REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1001/2004, proposto da
TRANSTECH s.r.l., (già Transport Technologies s.r.l.)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Matteo Mazzone e Cesare Loria, con
domicilio eletto in Palermo, via Evamgelista Torricelli,
3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
c o n t r o
la AIRGEST S.P.A. – Società di gestione dell’aeroporto
civile di Trapani-Birgi, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore
Giacalone, con domicilio eletto in Palermo, via F. Ferrara,
8 presso lo studio dell’avv. Francesco Greco;
la NACO NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANT B.V., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano,
con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40,
presso lo studio degli stessi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia - sezione di Palermo,
(sez. interna I) n. 1548 del 19 luglio 2004.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Giacalone
per la Airgest S.p.A. e degli avv.ti G. Pitruzzella e M.
Mangano per la Naco Netherlands Airport;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto il dispositivo n. 228/05 del 21 luglio 2005;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, il Consigliere
Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. V. Candia, su delega degli avv.ti
M. Mazzone e C. Loria, per la società appellante, l’avv.
S. Giacalone per la Airgest s.p.a. e l’avv. G. Pitruzzella
per la Naco Netherlands Airport.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata
in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dalla Naco
Netherlands Airport Consultants B.V. per l’annullamento
dell’aggiudicazione in favore dell’odierna appellante della
gara per l’affidamento della progettazione e della direzione
dei lavori di opere da realizzarsi nell’aeroporto civile
di Trapani Birgi.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
La sentenza gravata ha annullato gli atti impugnati in accoglimento
del motivo dell’originario ricorso con cui si censurava
la mancata esclusione dalla gara della ditta aggiudicataria,
essendo quest’ultima ricorsa al subappalto in spregio della
tassativa previsione del bando di gara, derogatoria dell’art.
17 della legge n. 109/1994.
Ad avviso del giudice di prime cure, la lex specialis della
gara de qua escludeva in radice ogni possibilità, per qualunque
attività, di far ricorso al subappalto, dato che il punto
III-1 del bando espressamente prescriveva che “il subappalto
è vietato, pertanto l’aggiu-dicataria è tenuta ad eseguire
in proprio tutte le prestazioni”, ivi incluse quelle di
carattere materiale quali i rilievi, i sondaggi e le indagini
di vario tipo strumentali all’attività di progettazione
vera e propria, costituente oggetto dell’apppalto; laddove
invece l’odierna appellante, proprio in riferimento a queste
ultime attività, in sede di gara aveva dichiarato l’intendimento
di affidarle, sotto la propria direzione, a tecnici locali.
Gli appelli in esame, in proposito, deducono che i rilievi
topografici non sarebbero riconducibili ai divieti di subappalto
previsti dal bando di gara; che essi non rientrano nell’attività
di progettazione in senso stretto, oggetto dell’appalto;
che tale ultima affermazione trova riscontro normativo nel
fatto che il D.P.R. n. 34/2000 prevede una speficica qualificazione
(la OS 20) per l’esecuzione di detti rilievi, sicché sarebbe
impensabile richiederla per il progettista; che, in ogni
caso di ambiguità, il bando va interpretato nel modo più
conforme alla legge e che quest’ultima (art. 17, comma 14-quinquies,
L. n. 109/94) eccettua dal divieto di subappalto “le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni”,
etc..
La censura degli appellanti è fondata, specie alla stregua
del rilievo – specificamente dedotto dall’appellante incidentatale
con il suo primo motivo – che la possibilità di ricorso
al subappalto, per le suddette attività materiali prodromiche
e strumentali alla progettazione, è viceversa espressamente
prevista dall’art. 8 del Capitolato speciale di appalto;
sicché, nell’apparentemente radicale antinomia tra le due
richiamate previsioni degli atti di gara, si impone di privilegiare
una loro sintesi esegetica che sia il più possibile aderente
al quadro normativo di riferimento che, come si è visto,
nel vietare in generale il subappalto delle attività di
cui all’art. 17 della citata L. n. 109/94 (attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie), tuttavia lo consente
per le sole attività materiali di cui al comma 14-quinquies.
Siffata esegesi trova, del resto, definitiva conferma nel
testo dell’art. 8 della bozza di contratto, di cui ad ogni
concorrente era stata richiesta l’accettazione, che reca
un testo sostanzialmente conforme a quello del richiamato
comma 14-quinquies.
Una volta superata la ragione per cui il ricorso originario
ha trovato accoglimento in prime cure (ove, respinto il
I motivo, è stato accolto il II ed assorbiti quelli ulteriori),
devono essere esaminati i riproposti motivi di ricorso (III,
IV, V, VI, VII) rimasti assorbiti in quella sede.
Il III motivo del ricorso – che deduce la violazione del
comma 8 dell’art. 17 della legge n. 109/94, per omessa indicazione,
nell’offerta di partecipazione alla gara, dei nomi dei tecnici
cui si intendeva subappaltare lo svolgimento delle attività
materiali di cui si è detto (se ritenute subappaltabili)
– è infondato alla stregua di quanto appresso.
Il comma 8 del citato art. 17 – e, analogamente, la ancora
più stringente previsione del punto III, 3, 2 del bando
di gara, a tenore del quale “tutti i partecipanti sono tenuti
a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale responsabile della prestazione dei servizi”
– si riferisce, “indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario dell’incarico”, ai nominativi dei
progettisti autori della prestazione progettuale costituente
l’oggetto dell’appalto e dei servizi ad esso connessi, ma
non può ritenersi altresì applicabile ai tecnici di cui
all’art. 14-quinquies, per i quali, proprio in quanto autori
di prestazioni meramente accessorie passibili di essere
subappaltate, andrà applicata l’ordinaria normativa in materia
di subappalto, dunque senza alcuna necessità di una preventiva
indicazione dei loro nomi già in sede di offerta.
Risultano infondati anche gli ulteriori motivi assorbiti
e riproposti.
Il IV, perché non risultano sussistenti le lamentate carenze
dell’offerta dell’aggiudicataria: in particolare, il Collegio
non ritiene che lavori qualificanti siano stati erroneamente
assunti in valutazione da parte della commissione di gara
in quanto eseguiti in associazione con altre società, estranee
alla costituenda a.t.i.; nè, d’altronde, appare erronea
l’attribuzione, per tale ultima ragione, all’aggiudicataria,
dell’85% del punteggio disponibile, essendosi trattato di
lavori discrezionalmente, ma legittimamente, valutati e
risultanti dalle relazioni n. 1, 2 e 3; infine, non si ravvisa
la dedotta incongruità del concetto di “relazione sufficientemente
dettagliata” con i lavori ivi solo “sommariamente decritti”
(v. pag. 41 ric. di primo grado), potendosi ammettere che
anche una descrizione sommaria risponda all’esigenza di
dar conto dei punti qualificanti del proprio contenuto in
modo sufficientemente dettagliato.
Il V ed il VI, perché la valutazione dell’offerta dell’appellata
non è inficiata da errori, travisamenti, illogicità, né
disparità di trattamento, che concretino il dedotto eccesso
di potere in danno della offerente.
Il VII perché le attività verbalizzate dalla Commissione
di gara il 22 ottobre 2003 attengono ad un’interpretazione
dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando,
funzionale alla relativa applicazione.
In conclusione, l’appello principale e quello incidentale
– che recano analoghe censure alla sentenza gravata – devono
essere accolti, mentre vanno disattesi i riproposti motivi
assorbiti in primo grado; per l’effetto, deve respingersi
il ricorso di primo grado.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per
disporre la compensazione integrale delle spese del doppio
grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie gli appelli
principale ed incidentale e per l’effetto, in riforma della
sentenza gravata, respinge il ricorso originario. Spese
del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, l’8 giugno 2005, dal Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio
Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro,
Francesco Teresi, componenti.
Depositata in segreteria
il 22 dicembre 2005