SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
Nel procedimento C-222/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte
suprema di cassazione con ordinanza 23 marzo 2004, pervenuta
in cancelleria il 28 maggio 2004, nella causa
Ministero dell’Economia e delle Finanze
contro
Cassa di Risparmio di Firenze SpA,
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato,
Cassa di Risparmio di San Miniato SpA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione,
dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra
R. Silva de Lapuerta e dal sig. G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 7 luglio 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Cassa di Risparmio di Firenze SpA, dagli avv.ti
P. Russo e G. Morbidelli;
– per la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e
per la Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, dagli avv.ti
A. Rossi e G. Roberti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello
Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R.
Lyal e V. Di Bucci, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 27 ottobre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione
degli artt. 12 CE, 43 CE e segg., 56 CE e segg., 87 CE e
88 CE, oltre che la validità della decisione della Commissione
22 agosto 2002, 2003/146/CE, relativa alle misure fiscali
per le fondazioni bancarie cui l’Italia ha dato esecuzione
(GU 2003, L 55, pag. 56).
2 La domanda è stata presentata nell’ambito di un controversia
tra la Cassa di Risparmio di Firenze SpA (in prosieguo:
la «Cassa di Risparmio di Firenze»), la Fondazione Cassa
di Risparmio di San Miniato e la Cassa di Risparmio di San
Miniato SpA (in prosieguo: la «Cassa di Risparmio di San
Miniato»), aventi sede in Italia, e il Ministero dell’Economia
e delle Finanze relativamente ad una domanda della Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato diretta ad ottenere l’esenzione
da una ritenuta fiscale sui dividendi dell’esercizio 1998.
I – Contesto normativo nazionale
3 In Italia i dividendi distribuiti dalle società per
azioni sono soggetti ad una ritenuta d’acconto ai sensi
dell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante
istituzione di una ritenuta d’acconto o di imposta sugli
utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina
della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (GURI
n. 5 del 7 gennaio 1963, pag. 61), come modificata dal decreto
legge 21 febbraio 1967, n. 22, recante nuove disposizioni
in materia di ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili
distribuiti dalle società (GURI n. 47 del 22 febbraio 1967,
pag. 1012), convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile
1967, n. 209 (GURI n. 101 del 22 aprile 1967, pag. 2099;
in prosieguo: la «legge n. 1745/62»).
4 L’art. 10 della legge n. 1745/62 prevede che ai dividendi
spettanti alle organizzazioni di persone o di beni non soggette
all’imposta sulle società, in ragione della loro esenzione
da tale imposta, nonché ai soggetti tassabili in base al
bilancio ma esenti dall’imposta sulle società, si applichi,
in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art.
1 della medesima legge, una ritenuta a titolo di imposta
del 30%.
5 L’art. 10 bis della legge n. 1745/62 esonera dalla ritenuta
di cui all’art. 10 i dividendi spettanti a persone giuridiche
pubbliche o a fondazioni, esenti dall’imposta sulle società,
che hanno esclusivamente scopi di beneficenza, educazione,
istruzione, studio e ricerca scientifica.
6 L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, recante isciplina delle agevolazioni
tributarie (supplemento ordinario alla GURI n. 268 del 16
ottobre 1973, pag. 3; in prosieguo: il «DPR n. 601/73»),
prevede una riduzione della metà dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche a favore di enti e istituti di
assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,
enti di assistenza e beneficenza, istituti di istruzione
e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale
che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie,
fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche,
di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali,
nonché degli enti il cui fine è equiparato per legge ai
fini di beneficenza o di istruzione.
7 Un processo di privatizzazione del sistema bancario pubblico
italiano è stato avviato dalla legge 30 luglio 1990, n.
218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione
e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di
diritto pubblico (GURI n. 182 del 6 agosto 1990, pag. 8;
in prosieguo: la «legge n. 218/90») e dal decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione
e per la disciplina del gruppo creditizio (supplemento ordinario
alla GURI n. 282 del 3 dicembre 1990, pag. 5; in prosieguo:
il «decreto legislativo n. 356/90»).
8 L’art. 1 del decreto legislativo n. 356/90 aveva previsto,
in particolare, la possibilità per gli enti creditizi pubblici,
tra i quali le casse di risparmio, di conferire l’impresa
bancaria in una società per azioni da essi costituita. L’ente
conferente, correntemente denominato «fondazione bancaria»
(in prosieguo: la «fondazione bancaria»), diveniva il solo
azionista di tale società (in prosieguo: la «società bancaria»),
la quale aveva lo scopo di svolgere l’attività bancaria
precedentemente esercitata dall’ente creditizio pubblico.
9 L’art. 11 del medesimo decreto prevedeva che le fondazioni
bancarie fossero disciplinate dal decreto in questione e
dai propri statuti, che avessero piena capacità di diritto
pubblico e di diritto privato e che rimanessero sottoposte
alle disposizioni di legge relative alla nomina degli organi
amministrativi e di controllo.
10 L’art. 12 prevedeva che le fondazioni bancarie aventi
un fondo di dotazione a composizione non associativa dovessero
perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale
preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione,
dell’arte e della sanità, e che potessero essere mantenute
le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie
sociali più deboli.
11 Il medesimo articolo precisava inoltre quanto segue:
– le fondazioni bancarie potevano compiere le operazioni
finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie
od opportune per il conseguimento di tali scopi;
– esse amministravano la partecipazione nella società bancaria
finché ne restavano titolari;
– esse non potevano tuttavia esercitare direttamente l’impresa
bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale
di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società
bancaria;
– viceversa, esse potevano acquisire e cedere partecipazioni
di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
– in via transitoria, la continuità operativa tra la fondazione
bancaria e la società bancaria doveva essere assicurata
da disposizioni che prevedessero la nomina di membri del
comitato di gestione od organo equivalente della fondazione
bancaria nel consiglio di amministrazione e di componenti
l’organo di controllo nel collegio sindacale della società
bancaria;
– le fondazioni bancarie dovevano destinare una quota dei
proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società bancarie
ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti
di capitale delle società medesime;
– tale riserva poteva essere investita in titoli delle società
partecipate dalle fondazioni bancarie ovvero in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato;
– le fondazioni bancarie potevano contrarre debiti con le
società bancarie o ricevere garanzie dalle stesse entro
limiti prefissati.
12 L’art. 13 del decreto legislativo n. 356/90 prevedeva
quanto segue:
– le cessioni al pubblico di azioni delle società bancarie
dovevano essere effettuate mediante offerta pubblica di
vendita;
– potevano essere liberamente effettuate le cessioni in
borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell’1 per
cento del capitale della società bancaria;
– il ricorso a procedure diverse era soggetto ad autorizzazione
del Ministro del Tesoro;
– qualora, per effetto della cessione o di ogni altra operazione,
la fondazione bancaria perdesse, anche temporaneamente,
il controllo della maggioranza delle azioni con diritto
di voto nell’assemblea ordinaria della società bancaria,
l’operazione doveva essere approvata con decreto del Ministro
del Tesoro;
– la fondazione bancaria che avesse ceduto la partecipazione
di controllo poteva acquistare un’altra partecipazione di
controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata
con decreto del Ministro del Tesoro.
13 L’art. 14 del decreto legislativo n. 356/90 sottoponeva
le fondazioni bancarie alla vigilanza del Ministero del
Tesoro, al quale esse dovevano trasmettere i bilanci preventivi
e consuntivi.
14 Ai sensi della medesima disposizione:
– le fondazioni bancarie dovevano altresì trasmettere al
Ministero del Tesoro e alla Banca d’Italia le informazioni,
anche periodiche, da questi richieste;
– il Ministero del Tesoro poteva disporre ispezioni.
15 L’art. 1, comma 7 bis, del decreto legge 31 maggio 1994,
n. 332, recante norme per l’accelerazione delle procedure
di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in società per azioni (GURI n. 126 del 1° giugno
1994, pag. 38), convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 1994, n. 474 (GURI n. 177 del 30 luglio 1994,
pag. 5), ha abrogato le disposizioni dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 356/90, citate al punto 12 della presente
sentenza, che richiedevano l’autorizzazione del Ministro
del Tesoro, da un lato, per ogni operazione attraverso la
quale la fondazione bancaria avrebbe perso il controllo
della società bancaria e, dall’altro, per acquisire un’altra
partecipazione di controllo in una società bancaria.
16 Il sistema introdotto dalla legge n. 218/90 e dal decreto
legislativo n. 356/90 è stato modificato dalla legge 23
dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il
riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (GURI
n. 4 del 7 gennaio 1999, pag. 4; in prosieguo: la «legge
n. 461/98»), e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (GURI n. 125 del
31 maggio 1999, pag. 4; in prosieguo: il «decreto legislativo
n. 153/99»).
17 L’art. 30 del decreto legislativo n. 153/99 ha abrogato,
in particolare, gli artt. 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo
n. 356/90.
18 L’art. 1 del decreto legislativo n. 153/99, facendo propria
la dizione affermatasi nella prassi, afferma che per «fondazione»
si deve intendere l’ente che ha effettuato il conferimento
dell’azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo n.
356/90.
19 L’art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 153/99
così prevede:
– le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private
senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria
e gestionale;
– esse perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti.
20 L’art. 3 aggiunge quanto segue:
– le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità
consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall’art.
2;
– operano nel rispetto di principi di economicità della
gestione;
– possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali
ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti;
– non sono autorizzate ad esercitare funzioni creditizie;
– è loro vietata qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione
o di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini
di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con
eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative
sociali.
21 Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 153/99,
nella sua versione originale, i «settori rilevanti» dovevano
essere scelti tra i seguenti: ricerca scientifica, istruzione,
arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle
categorie sociali deboli.
22 A seguito della modifica di tale disposizione da parte
dell’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002) (supplemento ordinario
alla GURI n. 301 del 29 dicembre 2001, pag. 1; in prosieguo:
la «legge n. 448/01»), i settori rilevanti devono oggi essere
scelti tra i seguenti: famiglia e valori connessi; crescita
e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo
spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione
della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare
e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare
locale; protezione dei consumatori; protezione civile; sanità
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
patologia e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica
e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività
e beni culturali.
23 L’art. 4, terzo comma, del decreto legislativo n. 153/99,
nella sua versione originale, prevedeva che i membri dell’organo
di amministrazione non potessero assumere funzioni di consigliere
di amministrazione nella società bancaria.
24 Nella versione risultante dalle modifiche di cui alla
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004) (supplemento ordinario alla GURI
n. 299 del 27 dicembre 2003, pag. 1), la medesima disposizione
prevede quanto segue:
– i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la fondazione bancaria non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la società bancaria o sue controllate o partecipate;
– i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la
fondazione bancaria non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria.
25 Nella sua versione originale, l’art. 5, primo comma,
del decreto legislativo n. 153/99 prevedeva che il patrimonio
della fondazione bancaria fosse totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi statutari, e che le fondazioni
bancarie, nell’amministrare il patrimonio, osservassero
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il
valore ed ottenerne una redditività adeguata. L’art. 11
della legge n. 448/01 ha aggiunto una precisazione secondo
la quale la gestione deve essere coerente con la natura
delle fondazioni bancarie quali enti senza scopo di lucro
che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
26 L’art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 153/99
prevede che le fondazioni bancarie possano detenere partecipazioni
di controllo solamente in enti e società che abbiano per
oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
27 Per quanto riguarda la partecipazione nelle società bancarie,
l’art. 25, primo e secondo comma, nella sua versione originale
così prevedeva:
– le partecipazioni di controllo nelle società bancarie
potevano continuare ad essere detenute, in via transitoria,
per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del decreto, ai fini della loro dismissione;
– nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine,
le partecipazioni potevano ulteriormente essere detenute
per non oltre due anni;
– le partecipazioni di controllo in società diverse dalle
società bancarie, con esclusione di quelle detenute dalle
fondazioni bancarie in imprese strumentali, dovevano essere
dismesse entro il termine stabilito dall’Autorità di vigilanza,
tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio e, comunque, non oltre il previsto termine quadriennale.
28 In seguito alla modifica di tali disposizioni da parte
dell’art. 11 della legge n. 448/01, e quindi da parte dell’art.
4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 (GURI n. 144
del 24 giugno 2003), convertito, con modificazioni, in legge
1° agosto 2003, n. 212 (supplemento ordinario alla GURI
n. 185 dell’11 agosto 2003; in prosieguo: il «decreto legge
n. 143/03»):
– il termine massimo di quattro anni per la conservazione
delle partecipazioni di controllo è stato sostituito dal
termine del 31 dicembre 2005;
– è stata introdotta la possibilità di affidare la partecipazione
nella società bancaria a società di gestione del risparmio,
scelte nel rispetto di procedure competitive, che le gestiscono
in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza;
resta salva in taluni casi la possibilità per la fondazione
bancaria di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea
straordinaria; la dismissione deve comunque essere realizzata
non oltre il terzo anno successivo al 31 dicembre 2005;
– il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia
esercitano i poteri ad essi attribuiti dalle norme in materia
bancaria e creditizia;
– le partecipazioni di controllo in società diverse dalle
società bancarie, con esclusione di quelle detenute dalla
fondazione in imprese strumentali, devono essere dismesse
entro il termine stabilito dall’Autorità di vigilanza tenuto
conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio
e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2005.
29 L’art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n. 153/99,
nella sua versione originale, non modificata dalla legge
n. 448/01, prevede che, qualora la fondazione bancaria,
scaduti i termini massimi previsti per la conservazione
delle partecipazioni di controllo, continui a detenere queste
ultime, alla dismissione provvede l’Autorità di vigilanza,
nella misura idonea a determinare la perdita del controllo.
30 In ambito tributario, l’art. 12, primo comma, del decreto
legislativo n. 153/99 prevede che le fondazioni bancarie
che hanno adeguato i propri statuti alle disposizioni del
decreto stesso siano considerate enti non commerciali, anche
se perseguono le proprie finalità statutarie mediante esercizio
di imprese strumentali.
31 Alla data dell’ordinanza di rinvio, l’art. 12, secondo
comma, prevedeva quanto segue:
– alle fondazioni bancarie che avevano adeguato i propri
statuti alle disposizioni del decreto legislativo n. 153/99
e operanti nei settori rilevanti si applicava il regime
previsto dall’art. 6 del DPR n. 601/73;
– lo stesso regime si applicava, fino all’adozione delle
disposizioni statutarie di adeguamento al decreto legislativo
n. 153/99, alle fondazioni bancarie non aventi natura di
enti commerciali che avessero perseguito prevalentemente
fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori
indicati nell’art. 12 del decreto legislativo n. 356/90
e successive modificazioni.
32 L’art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 153/99,
come modificato dal decreto legge n. 143/03, prevede che
la fondazione bancaria perda la qualifica di ente non commerciale
e cessi di fruire delle agevolazioni fiscali previste se,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora
in possesso di una partecipazione di controllo nella società
bancaria.
II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
33 La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha
chiesto all’amministrazione fiscale italiana, ai sensi dell’art.
10 bis della legge n. 1745/62, l’esenzione dalla ritenuta
sui dividendi ad essa spettanti per l’esercizio 1998 relativamente
alla sua partecipazione nella Cassa di Risparmio di San
Miniato e nella società Casse Toscane SpA, alla quale è
subentrata la Cassa di Risparmio di Firenze.
34 La domanda è stata respinta con la motivazione che la
gestione, da parte di una fondazione bancaria, delle proprie
partecipazioni in società bancarie deve essere considerata
un’attività commerciale incompatibile con l’art. 10 bis
della legge n. 1745/62.
35 La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la Cassa
di Risparmio di Firenze e la Cassa di Risparmio di San Miniato
hanno impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Firenze.
36 Il ricorso è stato respinto.
37 Le tre ricorrenti hanno impugnato la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Firenze dinanzi alla
Commissione tributaria regionale di Firenze, che ha accolto
il ricorso.
38 Secondo il giudice della causa principale, la Commissione
tributaria regionale di Firenze ha ritenuto che la Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato, a causa dei suoi scopi
di interesse pubblico e utilità sociale in determinati settori,
avesse diritto alla riduzione del 50% dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 6 del DPR n.
601/73, e che tale riduzione si accompagnasse all’esenzione
dalla ritenuta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.
1745/62, indipendentemente dal fatto che una fondazione
bancaria possa esercitare, non a titolo principale, attività
economica d’impresa.
39 Sempre secondo il giudice della causa principale, la
Commissione tributaria regionale di Firenze ha richiamato,
sul punto, la nuova disciplina introdotta dalla legge n.
461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, che esplicitamente
prevedrebbe l’applicabilità alle fondazioni bancarie dell’agevolazione
fiscale in questione.
40 Essa ha ritenuto che, nella vicenda posta alla sua attenzione,
non fosse stata dimostrata la prevalenza di un’attività
economica d’impresa sugli scopi di utilità sociale.
41 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto
ricorso in cassazione contro tale decisione.
42 Esso lamenta, in particolare, la violazione dell’art.
10 bis della legge n. 1745/62, dell’art. 6 del DPR n. 601/73
e dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice
civile italiano, ai sensi del quale le leggi che fanno eccezione
a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre
i casi e i tempi in esse considerati.
43 Nell’ordinanza di rinvio, la Corte suprema di cassazione
rileva che la decisione della causa principale sulla base
del diritto nazionale deve tenere conto del problema della
compatibilità del regime fiscale delle fondazioni bancarie
con il diritto comunitario, in particolare con gli artt.
12 CE, 43 CE e segg., 56 CE e segg., nonché 87 CE e 88 CE.
Essa sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza
della Corte, le autorità nazionali devono applicare, anche
d’ufficio, le norme del diritto comunitario, eventualmente
disapplicando le disposizioni nazionali con esse in contrasto.
44 Per quanto riguarda gli artt. 87 CE e 88 CE, essa osserva
che, se si dovessero qualificare come aiuti di Stato a favore
di talune imprese o di talune produzioni, le disposizioni
tributarie oggetto del giudizio principale non potrebbero
essere applicate senza una preventiva decisione della Commissione
sulla loro compatibilità. Fino all’adozione di una tale
decisione i giudici nazionali non dovrebbero dare ad esse
applicazione, a causa dell’efficacia diretta dell’art. 88,
n. 3, CE.
45 A tale proposito il giudice della causa principale osserva
che la decisione 2003/146 ha esaminato le misure fiscali
previste dall’art. 12, secondo comma, del decreto legislativo
n. 153/99 relativamente agli artt. 87 CE e 88 CE.
46 In base a tale decisione le misure esaminate, poste in
essere a favore delle fondazioni bancarie che non svolgono
direttamente un’attività nei settori di cui all’art. 1 di
tale decreto, come modificato dalla legge n. 448/01, non
costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1,
CE, in quanto non destinate ad «imprese» ai sensi di tale
ultima disposizione.
47 Il giudice della causa principale rileva che la natura
commerciale o meno delle fondazioni bancarie è oggetto di
analisi contrastanti.
48 L’amministrazione fiscale italiana avrebbe sempre sostenuto
che le fondazioni bancarie hanno natura commerciale, e sarebbero
quindi soggette al regime fiscale ordinario.
49 Da parte sua, il governo italiano avrebbe sostenuto,
nell’ambito del procedimento che ha condotto alla decisione
2003/146, che le fondazioni bancarie non possono essere
considerate «imprese» ai sensi della normativa sulla concorrenza.
50 Esisterebbero divergenze anche nell’ambito dell’organo
giurisdizionale che ha effettuato il rinvio. Talune pronunce
avrebbero ammesso la natura non commerciale delle fondazioni
bancarie, poiché la gestione di partecipazioni nelle imprese
bancarie, nonché di partecipazioni in imprese diverse dalla
società bancaria, sarebbe solo uno strumento destinato a
procurare i mezzi finanziari indispensabili ai fini del
perseguimento degli scopi sociali e culturali affidati a
tale soggetto. Altre decisioni avrebbero affermato il contrario,
ritenendo irrilevanti i compiti sociali e culturali rispetto
al regime fiscale agevolato, dato che i soggetti in questione
potrebbero operare sul mercato bancario e su altri mercati
in concorrenza con le altre imprese.
51 Il giudice della causa principale evidenzia che l’art.
12, secondo comma, del decreto legislativo n. 153/99 estende
esplicitamente il regime di cui all’art. 6 del DPR n. 601/73,
fino a quando non abbiano adeguato i propri statuti al decreto
legislativo n. 153/99, alle fondazioni bancarie non aventi
natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente
fini di interesse pubblico e di utilità sociale.
52 Esso aggiunge inoltre che, secondo una parte della giurisprudenza
nazionale, l’art. 12, secondo comma, del decreto legislativo
n. 153/99 ha natura interpretativa, e pertanto il regime
fiscale in esame si applica anche agli esercizi fiscali
precedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 153/99.
53 Esso ritiene dunque necessario affrontare la questione
della validità della decisione 2003/146. A tale proposito,
se si concludesse che le fondazioni bancarie sono per loro
natura imprese, la citata decisione sarebbe invalida.
54 Secondo il giudice della causa principale, l’attribuzione
simultanea per legge, a soggetti giuridici specificamente
costituiti a tale scopo, della proprietà della maggioranza
delle quote di imprese bancarie e la conservazione di tale
situazione per un periodo rilevante, nonché l’utilizzo dei
proventi della cessione di tali partecipazioni per acquisire
e gestire partecipazioni significative in altre imprese,
con diverse finalità tra le quali rientra lo sviluppo economico
del sistema, costituisce un’attività economica finalizzata
alla realizzazione di un profitto, anche se questo non può
essere distribuito e deve prioritariamente servire per finalità
non lucrative.
55 Il giudice della causa principale osserva che, al termine
dell’esercizio 1995 1996, le fondazioni bancarie possedevano
un patrimonio di 50 000 miliardi di lire italiane (ITL)
e che, al 31 dicembre 2002, il loro patrimonio contabile
ammontava a EUR 37 miliardi, senza contare le plusvalenze
delle partecipazioni detenute, normalmente iscritte al valore
storico.
56 Il giudice della causa principale evidenzia che lo svolgimento,
da parte delle fondazioni bancarie, di attività senza scopo
di lucro non può far velo all’elemento che contraddistingue
il sistema, cioè il fatto che le fondazioni bancarie hanno
lo scopo, sia geneticamente che funzionalmente, di acquisire
la titolarità e l’amministrazione di un numero rilevante
di imprese bancarie, esercitando su di esse poteri di controllo,
fra cui quelli di nomina e revoca degli amministratori.
57 Una tale funzione non potrebbe essere considerata estranea
alla disciplina della concorrenza. Detta funzione sarebbe
un elemento essenziale del sistema bancario pubblico e,
in base ai principi del diritto comunitario, costituirebbe
sempre esercizio di un’attività economica. Essa rappresenterebbe
incontestabilmente un fattore di possibile turbativa del
mercato e degli scambi intracomunitari, tanto più che le
fondazioni bancarie potrebbero anche acquisire partecipazioni
in altre imprese, anche bancarie.
58 Le fondazioni bancarie vivrebbero così in simbiosi giuridica
ed economica con il sistema bancario pubblico, e non potrebbero
quindi considerarsi estranee a tale sistema e al mercato
in questione.
59 Il giudice della causa principale si chiede peraltro
se il regime tributario controverso non violi il divieto
di discriminazione di cui all’art. 12 CE e, al tempo stesso,
i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione
dei capitali, consacrati rispettivamente agli artt. 43 CE
e 56 CE.
60 In tale quadro, la Corte suprema di cassazione ha deciso
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una serie di soggetti (cd. fondazioni bancarie),
creati in base alla legge n. 218[/90] e al [decreto legislativo]
n. 356[/90] e successive modificazioni per essere titolari
di partecipazioni di controllo di società esercenti attività
bancaria e per amministrare tali partecipazioni, in relazione
ad una quota assai rilevante dei soggetti operanti sul mercato,
con devoluzione a questi degli utili delle imprese controllate,
debbano ritenersi sottoposti – anche quando agli stessi
vengano affidati compiti di utilità sociale – alla disciplina
comunitaria in materia di concorrenza; se, con riguardo
alla disciplina introdotta col [decreto legislativo] n.
153[/99], la possibilità offerta a tali enti di destinare
il ricavato della dismissione di tali partecipazioni all’acquisto
e gestione di rilevanti partecipazioni in altre imprese
anche bancarie, e anche di controllo in imprese non bancarie,
per diverse finalità, tra cui quella dello sviluppo economico
del sistema, costituisca del pari esercizio d’impresa, ai
fini dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza.
2) Se, in conseguenza, tali enti – nella disciplina contenuta
nella legge n. 218[/90] e nel [decreto legislativo] n. 356[/90]
e successive modificazioni, nonché nella riforma di cui
alla legge n. 461[/98] e al [decreto legislativo] n. 153[/99]
– siano sottoposti alla normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato (articoli 87 CE - 88 CE), in relazione
ad un regime fiscale di favore di cui siano destinatari.
3) Se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito,
il regime di imposizione diretta agevolata sui dividendi
percepiti, in contestazione nella presente causa, costituisca
o meno un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE.
4) Sempre nel caso di risposta affermativa al quesito [sub
2], se sia valida, sotto i profili di legittimità e di difetto
e/o insufficienza della motivazione (…), la decisione della
Commissione delle Comunità europee (…) [2003/146], con la
quale è stata ritenuta inapplicabile la disciplina sugli
aiuti di Stato alle fondazioni di origine bancaria.
5) A prescindere dall’applicabilità della disciplina in
materia di aiuti di Stato, se il riconoscimento di un regime
fiscale più favorevole sulla distribuzione degli utili delle
imprese bancarie conferitarie, esclusivamente nazionali,
controllate dalle fondazioni, e da queste percepiti, ovvero
delle imprese le cui partecipazioni fossero acquistate col
ricavato della dismissione delle partecipazioni in società
bancarie conferitarie, costituisca una discriminazione delle
imprese partecipate nei confronti delle altre imprese operanti
nel mercato di riferimento e, nel contempo, una violazione
dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione
dei capitali, in relazione agli articoli 12 CE, 43 CE e
seguenti, 56 CE e seguenti».
III – Sulle questioni pregiudiziali
A – Sulla ricevibilità delle questioni
1. Sulla ricevibilità della prima, della seconda e
della terza questione
a) Osservazioni presentate alla Corte
61 Le resistenti nella causa principale sostengono che le
prime tre questioni sono irricevibili per i motivi seguenti:
– contrariamente a quanto afferma il giudice della causa
principale, l’esenzione prevista dall’art. 10 bis della
legge n. 1745/62 riguarderebbe una ritenuta d’acconto, e
non una ritenuta a titolo d’imposta;
– le questioni proposte avrebbero un interesse esclusivamente
nazionale, trattandosi soltanto di determinare se, in base
alle norme generali di cui all’art. 10 bis della legge n.
1745/62, le fondazioni bancarie abbiano il diritto di beneficiare
dell’esenzione prevista da tale norma.
62 Il governo italiano e la Commissione non contestano la
ricevibilità delle prime tre questioni proposte.
b) Giudizio della Corte
63 Secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente,
ai sensi dell’art. 234 CE, a pronunciarsi in via pregiudiziale
sull’interpretazione di norme di diritto interno (sentenze
19 marzo 1964, causa 75/63, Unger, Racc. pag. 349, in particolare
pag. 366, e 26 settembre 1996, causa C 341/94, Allain, Racc.
pag. I 4631, punto 11). La competenza della Corte è limitata
all’esame delle sole norme comunitarie (ordinanza 21 dicembre
1995, causa C 307/95, Max Mara, Racc. pag. I 5083, punto
5). Spetta al giudice nazionale valutare la portata delle
norme nazionali e il modo in cui devono essere applicate
(sentenza 7 dicembre 1995, causa C 45/94, Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Ceuta, Racc. pag. I 4385, punto
26).
64 Spetta quindi al giudice della causa principale determinare,
nel giudizio dinanzi ad esso pendente, se l’esenzione prevista
dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62 riguardi una ritenuta
d’acconto o una ritenuta a titolo d’imposta.
65 Ad esso spetta anche determinare se la fondazione bancaria
resistente abbia diritto a tale esenzione per l’esercizio
fiscale di cui si discute, attraverso un’applicazione del
combinato disposto del citato art. 10 bis della legge n.
1745/62 e dell’art. 6 del DPR n. 601/73, oltre che, se necessario,
mediante un’applicazione retroattiva dell’art. 12, secondo
comma, del decreto legislativo n. 153/99.
66 In caso affermativo, il giudice della causa principale
dovrà risolvere la questione circa l’eventuale natura di
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE della relativa
agevolazione fiscale. In caso di risposta positiva, tale
agevolazione non potrà infatti, ai sensi dell’art. 88, n.
3, CE, essere posta in essere senza previa notifica alla
Commissione.
67 In tal caso, la questione che il giudice nazionale dovrà
risolvere riguarda il diritto comunitario.
68 Stando così le cose, sono ricevibili le prime tre questioni
pregiudiziali, limitatamente a tale questione, in esse contenuta.
2. Sulla ricevibilità della quarta questione
a) Osservazioni presentate alla Corte
69 Le resistenti nella causa principale sostengono che la
quarta questione proposta, relativa alla validità della
decisione 2003/146, è irricevibile in quanto tale decisione
sarebbe divenuta definitiva nei confronti della Repubblica
italiana che, pur potendo, non l’ha impugnata ai sensi dell’art.
230 CE (sentenza 9 marzo 1994, causa C 188/92, TWD Textilwerke
Deggendorf, Racc. pag. I 833).
70 Il governo italiano ritiene che la quarta questione non
sia rilevante, poiché la decisione 2003/146 sarebbe stata
adottata sulla base della disciplina delle fondazioni bancarie
come modificata dal decreto legislativo n. 153/99.
71 Anche la Commissione ritiene tale questione irricevibile,
in quanto la controversia oggetto della causa principale
si riferisce alla situazione esistente nel 1998, mentre
la decisione 2003/146 avrebbe considerato le agevolazioni
fiscali concesse alle fondazioni bancarie con il decreto
legislativo n. 153/99, agevolazioni che, per di più, sarebbero
benefici diversi dall’esenzione prevista dall’art. 10 bis
della legge n. 1745/62.
b) Giudizio della Corte
72 La questione relativa alla validità della decisione 2003/146
non è stata formulata su richiesta di un soggetto che, pur
potendo proporre un ricorso di annullamento avverso la medesima,
non lo abbia fatto nei termini previsti dall’art. 230 CE.
73 Essa è stata proposta d’ufficio dal giudice della causa
principale.
74 Di conseguenza, essa non può essere dichiarata irricevibile
sulla base della giurisprudenza discendente dalla citata
sentenza TWD Textilwerke Deggendorf.
75 Va tuttavia ricordato che, secondo costante giurisprudenza,
la Corte può decidere di non pronunciarsi su una questione
pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario
quando appare manifestamente evidente che tale valutazione,
chiesta dal giudice a quo, non ha alcuna relazione con le
circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale
(sentenza 21 marzo 2002, causa C 451/99, Cura Anlagen, Racc.
pag. I 3193, punto 16).
76 La decisione 2003/146 esamina alla luce degli artt. 87
CE e segg., in particolare, l’art. 12, secondo comma, del
decreto legislativo n. 153/99, che ha previsto la riduzione
della metà dell’imposta prevista dall’art. 6 del DPR n.
601/73.
77 Tale riduzione è un’agevolazione fiscale diversa dall’esenzione
dalla ritenuta concessa dall’art. 10 bis della legge n.
1745/62.
78 Al punto 61 e all’art. 1 della decisione 2003/146, la
Commissione ha concluso che non costituisce aiuto di Stato
la disposizione introdotta dall’art. 12, secondo comma,
del decreto legislativo n. 153/99 a favore delle fondazioni
bancarie che non svolgono direttamente un’attività nei settori
indicati all’art. 1 di tale decreto, come modificato dalla
legge n. 448/01 (v. punto 22 della presente sentenza).
79 Spetterà al giudice della causa principale stabilire
se l’art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n.
153/99 incida o no, nell’ordinamento interno, sull’applicazione
dell’art. 10 bis della legge n. 1745/62 nella causa principale
(v. punto 65 della presente sentenza), che si riferisce
all’esercizio 1998.
80 In caso affermativo, tale giudice dovrà valutare se l’agevolazione
fiscale controversa costituisca un aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE.
81 In caso negativo, esso dovrà effettuare la medesima valutazione
qualora ritenga che l’art. 10 bis della legge n. 1745/62,
applicato in combinato disposto con il solo art. 6 del DPR
n. 601/73, attribuisca benefici alla resistente nella causa
principale.
82 Tuttavia, in ogni caso la sua valutazione non sarà influenzata
dalla decisione 2003/146.
83 Infatti, la vconclusione della Commissione, secondo la
quale la misura di cui all’art. 12, secondo comma, del decreto
legislativo n. 153/99 non costituisce aiuto di Stato, si
basa sul rilievo che le fondazioni bancarie non sono imprese
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
84 Orbene, tale osservazione è il risultato dell’analisi,
da parte della Commissione, della nuova disciplina delle
fondazioni bancarie risultante dalla legge n. 461/98, dal
decreto legislativo n. 153/99 e dalla legge n. 448/01, disciplina
che è entrata in vigore successivamente all’esercizio 1998,
oggetto della causa principale.
85 Tale nuova disciplina comporta, come risulta dall’esposizione
del contesto normativo nazionale contenuta ai punti 7 32
della presente sentenza, notevoli differenze rispetto a
quella precedente e, salvo che per l’art. 12, secondo comma,
del decreto legislativo n. 153/99, nessuno sostiene che
essa vada applicata retroattivamente.
86 Dal punto di vista giuridico la valutazione della Commissione
si è quindi incentrata, ai fini dell’eventuale qualificazione
delle fondazioni bancarie come imprese, su una disciplina
diversa da quella applicabile all’esercizio fiscale oggetto
della causa principale.
87 A tale proposito, al punto 43 della decisione 2003/146,
la Commissione indica, quali elementi rilevanti, i seguenti:
– il decreto legislativo n. 153/99 ha introdotto, per quanto
riguarda il controllo di imprese commerciali da parte delle
fondazioni bancarie, talune «salvaguardie specifiche», analizzate
ai punti 36 39 della medesima decisione;
– la legge n. 448/01 ha rafforzato la separazione tra le
fondazioni bancarie e gli istituti di credito, contribuendo
in tal modo a dissipare i dubbi espressi sul punto nella
decisione che ha avviato il procedimento.
88 D’altra parte, dal punto di vista concreto, relativamente
all’eventuale esercizio diretto, da parte delle fondazioni
bancarie, di attività nei settori previsti dalle norme applicabili,
la Commissione ha preso in considerazione la descrizione
di una situazione di fatto successiva all’esercizio fiscale
1998, esposta dal governo italiano con lettera del 16 gennaio
2001.
89 Al punto 51 della decisione, essa osserva che, in tale
lettera, le autorità italiane hanno comunicato che, «per
il momento», nessuna delle fondazioni bancarie si è avvalsa
della possibilità, prevista dalla legge, di esercitare direttamente
un’attività in tali settori; inoltre, al punto 54 della
stessa decisione, essa evidenzia che tale informazione l’ha
condotta «a rivedere la sua posizione preliminare, espressa
nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda
la qualificazione come imprese delle fondazioni».
90 In tale quadro, la valutazione, da parte della Commissione,
della qualificazione delle fondazioni bancarie nella loro
nuova disciplina non è tale da influenzarne la qualificazione
ai sensi del precedente regime normativo, eventualmente
anche in una situazione di fatto essa stessa diversa.
91 Appare dunque chiaro che la questione posta dal giudice
della causa principale circa la validità della decisione
2003/146 non ha alcuna relazione con l’oggetto della causa
principale, e non è quindi rilevante per la decisione di
quest’ultima.
92 Essa deve quindi essere dichiarata irricevibile.
3. Sulla ricevibilità della quinta questione
a) Osservazioni presentate alla Corte
93 Le resistenti nella causa principale sostengono che la
quinta questione, relativa all’esistenza di una discriminazione
o di restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera
circolazione dei capitali, è irricevibile a causa della
sua indeterminatezza. Il giudice della causa principale
non indicherebbe gli elementi della normativa in esame che
comporterebbero un ostacolo all’esercizio delle libertà
garantite dal Trattato CE. Esso non avrebbe nemmeno indicato,
in maniera chiara, chi, tra le fondazioni bancarie o tra
le società bancarie, sarebbe il beneficiario di una discriminazione.
94 Il governo italiano e la Commissione non contestano la
ricevibilità della quinta questione.
b) Giudizio della Corte
95 Contrariamente a quanto affermano le resistenti nella
causa principale, il giudice a quo, nella quinta questione,
precisa esplicitamente quanto segue:
– è l’agevolazione fiscale oggetto del giudizio principale
che potrebbe produrre una discriminazione e una limitazione
della libertà di stabilimento o della libera circolazione
dei capitali;
– la discriminazione e la restrizione sussisterebbero a
favore delle imprese, bancarie e no, delle quali le fondazioni
bancarie detengono quote.
96 La quinta questione è dunque ricevibile.
B – Sull’interpretazione delle disposizioni rilevanti
del diritto comunitario
97 Con la prima e la seconda questione, che vanno trattate
insieme alla luce delle considerazioni svolte ai punti 84
90 della presente sentenza circa l’irrilevanza della nuova
disciplina delle fondazioni bancarie introdotta dalla legge
n. 461/98, dal decreto legislativo n. 153/99 e dalla legge
n. 448/01, il giudice a quo chiede in sostanza se, sulla
base della disciplina applicabile nel periodo rilevante,
una persona giuridica come quella oggetto della causa principale
possa essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’art.
87, n. 1, CE, e in quanto tale sottoposta, per tale periodo,
alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
98 Con la terza questione il medesimo giudice, al fine di
chiarire se la misura statale, adottata senza tener conto
della procedura di previa valutazione di cui all’art. 88,
n. 3, CE, dovesse o no passare al vaglio di questa, chiede
in sostanza se un’esenzione dalla ritenuta sui dividendi
come quella oggetto della causa principale possa essere
qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n.
1, CE.
99 Per quanto riguarda la quinta questione, va ricordato
che l’art. 12 CE, che enuncia il principio generale del
divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, è
destinato ad essere applicato autonomamente solo nelle situazioni
disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato
non prevede specifici divieti di discriminazione (v., in
particolare, sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C 397/98
e C 410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I 1727,
punto 38). Nell’ambito del diritto di stabilimento e della
libera circolazione dei capitali, il divieto di discriminazione
è stato posto in essere rispettivamente dagli artt. 43 CE
e 56 CE. La quinta questione deve quindi essere letta come
riferita solo a queste ultime disposizioni.
100 Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza
se un’agevolazione fiscale come quella oggetto della causa
principale costituisca una restrizione della libertà di
stabilimento o della libera circolazione dei capitali, previste
dagli artt. 43 CE e 56 CE, a favore delle imprese, bancarie
o no, nelle quali le fondazioni bancarie detengono partecipazioni,
a danno delle altre imprese operanti sul mercato in questione
non partecipate da tali fondazioni.
1. Sulla prima e sulla seconda questione, relative al concetto
di «impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE
a) Osservazioni presentate alla Corte
101 Le resistenti nella causa principale sostengono che
le fondazioni bancarie non sono «imprese» ai sensi del diritto
comunitario della concorrenza. Esse non sarebbero quindi
soggette al regime degli aiuti di Stato, e si limiterebbero
a percepire i dividendi frutto delle proprie partecipazioni,
nello stesso modo in cui il proprietario di un immobile
riscuote i canoni dovuti sulla base di un contratto di locazione.
102 Il governo italiano ritiene che, per il periodo rilevante
per la causa principale, le fondazioni debbano essere considerate
imprese ai sensi del diritto della concorrenza. Le partecipazioni
di controllo nelle società bancarie costituirebbero a tale
proposito un indizio sufficiente della natura commerciale
delle fondazioni bancarie, e il regime allora applicabile
ad esse rivelerebbe l’esistenza di un legame genetico e
funzionale tra esse e il sistema bancario italiano. Le fondazioni
bancarie dovrebbero dunque essere soggette alle norme del
Trattato in materia di aiuti di Stato.
103 La Commissione sostiene che l’attività consistente nel
possesso e nella gestione del patrimonio svolta dalle fondazioni
bancarie non comportava la prestazione di servizi sul mercato.
Secondo la giurisprudenza, il semplice investitore che percepisce
i dividendi o gli interessi sul suo capitale non offrirebbe
né beni né servizi sul mercato. Pertanto, le fondazioni
bancarie non avrebbero svolto attività economica. Esse,
quindi, non potevano essere considerate imprese, in mancanza
di un’ingerenza nell’attività della società bancaria controllata.
104 Quanto alle attività consistenti nel destinare somme
a favore di enti senza scopo di lucro nei settori di utilità
sociale, attività svolte inoltre dalle fondazioni, esse
non costituirebbero attività di impresa.
105 Per quanto concerne le attività finanziarie, commerciali,
immobiliari e mobiliari necessarie o utili per fini di interesse
pubblico e utilità sociale delle fondazioni bancarie, attività
che esse erano autorizzate a svolgere ai sensi dell’art.
12 del decreto legislativo n. 356/90, tali attività tuttavia
avrebbero potuto comportare lo svolgimento di attività d’impresa
qualora avessero incluso l’offerta diretta di beni e servizi
sul mercato.
106 In conclusione, enti come le fondazioni bancarie non
sarebbero imprese ai sensi dell’art. 87 CE, a meno che,
nello svolgere operazioni necessarie o utili al raggiungimento
dei loro scopi di interesse pubblico e utilità sociale,
non offrissero direttamente beni o servizi sul mercato.
b) Risposta della Corte
107 Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto
della concorrenza il concetto di «impresa» comprende qualsiasi
ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal
suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento
(v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa C 41/90,
Höfner e Elser, Racc. pag. I 1979, punto 21, e 16 marzo
2004, cause riunite C 264/01, C 306/01, C 354/01 e C 355/01,
AOK Bundesverband e a., Racc. pag. I 2493, punto 46).
108 Costituisce attività economica qualsiasi attività che
consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato
(v., in particolare, sentenze 18 giugno 1998, causa C 35/96,
Commissione/Italia, Racc. pag. I 3851, punto 36, e 12 settembre
2000, cause riunite da C 180/98 a C 184/98, Pavlov e a.,
Racc. pag. I 6451, punto 75).
109 Nella maggior parte dei casi, l’attività economica è
svolta direttamente sul mercato.
110 Non è tuttavia escluso che essa sia il prodotto di un
operatore in contatto diretto con il mercato e, indirettamente,
di un altro soggetto controllante tale operatore nell’ambito
di un’unità economica che essi formano insieme.
111 A tale proposito va evidenziato che il semplice possesso
di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente
a configurare un’attività economica del soggetto che detiene
tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto
all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista
o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi,
semplici frutti della proprietà di un bene.
112 Viceversa, un soggetto che, titolare di partecipazioni
di controllo in una società, eserciti effettivamente tale
controllo partecipando direttamente o indirettamente alla
gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività
economica svolta dall’impresa controllata.
113 Dunque, anche tale soggetto dev’essere considerato,
a tale titolo, un’impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
114 Diversamente, la semplice suddivisione di un’impresa
in due enti distinti, uno con il compito di svolgere direttamente
l’attività economica precedente e il secondo con quello
di controllare il primo, intervenendo nella sua gestione,
sarebbe sufficiente a privare della loro efficacia pratica
le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Ciò consentirebbe
al secondo ente di beneficiare di sovvenzioni o di altri
vantaggi concessi dallo Stato o grazie a risorse statali,
e di utilizzarli in tutto o in parte a beneficio del primo,
sempre nell’interesse dell’unità economica costituita dai
due enti.
115 Va rilevato che l’ingerenza, nella gestione di una società
bancaria, di un soggetto come la fondazione bancaria parte
nella causa principale può realizzarsi nell’ambito di una
disciplina come quella prevista, per il periodo che qui
interessa, dalla legge n. 218/90 e dal decreto legislativo
n. 356/90.
116 Infatti, nell’ambito di tale disciplina:
– una fondazione bancaria che controlla il capitale di un’impresa
bancaria, anche se non può svolgere direttamente l’attività
bancaria, deve assicurare la «continuità operativa» tra
se stessa e la banca controllata;
– a tal fine, vi devono essere disposizioni che prevedano
che alcuni membri del comitato di gestione od organo equivalente
della fondazione bancaria siano nominati nel consiglio di
amministrazione, e alcuni membri dell’organo di controllo
nel collegio sindacale della società bancaria;
– la fondazione bancaria deve destinare una determinata
quota dei proventi derivanti dalle partecipazioni nella
società bancaria ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione
degli aumenti di capitale di tale società;
– essa può investire la riserva, in particolare, in titoli
della società bancaria controllata.
117 Tali norme configurano un ruolo delle fondazioni bancarie
che va al di là della semplice collocazione di capitali
da parte di un investitore. Esse rendono possibile lo svolgimento
di funzioni di controllo, ma anche di impulso e di sostegno
finanziario. Esse dimostrano l’esistenza di legami organici
e funzionali tra le fondazioni bancarie e le società bancarie,
il che è confermato dal mantenimento, in particolare ai
sensi di una norma come l’art. 14 del decreto legislativo
n. 356/90, di una sorveglianza da parte del Ministro del
Tesoro.
118 Al fine di un’eventuale qualificazione come «impresa»
della fondazione bancaria resistente nella causa principale,
spetta al giudice nazionale valutare se quest’ultima non
solo detenesse partecipazioni di controllo in una società
bancaria, ma esercitasse inoltre effettivamente tale controllo
intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione
di essa.
119 Peraltro, per quanto riguarda il ruolo affidato dal
legislatore nazionale alle fondazioni bancarie nei settori
di interesse pubblico e utilità sociale, bisogna distinguere
tra il semplice versamento di contributi ad enti senza scopo
di lucro e l’attività svolta direttamente in tali settori.
120 La qualificazione delle fondazioni bancarie come «imprese»
parrebbe esclusa rispetto ad un’attività limitata al versamento
di contributi ad enti senza scopo di lucro.
121 Infatti, come osserva la Commissione, tale attività
ha natura esclusivamente sociale, e non è svolta su un mercato
in concorrenza con altri operatori. Nello svolgere tale
attività una fondazione bancaria agisce come un ente di
beneficenza o un’organizzazione caritativa, e non come un’impresa.
122 Viceversa, quando una fondazione bancaria, agendo direttamente
negli ambiti di interesse pubblico e utilità sociale, fa
uso dell’autorizzazione conferitale dal legislatore nazionale
ad effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari
e mobiliari necessarie o opportune per realizzare gli scopi
che le sono prefissi, essa può offrire beni o servizi sul
mercato in concorrenza con altri operatori, ad esempio in
settori come la ricerca scientifica, l’educazione, l’arte
o la sanità.
123 In tale ipotesi, che deve essere valutata dal giudice
nazionale, la fondazione bancaria deve essere considerata
come un’impresa, in quanto svolge un’attività economica,
nonostante il fatto che l’offerta di beni o servizi sia
fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone
in concorrenza con quella di operatori che invece tale scopo
perseguono.
124 Qualora ne sia affermata la natura di impresa, a titolo
di controllo di una società bancaria e di ingerenza nella
sua gestione oppure a titolo di attività svolta in un settore,
in particolare sociale, scientifico o culturale, ad una
fondazione bancaria come quella oggetto della causa principale
devono applicarsi, di conseguenza, le norme comunitarie
sugli aiuti di Stato.
125 Alla prima e alla seconda questione bisogna dunque rispondere
dichiarando che, in esito ad una valutazione che spetta
al giudice nazionale compiere sulla base della disciplina
applicabile nel periodo rilevante, una persona giuridica
come la fondazione bancaria oggetto della causa principale
può essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’art.
87, n. 1, CE e in quanto tale essere sottoposta, per tale
periodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. Sulla terza questione, relativa alla nozione di «aiuto
di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE
a) Osservazioni presentate alla Corte
126 Le resistenti nella causa principale ritengono che una
misura come quella prevista dall’art. 10 bis della legge
n. 1745/62 non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art.
87, n. 1, CE. Essa non sarebbe di natura selettiva. Essa
infatti potrebbe avvantaggiare senza distinzioni tutti gli
enti non commerciali aventi le caratteristiche di cui all’art.
10 bis della legge n. 1745/62. Essa costituirebbe una misura
di carattere generale, e non derogherebbe al sistema tributario
generale. Le specifiche caratteristiche degli enti non commerciali
giustificherebbero, per ragioni legate alla coerenza interna
dei vari sistemi, l’introduzione di discipline settoriali
riservate a tale tipo di enti.
127 Secondo il governo italiano, qualora il giudice della
causa principale dovesse ritenere che la fondazione bancaria,
resistente nella causa principale, debba beneficiare dell’esenzione
dalla ritenuta prevista dall’art. 10 bis della legge n.
1745/62 unitamente alla riduzione della metà dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche di cui all’art. 6 del
DPR n. 601/73, la normativa fiscale in discussione dovrebbe
essere qualificata come aiuto di Stato. Infatti l’impresa
sarebbe collocata in una posizione concorrenziale privilegiata
rispetto alle altre imprese operanti sul mercato di riferimento.
Una riduzione della metà dell’imposta dovuta permetterebbe
alle fondazioni bancarie di godere di un credito d’imposta
nei confronti dello Stato, poiché l’azionista di una società
ha il diritto di dedurre l’imposta pagata a monte dalla
società di cui è azionista, imposta che, grazie alla riduzione,
sarebbe superiore a quella che egli dovrebbe pagare.
128 La Commissione ritiene che un’esenzione come quella
prevista dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62 possa essere
qualificata come aiuto di Stato. L’agevolazione sarebbe
finanziata dallo Stato. Essa sarebbe selettiva, in quanto
concessa in funzione della forma giuridica dell’impresa
e della sua attività in taluni settori, e, in quanto destinata
a favorire enti ritenuti socialmente meritevoli, non sarebbe
giustificata dalla natura o dalla struttura generale del
sistema in cui si inserisce. Quanto all’esistenza di un’incidenza
sugli scambi e di una distorsione della concorrenza, essa
dovrebbe essere valutata in ciascun singolo caso dal giudice
nazionale.
b) Giudizio della Corte
129 Per poter rispondere alla terza questione proposta,
è necessario fornire al giudice della causa principale elementi
utili ad interpretare le condizioni alle quali l’art. 87,
n. 1, CE subordina la qualificazione di una misura nazionale
come aiuto di Stato, cioè: i) il finanziamento di tale misura
da parte dello Stato o con risorse statali; ii) la selettività
della detta misura, nonché iii) l’incidenza sugli scambi
tra Stati membri e la distorsione della concorrenza che
ne risulta.
i) Sulla condizione del finanziamento della misura da parte
dello Stato o con risorse statali
130 L’art. 87, n. 1, CE riguarda «gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma».
131 Secondo costante giurisprudenza, il concetto di aiuto
è più ampio di quello di sovvenzione, poiché esso vale a
designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni
stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano
gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa
e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso
stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti
(v., in particolare, sentenze 8 novembre 2001, causa C 143/99,
Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke,
Racc. pag. I 8365, punto 38; 15 luglio 2004, causa C 501/00,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I 6717, punto 90 e giurisprudenza
ivi citata, nonché 15 dicembre 2005, causa C 66/02, Italia/Commissione,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).
132 Ne deriva che una misura con la quale le autorità pubbliche
accordano a talune imprese un’esenzione fiscale che, pur
non comportando un trasferimento di risorse statali, pone
i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole
rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto di
Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Allo stesso modo,
può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda
a talune imprese una riduzione d’imposta o un rinvio del
pagamento del tributo normalmente dovuto (sentenza Italia/Commissione,
cit., punto 78).
133 Va dunque rilevato che, quale che sia la risposta che
il giudice della causa principale darà alla questione, ancora
discussa, circa la natura di ritenuta d’acconto o di ritenuta
a titolo d’imposta dell’esenzione di cui all’art. 10 bis
della legge n. 1745/62, una misura nazionale come quella
che sarà eventualmente ritenuta applicabile comporta un
finanziamento statale.
ii) Sulla condizione della selettività della misura
134 L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti che favoriscono
«talune imprese o talune produzioni», cioè gli aiuti selettivi.
135 Una misura come quella in discussione nella causa principale
non si applica a tutti gli operatori economici. Essa non
può quindi essere considerata una misura generale di politica
fiscale o economica (sentenze Italia/Commissione, cit.,
punto 99, e 15 dicembre 2005, causa C 148/04, Unicredito
Italiano, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).
136 Come giustamente rileva la Commissione, l’agevolazione
fiscale in parola è concessa in considerazione della natura
giuridica dell’impresa, persona giuridica di diritto pubblico
o fondazione, e dei settori in cui tale impresa svolge la
propria attività.
137 L’agevolazione deroga al regime fiscale generale senza
essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema
fiscale in cui si inserisce. La deroga non è basata sulla
logica della misura o sulla tecnica impositiva, ma deriva
dall’obiettivo del legislatore nazionale di favorire finanziariamente
enti ritenuti socialmente meritevoli.
138 Una tale agevolazione è quindi selettiva.
iii) Sulle condizioni relative all’incidenza sugli scambi
tra Stati membri e alla distorsione della concorrenza
139 L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti che incidono sugli
scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare
la concorrenza.
140 Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato
non è necessario dimostrare un’incidenza effettiva di tale
aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione
della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo
a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza
29 aprile 2004, causa C 372/97, Italia/Commissione, Racc.
pag. I 3679, punto 44, e citate sentenze 15 dicembre 2005,
Italia/Commissione, punto 111, e Unicredito Italiano, punto
54).
141 In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato
membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre
imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari,
questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (v.,
in particolare, citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione,
punto 115, e Unicredito Italiano, punto 56 e giurisprudenza
ivi citata).
142 A tale proposito, il fatto che un settore economico
sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario
evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla
concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi
fra Stati membri (v. sentenza 13 febbraio 2003, causa C
409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I 1487, punto 75,
e citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione,
punto 116, e Unicredito Italiano, punto 57).
143 Non è peraltro necessario che l’impresa beneficiaria
partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti,
quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa,
l’attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o
incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità
per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare
nel mercato di tale Stato membro. Inoltre, il rafforzamento
di un’impresa che fino a quel momento non partecipava a
scambi intracomunitari può metterla nella condizione di
penetrare nel mercato di un altro Stato membro (citate sentenze
15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 117, e Unicredito
Italiano, punto 58).
144 Nella causa principale, spetterà al giudice nazionale
valutare in fatto, alla luce degli elementi interpretativi
appena illustrati, se le due condizioni indicate siano soddisfatte.
145 Senza voler anticipare tale valutazione, si deve rilevare
quanto segue:
– il settore dei servizi finanziari è stato oggetto di un
rilevante processo di liberalizzazione a livello comunitario,
che ha accentuato la concorrenza che già poteva derivare
dalla libera circolazione dei capitali prevista dal Trattato
(citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto
119, e Unicredito Italiano, punto 60);
– un’agevolazione fiscale come quella oggetto della causa
principale può rafforzare, in termini di finanziamento e/o
di liquidità, la posizione dell’unità economica, attiva
nel settore bancario, costituita dalla fondazione bancaria
e dalla società bancaria;
– essa può inoltre rafforzare la posizione della fondazione
bancaria in un’attività svolta, in particolare, in un settore
sociale, scientifico o culturale.
146 Sulla base di tutti gli elementi indicati, va risposto
alla terza questione dichiarando che, in esito ad una valutazione
che spetta al giudice nazionale compiere, un’esenzione dalla
ritenuta sui dividendi come quella oggetto della causa principale
può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art.
87, n. 1, CE.
3. Sulla quinta questione, relativa alle nozioni di «restrizione
della libertà di stabilimento» e di «restrizione della libera
circolazione dei capitali» ai sensi degli artt. 43 CE e
56 CE
a) Osservazioni presentate alla Corte
147 Le resistenti nella causa principale negano l’esistenza,
richiamata dalla quinta questione, di un ostacolo alla libertà
di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali
a vantaggio delle società bancarie. A loro avviso, un’esenzione
come quella prevista dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62
non avvantaggia tali società, che agiscono semplicemente
come sostituti d’imposta per il tributo dovuto da parte
delle imprese che percepiscono i redditi. Tali società non
otterrebbero alcun beneficio dall’esenzione dalla ritenuta
sugli utili distribuiti.
148 Il governo italiano sostiene che, grazie all’agevolazione
fiscale di cui alla causa principale, la società nella quale
una fondazione bancaria detiene partecipazioni può beneficiare
di investimenti più elevati da parte di quest’ultima, il
che potrebbe comportare una violazione della libertà di
stabilimento o una violazione della libera circolazione
dei capitali in grado di creare distorsioni nel mercato
interessato.
149 La Commissione ritiene che l’agevolazione fiscale non
avvantaggi la società bancaria, ma la fondazione bancaria.
b) Giudizio della Corte
150 Considerate le risposte date alle prime tre questioni
sulla base degli elementi di diritto e di fatto della causa
principale, si deve rilevare che non è necessario esaminare
la quinta questione, indipendentemente dalla risposta che
il giudice della causa principale possa dare circa la qualificazione
dell’agevolazione fiscale in oggetto rispetto alle norme
comunitarie sugli aiuti di Stato.
151 Infatti, qualora il giudice della causa principale qualifichi
l’agevolazione fiscale come aiuto di Stato, essa dovrà essere
eliminata, cosicché non vi sarà più alcuna differenza di
trattamento rilevante ai sensi degli artt. 43 CE e 56 CE.
152 Qualora, viceversa, il giudice nazionale escluda la
qualificazione come aiuto di Stato, non si porrà più il
problema dell’esistenza di una restrizione della libertà
di stabilimento o della libera circolazione dei capitali.
Sulle spese
153 Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) In esito ad una valutazione che spetta al giudice
nazionale compiere sulla base della disciplina applicabile
nel periodo rilevante, una persona giuridica come quella
oggetto della causa principale può essere qualificata come
«impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e in quanto tale
essere sottoposta, per tale periodo, alle norme comunitarie
in materia di aiuti di Stato.
2) In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale
compiere, un’esenzione dalla ritenuta sui dividendi come
quella oggetto della causa principale può essere qualificata
come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.