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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 22 dicembre 2005 n. 965
Pres. Virgilio, est. De Francisco
TRANSTECH s.r.l. (Avv.ti M. Mazzone e C. Loria) c. AIRGEST s.p.a. (Avv. S. Giacalone)


1- Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Affidamento progettazione e direzione dei lavori - Bando – Rilievi topografici, indagini geologiche e sondaggi - Divieto di sub-appalto – Applicabilità – Non sussiste

 

2- Contratti della P.A. – Lavori pubblici - Affidamento progettazione e direzione dei lavori – Gara - Offerta – Requisiti – Indicazione nominativi del sub-appaltatore – Necessità – Non sussiste

1- Il divieto di sub-appalto contenuto nel bando di gara per l’affidamento della progettazione dell’opera e della direzione dei lavori, non si applica alle prestazioni di carattere materiale quali la effettuazione di rilievi topografici, sondaggi ed indagini di vario tipo, in quanto meramente strumentali alla attività di progettazione in senso stretto, costituente oggetto dell’appalto.

 

2- L’offerta di partecipazione alla gara relativa all’affidamento della progettazione dell’opera e della direzione dei lavori, in caso di sub-appalto delle attività di rilevazione topografica, non deve necessariamente indicare il nominativo e la qualifica professionale del sub-appaltatore, in quanto autore di prestazioni meramente accessorie non rientranti nell’oggetto dell’appalto.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E



sul ricorso in appello n. 1001/2004, proposto da

TRANSTECH s.r.l., (già Transport Technologies s.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Mazzone e Cesare Loria, con domicilio eletto in Palermo, via Evamgelista Torricelli, 3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;

c o n t r o



la AIRGEST S.P.A. – Società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani-Birgi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto in Palermo, via F. Ferrara, 8 presso lo studio dell’avv. Francesco Greco;

la NACO NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANT B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40, presso lo studio degli stessi;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. della Sicilia - sezione di Palermo, (sez. interna I) n. 1548 del 19 luglio 2004.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Giacalone per la Airgest S.p.A. e degli avv.ti G. Pitruzzella e M. Mangano per la Naco Netherlands Airport;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo n. 228/05 del 21 luglio 2005;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. V. Candia, su delega degli avv.ti M. Mazzone e C. Loria, per la società appellante, l’avv. S. Giacalone per la Airgest s.p.a. e l’avv. G. Pitruzzella per la Naco Netherlands Airport.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O



Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dalla Naco Netherlands Airport Consultants B.V. per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’odierna appellante della gara per l’affidamento della progettazione e della direzione dei lavori di opere da realizzarsi nell’aeroporto civile di Trapani Birgi.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


D I R I T T O



La sentenza gravata ha annullato gli atti impugnati in accoglimento del motivo dell’originario ricorso con cui si censurava la mancata esclusione dalla gara della ditta aggiudicataria, essendo quest’ultima ricorsa al subappalto in spregio della tassativa previsione del bando di gara, derogatoria dell’art. 17 della legge n. 109/1994.
Ad avviso del giudice di prime cure, la lex specialis della gara de qua escludeva in radice ogni possibilità, per qualunque attività, di far ricorso al subappalto, dato che il punto III-1 del bando espressamente prescriveva che “il subappalto è vietato, pertanto l’aggiu-dicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni”, ivi incluse quelle di carattere materiale quali i rilievi, i sondaggi e le indagini di vario tipo strumentali all’attività di progettazione vera e propria, costituente oggetto dell’apppalto; laddove invece l’odierna appellante, proprio in riferimento a queste ultime attività, in sede di gara aveva dichiarato l’intendimento di affidarle, sotto la propria direzione, a tecnici locali.
Gli appelli in esame, in proposito, deducono che i rilievi topografici non sarebbero riconducibili ai divieti di subappalto previsti dal bando di gara; che essi non rientrano nell’attività di progettazione in senso stretto, oggetto dell’appalto; che tale ultima affermazione trova riscontro normativo nel fatto che il D.P.R. n. 34/2000 prevede una speficica qualificazione (la OS 20) per l’esecuzione di detti rilievi, sicché sarebbe impensabile richiederla per il progettista; che, in ogni caso di ambiguità, il bando va interpretato nel modo più conforme alla legge e che quest’ultima (art. 17, comma 14-quinquies, L. n. 109/94) eccettua dal divieto di subappalto “le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni”, etc..
La censura degli appellanti è fondata, specie alla stregua del rilievo – specificamente dedotto dall’appellante incidentatale con il suo primo motivo – che la possibilità di ricorso al subappalto, per le suddette attività materiali prodromiche e strumentali alla progettazione, è viceversa espressamente prevista dall’art. 8 del Capitolato speciale di appalto; sicché, nell’apparentemente radicale antinomia tra le due richiamate previsioni degli atti di gara, si impone di privilegiare una loro sintesi esegetica che sia il più possibile aderente al quadro normativo di riferimento che, come si è visto, nel vietare in generale il subappalto delle attività di cui all’art. 17 della citata L. n. 109/94 (attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie), tuttavia lo consente per le sole attività materiali di cui al comma 14-quinquies.
Siffata esegesi trova, del resto, definitiva conferma nel testo dell’art. 8 della bozza di contratto, di cui ad ogni concorrente era stata richiesta l’accettazione, che reca un testo sostanzialmente conforme a quello del richiamato comma 14-quinquies.
Una volta superata la ragione per cui il ricorso originario ha trovato accoglimento in prime cure (ove, respinto il I motivo, è stato accolto il II ed assorbiti quelli ulteriori), devono essere esaminati i riproposti motivi di ricorso (III, IV, V, VI, VII) rimasti assorbiti in quella sede.
Il III motivo del ricorso – che deduce la violazione del comma 8 dell’art. 17 della legge n. 109/94, per omessa indicazione, nell’offerta di partecipazione alla gara, dei nomi dei tecnici cui si intendeva subappaltare lo svolgimento delle attività materiali di cui si è detto (se ritenute subappaltabili) – è infondato alla stregua di quanto appresso.
Il comma 8 del citato art. 17 – e, analogamente, la ancora più stringente previsione del punto III, 3, 2 del bando di gara, a tenore del quale “tutti i partecipanti sono tenuti a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione dei servizi” – si riferisce, “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico”, ai nominativi dei progettisti autori della prestazione progettuale costituente l’oggetto dell’appalto e dei servizi ad esso connessi, ma non può ritenersi altresì applicabile ai tecnici di cui all’art. 14-quinquies, per i quali, proprio in quanto autori di prestazioni meramente accessorie passibili di essere subappaltate, andrà applicata l’ordinaria normativa in materia di subappalto, dunque senza alcuna necessità di una preventiva indicazione dei loro nomi già in sede di offerta.
Risultano infondati anche gli ulteriori motivi assorbiti e riproposti.
Il IV, perché non risultano sussistenti le lamentate carenze dell’offerta dell’aggiudicataria: in particolare, il Collegio non ritiene che lavori qualificanti siano stati erroneamente assunti in valutazione da parte della commissione di gara in quanto eseguiti in associazione con altre società, estranee alla costituenda a.t.i.; nè, d’altronde, appare erronea l’attribuzione, per tale ultima ragione, all’aggiudicataria, dell’85% del punteggio disponibile, essendosi trattato di lavori discrezionalmente, ma legittimamente, valutati e risultanti dalle relazioni n. 1, 2 e 3; infine, non si ravvisa la dedotta incongruità del concetto di “relazione sufficientemente dettagliata” con i lavori ivi solo “sommariamente decritti” (v. pag. 41 ric. di primo grado), potendosi ammettere che anche una descrizione sommaria risponda all’esigenza di dar conto dei punti qualificanti del proprio contenuto in modo sufficientemente dettagliato.
Il V ed il VI, perché la valutazione dell’offerta dell’appellata non è inficiata da errori, travisamenti, illogicità, né disparità di trattamento, che concretino il dedotto eccesso di potere in danno della offerente.
Il VII perché le attività verbalizzate dalla Commissione di gara il 22 ottobre 2003 attengono ad un’interpretazione dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando, funzionale alla relativa applicazione.
In conclusione, l’appello principale e quello incidentale – che recano analoghe censure alla sentenza gravata – devono essere accolti, mentre vanno disattesi i riproposti motivi assorbiti in primo grado; per l’effetto, deve respingersi il ricorso di primo grado.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.


P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie gli appelli principale ed incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso originario. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, l’8 giugno 2005, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.

Depositata in segreteria
il 22 dicembre 2005


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