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n. 11-2006 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 novembre 2006 n. 6675
Pres. Varrone, Rel. Cafini
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) c. Sigg.re A. Varrienti, A. Mappa, M. R. Martina (Avv. P. Ciocia)


Professioni – Abilitazione – Provvedimento impeditivo dell’attribuzione dei trenta punti aggiuntivi previsti dalla Tabella ex art. 1 L. n. 143/2004, alle abilitazioni SSIS conseguite a seguito di corso infrabiennale – Legittimità - Ragioni

E’ legittimo il provvedimento del Direttore Generale del personale della scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che stabilisce che alle abilitazioni SSIS per l’insegnamento delle materie affini, conseguite a seguito di corso di durata inferiore al biennio, non spettano i trenta punti aggiuntivi previsti alla Tabella riportata dall’art. 1, comma 1, della L. n. 143/2004. Infatti, la suddetta Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, stabilisce che l’intero punteggio di trenta punti, specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS spetta, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione, a scelta dell’interessato, mentre per le altre abilitazioni spettano sei punti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 6876 del 2005 proposto dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;


contro




Verrienti Alessandra, Mappa Antonietta e Martina Maria Rosaria, rappresentate e difese dall’avv. Paolo Ciocia ed elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n.46, presso lo studio Grez;


per l'annullamento,



previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, n. 5548/ 2005 in data 7 luglio 2005, resa tra le parti;

visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e visto il controricorso delle appellate e delle intervenienti adesive Nasti Maria e Virzo Gilda;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 27 giugno 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato dello Stato Giannuzzi e l’avv. Buccellato, per delega dell’avv. Ciocia;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



1. Con ricorso proposto al TAR per il Lazio (n.7311/04) le sigg. re Alessandra Verrienti, Antonietta Mappa e Maria Rosaria Martina - abilitate alla docenza nelle scuole secondarie a seguito di corsi biennali organizzati dalla Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) e contemporaneamente titolari di una seconda abilitazione conseguita in corsi inferiori al biennio - impugnavano il provvedimento 10.5.2004 n.691 (nella parte relativa alla lett. A n.3, in cui è statuito che alle abilitazioni SSIS “conseguite a seguito di corso di durata annuale non spettano i trenta punti” aggiuntivi) del Direttore generale del personale della scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), deducendo, con tre motivi di diritto, le censure di: contrasto con precedente atto della medesima amministrazione; con il D. L. 7.4.2004 n.97, convertito in L 4.6.2004, n.143; con l’art.6 ter della L. 27.10.2000 n.306, con riferimento all’art.3 D.M. 24.10.1998 n.460, e con l’art.4 L. n.341 del 1990) e di eccesso di potere (per irrazionalità, illogicità e ingiustizia manifesta).
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso, concludendo per il suo rigetto.
Formulavano intervento adesivo nel giudizio stesso le sigg.re Maria Nasti, Angela Benegiamo, Gilda Virzo e Campanile Caterina, nonché l’Associazione Nazionale Docenti Specializzati e Specializzandi (A.Na. Do.S.S), mentre la sig.ra Francesca Allegro proponeva intervento oppositivo.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito, dopo avere estromesso dal giudizio quest’ultima, interventrice ad opponendum, accoglieva il proposto gravame, affermando nella sostanza che i corsi di specializzazione SSIS per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di materie affini, sebbene talvolta coincidenti in parte nel biennio considerato, dovevano essere considerati pur sempre corsi biennali, e che essi, in modo improprio, erano stati definiti “annuali” dall’Amministrazione; con la conseguenza che nella specie - posto anche che la normativa di riferimento non escludeva del tutto “la riconoscibilità del punteggio aggiuntivo” - doveva essere attribuito il punteggio medesimo “in proporzione al periodo di effettiva frequenza, escludendo la parte che ha coinciso con il corso concluso”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello - con atto notificato alle sole docenti Verrienti Alessandra, Mappa Antonietta e Martina Maria Rosaria - il Ministero dell’Istruzione che, dopo avere contestato le argomentazioni dei primi giudici, ha concluso per l’annullamento della medesima sentenza.
Nell’attuale giudizio si sono costituite le tre docenti ora menzionate, le quali, dopo avere eccepito preliminarmente il difetto di notifica alle parti intervenienti nel giudizio di primo grado, hanno chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
Le docenti predette e le intervenienti sigg.re Maria Nasti e Gilda Virzo hanno chiesto, inoltre, la riforma della sentenza impugnata “sul punto della compensazione delle spese”, per violazione immotivata del principio della soccombenza.
Alla Camera di consiglio in data 27.9.2005 l’istanza cautelare è stata rinviata all’esame di merito.
Successivamente, la Sezione (alla pubblica udienza del 24.1.2006) - esaminato, in via preliminare, l’eccepito difetto di notifica del ricorso in appello a tutte le parti intervenienti nel giudizio di primo grado e ritenuta fondata l’eccezione stessa, in quanto il proposto appello risultava notificato alle ricorrenti nel giudizio di primo grado Verrienti, Mappa e Martina, ma non anche alle parti in esso intervenienti, delle quali, in effetti, risultavano costituite nel giudizio soltanto le sig.re Maria Nasti e Gilda Virzo - ha disposto, a carico dell’Amministrazione, l’integrazione del contraddittorio.
A seguito di tale pronuncia, il Ministero appellante ha provveduto a disporre la integrazione del contraddittorio richiesta e ha depositato il relativo “atto di integrazione”, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
Con memoria in data 6.6.2006, il difensore della interveniente prof.ssa Gilda Virzo ha riproposto all’attenzione del Collegio i tratti essenziali della specifica questione che, nel contesto del giudizio, attengono alla posizione della detta docente, evidenziando che la medesima ha interesse che venga accertato il suo diritto a godere dei trenta punti nella graduatoria A050 per la quale concorre ai fini della auspicata immissione in ruolo.
4. Alla pubblica udienza del 27 giugno 2006, infine, la causa è stata assunta in decisione su concorde richiesta delle parti


DIRITTO



1. Con la impugnata sentenza i primi giudici hanno sostanzialmente statuito, in accoglimento della tesi prospettata dalle originarie ricorrenti, la illegittimità della parte della disposizione di cui alla lett. A n. 3 del provvedimento n. 691/2004 del Direttore generale per il personale della scuola del MIUR, relativa al disconoscimento del punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite nei corsi infrabiennali, attesa la non riscontrabilità nella specie di norme che consentono tale interpretazione ministeriale.
In particolare è stata ritenuta erronea dal TAR l’interpretazione contenuta nel citato provvedimento - in base alla quale il previsto bonus di trenta punti è ritenuto spettante per una sola abilitazione, non ritenendosi invece spettante il bonus di ulteriori trenta punti per altra abilitazione, a meno che questa non si sia conseguita dopo “distinto” corso di durata biennale, svolto cioè in un biennio “neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi trenta punti” - in quanto i corsi di specializzazione SSIS per il conseguimento dell’abilitazione in materie affini, anche se coincidenti in parte con il biennio anzidetto, vanno considerati in effetti quali corsi biennali, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo ai docenti interessati “in proporzione al periodo di effettiva frequenza, escludendo la parte che ha coinciso con il corso concluso”.

2. Tali argomentazioni dei primi giudici sono ora criticate dall’Amministrazione appellante, la quale – premesso che la specifica normativa applicabile alla fattispecie (in particolare, l’art.1, comma 1, D.L. 7.4.2004 n. 97, convertito in L. 4.6.2004, n.143, Tabella A, punto A 4) prevede soltanto la durata biennale dei corsi SSIS ai fini dell’attribuzione di trenta punti per l’abilitazione all’insegnamento secondario – sostiene, in particolare:
- che, se è improprio definire i corsi in questione “annuali”, è anche vero che in effetti essi sono corsi “triennali”, che danno luogo sia alla abilitazione, con attribuzione del punteggio pieno (di trenta), sia alle abilitazioni c.d. affini, diversamente valutate e che, comunque, in mancanza di una specifica previsione normativa per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione degli stessi deve spettare, in via generale, soltanto al Ministero;
- che l’attribuzione di sei punti alle abilitazioni “affini” rappresenta il doppio del punteggio previsto per le c.d. “altre abilitazioni”, conseguite con i concorsi c.d. riservati e ordinari e che, nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso di specializzazione, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta del candidato interessato, mentre per le altre abilitazioni sono attribuiti punti sei, in quanto abilitazioni per l’insegnamento di materie rientranti nello stesso ambito disciplinare;
- che, in relazione alle esigenze organizzative delle Università degli Studi presso cui si svolgono i corsi, la seconda abilitazione può essere conseguita, oltre che nell’ambito dell’unico corso biennale, anche a seguito di un ulteriore corso biennale, in forma c.d. abbreviata, in quanto in parte coincidente con il primo; corso che dunque è sostanzialmente triennale, nel quale il primo biennio è volto a conseguire il titolo di abilitazione valutabile con l’attribuzione di trenta punti, mentre il terzo anno dà titolo alla seconda abilitazione valutabile soltanto con l’attribuzione di sei punti;
- che, pertanto, i trenta punti attribuiti alla abilitazione conseguita a seguito di corso SSIS biennale spettano - come stabilito appunto dall’Amministrazione dell’Istruzione con l’atto impugnato nel giudizio di primo grado - per una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso, non potendosi attribuire ulteriori trenta punti per altra abilitazione a meno che il titolo stesso sia ottenuto a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in un biennio del tutto distinto, a nulla valendo la sua possibile coincidenza con il precedente biennio da cui è scaturita l’attribuzione dei primi trenta punti.

3. Il ricorso in appello, basato sulle considerazioni anzidette, è da ritenersi fondato.
3.1. Posto che la Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, prevista dall’art. 1 comma 1 della citata legge n. 143/2004, stabilisce (alla lettera A.4) che l’intero punteggio (trenta punti) specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS spetta, in caso “di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso”, ad una sola abilitazione, “a scelta dell’interessato”, mentre per “le altre abilitazioni spettano punti 6” - il Collegio osserva che da tale chiara previsione normativa fuoriesce certamente l’ipotesi, sussistente nel caso in esame, dell’abilitazione conseguita a seguito di corso annuale (o triennale che dir si voglia), ossia di altro corso “distinto” che non abbia tuttavia una propria effettiva durata biennale.
In tal senso non può qualificarsi, infatti, il corso aggiuntivo svolto nella specie dalle interessate che non è possibile considerare - per la sua specifica ed effettiva durata - “biennale”.
Se così è, non possono condividersi le particolari argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado - fatte proprie, nella loro essenza, dal TAR Lazio - tese a far ritenere comunque biennale il corso svolto nella specie dalle docenti interessate che ha la durata effettiva di un anno.
3.2. La circostanza, invero, che il contestato provvedimento ministeriale del 10.5.2004 abbia voluto precisare, in apposito inciso, che ulteriori trenta punti potevano essere attribuiti solo nel caso che il titolo si fosse conseguito a seguito di ulteriore corso di durata biennale tenutosi in biennio distinto, “neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi trenta punti”, appare comunque (a prescindere dall’irrilevanza dell’inciso stesso, in quanto volto ad aggiungere un quid non necessario e che comunque la norma sopra riportata già chiaramente non consentiva) non in contrasto certamente con quanto disposto nella citata Tabella, che esclude appunto ogni forma di valutazione del periodo non biennale necessario a conseguire l’ulteriore abilitazione affine (per la quale è riconosciuto lo specifico punteggio di sei).
Il legislatore, in definitiva, con la menzionata Tabella ha ritenuto di attribuire, nella sua valutazione discrezionale, trenta punti nella ipotesi considerata, statuendo appunto che detto punteggio è specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS a seguito di un corso di durata biennale e che lo stesso punteggio spetta, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione, “a scelta dell’interessato”, con attribuzione di sei punti per le “altre abilitazioni”.
Non ha disposto affatto, invece, lo stesso legislatore che per altri corsi di durata annuale o triennale si debba comunque riconoscere in favore altro punteggio, oltre a quello appena indicato, da rapportarsi proporzionalmente “alla durata del corso, escluso il periodo coincidente in parte con altro corso già concluso”, secondo quanto statuito appunto, con una non condivisibile interpretazione estensiva, dal TAR Lazio, che - partendo dalla premessa che se che per un corso di durata biennale sono riconoscibili integralmente ventiquattro punti aggiuntivi equiparati al servizio svolto (valutabili dodici punti per ciascun anno, per corsi di durata effettiva inferiore) - è giunto alla conclusione (erronea) che i detti ventiquattro punti dovrebbero essere ridotti in proporzione al periodo di effettiva frequenza e che nella specie dovrebbe essere riconosciuto in ogni caso, proporzionalmente, il punteggio aggiuntivo per le abilitazioni SSIS in corsi di durata effettiva inferiore al biennio (e cioè dodici punti per il corso annuale svolto)
Pertanto, non può ritenersi viziato di illegittimità il provvedimento ministeriale impugnato in prime cure che, nella parte contestata, ha stabilito - dopo aver ribadito che i trenta punti previsti dal punto A.4 della Tabella di valutazione “spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso” - che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS. conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono le censure esaminate vanno condivise e il ricorso in appello va dunque accolto, con assorbimento dei restanti rilievi.
Quanto alla spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Domenico Cafini - Consigliere Est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...13/11/2006....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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