REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso in appello n. 1516/2000, proposto da
PRINCIPATO GIUSEPPE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo D’Asaro
e Silvana D’Affronto, con domicilio eletto in Palermo, via
XX settembre 29, presso lo studio del primo;
c o n t r o
il PRESIDENTE pro tempore, DELLA REGIONE SICILIANA,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Alcide De Gasperi,
81 per legge domicilia;
ALLETTO SALVATORE e BONADONNA ERNESTO, non costituiti
in giudizio;
e nei confronti
del COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del sindacp pro
tempore, non costituito in giudizio;
del PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
PER LA COPERTURA DEL POSTO DI INGEGNERE CAPO RIPARTIZIONE
DI CUI AL BANDO PUBBLICATI IN G.U.R.S. N. 17 DEL 30.4.2004,
non costituito in giudizio;
SCIASCIA ROBERTO e FUCA’ BRUNO, non costituiti in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo
(sez. int. II), n. 1332 del 8 giugno 2000.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Presidente della regione siciliana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, il Consigliere
Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. G. D’Asaro per Principato Giuseppe
e l’avv. dello Stato Pignatone per il Presidente della regione
siciliana;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata
in epigrafe che ha respinto (rectius: ritenuto inammissibile)
il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellante
(previa riunione con altri due ricorsi di soggetti terzi,
dichiarati improcedibili in prime cure, ma non più rilevanti
perché tali declaratorie non sono state appellate dagli
interessati), per l’annullamento del Decreto del Presidente
della Regione siciliana del 18 aprile 1996, n. 178, con
cui – su conforme parere n. 644/95 delle Sezioni Riunite
di questo Consiglio, ma senza la partecipazione dell’odierno
appellante al procedimento giustiziale – è stato annullato,
su ricorso straordinario al Presidente della Regione degli
odierni appellati Alletto e Bonadonna, il bando del concorso
pubblico per la copertura di un posto di “Ingegnere capo
ripartizione”, I qualifica dirigenziale, presso il Comune
di Agrigento. Tale concorso pubblico, nelle more dell’iter
decisionale del ricorso straordinario, era stato vinto dall’odierno
appellante (rimasto ignaro della pendenza del gravame, proposto
da alcuni candidati al concorso medesimo).
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. – La sentenza di primo grado ha disatteso il ricorso
di prime cure del Principato sulla scorta del seguente iter
logico-argomentativo.
In primo luogo, ha ritenuto sussistente l’interesse dei
ricorrenti in sede straordinaria Alletto e Bonadonna ad
impugnare il bando del concorso pubblico, di cui alla narrativa
in fatto che precede, essendo costoro strumentalmente interessati,
quali dipendenti comunali, a che il posto venisse coperto
mediante concorso interno, e non pubblico.
In secondo luogo, ha ritenuto che la decisione resa sul
ricorso non sia stata inficiata da alcun difetto del contraddittorio
(nonostante la mancata vocatio, in quella sede, dell’odierno
appellante), perché al momento della proposizione del ricorso
straordinario il Principato ancora non poteva considerarsi
controinteressato in senso tecnico.
In terzo ed ultimo luogo, ha ritenuto inammissibili le censure
di legittimità proposte dall’appellante avverso l’impugnato
D.P.R.S., in applicazione del “noto principio … [secondo
cui] l’impugnazione dei provvedimenti decisori (adottati
in sede di esercizio del potere di autodichia), è ammessa
esclusivamente per vizi di forma e per errores in procedendo,
e non può investire aspetti che hanno formato oggetto di
esame da parte del Consiglio di Stato, tenuto a rendere
il parere”.
2.1. – L’odierno appello confuta le suddette affermazioni,
deducendo, con il primo motivo di appello, le seguenti due
censure.
1) Circa l’interesse al ricorso straordinario, “che dal
parere espresso dall’Adunanza Plenaria [rectius:
dalle Sezioni Riunite] del C.G.A. n. 644/95 non risulta
affatto che l’organo consultivo abbia avuto conoscenza del
fatto che il concorso riservato era stato bandito, espletato
e definito prima dell’adozione della deliberazione con cui
era stato indetto il concorso pubblico”; e che a detto concorso
riservato i signori Alletto e Bonadonna “avevano partecipato
senza successo e non potevano pretendere che l’Amministrazione
ripetesse il concorso, consentendo di parteciparvi soltanto
agli stessi pochi tecnici-dirigenti del Comune che non erano
riusciti a superarlo”.
2) Circa l’integrità del contradditorio in sede straordinaria,
che la “eccezione procedurale sollevata dall’odierno ricorrente
è stata respinta dal T.A.R. Sicilia in modo sbrigativo e
con motivazione fondata su un presupposto erroneo”, perché
anche alla data di proposizione del gravame amministrativo,
essendo già venuto a scadenza il termine – risultante dallo
stesso bando impugnato – per la proposizione delle relative
domande, “erano certamente conoscibili (con una semplice
domanda al Comune) le generalità di coloro che aveva presentato
domanda di partecipazione al concorso pubblico … [i quali]
avevano tutti un interesse qualificato ad essere informati
della impugnativa proposta, per poterla valutare ed eventualmente
opporvisi”.
2.2. – Con il secondo motivo dell’appello il Principato
deduce che – quand’anche si dovesse ammettere: I) che sussistesse
l’interesse al ricorso straordinario; II) che, altresì,
al momento dell’introduzione di detto gravame (non essendo
stata ancora formata la graduatoria di merito) il Principato
non rivestisse una posizione di controinteressato in senso
tecnico e che, quindi, non fosse litisconsorte necessario
in sede giustiziale amministrativa – comunque non potrebbe
negarsi al terzo, che per qualsiasi ragione (anche se legittima,
sotto il profilo procedurale) non sia stato chiamato ad
interloquire e a difendersi nel procedimento decisorio del
ricorso straordinario, la piena possibilità di impugnare
in sede giurisdizionale il relativo provvedimento decisorio,
quando costui abbia un interesse legittimo a chiederne l’annullamento.
2.3. – Infine, col terzo motivo di appello, deduce – nel
presupposto dell’ammissibilità del proprio ricorso, ingiustamente
negata dal primo giudice – i vizi di legittimità che si
riscontrano nella decisione di annullamento del bando per
il concorso pubblico (violazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29; della L. 24 dicembre 1993, n. 537; della Circolare
dell’Ass. Enti locali 22.6.1994, n. 1886; del D.L. 7 aprile
1995, n. 106; del D.L. 10 giugno 1995, n. 224), fra l’altro
rilevando che il posto per cui è causa non fosse ricompreso
nei divieti di assunzione di cui alle citate normative e
che, pertanto, poteva e doveva essere bandito il concorso
pubblico per la relativa copertura.
3. – Il Collegio ritiene che la questione riproposta con
il riferito secondo motivo di appello da un lato renda necessaria
la risoluzione di una questione di massima di particolare
importanza; e, dall’altro lato, possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato: pertanto ritiene di dover deferire la cognizione
del ricorso all’Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato, integrata ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.
4. – Il punctum iuris che viene posto dal
(secondo motivo del) presente ricorso è quello di seguito
riassunto.
Come è noto, il ricorso straordinario va notificato nei
temini ad almeno un controinteressato; quindi l’autorità
competente a istruire il ricorso ordina di integrare il
contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti
necessari (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, è controinteressato
in senso tecnico (e, come tale, litisconsorte necessario)
solo chi abbia un interesse qualificato alla conservazione
dell’atto impugnato (requisito sostanziale) e sia al contempo
facilmente individuabile alla stregua del contenuto dell’atto
medesimo (requisito formale).
Se un litisconsorte necessario è pretermesso dal processo
o dal procedimento per ricorso straordinario, ciò dà luogo
ad un vizio della decisione, che può farsi valere (in sede
giurisdizionale e prima del giudicato) con appello del litisconsorte
pretermesso; con opposizione di terzo (dopo il giudicato);
ovvero (in sede straordinaria) con impugnazione in sede
giurisdizionale amministrativa della decisione adottata
in assenza dell’integrità del contraddittorio.
Poiché il ricordato requisito formale individua un sottoinsieme
di soggetti rispetto a quello che risulterebbe dall’applicazione
del solo requisito sostanziale, è evidente che possono esservi
soggetti che, sebbene siano titolari di un interesse qualificato
e differenziato alla conservazione dell’atto impugnato (controinteressati
in senso sostanziale), non assumono però – per evidenti
ragioni di certezza processuale – la veste di litisconsorti
necessari (cioè di c.d. controinteressati in senso tecnico).
Inoltre, vi sono ulteriori casi in cui l’interesse di alcuni
soggetti alla conservazione dell’atto è solo potenziale
al momento della sua impugnazione da parte di un terzo,
ma nelle more del procedimento (giustiziale o giurisdizionale)
esso diviene attuale per tutti, per alcuni o per solo uno
di costoro, venendo invece a cessare per gli altri; tra
queste è l’ipotesi – ricorrente nel nostro caso – in cui
venga impugnato un bando di concorso (l’interesse alla cui
conservazione è solo potenziale in chi sia legittimato a
parteciparvi od anche vi partecipi) all’esito del cui svolgimento,
nelle more della relativa impugnazione senza effetti sospensivi,
venga redatta la graduatoria e siano nominati, o anche solo
individuati, il o i vincitori, ovvero i soggetti che avrebbero
titolo (id est: un interesse legittimo) a divenire
tali.
In tutti questi casi (di controinteresse in senso solo sostanziale,
o di sopravvenuto controinteresse all’annullamento dell’atto
impugnato), non v’è dubbio che non vi sia, né in sede giurisdizionale
né in sede di ricorso straordinario, un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, sicché la tutela (costituzionalmente incomprimibile,
ex artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.) del controinteressato
si esplica in forme processuali diverse.
In sede giurisdizionale (ma, deve ritenersi, anche in sede
di ricorso straordinario), egli è ammesso ad intervenire
nel giudizio. È però chiaro che trattasi di una facoltà
meramente eventuale, subordinata com’è alla fattuale conoscenza
del procedimento che il soggetto controinteressato abbia
acquisito, per mera casualità, aliunde (dato che
egli, appunto, non è destinatario ex lege di specifica
litis denuntiatio).
Inoltre, avverso le sentenze, egli è ammesso a proporre
opposizione di terzo, dopo il passaggio in giudicato (o,
deve ritenersi, di preventivo appello, non essendo congruente
denegare la legittimazione all’impugnazione ordinaria in
capo a chi sia certamente legittimato a proporre quella
straordinaria ex art. 404 c.p.c.); tale impugnazione straordinaria,
dopo di Corte cost. 17 maggio 1995, n. 177, è ammessa anche
contro le sentenze definitive del giudice amministrativo.
Quid iuris contro le decisioni definitive, di analogo
contenuto, adottate in sede di decisione del ricorso straordinario
?
Non costituendo esse un giudicato in senso formale, potrebbe
forse escludersi l’opposizione di terzo, da ritenere peraltro
surrogata – a pena di un’eclatante lesione dei ricordati
principi costituzionali di integrità della tutela di diritti
ed interessi legittimi – dall’impugnabilità del decreto
decisorio del ricorso straordinario in sede giurisdizionale
amministrativa (se non anche mediante un nuovo ricorso straordinario,
a scelta del ricorrente), da parte di chi assuma di averne
subito pregiudizio alla propria sfera giuridica (sempre
da considerare comprensiva di diritti ed interessi legittimi).
In tal senso, sembrerebbe militare anche la considerazione
che res inter alios acta tertio neque iuvat neque nocet:
sicché il decreto che decide, ma solo inter alios,
un ricorso straordinario ben può essere considerato, per
quanto riguarda gli effetti verso i soggetti terzi, un vero
e proprio atto amministrativo, ordinariamente impugnabile
(con la sola peculiarità che, non trattandosi di un atto
discrezionale per la sua natura giustiziale, la relativa
impugnativa è ovviamente possibile solo per violazione di
legge, sostanziale o procedurale, e non invece per eccesso
di potere).
Ciò che è, in effetti, quanto è avvenuto nel caso in esame.
In effetti, il giudicato è tale solo intra partes;
perfino sentenza è, erga alios, un mero fatto giuridico,
astrattamente non idoneo ad incidere la sfera giuridica
di terzi; ed in effetti l’opposizione di terzo è un rimedio
volto ad evitare quei pregiudizi, anche di mero fatto, che,
a causa dell’interconnessione tra i vari rapporti giuridici,
per l’efficacia esecutiva della sentenza possono riverberarsi
nei confronti dei terzi.
Quel che sembra dunque più corretto, anche rispetto alle
decisioni rese su ricorso straordinario, sarebbe il ritenere
che tutti i limiti alla relativa impugnabilità (ammissibile,
con formula sintetica, solo per i vizi successivi al parere)
vadano considerati tali solo per le parti che furono chiamate
a partecipare al relativo procedimento; ciò in quanto estendere
tale limitazione anche al terzo che non vi sia stato evocato
parrebbe dar luogo a un’incostituzionale compressione, per
fatto altrui, della possibilità, anche astratta, di tutelare
in una qualche sede i propri diritti e interessi, quantomeno
partecipando a un contraddittorio processuale o procedimentale
per ivi svolgere le proprie tesi difensive.
Quel che dunque lascia più perplessi, della sentenza appellata,
è che il principio sulla cui base essa ha, in pratica, dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dal Principato, implicherebbe,
ove accolto, che la tutela dei diritti e degli interessi
legittimi di un soggetto possa risultare radicalmente pregiudicata
(rectius: denegata) per il mero fatto che, inter
alios, si sia svolto un procedimento contenzioso (il
ricorso straordinario) cui l’odierno ricorrente sia rimasto
del tutto estraneo (e, per quanto consta, anche del tutto
ignaro: sicché la non partecipazione a quel procedimento
non pare comunque ascrivibile ad una scelta consapevole
cui, in ipotesi, possa riconnettersi una diversità od una
riduzione delle tutele successivamente esperibili); con
l’ulteriore paradosso che la pronuncia decisoria in tale
sede resa avrebbe, seguendo la tesi del T.A.R., una stabilità
ancora maggiore di quella che è propria della sentenza passata
in giudicato, contro cui sarebbe almeno ammissibile l’opposizione
di terzo, in questo caso denegata.
Questa Sezione giurisdizionale non ritiene, tuttavia, di
trarre alcun corollario dalle considerazioni svolte, perché
il loro rilievo sull’attività sia giurisdizionale sia consultiva
delle altre sezioni del Consiglio di Stato, nonché l’esigenza
di prevenire l’insorgere, tra esse, di contrasti di giurisprudenza,
inducono a rimettere la decisione dell’affare, ai sensi
del citato art. 10 del D.Lgs. n. 373/2003, all’Adunanza
plenaria.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in sede giurisdizionale, visto l’art. 10 del
D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, rimette la decisione dell’affare
all’Adunanza plenaria.
Così deciso in Palermo il 13 luglio 2005, dal Consiglio
di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in
sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con
l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino
Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
Depositata in segreteria
il 21 dicembre 2005