CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Decisione 21 settembre 2006 n. 1050
Pres. Virgilio, est. Falcone
D'Alessandro e altri (Avv.ti B. Lo Dico e F. Buscaglia) c. Assessorato Regionale Turismo, comunicazioni e trasporti - dipartimento turismo sport e spettacolo - servizio oo.pp. infrastrutture turistiche, Assessorato regionale beni culturali, ambientali e p.i. - area soprintendenza beni culturali ed ambientali di agrigento - servizi per i beni archeologici (Avv. Dist. Stato) |
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1. Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Termine per presentazione di memorie e documenti - Mancanza – Possibilità di partecipazione prima dell’adozione del provvedimento finale – Conseguenze
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2. Espropriazione per P.U. – Decreto di esproprio e occupazione anticipata – Art. 22 bis D.P.R. 327/2001 – Indicazione della indennità di esproprio e della copertura finanziaria – Assenza – Illegittimità
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3. Giustizia Amministrativa – Motivi aggiunti – Proponibilità in appello – Esclusione - Ragioni
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1. Sebbene l’esercizio della funzione pubblica non possa restare sospeso fino alla presentazione delle memorie e documenti da parte del privato, tuttavia, nelle ipotesi in cui non venga comunicato con l’avviso di avvio del procedimento un termine certo e la partecipazione avvenga prima dell’adozione del provvedimento finale, l’amministrazione, ai sensi dell’ art. 10 L. 241/1990, deve tener conto delle memorie e documenti presentati, pena l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.
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2. E’ illegittimo, per violazione degli artt. 20 e 22 bis del T.U. 327/2001, il decreto di esproprio con contestuale occupazione anticipata delle aree che sia privo dell’indicazione dell’indennità di esproprio e della relativa copertura finanziaria.
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3. La possibilità di proporre motivi aggiunti ex art. 21 l. n. 1034 del 1971, in assenza di un'espressa ed inequivoca estensione al grado di appello, va riferita al solo giudizio di primo grado (1). Infatti, l'istituto dei motivi aggiunti in corso di causa avverso atti diversi da quelli impugnati col ricorso principale risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque alternativo alla riunione dei due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente. In tal caso, resta ferma l'autonomia delle impugnative proposte, costituendo espressione di un autonomo diritto di azione, che dà vita ad un nuovo rapporto processuale e non ad un mero svolgimento interno al rapporto già in essere.
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(1) Vd. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5498. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunziato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 1050/2004, proposto dai
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signori MARIO D’ALESSANDRO, RAIMONDO D’ALESSANDRO, ADRIANA D’ALESSANDRO, MARJ D’ALESSANDRO ed ELISA D’ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benito Lo Dico, e Francesco Buscaglia ed elettivamente domiciliati in Palermo, via S. Latteri n. 10, presso lo studio del secondo;
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c o n t r o
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l’ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI - DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO OO.PP. INFRASTRUTTURE TURISTICHE, in persona del legale rappresentante pro tempore e l’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI E P.I. - AREA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO - SERVIZI PER I BENI ARCHEOLOGICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 sono per legge domiciliati;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 884/2004 del 21 maggio 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato i giorni 15-18 ottobre 2004 ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 marzo 2006 il consigliere Pietro Falcone, e uditi altresì l’avv. R. Alaimo, su delega dell’avv. B. Lo Dico, per gli appellanti e l’avv. dello Stato Rubino per gli assessorati regionali appellati;
Visto il dispositivo n. 46/06 del 21 marzo 2006;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
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F A T T O
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1. Con sentenza n. 884/04 del 21 maggio 2004, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto dai signori Mario D’Alessandro, Raimondo D’Alessandro, Adriana D’Alessandro, Marj D’Alessandro ed Elisa D’Alessandro, proprietari di alcuni fondi ubicati nel comune di Agrigento, inteso all’annullamento dei decreti dell’Assessorato turismo comunicazioni e trasporti della Regione siciliana n. 622 del 6 luglio 2003 e 901 del 10 settembre 2003, aventi ad oggetto la “… riapprovazione del progetto della perizia concernente gli espropri per pubblica utilità e relativi lavori di sistemazione turistica del parco archeologico di Agrigento, IV intervento, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento espropriativo”, con conseguente occupazione d’urgenza dei relativi suoli.
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2. Appellano la citata decisione gli interessati, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) “Erroneità e contraddittorietà della motivazione resa nella sentenza appellata in ordine alla:
- violazione degli artt. 9, 14, 15 e 17 della l. r. 3 novembre 2000, n. 20;
- eccesso di potere sotto il profilo della incompetenza;
- violazione della riserva di legge di cui all’art. 18 della l. r. 3 novembre 2000, n. 20”.
Contrariamente all’assunto dei primi giudici che hanno ritenuto le menzionate disposizioni “a valenza essenzialmente organizzatoria e programmatica”, le medesime sarebbero, invece, “di immediata applicabilità e perentoria cogenza”, con la conseguenza che all’Ente Parco dovrebbe necessariamente ritenersi demandata in via esclusiva ogni attività, intervento ed iniziativa riguardante la tutela e la valorizzazione delle aree ricompresse al suo interno, ivi compresa l’attività di esproprio. Da ciò l’incompetenza dell’Assessorato regionale nell’adot-tare i censurati provvedimenti.
2) Ulteriore erroneità della motivazione resa nella sentenza appellata in ordine alla omessa indicazione delle somme offerte a titolo di indennità provvisoria e mancata previsione dei mezzi finanziari preordinati alla necessaria copertura finanziaria.
In sostanza, viene lamentata la violazione degli artt. 20 e 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per la mancata determinazione nel decreto dell’indennità provvisoria di esproprio, la quale - ai sensi dell’art. 20 - andrebbe indicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla adozione della dichiarazione di pubblica utilità ed, ai sensi dell’art. 22 bis, contestualmente all’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera, nel caso in cui sia disposta l’occupazione temporanea ed urgente.
3) Omessa apposizione e mancata indicazione del vincolo preordinato all’esproprio. Difetto di motivazione. Difetto d’istruttoria. Omessa indicazione della consistenza dei lavori di sistemazione da effettuare.
I provvedimenti impugnati “… non prevedono riferimento di sorta a precedenti atti dai quali, direttamente ovvero in via mediata possa farsi discendere la legittima apposizione del vincolo obbligatoriamente prescritto ai fini della regolarità dell’esproprio”.
Inoltre, agli appellanti sarebbe concretamente rimasta preclusa la possibilità di conoscere l’effettivo rilievo delle opere di sistemazione dei fondi di loro proprietà.
4) Violazione dell’art. 11 del citato D.P.R. 327/2001: mancata partecipazione dei proprietari interessati all’esproprio. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano il giusto procedimento.
In sostanza, sarebbero state trascurate le osservazioni formulate dagli interessati, erroneamente ritenute tardive, nonostante la mancanza di un termine specifico entro cui i soggetti destinatari dell’avviso di avvio del procedimento possano far pervenire memorie scritte e documenti.
5) Violazione dell’art. 13 del D. P. R. n. 327/01, dell’art. 3 della l. 2359/1865, dell’art. 3 della l. 241/90. Contrasto ed elusione del giudicato reso dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 23/1995.
La proroga disposta con l’impugnato decreto n. 901 del 10 settembre 2003 sarebbe illegittima, in quanto non motivata da ragioni di forza maggiore.
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3. Si sono costituiti in giudizio gli Assessorati turismo e beni culturali della Regione siciliana i quali hanno eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Assessorato BB.CC., in quanto estraneo al procedimento di cui trattasi e, nel merito, concludevano per la reiezione del gravame.
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4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15-18 ottobre 2004 gli appellanti impugnano direttamente in questa sede il successivo telegramma del 25 settembre 2004, a firma del responsabile del procedimento, con il quale la Soprintendenza di Agrigento avvisava gli interessati della immissione in possesso nei fondi di loro proprietà per il 1 ottobre 2004, deducendo i seguenti motivi nuovi:
1) Carenza di potere. Violazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/01 (violazione del termine perentorio trimestrale per l’immissione in possesso).
L’occupazione disposta dall’Amministrazione successivamente alla scadenza del predetto termine trimestrale deve ritenersi effettuata sine titulo e concretizza un mero comportamento materiale di spoglio.
2) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione del termine congruo per la comunicazione dell’avviso di immissione in possesso. Mancata comunicazione a tutti i proprietari catastali.
Il contestato avviso di immissione in possesso, in quanto contenente un termine di preavviso di soli cinque giorni (e non di almeno venti, come previsto dall’art. 3 della l. 3 gennaio 1978, n. 1) sarebbe illegittimo.
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5. Con ordinanza n. 755 dell’8 novembre 2005, il Consiglio ha disposto alcuni incombenti istruttori nei confronti degli Assessorati turismo e beni culturali della Regione siciliana, che, in data 22 febbraio 2006, hanno depositato nella Segreteria della sezione i documenti richiesti.
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D I R I T T O
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1. Con ricorso, in primo grado, proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, i ricorrenti hanno impugnato
a) il decreto del Dirigente del Servizio opere pubbliche e infrastrutture turistiche dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 622 del 3 luglio 2003, con cui è stato riapprovato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di espropriazione di alcuni immobili nella Valle dei Templi di Agrigento (art. 1), sono stati fissati i termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni (art. 3), ed è stata contestualmente disposta l’occupa-zione d’urgenza dei beni stessi ad opera della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento quale organo incaricato dell’esecuzione dell’intervento;
b) il successivo decreto dello stesso Dirigente n. 901 del 18 settembre 2003 con cui sono stati prorogati i termini per le espropriazioni.
Con sentenza n. 884/2004 del 21 maggio 2004, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, ha respinto il ricorso.
In sede d’appello, i ricorrenti ripropongono le censure disattese in primo grado.
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2. Ad avviso del Collegio, il ricorso in appello merita accoglimento, in ordine alle seguenti censure.
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2.1. Appare preliminare l’esame del quarto motivo d’appello, con il quale i ricorrenti deducono la violazione dei principi del giusto procedimento, per non avere l’Amministrazione preso in considerazione le osservazioni formulate dagli stessi, con apposita memoria, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
Nella specie, il Collegio ritiene sussistente la violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/1990.
Il primo giudice ha respinto il medesimo motivo, in considerazione del fatto che ai ricorrenti era stata data comunicazione di avvio del procedimento, con nota della Soprintendenza prot. n. 555 del 30 gennaio 2003, mentre la memoria contenente le loro osservazioni (incentrate sull’asserita incompetenza della stessa Soprintendenza) risultava notificata solamente il 5 giugno 2003.
Pertanto, il sub-procedimento di dichiarazione della pubblica utilità era in fase conclusiva (tale dichiarazione è, infatti, intervenuta poco dopo, con l’impugnato decreto n. 622 del 3 luglio 2003).
Sul punto, la sentenza afferma che la memoria doveva essere presentata entro un termine congruo, non potendo evidentemente restare sospeso a tempo indeterminato lo svolgimento dell’azione amministrativa.
Ritiene il Collegio corretto il principio per cui l’esercizio della funzione pubblica non può restare sospeso fino alla presentazione delle memorie e documenti da parte del privato.
A tal fine, avrebbe fatto bene l’amministrazione ad assegnare un termine agli interessati.
In via generale, tuttavia, qualora la partecipazione avvenga prima dell’adozione del provvedimento finale, l’amministrazione, ai sensi del citato art. 10 della L. 241/1990, deve tener conto delle memorie e documenti presentati, pena l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.
Peraltro, il lasso di tempo intercorso tra la presentazione della memoria (5 giugno 2003, secondo il primo giudice, e 14 maggio 2003, secondo gli appellanti - pag. 27 dell’atto di appello-) e l’adozione del provvedimento impugnato (3 luglio 2003) appare sufficiente ad incardinare l’obbligo della motivazione sulla memoria.
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2.2. Parimenti fondato è il secondo motivo d’appello, con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 bis del T.U. 327/2001, per l’omessa indicazione, nei decreti impugnati, dell’indennità di esproprio e della relativa copertura finanziaria.
La doglianza è fondata, nei due profili dedotti dall’appellante.
In primo luogo, ai sensi del citato art. 22 bis, “qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria ...”.
Nel caso in esame, l’impugnato decreto n. 622 del 3 luglio 2003, ha riapprovato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di espropriazione di alcuni immobili nella Valle dei Templi di Agrigento, ha fissato i termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni ed ha contestualmente disposto l’occupazione d’urgen-za dei beni stessi ad opera della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento.
Pertanto, nella parte in cui ha disposto anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, il decreto avrebbe dovuto contenere anche la determinazione dell'indennità da offrire in via provvisoria.
Inoltre, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 22 bis, l'esecuzione del decreto, ai fini dell'immissione in possesso, deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
Nella fattispecie, l’immissione in possesso nei fondi di proprietà dei ricorrenti è stata prevista per il 1 ottobre 2004, dopo oltre un anno dall’adozione dell’impugnato decreto n. 622 del 2003.
Sulla base di tale rilievo, il tribunale civile di Agrigento, con sentenza n. 674/2005, passata in giudicato, ha accolto il ricorso azionato dagli odierni ricorrenti, per la tutela possessoria.
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2.3. L’accoglimento delle censure sopra esposte, per il loro carattere assorbente, esime il Collegio dall’esame dei successivi motivi, riferiti alle medesima procedura espropriativa.
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3. Va dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti notificato il 15-18 ottobre 2004, con il quale gli appellanti hanno impugnato direttamente in questa sede il telegramma del 25 settembre 2004, a firma del responsabile del procedimento, con il quale la Soprintendenza di Agrigento avvisava gli interessati dell’immissione in possesso nei fondi di loro proprietà per il 1 ottobre 2004.
Com’è noto, i motivi aggiunti sono ammessi nel processo amministrativo per dedurre censure proponibili solo a seguito alla produzione di documenti da parte dell'amministrazione e dei controinteressati.
La l. 21 luglio 2000 n. 205 ha modificato l'art. 21 l. n. 1034 del 1971, ammettendo la proposizione dei motivi aggiunti anche per impugnare nuovi provvedimenti, emessi in corso di giudizio, connessi con l'oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti.
Tuttavia, la norma, in assenza di un'espressa ed inequivoca estensione al grado di appello, si deve intendere riferita al solo giudizio di primo grado (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5498).
Infatti, l'istituto dei motivi aggiunti in corso di causa avverso atti diversi da quelli impugnati col ricorso principale risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque alternativo alla riunione dei due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente.
In tal caso, resta ferma l'autonomia delle impugnative proposte, costituendo espressione di un autonomo diritto di azione, che dà vita ad un nuovo rapporto processuale e non ad un mero svolgimento interno al rapporto già in essere.
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4. Infine, va rigettata la censura d’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Assessorato ai beni culturali della Regione siciliana, in quanto estraneo al procedimento di cui trattasi.
Invero, la sentenza appellata ed i motivi d’appello chiamano in causa la competenza dell’ente parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, sottoposto alla vigilanza del predetto assessorato, ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 20 del 2000.
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5. Per le considerazioni che precedono, la sentenza appellata va annullata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in parte dichiara l’inammissibilità del ricorso ed in parte l’accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la su estesa decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 marzo 2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
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Depositata in segreteria
il 21 settembre 2006
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