CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 22 giugno 2006 n. 395
Pres. Virgilio, Est. de Francisco
C & C COSTRUZIONI s.r.l. ( Avv. R. Modica) c/ AZIENDA U.S.L. N. 3 DI CATANIA (Avv. S. Buscemi), CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ( Avv.ti G. Pitruzzella, N. Bonfiglio) |
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Contratti della p.a.- Gara d’appalto- Impresa concorrente in regime di amministrazione giudiziaria- Capacità a contrarre con la p.a.- Condizioni
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L’impresa in amministrazione giudiziaria non è totalmente incapace di stipulare nuovi contratti con la pubblica amministrazione, né dunque di partecipare alle gare da questa bandite; ma tuttavia non le è concesso di acquisire quelle commesse pubbliche sulle quali possa avere influito, anche solo astrattamente, la situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa che ebbe a suo tempo a giustificare l’irrogazione della misura cautelare del sequestro dei beni aziendali e la nomina dell’amministratore giudiziario. Il discrimen tra le due ipotesi deve essere ancorato ad un dato certo ed obiettivo, quale è il momento a cui risale l’inizio della procedura di scelta del contraente operata dall’Amministrazione: sussiste la condizione soggettiva ostativa alla stipulazione del contratto, anche da parte dell’amministratore giudiziario, qualora la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente privato sia stata attivata dall’Ente appaltante prima del sequestro dei beni e della nomina dello stesso amministratore, dovendo in tal caso presumersi – iuris et de iure – che l’illecita infiltrazione mafiosa possa avere influito con effetto inquinante sull’esito della procedura di gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 302/06 Reg. Dec.
N. 395 Reg. Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 395/2005, proposto da
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C.& C. COSTRUZIONI s.r.l. in persona degli amministratori giudiziari, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Modica, con domicilio eletto in Palermo, via Principe di Paternò, 78 presso lo studio dell’avv. Luigi Mazzei;
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c o n t r o
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l’AZIENDA U.S.L. N. 3 DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Buscemi, con domicilio eletto in Palermo, via D. Trentacoste, 89 presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta;
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e nei confronti
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del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Natale Bonfiglio, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40 presso lo studio del primo;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. int. III) n. 3507 del 29 novembre 2004.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. S. Buscemi per l’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania e degli avv.ti G. Pitruzzella e N. Bonfiglio per il Consorzio Cooperative Costruzioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo n. 22 in data 14 febbraio 2006;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2006, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. R. Modica per la società appellante, l’avv. P. Allotta, su delega dell’avv. S. Buscemi per l’Azienda U.S.L. appellata e l’avv. G. Pitruzzella per il Consorzio controinteressato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso dell’odierna appellante per l’annullamento della propria esclusione dalla gara d’appalto per la realizzazione di poliambulatorio e distretto socio-sanitario nel quartiere Librino di Catania.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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1. – La sentenza appellata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ritenuto esser venuto meno l’interesse al ricorso – in ragione della sopravvenuta incapacità, ex se rilevante, della società ricorrente a stipulare il contratto d’appalto anche in caso di esito favorevole del gravame giurisdizionale – per l’intervenuta carcerazione del presidente della società ricorrente quale indiziato del reato di cui all’art. 416-bis c.p., nonché dell’apertura di un procedimento di prevenzione ex artt. 2 e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575, da parte dello stesso Tribunale penale di Catania, cui hanno fatto seguito il sequestro ex art. 2-ter legge cit. e la nomina di un’amministratore giudiziario ex art. 2-sexies della stessa, al fine di preservare la società dai tentativi di infiltrazione mafiosa che si presume siano avvenuti.
L’appello, proposto dagli amministratori nominati dal Tribunale, è volto a sostenere la perdurante capacità di contrarre in capo alla società in amministrazione giudiziaria, da cui consegue, in tesi di parte appellante, la persistenza dell’interesse all’accoglimento del ricorso.
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2. – L’appello è infondato.
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2.1. – Correttamente, invero, il giudice di primo grado ha ritenuto – su eccezione proposta dal controinteressato, sebbene non formalizzata in un appello incidentale ritualmente notificato come sarebbe stato necessario se vi fosse stato un ampliamento del thema decidendum – di dover rilevare il sopravvenuto difetto di interesse in presenza della causa di esclusione dalle gare e dalla stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 75, comma 1, lett. b), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, conformandosi con l’impugnata statuizione all’orientamento di questo Consiglio, già espresso con decisione 22 marzo 2000, n. 118, integralmente condiviso e confermato dall’odierna decisione.
Deve premettersi – circa la rilevabilità del difetto di interesse al ricorso di primo grado la sopravvenienza della causa di esclusione ex art. 75, comma 1, lett. b), cit. – che, anche nel caso sottoposto all’esame di C.G.A. 118/2000, la questione era stata sollevata in primo grado senza la proposizione di un ricorso incidentale: si evince infatti dalla lettura della narrativa in fatto della cit. 118/2000 che, in quel caso, “il Tribunale, accogliendo una eccezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata … ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse”.
In detta situazione processuale in primo grado, il giudice di appello ha ritenuto, nella parte in diritto della motivazione, che “per le svolte considerazioni, deve convenirsi che l’amministratore giudiziario [appellante, anche in quel caso] … non ha in realtà alcun interesse ad ottenere l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi all’appellata”.
La non necessità di introdurre siffatta eccezione mediante ricorso incidentale appare, peraltro, conforme ai principi: in primo luogo, perché trattasi di una ragione di difetto sopravvenuto di interesse (che, del resto, potrebbe anche intervenire in corso di causa ed allorchè i termini per il gravame incidentale siano già scaduti), sicché la sua persistenza, concernendo la condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c., è verificabile anche d’ufficio (in altri termini: non si tratta di una c.d. eccezione “propria”); in secondo luogo, perché concerne una condizione impeditiva (non solo della partecipazione alla gara, ma anche della sottoscrizione del contratto e dell’esecuzione dei relativi lavori) di ordine pubblico, che è opponibile in ogni tempo dall’amministrazione, con il corollario che la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa impedisce che il giudice sia tenuto, pur in difetto di una formale eccezione di controparte (e purché ne venga a conoscenza in modo processualmente legittimo; cioè non, ad esempio, per scienza privata), a decidere la causa allorquando la parte ricorrente oggettivamente non abbia, o non abbia più per averlo perduto, alcun interesse giuridico all’accoglimento della propria domanda.
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2.2. – Sotto ogni altro profilo, devonsi ribadire i contenuti della decisione n. 118/2000, analoga per ogni verso al caso in esame.
Va detto, in particolare, che tra le due soluzioni estreme – quella dell’assoluta incapacità a partecipare alle gare pubbliche dell’impre-sa in amministrazione giudiziaria, perché l’istituto avrebbe mere finalità di conservazione e mantenimento del patrimonio aziendale e non di svolgimento delle sue ordinarie attività imprenditoriali; ovvero quella della piena ed assoluta capacità, la nomina dell’amministratore di per sé venendo ad elidere ogni incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione che prima di essa inficiava radicalmente l’impresa che avesse subito tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata – devesi ribadire quella intermedia.
L’impresa in amministrazione giudiziaria, cioè, non è totalmente incapace di stipulare nuovi contratti con la pubblica amministrazione, né dunque di partecipare alle gare da questa bandite; ma tuttavia non le è concesso di acquisire quelle commesse pubbliche sulle quali possa avere influito, anche solo astrattamente, la situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa che ebbe a suo tempo a giustificare l’irrogazione della misura cautelare del sequestro dei beni aziendali e la nomina dell’amministratore giudiziario.
E – continuando a mutuare le parole di C.G.A., n. 188/2000 – il discrimen tra le due ipotesi deve essere ancorato ad un dato certo ed obiettivo, quale è il momento a cui risale l’inizio della procedura di scelta del contraente operata dall’Amministrazione. Ove tale momento risalga ad epoca successiva al sequestro dei beni e alla nomina dell’amministratore giudiziario, non v’è dubbio che quest’ultimo possa, con le debite autorizzazioni del Tribunale, partecipare alle gare pubbliche e stipulare i conseguenti contratti in caso di aggiudicazione altresì eseguendo i lavori o prestando i servizi ivi previsti, nel quadro di quella funzione dinamica, e non già meramente conservativa, che la legge riconosce all’amministrazione giudiziaria dell’impresa, onde consentirle di incrementare la propria redditività rimanendo così sul mercato. “Per contro, sussiste la condizione soggettiva ostativa alla stipulazione del contratto, anche da parte dell’amministratore giudiziario, qualora – come nella specie – la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente privato sia stata attivata dall’Ente appaltante prima del sequestro dei beni e della nomina dello stesso amministratore, dovendo in tal caso presumersi” – iuris et de iure – “che l’illecita infiltrazione mafiosa” possa avere “influito con effetto inquinante sull’esito della procedura di gara, né potendo la successiva gestione del contratto in regime di amministrazione giudiziaria consentire il recupero, a posteriori, di quelle garanzie di trasparenza e legalità nell’accesso alle commesse pubbliche che la normativa antimafia mira specificamente a tutelare” (CGA 118/2000).
Ne consegue, in questo come in quel caso, la conferma della declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse in capo alla parte originariamente ricorrente.
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3. – Sono stati proposti appelli incidentali sia da parte della A.S.L. n. 3 di Catania, sia da parte del controinteressato Consorzio Cooperative Costruzioni.
Mentre il gravame incidentale di quest’ultima – reiterativo, per il caso di superamento del difetto di interesse della società ricorrente, dei motivi di ricorso incidentale proposto in prime cure – è improcedibile, per l’evidente difetto di interesse al suo esame che deriva dal rigetto dell’appello principale, quello proposto dalla A.S.L. è invece ammissibile e fondato, seppur limitatamente alla parte in cui reitera al giudice d’appello la richiesta “di dichiarare sul punto improcedibile, prima che inammissibile, il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”; ed invero, poiché il ricorso di primo grado è stato introdotto nel 2003, mentre la proposta di applicazione delle misure di prevenzione è del marzo 2004, l’interesse all’accoglimento del gravame di prime cure, originariamente sussistente, è venuto meno solo in corso di causa: sicché la formula processualmente corretta è la declaratoria di improcedibilità, piuttosto che di inammissibilità, del ricorso di primo grado.
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4. – In conclusione, l’appello principale va respinto, quello incidentale dell’impresa controinteressata va dichiarato improcedibile, mentre quello della A.S.L. va accolto nei limiti testé indicati.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello principale, dichiara improcedibile l’appello incidentale del Consorzio Cooperative Costruzioni e, in accogliemento, sul punto, dell’appello incidentale della A.S.L. n. 3 di Catania, dichiara improcedibile il ricorso originariamente proposto in prime cure.
Spese dell’intero giudizio compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso a Palermo il 1 febbraio 2006 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
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Depositata in segreteria
il 22 giugno 2006
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