REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1460 del 2001, proposto dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la s.p.a. Fervet, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rizzardo del Giudice e Giulio Cevolotto, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bennicelli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Giulio Cevolotto;
e nei confronti
dell’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, bis, 17 ottobre 2000, n. 8238, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 868 del 1997;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio depositata dalla s.p.a. Fervet in data 20 febbraio 2001;
Vista l’ordinanza n. 1516 del 6 marzo 2001, con cui la Sezione ha in parte accolto la domanda incidentale, formulata dal Ministero appellante;
Vista la memoria depositata in data 16 marzo 2006 dall’appellata;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 28 marzo 2006;
Uditi i difensori indicati nel verbale d’udienza;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Premesso in fatto
1. In data 24 settembre 1993, la s.p.a. Fervet ha chiesto il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675 del 1977 e dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991, in relazione al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 agosto 1993 al 23 agosto 1994.
Il Ministero del lavoro ha accolto l’istanza in data 7 novembre 1994.
La società ha poi chiesto la proroga del programma dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.
Su conforme parere del comitato tecnico previsto dall’art. 19 della legge n. 41 del 1986, col decreto n. 21542 del 17 ottobre 1996 il Ministero ha respinto l’istanza.
2. Col ricorso n. 868 del 1997 (proposto al TAR per il Lazio), la società ha impugnato l’atto del 17 ottobre 1996, chiedendone l’annullamento.
Il TAR, con la sentenza n. 8838 del 2000, ha accolto il ricorso, per eccesso di potere.
3. Col gravame in esame, il Ministero ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.
L’appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
Con l’ordinanza n. 1516 del 6 marzo 2001, la Sezione ha accolto in parte la domanda incidentale del Ministero e ha disposto che il pagamento della somma controversa avvenga previa presentazione di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario.
In data 16 marzo 2006, l’appellata ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4. All’udienza del 28 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
- col decreto di data 7 novembre 1994, ha accolto la domanda della società appellata, volta al riconoscimento dello stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675 del 1977 e dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991, in relazione al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 agosto 1993 al 23 agosto 1994;
- col decreto n. 21542 del 17 ottobre 1996, ha respinto l’istanza della società (nel frattempo proposta in data 19 settembre 1994), volta ad ottenere la proroga del programma per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.
In accoglimento del ricorso della società, con la sentenza gravata il TAR per il Lazio ha annullato per difetto di motivazione il decreto del 17 ottobre 1996.
2. Con l’appello in esame, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha dedotto che il decreto del 17 ottobre 1996 non sarebbe affetto dal vizio rilevato dal TAR.
Ad avviso del Ministero, non vi sarebbe alcuna contraddizione tra i due decreti emessi in data 7 novembre 1994 e 17 ottobre 1996, poiché:
- in sede di presentazione dell’istanza di proroga, la società non avrebbe precisato le difficoltà di ordine temporale, non ragionevolmente prevedibili al momento della predisposizione del piano originario piano di gestione della crisi, ovvero le difficoltà esterne e non imputabili, che hanno determinato la mancata realizzazione del piano nei dodici mesi autorizzati in precedenza;
- in particolare, non sarebbe rilevante il ritardo dell’avvio di una nuova commessa da parte delle ferrovie tedesche, poiché questa non era stata considerata nell’originario piano di risanamento, che ha invece subìto ritardi sotto il profilo commerciale, ciò che rientra nell’ambito dell’ordinario rischio di impresa.
3. Ritiene la Sezione che l’appello risulta procedibile anche se nel corso della presente fase del giudizio il Ministero del lavoro, col decreto n. 29798 del 26 aprile 2001, ha accolto la domanda di proroga, respinta col decreto di data 17 ottobre 1996.
Infatti, tale accoglimento è stato disposto in esecuzione della sentenza impugnata e non ha comportato l’acquiescenza dell’Amministrazione, obbligata a darvi esecuzione (con le modalità indicate con l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1516 del 2001).
4. L’appello va respinto, perché infondato.
L’art. 7, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148,convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ha previsto che “sino al 31 dicembre 1994, ... il CIPI può concedere ... una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l’esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell’azienda”.
Tale disposizione ha ammesso la proroga in due casi alternativi, di cui il primo riguarda le difficoltà di realizzare il programma di gestione della crisi (e dunque circostanze già poste a base del provvedimento favorevole all’impresa) e il secondo riguarda le circostanze sopravvenute non imputabili all’impresa, di cui non deve risultare alcuna negligenza (cfr. Sez. VI, 26 febbraio 2003, n. 1085; Sez. VI, 19 luglio 1999, n. 981).
Ciò comporta che:
- non è condivisibile la tesi del Ministero, secondo cui il decreto di data 17 ottobre 1996 avrebbe legittimamente considerato irrilevante il ritardo delle commesse delle ferrovie tedesche, successivo all’approvazione del programma;
- del tutto correttamente la sentenza impugnata ha osservato che il Ministero avrebbe dovuto valutare il fatto – specificamente indicato dalla società in sede amministrativa - che le medesime commesse, richiamate a fondamento dell’istanza accolta col decreto di data 7 novembre 1994, non erano venute meno, ma erano state solo differite (come infatti è poi risultato con la ripresa dell’attività produttiva nel mese di gennaio 1995);
- il provvedimento del 17 ottobre 1996 risulta effettivamente affetto dal vizio di eccesso di potere dedotto in primo grado, per la mancata valutazione di una circostanza riscontrabile e decisiva per la valutazione dell’istanza di proroga.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 1460 del 2001.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 marzo 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Giorgio Giovannini - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere estensore
Carmine Volpe - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................26/06/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)