importanza dei danni subiti dai passeggeri, che è valutata
in funzione sia della durata del ritardo e dell’attesa del
volo successivo, sia del lasso di tempo trascorso prima
che gli interessati fossero informati della cancellazione
del volo. I criteri in tal modo applicati per stabilire
il diritto dei passeggeri a beneficiare di tali misure non
risultano quindi per nulla estranei al requisito della proporzionalità.
86 In terzo luogo, trattandosi delle misure di risarcimento
uniformi e immediate come la prosecuzione del viaggio dei
passeggeri con un volo alternativo o la fornitura di bevande,
pasti, sistemazione in albergo o la messa a disposizione
di mezzi di comunicazione con terzi, esse sono dirette a
soddisfare i bisogni immediati, in loco, dei passeggeri,
a prescindere dalla causa della cancellazione o del ritardo
del volo. Poiché tali misure cambiano, come esposto al punto
precedente della presente sentenza, a seconda dell’importanza
dei danni subiti dai passeggeri, non risulta neppure che
essere presenterebbero un carattere manifestamente inadeguato
per il solo fatto che i vettori non possono avvalersi della
giustificazione delle circostanze eccezionali.
87 In quarto luogo, non è accertato che la stipulazione
di assicurazioni volontarie da parte dei passeggeri per
coprire i rischi inerenti ai ritardi e alle cancellazioni
dei voli, come auspicata dall’ELFAA, permetterebbe comunque
di rimediare ai danni subiti in loco dagli interessati.
Siffatta misura non potrebbe, quindi, essere considerata
come maggiormente adeguata all’obiettivo perseguito di quelle
che sono state adottate dal legislatore comunitario.
88 In quinto luogo, le conseguenze dannose provocate dal
ritardo e a cui mira a rimediare il regolamento n. 261/2004,
non presentano alcun nesso con il costo del biglietto pagato.
Inoltre, l’argomento secondo cui le misure adottate per
attenuare tali conseguenze avrebbero dovuto essere fissate
in proporzione del costo del biglietto non può essere accolto.
89 In sesto luogo, se l’IATA e l’ELFAA sostengono che le
misure summenzionate rischiano di provocare conseguenze
importanti sugli oneri finanziari dei vettori e non sono
adeguate all’obiettivo secondario del regolamento che sarebbe
diretto a ridurre il numero delle cancellazioni e dei ritardi
prolungati dei voli, occorre constatare che le discussioni
dinanzi alla Corte non hanno fatto emergere dati sulla frequenza
di tali ritardi e cancellazioni. Pertanto, i costi teorici
che tali misure rappresenterebbero per le compagnie aeree,
come esposti dagli interessati, non permettono, in ogni
caso, di considerare provato che tali incidenti sarebbero
sproporzionati rispetto all’interesse delle misure in parola.
90 Occorre ancora rilevare che gli obblighi assolti in forza
del regolamento n. 261/2004, non compromettono il diritto
dei vettori aerei di chiedere il risarcimento a qualsiasi
persona, compresi i terzi, in conformità del diritto nazionale,
come prevede l’art. 13 di tale regolamento. Il risarcimento
di cui trattasi è quindi idoneo ad attenuare o persino a
cancellare l’onere finanziario sopportato da tali vettori
a causa di tali obblighi. Inoltre, non appare irragionevole
che essi siano sopportate immediatamente, fatto salvo il
diritto al risarcimento sopramenzionato, dai vettori aerei
a cui i passeggeri interessati sono legati da un contratto
di trasporto che dà loro diritto a un volo che non dovrebbe
essere né cancellato né ritardato.
91 In settimo luogo, trattandosi del risarcimento previsto
all’art. 7 del regolamento n. 261/2004, che i passeggeri
possono richiedere in forza dell’art. 5, quando sono stati
informati in ritardo della cancellazione del volo, i vettori
aerei possono essere esentati dal versamento di tale risarcimento
se provano che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali
che non si sarebbero comunque potute evitate anche se fossero
state adottate tutte le misure del caso. In considerazione
dell’esistenza di tale causa di esenzione e delle condizioni
restrittive dell’attuazione di tale obbligo da cui i vettori
aerei sono esonerati se l’informazione è sufficientemente
tempestiva o accompagnata da offerte di un volo alternativo,
tale obbligo non appare manifestamente inadeguato all’obiettivo
perseguito. D’altronde, l’importo del risarcimento, fissato
nelle somme di 250, 400 e 600 euro in funzione della distanza
dei voli di cui trattasi non appare come manifestamente
eccessivo e corrisponde d’altra parte nell’essenziale, come
sostiene la Commissione nelle sue osservazioni, senza essere
contraddetta, all’aggiornamento del livello di risarcimento
previsto dal regolamento del Consiglio 4 febbraio 1991,
n. 295, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema
di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei
di linea (GU L 36, pag. 5), tenendo conto dell’inflazione
intervenuta dalla sua entrata in vigore.
92 Dalle considerazioni che precedono riguarda che gli artt.
5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 non sono invalidi a
causa della violazione del principio di proporzionalità.
Sul rispetto del principio dell’eguaglianza di trattamento
93 Con la sesta e settimana questione, il giudice del rinvio
chiede se le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del
regolamento n. 261/2004 siano invalide per violazione del
principio della parità di trattamento.
94 L’ELFAA afferma che le compagnie aeree a basso costo
da essa rappresentate subiscono un trattamento discriminatorio
in quanto le misure previste in tali articoli impongono
gli stessi obblighi a tutti i vettori aerei senza distinzione
sulla base delle loro politiche di prezzo e dei servizi
che offrono. Inoltre il diritto comunitario non imporrebbe
gli stessi obblighi sugli altri mezzi di trasporto.
95 Secondo una giurisprudenza costante il principio di parità
di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che
situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa
e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale,
salvo obiettiva necessità (sentenza Swedish Match, cit.,
punto 70).
96 A tale proposito, occorre anzitutto osservare che alla
luce, in particolare, delle loro modalità di funzionamento,
delle condizioni della loro accessibilità, e della ripartizione
delle loro reti, i diversi modi di trasporto non sono, quanto
alle loro condizioni di utilizzazione, intercambiabili (v.,
in tal senso, sentenza SAM Schiffahrt e Stapf, cit., punto
34). La situazione delle imprese intervenienti nel settore
di attività di ciascuno di tali modi di trasporto non è
comparabile.
97 Inoltre occorre constatare che, in materia di trasporto
aereo, i passeggeri vittime di una cancellazione o di un
ritardo prolungato del volo, si trovano in una situazione
obiettivamente diversa da quella che sperimentano i passeggeri
di altri mezzi di trasporto in caso di incidenti della stessa
natura. Infatti, a causa, in particolare, della localizzazione
degli aeroporti generalmente al di fuori dei centri urbani
e delle modalità specifiche di registrazione e di recupero
dei bagagli, i disagi subiti dagli interessati in caso di
tali incidenti non sono comparabili.
98 Infine, i danni subiti dai passeggeri dei vettori aerei
in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo
sono analoghi, a prescindere dalle compagnie con cui essi
hanno concluso i contratti, e sono privi di rapporto con
le politiche da esse praticate in materia di prezzi. Pertanto,
a meno di non danneggiare il principio di uguaglianza, rispetto
allo scopo perseguito dal regolamento n. 261/2004, diretto
ad accrescere la tutela d tutti i passeggeri dei trasporti
aerei, era compito del legislatore comunitario trattare
in modo identico tutte le compagnie aeree.
99 Ne consegue che le disposizioni degli artt. 5, 6 e 7
del regolamento n. 261/2004 non sono invalide a causa di
una violazione del principio di uguaglianza.
100 Visto l’insieme delle considerazioni che precedono,
occorre risolvere le sette prime questioni proposte nel
senso che l’analisi di esse non ha rivelato alcun elemento
tale da pregiudicare la validità delle disposizioni di cui
agli artt. 5, 6, e 7 del regolamento n. 261/2004.
Sulle spese
101 Nei confronti delle parti nella causa principale,
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) Quando un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi
un ricorso giurisdizionale di diritto interno giudica che
uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati
dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio, sono fondati,
deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia
di un procedimento di rinvio pregiudiziale per un giudizio
di validità.
2) L’esame delle questioni sottoposte non ha rivelato alcun
elemento tale da rendere illegittimi gli artt. 5, 6 e 7
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
11 febbraio 2004, n. 261,che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in
caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
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