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| n. 9-2006 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 settembre 2006 n. 5323
Pres. Varrone, Est. Montedoro
ATI EAC SRL, VIAGGI DI MAIO SNC ( Avv. L. Visone) c/ ATCV Venezia ( Avv.ti A. Bianchini, E. Romanelli) e altri. |
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1. Contratti della p.a. – Appalto di servizi – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Possibilità della Commissione aggiudicatrice di ponderare talune sottovoci già specificate dal disciplinare di gara – Esclusione – Incompatibilità con il diritto comunitario – Condizioni.
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2. Risarcimento del danno – Contratti della p.a. – Annullamento giurisdizionale della gara e necessaria rinnovazione dell’intera procedura –Risarcimento del danno da perdita di chance in favore dell’impresa concorrente non aggiudicataria– Chance risarcibile – Qualificazione – Oneri probatori – Determinazione.
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1. In tema di appalti di servizi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia (1) all’art. 36, direttiva 92/50 e all’art. 34, direttiva 93/38- deve ritenersi illegittima, per incompatibilità con la normativa comunitaria- l’attribuzione, ad opera della commissione aggiudicatrice, di un peso relativo alle sottovoci di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente – nella specie modalità organizzative e strutture di supporto- effettuata mediante la ripartizione tra tali sub-elementi dei punti previsti dalla stazione appaltante in sede di redazione del disciplinare di gara, nella misura in cui- come nella specie- a) essendo le predette sottovoci direttamente attinenti alle caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara, la loro importanza relativa avrebbe dovuto essere nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte, al fine di evitare il pericolo che la commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l’attribuzione di tale determinante punteggio e quindi l’esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti; b) tale decisione contenga elementi che avrebbero potuto influenzare la preparazione delle offerte; c) le suddette sottovoci ponderate diano rilievo ad elementi che, essendo riferiti al collegamento con un determinato territorio, hanno un potenziale valore discriminatorio fra gli operatori, in ragione della localizzazione territoriale delle loro attività.
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2. A seguito di annullamento in sede giurisdizionale della gara d’appalto e conseguente necessaria rinnovazione dell’intera procedura, ai fini del riconoscimento del danno da perdita di chance nei confronti dell’impresa concorrente non aggiudicataria, qualora non sia agevole la rinnovabilità degli atti di gara- trattandosi, come nella specie, di appalto ad aggiudicazione non automatica- la chance va qualificata quale bene giuridico autonomo, indipendente dalla situazione di vantaggio verso cui si tende, dotato di per sé di rilevanza giuridica ed economica. D’altra parte, tuttavia, deve darsi rilievo decisivo all’elemento probabilistico, il quale è posto quale fattore strutturale e costitutivo, da accertare indefettibilmente al fine di riconoscere ad una mera possibilità la consistenza necessaria per rientrare nella nozione di chance; secondo tale prospettiva, pertanto, si ha chance risarcibile solo qualora sia dimostrata la sussistenza di una probabilità di riuscita, intesa come rilevante grado di possibilità di conseguire l’utilità sperata. Peraltro, va precisato che il riconoscimento in capo alla p.a. di una potestà di natura discrezionale- come nella specie- pur elidendo nella maggior parte dei casi la possibilità di compiere il suddetto giudizio probabilistico, in termini di preciso calcolo percentuale, non esclude la possibilità di riconoscere una perdita di chance, nella base del grado di approssimazione al bene della vita raggiunto dal ricorrente non aggiudicatario.
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(1) Trattasi della sentenza 24 Novembre 2005 con cui la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato da questo Collegio.
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