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L’importanza
del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello
Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura
accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato
al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame
congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando
una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale
n° 1.
Nel merito, la doglianza del ricorrente concerneva la privazione
del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita
(“occupazione acquisitiva”).
Risulta opportuno rilevare come la Corte abbia legato al
merito e rigettato un’eccezione del Governo basata sulla
presunta assenza della “qualità di vittima” del ricorrente
in ragione del riconoscimento da parte delle giurisdizioni
interne di un risarcimento equivalente al valore del terreno
al momento del trasferimento della proprietà
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà
del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto
dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo
addizionale n° 1. |