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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 21 novembre 2006 n. 693
Pres. Virgilio, est. Giaccardi
SAIEVA COSTRUZIONI s.r.l. (Avv.ti G. Rubino e I. Cucchiara) c. COMUNE DI FAVARA (n.c.), CRISCENZO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv.ti M. Mangano e G. Pitruzzella)


Contratti della P.A. – Appalti di lavori – Autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi – Falsa dichiarazione di regolarità contributiva – Conseguenze – Esclusione dalla gara

In ipotesi di dichiarazione relativa alla regolarità contributiva in materia di lavoro, chiunque abbia in corso un procedimento di accertamento di responsabilità, penale o amministrativa, non può dichiarare “di essere in regola” (anche attraverso omissioni o limitazioni apposte all’autocertificazione), ma deve correttamente ed esplicitamente dichiarare l’esistenza di tale situazione, alla cui valutazione provvederà quindi l’Autorità destinataria della dichiarazione medesima. Infatti compete esclusivamente alla stazione appaltante valutare la gravità o meno dell’infrazione accertata o in corso di accertamento, non potendosi ammettere che attraverso lo strumento dell’autocertificazione a contenuto limitato si possa agevolmente eludere l’obbligo di rappresentare con fedeltà, diligenza e trasparenza la reale situazione in cui l’impresa versa ai fini della verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. In altri termini, la falsa dichiarazione resa in sede di autocertificazione costituisce di per sé causa oggettiva di esclusione, a prescindere da ogni indagine sulla gravità della situazione di irregolarità sottaciuta, nonché sulla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa all’atto della dichiarazione sostitutiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 963 del 2005 proposto da



SAIEVA COSTRUZIONI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituenda con la EL.MI.AN. COSTRUZIONI s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Girolamo Rubino e Ignazio Cucchiara, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Palermo, via G. Oberdan n. 5;


contro



il COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


e nei confronti



della CRISCENZO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Mangano e Giovanni Pitruzzella, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Palermo, via N. Morello, 40;


per l'annullamento



della sentenza n. 1590 del 15 settembre 2005, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III di Palermo, ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla Criscenzo Costruzioni s.r.l. e, per l’effetto, dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto dall’ATI Saieva Costruzioni s.r.l. - EL.MI.AN. Costruzioni s.r.l., per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 15 dell'8 febbraio 2005 con la quale è stato annullato il verbale di gara 20 luglio 2004 relativo all'appalto dei «lavori di ripristino opere primarie igienico-sanitarie zona est abitato Favara - Piana Cani», ed è stata disposta l'esclusione dalla gara dell'ATI Saieva Costruzioni s.r.l. -EL.MI.AN. Costruzioni s.r.l. e l'adozione degli atti consequenziali.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Criscenzo Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l'ordinanza n. 991/05 del 14-19 dicembre 2005, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Visto il dispositivo n. 84/06 del 2 maggio 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2006 il Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. G. Rubino per la Saieva costruzioni in proprio e n.q. e l’avv. G. Pitruzzella per la Criscenzo costruzioni s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO



Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia l’ATI Saieva Costruzioni s.r.l. – Elmian Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, che ne ha disposto l’esclusione dalla gara d’appalto ivi indicata per irregolarità contributiva, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
In punto di fatto, la ricorrente premetteva quanto segue:
- espletate le operazioni di gara in data 20 luglio 2004, il seggio di gara dichiarava aggiudicataria dei lavori la ricorrente ATI Saieva Costruzioni s.r.l. - EL.MI.AN. Costruzioni s.r.l che aveva offerto un ribasso del 21,07%;
- in prosieguo, il Comune di Favara sottoponeva a verifica il contenuto delle dichiarazioni rese dall'ATI Saieva s.r.l. per la partecipazione alla gara e, tra l'altro, richiedeva all'INPS una attestazione di regolarità contributiva delle ditte componenti l'ATI;
- con nota del 28 luglio 2004, prot. 47408, l'ufficio INPS di Agrigento comunicava che, in ordine alla posizione dell'Impresa Saieva Costruzioni s.r.l., risultavano inadempienze contributive relative ai periodi dall'1/2004 al 2/2004 e note di rettifica ancora insolute relative ai periodi dal 05/98, 5/2003 al 12/2003;
- con successiva nota del 29 settembre 2004, prot. 57032, l'ufficio INPS di Agrigento comunicava che l'Impresa Saieva «non é in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali in quanto per il periodo dal 01/2004 al 07/2004, ha omesso il pagamento dei contributi di legge»”;
- con nota dell'8 ottobre 2004, prot. 58781, l'ufficio INPS di Agrigento comunicava al Comune l'avvenuta regolarizzazione della situazione debitoria relativa alla posizione dell'impresa Saieva, attestando la regolarità contributiva della stessa;
- con ricorso recante il n. R.G. 5435/2004, notificato in data 15 dicembre 2004, la ditta Criscenzo Costruzioni s.r.l., che aveva offerto eguale ribasso dell'ATI aggiudicataria, impugnava il verbale del 20 luglio 2004, lamentandone l'illegittimità in ragione della presunta situazione di irregolarità contributiva in cui versava l'impresa Saieva Costruzioni s.r.l. al momento della celebrazione della gara;
- la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione veniva fissata per l'udienza camerale del 25 gennaio 2005, ma con atto depositato il giorno precedente l'impresa Criscenzo chiedeva il rinvio al merito;
- con atto del 26 gennaio 2005, l'impresa Saieva invitava il Comune di Favara a volere procedere alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori, chiarendo, ad ogni buon fine, come l'ipotesi in esame esulasse dalla previsione dell'art. 75 comma I lett. e) del d.p.r. 554/99;
- viceversa, con l'impugnato provvedimento, il dirigente del Dipartimento n. 12 del Comune di Favara, in ragione di tale situazione di irregolarità contributiva, disponeva:
“1) di escludere l'impresa Saieva costruzioni s.r.l. in quanto non era in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali alla data di celebrazione della gara;
“2) di dichiarare nullo il verbale di aggiudicazione provvisoria del pubblico incanto relativo ai lavori di ripristino delle opere primarie igienico-sanitarie zona abitato Favara - Piana Cani;
“3) di dare mandato al R.U.P. di provvedere: all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti sanzionatori previsti e per l'applicazione delle misure di sospensione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici alla denuncia dei fatti costituenti reato; alla necessaria evidenza pubblica della riapertura del verbale e l'avviso con telegramma delle imprese partecipanti e procedere ad una nuova determinazione della soglia di anomalia delle offerte e alla conseguente nuova aggiudicazione".
In punto di diritto, la ricorrente deduceva:
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 1, lett. e) del DPR 554/1999 - eccesso dl potere per arbitrarietà e difetto dei presupposti - violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002 n. 266; violazione del bando e del disciplinare di gara; motivazione illogica e contraddittoria;
II) Eccesso di potere per violazione del principio dell'affidamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/90.
La controinteressata Criscenzo Costruzioni s.r.l. proponeva a sua volta ricorso incidentale chiedendo (pregiudizialmente) l’esclusione dell’ATI Saieva per avere reso, in sede di partecipazione alla gara, falsa dichiarazione relativamente alla propria regolarità contributiva.
Con sentenza n. 1590/05, preceduta da dispositivo di decisione n. 69/05, il Tribunale adito ha accolto il motivo di ricorso incidentale proposto dall’Impresa Criscenzo Costruzioni, dichiarando conseguentemente improcedibile il ricorso principale.
Avverso il dispositivo di sentenza ha proposto ricorso in appello l’ATI Saieva Costruzioni, che ha quindi formulato rituali e tempestivi motivi aggiunti a seguito del deposito della motivazione, assumendo l’erroneità dei capi di decisione con i quali, rispettivamente, è stato accolto il ricorso incidentale e dichiarato improcedibile il ricorso principale, e riproponendo integralmente i motivi di ricorso principale non esaminati in sentenza.
Resiste all’appello la Criscenzo Costruzioni, assumendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 991/05 del 14-19 dicembre 2005 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.


DIRITTO



L’appello è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
La sentenza impugnata, invero, ha correttamente pretermesso la disamina delle censure mosse dalla ricorrente principale avverso il motivo di esclusione dalla gara addotto dall’ente appaltante, concernente la contestata esistenza di una situazione di infrazione grave agli obblighi contributivi riconducibile alla previsione di cui all’art. 75, lett. e) del D.P.R. n. 554/1999, accordando precedenza alla disamina di un ulteriore ed autonomo motivo di esclusione non rilevato dalla stazione appaltante, ma fatto valere ritualmente in giudizio attraverso lo strumento del ricorso incidentale.
Secondo la ricorrente incidentale l’ATI Saieva avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, indipendentemente da ogni valutazione sulla gravità, o meno, dell’irregolarità contributiva attestata dall’INPS con note del 28 luglio 2004 e del 29 settembre 2004, sulla definitività del relativo accertamento e sulla risultanza della stessa irregolarità nell'Osservatorio dei lavori pubblici (profili, questi, oggetto di contestazione da parte dell’ATI ricorrente in via principale), per il solo fatto di avere reso, in sede di partecipazione alla gara medesima, la dichiarazione, successivamente rivelatasi falsa, di essere in regola con gli obblighi contributivi in materia di lavoro.
Il TAR ha condiviso tale prospettazione, richiamando sia il disposto dell’art. 75, lett. h) del D.P.R. 554/1999 (come sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412) a mente del quale “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti ... che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici”, sia la disposizione di cui all’art. 10, comma 1-quater della L. n. 109/1994 laddove prevede che le imprese sorteggiate per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla gara, nonché l’impresa risultata aggiudicataria e quella seconda graduata debbano presentare “la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito” con la espressa comminatoria di esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP..
Nella specie, considerato che la gara è stata esperita in data 20 luglio 2004 ed aggiudicata alla odierna appellante ATI Saieva, che il Comune ha quindi proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria per la partecipazione alla gara, acquisendo fra l’altro una nota dell’ufficio INPS di Agrigento da cui risultavano sia inadempienze contributive che note di rettifica ancora insolute relative a periodi pregressi, e che solo con successiva nota dell’8 ottobre 2004 l’INPS notiziava il Comune circa la sopravvenuta regolarità contributiva dell’impresa in parola a seguito di regolarizzazione della relativa situazione debitoria, da tale sequenza di eventi il TAR ha correttamente tratto la conseguenza che, sia alla data dell’autocertificazione allegata all’offerta, come anche al momento dell'aggiudicazione, l’Impresa Saieva non era (quale che fosse la gravità intrinseca dell’infrazione, lo stato del suo accertamento e la menzione o meno nel casellario informatico ex art. 27 del DPR n. 34/2000) in regola con il versamento dei contributi previdenziali INPS; sicché la dichiarazione di regolarità contributiva dalla stessa rilasciata ai fini dell’ammissione alla gara non poteva dirsi conforme alla realtà dei fatti.
L’odierna appellante contesta le statuizioni che precedono essenzialmente sotto due profili: a) in primo luogo il TAR sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione, atteso che la doglianza proposta in via incidentale non concernerebbe la mendace dichiarazione resa con riguardo alla regolarità contributiva (punto h della dichiarazione unica), ma quella resa al punto k) della medesima dichiarazione, concernente “l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato italiano o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; b) in secondo luogo, con riferimento alla (diversa) attestazione resa al punto h) della dichiarazione unica, l’impresa non avrebbe dichiarato l’inesistenza di irregolarità tout court, ma “l’inesistenza ... di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale”, con conseguente insussistenza della contestata falsità.
In ordine al profilo sub a), è agevole riscontrare come il riferimento operato dalla ricorrente incidentale alla lett. k), anziché alla lett. h), della dichiarazione sostitutiva è dovuto verosimilmente all’erroneo richiamo in tal senso operato dall’impugnata determina dirigenziale n. 15 dell’8 febbraio 2005, essendo peraltro il giudice investito della relativa doglianza legittimato ad individuare anche d’ufficio il corretto riferimento normativo al quale rapportare la contestata illegittimità.
Con riguardo al secondo profilo di doglianza (sub b), appare ineccepibile e meritevole di piena conferma il rilievo della sentenza impugnata secondo cui, in ipotesi di dichiarazione relativa alla regolarità contributiva in materia di lavoro, chiunque abbia in corso un procedimento di accertamento di responsabilità, penale o amministrativa che sia, non può legittimamente lasciare intendere “di essere in regola” (anche attraverso omissioni o limitazioni artatamente apposte all’autocertificazione), ma deve correttamente ed esplicitamente dichiarare l’esistenza di tale situazione, alla cui valutazione provvederà quindi l’Autorità destinataria della dichiarazione medesima.
In particolare, non compete all’impresa, ma esclusivamente alla stazione appaltante, valutare la gravità o meno dell’infrazione accertata o in corso di accertamento, non potendosi ammettere che attraverso lo strumento dell’autocertificazione a contenuto limitato (quale quella nella specie resa dall’appellante) si possa agevolmente eludere l’obbligo di rappresentare con fedeltà, diligenza e trasparenza la reale situazione in cui l’impresa versa ai fini della verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
In altri termini, come esattamente ritenuto dalla sentenza appellata, la falsa dichiarazione resa in sede di autocertificazione costituisce di per sé causa oggettiva di esclusione, a prescindere da ogni indagine sulla gravità della situazione di irregolarità sottaciuta, nonché sulla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa all’atto della dichiarazione sostitutiva. Irrilevante, a tale stregua, è altresì la circostanza che la Saieva abbia successivamente sanato la propria posizione debitoria verso l’INPS: ché, anzi, come puntualmente osservato dal TAR, proprio con tale sanatoria, l’impresa ha finito col riconoscere (confessoriamente) l'esistenza della irregolarità in argomento, e quindi anche la non veridicità pro-tempore della dichiarazione resa alla stazione appaltante al momento della partecipazione alla gara, fermo restando in ogni caso che si tratterebbe di evento sanante successivo allo svolgimento della gara, e quindi non incidente sulla regolarità della stessa ed in particolare sulla legittimità dell’ammissione dell’odierna appellante sotto il profilo considerato.
Discende dalle svolte considerazioni la conferma sia del capo di decisione con il quale il TAR ha accolto il ricorso incidentale, sia di quello con cui ha statuito l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto d’interesse, non potendosi condividere l’assunto di parte appellante in ordine alla permanenza dell’interesse ad ottenere l’annullamento delle ulteriori misure sanzionatorie comminate con il provvedimento impugnato, in aggiunta all’esclusione dalla gara e alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, stante la necessaria inerenza di tali misure accessorie anche al motivo di esclusione (falsa dichiarazione resa su situazione soggettiva rilevante ai fini dell’ammissione alla gara) dedotto in via incidentale e ritenuto in sentenza. Sono quindi insuscettibili di esame, stante la pregiudiziale declaratoria in rito, i motivi del ricorso principale riproposti in grado d’appello.
Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 28 aprile 2006 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

Depositata in segreteria
il 21 novembre 2006



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