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n. 12-2006 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 dicembre 2006 n. 7210
Pres. Salvatore , Est. Cacace
C. ( Avv. R. G. Aloisio) c/ Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. F. Sorrentino), Ministro della giustizia (n.c.)


Pubblico impiego - Sospensione disciplinare a seguito di procedimento penale - Diritto al ripristino del rapporto di servizio a favore del dipendente successivamente prosciolto – Art. 3, comma 57, l. n. 350/2003 - Interpretazione

Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003 che prevede il beneficio, per i dipendenti, che abbiano lasciato il servizio in via anticipata a séguito di procedimento penale, consistente nel ripristino del rapporto per una durata, che cumula il periodo di sospensione patìto ed il periodo di servizio non espletato a causa del prematuro abbandono del servizio, tale ipotesi di abbandono ricorre soltanto per coloro che si siano avvalsi della facoltà di transitare in regime di quiescenza anticipato prima di raggiungere il limite massimo ordinario di età pensionabile ( per i magistrati fissato in settanta anni dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511) poiché l'espressione “limite di età”, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, deve intendersi riferita ai limiti ordinarii previsti per ciascuna categoria, e non a quelli di prolungamento del servizio oltre i limiti in base a particolari beneficii previsti da particolari disposizioni di favore


N.7210/2006
Reg. Dec.
Nn. 5334 e 6450 Reg. Ric.
Anno 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sui ricorsi in appello:

1) n. 5334 del 2006, proposto da
CARNEVALE Corrado, rappresentato e difeso dall’avv.to Roberto G. Aloisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via di San Valentino, 21,

contro




- il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t.,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;
- il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t.,non costituitosi in giudizio;

2) n. 6450 del 2006, proposto da
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Vice Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, Lungotevere delle Navi, 30,

contro




CARNEVALE Corrado, ncostituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Roberto G. Aloisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via di San Valentino, 21

e nei confronti di
Ministero della giustizia,in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio, entrambi per l’annullamento in parte qua della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione prima, n. 2746/06.

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, in ciascuno dei giudizii, della parte appellata;
Visto che in nessuno dei due giudizii si è costituito il Ministero della Giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Roberto G. Aloisio per il dr. Carnevale e l’avv. Federico Sorrentino per il C.S.M.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO




1. – Con atto di appello notificato il 23 maggio 2006 e depositato il successivo 16 giugno ( rubricato al n. 5334/06 R.G. ), il dr. Corrado Carnevale, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione prima, ha solo in parte accolto il ricorso ( n. 10500 dell’anno 2005 ) da lui proposto per l’annullamento della deliberazione in data 19 ottobre 2005, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha respinto l’istanza da lui presentata in data 29 marzo 2004, vòlta ad ottenere:
a) il ripristino ed il prolungamento del rapporto di servizio per un periodo pari al cumulo della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal d.l. 16 marzo 2004, n. 66 ( convertito in legge, con modificazioni non riguardanti la norma in questione, con legge 11 maggio 2004, n. 126 );
b) l’attribuzione, eventualmente in soprannumero, della funzione di Primo presidente aggiunto della Corte di cassazione o di altra equivalente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, di detto d.l. n. 66 del 2004.
Il Giudice di prime cure ha in particolare accolto tale ricorso in relazione al dedotto profilo concernente il diniego di ripristino e prolungamento del rapporto di servizio, mentre lo ha respinto per la parte avente ad oggetto la pretesa dell’interessato, all’ésito del reclamato ripristino, alla attribuzione di una funzione superiore a quella rivestita all’atto del collocamento a riposo.
Il gravame della parte privata si appunta perciò avverso tale secondo capo della sentenza di primo grado, di cui lamenta, con unico articolato motivo, l’illegittimità per errata interpretazione della citata norma di riferimento, recante la disciplina della posizione in ruolo da attribuirsi al magistrato riammesso in servizio ai sensi della suindicata disposizione.
Si è costituito in giudizio l’appellato C.S.M., deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone, pertanto il rigetto, non senza rilevare che “l’attribuzione della funzione di livello immediatamente superiore a quella esercitata al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza, reclamata dall’attuale appellante, ha come presupposto la riammissione in servizio dopo l’anticipato collocamento in stato di quiescenza, ipotesi che … non è applicabile al dott. Carnevale, il quale è andato in pensione per raggiunti limiti di età …” ( pag. 3 controric. ).
Non si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, del quale pure era impugnato con il ricorso originario il decreto in data 8 novembre 2005, con cui era stata data esecuzione alla censurata deliberazione del C.S.M.
2. – Avverso la suddetta sentenza quest’ultimo Organo ha promosso autonomo appello ( notificato l’11 luglio 2006, depositato il giorno 21 dello stesso mese e rubricato al n. 6450/06 R.G. ) in relazione al capo di sentenza, favorevole alla parte privata, relativo alla riammissione in servizio.
Si è costituito in tale giudizio, per resistere, il dr. Carnevale, ampiamente controdeducendo, anche con successive memorie, alle tesi di gravame.
Anche in tale giudizio non si è costituito il Ministero della giustizia.
Ulteriori “brevi deduzioni” ha articolato il Consiglio Superiore della Magistratura con memoria in data 26 ottobre 2006.
Le due cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica del 7 novembre 2006.

DIRITTO




1. – Come risulta dall’esposizione in fatto che precede, il dr. Corrado Carnevale, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, aveva impugnato in primo grado i provvedimenti (deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 ottobre 2005 e decreto del Ministero della Giustizia in data 8 novembre 2005), con i quali è stata respinta l’istanza da lui presentata in data 29 marzo 2004, vòlta ad ottenere:
a) il ripristino ed il prolungamento del rapporto di servizio per un periodo pari al cumulo della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal d.l. 16 marzo 2004, n. 66 ( convertito in legge, con modificazioni non riguardanti la norma in questione, con legge 11 maggio 2004, n. 126 );
b) l’attribuzione, eventualmente in soprannumero, della funzione di Primo presidente aggiunto della Corte di cassazione o di altra equivalente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, di detto d.l. n. 66 del 2004.
Il Giudice di prime cure ha solo in parte accolto il ricorso, in relazione al dedotto profilo concernente il diniego di ripristino e prolungamento del rapporto di servizio, mentre lo ha respinto per la parte avente ad oggetto la pretesa dell’interessato, all’ésito del reclamato ripristino, alla attribuzione di una funzione superiore a quella rivestita all’atto del collocamento a riposo.
Avverso tale pronunzia, nei capi rispettivamente a ciascuna delle opposte parti sfavorevoli, si dirigono gli odierni appelli, che, in quanto proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, per essere definiti con un’unica decisione.
2. – Deve essere preliminarmente esaminato, per ragioni d’ordine logico, l’appello del C.S.M., rivolto, come s’è detto, avverso la parte della suddetta sentenza, in cui è stata accolta la censura di illegittimità del diniego di ripristino del rapporto di impiego de quo.
2.1 – Non può, peraltro, esimersi il Collegio dal definire l’esatto ambito del presente grado, alla luce del principio, secondo cui, avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium ed essendo a tal fine necessaria l’impugnazione specifica dei singoli capi della decisione di primo grado dei quali si chieda la revisione ( con l’analitica relativa esposizione delle puntuali ragioni di censura ), in caso di inosservanza di tale ònere si forma il giudicato sui capi non investiti specificamente dal gravame.
Orbene, non avendo nel caso all’esame l’appellante C.S.M. fatto valere alcuna ragione di gravame avverso le statuizioni della sentenza impugnata, che, alla stregua della formulazione della norma della cui corretta applicazione si discute nel presente giudizio ( art. 3, comma 57, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a norma del quale “il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione” ), hanno ritenuto che “la situazione in cui pacificamente versa il dott. Carnevale sia senz’altro riconducibile” alla ipotesi, fra quelle enucleabili dal dettato legislativo, del pubblico dipendente “sospeso e collocatosi anticipatamente a riposo, per il quale il prolungamento - … previo necessario ripristino del rapporto – deriva dalla sommatoria del periodo di sospensione e del periodo di servizio non espletato” ( pagg. 14 – 15 sent. ), sì che ne consegue, ad avviso del Giudice di primo grado, “che il pregiudizio da lui patito a causa dell’ingiusta sospensione subita vada risarcito attraverso il previo ripristino ( essendosi egli nel frattempo collocato in quiescenza ) e il connesso prolungamento del rapporto di servizio per un tempo corrispondente alla durata della sospensione stessa” ( pag. 15 sent. ); non avendo il C.S.M., si diceva, direttamente investito col gravame all’esame cotali punti della sentenza di primo grado, essi non risultano compresi nel thema decidendum devoluto a questo Giudice neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con l’unico tema censurato, ch’è quello del possesso o meno, da parte dell’appellato, del requisito ( collocamento anticipato in quiescenza ), che il Giudice di primo grado ha ritenuto ( con statuizione anch’essa andata esente da ogni censura in appello ) rilevante, una volta affermata la sussistenza nella fattispecie dell’ipotesi del diritto al ripristino in rapporto alla sofferta sospensione cautelare, soltanto in relazione alla durata del prolungamento spettante ( “gli aspetti di problematicità collegati alla individuazione della nozione di collocamento anticipato a riposio vengono così a rilevare solamente in relazione alla durata del prolungamento”: pag. 15 sent. ).
Né può darsi rilievo, ai predetti fini, alle deduzioni svolte sul punto dall’appellante C.S.M. con la memoria in data 26 ottobre 2006 ( che, laddove affermano, alla pag. 3, che “al momento della domanda l’interessato deve trovarsi fuori dal servizio … o per effetto di una sospensione disciplinare o per effetto del suo collocamento anticipato in quiescenza” e che “la sospensione cautelare dal servizio era superata dal reintegro in servizio avvenuta in data 1°.12.1999, e comunque assorbita dal suo collocamento a riposo per limiti di età …”, sembrano dirette proprio a contestare le vedute statuizioni della sentenza impugnata ), in quanto, proprio perché sviluppate con semplice memoria senza alcun minimo riferimento a corrispondenti censùre sollevate con l’atto di appello delle quali possano considerarsi naturale sviluppo e specificazione, esse tendono del tutto indebitamente ad ampliarne l’oggetto in violazione dei términi decadenziali posti nel nostro ordinamento per l’impugnazione delle sentenze.
Dunque, in assenza, come s’è detto, di qualunque espressa deduzione, nei motivi di gravame, quanto alla sussistenza, affermata dal T.A.R., del controverso diritto al ripristino già solo in relazione alla sospensione subita dall’appellato ed in assenza altresì di qualsiasi connessione fra la incontestata affermazione dell’esistenza di tale presupposto e le ragioni espressamente dedotte nei motivi di appello avverso la pure affermata ( dal T.A.R. ) configurabilità nella fattispecie dell’ulteriore presupposto dell’anticipato collocamento in quiescenza, deve necessariamente darsi per accettata dall’appellante la veduta delimitazione, operata dalla sentenza di cui si discute, della rilevanza di tale ultimo presupposto “solamente in relazione alla durata del prolungamento”, con conseguente devoluzione della questione al Giudice di appello negli stessi limiti.
Il Giudice del gravame, infatti, come già accennato, può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'"esame delle specifiche censure mosse dall'appellante ( principale o incidentale ) e non può estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado, che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna censura, per cui deve ritenersi formato il giudicato interno - rilevabile anche d'ufficio - in ordine alle circostanze poste dal Giudice di primo grado alla base della propria decisione, in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi d'appello ( Cass., 29 settembre 2003, n. 14507; da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1108 ).
Nemmeno, poi, per finire sul punto, la veduta circoscrizione del campo del riesame della decisione impugnata, come sopra effettuata, risulta in qualche modo smentita dal secondo motivo di appello, con il quale si invoca la riforma della sentenza impugnata per pretesi dubbii di incostituzionalità, che investono la normativa impugnata sotto un profilo certamente più ampio di quello attinente il solo, ridetto, presupposto.
E ciò perché lo stesso appellante ne limita espressamente l’àmbito e la portata laddove pone la questione di costituzionalità della norma qui in considerazione in via subordinata rispetto all’accoglimento delle tesi prospettate con il primo motivo ( pag. 15 app. ), rivolto, come s’è detto, soltanto avverso la considerazione della sentenza impugnata, asseritamente erronea, “secondo la quale sarebbe infondata la distinzione operata dal provvedimento impugnato tra i due tipi di collocamento a riposo a seconda del superamento o meno del settantesimo anno di età” ( pag. 8 app. ); il che, oltre a configurare l’assorbimento, per espressa volontà dell’appellante, del secondo motivo nel primo, comunque porta a configurare le argomentazioni “spese” con la seconda doglianza come idonee a contrastare la motivazione della sentenza di prime cure negli stessi limiti, che, come s’è visto, caratterizzano con tutta evidenza il primo motivo di impugnazione.
2.2 – Venendo al mérito del proposto appello, così come sopra definito, la questione pòrta all’esame di questo Giudice è quella se, una volta dato per scontato, sulla base della semplice lettura della norma sopra riportata, che il beneficio della possibilità di ripristino del rapporto dalla stessa recato spetta anche a coloro che abbiano chiesto il collocamento a riposo anticipato “a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento” ( deduzione invero incontestata fra le parti nel presente giudizio ), il primo requisito di tale proposizione sia o meno posseduto dall’odierno appellato, che, dopo aver a suo tempo chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio fino al compimento del 72° anno d’età, aveva poi chiesto, in data 18 settembre 2001, “di essere collocato in pensione a decorrere dal 21 settembre 2001 per raggiunti limiti di età …” (richiesta accolta dal C.S.M. con deliberazione in data 19 settembre 2001).
Sul punto, incontestate, e dunque passate in giudicato, le affermazioni del Giudice di primo grado circa la sussistenza degli “altri elementi costitutivi della fattispecie” ( in proposito si legge, alla pag. 11 dell’impugnata sentenza, che “sicuramente la domanda del dott. Carnevale di esser collocato in quiescenza è casualmente collegata alla condanna penale inflittagli dalla Corte di appello di Palermo” ), il giudizio viene qui ad incentrarsi sul significato ed i limiti del richiamo normativo della fattispecie relativa alla specifica situazione dei dipendenti, che abbiano lasciato il servizio in via anticipata a séguito di procedimento penale, la quale, ove sussistente, è ragione del particolare trattamento di favore (eccezione particolare rispetto a quella generale disegnata dalla norma) loro riservato, consistente nel ripristino del rapporto per una durata, che cumula il periodo di sospensione patìto ( ove, come appunto accade nel caso di specie, di fatto realizzatasi ) ed il periodo di servizio non espletato a causa del prematuro abbandono del servizio.
Tale ipotesi di abbandono, ad avviso del Collegio, alla luce di una interpretazione che sia, come dovuto, quella ad un tempo costituzionalmente più corretta e sorretta da ragioni logico-sistematiche, è riferita soltanto a coloro che si siano avvalsi della facoltà di transitare in regime di quiescenza anticipato prima di raggiungere il limite massimo ordinario di età pensionabile ( per i magistrati fissato in settanta anni dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ); il che non si verifica nel caso di specie, in cui l’odierno appellato ha chiesto, ed ottenuto, di essere collocato in pensione ( per di più espressamente precisando nella relativa istanza “per raggiunti limiti di età” ) ben oltre tale limite, anche se prima del raggiungimento del settantaduesimo anno di età ( limite massimo del diritto al mantenimento al servizio a domanda, nel caso all’esame prima esercitato e poi revocato ).
In proposito, non può condividersi l’opinione del primo Giudice, secondo cui “una volta chiesta la proroga – il limite di età, al di là della terminologia ambigua del legislatore, sicuramente oltrepassa la soglia originaria di settant’anni e il naturale compimento del servizio è ritardato dell’ulteriore periodo di proroga …” ( pag. 16 sent. ); sì che, ad avviso del T.A.R., ogni cessazione dal servizio, che intervenga in tale intervallo di tempo a domanda del dipendente, si configurerebbe come collocamento “anticipato” a riposo.
Va al riguardo anzitutto precisato che l'Amministrazione non ha alcun potere discrezionale in merito al collocamento a riposo del pubblico dipendente, ma è vincolata all'applicazione delle norme di settore vigenti, che indicano i requisiti per potere accedere allo stato di quiescenza.
Sotto questo profilo, la normativa sul collocamento a riposo dei pubblici impiegati, a partire dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ha affermato il principio, secondo il quale il rapporto di lavoro cessa al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione di cui si tratti ( per i magistrati, si ripete, fissato in settanta anni ).
La risoluzione del rapporto è in tal caso comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione.
Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, nell’esercizio della facoltà spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ex art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Quanto, in particolare, a quest’ultima ipotesi, la Corte costituzionale ha sottolineato ( sent. n. 195 del 2000 ) che quelle disposizioni, che consentono ai pubblici impiegati di permanere in servizio oltre il limite di età fissato dal legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, costituiscono eccezioni, dettate a fini assicurativi e previdenziali, al limite massimo dell'attività lavorativa e che la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (attribuita dall’art. 16 cit. al pubblico dipendente come diritto potestativo esercitabile dall’interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto e che, una volta esercitato, gli conferisce un vero e proprio diritto alla prosecuzione dello stesso, suscettibile di caducazione solo ad òpera di una manifestazione di volontà uguale e contraria del dipendente medesimo) si riferisce ad un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in pensione, previsti in via normale per una determinata categoria di personale e non in riferimento ai limiti derivanti da ulteriori beneficii di proroga o di trattenimento in servizio per conseguire il minimo pensionabile o il massimo del servizio valutabile.
Se, dunque, è nel caso all’esame pacifico (com’è pacifico tra le stesse parti in causa) che l’espressione (“collocato anticipatamente in quiescenza”), della cui interpretazione qui si controverte, va riferita al non intervenuto superamento del “limite di età” (come del resto affermato dallo stesso Giudice di primo grado), questo Collegio ritiene di poter risolvere il veduto problema rifacendosi alla veduta opzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale, nel senso che l'espressione limite di età –nel delimitato contesto normativo qui considerato- deve intendersi riferita ai limiti ordinarii previsti per ciascuna categoria e non a quelli di prolungamento del servizio oltre i limiti in base a particolari beneficii previsti da quella come da altre disposizioni di favore. Alla stregua di una tale esegesi costituzionalmente orientata del vigente sistema dei limiti di pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (se pure con le particolarità che connotano lo status dei magistrati), è allora evidente che può parlarsi per essi di pensionamento anticipato in ogni caso di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite ordinario (tipico il caso delle dimissioni); mentre nel caso, ricorrente nella fattispecie, di cessazione che intervenga nel periodo di prolungamento fruito a séguito di una particolare
opzione consentita al dipendente da una norma a carattere eccezionale, il collocamento a riposo avviene proprio per raggiunti limiti di età ( come del resto nel caso all’esame espressamente e specificamente richiesto dall’interessato nella richiesta di cessazione a suo tempo presentata ), che si configura come una ipotesi di risoluzione automatica, dovuta all'esaurirsi del rapporto, pervenuto alla sua fine pur sempre in forza di legge ("in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato": Cass., n. 1786/2003; da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22427 ), anche se all’evento “raggiungimento del limite di età” è in tal caso proprio la anzidetta manifestazione di volontà del dipendente stesso ( di révoca del precedente atto di esercizio del menzionato diritto potestativo ) a conferire rilievo giuridico, riportandolo nella diversa seppur normale situazione di compimento del limite massimo ordinario di età pensionabile.
Qualunque stato di permanenza in servizio oltre i normali limiti di pensionamento per vecchiaia, nel quale il dipendente venga a trovarsi in forza di particolari disposizioni di legge, non vale dunque a trasformare il pensionamento, che per qualsiasi causa intervenga in corso d’esso, da pensionamento per vecchiaia ( i cui presupposti sono ormai già maturati ) in pensionamento anticipato, ch’è espressione correlata, come s’è già detto, solo ai limiti di età ordinarii previsti per il collocamento a riposo; e d’altra parte lo stesso legislatore, proprio nella norma all’esame, quando ha voluto tenere in considerazione anche “eventuali proroghe” dei “limiti di età previsti dalla legge” ( al fine di stabilire la durata del prolungamento, cui la norma stessa dà diritto ), lo ha fatto espressamente.
Del resto, vengono nel caso di specie in considerazione due ordini di norme ( quelle di déroga alle disposizioni generali circa il momento finale del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e quelle in materia di riassunzione dei dipendenti stessi una volta che siano cessati dal servizio ), costituenti entrambi previsioni di carattere eccezionale e derogatorio dell’ordinamento giuridico generale, di cui occorre rifiutare interpretazioni estensive, che finirebbero per attribuire loro una latitudine estranea alle intenzioni del legislatore.
A tale proposito valga sottolineare come l’interpretazione qui accolta delle disposizioni di cui al veduto art. 3, comma 57, consente di ricondurre ad una interpretazione costituzionalmente corretta anche un altro aspetto della normativa in considerazione e cioè quello della indubbia assenza di discrezionalità in capo alla P.A. nel procedimento ivi disegnato.
Sotto questo profilo, invero, corretta si rivela l’opinione del T.A.R., secondo cui “ al verificarsi dei presupposti previsti, il rapporto deve … essere riattivato” ( pag. 18 sent. ), sì che ne risulta un vero e proprio automatismo, al ricorrere delle condizioni di legge, del meccanismo di reintegrazione o di prolungamento del rapporto di servizio ivi delineato.
Orbene, a parere del Collegio, se a siffatto automatismo si ricollega, a monte del procedimento, una fattispecie di cessazione dal servizio, che, appunto perché diversa da quella per raggiungimento per limiti di età, consente all’Amministrazione di rifiutare o ritardare l’accettazione delle dimissioni ( come nell’ipotesi della pendenza di un procedimento disciplinare ai sensi del terzo comma dell’art. 124 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle analoghe previsioni recate dall’ordinamento giudiziario ), allora almeno al momento della presentazione della domanda di dimissioni l’Amministrazione avrà avuto, a differenza di quel che accade dopo che risulti raggiunto il limite ordinario di età stabilito per il pensionamento, uno spazio discrezionale circa l’opportunità del mantenimento o della rinuncia alla potestà di esercizio dell’azione disciplinare, sì che l’assenza di uno spazio similare nella procedura di reintegrazione all’esame, che viene così ad avere tra i suoi presupposti una rinuncia di tal fatta effettuata dall’Amministrazione all’época della accettazione delle dimissioni, non pare in alcun modo poter vulnerare il principio costituzionale di buon andamento.
2.3 - Correttamente, in conclusione, l’Amministrazione ha negato che, nel caso di specie, sussista, in capo al Dr. Carnevale, il requisito del collocamento anticipato in quiescenza.
Alla stregua, tuttavia, di quanto sopra osservato al punto 2.1, le statuizioni del Giudice di primo grado passate in giudicato fanno comunque stato circa il diritto dello stesso al “ripristino (essendosi egli nel frattempo collocato in quiescenza) e … connesso prolungamento del rapporto di servizio per un tempo corrispondente alla durata della sospensione …” ( pag. 15 sent. ).
Ne consegue che l’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione (per l’assorbente veduta fondatezza del primo motivo di gravame) comporta semplicemente che, ai fini del calcolo della durata del “prolungamento” del rapporto di servizio spettante all’odierno appellato, non potrà essere preso in considerazione il periodo di servizio dallo stesso non espletato tra la data di effettivo collocamento a riposo e quella di compimento del 72° anno di età.
3. – Venendo all’appello del dr. Carnevale, con il quale viene aggredito il capo della sentenza impugnata che ha respinto il ricorso di primo grado in relazione alla sua pretesa ad ottenere il conferimento – all’ésito del ripristino del rapporto – delle funzioni di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, ne è preliminarmente evidente la procedibilità, pur alla luce del veduto accoglimento dell’appello dell’Amministrazione in ordine all’altro distinto capo della sentenza stessa a lui favorevole, derivando, come s’è ampiamente detto, il suo diritto al ripristino dal decisum passato in giudicato della sentenza medesima.
Nel mérito, l’unico articolato motivo fatto valere è da respingere in quanto infondato.
Del tutto legittimamente, invero, ad avviso del Collegio, prima l’Amministrazione e poi il T.A.R. hanno ritenuto che la invocata disposizione, di cui all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 66 del 2004 ( a mente del quale “in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate” ), non consenta di tener conto del periodo di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, richiedendo la norma l’“effettivo esercizio della funzione” ed “essendo irrilevante la mera maturazione di un’anzianità figurativa nella qualifica”.
Ciò per due ordini di ragioni.
L’uno, attinente l’interpretazione letterale della norma stessa, che fa riferimento alla anzianità maturata “nell’ultima funzione esercitata”, così dando essa stessa rilievo non al dato meramente figurativo dell’anzianità ( che si determina, com’è noto, in relazione alla durata del servizio prestato, ma anche in relazione ad altri elementi, quali benemerenze belliche, beneficii convenzionali, ecc. ) ma al dato oggettivo dell’effettivo esercizio della funzione, come appare evidente dal participio attributivo utilizzato a specificazione del concetto di funzione (“esercitata”), in luogo di molti altri possibili qualificativi, accomunati dalla ben minore valenza sostanziale ( come sarebbe stato nel caso di “assegnata”, “conferita”, “attribuita”, “ricoperta”, ecc. ).
L’altro, d’ordine sistematico, relativo ai principii generali, che governano sia la reintegrazione giuridico-patrimoniale del periodo di sospensione cautelare ingiustamente sofferto dal pubblico di pendente, sia la dichiarazione di idoneità alla ulteriore valutazione di un magistrato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.
Infatti, se è pur vero che il venir meno della sospensione cautelare dà luogo alla piena reintegrazione anche relativamente a tale periodo ( dando luogo alla valutazione dei relativi periodi ai fini giuridici ed economici ), ciò ha certamente come conseguenza che il periodo di servizio non prestato non possa essere valutato in modo deteriore e quindi come demerito; correlativamente, però, non può attribuirsi allo stesso, di per sé, un valore tale da renderlo rilevante ai fini di una positiva valutazione di funzioni, che, di fatto, non sono state svolte, rispondendo una tale diversificazione degli effetti della reintegrazione a differenti esigenze, apprezzabili in vario modo dal legislatore ( Cons. St., IV, 13 aprile 2005, n. 1711 ); esigenze, queste, che la stessa reclamata e sottolineata ratio risarcitòria della norma in questione non consente di disattendere o sottovalutare, in quanto correlate al buon funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, che rende per così dire obbligato lo stretto rapporto, risultante dall’interpretazione della norma stessa da questo Collegio fatta propria, tra il diritto alla carriera del magistrato e lo svolgimento di determinate funzioni, alla effettività di questo in fin dei conti affidando lo stesso rispetto dell’ineludibile, già richiamato, cànone costituzionale del buon andamento.
4. - In relazione a quanto esposto, l'appello del dr. Carnevale deve essere respinto perché infondato, mentre l’appello dell’Amministrazione va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.




il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, quello proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura e, per l’effetto, annulla in parte qua la sentenza impugnata;
- respinge quello proposto dal dr. Carnevale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Paolo Salvatore - Presidente
Antonino Anastasi - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.
Sergio De Felice - Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 dicembre 2006


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